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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 06/06/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 1951/2022
Oggi 06/06/2025 dalle ore 9.00 innanzi al Giudice Fausta Pezzati sono comparsi:
Per ella qualità in atti, l'avv.to SCHIVO TITO Parte_1
Per , l'avv.to Vincenzo Maria Gentile per delega dell'avv. M. BALESTRA Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Schivo dà atto di aver depositato dichiarazione del padre della minore, in Controparte_2
virtù della quale lo stesso ha dichiarato che l'attività da lui svolta non frutta redditi personali. L'avv.
Schivo dà atto che lo stesso è stato reso edotto delle conseguenze non veritiere delle proprie dichiarazioni.
I procuratori delle parti insistono per l'accoglimento delle rispettive conclusioni già rassegnate e richiamando tutti i rispettivi atti e verbalizzazioni d'udienza contestando quelle avversarie.
Il giudice dà atto che i difensori hanno partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
Alle ore 9.22 si ritira in camera di consiglio per la decisione dando atto che darà lettura della sentenza all'esito dispensando le parti dal ricollegarsi per la lettura.
Alle ore 19.20 uscita dalla camera di consiglio dà lettura della sentenza in assenza delle parti a ciò debitamente autorizzate e provvedendo al deposito telematico della sentenza.
Il Giudice
Fausta Pezzati
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa RG 1951 /2022 promossa da
CF ) in proprio e in qualità di genitore ed esercente Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sulla minore rappresentato e difesa dall'Avv. SCHIVO Persona_1
TITO ) VIA AMENDOLA, 14 18100 ; elettivamente domiciliata C.F._2 CP_1 presso il suo studio in
- Attrice –
Nei confronti di
(CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. BALESTRA Controparte_1 P.IVA_1
MARZIA elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA ROMA, 2 BORDIGHERA
- Convenuto –
Conclusioni per l'attrice: “Pertanto, si insiste come in atti e si precisano le seguenti conclusioni: Piaccia al
Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione, previa ammissione di tutte le prove richieste e dedotte in giudizio anche disattese.”
Conclusioni per il convenuto: “Si insiste, pertanto per l'accoglimento delle su riportate conclusioni, dichiarando espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove eccezioni e/o domande che dovessero essere proposte e/o accettate da controparte.”
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2022 la Sig.ra in proprio ed in Parte_1 qualità di esercente la responsabilità genitoriale della minore conveniva in giudizio Persona_1 dinanzi a all'intestato Tribunale il sentir accogliere le seguenti conclusioni “piaccia Controparte_1 all'Ill.mo Tribunale di Imperia, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità del , in Controparte_1 persona del Sindaco pro-tempore, nella caduta della minore occorsa in , Lungomare Marinai Persona_1 CP_1
d'Italia in data 14.08.2020, alle ore 01.00 e, per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco Controparte_1
Per_ pro-tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patito dalla minore , nonché di quelli patrimoniali patiti
2 dalla madre Signora tutti previa quantificazione mediante C.T.U. medico legale da esperirsi in corso di Parte_1 causa. Con vittoria di spese di causa ed accessori tutte”
A supporto di tali conclusioni parte attrice deduceva, che in data 14 agosto 2020, alle ore 01.00 circa, la minore figlia della Sig.ra e del Sig. mentre si Persona_1 Parte_1 Controparte_2 trovava con i genitori ed alcuni amici in in Lungomare Marinai d'Italia, nell'area di proprietà del CP_1
Comune adibita a parcheggio prospiciente la Capitaneria di Porto e collocata alla fine dell'area denominata Calata Anselmi – mentre era intenta a dirigersi verso l'autovettura dei di lei genitori ivi parcheggiata cadeva rovinosamente a terra a causa di una “sconnessione del sedime, assolutamente non visibile a causa dell'assenza dell'illuminazione”, riportando la “frattura sovracondiloidea dell'omero sinistro” e che, a causa delle gravi lesioni personali riportate a seguito di tale caduta la stessa si era dovuta sottoporre, nell'immediatezza ad un'ingessatura provvisoria con iniziale prognosi di guarigione di 30 gg e poi, in data 24 agosto 2020, presso l'Ospedale Gaslini di OV, ad un intervento di riduzione della frattura con successiva applicazione di gesso che, all'esito dei controlli di rito e dopo circa ulteriori 30 gg., era stato rimosso.
L'attrice richiedeva, pertanto, la condanna del al risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali inquadrando l'azione nell'alveo di cui all'art. 2051 c.c. o in subordine nell'art. 2043 c.c.
Il costituendosi in giudizio eccepiva la nullità dell'atto di citazione per l'eccessiva Controparte_1 genericità delle allegazioni attoree sia in punto quantum debeatur che sotto il profilo dell'esatta individuazione ed ubicazione della su riferita situazione di presunto pericolo e contestando, nel merito, domande attoree delle quali chiedeva, pertanto, in via principale l'integrale rigetto;
sempre nel merito ma in via subordinata, per la non creduta ipotesi di accoglimento - totale e/o parziale - delle domande attoree, il medesimo convenuto chiedeva accertarsi il concorso colposo della minore /o della Per_1 di lei madre (oltre che de di lei padre) nella causazione dell'evento lesivo ai sensi dell'art. 1227 co.1 c.c., con ogni conseguente provvedimento e chiedeva, altresì, che qualora in corso di causa fosse emerso che la suddetta minore e/o la di lei madre avessero ricevuto indennità e/o indennizzi da enti pubblici e/o assicurazioni private in relazione all'incidente per cui è causa, nel liquidare la somma effettivamente dovutale a titolo risarcitorio si tenesse conto anche di tali importi.
Alla prima udienza di comparizione parti e trattazione del 1 febbraio 2023 il giudice precedentemente incaricato della trattazione, in accoglimento dell' eccezione di nullità dell'atto di citazione assegnava a parte attrice termine perentorio sino al 31 marzo 2023 per le necessarie integrazioni finalizzate all'esatta individuazione del punto ove, secondo le avverse prospettazioni, si era verificato l'incidente per cui è causa.
3 L'attrice provvedeva ad integrare l'atto di citazione con successivo atto notificato al convenuto Ente in data 6 marzo 2023 in particolare chiarendo: “Con riferimento a tali ultime, si evidenzia che la minore abbia inciampato nel punto in cui si vede fuoriuscire dalla pavimentazione cementizia un tubo in ferro, come ben evidenziato nelle menzionate fotografie, dalle quali si evince peraltro la generale disomogeneità del selciato e la presenza di molte altre sconnessioni”.
La causa veniva, istruita con l'escussione di testi, l'assunzione dell'interrogatorio formale della Sig.ra ed il licenziamento di C.T.U. medico legale sulla persona della minore Parte_1 Per_1
Tentata senza esito la conciliazione tra le parti anche con la formulazione di una proposta conciliativa rifiutata da parte attrice la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'esito venivano disposti alcuni rinvii al fine della verifica del perdurare dei requisiti del gratuito patrocinio.
Motivi della decisione
Occorre preliminarmente rilevare come l'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c., ossia quella fondata sulla violazione di un obbligo di custodia, è intrinsecamente differente rispetto a quella fondata sul generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. Ciò in quanto, l'applicabilità dell'una o dell'altra norma comporta, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e attiene a distinti temi d'indagine, trattandosi di constatare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale ne è derivato un pregiudizio al danneggiato, nel secondo caso dovendosi prescindere dalla colpa del custode. Quest'ultima, difatti, è elemento neutrale alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale, invece, il fondamento della responsabilità
è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa qualora non discendenti dal caso fortuito. Mentre l'azione di risarcimento dei danni per fatto illecito, di cui all'art. 2043 c.c. comporta la necessità, per il danneggiato, di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull'art. 2051 c.c., la responsabilità del custode è insita nella fattispecie stessa della custodia, potendo il custode liberarsi dalla propria responsabilità soltanto attraverso la dimostrazione della sussistenza del caso fortuito.
Dai fatti e dalle domande come esposte nell'atto introduttivo la domanda proposta deve essere inquadrata nell'alveo dell'art. 2051 c.c. come peraltro indicato da parte attrice.
L'art. 2051 c.c. prevede che ciascuno sia responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
La norma in questione non esige che la cosa in custodia sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per un suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un proprio
"dinamismo", sussiste il dovere di custodia e controllo. La Suprema corte ha altresì evidenziato che non ha rilievo, agli effetti dell'art. 2051 c.c., la distinzione tra cose pericolose ed inerti, ben potendo anche 4 queste ultime inserirsi in un complesso causale, produttivo di danno, in ordine al quale il legislatore ha inteso apprestare a favore del danneggiato una tutela rafforzata (cfr. Cass., sez. III, 5.12.08, n. 28811;
Cass., sez. III 4.8.2005 n. 16373).
Secondo il dominante orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia si fonda, come già rilevato, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Ciò significa che solo il "fatto della cosa" è rilevante (e non il fatto dell'uomo) e che la responsabilità discende dal mero rapporto di custodia. L'unico limite è costituito dall'esistenza del caso fortuito, con la precisazione che detto limite non si identifica con l'assenza di colpa: si tratta, quindi, di una responsabilità di natura oggettiva.
Pertanto, la diligenza del custode, se non è provato il fortuito, non è sufficiente per escludere la sua responsabilità (v. Cass., sez. III, 25.7.08, n. 20427). In altri termini, dunque, la responsabilità deriva non da un comportamento più o meno diligente del responsabile, ma dalle modalità di causazione del danno. La rilevanza del fortuito, infatti, attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno il danno concretamente verificatosi.
Per quanto concerne l'onere della prova, al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva di controllo, idoneo ad interrompere il nesso eziologico.
La norma dell'art. 2051 c.c., contempla, quindi, quali presupposti applicativi, la custodia e la derivazione del danno dalla cosa.
Il primo presupposto, id est la custodia, consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (cfr. Cass. n.
4279/2008, Cassazione n. 858/2008).
