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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 03/10/2024, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 107/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 107/2022
TRA
Parte_1
[...]
ATTORI
CONTRO
E + Controparte_1
CONVENUTI
Oggi 3 Ottobre 2024, alle ore 9,00, innanzi alla dott.ssa Iride Mura, è comparso nell'interesse degli attori l'avv. Alessandro Fanni.
Nessuno compare per i convenuti.
Il giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c. dispone che, precisate le conclusioni, si proceda alla discussione orale della causa. L'avv. Fanni discute la causa richiamando gli atti depositati, conferma le seguenti conclusioni come rassegnate negli atti di causa “Voglia il Tribunale adito accertato il possesso pubblico, pacifico e continuato ultraventennale dei beni dichiarare , C.F. Pt_1 Pt_1
, nata a [...] 08042 il 18.04.1957, residente in [...]
Mare n. 45 proprietaria degli immobili siti nel comune di Bari Sardo distinti nel catasto terreni al
Foglio 24, particella 1186, 1189, 1184 e 1187 per intervenuta usucapione;
conseguentemente, dichiarare , C.F. , nato a [...] 08042 il Parte_1 C.F._2
21.12.1955, residente in [...] proprietario degli immobili siti nel comune di Bari Sardo, distinti nel catasto terreni al Foglio 24, particella 1185, 1188 per intervenuta usucapione;
vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza”.
Esaurita la discussione orale della causa, il giudice informa il procuratore degli attori che, terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in Camera di Consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 14,45.
Alle ore 14,45 è comparso l'avv. Alessandro Fanni. Il giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti:
Segue verbale di udienza del 3.10.2024
N. R.G. 107/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 107 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Pt_1
, C.F. , nato a [...] il [...], entrambi elettivamente
[...] C.F._2
domiciliati in Bari Sardo nella via Tortolì n. 24, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Fanni, giusta delega in atti attori contro
, nata a Bari Sardo 15.11.1935 C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , ,
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
, , ,
[...] CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
convenuti contumaci
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti e verbale d'udienza che precede
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 21.2.2022, ritualmente notificato ai convenuti nei termini e nelle forme di legge, gli attori hanno convenuto in giudizio davanti l'intestato Tribunale tutti i soggetti indicati in epigrafe chiedendo che venisse accertato e dichiarato in loro favore l'intervenuto acquisto per usucapione dei seguenti immobili siti nel Comune di Bari Sardo, e precisamente quanto a
[...]
proprietaria degli immobili distinti nel catasto terreni del suindicato Comune al Foglio 24, Pt_1
particella 1186, 1189, 1184 e 1187, confinante con i terreni di proprietà del fratello , con una Pt_1
strada pedonale, con i terreni della famiglia e della famiglia quanto a CP_1 Pt_1 Parte_1
proprietario degli immobili siti nel comune di Bari Sardo, distinti nel catasto terreni al Foglio 24, particella 1185, 1188 confinante con i terreni di proprietà della sorella , con la strada Pt_1
principale di Via La Torre, terreni della famiglia Pt_1
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto di essere al possesso dei terreni in premessa a far data dalla metà degli anni Ottanta e fino all'attualità, avendo nel corso degli anni curato la manutenzione, recintandoli con rete metallica, mettendo a dimora alcune piante di eucalipto e provvedendo periodicamente alla pulizia.
Gli attori hanno altresì allegato di aver provveduto in data 01.03.2019 a far frazionare parte degli immobili in questione.
Gli attori hanno concluso che, nonostante abbiano esercitato il possesso fin dagli anni ottanta senza soluzione di continuità, gli immobili in esame risultano catastalmente intestati ad altri soggetti, come si evince dalle allegate visure storiche per immobile, intendendo con la presente causa far dichiarare, in ordine agli immobili sopra indicati, l'intervenuta usucapione in loro favore, per decorso del termine previsto dall'art. 1158 c.c., nel corso del quale il loro possesso dei relativi immobili è stato continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali degli immobili de quibus, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove defunti come attestato dai certificati prodotti, sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico rilasciati dagli Ufficiali d'Anagrafe dei competenti Comuni e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e quindi di controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per gli immobili catastalmente identificati, anche nei passaggi intermedi, è emersa unicamente la trascrizione del 26/11/2008 Registro Particolare
10141 Registro Generale 13670 avente ad oggetto atto per causa di morte- certificato di denunciata successione di a favore dei figli e , odierni attori, avendo la madre Persona_1 Pt_1 Pt_1 rinunciato all'eredità del coniuge come è risultato dall'atto di rinuncia all'eredità effettuato davanti al Cancelliere del Tribunale di Lanusei in data 18.1.2008, depositato in atti. Pertanto, si deve ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, i quali nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, non si sono costituiti in giudizio e con ordinanza del 22.7.2022, dopo la verifica della rituale notificazione dell'atto di citazione nei loro confronti, sono stati dichiarati contumaci.
