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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/07/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 885 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv. GULLI' ANTONIO Parte_1
appellante
E
, Controparte_1
appellata non costituita oggetto: appello , avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 628/2023 , pubblicata in data 21/07/2023; opposizione a precetto.
FATTO.
1.Con ricorso al Giudice del Lavoro di Catanzaro, proponeva opposizione al CP_1 precetto che gli aveva notificato in data 27.06.2022, sulla base di decreto Parte_1 ingiuntivo n. 191/2022 (R.G. n. 796/2022 RG) emesso in data 16.05.2022 e immediatamente esecutivo per l'importo di € 22.519,86.
Esponeva l'opponente:
1 -che il decreto monitorio, immediatamente esecutivo, gli era stato notificato unitamente all'atto di precetto opposto;
-che, tuttavia, la notifica eseguita in data 27.06.2022 aveva ad oggetto l'atto di precetto accompagnato dal decreto ingiuntivo senza il relativo ricorso;
-che il decreto ingiuntivo risultava privo della sottoscrizione digitale del giudice, degli elementi identificativi dello stesso, della data di deposito/pubblicazione, nonché della formula esecutiva;
-che detti vizi infirmavano di nullità assoluta l'atto di precetto.
2.Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
In particolare, l'opposto:
- sosteneva, riguardo alla validità della notifica, che secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali “«la notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c, applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente»”.
(Cass., Sez I, 31 ottobre 2007, n.22959);
--rilevava, pertanto, che secondo i Supremi Giudici “ una notifica effettivamente eseguita, ma oggettivamente errata, qualora posta in essere con modalità non corrispondenti alle previsioni normative, è indice di scarsa attenzione” da parte del creditore, ma non di disinteresse ad ottenere gli effetti derivanti dal decreto, dunque si tratterà di un vizio giuridicamente scusabile”;
-rilevava ancora che “il procedimento di inefficacia, per inesistenza della notifica, di cui al combinato disposto degli artt. 644 e 188 disp. att. c.p.c., potrà essere applicabile solo nel caso di notificazione mai avvenuta, ipotesi che si configura quando eseguita in luogo e mani di soggetto privo di relazione con l'ingiunto, ovvero poiché notificata oltre il termine di sessanta giorni”( Cass.
Civ. Sent. n. 67/2002);
-invocava, quindi, il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 160 c.p.c.,
a mente del quale “la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157”.;
2 -affermava inoltre che l'opposizione proposta da controparte era del tutto priva dei requisiti essenziali giacchè i motivi di impugnazione afferenti alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto avrebbero dovuto essere fatti valere con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., il potere di sospensione è attribuito soltanto al giudice della sola opposizione a precetto ex art. 615, comma 1 c.p.c., e non anche al giudice dell'opposizione preventiva agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c..
3.Il Giudice adito accoglieva il ricorso sulla scorta delle seguenti osservazioni:
<L'opposizione è fondata. È incontestato che l'ingiunzione di pagamento, quale titolo posto a fondamento dell'impugnato atto di precetto, sia stata notificata al debitore ingiunto, in data
27.06.2022, priva del ricorso contenente la causa petendi della domanda proposta dal creditore ingiungente. L'art. 643 c.p.c., comma 2, dispone che “Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli art. 137 e seguenti”: la notificazione del ricorso e del decreto rappresenta lo strumento attraverso cui si realizza la tecnica su cui è imperniato il procedimento monitorio e la sua funzione, atteso che il debitore viene reso edotto della domanda avanzata mei suoi confronti, provocandolo al contraddittorio. Egli, infatti, può proporre opposizione laddove ritiene ingiusto il decreto emesso nei suoi confronti e può al pari essere acquiescente e dunque accettare l'esecuzione forzata. È evidente che la provocazione al contraddittorio presuppone che egli sia messo in grado di conoscere l'oggetto della pretesa creditoria, sicché la notifica del solo decreto giudiziale (inteso quale provvedimento del giudice) senza il prodromico e contestuale ricorso (quale atto di parte) impedisce al debitore destinatario di comprendere le ragioni della domanda, ledendo gravemente le garanzie di difesa e del contraddittorio. Condividendo le riflessioni dell'opponente, si ritiene che la lettura del solo decreto monitorio emesso dal giudice non consenta di comprendere le ragioni in forza delle quali il creditore domanda il pagamento della somma ingiunta, sicché il debitore è privato di esercitare quella scelta tra la proposizione dell'opposizione avverso un decreto monitorio che egli reputi ingiustamente emesso nei suoi confronti e l'acquiescenza ad esso mendante accettazione dell'esecuzione forzata. Tanto pregiudica irreversibilmente il diritto di difesa del debitore ingiunto, inficiando di nullità l'atto di precetto opposto, che, dunque, va dichiarata, con assorbimento delle ulteriori censure avanzate al suo indirizzo. Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte opponente.>>
4.Avverso la summenzionata pronuncia, il sig. ha interposto appello, ribadendo che Parte_1 anche nel caso di irregolarità della notifica, per mancata allegazione dell'atto di ricorso, troverà
3 piena applicazione il principio generale di sanatoria degli atti nulli di cui all'art. 156 co.2 c.p.c. il quale stabilisce che: «La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato»
5.L'appellato non si è costituito sebbene ritualmente evocato in giudizio.
