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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44501/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Fulvia Esposito Giudice rel.
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44501 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sansotta Anna, giusta procura in atti;
- ricorrente
e
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Grazioli Laura, giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva sullo status n. 1079/2023 pubblicata in data 23.01.2023, l'intestato 2
Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e ha rimesso la causa in istruttoria come da ordinanza del 29.12.2022.
Nel prosieguo, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e acquisita la documentazione prodotta dalle parti, con ordinanza del 27.06.2024 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni come precisate dalle parti per l'udienza a trattazione scritta del 19.06.2024, di seguito riportate:
- parte ricorrente: “In particolare, la scrivente difesa, nell'evidenziare che codesto on.le Tribunale si è pronunciato sullo status, dichiarando lo scioglimento del matrimonio tra le parti, con sentenza parziale n. 1079/2023 del 23.01.2023 e che pertanto la causa andrà decisa esclusivamente sulla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente del tutto infondata e completamente sfornita di prova che pertanto, andrà rigettata, rifiutato il contraddittorio su eventuali domande nuove avanzate ex adverso, precisa le proprie conclusioni come rassegnate in atti e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.”;
- parte resistente: “Il sottoscritto procuratore, chiede, pertanto, venga posto a carico del Sig. Pt_1
un contributo economico pari ad € 400,00 a favore della Sig.ra o quello
[...] Controparte_1 maggiore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario in favore dell'Avv. Laura Grazioli, con istanza di liquidazione da porsi a carico dell'Erario”.
***
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status e in assenza di figli delle parti, il Tribunale
è chiamato a pronunciarsi solamente sulla domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente.
Il procedimento è stato istruito documentalmente, non avendo le parti formulato richieste di prova orale, né altre istanze istruttorie.
Assegno divorzile
Come detto, la controversia verte unicamente sulla richiesta di assegno divorzile avanzata dalla parte resistente, preteso dalla stessa nella misura di euro 400,00 mensili e contestato dalla controparte nell'an.
A sostegno della domanda, la resistente ha dedotto la sussistenza di uno squilibrio economico- reddituale tra le parti, in proposito dichiarando di percepire un reddito da attività lavorativa pari a circa euro 500,00 mensili;
di essere beneficiaria del contributo al mantenimento per la di lei figlia, corrispostole dal padre della ragazza (sul punto, si osserva che in alcuni scritti difensivi è stato rappresentato che la non percepisce il contributo regolarmente – cfr. in particolare comparsa CP_1 conclusionale – mentre nella pressoché coeva dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 14.06.2024 la signora ha indicato di non percepire il contributo già da lunga data); di vivere in un alloggio di proprietà dell'ATER, con canone di locazione pari ad euro 72,32 mensili. Nella specie, la resistente ha evidenziato la condizione più favorevole dell'ex coniuge, percettore di un reddito da lavoro pari a circa euro 1.700,00 mensili e gravato da spese di mutuo con rata inferiore rispetto a quanto dichiarato dal medesimo ricorrente nel presente giudizio e in quello di separazione definito nel 2022. La resistente ha altresì esposto che in costanza di matrimonio i coniugi avevano concordato che ella lavorasse in regime part-time e che, una volta cessata l'unione matrimoniale, non era riuscita a reperire un ulteriore impiego, avendo una modesta istruzione, vantando competenze professionali aspecifiche e versando in condizioni di salute precarie (segnatamente, per aver subito un intervento di chirurgia bariatrica a causa del forte sovrappeso, con conseguente impossibilità a svolgere lavori 3
manuali e pesanti); ha inoltre specificato che la scelta di vivere in domicili separati in costanza di matrimonio era dipesa da esigenze lavorative di entrambe le parti e che, pertanto, dalla suddetta circostanza non poteva trarsi la mancanza di una comunione di vita, come di contro eccepito dal
; ha infine rimarcato che il ricorrente aveva assunto in completa autonomia la decisione di Pt_1 allontanarsi dalla casa coniugale e che, in esito all'accaduto, ella non aveva instaurato alcuna nuova convivenza, contrariamente a quanto sostenuto dall'ex coniuge.