Ammesse ed espletate le prove orali, all'odierna udienza del 3.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di note conclusive, al cui incombente provvedeva parte attrice, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle sopradette conclusioni.
La domanda di usucapione proposta dagli attori è fondata e merita accoglimento, avendo assolto all'onere della prova, sugli stessi incombente (art. 2697 c.c.), di aver esercitato sui beni immobili per i quali è causa il possesso idoneo all'usucapione.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e a norma dell'art. 1140
c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria della stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n.
2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
A tal proposito, non è inutile ricordare in diritto che l'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico, incontestato e continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (Cass. Civ. 20508/2019).
Ciò posto, si osserva che ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa.
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Tanto premesso in diritto, all'esito dell'istruzione probatoria, può senz'altro affermarsi che il possesso ultraventennale, esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto da parte degli attori sugli immobili oggetto di domanda, è inequivocabilmente provato dalle testimonianze rese all'udienza del 22.9.2023 da e , compaesani e abituali frequentatori dei luoghi in questione fin da Testimone_1 CP_10
quando erano ragazzi, in quanto sin da allora amici degli attori, i quali hanno confermato il contenuto dei capitoli di prova dedotti nell'atto di citazione, ed in particolare il possesso ultraventennale dei terreni in oggetto da parte di e . Pt_1 Testimone_2
I testi hanno riferito che sicuramente da oltre vent'anni e fino ad oggi (dal 1985/1990 secondo il teste e dal 1989/1990 per il teste ), i germani utilizzano i terreni situati nel Comune di Tes_1 CP_1 Pt_1
Bari Sardo località “La Torre”, esteso circa 2000 mq quello di e 1500 quello di , Pt_1 Pt_1
esercitando sugli stessi un possesso uti dominus, manifestato pubblicamente e pacificamente anche attraverso la recinzione della singola porzione di terreno dallo stesso posseduta.
Nell'arco temporale esaminato gli attori si sono curati delle piante di eucalipti presenti nel fondo, effettuando la periodica pulizia, anche come misura di prevenzione degli incendi, occupandosi del taglio degli alberi per ricavarne legna da ardere.
I predetti testi hanno confermato la continuità del possesso, ancora in atto al momento dell'instaurazione del presente giudizio, così come la presenza di recinzioni e chiusure atte ad escludere il godimento di terzi sulla porzione di terreno posseduta dall'attore, quale tipica espressione delle facoltà proprie del proprietario.
Sul punto entrambi i testimoni hanno concordemente dichiarato che i fondi di e di Parte_1
sono recintati con rete metallica e pali in ferro e ciò sin dagli anni novanta del secolo Parte_1
scorso, riferendo che ognuno di loro ha provveduto ad apporre la recinzione del proprio fondo, hanno inoltre dichiarato che i terreni risultano chiusi da cancelli in ferro dotati di lucchetto. I testi hanno precisato che risiede a Fiumicino, ma rientra annualmente almeno due/tre CP_14 volte nell'arco dell'anno e in detto periodo gode ed utilizza l'immobile in parola, provvedendo a personalmente a curare il terreno e a tagliare gli alberi per ricavarne la legna.
Considerato che l'attore risiede a Fiumicino, si osserva che la Suprema Corte ha affermato che il possesso ininterrotto e pacifico su un bene, utile (dopo il decorso degli anni) a far maturare l'usucapione non è di per sé incompatibile con la circostanza che il possessore risieda in un'altra località, sempre che ciò non impedisca la relazione materiale tra lui e la cosa (Cass. Civ. n.
10204/2015).
In particolare, si osserva che entrambi i testi (che frequentano i luoghi dalla metà degli anni ottanta), hanno riferito con precisione l'ubicazione e le caratteristiche degli immobili in esame (confini, superficie), oltre ad aver riconosciuto i fondi in oggetti sulla planimetria e nelle foto mostrategli, individuando l'esatto numero degli identificativi catastali corrispondenti ai fondi oggetto di causa.
I testi hanno inoltre affermato che, per quanto gli risulta, nessuna contestazione è stata mai fatta da alcuno circa l'utilizzo dei terreni da parte degli attori.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
Ciò posto, si osserva che ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa.
Pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto, ma con riferimento alla specifica destinazione economica ed alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare (cfr.,
Cass., 25922/05; Cass., 4807/92).
Nel caso di specie il fondo oggetto della domanda di usucapione è rappresentato da terreni adibiti al taglio e alla raccolta della legna, e gli attori hanno fornito la dimostrazione dell'utilizzo degli stessi secondo la loro normale destinazione, infatti hanno curato i beni uscapendi, manifestando così, anche per interposta persona, un potere di fatto sulla cosa del tutto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (art. 832 c.c.).
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è infine ravvisabile nel comportamento processuale dei convenuti, i quali, non costituendosi in giudizio, pur regolarmente citati, hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto esposto a sostegno della domanda attrice, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi delle pretese attoree.
Conclusivamente, gli attori hanno, quindi, dato la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi– desumibile in via presuntiva dalla specifica attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà – della signoria di fatto esercitata uti dominus, in via esclusiva, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, per oltre vent'anni, sui fondi oggetto del presente giudizio.
Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve ritenersi perfezionata a beneficio degli attori la fattispecie acquisitiva a titolo originario dei beni immobili come identificati nell'atto introduttivo, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali, trattandosi di azione di accertamento del diritto di proprietà in relazione alla quale i convenuti, rimasti contumaci, non hanno contestato la pretesa attrice né prima né durante il processo, le spese del giudizio anticipate dagli attori debbono restare a loro carico. Gli attori, d'altra parte, hanno subordinato la richiesta di rifusione delle spese alla contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda, circostanza non verificatasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
I.accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione dichiara
[...]
, C.F. , nata a [...] il [...], proprietaria degli immobili Pt_1 C.F._1
siti nel Comune di Bari Sardo distinti nel catasto terreni del medesimo comune al Foglio 24, particella
1186, 1189, 1184 e 1187 e , C.F. ato a Bari Sardo il Parte_1 CodiceFiscale_4
21.12.1955, proprietario degli immobili siti nel Comune di Bari Sardo, distinti nel catasto terreni del medesimo comune al Foglio 24, particella 1185, 1188;
II.nulla sulle spese.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del
Giudice del presente verbale, che la contiene, ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Lanusei, 3 ottobre 2024
Il Giudice
Iride Mura
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 107/2022
TRA
Parte_1
[...]
ATTORI
CONTRO
E + Controparte_1
CONVENUTI
Oggi 3 Ottobre 2024, alle ore 9,00, innanzi alla dott.ssa Iride Mura, è comparso nell'interesse degli attori l'avv. Alessandro Fanni.
Nessuno compare per i convenuti.
Il giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c. dispone che, precisate le conclusioni, si proceda alla discussione orale della causa. L'avv. Fanni discute la causa richiamando gli atti depositati, conferma le seguenti conclusioni come rassegnate negli atti di causa “Voglia il Tribunale adito accertato il possesso pubblico, pacifico e continuato ultraventennale dei beni dichiarare , C.F. Pt_1 Pt_1
, nata a [...] 08042 il 18.04.1957, residente in [...]
Mare n. 45 proprietaria degli immobili siti nel comune di Bari Sardo distinti nel catasto terreni al
Foglio 24, particella 1186, 1189, 1184 e 1187 per intervenuta usucapione;
conseguentemente, dichiarare , C.F. , nato a [...] 08042 il Parte_1 C.F._2
21.12.1955, residente in [...] proprietario degli immobili siti nel comune di Bari Sardo, distinti nel catasto terreni al Foglio 24, particella 1185, 1188 per intervenuta usucapione;
vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza”.
Esaurita la discussione orale della causa, il giudice informa il procuratore degli attori che, terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in Camera di Consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 14,45.
Alle ore 14,45 è comparso l'avv. Alessandro Fanni. Il giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti:
Segue verbale di udienza del 3.10.2024
N. R.G. 107/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 107 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Pt_1
, C.F. , nato a [...] il [...], entrambi elettivamente
[...] C.F._2
domiciliati in Bari Sardo nella via Tortolì n. 24, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Fanni, giusta delega in atti attori contro
, nata a Bari Sardo 15.11.1935 C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , ,
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
, , ,
[...] CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
convenuti contumaci
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti e verbale d'udienza che precede
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 21.2.2022, ritualmente notificato ai convenuti nei termini e nelle forme di legge, gli attori hanno convenuto in giudizio davanti l'intestato Tribunale tutti i soggetti indicati in epigrafe chiedendo che venisse accertato e dichiarato in loro favore l'intervenuto acquisto per usucapione dei seguenti immobili siti nel Comune di Bari Sardo, e precisamente quanto a
[...]
proprietaria degli immobili distinti nel catasto terreni del suindicato Comune al Foglio 24, Pt_1
particella 1186, 1189, 1184 e 1187, confinante con i terreni di proprietà del fratello , con una Pt_1
strada pedonale, con i terreni della famiglia e della famiglia quanto a CP_1 Pt_1 Parte_1
proprietario degli immobili siti nel comune di Bari Sardo, distinti nel catasto terreni al Foglio 24, particella 1185, 1188 confinante con i terreni di proprietà della sorella , con la strada Pt_1
principale di Via La Torre, terreni della famiglia Pt_1
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto di essere al possesso dei terreni in premessa a far data dalla metà degli anni Ottanta e fino all'attualità, avendo nel corso degli anni curato la manutenzione, recintandoli con rete metallica, mettendo a dimora alcune piante di eucalipto e provvedendo periodicamente alla pulizia.
Gli attori hanno altresì allegato di aver provveduto in data 01.03.2019 a far frazionare parte degli immobili in questione.
Gli attori hanno concluso che, nonostante abbiano esercitato il possesso fin dagli anni ottanta senza soluzione di continuità, gli immobili in esame risultano catastalmente intestati ad altri soggetti, come si evince dalle allegate visure storiche per immobile, intendendo con la presente causa far dichiarare, in ordine agli immobili sopra indicati, l'intervenuta usucapione in loro favore, per decorso del termine previsto dall'art. 1158 c.c., nel corso del quale il loro possesso dei relativi immobili è stato continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali degli immobili de quibus, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove defunti come attestato dai certificati prodotti, sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico rilasciati dagli Ufficiali d'Anagrafe dei competenti Comuni e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e quindi di controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per gli immobili catastalmente identificati, anche nei passaggi intermedi, è emersa unicamente la trascrizione del 26/11/2008 Registro Particolare
10141 Registro Generale 13670 avente ad oggetto atto per causa di morte- certificato di denunciata successione di a favore dei figli e , odierni attori, avendo la madre Persona_1 Pt_1 Pt_1 rinunciato all'eredità del coniuge come è risultato dall'atto di rinuncia all'eredità effettuato davanti al Cancelliere del Tribunale di Lanusei in data 18.1.2008, depositato in atti. Pertanto, si deve ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, i quali nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, non si sono costituiti in giudizio e con ordinanza del 22.7.2022, dopo la verifica della rituale notificazione dell'atto di citazione nei loro confronti, sono stati dichiarati contumaci.
Ammesse ed espletate le prove orali, all'odierna udienza del 3.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di note conclusive, al cui incombente provvedeva parte attrice, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle sopradette conclusioni.
La domanda di usucapione proposta dagli attori è fondata e merita accoglimento, avendo assolto all'onere della prova, sugli stessi incombente (art. 2697 c.c.), di aver esercitato sui beni immobili per i quali è causa il possesso idoneo all'usucapione.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e a norma dell'art. 1140
c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria della stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n.
2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
A tal proposito, non è inutile ricordare in diritto che l'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico, incontestato e continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (Cass. Civ. 20508/2019).
Ciò posto, si osserva che ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa.
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Tanto premesso in diritto, all'esito dell'istruzione probatoria, può senz'altro affermarsi che il possesso ultraventennale, esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto da parte degli attori sugli immobili oggetto di domanda, è inequivocabilmente provato dalle testimonianze rese all'udienza del 22.9.2023 da e , compaesani e abituali frequentatori dei luoghi in questione fin da Testimone_1 CP_10
quando erano ragazzi, in quanto sin da allora amici degli attori, i quali hanno confermato il contenuto dei capitoli di prova dedotti nell'atto di citazione, ed in particolare il possesso ultraventennale dei terreni in oggetto da parte di e . Pt_1 Testimone_2
I testi hanno riferito che sicuramente da oltre vent'anni e fino ad oggi (dal 1985/1990 secondo il teste e dal 1989/1990 per il teste ), i germani utilizzano i terreni situati nel Comune di Tes_1 CP_1 Pt_1
Bari Sardo località “La Torre”, esteso circa 2000 mq quello di e 1500 quello di , Pt_1 Pt_1
esercitando sugli stessi un possesso uti dominus, manifestato pubblicamente e pacificamente anche attraverso la recinzione della singola porzione di terreno dallo stesso posseduta.