6.Con decreto del 24.03.25, il Presidente del Collegio ha disposto lo svolgimento dell'udienza già fissata per il 10.04.25 mediante lo scambio e il deposito di note di trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino alla data di udienza per la loro produzione.
All'esito dell'acquisizione delle note, la causa è stata decisa come segue.
DIRITTO.
7. L'appello è inammissibile.
7.1-La parte esecutata con la sua opposizione ha denunciato vizi di nullità assoluta del precetto in quanto <.. la notifica eseguita in data 27.06.2022 aveva ad oggetto l'atto di precetto accompagnato dal decreto ingiuntivo senza il relativo ricorso;
…il decreto ingiuntivo risultava privo della sottoscrizione digitale del giudice, degli elementi identificativi dello stesso, della data di deposito/pubblicazione, nonché della formula esecutiva.
7.2-In ragione di tale contenuto, che investe la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, ritiene la Corte di dovere qualificare l'azione esperita dal come opposizione agli atti CP_1 esecutivi;
con la conseguenza che la sentenza con la quale è stata dichiarata la nullità del precetto non è impugnabile nei modi ordinari ma mediante ricorso per Cassazione.
7.3-E' appena il caso di evidenziare che il potere di qualificazione, che , come nella specie non sia esercitato dal giudice "a quo", può essere comunque sempre esercitato dal giudice "ad quem" e ciò non solo ai fini del merito, ma altresi dell'ammissibilità dell'impugnazione (Cass. 8 marzo 2001,
n. 3400, in motivazione;
conf. Cass.3404/2004).
8. Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alla spese del grado, stante la mancata costituzione dell'appellato.
9.Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
4 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 15/09/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 628/2023 , pubblicata in data 21/07/2023 , così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
-nulla sulle spese del grado;
-dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.4.2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
5
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 885 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv. GULLI' ANTONIO Parte_1
appellante
E
, Controparte_1
appellata non costituita oggetto: appello , avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 628/2023 , pubblicata in data 21/07/2023; opposizione a precetto.
FATTO.
1.Con ricorso al Giudice del Lavoro di Catanzaro, proponeva opposizione al CP_1 precetto che gli aveva notificato in data 27.06.2022, sulla base di decreto Parte_1 ingiuntivo n. 191/2022 (R.G. n. 796/2022 RG) emesso in data 16.05.2022 e immediatamente esecutivo per l'importo di € 22.519,86.
Esponeva l'opponente:
1 -che il decreto monitorio, immediatamente esecutivo, gli era stato notificato unitamente all'atto di precetto opposto;
-che, tuttavia, la notifica eseguita in data 27.06.2022 aveva ad oggetto l'atto di precetto accompagnato dal decreto ingiuntivo senza il relativo ricorso;
-che il decreto ingiuntivo risultava privo della sottoscrizione digitale del giudice, degli elementi identificativi dello stesso, della data di deposito/pubblicazione, nonché della formula esecutiva;
-che detti vizi infirmavano di nullità assoluta l'atto di precetto.
2.Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
In particolare, l'opposto:
- sosteneva, riguardo alla validità della notifica, che secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali “«la notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c, applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente»”.
(Cass., Sez I, 31 ottobre 2007, n.22959);
--rilevava, pertanto, che secondo i Supremi Giudici “ una notifica effettivamente eseguita, ma oggettivamente errata, qualora posta in essere con modalità non corrispondenti alle previsioni normative, è indice di scarsa attenzione” da parte del creditore, ma non di disinteresse ad ottenere gli effetti derivanti dal decreto, dunque si tratterà di un vizio giuridicamente scusabile”;
-rilevava ancora che “il procedimento di inefficacia, per inesistenza della notifica, di cui al combinato disposto degli artt. 644 e 188 disp. att. c.p.c., potrà essere applicabile solo nel caso di notificazione mai avvenuta, ipotesi che si configura quando eseguita in luogo e mani di soggetto privo di relazione con l'ingiunto, ovvero poiché notificata oltre il termine di sessanta giorni”( Cass.
