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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 8350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8350 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 1041 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto “lesione personale”, riservata per la decisione in data 23.5.25, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica
TRA
, (c.f. ) e , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta C.F._2
procura in atti, dagli avv.ti Vitale Stefanelli e Angelo D'Onofrio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi, sito in Napoli, alla Piazza G. D'Annunzio
n.15;
ATTORI
E
P.I. , in persona del procuratore speciale, rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa, come da procura alle liti in atti, dall'avv. Luca Calamita, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Carlo Poerio n.89/A, elettivamente domicilia;
CONVENUTA
E
1 , nato in Giugliano in [...], in data [...] ed ivi CP_2
residente a[...];
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHÈ
, nato a [...], in data [...] e residente in [...]in CP_2
Campania (NA), alla Via Pozzo Nuovo n.14;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, e Parte_3 Parte_2
convenivano in giudizio la società , in p.p.s.,
[...] CP_1 CP_2
(29.03.1938) e (15.11.1996), allegando: 1) che, in data 09.06.2018, alle CP_2
ore 1:30 circa, , mentre viaggiava, quale trasportato, a bordo Parte_3
dell'automobile KIA Picanto tg. FL681NS, subiva gravissime lesioni personali a seguito di un sinistro stradale, verificatosi alla Via dei Ciliegi, in Napoli;
2) che la suddetta autovettura era di proprietà di (29.03.1938) ed assicurata con la società CP_2
con polizza n. 443081654; 3) che, in occasione del sinistro, il conducente CP_1
del veicolo era (15.11.1996), nipote del proprietario dell'automobile, il CP_2
quale, a causa di un colpo di sonno, perdeva il controllo del veicolo, impattando violentemente contro l'attenuatore d'urto collocato all'inizio del guardrail, che divideva la corsia dal sottopassaggio della suindicata strada;
4) che, a seguito di tale evento, il conducente e tutti gli altri trasportati subivano lesioni personali ed interveniva la Polizia Municipale di Napoli, la quale redigeva verbale del sinistro, raccogliendo le dichiarazioni del conducente del veicolo, , e di uno dei CP_2
2 trasportati, ; 5) che, a seguito dell'impatto, l'istante, , in Controparte_3 Parte_3
pericolo di vita, riportava gravissime lesioni personali e veniva trasportato presso il PS dell'Ospedale Cardarelli, dove gli venivano diagnosticati: “focolai lacero contusivi frontali e fronto basali bilaterali, nuclei di pneumoencefalo frontali bilaterali. Diffuso spianamento dei solchi emisferico bilaterale su base edemigena. ESA interemisferico post traumatico. Frattura pluriframmentaria scomposta ed infossata del frontale con diastasi dei frammenti. Sfacelo etmoidale con plurime fratture minute di entrambe le lamine papiracee. Frattura della parete laterale dell'orbita dx, enfisema orbitario bilaterale, frattura trimalleolare bilaterale, frattura della arcata zigomatica dx, frattura della sinfisi mentoniera con perdita del II e III elemento dentario inferiore dx” unitamente al riscontro clinico di “grosso sfacelo di volto e massiccio facciale con profonda ferita del dorso del naso fino alla fine della regione frontale…”; 6) che, successivamente, l'attore veniva sottoposto a numerosi interventi chirurgici, nonché subiva la tracheostomia e, dopo una considerevole degenza, veniva dimesso dall'Ospedale Cardarelli di Napoli in data 27.07.2020; 7) che, dopo la richiesta di risarcimento, in data 4.11.19, la società convenuta inviava un assegno di euro
266.500,00, a mezzo assegno bancario n.3001559702-11, a ed euro Parte_3
2.876,00 alla madre a mezzo assegno bancario n. 3001762711-12. Parte_2
Tali somme venivano trattenute dagli attori solo quale acconto del maggior danno subito;
8) che, a seguito del sinistro, l'attore subiva un danno biologico nella misura dell'80%, con un'ITT di sei mesi e un'ITP di gg 120 all'85%, come da relazione del ctp dott. ; 9) che, a causa dell'evento traumatico, subiva, inoltre, un Persona_1
turbamento dello stato d'animo caratterizzato da dolore, abbattimento morale e disagio interiore, per il quale chiedeva la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale, anche alla luce delle risultanze della C.T. di parte, quantomeno in euro
445.000,00 pari al 50% del danno biologico patito. Evidenziava, inoltre, che, l'incidente aveva irreversibilmente modificato la propria vita e la routine giornaliera, essendosi
3 allontanato da amici e parenti a causa della difficoltà a relazionarsi con il prossimo. A causa delle crisi epilettiche, inoltre, l'attore non riusciva più a guidare o a svolgere qualsivoglia attività. Con riferimento al danno patrimoniale, l'attore chiedeva un risarcimento per le spese sostenute e da sostenere quantificate in euro 100.000,00.
Quanto ai danni subiti dall'attrice , madre di , la Parte_2 Parte_3
stessa allegava di patire uno stato ansioso depressivo (inscindibilmente connesso alle condizioni del proprio figlio), crisi di panico, disturbi del sonno, apatia e vuoti di memoria. Deduceva, inoltre, che tali disturbi inficiavano non soltanto la sfera lavorativa
(il proprio ruolo di insegnante ed il rapporto con i colleghi), ma anche quella familiare e di coppia, come risultava dalla da ctp. Gli attori concludevano, pertanto, chiedendo:
1) di accertare e dichiarare che il sinistro oggetto di causa era imputabile all'esclusiva responsabilità di , nato in Giugliano in [...], in data [...], CP_2
nella qualità di proprietario della vettura KIA Picanto, tg. FL681NS e di , CP_2
nato a [...] il [...], quale conducente del veicolo suddetto;
2) di condannare, per l'effetto, tutti i convenuti, in solido fra loro ovvero ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi da , quantificati in euro 1.432.506,00, o nella diversa somma Parte_3
ritenuta di giustizia, detratto l'acconto già versato dalla società pari ad euro CP_1
266.500,00; 3) di condannare, per l'effetto, i convenuti, in solido fra loro ovvero ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, a seguito del sinistro oggetto di causa, da (danno biologico, morale, Parte_2
esistenziale, patrimoniale) da quantificarsi in euro 146.547,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, detratto l'acconto già versato dalla pari ad euro CP_1
2.876,00. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Si costituiva la , la quale, preliminarmente, eccepiva che, prima della CP_1
notificazione dell'atto di citazione e al fine di evitare l'insorgere della presente
4 controversia giudiziale, provvedeva all'integrale risarcimento dei danni subiti dagli istanti, corrispondendo, come riconosciuto in citazione, l'importo di euro 266.500,00, in favore di , e la somma di euro 2876,99, in favore della madre Parte_3
Tali importi costituivano l'equivalente in termini pecuniari della Parte_2
valutazione medico legale del danno effettuata dal fiduciario della Compagnia ed entrambe le liquidazioni venivano effettuate tenendo conto della decurtazione nella misura del 40%, pari alla quota di corresponsabilità attribuibile all'attore nella determinazione delle lesioni accertate. Pertanto, chiedeva dichiarare la cessazione della materia del contenere. In via gradata, chiedeva la detrazione delle somme già versate dall'importo complessivo eventualmente liquidato, in caso di accoglimento parziale o totale della domanda. Evidenziava, infatti, la corresponsabilità e/o concorsualità del comportamento dell'attore, trasportato sul sedile posteriore del veicolo Kia Picanto tg. FL681NS, nella determinazione della totalità delle lesioni subite, atteso il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, al momento del sinistro. Tale circostanza veniva riferita de visu direttamente dall'istante al dott. , medico Per_2
fiduciario della compagnia, in occasione della visita medica espletata in data 18.2.19.