Custodi sono, infatti, tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa
(per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005) e custodi sono anzitutto i proprietari, ma anche conduttori (cfr. in particolare Cass. n. 24530/2009, Cass. n. 17733/2008 per la responsabilità ex art. 2051 del conduttore per i danni cagionati da parti dell'immobile entrate nella sua disponibilità), depositari, comodatari (cfr.
Cass. n. 2422/2004) e usufruttuari (cfr. Cass. n. 12280/2004). La responsabilità ex art. 2051 c.c.. presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa tale da consentire un potere di controllo e di eliminare le situazioni di pericolo (Cass. N.
15761/2016).
Precisato quanto precede la domanda proposta dall'attrice è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
5 CP_ Non è in contestazione nel caso di specie il rapporto di custodia tra l' convenuto e il parcheggio in cui l'evento ebbe a verificarsi.
Deve darsi rilievo in tal senso al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Le circostanze di tempo e di luogo del sinistro nonché la dinamica dello stesso come indicate nell'atto di citazione hanno trovato piena conferma a seguito dell'istruttoria svolta e, segnatamente, dalle deposizioni rese all'udienza del 14/2/2024.
In particolare i testi escussi (non legata all'attrice da legami di parentela) e Testimone_1 Tes_2
hanno confermato le circostanza di fatto dedotte dall'attrice.
[...]
In particolare i testi confermavano che la caduta era avvenuta nel parcheggio meglio descritto in atti rispondendo affermativamente ai capi 1e 3 (“
1.Vero che n data 14.08.2020, alle ore 01.00 circa, la minore si trovava in , Lungomare Marinai D'Italia, adibita a parcheggio prospiciente la Capitaneria Persona_1 CP_1 di Porto di e collocata alla fine dell'area denominata “Calata Anselmi”? 3) Vero che in data 14.08.2020, ore CP_1
01.00 circa la minore camminava al fianco dei genitori?) dichiarando di essere stati presenti Persona_1 nelle circostanze di tempo e di luogo indicati nei capitoli. E rispondendo al capo 4 (“Vero che in data
14.08.2020, ore 01.00 circa la minore inciampava in una buca causata da una interruzione del sedime stradale ove era sporgente un tubo nero?”) entrambi confermavano la circostanza.
I testi confermavano altresì le circostanze di cui ai capi 5, 6, 7 (“5) Vero che in data 14.08.2020, ore 01.00 circa la buca e il tubo presenti nel parcheggio erano segnalati;
6) Vero che la minore il giorno 14 agosto Persona_3
2020 alle ore 1,00 cadeva all'interno di percorso dentro un parcheggio di autoveicoli ove si trovava un pezzo di tubo sporgente nella pavimentazione sito prima e accanto a un rialzo nella pavimentazione effettuato con strato grezzo cementizio come da fotografie che si rammostrano al teste? 7) Vero il 14.08.2020, alle ore 01.00 circa l'area di parcheggio prospiciente l'area denominata “Calata Anselmi”, ove al tempo era installato il “luna park” estivo era illuminata?”) Tes_ In particolare la teste precisava: “Sul capitolo 5) Erano lì ma non si vedevano, non c'erano cartelli era tutto buio. ADR preciso che è inciampata in un rialzo di cemento dove c'era un tubo che usciva fuori. Viene rammostrata alla teste la foto 7 e la teste conferma che quello della caduta è il punto indicato nella fotografia”.
Mentre il teste indicava: “Sul capitolo 4) c'era un tubo sporgente che sporgeva dal cemento, c'era un solco Tes_2 ed un leggero rialzo ed è inciampata. Dopo siamo dovuti correre a OV . Sul capitolo 5) Non c'era niente, non si vedevano proprio era anche buio. Sul capitolo 6) viene rammostata la foto 7 e il teste riconosce il punto della caduta nelle prime due foto affermando che il parcheggio non era “messo bene” in generale”
Il fatto che il parcheggio fosse illuminato, non è risultato provato neppure sulla base dell'escussione del teste di parte convenuta. Rispondendo sul capo 6 (“Vero che tale parcheggio risultava, sempre nell'estate del
2020 e segnatamente durante tutto il periodo in cui è rimasto aperto il Luna Park estivo, in ogni sua parte illuminato, nelle ore notturne, dalle luci provenienti dalle giostre oltre che dall'impianto di illuminazione pubblica, cosicché a coloro che 6 usufruivano del predetto parcheggio era garantita piena visibilità?”) il teste gestore del luna park Tes_3 indicava: “non ricordo se vi siano luci del parcheggio, mentre le luci delle giostre per previsione di legge a mezzanotte devono chiudere”. Si dà atto che per errore materiale nel verbale del 29.5.2024 il teste è stato Tes_3 indicato come escusso sui capi di parte attrice, mentre i capitoli si riferiscono alla memoria di parte convenuta.
Le condizioni del parcheggio sono quelle riprodotte nelle foto che presentano una situazione del manto stradale gravemente danneggiato e con affossamenti e con un tubo sporgente senza alcun segnale.
Detta dinamica rivela in modo evidente la sussistenza di una responsabilità da fatto illecito dell'ente comunale, titolare e custode del parcheggio e come tale preposto alla vigilanza e manutenzione della stessa, ai sensi dell'art. 2051 cc.
Il fatto storico può, dunque, dirsi senz'altro provato, così come il nesso causale tra la cosa in custodia
(strada) e l'evento (la caduta).
In tale contesto, ad avviso della scrivente, deve ritenersi in base al criterio del “più probabile che non”
l'esistenza di un nesso causale tra la caduta della minore e le condizioni della sede della stradale dalla stessa percorso.
L'esponente, ritiene che nel caso di specie sussista, pertanto, il sopramenzionato nesso di causalità, invero, la caduta della minore è stata provocata da una sconnessione del manto del parcheggio e dalla presenza del tubo determinando l'inciampo della stessa, mentre di contro alcuna prova del caso fortuito CP_ è stata fornita dall' convenuto.
Ebbene da quanto sopra illustrato non sussiste dubbio sul fatto che il parcheggio era aperto al pubblico e quanto alla esistenza della sconnessione e del tubo non solo la presenza è stata espressamente allegata dall'attrice, ma risulta confermata dalla documentazione prodotta in atti e dalle risultanze istruttorie le quali hanno acclarato anche che non vi fossero segnali in loco indicanti la presenza della predetto tubo sporgente né del rialzo.
Il sinistro è avvenuto all'interno di un parcheggio di proprietà (come peraltro incontroverso) del conseguentemente gravato dai sopra evidenziati obblighi inerenti la sua qualità di Controparte_1 custode.
Il parcheggio nel luogo della caduta, presentava caratteristiche di intrinseca pericolosità per gli utenti, certamente risalenti nel tempo (attesa la tipologia dei danni all'asfalto evidenziati dalla più volte richiamata documentazione fotografica in atti) e ascrivibili a carenza di manutenzione piuttosto che a cause estrinseche o estemporanee addebitabili a terzi.
In altri termini sussiste, dunque, responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c., avendo l'attrice provato il danno ed il nesso di causalità tra la inadeguata manutenzione e la conseguenza dannosa per la salute.
7 Diversamente, il sul quale incombeva il relativo onere, non ha provato l'evento imprevedibile CP_1 ed non prevenibile e causativo dell'evento dannoso.
La convenuta ha eccepito la presenza del fortuito per il comportamento tenuto dalla minore/dai di lei genitori, sia in subordine la riduzione della quantificazione in relazione alla sussistenza del concorso di colpa della convenuta.
Tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.).
La giurisprudenza ha avuto modi di affermare che ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa esclusiva dell'evento e del quale la cosa abbia costituito la mera occasione, viene meno appunto il nesso causale tra la cosa custodita e quest'ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell'art. 2051 cod. civ., anche quando la condotta possa essere stata prevista o sia stata comunque prevedibile, ma esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
In caso di rapporto via via meno intenso, ferma allora la responsabilità del custode in ragione della sussistenza (nel senso di non riuscita elisione) del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa del danneggiato rileverà ai fini del primo comma dell'art. 1227 cod. civ., sulla base di una valutazione anche ufficiosa.
“La giurisprudenza di questa Corte,(S.U. 30/06/22, n. 20943) cui questo Collegio intende dare continuità, afferma che "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1 c.c.; e deve essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dalla Cost., art. 2.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Questa Corte ha avuto in più occasioni modo di precisare che "quando manchi
l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto del danneggiato, va allora 8 escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa" ridotta al rango di mera occasione dell'evento e va considerato integrato il caso fortuito" (Cass., 31/8/2020 n. 18100).
Nel caso che ci occupa secondo le risultanze emerse dagli atti il parcheggio si presentava in un generalizzato stato di dissesto.
Occorre, quindi, chiedersi se il comportamento tenuto dalla minore sia stato sia stato tale da escludere la causalità.
Il parcheggio, pur nelle fatiscenti condizioni in cui si trovava è rimasto aperto al pubblico che, quindi, poteva normalmente accedervi ed utilizzarlo ed era, pertanto, a ciò funzionalizzato.
Il semplice utilizzo del parcheggio nelle condizioni in cui si trovava non può essere valutato quale causa interruttiva del nesso di causalità tra l'interazione della bambina con la cosa.
Poiché l'attrice stava utilizzando la strada in modo conforme alla sua destinazione, non si può ritenere che la sua condotta sia stata la causa esclusiva del danno.
La Suprema Corte ha avuto modo di affermare (Cass. Civ. sez. III 29 /7/2016 n. 15761): “ l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile ex art. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada (a prescindere dalla sua estensione) e delle sue pertinenze. La condotta del danneggiato elide il nesso eziologico tra cosa e danno soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, ossia estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto;
in caso contrario, essa rileva ai fini del concorso nella causazione dell'evento, a norma dell'art. 1227 c.c.”.
