Sentenza 10 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/2019, n. 12554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12554 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2019 |
Testo completo
4,R 19 ,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto
MARIA CRISTINA GIANCOLA
Presidente Canoni per utilizzo di bene demaniale UMBERTO L. C. G.
SCOTTI
Consigliere /Acqua lacustre
CLOTILDE PARISE
Consigliere Rel. Ud. 07/02/2019 PU
GUIDO MERCOLINO
Consigliere Cron.
LAURA SCALIA
Consigliere R.G.N. 27170/2016 SENTENZA sul ricorso 27170/2016 proposto da: Sirmione 2 S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n.20, presso lo studio dell'avvocato Persichelli Cesare, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Ercolani Marialuana, Lazzarini Sergio, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -
contro
Autorita' di Bacino Laghi di Garda e Idro, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Appia Nuova n.96, presso lo studio dell'avvocato Rolfo Paolo, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Ballerini Mauro, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 857/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2019 dal cons. PARISE CLOTILDE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto;
uditi, per la ricorrente, gli Avvocati Lazzarini Sergio e Persichelli Cesare che hanno chiesto l'accoglimento; udito, per la controricorrente, l'Avvocato Rolfo Paolo che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Brescia - sezione distaccata di Salò- con sentenza pubblicata in data 19/12/2007 rigettava l'opposizione proposta da Sirnnione 2 s.p.a. avverso l'ingiunzione di pagamento di €309.878,44 di data 8-2-2006, emessa nei confronti della società opponente dal Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago d'Idro, di seguito Autorità di Bacino dei Laghi di Garda e Idro.
2. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza n.857 del 15.6.2016, pubblicata il 22.9.2016 e notificata il 27.10.2016, ha respinto l'appello proposto da Sirmione 2 s.p.a. contro la citata sentenza. Preliminarmente la Corte bresciana ha rilevato che la questione relativa alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche a decidere la controversia non poteva più essere sollevata, stante la maturata preclusione di cui all'art.38 c.p.c.. In via pregiudiziale i Giudici d'appello hanno ritenuto fondata la censura relativa alla nullità degli atti del procedimento di primo grado e della sentenza impugnata per violazione del diritto alla difesa ed hanno deciso la causa nel merito, rilevando che non ricorreva alcuna delle tassative ipotesi di cui agli artt.353 e 354 c.p.c.. Nel merito la Corte d'appello ha ravvisato sussistente la competenza del Consorzio ad emettere, ai sensi del RD 14-4-1910 n.639, l'ordinanza ingiunzione impugnata, avente ad oggetto il pagamento del canone relativo agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 dovuto per l'utilizzo di acqua demaniale - del Lago di Garda - su area privata. A giudizio della Corte bresciana l'art. 6 della legge regionale Lombardia n.22 del 1998, per quanto interessa nel presente giudizio, ha previsto il trasferimento dalla Regione ai Comuni, anche in forma associata, delle funzioni concernenti il rilascio delle concessioni per l'utilizzo dei beni del demanio lacuale e dei porti interni ed a tali funzioni accedono l'accertamento e la riscossione di canoni ed indennizzi. La Corte d'appello ha ritenuto che il pagamento dei canoni pretesi dal Consorzio non presupponesse l'occupazione di un bene demaniale, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante.
3. La sentenza è stata impugnata dalla società soccombente con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
4. Resiste con controricorso l'Autorità di Bacino dei Laghi di Garda e Idro.
5. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art.378 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico articolato motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge regionale Lombardia 29 ottobre 1998 n.22, artt.6 e 11 e relativa tabella B, introdotta con legge regionale 12 gennaio 2002 n.