Deduceva, pertanto, la violazione dell'art. 172 del Cds da parte dell'attore, circostanza che era concausa delle lesioni subite. Contestava tutte le voci di danno lamentate dagli istanti, e, in particolare, la quantificazione dei danni, risultando la stessa sproporzionata e con duplicazioni di voci. Evidenziava, inoltre, come gli attori dovessero provare tutte le condizioni di ammissibilità dell'azione, ivi compreso quanto previsto dall'art. 148 D.Lgs. 209/2005, la legittimazione e/o titolarità passiva.
Impugnava, poi, tutti i documenti prodotti dall'attrice solo in copia.
Concludeva, chiedendo di rigettare tutte le domande formulate dagli istanti nei confronti della (e dei consorti in lite), in quanto inammissibili ed infondate CP_1
in fatto ed in diritto, alla stregua delle argomentazioni esposte;
in via estremamente subordinata, di accertare e graduare la corresponsabilità (quantomeno nella misura
5 del 40%) di nella determinazione delle lesioni subite in conseguenza Parte_4
del sinistro de quo, limitando la eventuale condanna al giusto ed al dovuto, tenuto conto degli importi di € 266.500,00 e di € 2.876,00 già corrisposti da CP_1
rispettivamente, in favore di e di;
chiedeva, infine, Parte_3 Parte_2
di condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione, ovvero, in via subordinata, di compensare le spese in caso di riconoscimento del concorso di colpa.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, esaurita la fase istruttoria
(consistita nella prova testi e nell'espletamento della consulenza medico-legale), e precisate le conclusioni, all'udienza del 23.5.25, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di (29.03.1938) e di CP_2 [...]
(15.11.1996), non costituitisi, benché ritualmente citati in giudizio. CP_2
Ancora in via preliminare, risulta provata la procedibilità e proponibilità della domanda, avendo gli istanti prodotto la raccomandata a/r di messa in mora, inviata, nei confronti della , (in data 16.01.2020), completa degli elementi richiesti dagli artt. 145 CP_1
e 148 di cui al D. Lgs. 209/2005, funzionali a porre in condizione la Compagnia di assicurazione destinataria ad eseguire una completa disamina delle condizioni del sinistro denunziato;
inoltre, gli attori hanno atteso il decorso del termine di giorni 90 dalla ricezione della richiesta risarcitoria per promuovere il giudizio.
Gli attori hanno, altresì, prodotto l'invito alla negoziazione assistita nei confronti della
, inviata in data 30.9.2020, ragione per la quale va disattesa la relativa CP_1
eccezione d'improcedibilità.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva. In particolare, la parte attrice allegava che il sinistro era stato determinato
6 dalla condotta di (1996), conducente veicolo KIA Picanto tg. FL681NS, di CP_2
proprietà di (1938), assicurato con polizza n. 443081654. Va affermata, CP_2
pertanto, la legittimazione passiva della non avendo Controparte_4
quest'ultima contestato l'esistenza della copertura assicurativa dell'automobile suddetta al momento del sinistro.
Irrilevante risulta, inoltre, il disconoscimento, da parte della convenuta, dei documenti prodotti in copia dagli attori, stante la mancata puntuale indicazione degli elementi che differenziano le copie dagli originali e, quindi, la genericità del disconoscimento
(Cass. 24634/2021).
Tanto premesso, la domanda proposta dall'attore è parzialmente Parte_3
fondata e trova accoglimento nei termini di seguito indicati.
In linea generale, va evidenziato che la presente azione va qualificata quale azione diretta del danneggiato, ex art. 144 d.lgs 209/2005, norma che consente al trasportato danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile. Nel caso di specie, d'altra parte, essendo coinvolto nel sinistro un unico veicolo, tale azione era l'unica esperibile, non essendo, invece, applicabile l'azione di cui all'art. 141 d.lgs 209/2005, come, di recente, chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr.
Cass. S.U. civ., sentenza n. 35318 del 2022).
Nel caso di specie, nel corso del giudizio, è stato provato che, in data 09.06.2018, alle ore 1:30 circa, si trovava a bordo dell'autovettura KIA Picanto, tg. Parte_3
FL681NS, condotta da (15.11.1996), il quale, nel percorrere Via dei CP_2
Ciliegi, in Napoli, a causa di un colpo di sonno, perdeva il controllo del veicolo, impattando violentemente contro l'attenuatore d'urto collocato all'inizio del guardrail, che divideva la corsia dal sottopassaggio della suindicata strada.
