Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/05/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3355/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 3355/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Somministrazione ” e vertente TRA
con sede legale in Frigento (AV), Zona Industriale Loc. Taverna di Annibale in Parte_1 persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante p.t. [P.I. ], P.IVA_1 rappresentata e difesa in virtù di procura ad litem allegata dall'Avv. Domenico Genua [c.f.
]; C.F._1
Appellante E
con sede legale in Ivrea alla Via Jervis 13 (codice fiscale e Controparte_1 numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino , partita IVA , P.IVA_2 P.IVA_3
REA 974956), in persona del dott. in virtù di procura rilasciata con atto CP_2 autenticato il 16.04.2012 per Notaio (Rep. n° 25658/14092), rappresentata e difesa Per_1 dall'Avv. Alessandro Limatola (C.F. ) giusta procura generale alle liti C.F._2 per atto a rogito notaio in data 15.10.2012 - Rep. 26265, allegata in atti;
Per_1
- appellato
Conclusioni: per parte appellante “Nell'interesse della l'Avv. Domenico Genua Parte_1 si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi, impugna e contesta estensivamente l'avversa comparsa di costituzione e risposta in quanto infondata in fatto ed in diritto ed insiste per l'accoglimento dall'appello. L'Avv. Genua si riporta integralmente all'atto di citazione in appello, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e per la concessione dei termini per gli scritti conclusionali.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello per la Parte_1
“parziale riforma” della Sentenza n. 61/2022 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, emessa in data 4.2.2022, all'esito del procedimento rubricato al n. r.g. n.618/2020, depositata in cancelleria in data 16.2.2022, non notificata. L'appellante premetteva, quanto alla ricostruzione dei fatti di causa e del processo di primo grado, che, con atto di citazione notificato in data 30.09.2020, essa conveniva Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi la società Controparte_1 esponendo: che nel novembre 2018 concludeva con la un contratto di Controparte_1 fornitura di servizi telefonici, commercialmente denominato "Enterprise Top Rete Fissa”, che prevedeva l'uso di due sim ricaricabili, una Sim dati, nonché una connettività ADSL per la rete fissa, mentre le sim erano operative sin da subito, la linea telefonica fissa non veniva mai attivata e il disservizio si protraeva sino al settembre 2019, periodo in cui il contratto veniva risolto, nonostante il grave inadempimento, la convenuta inoltrava 5 fatture comprensive degli
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addebiti per il servizio di linea fissa mai attivato e procedeva comunque a trattenere i relativi costi, in particolare, addebitava i costi relativi al servizio di linea fissa, trattenendo mediante
RID bancario le seguenti somme Ft. n. AL00515240 del 15.1.2019: Euro 201,55 oltre IVA per linea fissa;
Ft. n. AL04564514 del 12.3.2019: Euro 416,00 oltre IVA per linea fissa;
Ft. n.
AL12675927 del 13.7.2019: Euro 416,00 oltre IVA per linea fissa;
Ft. n. AL08618829 del
15.5.2019: Euro 416,00 oltre IVA per linea fissa;
Ft. n. AL16967264 del 13.9.2019: Euro
521,00 oltre IVA per linea fissa, con riferimento all'ultima delle fatture, solo all'esito di diverse diffide, la convenuta procedeva al riaccredito della somma di Euro 1.643,10 ma, in modo del tutto indebito, oltre ad addebitare la somma di Euro 521,00 per i servizi di linea fissa mai erogati, tratteneva l'ulteriore somma di Euro 1.000,00 a titolo di corrispettivo per la disattivazione del servizio mai attivato, ancorché con missiva a mezzo e-mail del 4.3.2019, avesse comunicato di provvedere “alla risoluzione del contratto senza alcun corrispettivo a Suo carico”, per tali ragioni, essa chiedeva al Giudice di Pace accogliere le seguenti conclusioni 1) In via principale, accertare i fatti di causa e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta circa i danni patrimoniali di cui alla narrativa;
Per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice: - della somma di Euro 2.497,50 per danno da mancata attivazione del servizio telefonico, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con l'Alleg. a),
Delibera Ag.Com. n. 73/11/CONS; - della somma di Euro 76,00 per danno da mancata risposta ai reclami, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento adottato con l'Alleg. a), Delibera Ag.Com. n.