Il ricorrente si è opposto al riconoscimento dell'assegno divorzile, deducendo che l'assenza di una convivenza continuativa in costanza di matrimonio, unitamente alla breve durata dell'unione coniugale e all'irrisorio contributo economico da egli fornito al ménage familiare, costituiscono chiari indizi della mancanza di un tenore di vita comune. Ha inoltre rappresentato che la durante CP_1 l'unione matrimoniale aveva svolto attività lavorativa in regime part-time sulla base di una scelta personalmente ed autonomamente compiuta, continuando a lavorare presso la stessa azienda e con il medesimo orario lavorativo anche dopo la cessazione del rapporto coniugale, senza in alcun modo giustificare con ragioni concrete l'impossibilità di lavorare a tempo pieno. Ha infine sostenuto che nel corso del giudizio era stata prodotta documentazione idonea a dimostrare la convivenza more uxorio instaurata medio tempore dalla resistente.
Ciò posto, è noto che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. 898 del 1970, “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La giurisprudenza di legittimità più recente (a partire da Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha affermato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, da effettuarsi tenendo conto dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'articolo appena riportato, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
La statuizione sull'assegno divorzile non dipende, tuttavia, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, costituendo lo squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi solo una precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo- compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).
In particolare, l'assegno di divorzio deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa (sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo) un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tale caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio 4
mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di obiettiva non autosufficienza di uno degli ex coniugi, cui sovviene la funzione assistenziale dell'assegno, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, divenuto ingiustificato in conseguenza del fallimento del progetto di vita in comune, che deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno in funzione compensativo-perequativa (v. ancora Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
In sintesi, ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa, il giudice deve prima di tutto accertare se vi sia una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo e, poi, verificare se tale disparità sia dipendente dalle scelte relative alla vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio.
Si ribadisce che non è sufficiente accertare se sussiste uno squilibrio economico tra le parti, essendo necessario verificare che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Ciò giustifica il riconoscimento di un assegno tendente a colmare tale divario reddituale o patrimoniale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare. L'accertamento, ovviamente, deve essere effettuato guardando alla vita della coppia durante tutto il tempo della convivenza matrimoniale e non può prescindere dalla considerazione di eventuali attribuzioni o introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente l'assegno e realizzato l'esigenza perequativa sopra evidenziata (v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021).
E', dunque, ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021- Rv. 662350-01).
Si aggiunga che, secondo giurisprudenza recente, in tema di divorzio, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell'assegno previsto dall'art. 5 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ma non anche - salvo nei casi eccezionali in cui non si sia realizzata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi - sul riconoscimento dell'assegno divorzile (cfr. Cassazione civile sez. I,
05/08/2024, n. 21955, in cui è stato confermato il diniego all'assegno divorzile in considerazione della mancata instaurazione di una comunione di vita effettiva tra i coniugi, in conseguenza della scarsissima durata del matrimonio e dal fatto che non era stato caratterizzato dalla costante convivenza, visto che la ex moglie aveva mantenuto una propria abitazione).
Nel caso di specie, assumendo come punto di partenza della valutazione della domanda l'analisi dell'attuale situazione economico-reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio, si osserva quanto segue:
- il ricorrente svolge attività lavorativa presso la Archi. dalla quale percepisce un reddito CP_2 5
mensile netto pari a circa euro 1.700,00 (cfr. CU 2023 e 2024, buste paga 2023 e 2024, estratti conto e dichiarazione sostitutiva di atto notorio); è titolare di un conto corrente bancario presso CheBanca, con annesse carta di credito e carta prepagata, il cui saldo finale al 29.03.2024 è di euro 555,10; è proprietario in quota pari al 90% dell'immobile, acquistato nel 2011 insieme al fratello e alla cognata ed adibito a casa di abitazione, sito in Roma, via Frontone n. 122; ha dichiarato di sopportare spese di mutuo contratto nel 2011 per euro 836,48 mensili (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
30.05.2024 ed estratti conto);
- la resistente svolge attività lavorativa presso la Meccanica Agriflor s.r.l., dalla quale percepisce un reddito mensile netto pari a circa euro 500,00 mensili (cfr. CU 2023 e 2024, buste paga 2023 e 2024, estratti conto e dichiarazione sostitutiva di atto notorio); è titolare di una carta Postepay evolution con saldo finale al 12.06.2024 di euro 50,77; ha dichiarato di non avere proprietà immobiliari e di corrispondere un canone di locazione mensile pari ad euro 72,32 per l'immobile in cui risiede insieme alla figlia (nata da precedente relazione), sito in Roma, via Vincenzo Petra n. 200, di Persona_1 proprietà dell'ATER (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 14.06.2024 ed estratti conto); ha altresì dichiarato di percepire l'importo di euro 209,00 mensili a titolo di assegno unico per la di lei figlia, per il mantenimento della quale il padre dovrebbe versare la somma di euro 300,00 mensili
(contributo che, secondo quanto in ultimo rappresentato dalla signora, non le sarebbe più corrisposto da almeno cinque anni: cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 14.06.2024).
