Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/11/2019, n. 31028
CASS
Ordinanza 27 novembre 2019

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L'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità è condizione imprescindibile per ritenere che l'apprensione, l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene in proprietà privata da parte della pubblica amministrazione siano riconducibili a un concreto esercizio del potere autoritativo, quale condizione necessaria per affermare la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. e tale dichiarazione deve esistere al momento dell'apprensione dei beni privati.

Le disposizioni del programma di fabbricazione, di regola, si limitano genericamente ad individuare e reperire le aree per i servizi occorrenti, in relazione alla capacità insediativa comunale, senza ulteriori specificazioni, ma non introducono vincoli preordinati all'espropriazione, sicché per poter legittimamente incidere sulla proprietà privata devono tradursi nella dichiarazione di pubblica utilità o in provvedimenti ad essa equipollenti, ai fini della realizzazione dell'opera sull'area stessa, come nel caso in cui l'inclusione di un fondo nel programma di fabbricazione sia funzionale all'esecuzione di opere di edilizia economica e popolare.

Commentario1

  • 1Danno da occupazione illegittima PA e competenza: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 aprile 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/11/2019, n. 31028
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31028
Data del deposito : 27 novembre 2019

Testo completo