73/11/CONS tanto per un totale di Euro 2.573,50. 2) Ancora in via principale, accertare e dichiarare che per le ragioni di cui alla narrativa l'attrice ha effettuato un indebito pagamento in favore della convenuta e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla restituzione della somma di Euro 1.760,97 – oltre interessi e rivalutazione monetaria – ex art. 2033, c.c. in favore dell'attrice; 3) In via subordinata, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento della convenuta ai danni dell'attrice e, per l'effetto, condannare la compagnia a pagare in favore della la somma di Euro 1.760,97 – oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con Parte_1
Comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 09.04.2021, si costituiva in giudizio che chiedeva l'integrale rigetto della domanda;
espletata l'attività Controparte_1 istruttoria, con Sentenza n. 61/2022 emessa in data 4.2.2022 il G.d.P. di Sant'Angelo dei
Lombardi “Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara l'illegittima condotta posta in essere dalla società convenuta e per l'effetto condanna alla Controparte_1 corresponsione in favore della società attrice dell'importo complessivo ed omnicomprensivo come determinato e per le causali spiegate quale risarcimento del danno subito pari ad Euro 1500,00 come da motivazioni rese”. deduceva che l'assunta statuizione fosse inficiata da gravi vizi di merito e di Parte_1 legittimità e, pertanto, ne chiedeva la riforma per i seguenti motivi: “I – Primo motivo di appello: sull'omessa pronuncia in ordine alla domanda principale ex art. 2033, c.c. e su quella subordinata ex art. 2041, c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112, c.p.c.”, contestando l'erroneità della sentenza per l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sulla domanda principale di ripetizione di indebito della somma di € 1.760,97 e su quella subordinata di ingiustificato arricchimento per lo stesso importo, poiché formulate in via autonoma rispetto alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e provate con l'istruttoria espletata;
“II – Secondo motivo di appello: illogicità e contraddittorietà della motivazione;
erronea e/o inesatta valutazione delle risultanze istruttorie;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1226, c.c. nonché dell'art. 115, comma II, c.p.c.”, contestando l'erronea valutazione delle risultanze processuali in merito alla liquidazione equitativa del risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in misura inferiore rispetto agli indennizzi previsti dalla delibera AGCOM n. 73/11/CONS. L'appellante concludeva chiedendo “ad integrale accoglimento del primo motivo di gravame proposto dall'appellante contro la Sentenza n. 61/2022 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, nella persona della Dott.ssa Loredana Corso, emessa in data
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4.2.2021, nell'ambito del procedimento n. 618/2020 R.G., depositata in cancelleria in data 16.2.2022 e mai notificata, ritenere e dichiarare che la stessa è meritevole di riforma nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulle domande principali svolte in primo grado dall'appellante; per l'effetto, voglia il Tribunale dichiarare in via principale accertato l'indebito pagamento da parte dell'appellante in favore della e, per l'effetto, condannare Controparte_1 quest'ultima alla restituzione della somma di Euro 1.760,97 – oltre interessi e rivalutazione monetaria – ex art. 2033, c.c.; in via subordinata, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento della in danno dell'appellante e, per l'effetto condannare Controparte_1 l'appellata al pagamento della somma di Euro 1.760,97 – oltre interessi e rivalutazione monetaria – ex art. 2041, c.c.; ad integrale accoglimento del secondo motivo di gravame proposto dall'appellante contro la Sentenza n. 61/2022 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, nella persona della Dott.ssa Loredana Corso, emessa in data 4.2.2021, nell'ambito del procedimento n. 618/2020 R.G., depositata in cancelleria in data 16.2.2022 e mai notificata, ritenere e dichiarare che la stessa è meritevole di riforma nella parte in cui, nella quantificazione del danno subito dall'appellante per via del grave inadempimento di controparte, si discosta dagli indennizzi previsti dalla direttiva Ag.Com. e per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento della complessiva somma di Euro 1.073,50. Con vittoria di spese e compensi di lite, con attribuzione.”. Con Comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.12.2022, si costituiva in giudizio l'appellata che chiedeva l'integrale rigetto dell'appello, con Controparte_1 conferma della sentenza impugnata, eccependo: “INFONDATEZZA DELLA DOMANDA”, sia con riferimento all'inapplicabilità, in sede giudiziale, degli indennizzi previsti dalla delibera AGCOM n.73/11/CONS, sia con riferimento alla domanda di restituzione, avendo stornato, in favore dell'appellante, gli importi richiesti per l'utenza fissa, di tal guisa che risultava infondata, oltre che non provata, ogni ulteriore voce di danno richiesta. Parte appellata rassegnava le seguenti conclusioni: “1. Rigettare l'appello e quindi tutte le domande proposte dall'appellante infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provate;
