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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10544/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10544/2019 promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Ruta ed elettivamente domiciliato in
Mondragone, presso il suo studio sito in via degli Eucalipti n. 11;
PARTE ATTRICE contro
(P.I., C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché liquidatore, rappresentata e difesa nel suddetto giudizio dall'Avv. Micaela Chirico con studio in Via delle Belle Arti, 3, 40126 – Bologna ed ivi elettivamente domiciliata;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
13.2.2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice, dopo aver premesso di aver stipulato con la Idea Finanziamenti S.p.a. n. 2 finanziamenti concessione del V dello stipendio, la cui posizione creditoria è attualmente in capo all'odierna convenuta cessionaria, ha chiesto a questo Tribunale
l'accertamento della nullità dei predetti contratti per asserita violazione della normativa antiusura.
In particolare, l'istante ha dedotto che il tasso contrattuale sommato a quello moratorio risultava essere illegittimo alla luce di quanto statuito dalla sentenza della S.C. n. 350/2013 del 9.1.2013.
L'istituto di credito convenuto si è opposto alle avverse pretese, chiedendo, in primo luogo la declaratoria di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, nel merito, il rigetto della domanda
La causa, dopo alcuni rinvii, veniva assegnata alla scrivente al momento dell'immissione nel presente ruolo, in data 16.9.2024, ed assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies all'udienza del 12.2.2025, dopo lo scambio delle sole comparse conclusionali avvenuto prima dell'udienza.
*
La domanda è infondata.
In punto di procedibilità, giova premettere che, seppur in un secondo momento, l'attore ha depositato in atti prova dell'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione per come ordinato dal Giudice con ordinanza del
5.7.2022. Il predetto tentativo è stato anche tempestivo, giacchè conclusosi con verbale del 20.7.2022 (a fronte del termine originariamente concesso di 15 giorni a decorrere dal 10.7.2022).
La domanda è dunque procedibile, sebbene nel merito vada rigettata in quanto si fonda su un presupposto erroneo e superato dalla consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità.
Va premesso, che la presente controversia ha ad oggetto esclusivamente una questione di diritto, che involge il profilo della rilevanza degli interessi di mora ai fini del superamento del tasso usura. Nello specifico, l'assunto difensivo muove dalla premessa che, ai fini del calcolo del TEG e dunque, ai fini della verifica del superamento della soglia usuraria, gli interessi moratori avrebbero dovuto sommarsi ai corrispettivi.
Ebbene, al riguardo, va subito chiarito come l'orientamento ormai granitico, espresso dalla dottrina e giurisprudenza, sia nel senso della totale irrilevanza degli interessi di mora ai fini della determinazione del costo complessivo del danaro e dell'eventuale superamento, da parte dello stesso, globalmente inteso, della soglia di usura prevista dai decreti ministeriali, sulla base delle rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia.
Invero, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura, la sommatoria fra la misura percentuale del tasso degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi risulta errata sotto il profilo logico e giuridico perché si sommano entità tra loro eterogenee che si sostituiscono (e non si sommano) nell'avvicendarsi del rapporto. Inoltre, nessuna norma di legge consente di operare la sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia.
In sostanza, quindi entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi (si v. tra le tante pronunce di merito: Trib. Milano, sez. VI n. 6369 del 6.6.2018; Trib.
Treviso, sez II, n. 371 del 11.02.2016; Trib. Padova del 13.01.2016; Trib. Nola,
n. 1984 del 6.11.2018; Trib. Genova, n. 797 del 19.3.2018).
Detto orientamento è stato poi consacrato anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che: “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'articolo 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (da ultimo: Cassazione civile sez. I -
08/04/2024, n. 9201; Cass. n. 13144/2023; v. Cass. Sez. 1 n. 14214/2022, Cass.
Sez. 1 n. 7872/2022, Cass. Sez. 1 n. 10250/2021; e poi anche Cass. Sez. 2 n.
27987/2023).
Ciò detto, la massima, contenuta in numerosi precedenti, anche di legittimità, tra cui quello richiamato dall'attore, secondo cui “l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori” non deve leggersi in contrasto con quanto appena esposto, limitandosi a ribadire che ai fini del superamento della soglia si dovrà tenere conto (singolarmente) sia degli interessi corrispettivi che di quelli moratori.
Per questo motivo la CTU richiesta dall'attore non poteva che essere rigettata posto che la predicata nullità del contratto per usurarietà degli interessi viene fatta discendere esclusivamente da tale indebita operazione di cumulo. Al contrario, facendo applicazione corretta dei principi richiamati, non emerge alcuno profilo di usura.
Sulla scorta di quanto esposto, la domanda va rigettata.
Rilevato tuttavia che la S.C. del 2013 era stata oggetto di alcune interpretazioni contrastanti, chiarite poi soltanto dalla giurisprudenza successiva intervenuta in corso di causa, si reputa che sussistano gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-. Rigetta la domanda;
-. Compensa le spese di lite.