Tanto si desume, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese dai testi e NE
. Entrambi, infatti, escussi all'udienza del 10.2.2023, rendevano E_
7 delle dichiarazioni chiare, precise, coerenti e non contraddittorie, nelle quali confermavano quanto allegato in citazione. In particolare, il primo teste escusso,
, dichiarava: “Sono il fratello di e figlio di NE Parte_3 Parte_5
. Non sono stato presente al momento dell'incidente, sono stato chiamato poco
[...]
dopo. L'incidente è avvenuto nel giugno del 2018, era di sabato mattina presto. Quando sono arrivato, mio fratello era già stato portato in ospedale. Dopo l'incidente, mio fratello ha iniziato ad avere crisi epilettiche, non ne soffriva in precedenza. Queste crisi consistono nel fatto che perde conoscenza e ha vomito, a volte cade e ha i tipici movimenti delle crisi convulsive. Queste crisi si verificano a volte a breve distanza ed a volte dopo un periodo più ampio, la cura che sta seguendo è in evoluzione e viene cambiata frequentemente. Assume farmaci anticonvulsivi. Mio fratello ha cambiato la sua routine giornaliera, non guida più e non resta quasi mai da solo. Prima del sinistro aveva trascorso dei periodi all'estero: a Londra, a Dublino ed a New York. Non convivo con mio fratello. Mio fratello vive con i miei genitori. Mio fratello, prima del sinistro, aveva iniziato a studiare, oltre, all'inglese, anche coreano e giapponese e voleva iscriversi all'accademia di Tokyo. Amava il disegno;
ora, invece, ha interrotto il disegno ed anche lo studio delle lingue straniere perché non riesce ad avere concentrazione ed ha perso la gioia di vivere. In passato, mio fratello faceva traduzioni d'inglese per un sito e veniva pagato e, dopo l'incidente, ha interrotto tale attività. Mio fratello frequentava la facoltà di informatica e, dopo l'incidente, pur risultando iscritto, non sostiene più esami. Non ricordo quanti esami avesse sostenuto prima dell'incidente.
Prima dell'incidente, aveva trascorso dei mesi in Australia, in cerca di lavoro e per perfezionare la lingua. Attualmente, mio fratello trascorre gran parte delle giornate in camera sua, circostanza che conosco perché vado spesso a casa dei miei genitori.
Attualmente, da quel che so, non esce con gli amici, non va al cinema e quasi mai va al ristorante. Dopo l'incidente, viene seguito da uno psicologo e da uno psichiatra, di cui non ricordo il nome. Mio fratello ha difficoltà a dialogare con gli amici e anche con noi
8 familiari. Mio fratello non guida più. Mio fratello mi ha detto che avrebbe preferito tornare in coma e lo ha riferito anche a mia madre, alla mia presenza”.
La teste , benché non presente al momento del fatto, rendeva E_
dichiarazioni assolutamente compatibili con la ricostruzione dell'evento effettuata in citazione, in quanto dichiarava: “Non sono stata presente al momento dell'incidente.
Sono stata chiamata intorno alle 4.30 dalla Polizia Municipale, perché non riuscivano a contattare mio marito. Sono arrivata al Cardarelli intorno alle 5.00. Dopo l'incidente,
ha iniziato ad avere crisi epilettiche. Non ho mai assistito ad una crisi, ma mi è Pt_3
capitato di andare in ospedale dopo l'episodio epilettico. Ho visto la morsicatura della lingua successiva all'episodio. Dopo l'incidente, ha cambiato la sua routine di Per_3
vita: ha smesso di uscire con gli amici. Non so se abbia difficoltà a relazionarsi con gli amici. Posso dire che non esce più perché mi è stato detto dallo stesso e da mio Per_3
marito e mia suocera. Frequento la casa di almeno una o due volte a settimana Per_3
e è sempre a casa e frequentemente è in camera sua. aveva trascorso Pt_3 Pt_3
dei periodi all'estero prima dell'incidente, svolgeva attività di traduzione di inglese su siti on line, conosco questa circostanza perché l'ho visto quando andavo a casa sua.
Non so quanto guadagnasse. Attualmente, non va più all'estero, non so se continui a svolgere l'attività di traduzione. Frequentava la facoltà di informatica. Che io sappia, dopo l'incidente non ha fatto esami. Non so quanti esami abbia fatto prima dell'incidente. Viene seguito da uno psicologo e in passato è stato seguito anche da uno psichiatra”.
La teste , con provvedimento emesso in data 1.4.22, veniva, invece, Controparte_3
ritenuta incapace a testimoniare, ex art. 246 cpc, trattandosi di persona trasportata a bordo del veicolo coinvolto nel sinistro (Cass. 19121/19).
La ricostruzione del sinistro effettuata da parte attrice, inoltre, risulta compatibile con le risultanze della scheda di accesso al Pronto Soccorso dell'A.O.R.N. Cardarelli di
9 Napoli, dalla quale risulta: 1) che l'accesso dell'attore all'ospedale avveniva proprio in data 09.6.18, alle ore 02:11, orario compatibile con il verificarsi del sinistro alle ore
1:30 circa;
2) che era stato ricoverato , “passeggero di un'auto con Parte_3
sfacelo di cranio e massiccio facciale per perdita di controllo dell'auto del guidatore che batteva contro guardrail”.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Tribunale che la responsabilità per il sinistro di cui è causa sia ascrivibile, in via esclusiva, a (15.11.1996), conducente CP_2
dell'autovettura KIA Picanto, tg. FL681NS (circostanza non contestata dalla compagnia convenuta), di proprietà di (29.03.1938), assicurata per la r.c.a. con la CP_2
. CP_1
È, sul punto, appena il caso di precisare come non sia configurabile alcuna corresponsabilità della vittima del sinistro.
Invero, risulta irrilevante accertare se l'istante avesse o meno indossato la cintura di sicurezza, in quanto, come chiaramente indicato dal ctu, l'eventuale utilizzo di tale dispositivo non avrebbe in alcun modo attenuato le lesioni subite. Il ctu, in particolare, affermava: “Per la modalità dell'incidente stradale in discussione, l'attore avrebbe riportato il danno cranio facciale da lui patito, con la stessa gravità indipendentemente se avesse indossato le cinture o se non le avesse indossate”.
In merito al danno, subito, il ctu evidenziava che l'attore, in conseguenza dell'incidente, riportava le seguenti lesioni: “postumi per lesioni fratturative del neuro splancnocranio, sottoposto ad intervento multispecialistico il giorno 18.06.2018 Neurochirurgico e di
Chirurgia Maxillo Facciale di riduzione e sintesi in corrispondenza delle pareti anteriori dei seni mascellari, della parete laterale dell'orbita di destra, ed alla teca cranica frontale bilaterale. Postumi per lesioni fratturative della parete inferiore dell'orbita di destra. Lesione fratturativa della parete superiore dell'orbita con affossamento del frammento osseo in sede intraorbitaria extraconica, che contatta il muscolo retto
10 superiore. Rima di frattura delle pareti laterale e mediale dell'orbita e del processo pterigoideo laterale. Frattura dell'arco mandibolare. Deviazione sinistro convessa del setto nasale con sperone osseo parietale che ha ridotto l'ampiezza del meato nasale medio omolaterale. Postumi da disturbo post-traumatico da stress con depressione reattiva del tono dell'umore, epilessia strutturale con crisi focali. I postumi possono essere definiti permanenti e non suscettibili d'ulteriore miglioramento a seguito di idoneo trattamento riabilitativo, essendo ormai passati anni dall'evento traumatico.