2. Con condanna alle spese e competenze di giudizio, da attribuirsi per fattane anticipazione”. In esito alla prima udienza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Come sopra detto, con il primo motivo di impugnazione, parte appellante si duole dell'errore del Giudice di Pace per non aver pronunciato sulla domanda principale di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., volta ad ottenere la restituzione dell'importo di €1.760,97, evidenziando che essa fosse stata formulata in via autonoma rispetto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento contrattuale della controparte e che ad essa veniva subordinata anche la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
In punto di diritto, giova premettere che, per giurisprudenza consolidata, “il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (v., ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28308 del 27/11/2017; Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012). Nel caso di specie, in esito alla disamina della sentenza gravata, deve rilevarsi che il giudice del primo grado, nell'accogliere soltanto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per inadempimento contrattuale spiegata da parte attrice abbia Parte_1 effettivamente del tutto omesso di pronunciarsi sulle ulteriori domande di ripetizione
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d'indebito, che, seppur dipendente dallo stesso titolo, era stata formulata nell'atto di citazione con capo autonomo e in conclusioni specifiche e sulla domanda di ingiustificato arricchimento, pure proposta in via subordinata (v. punto I.3 e conclusioni sub 2) e 3) dell'Atto di citazione di primo grado
Può, dunque, affermarsi che ricorrano il denunciato vizio di omessa pronuncia e la violazione dell'art. 112 c.p.c., difettando qualsivoglia statuizione del giudicante sui capi delle domande indicati.
Il Tribunale deve, dunque, in questa sede pronunciarsi sulle domande di restituzione ex art. 2033 c.c. e di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., qui riproposte dall'appellante. E' ben noto che l'azione di ripetizione d'indebito costituisca lo strumento accordato dalla legge per far valere in via principale la restituzione di prestazioni eseguite in esecuzione di un contratto, di cui sia venuto meno la causa adquirendi. Secondo l'ordinario riparto dell'onere della prova, grava sull'attore che agisce per la ripetizione l'onere di fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento e dell'inesistenza della causa petendi o del suo successivo venir meno, ma anche del nesso causale tra il versamento e la mancanza del debito (Cass. Civ. 1557/1998). Spetta, invece, al convenuto, una volta provato il pagamento, “allegare e provare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri” (v. Cass. civile sez. II, 28/06/2017, n.16214). Diversa per natura e per presupposti è l'azione di arricchimento senza causa, che, per il suo carattere complementare e sussidiario, viene esperita nelle ipotesi in cui manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato il diritto di credito e non sussista altra possibilità di azione tipica rispetto a quella contrattuale, fondata su legge ovvero su clausole generali (v. Cass. 29672/2021; Cass. SS.UU n. 33954/2023
“Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.”). Nel caso in esame, parte attrice aveva proposto una domanda di indebito Parte_1 oggettivo, fondata su un originario titolo contrattuale, venuto meno per effetto di risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Segnatamente, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, può desumersi quanto segue: in data 06.11.2018 veniva sottoscritta da la proposta unica di abbonamento per l'attivazione del servizio Parte_1
“Vodafone Business”, per l'offerta relativa ai “Servizi di comunicazione elettronica , CP_1 con codice cliente n. 6.862580, avente ad oggetto la fornitura di due sim ricaricabili, associata all'offerta “Zero: Red + Ricarica automatica”, di una sim dati, associata all'offerta : “Data + Medium Rete Sicura” e di un numero di rete fissa con connettività associata all'offerta “OneNet Enterprise”; il contratto era regolamentato dalle “Condizioni generali di contratto per i servizi di comunicazione elettronica mobile”, di cui erano parte integrante le “Condizioni generali per il servizio Adsl, Fibra o di Connettività wireless”, il pagamento della fornitura era previsto, previa emissione di fatture con cadenza bimestrale, con addebito bancario preautorizzato sul conto corrente indicato dal cliente;
la fornitura per la rete fissa risultava operativa a partire dal
26.11.2018 e la prima fatturazione veniva emessa in data 15.01.2019 per il periodo 10 novembre 2018 - 9 gennaio 2019, comprensiva dei costi per l'intero piano di abbonamento (v. fattura n.