Dunque, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato. La medesima pronuncia ha ulteriormente sostenuto che “il fatto che una strada risulti "molto sconnessa, con altre buche e rappezzi" non costituisce, di per sé, un'esimente per l'ente pubblico, anche perché un comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile. Altrimenti opinando … dovrebbe ritenersi che, quanto più un ente pubblico mantenga le proprie strade in una situazione di incuria e di dissesto, tanto più lo stesso ente vada esente da responsabilità, dovendosi far carico solo all'utente tutte le conseguenze del dissesto stradale;
il che non è certo il significato dei principi sopra riportati. Invero va qui ribadito che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l'una o l'altra dipendano da scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c.”
9 Non è emerso dall'istruttoria che nel percorrere a piedi l'area di parcheggio la minore stesse correndo o avesse comportamenti anomali tali da indicare un utilizzo non conforme dello stesso.
Non è peraltro possibile, parametrare la percezione del rischio che può avere una bambina di cinque anni con quella di un adulto.
Si ritiene, pertanto, che in assenza di particolari comportamenti tenuti dalla minore non sono emerse circostante atte ad elidere il nesso causale la cosa e il danno subito in considerazione del normale utilizzo del parcheggio e l'estensione della fatiscenza delle condizioni del medesimo.
Il comportamento da tenere conto ex art. ex art. 1227 c.c. c. 1 è quello della minore.
“La giurisprudenza recentemente ha rilevato che la regola dettata dall'art. 1227, primo comma, cod. civ., che consente la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato, vada inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale, essendo espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (Cass. civ.26/04/1994, n. 3957; Cass. 08/05/2003, n. 6988), mentre la colpa cui fa riferimento la suddetta disposizione va intesa non in senso psicologico, né come criterio di imputazione del fatto, bensì come entità della diligenza violata e requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, sussistendo non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche di violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica, la quale può sostanziarsi in un comportamento tanto coevo o successivo al fatto illecito, quanto ad esso antecedente, purché legato da nesso eziologico con l'evento medesimo, ed estrinsecarsi con riferimento al danno-conseguenza della condotta di inadempimento o della condotta realizzante il fatto ingiusto e anche direttamente rispetto alla condotta costituente l'illecito, ovverossia giocare ed essere apprezzata come concausa della condotta di inadempimento stesso o di quella determinativa del fatto ingiusto, id est come concausa delle relative condotte illecite (Cass., Sez. 3, 15/3/2006, n. 5677)”. (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/01/2025, (ud.
08/11/2024, dep. 07/01/2025), n.258).
L'incidenza del comportamento dei genitori può essere valutata in chiave riduttiva unicamente rispetto alla domanda svolta in proprio dalla madre, che sebbene formulata, non è in alcuno modo risultata provata.
Con riferimento all'incapace sostiene la Suprema Corte (Cass. 3557/2020): “il contrasto interpretativo sulla questione dell'applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 1, in caso di danneggiato incapace di intendere e di volere (in particolare, di un minore) è stato da tempo composto dalle SS.UU. di questa Corte, essendosi affermato che “quando un soggetto incapace d'intendere e di volere, per minore età o per altra causa, subisca un evento di danno, in conseguenza del fatto illecito altrui in concorso causale con il proprio fatto colposo, l'indagine deve essere limitata all'esistenza della causa concorrente alla produzione dell'evento dannoso, prescindendo dall'imputabilità del fatto all'incapace e dalla responsabilità di chi era tenuto a sorvegliarlo” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 351 del 17/02/1964). In particolare, si è, anche successivamente, precisato che “in ipotesi che, in un incidente da circolazione stradale, un minore incapace patisca un danno ed il giudice di merito escluda che si sia verificato od abbia concorso a causare l'evento qualsiasi inosservanza di 10 norme legislative o regolamentari o di comuni precetti di prudenza da parte del minore, non può essere valutata, in pregiudizio del minore stesso, ed ai fini dell'art. 1227 c.c., un'eventuale imprudenza nel comportamento dei genitori esercenti sul minore la patria potestà, per averlo esposto (permettendogli, nella specie, di circolare in bicicletta sulla via pubblica) alle insidie ed ai pericoli del comportamento colposo altrui” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1753 del
15/06/1973,) e che "il principio di cui all'art. 1227 c.c. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per
l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato si applica anche quando questi sia incapace di intendere o di volere per minore età o per altra causa, e tale riduzione deve essere operata non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni "iure proprio", restando, peraltro, esclusa - ove essi avessero avuto sull'incapace un potere di vigilanza - la possibilità di far luogo ad una ulteriore riduzione del danno risarcibile sulla base di un loro concorso nella sua causazione per "culpa in educando" o "in vigilando"” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2704 del 10/02/2005 […]
Anche più di recente si è poi ribadito che “in tema di responsabilità civile, se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, anche nel caso in cui la vittima (minore di età) sia incapace di intendere e di volere al tempo del fatto;
ciò in quanto l'espressione "fatto colposo" che compare nel citato art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del
01/02/2018). […] In base all'esposto indirizzo, al quale la Corte intende dare piena continuità, poichè l'accertamento richiesto dall'art. 1227 c.c., comma 1, riguarda il nesso di causalità materiale, l'accertamento sull'eventuale contributo causale della vittima all'evento dannoso è di tipo oggettivo e prescinde dall'imputabilità della condotta colposa sul piano soggettivo;
l'eventuale condotta della vittima, anche se incapace, deve pertanto essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell'uomo medio, senza tener conto della sua incapacità di intendere e di volere. Una siffatta valutazione "oggettiva" della condotta della vittima incapace, in sostanza, assorbe poi ogni rilievo (almeno con riguardo al piano in esame, cioè quello del contributo causale di cui all'art. 1227 c.c., comma 1) della condotta del soggetto tenuto alla sorveglianza dell'incapace, sotto il profilo di una sua eventuale culpa in vigilando e/o in educando, in quanto quest'ultima resta di fatto assorbita e superata proprio dal fatto che la valutazione della condotta della vittima incapace viene effettuata secondo un criterio che non tiene conto della sua incapacità, ma opera su un piano esclusivamente oggettivo
e materiale”. In altri termini, se il contributo causale alla determinazione del fatto di cui all'art. 1227 c.c., comma 1, è questione relativa al nesso di causalità materiale tra fatto ed evento lesivo, che prescinde dall'imputabilità della colpa, tanto che si deve a tal fine valutare la condotta della vittima incapace sul piano "astratto e oggettivo", come se si trattasse di un soggetto capace, con la conseguenza che non ha rilievo l'eventuale condotta dei soggetti che avevano l'obbligo di vigilanza su 11 di lui, allora la disposizione che limita il risarcimento non può che operare in maniera oggettiva per tutte le conseguenze derivate dall'evento lesivo sul piano giuridico”.
Deve richiamarsi il principio giurisprudenziale consolidato per cui, allorquando un minore incapace patisca un danno ed il giudice di merito escluda che si sia verificato od abbia concorso a causare l'evento qualsiasi inosservanza di norme legislative o regolamentari o di comuni precetti di prudenza da parte del minore, non può essere valutata, in pregiudizio del minore stesso, ed ai fini dell'art 1227 cod civ, un'eventuale imprudenza nel comportamento dei genitori esercenti sul minore la patria potestà, per averlo esposto alle insidie ed ai pericoli del comportamento colposo altrui. (Sez. 3, Sentenza n. 1753 del
15/06/1973) Ed infatti, la giurisprudenza - distinta l'ipotesi in cui il genitore del minore danneggiato agisca in proprio per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente derivatigli dall'illecito commesso nei confronti del figlio, da quella in cui agisca in nome e per conto del figlio, - ritiene che nel primo caso “è opponibile il suo concorso di colpa (per omessa vigilanza del minore stesso), essendo in tale ipotesi la relativa eccezione diretta a limitare la misura del risarcimento del danno in favore di esso genitore;
tale questione non può essere, invece, utilmente proposta allorché il genitore agisca quale rappresentante del minore danneggiato (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 11241 del 18/07/2003).
Alla luce delle suesposte considerazioni non può darsi applicazione all'art. 1227 c.c. c. 1 nei confronti della minore (per i danni reclamati per contro di quest'ultima dalla madre) non avendo posto in essere comportamenti atti a violare le regole di comportamento. Il 1227 c.c. c. 1 non può essere applicato alla madre iure proprio in quanto all'esito del giudizio nessun danno risulta allegato e provato come subito in proprio dalla madre.
La richiesta, avanzata dalla difesa del convenuto di contenere l'entità del quantum debeatur risarcitorio ai sensi dell'art. 1227 c.c., tenuto conto della concorrente condotta colposa dei genitori della minore danneggiata, non può essere accolta – tale norma, di carattere eccezionale, potendo trovare applicazione solamente nel caso di concorso colposo del medesimo creditore/danneggiato.
Nella prospettazione in esame, al contrario, il concorso colposo, nella causazione dell'evento dannoso, sarebbe ascrivibile, appunto, ai genitori di da intendersi quali soggetti terzi – di guisa che la Per_1 disciplina eventualmente applicabile sarebbe, piuttosto, rinvenibile nell'art. 2055 c.c..
In alternativa il comportamento dei genitori potrebbe essere valutato quale caso fortuito escludente quale appunto fatto del terzo.
L'art. 2055 c.c. che disciplina l'ipotesi di concorso di più danneggianti, stabilisce che, se il fatto dannoso
è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno, prevedendo che colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
12 Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che, nel caso di giudizio instaurato dal soggetto danneggiato nei confronti di uno e non di tutti i corresponsabili dell'evento lesivo, nessuna violazione del principio del contraddittorio può dirsi consumata, dal momento che non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario per il soddisfacimento giudiziale di tale tipo di obbligazioni, e non vi è, del pari, obbligo, per il danneggiato, di evocare in giudizio tutti i responsabili (cfr. C. 5944/1997; C. 2226/1990) – ferma restando la possibilità, in capo alla parte evocata in giudizio per il risarcimento del danno, di chiamare in causa l'eventuale corresponsabile del fatto, anche ai fini del regresso (cfr. C. 2364/1988).