Quindi, è compatibile “il nesso di causalità tra evento traumatico e lesioni indicate
(cronologico, topografico e dell'efficienza quali e quantitativa)”.
Aggiungeva, inoltre, che: “l'attore, a causa delle lesioni riportate, ha subito la menomazione della sua integrità fisica temporanea che permanente, come risulta dettagliatamente descritto nell'esame obiettivo della visita medico legale d'ufficio praticata”.
In particolare, il ctu, chiariva che l'attore riportava: “Postumi da disturbo post- traumatico da stress con depressione reattiva del tono dell'umore, con epilessia strutturale da politrauma con trauma cranio facciale, con crisi focali ad evoluzione bilaterale”. Sfera ideativa: a) coscienza vigile, l'attore s'orientava nel tempo e nel luogo;
b) memoria: l'istante riferiva i precedenti anamnestici;
c) Intelligenza: potere ideativo, logica e critica possono essere considerati accettabili, ma con rallentamento della comprensione”.
In relazione al quantum debeatur, è utile premettere, in linea generale, che verrà fatto riferimento all'ormai consolidato sistema cd. Bipolare, fondato sulla distinzione tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale (cfr., tra le altre, Cass.Civ., Sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22884; Cass. Civ., Sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918 e la recente pronuncia della S.C. a Sezioni Unite, 24 giugno 2008, n. 26972).
11 Il ctu constatava l'esistenza di un danno biologico permanente complessivo pari al 60% con una l.T.T. di 48 giorni e una I.T.P. al 75% di giorni 82. Il ctu riconosceva, altresì, ulteriori spese mediche per danno complessivo odontoiatrico di € 8.000,00 (ottomila euro), così suddivise: “€ 3000,00 per n. 2 impianti osteointegrati comprensivi di corone
(impianto € 1000.00; corona € 500.00 cadauno); € 5000.00 per n. 5 rinnovi delle corone protesiche per ogni elemento dentario fino all'età di 70 anni”.
In ordine alle osservazioni all'operato del ctu effettuato dalla parte attrice, questo
Giudice si riporta integralmente al contenuto della consulenza ed alle osservazioni ivi riportate, ritenute pienamente condivisibili.
La quantificazione del predetto danno, trattandosi di lesioni macropermanenti, va effettuata alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano, applicando l'incremento per la sofferenza soggettiva, desumibile presuntivamente alla luce dell'entità delle lesioni, tenendo anche conto dell'età del danneggiato al momento del fatto (21 anni).
Va, inoltre, riconosciuta la personalizzazione massima, in considerazione della particolare incidenza delle lesioni, anche estetiche, sulla vita dell'attore, circostanza chiaramente risultante dalle dichiarazioni rese dai testi e, comunque, desumibile in considerazione della gravità delle lesioni riportate al volto ed ai denti.
Tale personalizzazione viene riconosciuta anche in considerazione della riduzione della capacità lavorativa generica subita dall'attore, ritenuta conseguenza diretta dell'evento lesivo in considerazione dell'entità del danno effettivamente subito dall'istante (Cass.
28988/2020). E', infatti, appena il caso di precisare che la Suprema Corte ha chiarito come il danno alla capacità lavorativa generica rientri nell'alveo del danno biologico, sostanziandosi nel modo essere del soggetto, in una menomazione all'efficienza psicofisica (Cass. n. 1816 del 25 agosto 2014)”.
12 Pertanto, applicando i criteri sopra individuati, il danno va così quantificato: euro €
792.458,00 per danno biologico (aumentato per la sofferenza transeunte), € 5.520,00 per ITT ed € 7.072,50 per ITP al 75%, per un complessivo importo di euro 805.050,50.
Dagli importi sopra indicati deve essere detratta la somma già versata di euro
266.500,00, in favore dell'attore, dalla società . CP_1
I convenuti vengono, pertanto, condannati, in solido tra loro, per le causali di cui sopra, al pagamento, in favore di , del complessivo importo di euro 538.550,50, Parte_3
(importo già calcolato al netto dell'importo già ricevuto per le medesime causali), oltre interessi, su detta somma dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro € 223.615,77, annualmente rivalutato, dal 9.06.2018 alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale trova accoglimento nei limiti di euro 8.000,00, importo quantificato dal ctu quale costo per spese odontoiatriche future. Gli ulteriori importi richiesti a titolo di danno patrimoniale non vengono, invece, riconosciuti, non avendo l'attore specificamente allegato e provato quali ulteriori spese dovrà sostenere.
In relazione alla domanda proposta dall'attrice , si provvede come da Parte_2
separata ordinanza, pronunciandosi in questa sede sentenza non definitiva avente ad oggetto la sola domanda proposta dall'attore . Parte_3
La disciplina delle spese di lite e le spese di ctu sono rimesse alla pronuncia definitiva.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, non definitivamente pronunciando, così provvede:
13 • dichiara la contumacia di (29.03.1938) e di CP_2 CP_2
(15.11.1996);
• accerta che l'incidente oggetto del presente giudizio, verificatosi in data
09.06.2018 ai danni dell'attore, è dipeso dall'esclusiva responsabilità di
[...]
(15.11.1996), conducente del veicolo tg. FL681NS, di proprietà di CP_2 [...]
(29.03.1938); CP_2
• in parziale accoglimento della domanda proposta da , condanna Parte_3
la società , in p.l.r.p.t., (29.03.1938) e Controparte_5 CP_2 [...]
(15.11.1996), in solido tra loro, al pagamento, in favore di CP_2 Pt_3
, delle seguenti somme:
[...]
1) euro 538.550,50, (importo calcolato al netto dell'importo già ricevuto per la medesima causale), oltre interessi, su detta somma, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro 223.615,77, annualmente rivalutato, dal 9.06.2018 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
2) euro 8000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo;
• provvede in relazione alla domanda proposta da come da Parte_2
separata ordinanza;
• rimette alla sentenza definitiva ogni provvedimento in merito alla liquidazione delle spese di lite e di ctu.