AL00515240 all. prod. appellante); in data 18.02.2019, il Servizio Clienti Vodafone Business comunicava al cliente la risoluzione del contratto per l'impossibilità di attivare il Pt_1 servizio Vodafone Business, per cause di natura tecnica, con disattivazione della sim della
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(all.ta email del 18.02.2019 cod. pratica 130605642, fasc. I grado appellante); Controparte_3 in data 04.03.2019, seguiva nuova comunicazione del Servizio Clienti Vodafone Business, avente ad oggetto la conferma della risoluzione del contratto senza l'applicazione di alcun corrispettivo a carico del cliente, con invito a restituire la e la Internet Key, Controparte_3 pena il pagamento di un corrispettivo di importo pari a €129,00 (all.ta email del 04.03.2019 cod. pratica 130605642, fasc. I grado appellante); in data 16.07.2019, inviava a Parte_1 mezzo pec richiesta di rimborso dell'importo complessivo di €1768,45, per il servizio di rete fissa “Soluzione Enterprise Top rete fissa”, che, pur non essendo stato attivato, veniva addebitato nelle fatture nn. AL00515240 del 15.01.2019, AL04564514 del 12.03.2019,
AL08618829 del 15.05.2019 e AL12675927 del 13.07.2019; con fattura n. AL16967264 del 13.09.2019, eseguiva un'operazione di riaccredito per il canone di abbonamento alla CP_1 rete fissa per la somma di €1.643,10 e, al contempo, addebitava l'importo di €521,55 a titolo di rate residue per il contributo di attivazione della rete fissa e l'importo di €1.000,00, a titolo di corrispettivo per recesso e/o disattivazione dell'offerta “OneNet Enterprise – 7583681” (v. prod. I grado, alleg. appellante).
Risultava, quindi, comprovato che, con comunicazione del 18.2.2019, il contratto fosse stato dichiarato risolto da parte di e che, con successiva comunicazione del 4 marzo CP_1
2019, la medesima avesse confermato la risoluzione senza l'applicazione di penali, CP_1 cionondimeno essa poi addebitava la somma complessiva di €1.643,10 per costi di servizio di rete fissa comprensivi del contributo di attivazione. In seguito alla richiesta di rimborso,
con fattura n. AL16967264 del 13.09.2019, eseguiva un'operazione di riaccredito CP_1 per il canone di abbonamento alla rete fissata in favore dell'utente dell'importo di € 1.643,10 e tuttavia, con la stessa fattura, applicava una penale dell'importo di €1.000,00, e, al contempo, addebitava la somma di €521,55, di cui €193,55 per contributo di rete fissa e di €328,00 per rate residue di attivazione.
Pertanto, è da ritenersi che i pagamenti eseguiti da in via automatica Parte_1 essendo previsto in bolletta l'addebito su conto corrente bancario e la cui ricezione non veniva dettagliatamente contestata da parte della difesa convenuta, a titolo di fatture emesse dal periodo novembre 2018 - settembre 2019 e relative al canone del servizio di rete fissa e a costi di attivazione, fossero non dovuti, in assenza del relativo servizio e vista l'intervenuta risoluzione del contratto e dunque per il venir meno della causa. Parimenti illegittimo era da ritenersi l'addebito della somma €1.000,00, a titolo di penale per la disattivazione dell'offerta, applicata da in violazione delle disposizioni contrattuali previste dall'art. 10.1 delle Condizioni CP_1 generali per il servizio Adsl, Fibra o di connettività Wireless, contenute nelle Condizioni generali di contratto per i servizi di comunicazione elettronica, secondo il quale” in tutti i casi in cui non sia tecnicamente in grado di attivare i servizi ADSL, Fibra mista a Rame CP_1 al Cliente, il Contratto si intenderà risolto per impossibilità sopravvenuta… In tutti i casi di mancata attivazione del servizio restituirà l'eventuale contributo di attivazione.” (v. CP_1 doc. 4 prod. I grado ) e considerato che la stessa con propria mail del Controparte_1 CP_1
4.3.2019 non disconosciuta in giudizio, aveva comunicato al cliente che la risoluzione sarebbe avvenuta senza alcun corrispettivo a suo carico (v. doc. 2 prod. I grado . Del resto e Parte_1 d'altro canto, vi è pure da rilevare che, con riguardo a tutti gli importi sopra indicati ed a fronte delle contestazioni mosse, la parte convenuta non avesse specificamente indicato e comprovato il titolo in forza del quale fosse legittimata a trattenere gli stessi.