Ebbene, nella vicenda in esame parte convenuta ha impropriamente evocato l'art. 1227 c.c. onde ridurre il quantum debeatur con riguardo alla domanda risarcitoria proposta dal danneggiato in senso sostanziale (la minore) né nei confronti della madre (terzo) è stata proposta domanda di regresso ex art. 2055. Sicché, essendo nella presente sede la domanda avanzata dal danneggiato – come rappresentato dai genitori in quanto esercenti responsabilità genitoriale sul minore – non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario, i rilievi avanzati dalla difesa convenuta ai sensi dell'art. 1227 c.c. non possono essere accolti.
Avendo tuttavia chiesto di determinare la corresponsabilità della madre (costituita in causa anche in proprio) l'eventuale corresponsabilità va vagliata non già ai sensi dell'art. 1227 c.c. ma secondo l'art. 2055 c.c. secondo il principio iura novit curia. Non può per contro ritenersi svolta in questa sede domanda di regresso avendo finalità diverse rispetto a quelle di cui all'art. 1227 c.c. che, se del caso, potrà essere attivata in altre sedi.
Come risultato in corso di causa il parcheggio era buio e dissestato.
L'ora tarda in cui si è verificato il sinistro deve far presumere altresì una generale minore attenzione e reattività ai pericoli da parte della minore.
I genitori in una tale situazione avrebbero dovuto adottare maggiori cautele quali prendere la bambina per mano, se non in braccio in considerazione anche della presumibile stanchezza della stessa essendo l'una di notte.
La madre di a affermato che una tale condotta invero avrebbe potuto comportare conseguenze Per_1 più gravi, ma sulla base di ciò che normalmente accade l'inciampo e la caduta di un bambino tenuto per mano, stante il peso inferiore all'adulto, viene normalmente evitato dalla forza impressa nella trattenuta.
La mancata adozione di tale comportamento diligente della mamma che secondo le regole di comune esperienza bene avrebbe potuto evitare o quanto meno ridurre gli effetti della caduta si ritiene possa essere valutata in termini concorsuali in quanto la situazione di dissesto del parcheggio avrebbe dovuto essere attentamente valutata dalla madre della minore anche in considerazione delle circostanze di tempo, con l'adozione di un comportamento atto ad influire non solo sul proprio incedere, ma anche su quello della bambina. 13 Si ritiene che detto comportamento, quale “fatto del terzo2, nonostante la conoscenza dei luoghi non possa essere da solo valutato quale caso fortuito escludente, stante il grave dissesto del parcheggio e l'assenza di divieti di utilizzo del medesimo come già sopra evidenziato.
L'art. 2055 c.c. dispone all'ultimo comma che nel caso di dubbio le colpe dei corresponsabili si presumono uguali, deve, quindi, ritenersi impiegata una corresponsabilità della madre per omessa vigilanza della minore nella misura del 50%.
Accertato dunque il concorrente e paritario contributo causale delle colpose omissioni della madre in proprio e del convenuto, non può che affermarsene la solidale responsabilità ai sensi dell'art. 2055 c.c., essendo tale fattispecie integrata ogni qual volta il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni (Cass. S.U. 13143/2022; 1842/2021).
In particolare è stato affermato che: “Se il genitore agisce per il risarcimento del danno subito dal figlio incapace di intendere o volere in rappresentanza di questi e non in proprio, il responsabile non può eccepirgli il concorso di colpa per non averlo sorvegliato (art. 2047 cod. civ.), perché comunque il danneggiato ha diritto all'intero risarcimento da ciascuno dei corresponsabili in solido (art. 2055 cod. civ.)” (Cass. 4633/97; v. anche Cass. 2704/05).
Come si è detto nei confronti della minore il risarcimento deve considerarsi integrale, valendo le appena esposte considerazioni nei rapporti tra coobbligati e non essendo stata proposta domanda di regresso nei confronti della madre (e men che meno del padre che non è neppure parte in causa).
Passando, quindi, ad esaminare il quantum di danno si osserva quanto segue.
La nozione di danno biologico è enunciata dal comma 2 degli artt.138 e139 Codice assicurazioni che pur attenendo alla disciplina dei sinistri stradali è applicabile alla presente controversia ai fini definitori.
“Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Nell'interpretare tale disposizione la Corte di legittimità ha affermato, nell'ordinanza Cass.n.7513/2018, definita anche “ordinanza decalogo”, in quanto pone dieci principi di diritto, poi confermati da numerose sentenze della Corte (cfr. tra le tante: Cass.,ord.n.23469/2018,Cass.,sent.n.28988/2019): “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all''apparire. Non, dunque, 14 che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Inoltre, nella stessa “ordinanza decalogo”, la Corte ha sancito: “In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)” Infine, nella già citata ordinanza la Corte ha indicato che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute (non diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati) “va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”.
In Cass.n.7513/2018, si afferma (tra l'altro) che rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione i “pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”.
Mentre il danno cd biologico (dinamico-relazionale) inerendo le menomazioni subite a seguito dell'incidente sono valutabili e stimabili in virtù della sopra indicata perizia medico-legale con riferimento al danno morale si osserva ulteriormente quanto segue.
La diversa ontologia del danno morale, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte (per tutte, Cass.,
S.U. n. 26972/2008) attenendo il pregiudizio non patrimoniale ad un bene immateriale, implica che il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento). (cfr.
Cassazione n. 25164/2020).
Nel caso che ci occupa il danno morale non può ritenersi provato non essendo neppure allegato.
Quanto alla personalizzazione deve rilevarsi quanto segue.
In ordine alle circostanze di fatto che possano dar luogo alla personalizzazione del danno in relazione sia agli aspetti dinamico-relazionali ai sensi del terzo comma degli artt.138 e 139 Codice Assicurazioni: 15 “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”, ovvero (ma solo ai sensi del terzo comma dell'art.139 citato) “causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”, il Giudice potrà riconoscere un aumento “con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”. La Corte di legittimità-nel punto7) della citata “ordinanza decalogo” –ha affermato che “In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito
(oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass. ord.n.7513/2018).
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la L. n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt. 138 e
139 Codice delle assicurazioni private-discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicchè non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo,
Cass. 28988/2019)” (cfr. Cassazione 25164/2020).
Anche in questo caso non risulta provato che il danno subito dalla minore sia stato diverso rispetto a quello che subisce un qualsiasi danneggiato della stessa età per le stesse lesioni.
Il Dott. nominato quale CTU e le cui conclusioni non sono state contestate dalle parti con Per_4 conclusioni logiche da cui non vi è motivo di discostarsi ha indicato: “Nell'evento lesivo avvenuto il 14.8.20 la paziente ha subito le seguenti lesioni: frattura sovracondiloidea omero dx.
-Tali lesioni sono da porre in rapporto causale diretto con l'evento lesivo verificatosi nelle circostanze prima riferite.
-Al momento del sinistro la paziente godeva buona salute e non sono documentabili preesistenze che possano aver influito sulla durata dello stato di malattia o sugli esiti.
-Visto il decorso dello stato di malattia e delle cure si valuta che la stabilizzazione clinica è avvenuta al 4.11.20, cioè dopo 82 giorni dall'evento lesivo.
Durante tale periodo l'inabilità temporanea biologica è stata totale per 4 giorni, al 75% per 30 giorni, al 50% per 25 giorni e al 25% per 23 giorni.
-Alle lesioni sono residuati i deficit anatomo-funzionali che giustificano un danno biologico nell'ordine del 3% (tre cento).
-Non valutabili le spese in quanto non prodotte in atti. Non si prevedono spese future. 16 Le conclusioni prima riferite e le loro motivazioni sono state discusse e concordate con i Consulenti delle parti.
Bozza della presente è stata loro inviata per eventuali osservazioni.
Non sono pervenute osservazioni.
Facendo riferimento ai fini liquidatori alle tabelle del tribunale Milano (ed 2024) alla luce delle su esposte considerazioni in termini di danno morale e personalizzazione il danno non patrimoniale deve essere così calcolato:
Età del danneggiato alla data del sinistro 5 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.567,44
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 4
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 25
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 23
Danno non patrimoniale risarcibile € 4.608,00
Invalidità temporanea totale € 460,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.437,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 661,25
Totale danno biologico temporaneo € 5.146,25
Totale generale: € 9.754,25
Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (Suprema Corte di Cassazione sezione III civile sentenza 10 giugno 2016, n. 11899).
Infatti, poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore delle attrici sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono
17 essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat sino alla presente sentenza.
Saranno altresì dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Alla luce di quanto precede il deve essere condannato al pagamento di Euro Controparte_1
9.754,25 oltre interessi e rivalutazione come sopra indicato.
Come già più sopra rilevato si dichiara sussistente un concorso di responsabilità della madre nella misura del 50% ex art. 2055 c.c. che tuttavia non ha effetti con riferimento alla domanda svolta per conto della minore.
In virtù del principio della soccombenza le spese del presente giudizio vengono poste a carico della parte convenuta e liquidati come da DM 147/2022 con riferimento all'ammontare liquidato e ai minimi tenendo conto dell'importo prossimo allo scaglione più basso ponendo le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto. CP_1
PQM
Il Tribunale di Imperia ogni contraria domanda ed eccezione disattesa in parziale accoglimento della domanda:
1) Condanna il in persona del sindaco pro tempore al risarcimento del danno Controparte_1 in favore di parte attrice nell'ammontare di 9.754,25 oltre a rivalutazione ed interessi come da parte motiva;
2) Dichiara sussistente un concorso di responsabilità della Sig.ra per i fatti di Parte_1 causa nella misura del 50%;
3) Condanna il in persona del Sindaco pro tempore a rimborsare all'erario le Controparte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 2.540,00 cui Euro 460,00 per la fase di studio,
Euro 389 per la fase introduttiva, Euro 840 per la fase istruttoria, Euro 851 per la fase decisoria oltre 15% Euro 545,00 per spese iva e cpa come per legge.