Così deciso in Napoli in data 26.9.25
Il Giudice
dott.ssa Manuela Robustella
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 1041 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto “lesione personale”, riservata per la decisione in data 23.5.25, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica
TRA
, (c.f. ) e , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta C.F._2
procura in atti, dagli avv.ti Vitale Stefanelli e Angelo D'Onofrio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi, sito in Napoli, alla Piazza G. D'Annunzio
n.15;
ATTORI
E
P.I. , in persona del procuratore speciale, rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa, come da procura alle liti in atti, dall'avv. Luca Calamita, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Carlo Poerio n.89/A, elettivamente domicilia;
CONVENUTA
E
1 , nato in Giugliano in [...], in data [...] ed ivi CP_2
residente a[...];
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHÈ
, nato a [...], in data [...] e residente in [...]in CP_2
Campania (NA), alla Via Pozzo Nuovo n.14;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, e Parte_3 Parte_2
convenivano in giudizio la società , in p.p.s.,
[...] CP_1 CP_2
(29.03.1938) e (15.11.1996), allegando: 1) che, in data 09.06.2018, alle CP_2
ore 1:30 circa, , mentre viaggiava, quale trasportato, a bordo Parte_3
dell'automobile KIA Picanto tg. FL681NS, subiva gravissime lesioni personali a seguito di un sinistro stradale, verificatosi alla Via dei Ciliegi, in Napoli;
2) che la suddetta autovettura era di proprietà di (29.03.1938) ed assicurata con la società CP_2
con polizza n. 443081654; 3) che, in occasione del sinistro, il conducente CP_1
del veicolo era (15.11.1996), nipote del proprietario dell'automobile, il CP_2
quale, a causa di un colpo di sonno, perdeva il controllo del veicolo, impattando violentemente contro l'attenuatore d'urto collocato all'inizio del guardrail, che divideva la corsia dal sottopassaggio della suindicata strada;
4) che, a seguito di tale evento, il conducente e tutti gli altri trasportati subivano lesioni personali ed interveniva la Polizia Municipale di Napoli, la quale redigeva verbale del sinistro, raccogliendo le dichiarazioni del conducente del veicolo, , e di uno dei CP_2
2 trasportati, ; 5) che, a seguito dell'impatto, l'istante, , in Controparte_3 Parte_3
pericolo di vita, riportava gravissime lesioni personali e veniva trasportato presso il PS dell'Ospedale Cardarelli, dove gli venivano diagnosticati: “focolai lacero contusivi frontali e fronto basali bilaterali, nuclei di pneumoencefalo frontali bilaterali. Diffuso spianamento dei solchi emisferico bilaterale su base edemigena. ESA interemisferico post traumatico. Frattura pluriframmentaria scomposta ed infossata del frontale con diastasi dei frammenti. Sfacelo etmoidale con plurime fratture minute di entrambe le lamine papiracee. Frattura della parete laterale dell'orbita dx, enfisema orbitario bilaterale, frattura trimalleolare bilaterale, frattura della arcata zigomatica dx, frattura della sinfisi mentoniera con perdita del II e III elemento dentario inferiore dx” unitamente al riscontro clinico di “grosso sfacelo di volto e massiccio facciale con profonda ferita del dorso del naso fino alla fine della regione frontale…”; 6) che, successivamente, l'attore veniva sottoposto a numerosi interventi chirurgici, nonché subiva la tracheostomia e, dopo una considerevole degenza, veniva dimesso dall'Ospedale Cardarelli di Napoli in data 27.07.2020; 7) che, dopo la richiesta di risarcimento, in data 4.11.19, la società convenuta inviava un assegno di euro
266.500,00, a mezzo assegno bancario n.3001559702-11, a ed euro Parte_3
2.876,00 alla madre a mezzo assegno bancario n. 3001762711-12. Parte_2
Tali somme venivano trattenute dagli attori solo quale acconto del maggior danno subito;
8) che, a seguito del sinistro, l'attore subiva un danno biologico nella misura dell'80%, con un'ITT di sei mesi e un'ITP di gg 120 all'85%, come da relazione del ctp dott. ; 9) che, a causa dell'evento traumatico, subiva, inoltre, un Persona_1
turbamento dello stato d'animo caratterizzato da dolore, abbattimento morale e disagio interiore, per il quale chiedeva la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale, anche alla luce delle risultanze della C.T. di parte, quantomeno in euro
445.000,00 pari al 50% del danno biologico patito. Evidenziava, inoltre, che, l'incidente aveva irreversibilmente modificato la propria vita e la routine giornaliera, essendosi
3 allontanato da amici e parenti a causa della difficoltà a relazionarsi con il prossimo. A causa delle crisi epilettiche, inoltre, l'attore non riusciva più a guidare o a svolgere qualsivoglia attività. Con riferimento al danno patrimoniale, l'attore chiedeva un risarcimento per le spese sostenute e da sostenere quantificate in euro 100.000,00.
Quanto ai danni subiti dall'attrice , madre di , la Parte_2 Parte_3
stessa allegava di patire uno stato ansioso depressivo (inscindibilmente connesso alle condizioni del proprio figlio), crisi di panico, disturbi del sonno, apatia e vuoti di memoria. Deduceva, inoltre, che tali disturbi inficiavano non soltanto la sfera lavorativa
(il proprio ruolo di insegnante ed il rapporto con i colleghi), ma anche quella familiare e di coppia, come risultava dalla da ctp. Gli attori concludevano, pertanto, chiedendo:
1) di accertare e dichiarare che il sinistro oggetto di causa era imputabile all'esclusiva responsabilità di , nato in Giugliano in [...], in data [...], CP_2
nella qualità di proprietario della vettura KIA Picanto, tg. FL681NS e di , CP_2
nato a [...] il [...], quale conducente del veicolo suddetto;
2) di condannare, per l'effetto, tutti i convenuti, in solido fra loro ovvero ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi da , quantificati in euro 1.432.506,00, o nella diversa somma Parte_3
ritenuta di giustizia, detratto l'acconto già versato dalla società pari ad euro CP_1
266.500,00; 3) di condannare, per l'effetto, i convenuti, in solido fra loro ovvero ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, a seguito del sinistro oggetto di causa, da (danno biologico, morale, Parte_2
esistenziale, patrimoniale) da quantificarsi in euro 146.547,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, detratto l'acconto già versato dalla pari ad euro CP_1
2.876,00. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Si costituiva la , la quale, preliminarmente, eccepiva che, prima della CP_1
notificazione dell'atto di citazione e al fine di evitare l'insorgere della presente
4 controversia giudiziale, provvedeva all'integrale risarcimento dei danni subiti dagli istanti, corrispondendo, come riconosciuto in citazione, l'importo di euro 266.500,00, in favore di , e la somma di euro 2876,99, in favore della madre Parte_3
Tali importi costituivano l'equivalente in termini pecuniari della Parte_2
valutazione medico legale del danno effettuata dal fiduciario della Compagnia ed entrambe le liquidazioni venivano effettuate tenendo conto della decurtazione nella misura del 40%, pari alla quota di corresponsabilità attribuibile all'attore nella determinazione delle lesioni accertate. Pertanto, chiedeva dichiarare la cessazione della materia del contenere. In via gradata, chiedeva la detrazione delle somme già versate dall'importo complessivo eventualmente liquidato, in caso di accoglimento parziale o totale della domanda. Evidenziava, infatti, la corresponsabilità e/o concorsualità del comportamento dell'attore, trasportato sul sedile posteriore del veicolo Kia Picanto tg. FL681NS, nella determinazione della totalità delle lesioni subite, atteso il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, al momento del sinistro. Tale circostanza veniva riferita de visu direttamente dall'istante al dott. , medico Per_2
fiduciario della compagnia, in occasione della visita medica espletata in data 18.2.19.