Ne consegue che la domanda di ripetizione, spiegata da parte attrice in primo grado ex art. 2033 c.c., andava accolta, con assorbimento dell'ulteriore domanda sussidiaria di cui all'art. 2041 c.c. In parziale modifica della Sentenza di primo grado deve, quindi, provvedersi alla condanna di alla restituzione in favore di della somma richiesta Controparte_1 Parte_1 in primo grado pari a €1.760,97.
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Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 1226
c.c. e dell'art. 115 c.p.c., impugnando la sentenza nel capo in cui il Giudice di Pace, con riferimento alla quantificazione del danno patrimoniale per la mancata attivazione del servizio di linea fissa, non aveva tenuto conto delle prove testimoniali e di quelle documentali offerte, procedendo ad un'erronea valutazione equitativa del danno nella minore somma di €1.500,00, in luogo della maggiore somma richiesta di €2.573,50, discostandosi così dai parametri di indennizzo previsti dal regolamento di Ag.com adottato con delibera n. 73/11/CONS. In particolare, l'appellante deduceva che l'inadempimento di fosse riconducibile Controparte_1 all'omessa attivazione del servizio ( art. 3 , All. A), delibera 73/1/CONS) e alla mancata risposta ai reclami (art. 11, All.a) e che, per tali casi, gli indennizzi previsti dal citato Regolamento erano rispettivamente pari a € 2497,50 (art. 3 del reg) e di € 76,00 (art. 11 reg.). Quanto poi al danno patrimoniale, l'appellante eccepiva di aver offerto sia prova documentale, attraverso l'allegazione della comunicazione di del 18.02.2019 sulla mancata attivazione Controparte_1 del servizio per cause di natura tecnica, sia prova testimoniale vertente sui disagi che essa aveva patito con i clienti e con i fornitori, a causa della mancata attivazione del servizio di rete fissa internet fissa, protrattosi per quasi un anno. Sulla scorta di tali premesse, l'appellante chiedeva il pagamento dell'ulteriore importo di €1.073,50, calcolato sulla base della differenza tra gli indennizzi previsti dal regolamento (€ 2497,50 + € 76,00) e l'importo di € 1.500,00, liquidato con la sentenza di primo grado.
Le ragioni di impugnazione di cui al secondo motivo di appello non risultano fondate.