1. Deduce che i canoni di cui al comma 3 bis dell'art.11 della legge regionale 22/1998, comma introdotto dalla legge regionale 12 gennaio 2002 n.1, concernono l'utilizzo di aree demaniali e non quello del bene demaniale acqua. Con legge regionale delega n.1/2000 e di seguito con legge regionale 12 dicembre 2003 n.26- art. 43-, la Regione Lombardia aveva attribuito alla Provincia la competenza del rilascio delle concessioni di derivazioni delle acque sia superficiali che sotterranee. Con successivo regolamento regionale 24 marzo 2006 n.2 erano infine stati determinati i canoni, computati secondo l'unità di misura del modulo, come previsto dall'art.1081 c.c.. La ricorrente evidenzia di aver perfezionato sin dal 5 maggio 2007 con l'Amministrazione provinciale di Brescia il procedimento autorizzatorio disciplinato dalla citata legge regionale n.26/2003, come da documentazione prodotta in allegato all'atto di appello. Alla stregua del contesto normativo suesposto, deduce la ricorrente che chiare e distinte erano le competenze attribuite al Consorzio, ora Autorità di Bacino, e alla Provincia. Le prime erano relative alle concessioni di aree demaniali, i cui canoni erano calcolati, secondo specifico tariffario, in funzione della superficie misurata in metri quadrati. Solo le funzioni attribuite alla Provincia erano relative a derivazioni ed attingimenti d'acqua, i cui canoni erano calcolati, secondo specifico tariffario, in funzione del volume, misurato in metri cubi. Adduce la ricorrente che la voce di cui alla tabella B «area privata a terra invasa dall'acqua» non poteva che interpretarsi, secondo la volontà del legislatore regionale lombardo e in senso costituzionalmente orientato, come riferita all'area, quale bene del demanio lacuale, e non all'acqua, essendo impossibile, anche solo su un piano logico e matematico, calcolare il canone per l'utilizzo del bene-acqua mediante una misura di superficie. Diversamente opinando, il criterio di misurazione dell'acqua in funzione dell'estensione dell'area a cui accede configgerebbe con i principi costituzionali di logicità e proporzionalità, in quanto porrebbe canoni corrispettivi uguali, in caso di identità di superficie, a fronte di diversa consistenza di utilizzo, qualora su identiche superfici venissero versati differenti quantitativi di acqua. Sostiene la ricorrente che la dizione della voce della tabella B «area privata a terra invasa dall'acqua» trovi verosimile giustificazione in prospettiva storica, considerato, in particolare, che prima della sentenza delle Sezioni Unite n.1552/2002, successiva di un mese all'emanazione della legge regionale Lombardia n.1/2002, l'Agenzia del Demanio sosteneva che l'introduzione di acqua lacustre/pluviale in un'area privata rendesse quest'ultima demaniale. La società ricorrente censura infine la sentenza impugnata nella parte in cui, esaminando la soluzione interpretativa accolta dal Tribunale di Brescia con la sentenza 25-1-2013 n.343, richiamata da Sirmione 2 s.p.a. a sostegno della sua prospettazione, ha affermato di non condividerne il percorso argomentativo. Sostiene la ricorrente per un verso che la Corte bresciana abbia travisato le affermazioni di quella sentenza e, per altro verso e principalmente, che non abbia affrontato il punto di causa dirimente, relativo alla debenza del canone per derivazione di acque pubbliche a fini privatistici solo nel rapporto con la Provincia ai sensi delle leggi regionali 22/1998 e 26/2003, atteso che, invece, le leggi regionali 22/1998 e 1/2002 disciplinano l'utilizzo di aree demaniali nel rapporto con l'allora Consorzio, ora Autorità di Bacino.
2.11 motivo è infondato.
2.1. Occorre premettere che, come incontroverso tra le parti, i canoni sono pretesi dal Consorzio, ora Autorità di bacino, per gli anni dal 2002 al 2005 in relazione all'utilizzo da parte di Sirmione 2 s.p.a. dell'acqua lacuale e che è privata l'area in cui detta acqua confluisce. Infatti la Sirmione 2 s.p.a., oltre ad occupare un'area demaniale che non è oggetto del contendere, utilizzava l'acqua del Lago di Garda facendola confluire, tramite un canale artificiale, in un'area privata ove era stata realizzata una darsena per l'ormeggio di natanti. Ugualmente incontroverso è il fatto che nel 2007 la società ricorrente abbia ottenuto dall'Amministrazione Provinciale di Brescia l'autorizzazione per derivare acqua dal Lago di Garda in Comune di Sirmione ad uso della darsena di proprietà, tramite n.1 opera di presa a gravità.
2.2. I vizi denunciati concernono la violazione e falsa applicazione della legge regionale Lombardia 29 ottobre 1998 n.22, artt.6 e 11 e relativa tabella B, introdotta con legge regionale 12 gennaio 2002 n.
