Art. 4.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena e le intregrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio 1953-54, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena e le intregrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio 1953-54, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.