Va preliminarmente notato che avesse richiesto la condanna di al Pt_1 CP_1 pagamento del danno patrimoniale per l'inadempimento contrattuale, invocando la sola applicazione degli indennizzi previsti dalla delibera Agcom n. 73 del 16.02.2011 (v. punto sub 1) delle conclusioni dell'Atto di citazione di primo grado). Sul punto, deve osservarsi che, secondo prevalente giurisprudenza, “gli indennizzi che possono essere richiesti al giudice ordinario sono esclusivamente quelli previsti dal contratto
e dalle condizioni generali, ovvero dalla carta dei servizi dell'operatore di telefonia (con funzione integrativa del contratto ex art. 1339 c.c.), mentre, viceversa non possono formare oggetto di tutela giurisdizionale gli indennizzi previsti nell'ambito della procedura amministrativa, alternativa a quella giudiziale, la cui funzione consiste proprio nel prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie, e la cui fonte, per quanto di rilievo nel caso di specie, è l'allegato alla Delib. 173-
07-Cons., Regolamento delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti, integrato dalle varie Delibere AGCOM, quali la Delibera n. 73-11, qui invocata dalla Difesa attorea. Ne consegue che, nell'ambito di un ordinario procedimento civile di cognizione, ove al cliente è consentito di agire al fine di ottenere il risarcimento del danno secondo i principi generali in materia di obbligazioni e contratti, non può essere chiesto, se non sulla base di espressa previsione contrattuale, il pagamento dell'indennizzo automatico erogabile all'esito di apposita procedura amministrativa (in questo senso Cass. Cassazione civile n. 28230/2020;
n. 15349/2017;))” (cfr. Trib. Firenze sez. III, 28/08/2023, (ud. 24/08/2023, dep. 28/08/2023),
n.2449; v. anche Trib. Milano sez. XI, 27/08/2019, n.7904 “Gli indennizzi riconosciuti nel
Regolamento adottato con la Delibera N. 73/11/CONS dell'AGCOM non sono applicabili al giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria in quanto con detto Regolamento sono state previste ipotesi automatiche di indennizzi applicabili nella sola fase di definizione delle controversie tra utenti ed operatori, quale procedimento amministrativo che si svolge dinanzi alla stessa
AGCOM o ai CORECOM ai quali la stessa Autorità ha delegato la specifica funzione.”).
Nel caso di specie, stima il Tribunale che correttamente il GdP abbia utilizzato gli indennizzi di cui alla menzionata Delibera quali meri parametri per una liquidazione di tipo
“equitativo” e onnicompensivo del danno, all'uopo correttamente citando l'indirizzo secondo cui gli indennizzi sono previsti nella delibera AGCOM e nel D.M. citati in funzione deflattiva, per prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di
6 R.G. n. 3355/2022
composizione delle controversie, non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno, ma “Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado dì fornire l'esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa.” (cfr. Cass. civile sez. III, 21/06/2017, (ud. 19/01/2017, dep. 21/06/2017),
n.15349). Di contro, diversamente da quanto eccepito dalla difesa appellante, non può ritenersi che, a mezzo della prova testimoniale e documentale, la avesse fornito la prova della Pt_1 spettanza di una somma maggiore rispetto a quella equitativamente riconosciuta, non essendo emerso alcun elemento più preciso di riferimento al fine di verificare l'effettiva incidenza causale del disservizio della rete sull'attività esercitata e su perdite subite e trattandosi di pregiudizi rispetto ai quali valevano gli ordinari criteri in punto di onere della prova in capo al soggetto che si riteneva danneggiato. D'altro canto, val la pena evidenziare come colga nel segno sul punto il rilievo della difesa appellata, suffragato dal richiamo a pertinente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'indennizzo automatico in parola andava richiesto, secondo la procedura prevista dagli artt. 14 e ss. della delibera 173/2007/CONS, avanti l'AGCOM e non al Giudice ordinario. Il secondo motivo di appello, dunque, deve ritenersi infondato, essendo la sentenza di primo grado immune dai lamentati vizi e censure. In conclusione, l'appello proposto nell'interesse di va solo parzialmente Parte_1 accolto e, in parziale riforma della Sentenza di primo grado, va disposta la condanna di alla ripetizione, in favore di ed ai sensi dell'art. 2033 c.c., della Controparte_1 Parte_1 somma di €1.760,97, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo. Per la restante parte l'appello va respinto. Vanno, infine, disciplinate le spese di lite. Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'appello, le spese di lite vanno compensate per la metà, con condanna dell'appellata al pagamento della restante metà. Controparte_1 La liquidazione si effettua d'ufficio, come in dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da €1.100,00 a €5.200,00), dell'oggetto e della sua scarsa complessità e delle attività processuali effettivamente espletate, con esclusione della fase istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma ed integrazione della Sentenza n. 61/2022 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei
Lombardi depositata in cancelleria in data 16/02/2022, condanna Controparte_1
in persona del legale rappr.te p.t., alla restituzione, in favore di
[...] Parte_1 della somma di €1.760,97, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
2. Rigetta per la restante parte l'appello.
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio nella misura della metà e condanna in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore dell'appellante, della restante metà, che si liquida in €87,00 per esborsi e
€426,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'Avv. Domenico Genua, dichiaratosi distrattario. Così deciso in data 20 maggio 2025. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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