4) Ponendo le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto. CP_1
Addì, 6/6/2025
IL GOT
Dott. Fausta Pezzati
18
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 1951/2022
Oggi 06/06/2025 dalle ore 9.00 innanzi al Giudice Fausta Pezzati sono comparsi:
Per ella qualità in atti, l'avv.to SCHIVO TITO Parte_1
Per , l'avv.to Vincenzo Maria Gentile per delega dell'avv. M. BALESTRA Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Schivo dà atto di aver depositato dichiarazione del padre della minore, in Controparte_2
virtù della quale lo stesso ha dichiarato che l'attività da lui svolta non frutta redditi personali. L'avv.
Schivo dà atto che lo stesso è stato reso edotto delle conseguenze non veritiere delle proprie dichiarazioni.
I procuratori delle parti insistono per l'accoglimento delle rispettive conclusioni già rassegnate e richiamando tutti i rispettivi atti e verbalizzazioni d'udienza contestando quelle avversarie.
Il giudice dà atto che i difensori hanno partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
Alle ore 9.22 si ritira in camera di consiglio per la decisione dando atto che darà lettura della sentenza all'esito dispensando le parti dal ricollegarsi per la lettura.
Alle ore 19.20 uscita dalla camera di consiglio dà lettura della sentenza in assenza delle parti a ciò debitamente autorizzate e provvedendo al deposito telematico della sentenza.
Il Giudice
Fausta Pezzati
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa RG 1951 /2022 promossa da
CF ) in proprio e in qualità di genitore ed esercente Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sulla minore rappresentato e difesa dall'Avv. SCHIVO Persona_1
TITO ) VIA AMENDOLA, 14 18100 ; elettivamente domiciliata C.F._2 CP_1 presso il suo studio in
- Attrice –
Nei confronti di
(CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. BALESTRA Controparte_1 P.IVA_1
MARZIA elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA ROMA, 2 BORDIGHERA
- Convenuto –
Conclusioni per l'attrice: “Pertanto, si insiste come in atti e si precisano le seguenti conclusioni: Piaccia al
Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione, previa ammissione di tutte le prove richieste e dedotte in giudizio anche disattese.”
Conclusioni per il convenuto: “Si insiste, pertanto per l'accoglimento delle su riportate conclusioni, dichiarando espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove eccezioni e/o domande che dovessero essere proposte e/o accettate da controparte.”
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2022 la Sig.ra in proprio ed in Parte_1 qualità di esercente la responsabilità genitoriale della minore conveniva in giudizio Persona_1 dinanzi a all'intestato Tribunale il sentir accogliere le seguenti conclusioni “piaccia Controparte_1 all'Ill.mo Tribunale di Imperia, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità del , in Controparte_1 persona del Sindaco pro-tempore, nella caduta della minore occorsa in , Lungomare Marinai Persona_1 CP_1
d'Italia in data 14.08.2020, alle ore 01.00 e, per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco Controparte_1
Per_ pro-tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patito dalla minore , nonché di quelli patrimoniali patiti
2 dalla madre Signora tutti previa quantificazione mediante C.T.U. medico legale da esperirsi in corso di Parte_1 causa. Con vittoria di spese di causa ed accessori tutte”
A supporto di tali conclusioni parte attrice deduceva, che in data 14 agosto 2020, alle ore 01.00 circa, la minore figlia della Sig.ra e del Sig. mentre si Persona_1 Parte_1 Controparte_2 trovava con i genitori ed alcuni amici in in Lungomare Marinai d'Italia, nell'area di proprietà del CP_1
Comune adibita a parcheggio prospiciente la Capitaneria di Porto e collocata alla fine dell'area denominata Calata Anselmi – mentre era intenta a dirigersi verso l'autovettura dei di lei genitori ivi parcheggiata cadeva rovinosamente a terra a causa di una “sconnessione del sedime, assolutamente non visibile a causa dell'assenza dell'illuminazione”, riportando la “frattura sovracondiloidea dell'omero sinistro” e che, a causa delle gravi lesioni personali riportate a seguito di tale caduta la stessa si era dovuta sottoporre, nell'immediatezza ad un'ingessatura provvisoria con iniziale prognosi di guarigione di 30 gg e poi, in data 24 agosto 2020, presso l'Ospedale Gaslini di OV, ad un intervento di riduzione della frattura con successiva applicazione di gesso che, all'esito dei controlli di rito e dopo circa ulteriori 30 gg., era stato rimosso.
L'attrice richiedeva, pertanto, la condanna del al risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali inquadrando l'azione nell'alveo di cui all'art. 2051 c.c. o in subordine nell'art. 2043 c.c.
Il costituendosi in giudizio eccepiva la nullità dell'atto di citazione per l'eccessiva Controparte_1 genericità delle allegazioni attoree sia in punto quantum debeatur che sotto il profilo dell'esatta individuazione ed ubicazione della su riferita situazione di presunto pericolo e contestando, nel merito, domande attoree delle quali chiedeva, pertanto, in via principale l'integrale rigetto;
sempre nel merito ma in via subordinata, per la non creduta ipotesi di accoglimento - totale e/o parziale - delle domande attoree, il medesimo convenuto chiedeva accertarsi il concorso colposo della minore /o della Per_1 di lei madre (oltre che de di lei padre) nella causazione dell'evento lesivo ai sensi dell'art. 1227 co.1 c.c., con ogni conseguente provvedimento e chiedeva, altresì, che qualora in corso di causa fosse emerso che la suddetta minore e/o la di lei madre avessero ricevuto indennità e/o indennizzi da enti pubblici e/o assicurazioni private in relazione all'incidente per cui è causa, nel liquidare la somma effettivamente dovutale a titolo risarcitorio si tenesse conto anche di tali importi.
Alla prima udienza di comparizione parti e trattazione del 1 febbraio 2023 il giudice precedentemente incaricato della trattazione, in accoglimento dell' eccezione di nullità dell'atto di citazione assegnava a parte attrice termine perentorio sino al 31 marzo 2023 per le necessarie integrazioni finalizzate all'esatta individuazione del punto ove, secondo le avverse prospettazioni, si era verificato l'incidente per cui è causa.
3 L'attrice provvedeva ad integrare l'atto di citazione con successivo atto notificato al convenuto Ente in data 6 marzo 2023 in particolare chiarendo: “Con riferimento a tali ultime, si evidenzia che la minore abbia inciampato nel punto in cui si vede fuoriuscire dalla pavimentazione cementizia un tubo in ferro, come ben evidenziato nelle menzionate fotografie, dalle quali si evince peraltro la generale disomogeneità del selciato e la presenza di molte altre sconnessioni”.
La causa veniva, istruita con l'escussione di testi, l'assunzione dell'interrogatorio formale della Sig.ra ed il licenziamento di C.T.U. medico legale sulla persona della minore Parte_1 Per_1
Tentata senza esito la conciliazione tra le parti anche con la formulazione di una proposta conciliativa rifiutata da parte attrice la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'esito venivano disposti alcuni rinvii al fine della verifica del perdurare dei requisiti del gratuito patrocinio.
Motivi della decisione
Occorre preliminarmente rilevare come l'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c., ossia quella fondata sulla violazione di un obbligo di custodia, è intrinsecamente differente rispetto a quella fondata sul generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. Ciò in quanto, l'applicabilità dell'una o dell'altra norma comporta, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e attiene a distinti temi d'indagine, trattandosi di constatare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale ne è derivato un pregiudizio al danneggiato, nel secondo caso dovendosi prescindere dalla colpa del custode. Quest'ultima, difatti, è elemento neutrale alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale, invece, il fondamento della responsabilità
è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa qualora non discendenti dal caso fortuito. Mentre l'azione di risarcimento dei danni per fatto illecito, di cui all'art. 2043 c.c. comporta la necessità, per il danneggiato, di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull'art. 2051 c.c., la responsabilità del custode è insita nella fattispecie stessa della custodia, potendo il custode liberarsi dalla propria responsabilità soltanto attraverso la dimostrazione della sussistenza del caso fortuito.
Dai fatti e dalle domande come esposte nell'atto introduttivo la domanda proposta deve essere inquadrata nell'alveo dell'art. 2051 c.c. come peraltro indicato da parte attrice.
L'art. 2051 c.c. prevede che ciascuno sia responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
La norma in questione non esige che la cosa in custodia sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per un suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un proprio
"dinamismo", sussiste il dovere di custodia e controllo. La Suprema corte ha altresì evidenziato che non ha rilievo, agli effetti dell'art. 2051 c.c., la distinzione tra cose pericolose ed inerti, ben potendo anche 4 queste ultime inserirsi in un complesso causale, produttivo di danno, in ordine al quale il legislatore ha inteso apprestare a favore del danneggiato una tutela rafforzata (cfr. Cass., sez. III, 5.12.08, n. 28811;
Cass., sez. III 4.8.2005 n. 16373).
Secondo il dominante orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia si fonda, come già rilevato, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Ciò significa che solo il "fatto della cosa" è rilevante (e non il fatto dell'uomo) e che la responsabilità discende dal mero rapporto di custodia. L'unico limite è costituito dall'esistenza del caso fortuito, con la precisazione che detto limite non si identifica con l'assenza di colpa: si tratta, quindi, di una responsabilità di natura oggettiva.
Pertanto, la diligenza del custode, se non è provato il fortuito, non è sufficiente per escludere la sua responsabilità (v. Cass., sez. III, 25.7.08, n. 20427). In altri termini, dunque, la responsabilità deriva non da un comportamento più o meno diligente del responsabile, ma dalle modalità di causazione del danno. La rilevanza del fortuito, infatti, attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno il danno concretamente verificatosi.
Per quanto concerne l'onere della prova, al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva di controllo, idoneo ad interrompere il nesso eziologico.
La norma dell'art. 2051 c.c., contempla, quindi, quali presupposti applicativi, la custodia e la derivazione del danno dalla cosa.
Il primo presupposto, id est la custodia, consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (cfr. Cass. n.
4279/2008, Cassazione n. 858/2008).