Orbene, l'ordinanza presidenziale resa in data 10.05.2022 ha confermato i provvedimenti della separazione adottati nel maggio 2019, che non prevedevano alcun assegno di mantenimento in favore della signora Nella pendenza del presente giudizio di divorzio, è intervenuta la sentenza di CP_1 separazione (sentenza n. 10709/2022 pubbl. il 05.07.2022, non oggetto di impugnazione), che ha rigettato la domanda proposta dalla moglie volta ad ottenere un assegno per il proprio mantenimento.
Le parti si sono unite in matrimonio in data 23.08.2014, e la loro relazione è durata fino al settembre del 2018; nel giudizio di separazione è emerso che, pur nella permanenza dell'affectio coniugalis, al vincolo matrimoniale non si è accompagnata una stabile e continuativa convivenza, in quanto la coabitazione avveniva esclusivamente nei weekend, dal venerdì alla domenica;
inoltre, come concordemente affermato dalle parti in sede di udienza presidenziale della separazione, la contribuzione economica del marito al ménage familiare si risolveva nell'occuparsi di fare la spesa durante il fine settimana. Quanto agli aspetti economici, all'epoca della separazione la signora viveva in alloggio ATER al canone di circa euro 72,00 mensili insieme alla figlia nata da precedente unione
(per la quale riceveva euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento), aveva un reddito mensile, derivante da attività lavorativa, di circa euro 400,00, cui si aggiungevano euro 200,00 mensili a titolo di reddito di cittadinanza;
il marito aveva un reddito netto mensile di circa euro 1.700,00 e viveva nell'immobile del quale è proprietario in ragione del 90% (l'ulteriore 10% è di proprietà del fratello e della di lui moglie). Nella sentenza di separazione si legge che, in relazione al citato immobile, era stato stipulato contratto di mutuo (rata di euro 836,48 mensili), nel quale il ricorrente compariva quale terzo datore di ipoteca e – premesso che l'addebito relativo all'importo della rata di mutuo era riscontrabile sugli estratti del conto corrente del solo a decorrere dall'inizio del giudizio di Pt_1 separazione – il Tribunale ha rimarcato l'inidoneità delle motivazioni fornite dallo stesso a giustificazione di tale circostanza: ed infatti, il debito che il fratello del ricorrente avrebbe avuto verso di lui non era sufficiente a spiegare le ragioni per le quali, dal 2011 fino a tutto il 2018, il fratello si sarebbe accollato l'onere di un mutuo, per euro 836,48, mensili, a fronte della Parte_2 necessità di estinguere un debito di soli euro 20.000,00, debito che, al contrario, avrebbe potuto ritenersi estinto per compensazione già decorsi due anni dall'inizio del versamento delle citate rate da parte del fratello In ogni caso, la breve durata del matrimonio, nemmeno accompagnata Pt_2 da una stabile e giornaliera convivenza, unitamente alla circostanza che il contributo economico del marito al ménage familiare si limitava alle spese alimentari in occasione dei weekend trascorsi insieme, ha portato il Collegio a ritenere l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del 6
contributo di mantenimento in favore della essendo stata finanche esclusa la costituzione di CP_1 un vero e proprio stabile tenore di vita coniugale da preservarsi anche all'esito della separazione a mezzo della previsione dell'assegno di mantenimento.
Nel presente giudizio, la situazione economico-reddituale e patrimoniale delle parti, per come ricostruita all'esito dell'istruttoria documentale, non è significativamente mutata.
Premesso che entrambe le parti hanno depositato dichiarazioni sostitutive di atto notorio non autenticate, pertanto prive dei prescritti requisiti di validità, il ricorrente (dipendente presso una società privata) ha dichiarato un reddito mensile netto di circa euro 1.700,00 (cfr. CU 2023 e 2024, buste paga e accrediti sul conto corrente) e – pur nella opacità delle ragioni addotte a sostegno dell'insorgenza della relativa obbligazione, con riguardo anche all'epoca in cui è stata contratta e ai rapporti di debito/credito con il fratello e la cognata – dall'esame degli estratti conto depositati in questo giudizio risultano bonifici mensili disposti in favore del fratello del ricorrente con causale
“pagamento delle rate del mutuo” pari a circa euro 860,00; la resistente (dipendente part-time presso una società privata) ha dichiarato redditi mensili netti pari mediamente a circa euro 500,00, sopporta spese di locazione per alloggio ATER per euro 70,00 mensili e percepisce circa euro 200,00 mensili a titolo di assegno unico per la figlia.