Deduceva, pertanto, la violazione dell'art. 172 del Cds da parte dell'attore, circostanza che era concausa delle lesioni subite. Contestava tutte le voci di danno lamentate dagli istanti, e, in particolare, la quantificazione dei danni, risultando la stessa sproporzionata e con duplicazioni di voci. Evidenziava, inoltre, come gli attori dovessero provare tutte le condizioni di ammissibilità dell'azione, ivi compreso quanto previsto dall'art. 148 D.Lgs. 209/2005, la legittimazione e/o titolarità passiva.
Impugnava, poi, tutti i documenti prodotti dall'attrice solo in copia.
Concludeva, chiedendo di rigettare tutte le domande formulate dagli istanti nei confronti della (e dei consorti in lite), in quanto inammissibili ed infondate CP_1
in fatto ed in diritto, alla stregua delle argomentazioni esposte;
in via estremamente subordinata, di accertare e graduare la corresponsabilità (quantomeno nella misura
5 del 40%) di nella determinazione delle lesioni subite in conseguenza Parte_4
del sinistro de quo, limitando la eventuale condanna al giusto ed al dovuto, tenuto conto degli importi di € 266.500,00 e di € 2.876,00 già corrisposti da CP_1
rispettivamente, in favore di e di;
chiedeva, infine, Parte_3 Parte_2
di condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione, ovvero, in via subordinata, di compensare le spese in caso di riconoscimento del concorso di colpa.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, esaurita la fase istruttoria
(consistita nella prova testi e nell'espletamento della consulenza medico-legale), e precisate le conclusioni, all'udienza del 23.5.25, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di (29.03.1938) e di CP_2 [...]
(15.11.1996), non costituitisi, benché ritualmente citati in giudizio. CP_2
Ancora in via preliminare, risulta provata la procedibilità e proponibilità della domanda, avendo gli istanti prodotto la raccomandata a/r di messa in mora, inviata, nei confronti della , (in data 16.01.2020), completa degli elementi richiesti dagli artt. 145 CP_1
e 148 di cui al D. Lgs. 209/2005, funzionali a porre in condizione la Compagnia di assicurazione destinataria ad eseguire una completa disamina delle condizioni del sinistro denunziato;
inoltre, gli attori hanno atteso il decorso del termine di giorni 90 dalla ricezione della richiesta risarcitoria per promuovere il giudizio.
Gli attori hanno, altresì, prodotto l'invito alla negoziazione assistita nei confronti della
, inviata in data 30.9.2020, ragione per la quale va disattesa la relativa CP_1
eccezione d'improcedibilità.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva. In particolare, la parte attrice allegava che il sinistro era stato determinato
6 dalla condotta di (1996), conducente veicolo KIA Picanto tg. FL681NS, di CP_2
proprietà di (1938), assicurato con polizza n. 443081654. Va affermata, CP_2
pertanto, la legittimazione passiva della non avendo Controparte_4
quest'ultima contestato l'esistenza della copertura assicurativa dell'automobile suddetta al momento del sinistro.
Irrilevante risulta, inoltre, il disconoscimento, da parte della convenuta, dei documenti prodotti in copia dagli attori, stante la mancata puntuale indicazione degli elementi che differenziano le copie dagli originali e, quindi, la genericità del disconoscimento
(Cass. 24634/2021).
Tanto premesso, la domanda proposta dall'attore è parzialmente Parte_3
fondata e trova accoglimento nei termini di seguito indicati.
In linea generale, va evidenziato che la presente azione va qualificata quale azione diretta del danneggiato, ex art. 144 d.lgs 209/2005, norma che consente al trasportato danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile. Nel caso di specie, d'altra parte, essendo coinvolto nel sinistro un unico veicolo, tale azione era l'unica esperibile, non essendo, invece, applicabile l'azione di cui all'art. 141 d.lgs 209/2005, come, di recente, chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr.
Cass. S.U. civ., sentenza n. 35318 del 2022).
Nel caso di specie, nel corso del giudizio, è stato provato che, in data 09.06.2018, alle ore 1:30 circa, si trovava a bordo dell'autovettura KIA Picanto, tg. Parte_3
FL681NS, condotta da (15.11.1996), il quale, nel percorrere Via dei CP_2
Ciliegi, in Napoli, a causa di un colpo di sonno, perdeva il controllo del veicolo, impattando violentemente contro l'attenuatore d'urto collocato all'inizio del guardrail, che divideva la corsia dal sottopassaggio della suindicata strada.