Custodi sono, infatti, tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa
(per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005) e custodi sono anzitutto i proprietari, ma anche conduttori (cfr. in particolare Cass. n. 24530/2009, Cass. n. 17733/2008 per la responsabilità ex art. 2051 del conduttore per i danni cagionati da parti dell'immobile entrate nella sua disponibilità), depositari, comodatari (cfr.
Cass. n. 2422/2004) e usufruttuari (cfr. Cass. n. 12280/2004). La responsabilità ex art. 2051 c.c.. presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa tale da consentire un potere di controllo e di eliminare le situazioni di pericolo (Cass. N.
15761/2016).
Precisato quanto precede la domanda proposta dall'attrice è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
5 CP_ Non è in contestazione nel caso di specie il rapporto di custodia tra l' convenuto e il parcheggio in cui l'evento ebbe a verificarsi.
Deve darsi rilievo in tal senso al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Le circostanze di tempo e di luogo del sinistro nonché la dinamica dello stesso come indicate nell'atto di citazione hanno trovato piena conferma a seguito dell'istruttoria svolta e, segnatamente, dalle deposizioni rese all'udienza del 14/2/2024.
In particolare i testi escussi (non legata all'attrice da legami di parentela) e Testimone_1 Tes_2
hanno confermato le circostanza di fatto dedotte dall'attrice.
[...]
In particolare i testi confermavano che la caduta era avvenuta nel parcheggio meglio descritto in atti rispondendo affermativamente ai capi 1e 3 (“
1.Vero che n data 14.08.2020, alle ore 01.00 circa, la minore si trovava in , Lungomare Marinai D'Italia, adibita a parcheggio prospiciente la Capitaneria Persona_1 CP_1 di Porto di e collocata alla fine dell'area denominata “Calata Anselmi”? 3) Vero che in data 14.08.2020, ore CP_1
01.00 circa la minore camminava al fianco dei genitori?) dichiarando di essere stati presenti Persona_1 nelle circostanze di tempo e di luogo indicati nei capitoli. E rispondendo al capo 4 (“Vero che in data
14.08.2020, ore 01.00 circa la minore inciampava in una buca causata da una interruzione del sedime stradale ove era sporgente un tubo nero?”) entrambi confermavano la circostanza.
I testi confermavano altresì le circostanze di cui ai capi 5, 6, 7 (“5) Vero che in data 14.08.2020, ore 01.00 circa la buca e il tubo presenti nel parcheggio erano segnalati;
6) Vero che la minore il giorno 14 agosto Persona_3
2020 alle ore 1,00 cadeva all'interno di percorso dentro un parcheggio di autoveicoli ove si trovava un pezzo di tubo sporgente nella pavimentazione sito prima e accanto a un rialzo nella pavimentazione effettuato con strato grezzo cementizio come da fotografie che si rammostrano al teste? 7) Vero il 14.08.2020, alle ore 01.00 circa l'area di parcheggio prospiciente l'area denominata “Calata Anselmi”, ove al tempo era installato il “luna park” estivo era illuminata?”) Tes_ In particolare la teste precisava: “Sul capitolo 5) Erano lì ma non si vedevano, non c'erano cartelli era tutto buio. ADR preciso che è inciampata in un rialzo di cemento dove c'era un tubo che usciva fuori. Viene rammostrata alla teste la foto 7 e la teste conferma che quello della caduta è il punto indicato nella fotografia”.
Mentre il teste indicava: “Sul capitolo 4) c'era un tubo sporgente che sporgeva dal cemento, c'era un solco Tes_2 ed un leggero rialzo ed è inciampata. Dopo siamo dovuti correre a OV . Sul capitolo 5) Non c'era niente, non si vedevano proprio era anche buio. Sul capitolo 6) viene rammostata la foto 7 e il teste riconosce il punto della caduta nelle prime due foto affermando che il parcheggio non era “messo bene” in generale”
Il fatto che il parcheggio fosse illuminato, non è risultato provato neppure sulla base dell'escussione del teste di parte convenuta. Rispondendo sul capo 6 (“Vero che tale parcheggio risultava, sempre nell'estate del
2020 e segnatamente durante tutto il periodo in cui è rimasto aperto il Luna Park estivo, in ogni sua parte illuminato, nelle ore notturne, dalle luci provenienti dalle giostre oltre che dall'impianto di illuminazione pubblica, cosicché a coloro che 6 usufruivano del predetto parcheggio era garantita piena visibilità?”) il teste gestore del luna park Tes_3 indicava: “non ricordo se vi siano luci del parcheggio, mentre le luci delle giostre per previsione di legge a mezzanotte devono chiudere”. Si dà atto che per errore materiale nel verbale del 29.5.2024 il teste è stato Tes_3 indicato come escusso sui capi di parte attrice, mentre i capitoli si riferiscono alla memoria di parte convenuta.
Le condizioni del parcheggio sono quelle riprodotte nelle foto che presentano una situazione del manto stradale gravemente danneggiato e con affossamenti e con un tubo sporgente senza alcun segnale.
Detta dinamica rivela in modo evidente la sussistenza di una responsabilità da fatto illecito dell'ente comunale, titolare e custode del parcheggio e come tale preposto alla vigilanza e manutenzione della stessa, ai sensi dell'art. 2051 cc.
Il fatto storico può, dunque, dirsi senz'altro provato, così come il nesso causale tra la cosa in custodia
(strada) e l'evento (la caduta).
In tale contesto, ad avviso della scrivente, deve ritenersi in base al criterio del “più probabile che non”
l'esistenza di un nesso causale tra la caduta della minore e le condizioni della sede della stradale dalla stessa percorso.
L'esponente, ritiene che nel caso di specie sussista, pertanto, il sopramenzionato nesso di causalità, invero, la caduta della minore è stata provocata da una sconnessione del manto del parcheggio e dalla presenza del tubo determinando l'inciampo della stessa, mentre di contro alcuna prova del caso fortuito CP_ è stata fornita dall' convenuto.
Ebbene da quanto sopra illustrato non sussiste dubbio sul fatto che il parcheggio era aperto al pubblico e quanto alla esistenza della sconnessione e del tubo non solo la presenza è stata espressamente allegata dall'attrice, ma risulta confermata dalla documentazione prodotta in atti e dalle risultanze istruttorie le quali hanno acclarato anche che non vi fossero segnali in loco indicanti la presenza della predetto tubo sporgente né del rialzo.
Il sinistro è avvenuto all'interno di un parcheggio di proprietà (come peraltro incontroverso) del conseguentemente gravato dai sopra evidenziati obblighi inerenti la sua qualità di Controparte_1 custode.
Il parcheggio nel luogo della caduta, presentava caratteristiche di intrinseca pericolosità per gli utenti, certamente risalenti nel tempo (attesa la tipologia dei danni all'asfalto evidenziati dalla più volte richiamata documentazione fotografica in atti) e ascrivibili a carenza di manutenzione piuttosto che a cause estrinseche o estemporanee addebitabili a terzi.
In altri termini sussiste, dunque, responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c., avendo l'attrice provato il danno ed il nesso di causalità tra la inadeguata manutenzione e la conseguenza dannosa per la salute.
7 Diversamente, il sul quale incombeva il relativo onere, non ha provato l'evento imprevedibile CP_1 ed non prevenibile e causativo dell'evento dannoso.
La convenuta ha eccepito la presenza del fortuito per il comportamento tenuto dalla minore/dai di lei genitori, sia in subordine la riduzione della quantificazione in relazione alla sussistenza del concorso di colpa della convenuta.
Tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.).
La giurisprudenza ha avuto modi di affermare che ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa esclusiva dell'evento e del quale la cosa abbia costituito la mera occasione, viene meno appunto il nesso causale tra la cosa custodita e quest'ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell'art. 2051 cod. civ., anche quando la condotta possa essere stata prevista o sia stata comunque prevedibile, ma esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
In caso di rapporto via via meno intenso, ferma allora la responsabilità del custode in ragione della sussistenza (nel senso di non riuscita elisione) del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa del danneggiato rileverà ai fini del primo comma dell'art. 1227 cod. civ., sulla base di una valutazione anche ufficiosa.
“La giurisprudenza di questa Corte,(S.U. 30/06/22, n. 20943) cui questo Collegio intende dare continuità, afferma che "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1 c.c.; e deve essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dalla Cost., art. 2.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Questa Corte ha avuto in più occasioni modo di precisare che "quando manchi
l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto del danneggiato, va allora 8 escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa" ridotta al rango di mera occasione dell'evento e va considerato integrato il caso fortuito" (Cass., 31/8/2020 n. 18100).
Nel caso che ci occupa secondo le risultanze emerse dagli atti il parcheggio si presentava in un generalizzato stato di dissesto.
Occorre, quindi, chiedersi se il comportamento tenuto dalla minore sia stato sia stato tale da escludere la causalità.
Il parcheggio, pur nelle fatiscenti condizioni in cui si trovava è rimasto aperto al pubblico che, quindi, poteva normalmente accedervi ed utilizzarlo ed era, pertanto, a ciò funzionalizzato.
Il semplice utilizzo del parcheggio nelle condizioni in cui si trovava non può essere valutato quale causa interruttiva del nesso di causalità tra l'interazione della bambina con la cosa.
Poiché l'attrice stava utilizzando la strada in modo conforme alla sua destinazione, non si può ritenere che la sua condotta sia stata la causa esclusiva del danno.
La Suprema Corte ha avuto modo di affermare (Cass. Civ. sez. III 29 /7/2016 n. 15761): “ l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile ex art. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada (a prescindere dalla sua estensione) e delle sue pertinenze. La condotta del danneggiato elide il nesso eziologico tra cosa e danno soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, ossia estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto;
in caso contrario, essa rileva ai fini del concorso nella causazione dell'evento, a norma dell'art. 1227 c.c.”.