Orbene, pur dandosi atto dell'esistenza di uno squilibrio economico-patrimoniale tra le parti (parzialmente eliso dagli oneri di mutuo che gravano sul ricorrente, e ciò anche a voler accedere alla tesi della resistente secondo cui la rata versata dal è minore rispetto a quella dichiarata dal Pt_1 medesimo), non ricorrono nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della considerati al riguardo sia il fatto che la signora svolge regolarmente attività CP_1 lavorativa ed ha adeguati mezzi per provvedere alle proprie esigenze, sia la brevissima durata del matrimonio (è stato contratto nell'agosto 2014; con ordinanza presidenziale del maggio 2019 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati;
nel febbraio 2020 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale e nel dicembre 2023 è intervenuta la pronuncia parziale di divorzio), peraltro caratterizzato da una convivenza limitata al fine settimana, e dal quale non sono nati figli. Si aggiunga che la signora non ha in alcun modo provato (non è stata articolata prova orale) che lo squilibrio economico-reddituale sia riconducibile a scelte condivise in costanza di matrimonio tali da condurla a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali (al riguardo, si rileva che la ha CP_1 lavorato in regime part-time sin dall'epoca del matrimonio, sempre presso la stessa azienda e con il medesimo orario lavorativo) – né, tantomeno, ella ha fornito la prova dell'impossibilità oggettiva di procurarsi redditi ulteriori, per esempio estendendo il proprio orario di lavoro o ricercando impieghi ulteriori (in proposito, si osserva che non è in atti alcuna documentazione medica atta a dimostrare le prospettate precarie condizioni di salute della signora con ricadute specifiche sulla sua capacità lavorativa, all'in fuori di una ecografia all'addome, di per sé insufficiente ai predetti fini) – assunto, in ogni caso, poco verosimile alla luce della storia matrimoniale delle parti, come detto non caratterizzata da una stabile e continuativa convivenza: ed invero, per pacifica ammissione di entrambi, gli ex coniugi hanno coabitato esclusivamente nei weekend e il marito ha fornito il suo contributo economico alle spese familiari solo facendo la spesa per il fine settimana, circostanze, queste ultime, che già in sede di separazione sono state valorizzate quale indice di assenza di un vero e proprio tenore di vita coniugale. Non risulta provato che la scelta di lavorare part-time sia stata condivisa con l'ex coniuge in costanza di matrimonio, contratto dalle parti in età adulta e, quindi, in un momento in cui già erano state compiute le rispettive scelte professionali, e neppure che il divario economico sia frutto di scelte fatte in costanza di unione matrimoniale;
la vita matrimoniale ha avuto breve durata e non si è mai formata una stabile convivenza, atteso che, mentre la ha CP_1 continuato a convivere con la propria figlia (nata da precedente matrimonio) nell'abitazione sita Per_1 in via Vincenzo Petra, 200 (zona Ostia), il è rimasto a vivere nella propria casa in via Pt_1
Frontone n. 122. 7
Va, pertanto, rigettata la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
Le ragioni del rigetto rendono superfluo l'esame della questione, prospettata dal ricorrente, afferente all'ipotetica instaurazione di una stabile convivenza da parte della signora successivamente alla disgregazione del vincolo (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/08/2024, n. 22538: “L'assegno divorzile ha una funzione composita, per cui esso va parametrato alle rispettive condizioni economico- patrimoniali dei coniugi e va riconosciuto al coniuge che ha contribuito alla vita famigliare ed alla formazione del patrimonio comune. Nel caso di convivenza "more uxorio" verrà in rilievo la sola componente compensativa-perequativa del contributo, a condizione che il richiedente dimostri di aver fornito un valido contributo durante la convivenza ed abbia rinunciato ad occasioni lavorative per dedicarsi alla famiglia”.).
Spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in considerazione della materia trattata, dovendo comunque intervenire una pronuncia giudiziale in mancanza di accordo per lo scioglimento del matrimonio, e della recente evoluzione giurisprudenziale in materia di assegno divorzile.
La domanda ex art. 96 c.p.c. è stata formulata per la prima volta da parte ricorrente solo nella comparsa conclusionale di replica ed è pertanto tardiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44501/2021
R.G.A.C., dando atto che con sentenza non definitiva n. 1079/2023 pubblicata in data 23.01.2023 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da;
Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma il 14.02.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Fulvia Esposito Giudice rel.
