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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/09/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Wanda Romanò - Giudice
3) dott. Pietro Caré - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 46/2024 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, rimessa al Collegio all'udienza del 27.5.2025 ed avente per oggetto la domanda di cui all'art. 473-bis.29 c.p.c.; tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giulia D'Agostino del Foro di Vibo Valentia, con domicilio eletto presso lo studio del difensore;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Roberto Deni del Foro di Cosenza, con domicilio eletto presso lo studio del difensore;
resistente
e
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 4, resistente-contumace
nonchè
P.M. in sede interventore ex Lege
Conclusioni: per le parti costituite come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.5.2025.
1 Fatto e diritto
1. Con ricorso ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.47 c.p.c., depositato in data 4.1.2024,
ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio da Parte_1 Controparte_2 nel senso di revocare l'assegno mensile previsto in favore della figlia , Controparte_1 oramai economicamente autonoma.
In particolare, a motivo della domanda, ha esposto:
- di aver contratto matrimonio con in data 27.4.1986, i cui effetti Controparte_2 sono stati dichiarati cessati con sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 811/2021;
- di essersi obbligato, in detta sede, al pagamento di € 300 al mese a titolo di contributo al mantenimento della sola figlia , nata il [...]; P_
- che, nelle more, la figlia aveva costituito un nucleo familiare autonomo, trasferendosi nella città di Cosenza ed avviando, a partire dal mese di maggio 2023, un rapporto di convivenza con tale titolare di un negozio di abbigliamento in via Pio Controparte_3
La Torre n. 34;
- che, ad ogni modo, la resistente ha compiuto 26 anni, ha una piena capacità lavorativa ed è ormai capace di sostenersi economicamente da sé.
Fissata l'udienza di prima comparizione del 3.4.2024, con ordinanza riservata del
4.4.2024 è stata dichiarata la nullità della notifica dell'atto introduttivo per il mancato rispetto del termine libero a comparire di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c. e fissata nuova udienza di trattazione per il giorno 2.7.2024.
All'esito di detta udienza, è stato concesso a parte ricorrente termine – dapprima di 15 giorni, quindi sino all'udienza di rinvio del 24.9.2024 – per documentare, mediante produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato e dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata informativa, il buon esito della notifica del ricorso secondo le forme dell'art. 140 c.p.c..
Preso atto dell'insufficienza di quanto esibito dalla difesa ricorrente, con ordinanza riservata del 30.9.2024, rilevata la contumacia di , è stata dichiarata Controparte_2 la nullità della notificazione nei confronti di e ne è stata disposta la Controparte_1 rinnovazione per l'udienza del 17.12.2024.
Con memoria depositata il 18.11.2024, si è costituita in giudizio , Controparte_1 contestando la domanda avversaria e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento di € 12.433,20, a titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento sino al maggio 2024, oltre le ulteriori somme nel frattempo maturate.
In particolare, la resistente ha esposto di essere iscritta presso l'Università Magna
Graecia di Catanzaro e, nel contesto universitario, di aver svolto attività di tirocinio presso l'Ospedale Civile “dell'Annunziata” di Cosenza, unica ragione per la quale si è spesso intrattenuta in tale città.
2 All'esito dell'udienza del 17.12.2024, pronunciando sulle reciproche domande e richieste istruttorie, il giudice relatore ha dichiarato l'inammissibilità della prova per testi richiesta da parte ricorrente (per avere indicato le generalità dei testi da escutere soltanto nella memoria di cui al comma 3 dell'art. 473-bis.17 c.p.c., riservata alle “sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma”) – e la decadenza di parte resistente dalla domanda riconvenzionale
(perché avanzata in data 18.11.2021, oltre il termine previsto per la costituzione del convenuto), fissando l'udienza dell'8.4.2025 per il solo interrogatorio formale di
. Controparte_1
Assunto l'interrogatorio, su richiesta congiunta delle parti è stata fissata ulteriore udienza al 27.5.2025, all'esito delle cui note ex art. 127-ter c.p.c. la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Deve premettersi, in via del tutto generale, che il diritto dei figli di ricevere assistenza materiale dai genitori (cfr. art. 337 ter c.c.) non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età dal momento che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” (cfr. art. 337 septies c.c.).
Ebbene, i criteri che devono guidare la valutazione del giudice nel riconoscimento di detto contributo sono stati precisati dalla giurisprudenza, ad opinione della quale “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (così, ex multis, Cass. n.
38366 del 03/12/2021).
Ciò detto, deve anzitutto rilevarsi come parte ricorrente non sia riuscita a dar prova della principale ragione posta a fondamento del suo ricorso: infatti, anche a causa della decadenza dalla prova testimoniale, è rimasta del tutto indimostrata la presunta instaurazione, da parte della resistente, di una convivenza more uxorio nella città di
Cosenza (negata anche dalla stessa interessata in sede di interrogatorio formale: “Non
è vero che io abbia iniziato una convivenza con il sig. sono single e Controparte_3 neppure conosco il Sono laureanda in scienze infermieristiche e mi sono CP_3 appoggiata presso una collega di università a Cosenza per il periodo (maggio 2023-
3 marzo 2024) in cui ho svolto il tirocinio all'ospedale Annunziata di Cosenza. Sono residente a Borgia ed ivi attualmente domiciliata via Cesare Battisti n. 4”).
Per altro verso, non si può neppure condividere la ragione – invero approfondita solo con le note conclusionali – per la quale la resistente, ad ormai 28 anni, iscritta al quinto anno di un corso di studi triennale, non avrebbe dato prova della ricerca di una soluzione di mantenimento alternativa, in ossequio al principio di autoresponsabilità,
e non sarebbe quindi più meritevole di ricevere aiuto economico (cfr. Cass.
26875/2023, richiamata dalla difesa ricorrente).
Al contrario, soprattutto se si ha riguardo alla situazione di fatto esistente al momento
– 12 maggio 2021 - della sentenza di divorzio, non può non apprezzarsi l'avvio, da parte della resistente, di un impegnativo percorso professionalizzante che, seppur con ritardo, appare giunto pressocché a conclusione ed evidenziarsi, piuttosto, come il ricorrente abbia proprio in questi anni omesso di corrispondere puntualmente alla figlia quell'aiuto economico necessario per la formazione universitaria di cui oggi lamenta il mancato completamento.
Dunque, per le ragioni sinteticamente esposte, il ricorso va rigettato.
3. Le ragioni della decisione e la parziale reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma le condizioni di cui alla sentenza del
Tribunale di Catanzaro n. 811/2021;
- dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata da P_
;
[...]
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.7.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Pietro Caré dott.ssa Francesca Garofalo
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