Tanto si desume, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese dai testi e NE
. Entrambi, infatti, escussi all'udienza del 10.2.2023, rendevano E_
7 delle dichiarazioni chiare, precise, coerenti e non contraddittorie, nelle quali confermavano quanto allegato in citazione. In particolare, il primo teste escusso,
, dichiarava: “Sono il fratello di e figlio di NE Parte_3 Parte_5
. Non sono stato presente al momento dell'incidente, sono stato chiamato poco
[...]
dopo. L'incidente è avvenuto nel giugno del 2018, era di sabato mattina presto. Quando sono arrivato, mio fratello era già stato portato in ospedale. Dopo l'incidente, mio fratello ha iniziato ad avere crisi epilettiche, non ne soffriva in precedenza. Queste crisi consistono nel fatto che perde conoscenza e ha vomito, a volte cade e ha i tipici movimenti delle crisi convulsive. Queste crisi si verificano a volte a breve distanza ed a volte dopo un periodo più ampio, la cura che sta seguendo è in evoluzione e viene cambiata frequentemente. Assume farmaci anticonvulsivi. Mio fratello ha cambiato la sua routine giornaliera, non guida più e non resta quasi mai da solo. Prima del sinistro aveva trascorso dei periodi all'estero: a Londra, a Dublino ed a New York. Non convivo con mio fratello. Mio fratello vive con i miei genitori. Mio fratello, prima del sinistro, aveva iniziato a studiare, oltre, all'inglese, anche coreano e giapponese e voleva iscriversi all'accademia di Tokyo. Amava il disegno;
ora, invece, ha interrotto il disegno ed anche lo studio delle lingue straniere perché non riesce ad avere concentrazione ed ha perso la gioia di vivere. In passato, mio fratello faceva traduzioni d'inglese per un sito e veniva pagato e, dopo l'incidente, ha interrotto tale attività. Mio fratello frequentava la facoltà di informatica e, dopo l'incidente, pur risultando iscritto, non sostiene più esami. Non ricordo quanti esami avesse sostenuto prima dell'incidente.
Prima dell'incidente, aveva trascorso dei mesi in Australia, in cerca di lavoro e per perfezionare la lingua. Attualmente, mio fratello trascorre gran parte delle giornate in camera sua, circostanza che conosco perché vado spesso a casa dei miei genitori.
Attualmente, da quel che so, non esce con gli amici, non va al cinema e quasi mai va al ristorante. Dopo l'incidente, viene seguito da uno psicologo e da uno psichiatra, di cui non ricordo il nome. Mio fratello ha difficoltà a dialogare con gli amici e anche con noi
8 familiari. Mio fratello non guida più. Mio fratello mi ha detto che avrebbe preferito tornare in coma e lo ha riferito anche a mia madre, alla mia presenza”.
La teste , benché non presente al momento del fatto, rendeva E_
dichiarazioni assolutamente compatibili con la ricostruzione dell'evento effettuata in citazione, in quanto dichiarava: “Non sono stata presente al momento dell'incidente.
Sono stata chiamata intorno alle 4.30 dalla Polizia Municipale, perché non riuscivano a contattare mio marito. Sono arrivata al Cardarelli intorno alle 5.00. Dopo l'incidente,
ha iniziato ad avere crisi epilettiche. Non ho mai assistito ad una crisi, ma mi è Pt_3
capitato di andare in ospedale dopo l'episodio epilettico. Ho visto la morsicatura della lingua successiva all'episodio. Dopo l'incidente, ha cambiato la sua routine di Per_3
vita: ha smesso di uscire con gli amici. Non so se abbia difficoltà a relazionarsi con gli amici. Posso dire che non esce più perché mi è stato detto dallo stesso e da mio Per_3
marito e mia suocera. Frequento la casa di almeno una o due volte a settimana Per_3
e è sempre a casa e frequentemente è in camera sua. aveva trascorso Pt_3 Pt_3
dei periodi all'estero prima dell'incidente, svolgeva attività di traduzione di inglese su siti on line, conosco questa circostanza perché l'ho visto quando andavo a casa sua.
Non so quanto guadagnasse. Attualmente, non va più all'estero, non so se continui a svolgere l'attività di traduzione. Frequentava la facoltà di informatica. Che io sappia, dopo l'incidente non ha fatto esami. Non so quanti esami abbia fatto prima dell'incidente. Viene seguito da uno psicologo e in passato è stato seguito anche da uno psichiatra”.
La teste , con provvedimento emesso in data 1.4.22, veniva, invece, Controparte_3
ritenuta incapace a testimoniare, ex art. 246 cpc, trattandosi di persona trasportata a bordo del veicolo coinvolto nel sinistro (Cass. 19121/19).
La ricostruzione del sinistro effettuata da parte attrice, inoltre, risulta compatibile con le risultanze della scheda di accesso al Pronto Soccorso dell'A.O.R.N. Cardarelli di
9 Napoli, dalla quale risulta: 1) che l'accesso dell'attore all'ospedale avveniva proprio in data 09.6.18, alle ore 02:11, orario compatibile con il verificarsi del sinistro alle ore
1:30 circa;
2) che era stato ricoverato , “passeggero di un'auto con Parte_3
sfacelo di cranio e massiccio facciale per perdita di controllo dell'auto del guidatore che batteva contro guardrail”.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Tribunale che la responsabilità per il sinistro di cui è causa sia ascrivibile, in via esclusiva, a (15.11.1996), conducente CP_2
dell'autovettura KIA Picanto, tg. FL681NS (circostanza non contestata dalla compagnia convenuta), di proprietà di (29.03.1938), assicurata per la r.c.a. con la CP_2
. CP_1
È, sul punto, appena il caso di precisare come non sia configurabile alcuna corresponsabilità della vittima del sinistro.
Invero, risulta irrilevante accertare se l'istante avesse o meno indossato la cintura di sicurezza, in quanto, come chiaramente indicato dal ctu, l'eventuale utilizzo di tale dispositivo non avrebbe in alcun modo attenuato le lesioni subite. Il ctu, in particolare, affermava: “Per la modalità dell'incidente stradale in discussione, l'attore avrebbe riportato il danno cranio facciale da lui patito, con la stessa gravità indipendentemente se avesse indossato le cinture o se non le avesse indossate”.
In merito al danno, subito, il ctu evidenziava che l'attore, in conseguenza dell'incidente, riportava le seguenti lesioni: “postumi per lesioni fratturative del neuro splancnocranio, sottoposto ad intervento multispecialistico il giorno 18.06.2018 Neurochirurgico e di
Chirurgia Maxillo Facciale di riduzione e sintesi in corrispondenza delle pareti anteriori dei seni mascellari, della parete laterale dell'orbita di destra, ed alla teca cranica frontale bilaterale. Postumi per lesioni fratturative della parete inferiore dell'orbita di destra. Lesione fratturativa della parete superiore dell'orbita con affossamento del frammento osseo in sede intraorbitaria extraconica, che contatta il muscolo retto
10 superiore. Rima di frattura delle pareti laterale e mediale dell'orbita e del processo pterigoideo laterale. Frattura dell'arco mandibolare. Deviazione sinistro convessa del setto nasale con sperone osseo parietale che ha ridotto l'ampiezza del meato nasale medio omolaterale. Postumi da disturbo post-traumatico da stress con depressione reattiva del tono dell'umore, epilessia strutturale con crisi focali. I postumi possono essere definiti permanenti e non suscettibili d'ulteriore miglioramento a seguito di idoneo trattamento riabilitativo, essendo ormai passati anni dall'evento traumatico.