Dunque, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato. La medesima pronuncia ha ulteriormente sostenuto che “il fatto che una strada risulti "molto sconnessa, con altre buche e rappezzi" non costituisce, di per sé, un'esimente per l'ente pubblico, anche perché un comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile. Altrimenti opinando … dovrebbe ritenersi che, quanto più un ente pubblico mantenga le proprie strade in una situazione di incuria e di dissesto, tanto più lo stesso ente vada esente da responsabilità, dovendosi far carico solo all'utente tutte le conseguenze del dissesto stradale;
il che non è certo il significato dei principi sopra riportati. Invero va qui ribadito che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l'una o l'altra dipendano da scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c.”
9 Non è emerso dall'istruttoria che nel percorrere a piedi l'area di parcheggio la minore stesse correndo o avesse comportamenti anomali tali da indicare un utilizzo non conforme dello stesso.
Non è peraltro possibile, parametrare la percezione del rischio che può avere una bambina di cinque anni con quella di un adulto.
Si ritiene, pertanto, che in assenza di particolari comportamenti tenuti dalla minore non sono emerse circostante atte ad elidere il nesso causale la cosa e il danno subito in considerazione del normale utilizzo del parcheggio e l'estensione della fatiscenza delle condizioni del medesimo.
Il comportamento da tenere conto ex art. ex art. 1227 c.c. c. 1 è quello della minore.
“La giurisprudenza recentemente ha rilevato che la regola dettata dall'art. 1227, primo comma, cod. civ., che consente la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato, vada inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale, essendo espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (Cass. civ.26/04/1994, n. 3957; Cass. 08/05/2003, n. 6988), mentre la colpa cui fa riferimento la suddetta disposizione va intesa non in senso psicologico, né come criterio di imputazione del fatto, bensì come entità della diligenza violata e requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, sussistendo non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche di violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica, la quale può sostanziarsi in un comportamento tanto coevo o successivo al fatto illecito, quanto ad esso antecedente, purché legato da nesso eziologico con l'evento medesimo, ed estrinsecarsi con riferimento al danno-conseguenza della condotta di inadempimento o della condotta realizzante il fatto ingiusto e anche direttamente rispetto alla condotta costituente l'illecito, ovverossia giocare ed essere apprezzata come concausa della condotta di inadempimento stesso o di quella determinativa del fatto ingiusto, id est come concausa delle relative condotte illecite (Cass., Sez. 3, 15/3/2006, n. 5677)”. (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/01/2025, (ud.
08/11/2024, dep. 07/01/2025), n.258).
L'incidenza del comportamento dei genitori può essere valutata in chiave riduttiva unicamente rispetto alla domanda svolta in proprio dalla madre, che sebbene formulata, non è in alcuno modo risultata provata.
Con riferimento all'incapace sostiene la Suprema Corte (Cass. 3557/2020): “il contrasto interpretativo sulla questione dell'applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 1, in caso di danneggiato incapace di intendere e di volere (in particolare, di un minore) è stato da tempo composto dalle SS.UU. di questa Corte, essendosi affermato che “quando un soggetto incapace d'intendere e di volere, per minore età o per altra causa, subisca un evento di danno, in conseguenza del fatto illecito altrui in concorso causale con il proprio fatto colposo, l'indagine deve essere limitata all'esistenza della causa concorrente alla produzione dell'evento dannoso, prescindendo dall'imputabilità del fatto all'incapace e dalla responsabilità di chi era tenuto a sorvegliarlo” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 351 del 17/02/1964). In particolare, si è, anche successivamente, precisato che “in ipotesi che, in un incidente da circolazione stradale, un minore incapace patisca un danno ed il giudice di merito escluda che si sia verificato od abbia concorso a causare l'evento qualsiasi inosservanza di 10 norme legislative o regolamentari o di comuni precetti di prudenza da parte del minore, non può essere valutata, in pregiudizio del minore stesso, ed ai fini dell'art. 1227 c.c., un'eventuale imprudenza nel comportamento dei genitori esercenti sul minore la patria potestà, per averlo esposto (permettendogli, nella specie, di circolare in bicicletta sulla via pubblica) alle insidie ed ai pericoli del comportamento colposo altrui” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1753 del
15/06/1973,) e che "il principio di cui all'art. 1227 c.c. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per
l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato si applica anche quando questi sia incapace di intendere o di volere per minore età o per altra causa, e tale riduzione deve essere operata non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni "iure proprio", restando, peraltro, esclusa - ove essi avessero avuto sull'incapace un potere di vigilanza - la possibilità di far luogo ad una ulteriore riduzione del danno risarcibile sulla base di un loro concorso nella sua causazione per "culpa in educando" o "in vigilando"” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2704 del 10/02/2005 […]
Anche più di recente si è poi ribadito che “in tema di responsabilità civile, se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, anche nel caso in cui la vittima (minore di età) sia incapace di intendere e di volere al tempo del fatto;
ciò in quanto l'espressione "fatto colposo" che compare nel citato art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del
01/02/2018). […] In base all'esposto indirizzo, al quale la Corte intende dare piena continuità, poichè l'accertamento richiesto dall'art. 1227 c.c., comma 1, riguarda il nesso di causalità materiale, l'accertamento sull'eventuale contributo causale della vittima all'evento dannoso è di tipo oggettivo e prescinde dall'imputabilità della condotta colposa sul piano soggettivo;
l'eventuale condotta della vittima, anche se incapace, deve pertanto essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell'uomo medio, senza tener conto della sua incapacità di intendere e di volere. Una siffatta valutazione "oggettiva" della condotta della vittima incapace, in sostanza, assorbe poi ogni rilievo (almeno con riguardo al piano in esame, cioè quello del contributo causale di cui all'art. 1227 c.c., comma 1) della condotta del soggetto tenuto alla sorveglianza dell'incapace, sotto il profilo di una sua eventuale culpa in vigilando e/o in educando, in quanto quest'ultima resta di fatto assorbita e superata proprio dal fatto che la valutazione della condotta della vittima incapace viene effettuata secondo un criterio che non tiene conto della sua incapacità, ma opera su un piano esclusivamente oggettivo
e materiale”. In altri termini, se il contributo causale alla determinazione del fatto di cui all'art. 1227 c.c., comma 1, è questione relativa al nesso di causalità materiale tra fatto ed evento lesivo, che prescinde dall'imputabilità della colpa, tanto che si deve a tal fine valutare la condotta della vittima incapace sul piano "astratto e oggettivo", come se si trattasse di un soggetto capace, con la conseguenza che non ha rilievo l'eventuale condotta dei soggetti che avevano l'obbligo di vigilanza su 11 di lui, allora la disposizione che limita il risarcimento non può che operare in maniera oggettiva per tutte le conseguenze derivate dall'evento lesivo sul piano giuridico”.
Deve richiamarsi il principio giurisprudenziale consolidato per cui, allorquando un minore incapace patisca un danno ed il giudice di merito escluda che si sia verificato od abbia concorso a causare l'evento qualsiasi inosservanza di norme legislative o regolamentari o di comuni precetti di prudenza da parte del minore, non può essere valutata, in pregiudizio del minore stesso, ed ai fini dell'art 1227 cod civ, un'eventuale imprudenza nel comportamento dei genitori esercenti sul minore la patria potestà, per averlo esposto alle insidie ed ai pericoli del comportamento colposo altrui. (Sez. 3, Sentenza n. 1753 del
15/06/1973) Ed infatti, la giurisprudenza - distinta l'ipotesi in cui il genitore del minore danneggiato agisca in proprio per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente derivatigli dall'illecito commesso nei confronti del figlio, da quella in cui agisca in nome e per conto del figlio, - ritiene che nel primo caso “è opponibile il suo concorso di colpa (per omessa vigilanza del minore stesso), essendo in tale ipotesi la relativa eccezione diretta a limitare la misura del risarcimento del danno in favore di esso genitore;
tale questione non può essere, invece, utilmente proposta allorché il genitore agisca quale rappresentante del minore danneggiato (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 11241 del 18/07/2003).
Alla luce delle suesposte considerazioni non può darsi applicazione all'art. 1227 c.c. c. 1 nei confronti della minore (per i danni reclamati per contro di quest'ultima dalla madre) non avendo posto in essere comportamenti atti a violare le regole di comportamento. Il 1227 c.c. c. 1 non può essere applicato alla madre iure proprio in quanto all'esito del giudizio nessun danno risulta allegato e provato come subito in proprio dalla madre.
La richiesta, avanzata dalla difesa del convenuto di contenere l'entità del quantum debeatur risarcitorio ai sensi dell'art. 1227 c.c., tenuto conto della concorrente condotta colposa dei genitori della minore danneggiata, non può essere accolta – tale norma, di carattere eccezionale, potendo trovare applicazione solamente nel caso di concorso colposo del medesimo creditore/danneggiato.
Nella prospettazione in esame, al contrario, il concorso colposo, nella causazione dell'evento dannoso, sarebbe ascrivibile, appunto, ai genitori di da intendersi quali soggetti terzi – di guisa che la Per_1 disciplina eventualmente applicabile sarebbe, piuttosto, rinvenibile nell'art. 2055 c.c..
In alternativa il comportamento dei genitori potrebbe essere valutato quale caso fortuito escludente quale appunto fatto del terzo.
L'art. 2055 c.c. che disciplina l'ipotesi di concorso di più danneggianti, stabilisce che, se il fatto dannoso
è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno, prevedendo che colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
12 Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che, nel caso di giudizio instaurato dal soggetto danneggiato nei confronti di uno e non di tutti i corresponsabili dell'evento lesivo, nessuna violazione del principio del contraddittorio può dirsi consumata, dal momento che non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario per il soddisfacimento giudiziale di tale tipo di obbligazioni, e non vi è, del pari, obbligo, per il danneggiato, di evocare in giudizio tutti i responsabili (cfr. C. 5944/1997; C. 2226/1990) – ferma restando la possibilità, in capo alla parte evocata in giudizio per il risarcimento del danno, di chiamare in causa l'eventuale corresponsabile del fatto, anche ai fini del regresso (cfr. C. 2364/1988).
