TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/05/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 22/05/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 1615/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Giuseppe ROTOLO, anche in sostituzione dell'Avv. Tommaso ABBATE per parte ricorrente e l'Avv. BERNOCCHI per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.45 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. 1615 R.G. L.
2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Addì ______________ Giuseppe ROTOLO e Tommaso ABBATE, giusta procura in atti, ed Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. elettivamente domiciliata presso lo studio Rotolo, in Palermo, Via ______________________
______________________ Damiani Almeyda 5; per ___________________
______________________
- Ricorrente - ______________________
Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 22/05/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/02/2024, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, innanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della CP_1
Previdenza, domanda diretta al riconoscimento del proprio stato di invalidità in misura non inferiore all'80%, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, eccependo la carenza di CP_1
prova in ordine al possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata, in particolare di una percentuale di invalidità non inferiore all'80%.
Disposta c.t.u. al fine di accertare il grado di invalidità, ai fini previdenziali, della ricorrente,
all'udienza del 22/05/2025, sulle difese delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato, Dott.ssa , infatti, sulla base di accurate indagini medico- Persona_1
legali, ha accertato che è affetta da “broncopatia asmatica in trattamento Parte_1
con ICS/LABA e antileucotrienici con volumi polmonari spirometrici nella norma, artrite psoriasica in artrosi
a interessamento prevalente di rachide con discopatie e articolazioni coxo-femorali a lieve incidenza funzionale,
ipertensione arteriosa in trattamento specifico, diabete mellito tipo 2 in moderata obesità, diverticolosi del colon
in assenza di sintomatologia clinica di rilievo” e ha concluso che per le affezioni diagnosticate la stessa
è da ritenersi invalida nella misura del 73%, “valore inferiore alla soglia che dà diritto all'anticipazione
dell'età pensionabile ai sensi del D.lgs. 503/1992”.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Avendo la ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e non sussistendo le condizioni di cui all'art. 96 disp. att. cod. proc. civ., non va assoggettata al pagamento delle spese processuali.
Vanno poste a carico dell' le spese della consulenza tecnica espletata, liquidate con CP_1
separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 22/05/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 22/05/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 1615/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Giuseppe ROTOLO, anche in sostituzione dell'Avv. Tommaso ABBATE per parte ricorrente e l'Avv. BERNOCCHI per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.45 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. 1615 R.G. L.
2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Addì ______________ Giuseppe ROTOLO e Tommaso ABBATE, giusta procura in atti, ed Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. elettivamente domiciliata presso lo studio Rotolo, in Palermo, Via ______________________
______________________ Damiani Almeyda 5; per ___________________
______________________
- Ricorrente - ______________________
Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 22/05/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/02/2024, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, innanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della CP_1
Previdenza, domanda diretta al riconoscimento del proprio stato di invalidità in misura non inferiore all'80%, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, eccependo la carenza di CP_1
prova in ordine al possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata, in particolare di una percentuale di invalidità non inferiore all'80%.
Disposta c.t.u. al fine di accertare il grado di invalidità, ai fini previdenziali, della ricorrente,
all'udienza del 22/05/2025, sulle difese delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato, Dott.ssa , infatti, sulla base di accurate indagini medico- Persona_1
legali, ha accertato che è affetta da “broncopatia asmatica in trattamento Parte_1
con ICS/LABA e antileucotrienici con volumi polmonari spirometrici nella norma, artrite psoriasica in artrosi
a interessamento prevalente di rachide con discopatie e articolazioni coxo-femorali a lieve incidenza funzionale,
ipertensione arteriosa in trattamento specifico, diabete mellito tipo 2 in moderata obesità, diverticolosi del colon
in assenza di sintomatologia clinica di rilievo” e ha concluso che per le affezioni diagnosticate la stessa
è da ritenersi invalida nella misura del 73%, “valore inferiore alla soglia che dà diritto all'anticipazione
dell'età pensionabile ai sensi del D.lgs. 503/1992”.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Avendo la ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e non sussistendo le condizioni di cui all'art. 96 disp. att. cod. proc. civ., non va assoggettata al pagamento delle spese processuali.
Vanno poste a carico dell' le spese della consulenza tecnica espletata, liquidate con CP_1
separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 22/05/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)