Quindi, è compatibile “il nesso di causalità tra evento traumatico e lesioni indicate
(cronologico, topografico e dell'efficienza quali e quantitativa)”.
Aggiungeva, inoltre, che: “l'attore, a causa delle lesioni riportate, ha subito la menomazione della sua integrità fisica temporanea che permanente, come risulta dettagliatamente descritto nell'esame obiettivo della visita medico legale d'ufficio praticata”.
In particolare, il ctu, chiariva che l'attore riportava: “Postumi da disturbo post- traumatico da stress con depressione reattiva del tono dell'umore, con epilessia strutturale da politrauma con trauma cranio facciale, con crisi focali ad evoluzione bilaterale”. Sfera ideativa: a) coscienza vigile, l'attore s'orientava nel tempo e nel luogo;
b) memoria: l'istante riferiva i precedenti anamnestici;
c) Intelligenza: potere ideativo, logica e critica possono essere considerati accettabili, ma con rallentamento della comprensione”.
In relazione al quantum debeatur, è utile premettere, in linea generale, che verrà fatto riferimento all'ormai consolidato sistema cd. Bipolare, fondato sulla distinzione tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale (cfr., tra le altre, Cass.Civ., Sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22884; Cass. Civ., Sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918 e la recente pronuncia della S.C. a Sezioni Unite, 24 giugno 2008, n. 26972).
11 Il ctu constatava l'esistenza di un danno biologico permanente complessivo pari al 60% con una l.T.T. di 48 giorni e una I.T.P. al 75% di giorni 82. Il ctu riconosceva, altresì, ulteriori spese mediche per danno complessivo odontoiatrico di € 8.000,00 (ottomila euro), così suddivise: “€ 3000,00 per n. 2 impianti osteointegrati comprensivi di corone
(impianto € 1000.00; corona € 500.00 cadauno); € 5000.00 per n. 5 rinnovi delle corone protesiche per ogni elemento dentario fino all'età di 70 anni”.
In ordine alle osservazioni all'operato del ctu effettuato dalla parte attrice, questo
Giudice si riporta integralmente al contenuto della consulenza ed alle osservazioni ivi riportate, ritenute pienamente condivisibili.
La quantificazione del predetto danno, trattandosi di lesioni macropermanenti, va effettuata alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano, applicando l'incremento per la sofferenza soggettiva, desumibile presuntivamente alla luce dell'entità delle lesioni, tenendo anche conto dell'età del danneggiato al momento del fatto (21 anni).
Va, inoltre, riconosciuta la personalizzazione massima, in considerazione della particolare incidenza delle lesioni, anche estetiche, sulla vita dell'attore, circostanza chiaramente risultante dalle dichiarazioni rese dai testi e, comunque, desumibile in considerazione della gravità delle lesioni riportate al volto ed ai denti.
Tale personalizzazione viene riconosciuta anche in considerazione della riduzione della capacità lavorativa generica subita dall'attore, ritenuta conseguenza diretta dell'evento lesivo in considerazione dell'entità del danno effettivamente subito dall'istante (Cass.
28988/2020). E', infatti, appena il caso di precisare che la Suprema Corte ha chiarito come il danno alla capacità lavorativa generica rientri nell'alveo del danno biologico, sostanziandosi nel modo essere del soggetto, in una menomazione all'efficienza psicofisica (Cass. n. 1816 del 25 agosto 2014)”.
12 Pertanto, applicando i criteri sopra individuati, il danno va così quantificato: euro €
792.458,00 per danno biologico (aumentato per la sofferenza transeunte), € 5.520,00 per ITT ed € 7.072,50 per ITP al 75%, per un complessivo importo di euro 805.050,50.
Dagli importi sopra indicati deve essere detratta la somma già versata di euro
266.500,00, in favore dell'attore, dalla società . CP_1
I convenuti vengono, pertanto, condannati, in solido tra loro, per le causali di cui sopra, al pagamento, in favore di , del complessivo importo di euro 538.550,50, Parte_3
(importo già calcolato al netto dell'importo già ricevuto per le medesime causali), oltre interessi, su detta somma dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro € 223.615,77, annualmente rivalutato, dal 9.06.2018 alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale trova accoglimento nei limiti di euro 8.000,00, importo quantificato dal ctu quale costo per spese odontoiatriche future. Gli ulteriori importi richiesti a titolo di danno patrimoniale non vengono, invece, riconosciuti, non avendo l'attore specificamente allegato e provato quali ulteriori spese dovrà sostenere.
In relazione alla domanda proposta dall'attrice , si provvede come da Parte_2
separata ordinanza, pronunciandosi in questa sede sentenza non definitiva avente ad oggetto la sola domanda proposta dall'attore . Parte_3
La disciplina delle spese di lite e le spese di ctu sono rimesse alla pronuncia definitiva.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, non definitivamente pronunciando, così provvede:
13 • dichiara la contumacia di (29.03.1938) e di CP_2 CP_2
(15.11.1996);
• accerta che l'incidente oggetto del presente giudizio, verificatosi in data
09.06.2018 ai danni dell'attore, è dipeso dall'esclusiva responsabilità di
[...]
(15.11.1996), conducente del veicolo tg. FL681NS, di proprietà di CP_2 [...]
(29.03.1938); CP_2
• in parziale accoglimento della domanda proposta da , condanna Parte_3
la società , in p.l.r.p.t., (29.03.1938) e Controparte_5 CP_2 [...]
(15.11.1996), in solido tra loro, al pagamento, in favore di CP_2 Pt_3
, delle seguenti somme:
[...]
1) euro 538.550,50, (importo calcolato al netto dell'importo già ricevuto per la medesima causale), oltre interessi, su detta somma, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro 223.615,77, annualmente rivalutato, dal 9.06.2018 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
2) euro 8000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo;
• provvede in relazione alla domanda proposta da come da Parte_2
separata ordinanza;
• rimette alla sentenza definitiva ogni provvedimento in merito alla liquidazione delle spese di lite e di ctu.
Così deciso in Napoli in data 26.9.25
Il Giudice
dott.ssa Manuela Robustella
14