Ebbene, nella vicenda in esame parte convenuta ha impropriamente evocato l'art. 1227 c.c. onde ridurre il quantum debeatur con riguardo alla domanda risarcitoria proposta dal danneggiato in senso sostanziale (la minore) né nei confronti della madre (terzo) è stata proposta domanda di regresso ex art. 2055. Sicché, essendo nella presente sede la domanda avanzata dal danneggiato – come rappresentato dai genitori in quanto esercenti responsabilità genitoriale sul minore – non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario, i rilievi avanzati dalla difesa convenuta ai sensi dell'art. 1227 c.c. non possono essere accolti.
Avendo tuttavia chiesto di determinare la corresponsabilità della madre (costituita in causa anche in proprio) l'eventuale corresponsabilità va vagliata non già ai sensi dell'art. 1227 c.c. ma secondo l'art. 2055 c.c. secondo il principio iura novit curia. Non può per contro ritenersi svolta in questa sede domanda di regresso avendo finalità diverse rispetto a quelle di cui all'art. 1227 c.c. che, se del caso, potrà essere attivata in altre sedi.
Come risultato in corso di causa il parcheggio era buio e dissestato.
L'ora tarda in cui si è verificato il sinistro deve far presumere altresì una generale minore attenzione e reattività ai pericoli da parte della minore.
I genitori in una tale situazione avrebbero dovuto adottare maggiori cautele quali prendere la bambina per mano, se non in braccio in considerazione anche della presumibile stanchezza della stessa essendo l'una di notte.
La madre di a affermato che una tale condotta invero avrebbe potuto comportare conseguenze Per_1 più gravi, ma sulla base di ciò che normalmente accade l'inciampo e la caduta di un bambino tenuto per mano, stante il peso inferiore all'adulto, viene normalmente evitato dalla forza impressa nella trattenuta.
La mancata adozione di tale comportamento diligente della mamma che secondo le regole di comune esperienza bene avrebbe potuto evitare o quanto meno ridurre gli effetti della caduta si ritiene possa essere valutata in termini concorsuali in quanto la situazione di dissesto del parcheggio avrebbe dovuto essere attentamente valutata dalla madre della minore anche in considerazione delle circostanze di tempo, con l'adozione di un comportamento atto ad influire non solo sul proprio incedere, ma anche su quello della bambina. 13 Si ritiene che detto comportamento, quale “fatto del terzo2, nonostante la conoscenza dei luoghi non possa essere da solo valutato quale caso fortuito escludente, stante il grave dissesto del parcheggio e l'assenza di divieti di utilizzo del medesimo come già sopra evidenziato.
L'art. 2055 c.c. dispone all'ultimo comma che nel caso di dubbio le colpe dei corresponsabili si presumono uguali, deve, quindi, ritenersi impiegata una corresponsabilità della madre per omessa vigilanza della minore nella misura del 50%.
Accertato dunque il concorrente e paritario contributo causale delle colpose omissioni della madre in proprio e del convenuto, non può che affermarsene la solidale responsabilità ai sensi dell'art. 2055 c.c., essendo tale fattispecie integrata ogni qual volta il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni (Cass. S.U. 13143/2022; 1842/2021).
In particolare è stato affermato che: “Se il genitore agisce per il risarcimento del danno subito dal figlio incapace di intendere o volere in rappresentanza di questi e non in proprio, il responsabile non può eccepirgli il concorso di colpa per non averlo sorvegliato (art. 2047 cod. civ.), perché comunque il danneggiato ha diritto all'intero risarcimento da ciascuno dei corresponsabili in solido (art. 2055 cod. civ.)” (Cass. 4633/97; v. anche Cass. 2704/05).
Come si è detto nei confronti della minore il risarcimento deve considerarsi integrale, valendo le appena esposte considerazioni nei rapporti tra coobbligati e non essendo stata proposta domanda di regresso nei confronti della madre (e men che meno del padre che non è neppure parte in causa).
Passando, quindi, ad esaminare il quantum di danno si osserva quanto segue.
La nozione di danno biologico è enunciata dal comma 2 degli artt.138 e139 Codice assicurazioni che pur attenendo alla disciplina dei sinistri stradali è applicabile alla presente controversia ai fini definitori.
“Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Nell'interpretare tale disposizione la Corte di legittimità ha affermato, nell'ordinanza Cass.n.7513/2018, definita anche “ordinanza decalogo”, in quanto pone dieci principi di diritto, poi confermati da numerose sentenze della Corte (cfr. tra le tante: Cass.,ord.n.23469/2018,Cass.,sent.n.28988/2019): “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all''apparire. Non, dunque, 14 che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Inoltre, nella stessa “ordinanza decalogo”, la Corte ha sancito: “In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)” Infine, nella già citata ordinanza la Corte ha indicato che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute (non diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati) “va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”.
In Cass.n.7513/2018, si afferma (tra l'altro) che rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione i “pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”.
Mentre il danno cd biologico (dinamico-relazionale) inerendo le menomazioni subite a seguito dell'incidente sono valutabili e stimabili in virtù della sopra indicata perizia medico-legale con riferimento al danno morale si osserva ulteriormente quanto segue.
La diversa ontologia del danno morale, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte (per tutte, Cass.,
S.U. n. 26972/2008) attenendo il pregiudizio non patrimoniale ad un bene immateriale, implica che il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento). (cfr.
Cassazione n. 25164/2020).
Nel caso che ci occupa il danno morale non può ritenersi provato non essendo neppure allegato.
Quanto alla personalizzazione deve rilevarsi quanto segue.
In ordine alle circostanze di fatto che possano dar luogo alla personalizzazione del danno in relazione sia agli aspetti dinamico-relazionali ai sensi del terzo comma degli artt.138 e 139 Codice Assicurazioni: 15 “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”, ovvero (ma solo ai sensi del terzo comma dell'art.139 citato) “causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”, il Giudice potrà riconoscere un aumento “con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”. La Corte di legittimità-nel punto7) della citata “ordinanza decalogo” –ha affermato che “In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito
(oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass. ord.n.7513/2018).
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la L. n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt. 138 e
139 Codice delle assicurazioni private-discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicchè non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo,
Cass. 28988/2019)” (cfr. Cassazione 25164/2020).
Anche in questo caso non risulta provato che il danno subito dalla minore sia stato diverso rispetto a quello che subisce un qualsiasi danneggiato della stessa età per le stesse lesioni.
Il Dott. nominato quale CTU e le cui conclusioni non sono state contestate dalle parti con Per_4 conclusioni logiche da cui non vi è motivo di discostarsi ha indicato: “Nell'evento lesivo avvenuto il 14.8.20 la paziente ha subito le seguenti lesioni: frattura sovracondiloidea omero dx.
-Tali lesioni sono da porre in rapporto causale diretto con l'evento lesivo verificatosi nelle circostanze prima riferite.
-Al momento del sinistro la paziente godeva buona salute e non sono documentabili preesistenze che possano aver influito sulla durata dello stato di malattia o sugli esiti.
-Visto il decorso dello stato di malattia e delle cure si valuta che la stabilizzazione clinica è avvenuta al 4.11.20, cioè dopo 82 giorni dall'evento lesivo.
Durante tale periodo l'inabilità temporanea biologica è stata totale per 4 giorni, al 75% per 30 giorni, al 50% per 25 giorni e al 25% per 23 giorni.
-Alle lesioni sono residuati i deficit anatomo-funzionali che giustificano un danno biologico nell'ordine del 3% (tre cento).
-Non valutabili le spese in quanto non prodotte in atti. Non si prevedono spese future. 16 Le conclusioni prima riferite e le loro motivazioni sono state discusse e concordate con i Consulenti delle parti.
Bozza della presente è stata loro inviata per eventuali osservazioni.
Non sono pervenute osservazioni.
Facendo riferimento ai fini liquidatori alle tabelle del tribunale Milano (ed 2024) alla luce delle su esposte considerazioni in termini di danno morale e personalizzazione il danno non patrimoniale deve essere così calcolato:
Età del danneggiato alla data del sinistro 5 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.567,44
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 4
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 25
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 23
Danno non patrimoniale risarcibile € 4.608,00
Invalidità temporanea totale € 460,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.437,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 661,25
Totale danno biologico temporaneo € 5.146,25
Totale generale: € 9.754,25
Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (Suprema Corte di Cassazione sezione III civile sentenza 10 giugno 2016, n. 11899).
Infatti, poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore delle attrici sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono
17 essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat sino alla presente sentenza.
Saranno altresì dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Alla luce di quanto precede il deve essere condannato al pagamento di Euro Controparte_1
9.754,25 oltre interessi e rivalutazione come sopra indicato.
Come già più sopra rilevato si dichiara sussistente un concorso di responsabilità della madre nella misura del 50% ex art. 2055 c.c. che tuttavia non ha effetti con riferimento alla domanda svolta per conto della minore.
In virtù del principio della soccombenza le spese del presente giudizio vengono poste a carico della parte convenuta e liquidati come da DM 147/2022 con riferimento all'ammontare liquidato e ai minimi tenendo conto dell'importo prossimo allo scaglione più basso ponendo le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto. CP_1
PQM
Il Tribunale di Imperia ogni contraria domanda ed eccezione disattesa in parziale accoglimento della domanda:
1) Condanna il in persona del sindaco pro tempore al risarcimento del danno Controparte_1 in favore di parte attrice nell'ammontare di 9.754,25 oltre a rivalutazione ed interessi come da parte motiva;
2) Dichiara sussistente un concorso di responsabilità della Sig.ra per i fatti di Parte_1 causa nella misura del 50%;
3) Condanna il in persona del Sindaco pro tempore a rimborsare all'erario le Controparte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 2.540,00 cui Euro 460,00 per la fase di studio,
Euro 389 per la fase introduttiva, Euro 840 per la fase istruttoria, Euro 851 per la fase decisoria oltre 15% Euro 545,00 per spese iva e cpa come per legge.
4) Ponendo le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto. CP_1
Addì, 6/6/2025
IL GOT
Dott. Fausta Pezzati
18