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44501 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sansotta Anna, giusta procura in atti;
- ricorrente
e
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Grazioli Laura, giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva sullo status n. 1079/2023 pubblicata in data 23.01.2023, l'intestato 2
Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e ha rimesso la causa in istruttoria come da ordinanza del 29.12.2022.
Nel prosieguo, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e acquisita la documentazione prodotta dalle parti, con ordinanza del 27.06.2024 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni come precisate dalle parti per l'udienza a trattazione scritta del 19.06.2024, di seguito riportate:
- parte ricorrente: “In particolare, la scrivente difesa, nell'evidenziare che codesto on.le Tribunale si è pronunciato sullo status, dichiarando lo scioglimento del matrimonio tra le parti, con sentenza parziale n. 1079/2023 del 23.01.2023 e che pertanto la causa andrà decisa esclusivamente sulla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente del tutto infondata e completamente sfornita di prova che pertanto, andrà rigettata, rifiutato il contraddittorio su eventuali domande nuove avanzate ex adverso, precisa le proprie conclusioni come rassegnate in atti e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.”;
- parte resistente: “Il sottoscritto procuratore, chiede, pertanto, venga posto a carico del Sig. Pt_1
un contributo economico pari ad € 400,00 a favore della Sig.ra o quello
[...] Controparte_1 maggiore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario in favore dell'Avv. Laura Grazioli, con istanza di liquidazione da porsi a carico dell'Erario”.
***
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status e in assenza di figli delle parti, il Tribunale
è chiamato a pronunciarsi solamente sulla domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente.
Il procedimento è stato istruito documentalmente, non avendo le parti formulato richieste di prova orale, né altre istanze istruttorie.
Assegno divorzile
Come detto, la controversia verte unicamente sulla richiesta di assegno divorzile avanzata dalla parte resistente, preteso dalla stessa nella misura di euro 400,00 mensili e contestato dalla controparte nell'an.
A sostegno della domanda, la resistente ha dedotto la sussistenza di uno squilibrio economico- reddituale tra le parti, in proposito dichiarando di percepire un reddito da attività lavorativa pari a circa euro 500,00 mensili;
di essere beneficiaria del contributo al mantenimento per la di lei figlia, corrispostole dal padre della ragazza (sul punto, si osserva che in alcuni scritti difensivi è stato rappresentato che la non percepisce il contributo regolarmente – cfr. in particolare comparsa CP_1 conclusionale – mentre nella pressoché coeva dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 14.06.2024 la signora ha indicato di non percepire il contributo già da lunga data); di vivere in un alloggio di proprietà dell'ATER, con canone di locazione pari ad euro 72,32 mensili. Nella specie, la resistente ha evidenziato la condizione più favorevole dell'ex coniuge, percettore di un reddito da lavoro pari a circa euro 1.700,00 mensili e gravato da spese di mutuo con rata inferiore rispetto a quanto dichiarato dal medesimo ricorrente nel presente giudizio e in quello di separazione definito nel 2022. La resistente ha altresì esposto che in costanza di matrimonio i coniugi avevano concordato che ella lavorasse in regime part-time e che, una volta cessata l'unione matrimoniale, non era riuscita a reperire un ulteriore impiego, avendo una modesta istruzione, vantando competenze professionali aspecifiche e versando in condizioni di salute precarie (segnatamente, per aver subito un intervento di chirurgia bariatrica a causa del forte sovrappeso, con conseguente impossibilità a svolgere lavori 3
manuali e pesanti); ha inoltre specificato che la scelta di vivere in domicili separati in costanza di matrimonio era dipesa da esigenze lavorative di entrambe le parti e che, pertanto, dalla suddetta circostanza non poteva trarsi la mancanza di una comunione di vita, come di contro eccepito dal
; ha infine rimarcato che il ricorrente aveva assunto in completa autonomia la decisione di Pt_1 allontanarsi dalla casa coniugale e che, in esito all'accaduto, ella non aveva instaurato alcuna nuova convivenza, contrariamente a quanto sostenuto dall'ex coniuge.