1. Ad avviso della società ricorrente è censurabile, sotto gli svariati profili illustrati sub §1, l'interpretazione delle suddette regionali fornita dalla Corte territoriale. I Giudici d'appello hanno ritenuto che il bene demaniale utilizzato dalla Sirmione 2 s.p.a. fosse l'acqua del Lago di Garda, il cui sfruttamento ai fini economici privati comporta l'applicazione di un canone, in base a quanto previsto dall'art.6 citato e dalla tabella B introdotta dalla legge regionale Lombardia n.1/2002, in particolare essendo in quest'ultima tabella espressamente determinato il canone di €3/mq per l'ipotesi di «area privata invasa dall'acqua».
2.3.La censura non è meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere corretta, in base al criterio letterale, l'interpretazione delle leggi regionali sopra indicate da parte della Corte d'appello. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito che nell'ipotesi in cui la interpretazione letterale di una norma di legge o regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, merce l'esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal Legislatore (tra le tante da ultimo Cass. n.24165-2018). Il tenore dell'art. 6, comma 2, della legge regionale n.22/1998, secondo cui «Sono delegate ai Comuni le funzioni concernenti il rilascio : a) delle concessioni per l'utilizzo dei beni del demanio lacuale e dei porti interni ...», è sufficientemente chiaro e non può porsi minimamente in dubbio che l'acqua lacustre sia bene demaniale. Anche se nella norma citata vi sono riferimenti all'occupazione di aree (a titolo esemplificativo comma 2 art. 6), le tipologie di concessione, a cui corrispondono specifici criteri di determinazione del canone annuo, sono individuate in «ormeggio, area e struttura» (art. 3 bis) e i canoni oggetto del contendere sono stati calcolati secondo il criterio dettato nella tabella B, richiamata dall'art. 11 comma 3.bis, e segnatamente secondo quello previsto per la voce «area privata invasa dall'acqua», ipotesi fattuale del tutto corrispondente alla fattispecie in esame. E' dunque chiaramente espressa dal legislatore regionale la specifica disposizione relativa alla debenza del canone anche per il caso in cui l'area privata sia invasa dall'acqua e non si ravvisa sussistente il denunciato contrasto tra la legge regionale n.22/1998 e la tabella B. La locuzione «area privata invasa dall'acqua» sta ad indicare che lo sfruttamento dell'acqua è autorizzato a fini privati per una funzione statica, che trova infatti corrispondenza nella destinazione ad ormeggio della darsena della Sirmione s.p.a., e non dinamica, quale è normalmente quella per le derivazioni di acqua pubblica, a titolo esemplificativo a scopo idroelettrico. Il criterio di calcolo del canone di cui alla tabella B, correlato a misura di superficie e non a misura per volume, non è illogico e sproporzionato, avuto riguardo alla specifica tipologia di sfruttamento del bene acqua lacustre di cui si è detto ed essendo la stessa tipologia assimilabile a quella prevista nella tabella A proprio per il canone dovuto per l'ormeggio, il cui parametro di riferimento è lo spazio acqueo occupato dall'unità di navigazione. Pertanto non sussiste il denunciato contrasto con l'unico principio fondamentale della legislazione statale nella materia, dettato dagli artt.35 e 36 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, che segna il limite del corretto esercizio della potestà legislativa concorrente regionale di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (Cass. SU n. 15234/2009). Neppure vi è ragione di ricorrere all'interpretazione costituzionalmente orientata della previsione legislativa nel senso prospettato dalla società ricorrente, non essendo consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, se, come nella specie, l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia compatibile con il sistema normativo (Cass. n.24165/2018). Alla stregua del complessivo quadro di riferimento come sopra ricostruito non assume infine rilevanza l'autorizzazione di derivazione di acqua pubblica concessa alla ricorrente nel 2007 dalla Provincia ai sensi della legge regionale n.26/2003, rilevato, peraltro, che detta autorizzazione è stata ottenuta da Sirmione 2 s.p.a. in relazione a periodo temporale successivo a quello a cui si riferiscono i canoni oggetto del contendere.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
4. Si dà atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €4.000 per compensi, oltre a €200 per esborsi, spese generali (15%) e oneri di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di co