Articolo 24 della Legge 31 maggio 1990, n. 128
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Versione
4 giugno 1990
Art. 24. 1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119 , recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, prorogato dall' articolo 6-quater del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288 , e' prorogato al 31 marzo 1991.
Note all'art. 24:
- Il testo dell' art. 2, comma 2, del D.L. n. 10/1987 (Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari) e' il seguente: "2. Gli scarichi degli impianti di molitura delle olive, che abbiano recapito sul suolo e siano stati autorizzati in base al presente decreto, devono in ogni caso essere adeguati ai limiti della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 , entro il 30 giugno 1988".
- Per il D.L. n. 245/1989 si veda la precedente nota all'art. 3.
Entrata in vigore il 4 giugno 1990