Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/1988, n. 883
CASS
Sentenza 1 febbraio 1988

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L'art. 47, primo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203 (norme sui contratti agrari) non ha inciso sul regime della Competenza quale risultante dall'anteriore normativa ed ha, in particolare, lasciato impregiudicata la ripartizione della Competenza tra pretore quale giudice del lavoro e la Sezione specializzata agraria. Ne consegue che spetta al pretore, in funzione di giudice del lavoro, la cognizione delle controversie aventi ad oggetto i rapporti derivanti da un contratto associativo, quale la soccida, in cui l'oggetto principale non è il fondo rustico ma il bestiame, eccettuata l'ipotesi in cui si controverta della possibilità di trasformazione del detto contratto, in contratto d'affitto ex art. 24 della legge n. 11 del 1971 ed art. 25 della legge n. 203 del 1982. ( V 1490/84, mass n 433577; ( V 22/81, mass n 410405; ( V 723/77, mass n 384310; ( V 4007/76, mass n 382669).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/1988, n. 883
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 883
    Data del deposito : 1 febbraio 1988

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