Il ricorrente si è opposto al riconoscimento dell'assegno divorzile, deducendo che l'assenza di una convivenza continuativa in costanza di matrimonio, unitamente alla breve durata dell'unione coniugale e all'irrisorio contributo economico da egli fornito al ménage familiare, costituiscono chiari indizi della mancanza di un tenore di vita comune. Ha inoltre rappresentato che la durante CP_1 l'unione matrimoniale aveva svolto attività lavorativa in regime part-time sulla base di una scelta personalmente ed autonomamente compiuta, continuando a lavorare presso la stessa azienda e con il medesimo orario lavorativo anche dopo la cessazione del rapporto coniugale, senza in alcun modo giustificare con ragioni concrete l'impossibilità di lavorare a tempo pieno. Ha infine sostenuto che nel corso del giudizio era stata prodotta documentazione idonea a dimostrare la convivenza more uxorio instaurata medio tempore dalla resistente.
Ciò posto, è noto che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. 898 del 1970, “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La giurisprudenza di legittimità più recente (a partire da Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha affermato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, da effettuarsi tenendo conto dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'articolo appena riportato, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
La statuizione sull'assegno divorzile non dipende, tuttavia, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, costituendo lo squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi solo una precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo- compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).
In particolare, l'assegno di divorzio deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa (sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo) un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tale caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio 4
mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di obiettiva non autosufficienza di uno degli ex coniugi, cui sovviene la funzione assistenziale dell'assegno, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, divenuto ingiustificato in conseguenza del fallimento del progetto di vita in comune, che deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno in funzione compensativo-perequativa (v. ancora Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
In sintesi, ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa, il giudice deve prima di tutto accertare se vi sia una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo e, poi, verificare se tale disparità sia dipendente dalle scelte relative alla vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio.
Si ribadisce che non è sufficiente accertare se sussiste uno squilibrio economico tra le parti, essendo necessario verificare che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Ciò giustifica il riconoscimento di un assegno tendente a colmare tale divario reddituale o patrimoniale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare. L'accertamento, ovviamente, deve essere effettuato guardando alla vita della coppia durante tutto il tempo della convivenza matrimoniale e non può prescindere dalla considerazione di eventuali attribuzioni o introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente l'assegno e realizzato l'esigenza perequativa sopra evidenziata (v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021).
E', dunque, ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021- Rv. 662350-01).
Si aggiunga che, secondo giurisprudenza recente, in tema di divorzio, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell'assegno previsto dall'art. 5 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ma non anche - salvo nei casi eccezionali in cui non si sia realizzata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi - sul riconoscimento dell'assegno divorzile (cfr. Cassazione civile sez. I,
05/08/2024, n. 21955, in cui è stato confermato il diniego all'assegno divorzile in considerazione della mancata instaurazione di una comunione di vita effettiva tra i coniugi, in conseguenza della scarsissima durata del matrimonio e dal fatto che non era stato caratterizzato dalla costante convivenza, visto che la ex moglie aveva mantenuto una propria abitazione).
Nel caso di specie, assumendo come punto di partenza della valutazione della domanda l'analisi dell'attuale situazione economico-reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio, si osserva quanto segue:
- il ricorrente svolge attività lavorativa presso la Archi. dalla quale percepisce un reddito CP_2 5
mensile netto pari a circa euro 1.700,00 (cfr. CU 2023 e 2024, buste paga 2023 e 2024, estratti conto e dichiarazione sostitutiva di atto notorio); è titolare di un conto corrente bancario presso CheBanca, con annesse carta di credito e carta prepagata, il cui saldo finale al 29.03.2024 è di euro 555,10; è proprietario in quota pari al 90% dell'immobile, acquistato nel 2011 insieme al fratello e alla cognata ed adibito a casa di abitazione, sito in Roma, via Frontone n. 122; ha dichiarato di sopportare spese di mutuo contratto nel 2011 per euro 836,48 mensili (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
30.05.2024 ed estratti conto);
- la resistente svolge attività lavorativa presso la Meccanica Agriflor s.r.l., dalla quale percepisce un reddito mensile netto pari a circa euro 500,00 mensili (cfr. CU 2023 e 2024, buste paga 2023 e 2024, estratti conto e dichiarazione sostitutiva di atto notorio); è titolare di una carta Postepay evolution con saldo finale al 12.06.2024 di euro 50,77; ha dichiarato di non avere proprietà immobiliari e di corrispondere un canone di locazione mensile pari ad euro 72,32 per l'immobile in cui risiede insieme alla figlia (nata da precedente relazione), sito in Roma, via Vincenzo Petra n. 200, di Persona_1 proprietà dell'ATER (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 14.06.2024 ed estratti conto); ha altresì dichiarato di percepire l'importo di euro 209,00 mensili a titolo di assegno unico per la di lei figlia, per il mantenimento della quale il padre dovrebbe versare la somma di euro 300,00 mensili
(contributo che, secondo quanto in ultimo rappresentato dalla signora, non le sarebbe più corrisposto da almeno cinque anni: cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 14.06.2024).
