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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice Dott. Luigi Aprea ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9318/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE
PERSONALE, pendente
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 16/03/1992, ivi residente al Largo Claudio Molinari n. 5, elettivamente domiciliata in Afragola (NA), alla Traversa Giovanni Pascoli n. 22, presso lo studio dell'Avv. Moscati Angelo (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
(P. IVA ), in qualità di Impresa Controparte_1 P.IVA_1 designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti pro tempore Dott. e Dott. , con Controparte_2 CP_3 sede legale in Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa n. 14, elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via S. Tommaso d'Aquino n. 15, presso lo studio dell'Avv. Tuccillo Luigi (C.F. ), che la C.F._3 rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per Notar Per_1 in Milano del 26/07/2017, rep n. 3999 – racc. 2141;
[...]
CONVENUTA
NONCHÉ
C. 1 1 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 9318/2020 - G.M. DOTT. LUIGI
[...] (C.F. ), nata a [...] Controparte_4 C.F._4
(NA) il 03/08/1960, residente in [...];
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/05/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Controparte_1
e , chiedeva il risarcimento delle
[...] Controparte_5 Parte_1 lesioni subite in occasione del sinistro verificatosi in data 18/10/2019 in Marano di Napoli, alla Via San Rocco, allorquando il veicolo Peugeot 208 tg. EY031TD, sul quale viaggiava come trasportata, entrava in collisione con il veicolo Audi
A1 tg. ES295SX; la responsabilità dell'evento veniva attribuita al conducente del veicolo Peugeuot 208, il cui conducente perdeva il controllo ed invadeva l'opposta corsia di marcia;
l'autovettura risultava di proprietà di CP_5
e non era in regola con gli obblighi assicurativi.
[...]
Chiedeva, pertanto, condannarsi a risarcire tutti i danni Controparte_1 riportati dall'istante, quantificati in € 38.506,25, con vittoria di spese ed onorari di lite, da attribuirsi al procuratore dichiaratosene anticipatario.
Con comparsa del 25/11/2021 si costituiva tempestivamente Controparte_1
eccependo l'improponibilità e l'infondatezza nel merito della domanda
[...] attorea, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi professionali.
Benché ritualmente citata, non si costituiva nel giudizio . Controparte_4
Con atto depositato in data 14/05/2025, l'attrice comunicava formalmente la propria volontà di rinunciare al diritto e all'azione, sicché all'udienza del
28/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione senza termini per la
C. 1 2 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 9318/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA necessaria declaratoria di cessazione della materia del contendere.
***
In via preliminare, va rilevato che l'attrice con istanza Parte_1 personalmente sottoscritta, ha dichiarato di voler rinunciare al diritto e all'azione in questa sede proposta, dovendosi pertanto dichiarare cessata la materia del contendere.
In punto di diritto, si reputa opportuno evidenziare che la fattispecie de qua si differenzia rispetto all'ipotesi della rinunzia agli atti, la quale comporta l'estinzione del giudizio solo ove sia accettata dalle parti costituite che potrebbero avere un interesse alla prosecuzione (cfr. art. 306, co. 1, c.p.c.), residuando in tale ipotesi la facoltà per l'attore di agire nuovamente in un successivo giudizio.
L'ipotesi della rinuncia all'azione, infatti, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato - richiedendo, al fine della sua efficacia, che la rinuncia provenga dal procuratore munito di procura speciale ovvero, come nel caso di specie, dalla parte personalmente - ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito della pretesa attorea, con conseguente preclusione a far valere in altro giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda. Ne deriva che, producendo un effetto di per sé favorevole alle controparti, tale cioè da non ammettere per sua natura un interesse contrario, la rinuncia agli atti non richiede l'accettazione delle altre parti in lite.
I principi appena esposti hanno trovato piena conferma anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha statuito che “per potersi configurare rinunzia all'azione - che non richiede formule sacramentali, ma può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta - occorre il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina indipendentemente dall'accettazione della controparte - che è richiesta, invece, per la diversa ipotesi della rinuncia agli atti del giudizio -
l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata,
1 3 Parte_2 Controparte_1
N.R.G. 9318/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto” (cfr. Cass. n. 19845/19).
Orbene, come già anticipato, con la memoria depositata il 14/05/2025 parte attrice ha dichiarato di voler rinunciare “al diritto e all'azione giudiziaria”, volontà confermata alla successiva udienza celebrata il 28/05/2025.
Deve dunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere
Invero, la pronuncia di cessazione della materia in contesa comporta il venir meno dell'interesse ad agire delle parti e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, essendo intervenuti un atto volontario idoneo a determinare l'eliminazione di ogni posizione di contrasto.
Di tale manifestazione di volontà, peraltro, prendeva atto anche Controparte_1 alle udienze del 14/05/2025 e 28/05/2025. Né d'altronde, alla luce di
[...] quanto sopra esposto, la convenuta avrebbe interesse alla prosecuzione del giudizio, non avendo proposto domande riconvenzionali.
Da ultimo, quanto alle spese di lite, si ritiene opportuno disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti, tenuto conto dell'intervenuta rinuncia all'azione e della ridotta attività processuale effettivamente espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 9318/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE PERSONALE, pendente tra Parte_1
, e , ogni
[...] Controparte_1 Controparte_4 contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, l'11/06/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
C. 1 4 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 9318/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice Dott. Luigi Aprea ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9318/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE
PERSONALE, pendente
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 16/03/1992, ivi residente al Largo Claudio Molinari n. 5, elettivamente domiciliata in Afragola (NA), alla Traversa Giovanni Pascoli n. 22, presso lo studio dell'Avv. Moscati Angelo (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
(P. IVA ), in qualità di Impresa Controparte_1 P.IVA_1 designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti pro tempore Dott. e Dott. , con Controparte_2 CP_3 sede legale in Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa n. 14, elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via S. Tommaso d'Aquino n. 15, presso lo studio dell'Avv. Tuccillo Luigi (C.F. ), che la C.F._3 rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per Notar Per_1 in Milano del 26/07/2017, rep n. 3999 – racc. 2141;
[...]
CONVENUTA
NONCHÉ
C. 1 1 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 9318/2020 - G.M. DOTT. LUIGI
[...] (C.F. ), nata a [...] Controparte_4 C.F._4
(NA) il 03/08/1960, residente in [...];
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/05/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Controparte_1
e , chiedeva il risarcimento delle
[...] Controparte_5 Parte_1 lesioni subite in occasione del sinistro verificatosi in data 18/10/2019 in Marano di Napoli, alla Via San Rocco, allorquando il veicolo Peugeot 208 tg. EY031TD, sul quale viaggiava come trasportata, entrava in collisione con il veicolo Audi
A1 tg. ES295SX; la responsabilità dell'evento veniva attribuita al conducente del veicolo Peugeuot 208, il cui conducente perdeva il controllo ed invadeva l'opposta corsia di marcia;
l'autovettura risultava di proprietà di CP_5
e non era in regola con gli obblighi assicurativi.
[...]
Chiedeva, pertanto, condannarsi a risarcire tutti i danni Controparte_1 riportati dall'istante, quantificati in € 38.506,25, con vittoria di spese ed onorari di lite, da attribuirsi al procuratore dichiaratosene anticipatario.
Con comparsa del 25/11/2021 si costituiva tempestivamente Controparte_1
eccependo l'improponibilità e l'infondatezza nel merito della domanda
[...] attorea, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi professionali.
Benché ritualmente citata, non si costituiva nel giudizio . Controparte_4
Con atto depositato in data 14/05/2025, l'attrice comunicava formalmente la propria volontà di rinunciare al diritto e all'azione, sicché all'udienza del
28/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione senza termini per la
C. 1 2 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 9318/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA necessaria declaratoria di cessazione della materia del contendere.
***
In via preliminare, va rilevato che l'attrice con istanza Parte_1 personalmente sottoscritta, ha dichiarato di voler rinunciare al diritto e all'azione in questa sede proposta, dovendosi pertanto dichiarare cessata la materia del contendere.
In punto di diritto, si reputa opportuno evidenziare che la fattispecie de qua si differenzia rispetto all'ipotesi della rinunzia agli atti, la quale comporta l'estinzione del giudizio solo ove sia accettata dalle parti costituite che potrebbero avere un interesse alla prosecuzione (cfr. art. 306, co. 1, c.p.c.), residuando in tale ipotesi la facoltà per l'attore di agire nuovamente in un successivo giudizio.
L'ipotesi della rinuncia all'azione, infatti, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato - richiedendo, al fine della sua efficacia, che la rinuncia provenga dal procuratore munito di procura speciale ovvero, come nel caso di specie, dalla parte personalmente - ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito della pretesa attorea, con conseguente preclusione a far valere in altro giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda. Ne deriva che, producendo un effetto di per sé favorevole alle controparti, tale cioè da non ammettere per sua natura un interesse contrario, la rinuncia agli atti non richiede l'accettazione delle altre parti in lite.
I principi appena esposti hanno trovato piena conferma anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha statuito che “per potersi configurare rinunzia all'azione - che non richiede formule sacramentali, ma può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta - occorre il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina indipendentemente dall'accettazione della controparte - che è richiesta, invece, per la diversa ipotesi della rinuncia agli atti del giudizio -
l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata,
1 3 Parte_2 Controparte_1
N.R.G. 9318/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto” (cfr. Cass. n. 19845/19).
Orbene, come già anticipato, con la memoria depositata il 14/05/2025 parte attrice ha dichiarato di voler rinunciare “al diritto e all'azione giudiziaria”, volontà confermata alla successiva udienza celebrata il 28/05/2025.
Deve dunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere
Invero, la pronuncia di cessazione della materia in contesa comporta il venir meno dell'interesse ad agire delle parti e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, essendo intervenuti un atto volontario idoneo a determinare l'eliminazione di ogni posizione di contrasto.
Di tale manifestazione di volontà, peraltro, prendeva atto anche Controparte_1 alle udienze del 14/05/2025 e 28/05/2025. Né d'altronde, alla luce di
[...] quanto sopra esposto, la convenuta avrebbe interesse alla prosecuzione del giudizio, non avendo proposto domande riconvenzionali.
Da ultimo, quanto alle spese di lite, si ritiene opportuno disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti, tenuto conto dell'intervenuta rinuncia all'azione e della ridotta attività processuale effettivamente espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 9318/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE PERSONALE, pendente tra Parte_1
, e , ogni
[...] Controparte_1 Controparte_4 contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, l'11/06/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
C. 1 4 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 9318/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA