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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/05/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
nella persona del giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa R.G. 8299/2023 promossa da:
,CF. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/04/1954, residente in [...]31, elettivamente domiciliata in Genova, Via Cesarea 2/38, presso l' avv. Laura Zuffada, che la rappresenta e difende per procura in calce all' atto di citazione
parte attrice
contro
, C.F. , in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Genova, Via Garibaldi 9, elettivamente domiciliato in Genova, Via Roma 3/6, presso l'Avv. Tommaso Capurro che lo rappresenta e difende per procura in atti
parte convenuta
Conclusioni delle parti
per parte attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, rigettata ogni domanda e/o eccezione avversaria, previe le declaratorie del caso:1)Accertare la responsabilità a carico del convenuto ex art. 2051 cod. civ. e/o, in subordine ex art. 2043 cod. civ., per
1 i motivi tutti indicati in atti;
2)Conseguentemente, condannare il CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, (C.F. ), al pagamento a
[...] P.IVA_1
favore della Signora della somma di € 38.852,50=, di cui € Parte_1
1.396,00= per spese mediche riconosciute dal CTU, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale per le causali di cui in atti, oltre alla somma di complessivi € 2.196,00= a titolo di compenso del Consulente Tecnico di Parte, Prof.
[di cui € 976,00= come da fattura 63/23 prodotta sub 38), Persona_1
emessa dall'Ospedale S. Martino in data 26/1/2023 ed € 1.220,00= come da fattura n. 89/25 emessa dall'Ospedale S. Martino in data 18/2/2025 e attestazione di bonifico del 17/2/2025, che si allegano (docc. 43 e 44)] oltre al danno derivato dalla rottura del telefono cellulare, che si propone nella somma forfettaria di Euro 100,00=, e/o condannare il convenuto al pagamento della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, comunque da liquidarsi in via equitativa. Il tutto oltre eventuale personalizzazione del danno, se ritenuta, nella misura meglio vista dal Giudicante,
interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo. Il tutto comunque entro la competenza per valore indicata.3)In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle residue istanze istruttorie come formulate e dedotte in seconda memoria integrativa ex art 171 ter cpc e, in particolare per l'ammissione dei capitoli di prova ivi dedotti da 10 a 18 con i testi ivi indicati, nonché, qualora il Tribunale non ritenga di poter procedere ad una valutazione equitativa del danno al cellullare di proprietà
dell'attrice, si insiste per l'ammissione di CTU volta a quantificarne il valore con autorizzazione del deposito in cancelleria dell'Iphone rotto al fine dell'ispezione giudiziale e/o peritale.4)Con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, I.v.a.
e C.P.A., nonché rimborso di spese di CTU e di CTP come sopra quantificate.5)Con
ogni più ampia riserva consentita dal rito
2 per parte convenuta Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,- in via principale, rigettare la domanda proposta da parte attrice nei confronti dell'esponente per i motivi di cui in narrativa e anche per la sussistenza del caso fortuito;
- in via subordinata, dichiarare che l'attrice ha concorso con la propria condotta al verificarsi dell'evento lesivo e conseguentemente ridurre l'eventuale risarcimento alla medesima dovuto nella misura che sarà accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, contenere la quantificazione del danno negli stretti limiti di quanto risulterà provato e dovuto in giudizio. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari.
Concisa motivazione in fatto e in diritto della decisione
La presente vicenda processuale trae origine dalla domanda proposta dalla sig.
nei confronti del , ritenuto esclusivo Parte_1 Controparte_1
responsabile del sinistro a lei occorso in data in data 23.09.2021, alle ore 13.30
circa , ex art 2051 c.c. ed altresì ex art 2043 c.c. , allegando la natura insidiosa dei luoghi, con richiesta di condanna al risarcimento dei danni subiti, non patrimoniali ,
per lesioni fisiche , e patrimoniali per spese mediche sostenute e per rottura del proprio telefono cellulare I Phone , che quantificava nella complessiva somma di €
74.243,50.
Deduceva in particolare l' attrice :
-che mentre percorreva via Assarotti in discesa, camminando sul marciapiede lato
ASL , all' altezza del civico 59R cadeva al suolo, ponendo un piede su una porzione di piastrella instabile, in quanto fratturata, antistante un profondo buco nel quale le rimaneva incastrato il piede stesso;
- che, soccorsa da alcuni passanti, veniva trasportata presso il P.S. dell' Ospedale
Galliera, ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico con diagnosi di “ frattura
3 ingranata del femore”, rimanendo ricoverata per 20 giorni ed allettata ancora per 30
giorni dopo le dimissioni;
- che ne era conseguita un IT complessiva di 232 giorni e postumi invalidanti nella misura del 20% accertati da medico-legale di sua fiducia;
- che il sinistro aveva causato anche un peggioramento della propria sindrome depressiva ed aveva avuto ripercussioni sulle proprie abitudini di vita, avendo ella dovuto rinunciare a praticare il Pilates, alle camminate con il proprio cane e con gli amici , alla propria vita sociale, a guidare ed ad andare per negozi. Chiedeva
pertanto la massima personalizzazione del danno;
- lamentava l' esito negativo delle richieste risarcitorie rivolte al Controparte_1
Costituendosi, il resisteva alle avverse difese delle quali chiedeva il rigetto, CP_1
eccependo:
- Essere il sinistro avvenuto in condizioni di ottima visibilità , essendo le condizioni del manto stradale perfettamente percepibili ed essendo ben visibile la netta frattura, interessante circa ¼ della mattonella del marciapiedi, sulla quale la aveva posto il piede e che, pertanto, l' Pt_1
attrice avrebbe dovuto presumerne l' instabilità ;
- Che il sinistro era ascrivibile a disattenzione dell' attrice, che ne costituiva causa esclusiva o comunque prevalente , essendovi ampia possibilità di transito alternativo sull' ampio marciapiede;
- Contestava anche nel quantum la pretesa attorea.
Esaurita la verifica sulla regolare formazione del contraddittorio ed emesso il decreto ex art 171 bis in data 23.12.2023, la causa veniva istruita con assunzione di prove orali e licenziamento di ctu medico-legale.
4 Assegnata alla scrivente in data 06.09.2024, all' esito del deposito della ctu, veniva formulata proposta conciliativa , non accettata da parte attrice;
indi, all' udienza del
08.05.2025, passava in decisione dopo la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle difese conclusive ex art 189 c.p.c..
La domanda attorea è fondata in parte e nei limiti che seguono in relazione al quantum.
Parte attrice, ha inteso chiaramente prospettare la propria azione in termini extracontrattuali, ex art. 2051 e 2043 c.c., allegando, quale fonte dell'obbligazione risarcitoria, un evento verificatosi a causa dell' inadeguato stato manutentivo del marciapiede facente parte dell' area cittadina del . Controparte_1
Nel caso di responsabilità extra-contrattuale, azionata ai sensi dell'art. 2051 c.c., il riparto dell'onere probatorio è agevolato per chi agisce in giudizio chiedendo il risarcimento del danno , essendo sufficiente a chi agisce provare:
1)l'esistenza di un potere di fatto da parte del convenuto sui luoghi di causa, ovvero il rapporto di custodia , individuando la norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, (atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi),
essendo perciò sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e res custodita, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima ( tra le tante Cass. Civ. 16225/2023 ; Cass.
Civ. Civile Ord. Sez. 3 Num. 26682 Anno 2023; Cass. Civ. n. 11152 del 27/04/2023;
Cass. Civ SS.UU. ordinanza n. 20943 del 30/06/2022, Cass. Civ. 14373/2019; Cass.
Civ. 2481/2018; Cass. Civ. 2482/2018; Cass. Civ. 15761/2016).
5 Custodi sono tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa, quali i proprietari, ma anche conduttori, depositari, comodatari e usufruttuari.
2) Il nesso eziologico fra la cosa custodita ed il danno, in termini di conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa (
vedasi Cass. Civ. Ord. Sez. 3 Num. 26013/ 2023; Cass. Civ. Ord. Sez. 3 Num.
26682/2023;Cass. Civ. , sez.III, 18.5.2012, n. 7937, Cass., sez.VI, 11.3.2011, n. 5910,
oltre che Cass. , sez.III, 17.1.2008, n. 858 e Cass. , sez. III, 6.2.07, n. 2563).
Dimostrata la ricorrenza di entrambe gli elementi suindicati, la domanda deve essere accolta.
Nessun dubbio in ordine alla custodia, mai neppure contestata , in capo al CP_1
del marciapiede costituente pertinenza di via Assarotti, strada facente parte
[...]
del centro cittadino.
Quale proprietaria delle strade pubbliche ex art. 16, lett. b, l. n. 2248 del 1865, All.
F, l'obbligo di relativa manutenzione in capo alla P.A. discende non solo da specifiche norme (art. 14 c.d.s.; per le strade ed autostrade statali, art. 2 d.lg. n. 143 del 1994;
per le strade urbane ed extraurbane, d.m. n. 223 del 1992; per le strade ferrate, art. 8
d.P.R. n. 753 del 1980; per le strade comunali e provinciali, art. 28 l. n. 2248 del 1865
All. F;
per i Comuni, art. 5 r.d. n. 2506 del 1923), ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente comunale, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. ove l'incidente si sia verificato nel perimetro comunale.
Per quanto riguarda la valutazione del nesso causale, la giurisprudenza consolidata ritiene che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c., l'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso prescinde dall'accertamento
6 dell'intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa,
costituendo l'esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa. (cfr. Cass. Civ
16225/2023).
La pericolosità intrinseca della cosa rileva, tutt'al più, sul piano probatorio,
costituendo una presunzione rilevante ai fini della valutazione della sussistenza del nesso di causalità.
Il nesso pertanto sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa, sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell'insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni (
vedasi Cass. SS. UU 20943/2022; Cass.Sez. 3, sent. n. 2482 del 1-02-2018; cass.
Civile Sent. Sez. 3 Num. 11785 Anno 2017; Cass. Civ. Sent. n. 15761 del
29/07/2016 Cass. , sez.III, 18.5.2012, n. 7937, Cass., sez.VI, 11.3.2011, n. 5910,
Cass. , sez.III, 17.1.2008, n. 858 e Cass. , sez. III, 6.2.07, n. 2563), dovendo invece,
escludersi l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nelle ipotesi in cui la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno.
Parte convenuta, superati gli oneri probatori dell'attrice, deve invece offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità (esclusiva e/o concorrente), mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, inteso quale fattore idoneo ad interrompere il rapporto eziologico, e comprensivo del fatto del terzo e del danneggiato medesimo (Cass. Civ. n. 11152 del 27/04/2023 Cass. Civ
SS.UU. ordinanza n. 20943 del 30/06/2022; Cass., sez. III, 19.5.2011, n.11016,
vedasi Cass. , sez.III, 20.1.2014, n. 999, vedasi Trib.Trento 8.11.2013).
La stessa condotta della vittima può infatti rilevare in via autonoma ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. o quale causa esclusiva dell'incidente, oppure quale causa interruttiva del nesso causale, non solo quando l'utente abbia utilizzato
7 il bene oggetto della valutazione ex art. 2051 c.c. in modo abnorme e del tutto imprevedibile, ma anche quando la condotta sia stata imprudente o negligente (Cass.
Civ. 16030/2023 ; Cass., S.U., n. 20943/2022; Cass. n. 11152/2023) oppure quando vi sia stata una consapevole assunzione del rischio (Cass. civ Ord. 15704/2023; Civile
Ord. Sez. 3 Num. 26682 Anno 2023, cass. civ. 10432/98).
In particolare, nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana, ecc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, come nel caso di specie, trattandosi di sinistro occorso a soggetto che percorreva la pubblica via e più specificamente il marciapiedi, a piedi, vi è la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare il pericolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
La Suprema Corte ha infatti sostenuto che, nel caso in cui “la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Civ. 22684/13; Cass. 23584/13;
Cass. 23919/13; Cass. 24744/13; Cass. 999/14; Cass. 287/15; Cass. 12174/16; Cass.
12895/16).
Tale assunto, occorre evidenziare, in ragione delle prospettazioni attoree, rileva anche con riferimento all'ipotesi dell'insidia , la quale, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non costituisce un concetto giuridico, afferendo ad una situazione di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità, integra una situazione di
8 pericolo occulto, tale da rilevare , in termini probatori , ai fini di una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e di presunzione della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, ferma , comunque, la possibilità
di ritenere che la condotta del danneggiato sia idonea ad interrompere il nesso causale
( vedasi sul tema Cass. , sez.III, 16.5.2013, n. 11946, secondo cui: “ tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della PA……, quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art.2043 c.c, il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada - che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo - esclude la responsabilità ….. se tale comportamento è idoneo ad interrompere …il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso…”; vedasi in merito anche Cass., sez. VI, n.12821, del
19.6.2015, oltre a Cass. , sez.VI, -3, 14.6.2016, n. 12174, oltre a Trib. Lecce
16.11.2016).
A fronte di tali premesse, occorre considerare quanto segue.
a)I testi attorei ,escussi alle udienze del 17.04.2024 hanno detto:
1) “ “Ho conosciuto la sig.ra il giorno del Testimone_1 Pt_1
sinistro. Poi ci eravamo sentite, perché mi sono offerta come testimone, ma non abbiamo frequentazioni….Io ero all'altezza della chiesa evangelica e stavo salendo verso P.zza Manin e ho visto in lontananza relativa la signora barcollare e come bloccata sul piede destro, che cadeva poi pesantemente dalla parte sinistra, in avanti”…“Poi successivamente sono tornata a vedere la piastrella ed effettivamente era basculante, per cui appoggiando il piede non ci si accorgeva che fosse rotta”…..(
guardando le foto relative al luogo del sinistro n.d.r.) “Confermo che si tratta della piastrella su cui la signora si è bloccata con il piede. Si vede la parte fratturata grigia,
9 e quella era basculante, poi c'è un tozzetto bianco, ma la parte che si muoveva era quella fratturata grigia un po' di forma triangolare, ed è lì che si è incastrata la signora”…. “Non ricordo, ma non aveva il cellulare in mano, ricordo la borsa da una parte, non ho visto il cellulare”…. “Non ricordo la borsa, e nemmeno il cellulare.
Preciso che ero intenta a soccorrere la signora, e c'erano altre due signore, e una di queste due ha chiamato l'ambulanza”. “Non ricordo se qualcun altro ha lasciato il proprio numero alla signora, confermo che attualmente al posto della piastrella rotta c'è un buco non ancora riparato”.“Confermo che lo stato dei luoghi attuale è quello di cui alle foto che mi mostrate (doc. n. 3) e al posto della piastrella fratturata c'è un buco, anche più esteso di quello che si vede dalla foto”. “Ho dato il mio numero alla signora scrivendolo su un pezzo di carta che avevo con me.Sono stata contattata dopo un po' di tempo, perché io non sapevo niente, neanche il nome”. “Non ricordo che tipo di scarpa aveva la signora”.
“Io ero oltre la chiesa evangelica, circa a pochi metri dalla signora. Sono tornata a vedere la strada lo stesso giorno, al ritorno da Via Cabella dove stavo ristrutturando la casa.La piastrella l'ho guardata soffermandomi dopo, perché al momento del sinistro ero più attenta alla signora caduta”.
2) “ Ho conosciuto la sig.ra nel frangente della caduta”. Controparte_2 Pt_1
“Ero dietro la signora e percorrevo Via Assarotti, e ho visto questa signora che cadeva in avanti. Ho visto che ha incespicato in questa piastrella che si muoveva ed
è caduta sulla sinistra. Ho quindi osservato subito la piastrella e ho notato che si muoveva”.
(al teste vengono rammostrate le foto dei luoghi prodotte)“Confermo che la piastrella in questione è quella raffigurata nelle foto, e la parte che si muoveva era la parte fratturata grigia, mi sembra, e confermo che attualmente lì c'è un buco, ancora non
10 riparato”. “Ho visto il cellulare a terra, non ricordo la borsa esattamente, in quel momento ancora non conoscevo la signora, essendo agente immobiliare le ho dato il mio biglietto da visita, e ci siamo successivamente sentiti, anche per questioni legate alla mia professione…..Non ricordo la signora che è stata sentita prima di me come testimone, c'erano altre persone, mi sono accertato che fosse stata chiamata l'ambulanza, e poi me ne sono andato non ho aspettato l'ambulanza”. “Al momento della caduta mi trovavo a circa due o tre metri dalla signora” “Il cellulare l'ho visto a terra, non l'ho visto uscire dalla borsa”.” non mi sembra che la signora stesse parlando al telefono”.
3) “ , figlia dell' attrice “Confermo che le prime foto le ho scattate io, le Tes_2
prime lo stesso giorno del sinistro, perché avevo appuntamento con mia mamma.
Dalla descrizione di mia mamma, mi sono recata in Via Assarotti e ho scattato le prime foto, poi le successive insieme a mio papà. Quando sono giunta sul posto poco dopo il fatto mia mamma era già stata trasportata in Ospedale, le ho fatte prima di raggiungerla, anche perché era periodo COVID e non si poteva entrare in Ospedale”.
“Confermo che ho cercato mia mamma al cellulare, e lei mi ha risposto perché
l'aspettavo ma non arrivava, e che lei è riuscita a rispondermi perché lo schermo nel punto in basso dove si scorre per rispondere non era rotto. E le ho chiesto, perché non mi hai chiamato prima, e lei mi ha detto che era a terra, e non riusciva a selezionare i numeri nello schermo, ma alla mia chiamata è riuscita a rispondere”.
Dette acquisizioni sono sufficienti a provare che la caduta sia avvenuta in corrispondenza della mattonella fratturata ed instabile del marciapiede di via
Assarotti raffigurata nelle foto prodotte avendo trovato riscontro detta circostanza nella deposizione dei testi assunti, palesando l'incidenza, determinante, nella verificazione dell'evento, dell' anomalia in questione.
11 Sussiste, pertanto, la responsabilità del sia ex art.2051 c.c., che ex art.2043 CP_1
c.c. ( domanda, comunque, proposta in citazione, atteso il tenore della stessa).
Provato il fatto ed in nesso causale fra res custodita e lesioni subite dall' attrice, senza dubbio dall' istruttoria svolta è emerso altresì il contributo causale nella determinazione del fatto dannoso da parte dell' attrice ex art 1227/1^ comma , in misura che si valuta al 50% per i motivi che seguono.
La peccò di evidente distrazione nel relazionarsi con il marciapiede che si Pt_1
trovava a percorrere, poichè l' anomalia della lastra della pavimentazione era ben visibile in pieno giorno , presentando un' evidente frattura sulla quale l' attenzione veniva richiamata anche dalla presenza del tozzetto bianco, come si evince dalle foto prodotte sub docc. 1 a , b e c che, come ammesso dall' attrice, raffigurano i luoghi di causa al momento del sinistro.
Pur non rinvenendosi elementi tali da configurare il comportamento della vittima dell' illecito quale fattore interruttivo del nesso di causalità avendo fatto un uso conforme del bene, la avrebbe dovuto prestare particolare attenzione allo Pt_1
stato del marciapiede che presentava quell' unica mattonella fratturata , tenuto conto che c' era possibilità di transito alternativo .
La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell' art. 1227 1^ comma e deve essere valutata tenendo appunto conto del dovere generale di ragionevole cautela ed autotutela. (Cass. Civ n. 5457/2021)
il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento (Cass. Civ. sez 3^ n.
6225/2023).
12 La disamina degli elementi fattuali di cui sopra, consente dunque di affermare la responsabilità ex art 2051 c.c. del nella misura del 50% e dell' Controparte_1
attrice in pari misura.
La sussistenza, l'entità e qualità dei danni patiti da emerge Parte_1
dal contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi sul punto, trovando riscontro nella documentazione medica prodotta, e possono essere quantificati sulla base della c.t.u. medico-legale della dott. , le cui conclusioni si condividono Persona_2
in quanto esito di una compiuta valutazione delle risultanze documentali e dell'attrice e sulla quale si fonda la valutazione del danno alla persona e della congruità e pertinenza delle spese mediche allegate .
Dalla relazione si evince :
-che l' attrice , all'epoca dell'evento di anni 67, riportò, quale conseguenza compatibile con il sinistro di cui si tratta , “una frattura sottocapitata del femore sinistro, trattata chirurgicamente con placca e viti.” ;
- che dette lesioni abbiano comportato per l' attrice un periodo di inabilità
temporanea assoluta di 33 (trentatrè) giorni, ovverossia per la durata del ricovero e per i giorni in cui era vietata la deambulazione, cui è seguito un periodo di inabilità
temporanea al 75% di 30 (trenta) giorni e al 50% per 20 (venti) giorni ed un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori 20 (venti ) giorni;
- che sono residuati postumi a carattere permanente, consistenti negli esiti della frattura del femore sinistro trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi, da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di miglioramenti, incidenti sulla validità biologica della in misura pari al 12% (dodici per cento) della totale. Pt_1
- che l' attrice fu sottoposta ad un intervento chirurgico, con ricovero della durata di
19 giorni e deambulò con girello e/o bastoni canadesi per 45 giorni circa.
13 Muovendo da dette valutazioni, in ordine ai criteri di quantificazione del danno non patrimoniale, si reputa, nell'ambito di una stima comunque necessariamente equitativa, di dover fare riferimento alle tabelle vigenti in uso presso il Tribunale di
IL , aggiornate, in ultimo, al 2024, sia perché i criteri di liquidazione contenuti nelle elaborazioni dell' sono stati costantemente ritenuti presso CP_3
questo Tribunale coerenti con l'obiettivo di meglio soddisfare le esigenze di integrale risarcimento dei danneggiati, sia perché i parametri de quibus sono stati, altresì,
adattati e resi pienamente compatibili , in termini quantitativi, con i principi desumibili dalle note sentenze dalla Corte di Cass. a SS.UU., nn. 11.11.08, nn. 26972
e 26973 (con modificazione del valore del cosiddetto “punto” , così da ricomprendere nello stesso una percentuale ponderata per il danno non patrimoniale relativo alla sofferenza soggettiva, sia in relazione all'invalidità permanente, che temporanea),
individuando, comunque, ambiti di personalizzazione che consentono , al di fuori di rigidi automatismi, di tenere in considerazione le peculiarità delle singole fattispecie.
Il fatto, in ultimo, che detti criteri siano stati condivisi dalla stessa Suprema Corte,
per essere apparsi i più idonei ad uniformare la quantificazione del danno a livello nazionale, ferme le personalizzazioni del caso, anche oltre i limiti previsti , qualora ricorrano specifiche e comprovate ragioni, induce ancor più all'applicazione degli stessi ( vedasi Cass. sez.III, 7.6.2011, n.12408, e , più recentemente, Cass., sez.VI,
14.1.2013, n. 134, Cass. , sez.III, 6.3.2014, n. 5243, Cass., sez.III, n.20895,
15.10.2015 e Cass. sez.III , n. 3505, 23.2.2016).
Sul danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale si determina sulla base del calcolo che segue:
Inv. Temp. Tot.= gg. 33 X € 130,00 = € 4.290,00
Inv. Temp. Parz. = gg. 30 X € 130,00 X 75% = € 2.925,00
14 Inv. Temp. Parz. = gg. 20 X€ 130,00 X 50% = € 1.300,00
Inv. Temp. Parz. = gg. 20 X€ 130,00 X 25% = € 650,00
Inv. Permanente 12%= € 29.349,00 (22.929 +6.420) di cui € 22.929,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale + € 6.420,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore
, in relazione all'età di 67 anni della al momento del sinistro), Pt_1
Personalizzazione= 0
Sommano € 38.514,00 .
Spettano quindi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dall' attrice ed eziologicamente connesso al sinistro per cui è lite, € 19.257,00 in virtù dell'
accertato concorso colposo .
Le tabelle del Tribunale di IL, aggiornate in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT al 01.01.2024, per quanto riguarda la invalidità
permanente prevedono un importo unitario nel valore minimo che dà ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi” e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini uguali per ogni vittima sia come danno biologico dinamico-
relazionale sia a titolo di sofferenza soggettiva interiore.
L'altra voce del prospetto per l'invalidità temporanea si riferisce sempre al danno non patrimoniale biologico temporaneo in senso statico e dinamico, comprendendo altresì
anche il danno morale come tradizionalmente inteso quale sofferenza transitoria che,
in assenza di ulteriori allegazioni e prove, spetta nella misura indicata in tabella pari ad euro € 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, comprensivo sia delle menomazioni anatomo-funzionali che delle sofferenze oggettive “standard”, (€
84,00 danno biologico dinamico-relazionale + € 31,00 danno da sofferenza soggettiva interiore), presumendosi, in base ad una evidente massima d'esperienza, che la vittima di un illecito patisca sempre, nella vicinanza dello stesso, quanto meno, una
15 sofferenza dell'animo correlata all'ansia della guarigione e alla compromissione delle attività della vita ordinaria.
Detto importo può essere personalizzato fino al 50% in presenza di interventi chirurgici, periodi di ricovero o periodi di immobilizzazione, che abbiano aggravato l'obiettiva lesività del fatto nel periodo considerato e la sofferenza soggettiva della vittima, elementi che si rinvengono nel caso di specie. Ritenendo pertanto congruo liquidare l' I.t. nella misura di € 130,00 riconoscendo un danno da sofferenza soggettiva interiore nella misura di € 46,00 in ragione del ricovero ospedaliero e dell'
uso del girello e bastoni canadesi in convalescenza e ritenendo invece congruo l'
importo previsto dalle tabelle di IL per l' invalidità permanente .
Non sussistono i presupposti per la personalizzazione .Sul punto, la Suprema Corte
ha stabilito più volte che la perduta o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle
"normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n.
21716 del 23/09/2013, Rv. 628100; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013, Rv.
626348; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15414 del 13/07/2011, Rv. 619223; Sez. 3, Sentenza
n. 24864 del 09/12/2010, Rv. 614875; Sez. L, Sentenza n. 25236 del 30/11/2009, Rv.
611026). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore
(ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già
ritenuto dalle Sezioni Unite con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n.
16 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
In applicazione di tali principi, la Suprema Corte, ha avuto modo di precisare che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, che nel caso di specie non sussistono, è consentito al giudice,
con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. 7513/2018, Cass.
10912/2018, Cass. 23469/2018, Cass. 27482/2018, Cass. 28988/2019, Cass.
15084/2019 Cass. 25164/2020)
La ctu conclude “I postumi, verosimilmente, incidono sull'esercizio delle abituali attività in maniera lieve.”, rientrando nelle conseguenze non straordinarie del sinistro già valorizzate dalle Tabelle del Tribunale di IL.
Sul danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale richiesto dall' attrice in relazione alle spese mediche sostenute, il CTU ha ritenuto congrue e pertinenti le spese allegate per l' importo di
€ 1.396,00.
A detto importo si aggiungono € 100,00 che si liquidano in via equitativa per l'
allegato danneggiamento del cellulare ON , provato sulla base delle testimonianze assunte e delle foto prodotte.
Totale danno patrimoniale e 1.496,00
Essendo pertanto dovuto dal a titolo di danno patrimoniale, l' Controparte_1
importo di € 748,00 in virtù dell' accertato concorso colposo della . Pt_1
17 E' dovuto quindi da parte del a parte attrice a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro del 23.09.2021, l' importo di € 20.005,00 pari al 50% del danno subito .
Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al 2024
secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria fino all'odierna liquidazione nonché gli interessi di natura compensativa ,previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cassazione
civile n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità
temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità
temporanea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis Cassazione civile n.
10303/2012 e Cassazione civile n. 3806/2004).
Sugli importi riconosciuti a titolo di danno patrimoniale devono essere riconosciuti rivalutazione ed interessi al tasso legale dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
Le spese di lite , comprensive dell' esborso relativo alla prestazione del medico legale prof. , per € € 976,00 ante causam ed € 1.220,00 quale Persona_1
onorario CTP, comprovato dalla fatture prodotte (docc. 43 e 44 di parte attrice),
seguono la soccombenza nella misura del 50%; liquidate come in dispositivo,
secondo lo scaglione di valore del decisum, ex d.m. 147/2022, nella già ridotta frazione, restando compensate fra le parti per la frazione residua, in 3.808,00 per
50% dei compensi;
€ 1.370,50 per 50% di esborsi documentati (di cui CU € 518,00,
marca bollo € 27,00, ed € 976,00 per consulenza medico-legale ante causam, €
1.220,00 per onorario CTP;
totale € 2.741,00) oltre 15% spese gen. di studio, iva e cap come per legge, venendo compensate per la frazione residua .
18 Le spese della CTU della dott. come liquidate in istruttoria con Persona_2
decreto del 16.11.2024, devono essere poste a carico di parte convenuta nella misura del 50% e di parte attrice nella misura del 50%
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza,
deduzione ed eccezione, così provvede:
RITENUTA la responsabilità di parte convenuta nella misura del 50%
CONDANNA il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore di
[...]
che liquida, nella già ridotta frazione in € 20.005,00 oltre rivalutazione Parte_1
ed interessi compensativi e corrispettivi come specificato in parte motiva;
CONDANNA il in persona del Sindaco pro tempore , al Controparte_1
pagamento del 50% delle spese di lite in favore dell' attrice Parte_1
che liquida nella già ridotta frazione in € 3.808,00 per 50% dei compensi ed €
1.370,50 per 50% degli esborsi documentati, comprensivi delle spese di consulenza medico-legale di parte, oltre spese forfetizzate al 15%, iva e cpa, come per legge,
compensandole per la frazione residua.
PONE le spese della CTU della dott. , come liquidate con decreto Persona_2
del 16.11.2024, a carico di parte convenuta nella misura del 50% e di parte attrice nella misura del 50%.
Così deciso in Genova, 22.05.2024
Il giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
nella persona del giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa R.G. 8299/2023 promossa da:
,CF. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/04/1954, residente in [...]31, elettivamente domiciliata in Genova, Via Cesarea 2/38, presso l' avv. Laura Zuffada, che la rappresenta e difende per procura in calce all' atto di citazione
parte attrice
contro
, C.F. , in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Genova, Via Garibaldi 9, elettivamente domiciliato in Genova, Via Roma 3/6, presso l'Avv. Tommaso Capurro che lo rappresenta e difende per procura in atti
parte convenuta
Conclusioni delle parti
per parte attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, rigettata ogni domanda e/o eccezione avversaria, previe le declaratorie del caso:1)Accertare la responsabilità a carico del convenuto ex art. 2051 cod. civ. e/o, in subordine ex art. 2043 cod. civ., per
1 i motivi tutti indicati in atti;
2)Conseguentemente, condannare il CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, (C.F. ), al pagamento a
[...] P.IVA_1
favore della Signora della somma di € 38.852,50=, di cui € Parte_1
1.396,00= per spese mediche riconosciute dal CTU, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale per le causali di cui in atti, oltre alla somma di complessivi € 2.196,00= a titolo di compenso del Consulente Tecnico di Parte, Prof.
[di cui € 976,00= come da fattura 63/23 prodotta sub 38), Persona_1
emessa dall'Ospedale S. Martino in data 26/1/2023 ed € 1.220,00= come da fattura n. 89/25 emessa dall'Ospedale S. Martino in data 18/2/2025 e attestazione di bonifico del 17/2/2025, che si allegano (docc. 43 e 44)] oltre al danno derivato dalla rottura del telefono cellulare, che si propone nella somma forfettaria di Euro 100,00=, e/o condannare il convenuto al pagamento della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, comunque da liquidarsi in via equitativa. Il tutto oltre eventuale personalizzazione del danno, se ritenuta, nella misura meglio vista dal Giudicante,
interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo. Il tutto comunque entro la competenza per valore indicata.3)In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle residue istanze istruttorie come formulate e dedotte in seconda memoria integrativa ex art 171 ter cpc e, in particolare per l'ammissione dei capitoli di prova ivi dedotti da 10 a 18 con i testi ivi indicati, nonché, qualora il Tribunale non ritenga di poter procedere ad una valutazione equitativa del danno al cellullare di proprietà
dell'attrice, si insiste per l'ammissione di CTU volta a quantificarne il valore con autorizzazione del deposito in cancelleria dell'Iphone rotto al fine dell'ispezione giudiziale e/o peritale.4)Con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, I.v.a.
e C.P.A., nonché rimborso di spese di CTU e di CTP come sopra quantificate.5)Con
ogni più ampia riserva consentita dal rito
2 per parte convenuta Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,- in via principale, rigettare la domanda proposta da parte attrice nei confronti dell'esponente per i motivi di cui in narrativa e anche per la sussistenza del caso fortuito;
- in via subordinata, dichiarare che l'attrice ha concorso con la propria condotta al verificarsi dell'evento lesivo e conseguentemente ridurre l'eventuale risarcimento alla medesima dovuto nella misura che sarà accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, contenere la quantificazione del danno negli stretti limiti di quanto risulterà provato e dovuto in giudizio. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari.
Concisa motivazione in fatto e in diritto della decisione
La presente vicenda processuale trae origine dalla domanda proposta dalla sig.
nei confronti del , ritenuto esclusivo Parte_1 Controparte_1
responsabile del sinistro a lei occorso in data in data 23.09.2021, alle ore 13.30
circa , ex art 2051 c.c. ed altresì ex art 2043 c.c. , allegando la natura insidiosa dei luoghi, con richiesta di condanna al risarcimento dei danni subiti, non patrimoniali ,
per lesioni fisiche , e patrimoniali per spese mediche sostenute e per rottura del proprio telefono cellulare I Phone , che quantificava nella complessiva somma di €
74.243,50.
Deduceva in particolare l' attrice :
-che mentre percorreva via Assarotti in discesa, camminando sul marciapiede lato
ASL , all' altezza del civico 59R cadeva al suolo, ponendo un piede su una porzione di piastrella instabile, in quanto fratturata, antistante un profondo buco nel quale le rimaneva incastrato il piede stesso;
- che, soccorsa da alcuni passanti, veniva trasportata presso il P.S. dell' Ospedale
Galliera, ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico con diagnosi di “ frattura
3 ingranata del femore”, rimanendo ricoverata per 20 giorni ed allettata ancora per 30
giorni dopo le dimissioni;
- che ne era conseguita un IT complessiva di 232 giorni e postumi invalidanti nella misura del 20% accertati da medico-legale di sua fiducia;
- che il sinistro aveva causato anche un peggioramento della propria sindrome depressiva ed aveva avuto ripercussioni sulle proprie abitudini di vita, avendo ella dovuto rinunciare a praticare il Pilates, alle camminate con il proprio cane e con gli amici , alla propria vita sociale, a guidare ed ad andare per negozi. Chiedeva
pertanto la massima personalizzazione del danno;
- lamentava l' esito negativo delle richieste risarcitorie rivolte al Controparte_1
Costituendosi, il resisteva alle avverse difese delle quali chiedeva il rigetto, CP_1
eccependo:
- Essere il sinistro avvenuto in condizioni di ottima visibilità , essendo le condizioni del manto stradale perfettamente percepibili ed essendo ben visibile la netta frattura, interessante circa ¼ della mattonella del marciapiedi, sulla quale la aveva posto il piede e che, pertanto, l' Pt_1
attrice avrebbe dovuto presumerne l' instabilità ;
- Che il sinistro era ascrivibile a disattenzione dell' attrice, che ne costituiva causa esclusiva o comunque prevalente , essendovi ampia possibilità di transito alternativo sull' ampio marciapiede;
- Contestava anche nel quantum la pretesa attorea.
Esaurita la verifica sulla regolare formazione del contraddittorio ed emesso il decreto ex art 171 bis in data 23.12.2023, la causa veniva istruita con assunzione di prove orali e licenziamento di ctu medico-legale.
4 Assegnata alla scrivente in data 06.09.2024, all' esito del deposito della ctu, veniva formulata proposta conciliativa , non accettata da parte attrice;
indi, all' udienza del
08.05.2025, passava in decisione dopo la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle difese conclusive ex art 189 c.p.c..
La domanda attorea è fondata in parte e nei limiti che seguono in relazione al quantum.
Parte attrice, ha inteso chiaramente prospettare la propria azione in termini extracontrattuali, ex art. 2051 e 2043 c.c., allegando, quale fonte dell'obbligazione risarcitoria, un evento verificatosi a causa dell' inadeguato stato manutentivo del marciapiede facente parte dell' area cittadina del . Controparte_1
Nel caso di responsabilità extra-contrattuale, azionata ai sensi dell'art. 2051 c.c., il riparto dell'onere probatorio è agevolato per chi agisce in giudizio chiedendo il risarcimento del danno , essendo sufficiente a chi agisce provare:
1)l'esistenza di un potere di fatto da parte del convenuto sui luoghi di causa, ovvero il rapporto di custodia , individuando la norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, (atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi),
essendo perciò sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e res custodita, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima ( tra le tante Cass. Civ. 16225/2023 ; Cass.
Civ. Civile Ord. Sez. 3 Num. 26682 Anno 2023; Cass. Civ. n. 11152 del 27/04/2023;
Cass. Civ SS.UU. ordinanza n. 20943 del 30/06/2022, Cass. Civ. 14373/2019; Cass.
Civ. 2481/2018; Cass. Civ. 2482/2018; Cass. Civ. 15761/2016).
5 Custodi sono tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa, quali i proprietari, ma anche conduttori, depositari, comodatari e usufruttuari.
2) Il nesso eziologico fra la cosa custodita ed il danno, in termini di conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa (
vedasi Cass. Civ. Ord. Sez. 3 Num. 26013/ 2023; Cass. Civ. Ord. Sez. 3 Num.
26682/2023;Cass. Civ. , sez.III, 18.5.2012, n. 7937, Cass., sez.VI, 11.3.2011, n. 5910,
oltre che Cass. , sez.III, 17.1.2008, n. 858 e Cass. , sez. III, 6.2.07, n. 2563).
Dimostrata la ricorrenza di entrambe gli elementi suindicati, la domanda deve essere accolta.
Nessun dubbio in ordine alla custodia, mai neppure contestata , in capo al CP_1
del marciapiede costituente pertinenza di via Assarotti, strada facente parte
[...]
del centro cittadino.
Quale proprietaria delle strade pubbliche ex art. 16, lett. b, l. n. 2248 del 1865, All.
F, l'obbligo di relativa manutenzione in capo alla P.A. discende non solo da specifiche norme (art. 14 c.d.s.; per le strade ed autostrade statali, art. 2 d.lg. n. 143 del 1994;
per le strade urbane ed extraurbane, d.m. n. 223 del 1992; per le strade ferrate, art. 8
d.P.R. n. 753 del 1980; per le strade comunali e provinciali, art. 28 l. n. 2248 del 1865
All. F;
per i Comuni, art. 5 r.d. n. 2506 del 1923), ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente comunale, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. ove l'incidente si sia verificato nel perimetro comunale.
Per quanto riguarda la valutazione del nesso causale, la giurisprudenza consolidata ritiene che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c., l'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso prescinde dall'accertamento
6 dell'intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa,
costituendo l'esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa. (cfr. Cass. Civ
16225/2023).
La pericolosità intrinseca della cosa rileva, tutt'al più, sul piano probatorio,
costituendo una presunzione rilevante ai fini della valutazione della sussistenza del nesso di causalità.
Il nesso pertanto sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa, sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell'insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni (
vedasi Cass. SS. UU 20943/2022; Cass.Sez. 3, sent. n. 2482 del 1-02-2018; cass.
Civile Sent. Sez. 3 Num. 11785 Anno 2017; Cass. Civ. Sent. n. 15761 del
29/07/2016 Cass. , sez.III, 18.5.2012, n. 7937, Cass., sez.VI, 11.3.2011, n. 5910,
Cass. , sez.III, 17.1.2008, n. 858 e Cass. , sez. III, 6.2.07, n. 2563), dovendo invece,
escludersi l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nelle ipotesi in cui la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno.
Parte convenuta, superati gli oneri probatori dell'attrice, deve invece offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità (esclusiva e/o concorrente), mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, inteso quale fattore idoneo ad interrompere il rapporto eziologico, e comprensivo del fatto del terzo e del danneggiato medesimo (Cass. Civ. n. 11152 del 27/04/2023 Cass. Civ
SS.UU. ordinanza n. 20943 del 30/06/2022; Cass., sez. III, 19.5.2011, n.11016,
vedasi Cass. , sez.III, 20.1.2014, n. 999, vedasi Trib.Trento 8.11.2013).
La stessa condotta della vittima può infatti rilevare in via autonoma ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. o quale causa esclusiva dell'incidente, oppure quale causa interruttiva del nesso causale, non solo quando l'utente abbia utilizzato
7 il bene oggetto della valutazione ex art. 2051 c.c. in modo abnorme e del tutto imprevedibile, ma anche quando la condotta sia stata imprudente o negligente (Cass.
Civ. 16030/2023 ; Cass., S.U., n. 20943/2022; Cass. n. 11152/2023) oppure quando vi sia stata una consapevole assunzione del rischio (Cass. civ Ord. 15704/2023; Civile
Ord. Sez. 3 Num. 26682 Anno 2023, cass. civ. 10432/98).
In particolare, nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana, ecc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, come nel caso di specie, trattandosi di sinistro occorso a soggetto che percorreva la pubblica via e più specificamente il marciapiedi, a piedi, vi è la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare il pericolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
La Suprema Corte ha infatti sostenuto che, nel caso in cui “la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Civ. 22684/13; Cass. 23584/13;
Cass. 23919/13; Cass. 24744/13; Cass. 999/14; Cass. 287/15; Cass. 12174/16; Cass.
12895/16).
Tale assunto, occorre evidenziare, in ragione delle prospettazioni attoree, rileva anche con riferimento all'ipotesi dell'insidia , la quale, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non costituisce un concetto giuridico, afferendo ad una situazione di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità, integra una situazione di
8 pericolo occulto, tale da rilevare , in termini probatori , ai fini di una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e di presunzione della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, ferma , comunque, la possibilità
di ritenere che la condotta del danneggiato sia idonea ad interrompere il nesso causale
( vedasi sul tema Cass. , sez.III, 16.5.2013, n. 11946, secondo cui: “ tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della PA……, quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art.2043 c.c, il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada - che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo - esclude la responsabilità ….. se tale comportamento è idoneo ad interrompere …il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso…”; vedasi in merito anche Cass., sez. VI, n.12821, del
19.6.2015, oltre a Cass. , sez.VI, -3, 14.6.2016, n. 12174, oltre a Trib. Lecce
16.11.2016).
A fronte di tali premesse, occorre considerare quanto segue.
a)I testi attorei ,escussi alle udienze del 17.04.2024 hanno detto:
1) “ “Ho conosciuto la sig.ra il giorno del Testimone_1 Pt_1
sinistro. Poi ci eravamo sentite, perché mi sono offerta come testimone, ma non abbiamo frequentazioni….Io ero all'altezza della chiesa evangelica e stavo salendo verso P.zza Manin e ho visto in lontananza relativa la signora barcollare e come bloccata sul piede destro, che cadeva poi pesantemente dalla parte sinistra, in avanti”…“Poi successivamente sono tornata a vedere la piastrella ed effettivamente era basculante, per cui appoggiando il piede non ci si accorgeva che fosse rotta”…..(
guardando le foto relative al luogo del sinistro n.d.r.) “Confermo che si tratta della piastrella su cui la signora si è bloccata con il piede. Si vede la parte fratturata grigia,
9 e quella era basculante, poi c'è un tozzetto bianco, ma la parte che si muoveva era quella fratturata grigia un po' di forma triangolare, ed è lì che si è incastrata la signora”…. “Non ricordo, ma non aveva il cellulare in mano, ricordo la borsa da una parte, non ho visto il cellulare”…. “Non ricordo la borsa, e nemmeno il cellulare.
Preciso che ero intenta a soccorrere la signora, e c'erano altre due signore, e una di queste due ha chiamato l'ambulanza”. “Non ricordo se qualcun altro ha lasciato il proprio numero alla signora, confermo che attualmente al posto della piastrella rotta c'è un buco non ancora riparato”.“Confermo che lo stato dei luoghi attuale è quello di cui alle foto che mi mostrate (doc. n. 3) e al posto della piastrella fratturata c'è un buco, anche più esteso di quello che si vede dalla foto”. “Ho dato il mio numero alla signora scrivendolo su un pezzo di carta che avevo con me.Sono stata contattata dopo un po' di tempo, perché io non sapevo niente, neanche il nome”. “Non ricordo che tipo di scarpa aveva la signora”.
“Io ero oltre la chiesa evangelica, circa a pochi metri dalla signora. Sono tornata a vedere la strada lo stesso giorno, al ritorno da Via Cabella dove stavo ristrutturando la casa.La piastrella l'ho guardata soffermandomi dopo, perché al momento del sinistro ero più attenta alla signora caduta”.
2) “ Ho conosciuto la sig.ra nel frangente della caduta”. Controparte_2 Pt_1
“Ero dietro la signora e percorrevo Via Assarotti, e ho visto questa signora che cadeva in avanti. Ho visto che ha incespicato in questa piastrella che si muoveva ed
è caduta sulla sinistra. Ho quindi osservato subito la piastrella e ho notato che si muoveva”.
(al teste vengono rammostrate le foto dei luoghi prodotte)“Confermo che la piastrella in questione è quella raffigurata nelle foto, e la parte che si muoveva era la parte fratturata grigia, mi sembra, e confermo che attualmente lì c'è un buco, ancora non
10 riparato”. “Ho visto il cellulare a terra, non ricordo la borsa esattamente, in quel momento ancora non conoscevo la signora, essendo agente immobiliare le ho dato il mio biglietto da visita, e ci siamo successivamente sentiti, anche per questioni legate alla mia professione…..Non ricordo la signora che è stata sentita prima di me come testimone, c'erano altre persone, mi sono accertato che fosse stata chiamata l'ambulanza, e poi me ne sono andato non ho aspettato l'ambulanza”. “Al momento della caduta mi trovavo a circa due o tre metri dalla signora” “Il cellulare l'ho visto a terra, non l'ho visto uscire dalla borsa”.” non mi sembra che la signora stesse parlando al telefono”.
3) “ , figlia dell' attrice “Confermo che le prime foto le ho scattate io, le Tes_2
prime lo stesso giorno del sinistro, perché avevo appuntamento con mia mamma.
Dalla descrizione di mia mamma, mi sono recata in Via Assarotti e ho scattato le prime foto, poi le successive insieme a mio papà. Quando sono giunta sul posto poco dopo il fatto mia mamma era già stata trasportata in Ospedale, le ho fatte prima di raggiungerla, anche perché era periodo COVID e non si poteva entrare in Ospedale”.
“Confermo che ho cercato mia mamma al cellulare, e lei mi ha risposto perché
l'aspettavo ma non arrivava, e che lei è riuscita a rispondermi perché lo schermo nel punto in basso dove si scorre per rispondere non era rotto. E le ho chiesto, perché non mi hai chiamato prima, e lei mi ha detto che era a terra, e non riusciva a selezionare i numeri nello schermo, ma alla mia chiamata è riuscita a rispondere”.
Dette acquisizioni sono sufficienti a provare che la caduta sia avvenuta in corrispondenza della mattonella fratturata ed instabile del marciapiede di via
Assarotti raffigurata nelle foto prodotte avendo trovato riscontro detta circostanza nella deposizione dei testi assunti, palesando l'incidenza, determinante, nella verificazione dell'evento, dell' anomalia in questione.
11 Sussiste, pertanto, la responsabilità del sia ex art.2051 c.c., che ex art.2043 CP_1
c.c. ( domanda, comunque, proposta in citazione, atteso il tenore della stessa).
Provato il fatto ed in nesso causale fra res custodita e lesioni subite dall' attrice, senza dubbio dall' istruttoria svolta è emerso altresì il contributo causale nella determinazione del fatto dannoso da parte dell' attrice ex art 1227/1^ comma , in misura che si valuta al 50% per i motivi che seguono.
La peccò di evidente distrazione nel relazionarsi con il marciapiede che si Pt_1
trovava a percorrere, poichè l' anomalia della lastra della pavimentazione era ben visibile in pieno giorno , presentando un' evidente frattura sulla quale l' attenzione veniva richiamata anche dalla presenza del tozzetto bianco, come si evince dalle foto prodotte sub docc. 1 a , b e c che, come ammesso dall' attrice, raffigurano i luoghi di causa al momento del sinistro.
Pur non rinvenendosi elementi tali da configurare il comportamento della vittima dell' illecito quale fattore interruttivo del nesso di causalità avendo fatto un uso conforme del bene, la avrebbe dovuto prestare particolare attenzione allo Pt_1
stato del marciapiede che presentava quell' unica mattonella fratturata , tenuto conto che c' era possibilità di transito alternativo .
La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell' art. 1227 1^ comma e deve essere valutata tenendo appunto conto del dovere generale di ragionevole cautela ed autotutela. (Cass. Civ n. 5457/2021)
il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento (Cass. Civ. sez 3^ n.
6225/2023).
12 La disamina degli elementi fattuali di cui sopra, consente dunque di affermare la responsabilità ex art 2051 c.c. del nella misura del 50% e dell' Controparte_1
attrice in pari misura.
La sussistenza, l'entità e qualità dei danni patiti da emerge Parte_1
dal contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi sul punto, trovando riscontro nella documentazione medica prodotta, e possono essere quantificati sulla base della c.t.u. medico-legale della dott. , le cui conclusioni si condividono Persona_2
in quanto esito di una compiuta valutazione delle risultanze documentali e dell'attrice e sulla quale si fonda la valutazione del danno alla persona e della congruità e pertinenza delle spese mediche allegate .
Dalla relazione si evince :
-che l' attrice , all'epoca dell'evento di anni 67, riportò, quale conseguenza compatibile con il sinistro di cui si tratta , “una frattura sottocapitata del femore sinistro, trattata chirurgicamente con placca e viti.” ;
- che dette lesioni abbiano comportato per l' attrice un periodo di inabilità
temporanea assoluta di 33 (trentatrè) giorni, ovverossia per la durata del ricovero e per i giorni in cui era vietata la deambulazione, cui è seguito un periodo di inabilità
temporanea al 75% di 30 (trenta) giorni e al 50% per 20 (venti) giorni ed un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori 20 (venti ) giorni;
- che sono residuati postumi a carattere permanente, consistenti negli esiti della frattura del femore sinistro trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi, da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di miglioramenti, incidenti sulla validità biologica della in misura pari al 12% (dodici per cento) della totale. Pt_1
- che l' attrice fu sottoposta ad un intervento chirurgico, con ricovero della durata di
19 giorni e deambulò con girello e/o bastoni canadesi per 45 giorni circa.
13 Muovendo da dette valutazioni, in ordine ai criteri di quantificazione del danno non patrimoniale, si reputa, nell'ambito di una stima comunque necessariamente equitativa, di dover fare riferimento alle tabelle vigenti in uso presso il Tribunale di
IL , aggiornate, in ultimo, al 2024, sia perché i criteri di liquidazione contenuti nelle elaborazioni dell' sono stati costantemente ritenuti presso CP_3
questo Tribunale coerenti con l'obiettivo di meglio soddisfare le esigenze di integrale risarcimento dei danneggiati, sia perché i parametri de quibus sono stati, altresì,
adattati e resi pienamente compatibili , in termini quantitativi, con i principi desumibili dalle note sentenze dalla Corte di Cass. a SS.UU., nn. 11.11.08, nn. 26972
e 26973 (con modificazione del valore del cosiddetto “punto” , così da ricomprendere nello stesso una percentuale ponderata per il danno non patrimoniale relativo alla sofferenza soggettiva, sia in relazione all'invalidità permanente, che temporanea),
individuando, comunque, ambiti di personalizzazione che consentono , al di fuori di rigidi automatismi, di tenere in considerazione le peculiarità delle singole fattispecie.
Il fatto, in ultimo, che detti criteri siano stati condivisi dalla stessa Suprema Corte,
per essere apparsi i più idonei ad uniformare la quantificazione del danno a livello nazionale, ferme le personalizzazioni del caso, anche oltre i limiti previsti , qualora ricorrano specifiche e comprovate ragioni, induce ancor più all'applicazione degli stessi ( vedasi Cass. sez.III, 7.6.2011, n.12408, e , più recentemente, Cass., sez.VI,
14.1.2013, n. 134, Cass. , sez.III, 6.3.2014, n. 5243, Cass., sez.III, n.20895,
15.10.2015 e Cass. sez.III , n. 3505, 23.2.2016).
Sul danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale si determina sulla base del calcolo che segue:
Inv. Temp. Tot.= gg. 33 X € 130,00 = € 4.290,00
Inv. Temp. Parz. = gg. 30 X € 130,00 X 75% = € 2.925,00
14 Inv. Temp. Parz. = gg. 20 X€ 130,00 X 50% = € 1.300,00
Inv. Temp. Parz. = gg. 20 X€ 130,00 X 25% = € 650,00
Inv. Permanente 12%= € 29.349,00 (22.929 +6.420) di cui € 22.929,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale + € 6.420,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore
, in relazione all'età di 67 anni della al momento del sinistro), Pt_1
Personalizzazione= 0
Sommano € 38.514,00 .
Spettano quindi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dall' attrice ed eziologicamente connesso al sinistro per cui è lite, € 19.257,00 in virtù dell'
accertato concorso colposo .
Le tabelle del Tribunale di IL, aggiornate in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT al 01.01.2024, per quanto riguarda la invalidità
permanente prevedono un importo unitario nel valore minimo che dà ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi” e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini uguali per ogni vittima sia come danno biologico dinamico-
relazionale sia a titolo di sofferenza soggettiva interiore.
L'altra voce del prospetto per l'invalidità temporanea si riferisce sempre al danno non patrimoniale biologico temporaneo in senso statico e dinamico, comprendendo altresì
anche il danno morale come tradizionalmente inteso quale sofferenza transitoria che,
in assenza di ulteriori allegazioni e prove, spetta nella misura indicata in tabella pari ad euro € 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, comprensivo sia delle menomazioni anatomo-funzionali che delle sofferenze oggettive “standard”, (€
84,00 danno biologico dinamico-relazionale + € 31,00 danno da sofferenza soggettiva interiore), presumendosi, in base ad una evidente massima d'esperienza, che la vittima di un illecito patisca sempre, nella vicinanza dello stesso, quanto meno, una
15 sofferenza dell'animo correlata all'ansia della guarigione e alla compromissione delle attività della vita ordinaria.
Detto importo può essere personalizzato fino al 50% in presenza di interventi chirurgici, periodi di ricovero o periodi di immobilizzazione, che abbiano aggravato l'obiettiva lesività del fatto nel periodo considerato e la sofferenza soggettiva della vittima, elementi che si rinvengono nel caso di specie. Ritenendo pertanto congruo liquidare l' I.t. nella misura di € 130,00 riconoscendo un danno da sofferenza soggettiva interiore nella misura di € 46,00 in ragione del ricovero ospedaliero e dell'
uso del girello e bastoni canadesi in convalescenza e ritenendo invece congruo l'
importo previsto dalle tabelle di IL per l' invalidità permanente .
Non sussistono i presupposti per la personalizzazione .Sul punto, la Suprema Corte
ha stabilito più volte che la perduta o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle
"normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n.
21716 del 23/09/2013, Rv. 628100; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013, Rv.
626348; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15414 del 13/07/2011, Rv. 619223; Sez. 3, Sentenza
n. 24864 del 09/12/2010, Rv. 614875; Sez. L, Sentenza n. 25236 del 30/11/2009, Rv.
611026). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore
(ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già
ritenuto dalle Sezioni Unite con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n.
16 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
In applicazione di tali principi, la Suprema Corte, ha avuto modo di precisare che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, che nel caso di specie non sussistono, è consentito al giudice,
con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. 7513/2018, Cass.
10912/2018, Cass. 23469/2018, Cass. 27482/2018, Cass. 28988/2019, Cass.
15084/2019 Cass. 25164/2020)
La ctu conclude “I postumi, verosimilmente, incidono sull'esercizio delle abituali attività in maniera lieve.”, rientrando nelle conseguenze non straordinarie del sinistro già valorizzate dalle Tabelle del Tribunale di IL.
Sul danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale richiesto dall' attrice in relazione alle spese mediche sostenute, il CTU ha ritenuto congrue e pertinenti le spese allegate per l' importo di
€ 1.396,00.
A detto importo si aggiungono € 100,00 che si liquidano in via equitativa per l'
allegato danneggiamento del cellulare ON , provato sulla base delle testimonianze assunte e delle foto prodotte.
Totale danno patrimoniale e 1.496,00
Essendo pertanto dovuto dal a titolo di danno patrimoniale, l' Controparte_1
importo di € 748,00 in virtù dell' accertato concorso colposo della . Pt_1
17 E' dovuto quindi da parte del a parte attrice a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro del 23.09.2021, l' importo di € 20.005,00 pari al 50% del danno subito .
Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al 2024
secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria fino all'odierna liquidazione nonché gli interessi di natura compensativa ,previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cassazione
civile n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità
temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità
temporanea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis Cassazione civile n.
10303/2012 e Cassazione civile n. 3806/2004).
Sugli importi riconosciuti a titolo di danno patrimoniale devono essere riconosciuti rivalutazione ed interessi al tasso legale dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
Le spese di lite , comprensive dell' esborso relativo alla prestazione del medico legale prof. , per € € 976,00 ante causam ed € 1.220,00 quale Persona_1
onorario CTP, comprovato dalla fatture prodotte (docc. 43 e 44 di parte attrice),
seguono la soccombenza nella misura del 50%; liquidate come in dispositivo,
secondo lo scaglione di valore del decisum, ex d.m. 147/2022, nella già ridotta frazione, restando compensate fra le parti per la frazione residua, in 3.808,00 per
50% dei compensi;
€ 1.370,50 per 50% di esborsi documentati (di cui CU € 518,00,
marca bollo € 27,00, ed € 976,00 per consulenza medico-legale ante causam, €
1.220,00 per onorario CTP;
totale € 2.741,00) oltre 15% spese gen. di studio, iva e cap come per legge, venendo compensate per la frazione residua .
18 Le spese della CTU della dott. come liquidate in istruttoria con Persona_2
decreto del 16.11.2024, devono essere poste a carico di parte convenuta nella misura del 50% e di parte attrice nella misura del 50%
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza,
deduzione ed eccezione, così provvede:
RITENUTA la responsabilità di parte convenuta nella misura del 50%
CONDANNA il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore di
[...]
che liquida, nella già ridotta frazione in € 20.005,00 oltre rivalutazione Parte_1
ed interessi compensativi e corrispettivi come specificato in parte motiva;
CONDANNA il in persona del Sindaco pro tempore , al Controparte_1
pagamento del 50% delle spese di lite in favore dell' attrice Parte_1
che liquida nella già ridotta frazione in € 3.808,00 per 50% dei compensi ed €
1.370,50 per 50% degli esborsi documentati, comprensivi delle spese di consulenza medico-legale di parte, oltre spese forfetizzate al 15%, iva e cpa, come per legge,
compensandole per la frazione residua.
PONE le spese della CTU della dott. , come liquidate con decreto Persona_2
del 16.11.2024, a carico di parte convenuta nella misura del 50% e di parte attrice nella misura del 50%.
Così deciso in Genova, 22.05.2024
Il giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino
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