Così deciso in SMCV, 5.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10544/2019 promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Ruta ed elettivamente domiciliato in
Mondragone, presso il suo studio sito in via degli Eucalipti n. 11;
PARTE ATTRICE contro
(P.I., C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché liquidatore, rappresentata e difesa nel suddetto giudizio dall'Avv. Micaela Chirico con studio in Via delle Belle Arti, 3, 40126 – Bologna ed ivi elettivamente domiciliata;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
13.2.2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice, dopo aver premesso di aver stipulato con la Idea Finanziamenti S.p.a. n. 2 finanziamenti concessione del V dello stipendio, la cui posizione creditoria è attualmente in capo all'odierna convenuta cessionaria, ha chiesto a questo Tribunale
l'accertamento della nullità dei predetti contratti per asserita violazione della normativa antiusura.
In particolare, l'istante ha dedotto che il tasso contrattuale sommato a quello moratorio risultava essere illegittimo alla luce di quanto statuito dalla sentenza della S.C. n. 350/2013 del 9.1.2013.
L'istituto di credito convenuto si è opposto alle avverse pretese, chiedendo, in primo luogo la declaratoria di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, nel merito, il rigetto della domanda
La causa, dopo alcuni rinvii, veniva assegnata alla scrivente al momento dell'immissione nel presente ruolo, in data 16.9.2024, ed assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies all'udienza del 12.2.2025, dopo lo scambio delle sole comparse conclusionali avvenuto prima dell'udienza.
*
La domanda è infondata.
In punto di procedibilità, giova premettere che, seppur in un secondo momento, l'attore ha depositato in atti prova dell'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione per come ordinato dal Giudice con ordinanza del
5.7.2022. Il predetto tentativo è stato anche tempestivo, giacchè conclusosi con verbale del 20.7.2022 (a fronte del termine originariamente concesso di 15 giorni a decorrere dal 10.7.2022).
La domanda è dunque procedibile, sebbene nel merito vada rigettata in quanto si fonda su un presupposto erroneo e superato dalla consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità.
Va premesso, che la presente controversia ha ad oggetto esclusivamente una questione di diritto, che involge il profilo della rilevanza degli interessi di mora ai fini del superamento del tasso usura. Nello specifico, l'assunto difensivo muove dalla premessa che, ai fini del calcolo del TEG e dunque, ai fini della verifica del superamento della soglia usuraria, gli interessi moratori avrebbero dovuto sommarsi ai corrispettivi.
Ebbene, al riguardo, va subito chiarito come l'orientamento ormai granitico, espresso dalla dottrina e giurisprudenza, sia nel senso della totale irrilevanza degli interessi di mora ai fini della determinazione del costo complessivo del danaro e dell'eventuale superamento, da parte dello stesso, globalmente inteso, della soglia di usura prevista dai decreti ministeriali, sulla base delle rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia.
Invero, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura, la sommatoria fra la misura percentuale del tasso degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi risulta errata sotto il profilo logico e giuridico perché si sommano entità tra loro eterogenee che si sostituiscono (e non si sommano) nell'avvicendarsi del rapporto. Inoltre, nessuna norma di legge consente di operare la sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia.
In sostanza, quindi entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi (si v. tra le tante pronunce di merito: Trib. Milano, sez. VI n. 6369 del 6.6.2018; Trib.
Treviso, sez II, n. 371 del 11.02.2016; Trib. Padova del 13.01.2016; Trib. Nola,
n. 1984 del 6.11.2018; Trib. Genova, n. 797 del 19.3.2018).
Detto orientamento è stato poi consacrato anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che: “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'articolo 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (da ultimo: Cassazione civile sez. I -
08/04/2024, n. 9201; Cass. n. 13144/2023; v. Cass. Sez. 1 n. 14214/2022, Cass.
Sez. 1 n. 7872/2022, Cass. Sez. 1 n. 10250/2021; e poi anche Cass. Sez. 2 n.
27987/2023).
Ciò detto, la massima, contenuta in numerosi precedenti, anche di legittimità, tra cui quello richiamato dall'attore, secondo cui “l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori” non deve leggersi in contrasto con quanto appena esposto, limitandosi a ribadire che ai fini del superamento della soglia si dovrà tenere conto (singolarmente) sia degli interessi corrispettivi che di quelli moratori.
Per questo motivo la CTU richiesta dall'attore non poteva che essere rigettata posto che la predicata nullità del contratto per usurarietà degli interessi viene fatta discendere esclusivamente da tale indebita operazione di cumulo. Al contrario, facendo applicazione corretta dei principi richiamati, non emerge alcuno profilo di usura.
Sulla scorta di quanto esposto, la domanda va rigettata.
Rilevato tuttavia che la S.C. del 2013 era stata oggetto di alcune interpretazioni contrastanti, chiarite poi soltanto dalla giurisprudenza successiva intervenuta in corso di causa, si reputa che sussistano gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-. Rigetta la domanda;
-. Compensa le spese di lite.
Così deciso in SMCV, 5.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ambra Alvano