Orbene, l'ordinanza presidenziale resa in data 10.05.2022 ha confermato i provvedimenti della separazione adottati nel maggio 2019, che non prevedevano alcun assegno di mantenimento in favore della signora Nella pendenza del presente giudizio di divorzio, è intervenuta la sentenza di CP_1 separazione (sentenza n. 10709/2022 pubbl. il 05.07.2022, non oggetto di impugnazione), che ha rigettato la domanda proposta dalla moglie volta ad ottenere un assegno per il proprio mantenimento.
Le parti si sono unite in matrimonio in data 23.08.2014, e la loro relazione è durata fino al settembre del 2018; nel giudizio di separazione è emerso che, pur nella permanenza dell'affectio coniugalis, al vincolo matrimoniale non si è accompagnata una stabile e continuativa convivenza, in quanto la coabitazione avveniva esclusivamente nei weekend, dal venerdì alla domenica;
inoltre, come concordemente affermato dalle parti in sede di udienza presidenziale della separazione, la contribuzione economica del marito al ménage familiare si risolveva nell'occuparsi di fare la spesa durante il fine settimana. Quanto agli aspetti economici, all'epoca della separazione la signora viveva in alloggio ATER al canone di circa euro 72,00 mensili insieme alla figlia nata da precedente unione
(per la quale riceveva euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento), aveva un reddito mensile, derivante da attività lavorativa, di circa euro 400,00, cui si aggiungevano euro 200,00 mensili a titolo di reddito di cittadinanza;
il marito aveva un reddito netto mensile di circa euro 1.700,00 e viveva nell'immobile del quale è proprietario in ragione del 90% (l'ulteriore 10% è di proprietà del fratello e della di lui moglie). Nella sentenza di separazione si legge che, in relazione al citato immobile, era stato stipulato contratto di mutuo (rata di euro 836,48 mensili), nel quale il ricorrente compariva quale terzo datore di ipoteca e – premesso che l'addebito relativo all'importo della rata di mutuo era riscontrabile sugli estratti del conto corrente del solo a decorrere dall'inizio del giudizio di Pt_1 separazione – il Tribunale ha rimarcato l'inidoneità delle motivazioni fornite dallo stesso a giustificazione di tale circostanza: ed infatti, il debito che il fratello del ricorrente avrebbe avuto verso di lui non era sufficiente a spiegare le ragioni per le quali, dal 2011 fino a tutto il 2018, il fratello si sarebbe accollato l'onere di un mutuo, per euro 836,48, mensili, a fronte della Parte_2 necessità di estinguere un debito di soli euro 20.000,00, debito che, al contrario, avrebbe potuto ritenersi estinto per compensazione già decorsi due anni dall'inizio del versamento delle citate rate da parte del fratello In ogni caso, la breve durata del matrimonio, nemmeno accompagnata Pt_2 da una stabile e giornaliera convivenza, unitamente alla circostanza che il contributo economico del marito al ménage familiare si limitava alle spese alimentari in occasione dei weekend trascorsi insieme, ha portato il Collegio a ritenere l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del 6
contributo di mantenimento in favore della essendo stata finanche esclusa la costituzione di CP_1 un vero e proprio stabile tenore di vita coniugale da preservarsi anche all'esito della separazione a mezzo della previsione dell'assegno di mantenimento.
Nel presente giudizio, la situazione economico-reddituale e patrimoniale delle parti, per come ricostruita all'esito dell'istruttoria documentale, non è significativamente mutata.
Premesso che entrambe le parti hanno depositato dichiarazioni sostitutive di atto notorio non autenticate, pertanto prive dei prescritti requisiti di validità, il ricorrente (dipendente presso una società privata) ha dichiarato un reddito mensile netto di circa euro 1.700,00 (cfr. CU 2023 e 2024, buste paga e accrediti sul conto corrente) e – pur nella opacità delle ragioni addotte a sostegno dell'insorgenza della relativa obbligazione, con riguardo anche all'epoca in cui è stata contratta e ai rapporti di debito/credito con il fratello e la cognata – dall'esame degli estratti conto depositati in questo giudizio risultano bonifici mensili disposti in favore del fratello del ricorrente con causale
“pagamento delle rate del mutuo” pari a circa euro 860,00; la resistente (dipendente part-time presso una società privata) ha dichiarato redditi mensili netti pari mediamente a circa euro 500,00, sopporta spese di locazione per alloggio ATER per euro 70,00 mensili e percepisce circa euro 200,00 mensili a titolo di assegno unico per la figlia.