Civ. Sent. n. 67/2002);
-invocava, quindi, il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 160 c.p.c.,
a mente del quale “la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157”.;
2 -affermava inoltre che l'opposizione proposta da controparte era del tutto priva dei requisiti essenziali giacchè i motivi di impugnazione afferenti alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto avrebbero dovuto essere fatti valere con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., il potere di sospensione è attribuito soltanto al giudice della sola opposizione a precetto ex art. 615, comma 1 c.p.c., e non anche al giudice dell'opposizione preventiva agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c..
3.Il Giudice adito accoglieva il ricorso sulla scorta delle seguenti osservazioni:
<L'opposizione è fondata. È incontestato che l'ingiunzione di pagamento, quale titolo posto a fondamento dell'impugnato atto di precetto, sia stata notificata al debitore ingiunto, in data
27.06.2022, priva del ricorso contenente la causa petendi della domanda proposta dal creditore ingiungente. L'art. 643 c.p.c., comma 2, dispone che “Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli art. 137 e seguenti”: la notificazione del ricorso e del decreto rappresenta lo strumento attraverso cui si realizza la tecnica su cui è imperniato il procedimento monitorio e la sua funzione, atteso che il debitore viene reso edotto della domanda avanzata mei suoi confronti, provocandolo al contraddittorio. Egli, infatti, può proporre opposizione laddove ritiene ingiusto il decreto emesso nei suoi confronti e può al pari essere acquiescente e dunque accettare l'esecuzione forzata. È evidente che la provocazione al contraddittorio presuppone che egli sia messo in grado di conoscere l'oggetto della pretesa creditoria, sicché la notifica del solo decreto giudiziale (inteso quale provvedimento del giudice) senza il prodromico e contestuale ricorso (quale atto di parte) impedisce al debitore destinatario di comprendere le ragioni della domanda, ledendo gravemente le garanzie di difesa e del contraddittorio. Condividendo le riflessioni dell'opponente, si ritiene che la lettura del solo decreto monitorio emesso dal giudice non consenta di comprendere le ragioni in forza delle quali il creditore domanda il pagamento della somma ingiunta, sicché il debitore è privato di esercitare quella scelta tra la proposizione dell'opposizione avverso un decreto monitorio che egli reputi ingiustamente emesso nei suoi confronti e l'acquiescenza ad esso mendante accettazione dell'esecuzione forzata. Tanto pregiudica irreversibilmente il diritto di difesa del debitore ingiunto, inficiando di nullità l'atto di precetto opposto, che, dunque, va dichiarata, con assorbimento delle ulteriori censure avanzate al suo indirizzo. Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte opponente.>>
4.Avverso la summenzionata pronuncia, il sig. ha interposto appello, ribadendo che Parte_1 anche nel caso di irregolarità della notifica, per mancata allegazione dell'atto di ricorso, troverà
3 piena applicazione il principio generale di sanatoria degli atti nulli di cui all'art. 156 co.2 c.p.c. il quale stabilisce che: «La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato»
5.L'appellato non si è costituito sebbene ritualmente evocato in giudizio.
6.Con decreto del 24.03.25, il Presidente del Collegio ha disposto lo svolgimento dell'udienza già fissata per il 10.04.25 mediante lo scambio e il deposito di note di trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino alla data di udienza per la loro produzione.
All'esito dell'acquisizione delle note, la causa è stata decisa come segue.
DIRITTO.
7. L'appello è inammissibile.
7.1-La parte esecutata con la sua opposizione ha denunciato vizi di nullità assoluta del precetto in quanto <.. la notifica eseguita in data 27.06.2022 aveva ad oggetto l'atto di precetto accompagnato dal decreto ingiuntivo senza il relativo ricorso;
…il decreto ingiuntivo risultava privo della sottoscrizione digitale del giudice, degli elementi identificativi dello stesso, della data di deposito/pubblicazione, nonché della formula esecutiva.
7.2-In ragione di tale contenuto, che investe la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, ritiene la Corte di dovere qualificare l'azione esperita dal come opposizione agli atti CP_1 esecutivi;
con la conseguenza che la sentenza con la quale è stata dichiarata la nullità del precetto non è impugnabile nei modi ordinari ma mediante ricorso per Cassazione.
7.3-E' appena il caso di evidenziare che il potere di qualificazione, che , come nella specie non sia esercitato dal giudice "a quo", può essere comunque sempre esercitato dal giudice "ad quem" e ciò non solo ai fini del merito, ma altresi dell'ammissibilità dell'impugnazione (Cass. 8 marzo 2001,
n. 3400, in motivazione;
conf. Cass.3404/2004).
8. Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alla spese del grado, stante la mancata costituzione dell'appellato.
9.Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
4 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 15/09/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 628/2023 , pubblicata in data 21/07/2023 , così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
-nulla sulle spese del grado;
-dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.4.2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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