Nell'arco temporale esaminato gli attori si sono curati delle piante di eucalipti presenti nel fondo, effettuando la periodica pulizia, anche come misura di prevenzione degli incendi, occupandosi del taglio degli alberi per ricavarne legna da ardere.
I predetti testi hanno confermato la continuità del possesso, ancora in atto al momento dell'instaurazione del presente giudizio, così come la presenza di recinzioni e chiusure atte ad escludere il godimento di terzi sulla porzione di terreno posseduta dall'attore, quale tipica espressione delle facoltà proprie del proprietario.
Sul punto entrambi i testimoni hanno concordemente dichiarato che i fondi di e di Parte_1
sono recintati con rete metallica e pali in ferro e ciò sin dagli anni novanta del secolo Parte_1
scorso, riferendo che ognuno di loro ha provveduto ad apporre la recinzione del proprio fondo, hanno inoltre dichiarato che i terreni risultano chiusi da cancelli in ferro dotati di lucchetto. I testi hanno precisato che risiede a Fiumicino, ma rientra annualmente almeno due/tre CP_14 volte nell'arco dell'anno e in detto periodo gode ed utilizza l'immobile in parola, provvedendo a personalmente a curare il terreno e a tagliare gli alberi per ricavarne la legna.
Considerato che l'attore risiede a Fiumicino, si osserva che la Suprema Corte ha affermato che il possesso ininterrotto e pacifico su un bene, utile (dopo il decorso degli anni) a far maturare l'usucapione non è di per sé incompatibile con la circostanza che il possessore risieda in un'altra località, sempre che ciò non impedisca la relazione materiale tra lui e la cosa (Cass. Civ. n.
10204/2015).
In particolare, si osserva che entrambi i testi (che frequentano i luoghi dalla metà degli anni ottanta), hanno riferito con precisione l'ubicazione e le caratteristiche degli immobili in esame (confini, superficie), oltre ad aver riconosciuto i fondi in oggetti sulla planimetria e nelle foto mostrategli, individuando l'esatto numero degli identificativi catastali corrispondenti ai fondi oggetto di causa.
I testi hanno inoltre affermato che, per quanto gli risulta, nessuna contestazione è stata mai fatta da alcuno circa l'utilizzo dei terreni da parte degli attori.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
Ciò posto, si osserva che ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa.
Pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto, ma con riferimento alla specifica destinazione economica ed alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare (cfr.,
Cass., 25922/05; Cass., 4807/92).
Nel caso di specie il fondo oggetto della domanda di usucapione è rappresentato da terreni adibiti al taglio e alla raccolta della legna, e gli attori hanno fornito la dimostrazione dell'utilizzo degli stessi secondo la loro normale destinazione, infatti hanno curato i beni uscapendi, manifestando così, anche per interposta persona, un potere di fatto sulla cosa del tutto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (art. 832 c.c.).
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è infine ravvisabile nel comportamento processuale dei convenuti, i quali, non costituendosi in giudizio, pur regolarmente citati, hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto esposto a sostegno della domanda attrice, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi delle pretese attoree.
Conclusivamente, gli attori hanno, quindi, dato la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi– desumibile in via presuntiva dalla specifica attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà – della signoria di fatto esercitata uti dominus, in via esclusiva, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, per oltre vent'anni, sui fondi oggetto del presente giudizio.
Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve ritenersi perfezionata a beneficio degli attori la fattispecie acquisitiva a titolo originario dei beni immobili come identificati nell'atto introduttivo, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali, trattandosi di azione di accertamento del diritto di proprietà in relazione alla quale i convenuti, rimasti contumaci, non hanno contestato la pretesa attrice né prima né durante il processo, le spese del giudizio anticipate dagli attori debbono restare a loro carico. Gli attori, d'altra parte, hanno subordinato la richiesta di rifusione delle spese alla contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda, circostanza non verificatasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
I.accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione dichiara
[...]
, C.F. , nata a [...] il [...], proprietaria degli immobili Pt_1 C.F._1
siti nel Comune di Bari Sardo distinti nel catasto terreni del medesimo comune al Foglio 24, particella
1186, 1189, 1184 e 1187 e , C.F. ato a Bari Sardo il Parte_1 CodiceFiscale_4
21.12.1955, proprietario degli immobili siti nel Comune di Bari Sardo, distinti nel catasto terreni del medesimo comune al Foglio 24, particella 1185, 1188;
II.nulla sulle spese.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del
Giudice del presente verbale, che la contiene, ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Lanusei, 3 ottobre 2024
Il Giudice
Iride Mura