Orbene, pur dandosi atto dell'esistenza di uno squilibrio economico-patrimoniale tra le parti (parzialmente eliso dagli oneri di mutuo che gravano sul ricorrente, e ciò anche a voler accedere alla tesi della resistente secondo cui la rata versata dal è minore rispetto a quella dichiarata dal Pt_1 medesimo), non ricorrono nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della considerati al riguardo sia il fatto che la signora svolge regolarmente attività CP_1 lavorativa ed ha adeguati mezzi per provvedere alle proprie esigenze, sia la brevissima durata del matrimonio (è stato contratto nell'agosto 2014; con ordinanza presidenziale del maggio 2019 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati;
nel febbraio 2020 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale e nel dicembre 2023 è intervenuta la pronuncia parziale di divorzio), peraltro caratterizzato da una convivenza limitata al fine settimana, e dal quale non sono nati figli. Si aggiunga che la signora non ha in alcun modo provato (non è stata articolata prova orale) che lo squilibrio economico-reddituale sia riconducibile a scelte condivise in costanza di matrimonio tali da condurla a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali (al riguardo, si rileva che la ha CP_1 lavorato in regime part-time sin dall'epoca del matrimonio, sempre presso la stessa azienda e con il medesimo orario lavorativo) – né, tantomeno, ella ha fornito la prova dell'impossibilità oggettiva di procurarsi redditi ulteriori, per esempio estendendo il proprio orario di lavoro o ricercando impieghi ulteriori (in proposito, si osserva che non è in atti alcuna documentazione medica atta a dimostrare le prospettate precarie condizioni di salute della signora con ricadute specifiche sulla sua capacità lavorativa, all'in fuori di una ecografia all'addome, di per sé insufficiente ai predetti fini) – assunto, in ogni caso, poco verosimile alla luce della storia matrimoniale delle parti, come detto non caratterizzata da una stabile e continuativa convivenza: ed invero, per pacifica ammissione di entrambi, gli ex coniugi hanno coabitato esclusivamente nei weekend e il marito ha fornito il suo contributo economico alle spese familiari solo facendo la spesa per il fine settimana, circostanze, queste ultime, che già in sede di separazione sono state valorizzate quale indice di assenza di un vero e proprio tenore di vita coniugale. Non risulta provato che la scelta di lavorare part-time sia stata condivisa con l'ex coniuge in costanza di matrimonio, contratto dalle parti in età adulta e, quindi, in un momento in cui già erano state compiute le rispettive scelte professionali, e neppure che il divario economico sia frutto di scelte fatte in costanza di unione matrimoniale;
la vita matrimoniale ha avuto breve durata e non si è mai formata una stabile convivenza, atteso che, mentre la ha CP_1 continuato a convivere con la propria figlia (nata da precedente matrimonio) nell'abitazione sita Per_1 in via Vincenzo Petra, 200 (zona Ostia), il è rimasto a vivere nella propria casa in via Pt_1
Frontone n. 122. 7
Va, pertanto, rigettata la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
Le ragioni del rigetto rendono superfluo l'esame della questione, prospettata dal ricorrente, afferente all'ipotetica instaurazione di una stabile convivenza da parte della signora successivamente alla disgregazione del vincolo (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/08/2024, n. 22538: “L'assegno divorzile ha una funzione composita, per cui esso va parametrato alle rispettive condizioni economico- patrimoniali dei coniugi e va riconosciuto al coniuge che ha contribuito alla vita famigliare ed alla formazione del patrimonio comune. Nel caso di convivenza "more uxorio" verrà in rilievo la sola componente compensativa-perequativa del contributo, a condizione che il richiedente dimostri di aver fornito un valido contributo durante la convivenza ed abbia rinunciato ad occasioni lavorative per dedicarsi alla famiglia”.).
Spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in considerazione della materia trattata, dovendo comunque intervenire una pronuncia giudiziale in mancanza di accordo per lo scioglimento del matrimonio, e della recente evoluzione giurisprudenziale in materia di assegno divorzile.
La domanda ex art. 96 c.p.c. è stata formulata per la prima volta da parte ricorrente solo nella comparsa conclusionale di replica ed è pertanto tardiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44501/2021
R.G.A.C., dando atto che con sentenza non definitiva n. 1079/2023 pubblicata in data 23.01.2023 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da;
Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma il 14.02.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi