TAR
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00610/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 02/12/2025
N. 01103 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00610/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Alberto Spampinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Cremona, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Cremona di revoca della licenza di porto d'armi per uso sportivo. N. 00610/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Cremona e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa TR IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Questore di Cremona del 31.5.2024, con il quale gli è stata revocata la licenza di porto d'armi ad uso sportivo.
2.- Il provvedimento è stato adottato in considerazione della compromissione dei rapporti tra l'interessato ed il proprio datore di lavoro, evidenziato dal contenuto della denuncia-querela sporta da quest'ultimo nei confronti del ricorrente per il reato di appropriazione indebita ed interferenze illecite nella vita privata. Il -OMISSIS-, quale dipendente di una tabaccheria, avrebbe occultato una telecamera all'interno dei locali dell'esercizio commerciale, senza darne preventivo avviso al titolare, ed avrebbe sottratto ingiustificatamente denaro dalla cassa. Si dà atto nel provvedimento, inoltre, che il querelante aveva evidenziato di “percepire malcelate minacce da parte del sig.
-OMISSIS- che, in almeno un'occasione e senza apparente motivo, avrebbe fatto esplicito riferimento al possesso di armi”.
3.- Alla luce delle circostanze riferite nella denuncia-querela, il Questore ha ritenuto che l'interessato “non dà in atto pieno affidamento in relazione al possesso di armi”, ed ha quindi disposto la revoca della licenza “nelle more della definizione del procedimento penale… al fine di prevenire eventuali abusi”.
4.- Con nota del 14.6.2024 la Prefettura di Cremona ha comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento di divieto di detenzione armi ex art. 39 TULPS. N. 00610/2024 REG.RIC.
5.- Il presente ricorso, premessa la ricostruzione dei rapporti patrimoniali con il querelante e le vicende contrattuali inerenti alla gestione dell'attività commerciale, si affida ad un unico motivo rubricato “violazione di legge in riferimento agli artt. 10 -
11 - 39 e 43 tulps”, a mezzo del quale il ricorrente ha lamentato, in sintesi, che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato sulla base delle sole dichiarazioni unilateralmente rese dal denunciante, senza che sia stata compiuta alcuna ulteriore verifica da parte dell'Autorità di P.S. circa l'attendibilità delle circostanze riferite nella querela e senza alcuna valutazione della pericolosità del ricorrente, peraltro incensurato. In fatto, l'interessato ha negato gli addebiti, sostenendo che le telecamere di videosorveglianza erano state installate dalla precedente gestione, e di non aver sottratto alcunchè dalle casse della tabaccheria, attribuendo piuttosto al querelante la responsabilità per i riscontrati cospicui ammanchi di cassa riscontrati nell'esercizio commerciale.
6.- Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio con atto di stile, depositando successivamente una relazione della Questura sui fatti di causa e chiedendo il rigetto del ricorso.
7.- Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 4.9.2024 questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
8.- All'udienza pubblica del 11 giugno 2025, senza che sia stata espletata ulteriore attività difensiva, la causa è stata trattenuta per la decisione.
9.- Il ricorso è infondato e va respinto.
10.- L'art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, prevede che la licenza di porto d'armi possa essere ricusata non soltanto a chi ha riportato condanne per talune tipologie di reati (comma 1), ma anche, più in generale, a chi “non dà affidamento di non abusare delle armi” (comma 2).
Il giudizio di affidabilità del soggetto nella detenzione e nell'uso delle armi è connotato da ampia discrezionalità, essendo finalizzato alla tutela dell'ordine e della N. 00610/2024 REG.RIC.
sicurezza pubblica, e presuppone che l'interessato sia persona indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell'arma in pregiudizio agli ordinati rapporti con gli altri consociati.
In tale contesto, la revoca del porto d'armi non richiede un oggettivo e accertato abuso delle armi, risultando sufficiente, a tale scopo, che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, secondo una valutazione prognostica sindacabile, come tutte le valutazioni discrezionali, nei limiti del travisamento, della manifesta irragionevolezza ovvero della sproporzione in relazione ai diversi interessi coinvolti (cfr. Consiglio di
Stato, III, 27 aprile 2022, n. 3331; id. 28 marzo 2022, n. 2229).
Un caso tipico, tra i tanti astrattamente ipotizzabili, che giustifica l'intervento preventivo dell'Autorità in tale materia, è quello derivante dalla conflittualità nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato: trattasi di ipotesi accomunate dal fatto che la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e della privata incolumità e in ottica preventiva, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato (cfr. ex multis T.A.R. Palermo, IV, 22 novembre 2024, n.
3234; T.A.R. Brescia, I, 25.11.2022 n. 1341; T.A.R. Catania, I, 26 luglio 2022, n.
2049; T.A.R. Toscana, II, 8 febbraio 2018, n. 247;).
11.- Ciò posto, con specifico riferimento al caso di specie, il provvedimento impugnato si fonda essenzialmente sul fatto che il ricorrente non offriva sufficienti garanzie di affidabilità a causa della compromissione dei rapporti con il datore di lavoro, presunta persona offesa, evidenziata dal tenore della denuncia querela da questi sporta nei confronti dell'interessato. N. 00610/2024 REG.RIC.
12.- La valutazione espressa dal Questore in ordine alla situazione di conflittualità in essere, è del resto indirettamente confermata dallo stesso ricorrente, il quale nel proprio ricorso, ha dato atto dell'esistenza di una situazione di tensione con il querelante, alimentata da divergenze in ordine a questioni patrimoniali emerse nella gestione dell'attività, peraltro muovendo nei confronti del medesimo gli stessi addebiti di cui viene accusato, avendo riferito che “di converso a quanto presumibilmente narrato in sede di denuncia querela da parte del -OMISSIS- – semplicemente visionando le telecamere a circuito interno della tabaccheria ed installate dalla precedente gestione fraterna -OMISSIS-” si era avveduto che “chi si appropriava del denaro proveniente dagli incassi della tabaccheria era appunto il Sig. -OMISSIS-”.
13.- Elementi, questi, che rendono le valutazioni dell'Amministrazione immuni da vizi di irragionevolezza o arbitrarietà, in quanto restituiscono una situazione di contrasto tra i protagonisti della vicenda, evidenziata dalla reciprocità delle accuse, in un contesto esacerbato dalle rivendicazioni di natura economica, per ciò suscettibile di degenerare in fatti antigiuridici, le cui conseguenze potrebbero essere ulteriormente aggravate dalla disponibilità delle armi. E ciò anche a prescindere dalla responsabilità nella causazione della conflittualità in essere o dalla fondatezza della denuncia.
14.- In tale contesto, la minaccia riportata dal querelante rispetto al riferimento che il ricorrente avrebbe fatto al possesso di armi, quand'anche fosse stata solo percepita come tale, è stata ragionevolmente valutata, ai fini della prognosi di abuso, quale indice idoneo a destare preoccupazione in rapporto alla opportunità di mantenimento delle armi in capo all'interessato, quanto meno in attesa del vaglio dell'autorità giudiziaria penale.
15.- In conclusione, in considerazione del potere ampiamente discrezionale esercitato dall'Amministrazione nella materia in esame, con finalità preventive e cautelari a tutela della pubblica incolumità, il giudizio prognostico di inaffidabilità all'uso delle N. 00610/2024 REG.RIC.
armi posto alla base del provvedimento impugnato risulti immune dai vizi denunciati con il gravame.
16.- Il ricorso va pertanto respinto.
17. Resta impregiudicata la facoltà per il ricorrente di sottoporre all'attenzione delle
Amministrazioni resistenti gli elementi dalle stesse non conosciuti al momento di adozione del provvedimento, medio tempore sopraggiunti, anche rispetto all'evoluzione della vicenda sul piano penale, nonché le nuove circostanze nel frattempo intervenute, che l'amministrazione dovrà prendere in considerazione e che potrebbero condurre ad una diversa valutazione in ordine al giudizio di affidabilità del ricorrente.
18. Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente secondo il criterio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese del presente giudizio, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e -
OMISSIS-. N. 00610/2024 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG CC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
TR IZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
TR IZ NG CC
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 00610/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 02/12/2025
N. 01103 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00610/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Alberto Spampinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Cremona, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Cremona di revoca della licenza di porto d'armi per uso sportivo. N. 00610/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Cremona e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa TR IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Questore di Cremona del 31.5.2024, con il quale gli è stata revocata la licenza di porto d'armi ad uso sportivo.
2.- Il provvedimento è stato adottato in considerazione della compromissione dei rapporti tra l'interessato ed il proprio datore di lavoro, evidenziato dal contenuto della denuncia-querela sporta da quest'ultimo nei confronti del ricorrente per il reato di appropriazione indebita ed interferenze illecite nella vita privata. Il -OMISSIS-, quale dipendente di una tabaccheria, avrebbe occultato una telecamera all'interno dei locali dell'esercizio commerciale, senza darne preventivo avviso al titolare, ed avrebbe sottratto ingiustificatamente denaro dalla cassa. Si dà atto nel provvedimento, inoltre, che il querelante aveva evidenziato di “percepire malcelate minacce da parte del sig.
-OMISSIS- che, in almeno un'occasione e senza apparente motivo, avrebbe fatto esplicito riferimento al possesso di armi”.
3.- Alla luce delle circostanze riferite nella denuncia-querela, il Questore ha ritenuto che l'interessato “non dà in atto pieno affidamento in relazione al possesso di armi”, ed ha quindi disposto la revoca della licenza “nelle more della definizione del procedimento penale… al fine di prevenire eventuali abusi”.
4.- Con nota del 14.6.2024 la Prefettura di Cremona ha comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento di divieto di detenzione armi ex art. 39 TULPS. N. 00610/2024 REG.RIC.
5.- Il presente ricorso, premessa la ricostruzione dei rapporti patrimoniali con il querelante e le vicende contrattuali inerenti alla gestione dell'attività commerciale, si affida ad un unico motivo rubricato “violazione di legge in riferimento agli artt. 10 -
11 - 39 e 43 tulps”, a mezzo del quale il ricorrente ha lamentato, in sintesi, che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato sulla base delle sole dichiarazioni unilateralmente rese dal denunciante, senza che sia stata compiuta alcuna ulteriore verifica da parte dell'Autorità di P.S. circa l'attendibilità delle circostanze riferite nella querela e senza alcuna valutazione della pericolosità del ricorrente, peraltro incensurato. In fatto, l'interessato ha negato gli addebiti, sostenendo che le telecamere di videosorveglianza erano state installate dalla precedente gestione, e di non aver sottratto alcunchè dalle casse della tabaccheria, attribuendo piuttosto al querelante la responsabilità per i riscontrati cospicui ammanchi di cassa riscontrati nell'esercizio commerciale.
6.- Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio con atto di stile, depositando successivamente una relazione della Questura sui fatti di causa e chiedendo il rigetto del ricorso.
7.- Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 4.9.2024 questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
8.- All'udienza pubblica del 11 giugno 2025, senza che sia stata espletata ulteriore attività difensiva, la causa è stata trattenuta per la decisione.
9.- Il ricorso è infondato e va respinto.
10.- L'art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, prevede che la licenza di porto d'armi possa essere ricusata non soltanto a chi ha riportato condanne per talune tipologie di reati (comma 1), ma anche, più in generale, a chi “non dà affidamento di non abusare delle armi” (comma 2).
Il giudizio di affidabilità del soggetto nella detenzione e nell'uso delle armi è connotato da ampia discrezionalità, essendo finalizzato alla tutela dell'ordine e della N. 00610/2024 REG.RIC.
sicurezza pubblica, e presuppone che l'interessato sia persona indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell'arma in pregiudizio agli ordinati rapporti con gli altri consociati.
In tale contesto, la revoca del porto d'armi non richiede un oggettivo e accertato abuso delle armi, risultando sufficiente, a tale scopo, che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, secondo una valutazione prognostica sindacabile, come tutte le valutazioni discrezionali, nei limiti del travisamento, della manifesta irragionevolezza ovvero della sproporzione in relazione ai diversi interessi coinvolti (cfr. Consiglio di
Stato, III, 27 aprile 2022, n. 3331; id. 28 marzo 2022, n. 2229).
Un caso tipico, tra i tanti astrattamente ipotizzabili, che giustifica l'intervento preventivo dell'Autorità in tale materia, è quello derivante dalla conflittualità nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato: trattasi di ipotesi accomunate dal fatto che la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e della privata incolumità e in ottica preventiva, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato (cfr. ex multis T.A.R. Palermo, IV, 22 novembre 2024, n.
3234; T.A.R. Brescia, I, 25.11.2022 n. 1341; T.A.R. Catania, I, 26 luglio 2022, n.
2049; T.A.R. Toscana, II, 8 febbraio 2018, n. 247;).
11.- Ciò posto, con specifico riferimento al caso di specie, il provvedimento impugnato si fonda essenzialmente sul fatto che il ricorrente non offriva sufficienti garanzie di affidabilità a causa della compromissione dei rapporti con il datore di lavoro, presunta persona offesa, evidenziata dal tenore della denuncia querela da questi sporta nei confronti dell'interessato. N. 00610/2024 REG.RIC.
12.- La valutazione espressa dal Questore in ordine alla situazione di conflittualità in essere, è del resto indirettamente confermata dallo stesso ricorrente, il quale nel proprio ricorso, ha dato atto dell'esistenza di una situazione di tensione con il querelante, alimentata da divergenze in ordine a questioni patrimoniali emerse nella gestione dell'attività, peraltro muovendo nei confronti del medesimo gli stessi addebiti di cui viene accusato, avendo riferito che “di converso a quanto presumibilmente narrato in sede di denuncia querela da parte del -OMISSIS- – semplicemente visionando le telecamere a circuito interno della tabaccheria ed installate dalla precedente gestione fraterna -OMISSIS-” si era avveduto che “chi si appropriava del denaro proveniente dagli incassi della tabaccheria era appunto il Sig. -OMISSIS-”.
13.- Elementi, questi, che rendono le valutazioni dell'Amministrazione immuni da vizi di irragionevolezza o arbitrarietà, in quanto restituiscono una situazione di contrasto tra i protagonisti della vicenda, evidenziata dalla reciprocità delle accuse, in un contesto esacerbato dalle rivendicazioni di natura economica, per ciò suscettibile di degenerare in fatti antigiuridici, le cui conseguenze potrebbero essere ulteriormente aggravate dalla disponibilità delle armi. E ciò anche a prescindere dalla responsabilità nella causazione della conflittualità in essere o dalla fondatezza della denuncia.
14.- In tale contesto, la minaccia riportata dal querelante rispetto al riferimento che il ricorrente avrebbe fatto al possesso di armi, quand'anche fosse stata solo percepita come tale, è stata ragionevolmente valutata, ai fini della prognosi di abuso, quale indice idoneo a destare preoccupazione in rapporto alla opportunità di mantenimento delle armi in capo all'interessato, quanto meno in attesa del vaglio dell'autorità giudiziaria penale.
15.- In conclusione, in considerazione del potere ampiamente discrezionale esercitato dall'Amministrazione nella materia in esame, con finalità preventive e cautelari a tutela della pubblica incolumità, il giudizio prognostico di inaffidabilità all'uso delle N. 00610/2024 REG.RIC.
armi posto alla base del provvedimento impugnato risulti immune dai vizi denunciati con il gravame.
16.- Il ricorso va pertanto respinto.
17. Resta impregiudicata la facoltà per il ricorrente di sottoporre all'attenzione delle
Amministrazioni resistenti gli elementi dalle stesse non conosciuti al momento di adozione del provvedimento, medio tempore sopraggiunti, anche rispetto all'evoluzione della vicenda sul piano penale, nonché le nuove circostanze nel frattempo intervenute, che l'amministrazione dovrà prendere in considerazione e che potrebbero condurre ad una diversa valutazione in ordine al giudizio di affidabilità del ricorrente.
18. Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente secondo il criterio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese del presente giudizio, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e -
OMISSIS-. N. 00610/2024 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG CC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
TR IZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
TR IZ NG CC
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 00610/2024 REG.RIC.