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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/02/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 712/2021 R.G. promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. SANTI Parte_1 P.IVA_1
ANDREA, c.f. ; C.F._1
Appellante contro
, partita iva elettivamente domiciliata in Catania, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Pietro Recupero;
Appellata
con sede in Catania Viale M. Rapisardi n. 1, Controparte_2
partita iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_3
difesa dall'avv. Salvatore Barone;
Appellata
- 1 - , nato a [...], il [...], c.f. ; Controparte_3 CodiceFiscale_2
Appellata-contumace contro
con sede in Catania Viale O. da Controparte_4
Pordenone n. 1, c.f. P.IVA_4
Appellata-contumace contro
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_5 C.F._3
;
[...]
Appellato-contumace
°°°°
All'udienza del 12.07.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa, previa assegnazione di termini ex art. 190 cpc, veniva posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In fatto
Con sentenza n. 3630/2020, emanata in data 02.11.2020, pubblicata il 04.11.2020, il
Tribunale di Catania accoglieva la domanda proposta da e condannava Controparte_3
la in solido con al Controparte_4 Controparte_5
risarcimento del danno in favore di;
condannava altresì l'assicurazione Parte_2
a tenere indenne il dott. in forza del contratto di Parte_1 CP_5
assicurazione per la responsabilità civile stipulato tra le parti e l'assicurazione
[...]
a tenere indenne la CP_6 Controparte_4
L'ordinanza emessa ex art. 70 bis cpc è stata impugnata con appello proposto esclusivamente da . Parte_1
Si sono costituiti in giudizio e la casa di cura Controparte_7 CP_2 chiamate in giudizio ai soli fini dell'integrità del litisconsorzio processuale.
- 2 - Sono rimasti contumaci la Controparte_4 CP_5
e .
[...] Controparte_3
All'udienza del 12.07.2024 la causa è stata posta in decisione.
In diritto
Con il primo motivo di appello l' lamenta l'errore che il Parte_1
tribunale avrebbe commesso, giudicando infondata l'eccezione di inoperatività del contratto di assicurazione del rischio professionale stipulato con per Controparte_5
avere questi taciuto l'esistenza di una richiesta di risarcimento del danno antecedente alla data di stipula (15.02.12) del contratto di assicurazione.
Risulta pacifico sia perché provato dalla lettera raccomandata versata in atti, sia perché incontestato, fin dal primo grado, che in data 13 gennaio 2012 venne recapitata una richiesta di risarcimento del danno inviata da al dott. Controparte_3 CP_5
presso lo studio di radiologia del dottor , in via 25 Aprile numero 13,
[...] Per_1
Carlentini. Il tribunale ha condiviso l'eccezione sollevata dal secondo cui detta CP_5
missiva risultava recapitata in un luogo estraneo al proprio domicilio (sito in Lentini via
Sauro numero 10) e l'assicurazione milanese non aveva dato la prova dell'esistenza di un collegamento del dottor con lo studio di radiologia . CP_5 Per_1
L'appellante ritiene invece che la corretta lettura degli atti di causa e delle difese del dott.
avrebbe dovuto condurre a diversa ed opposta soluzione. CP_5
Il motivo è fondato.
Si legge nella seconda memoria ex articolo 183 cc depositata dal dottor che CP_5
presso lo studio radiologico del dottor operavano diversi professionisti e che Per_1 egli “… per alcuni mesi non frequentò lo studio radiologico per gravi problemi di salute della propria moglie” (così a p. 2 della seconda memoria ex art. 183 cpc).
Tale difesa/affermazione, dimostra che il dott. , al pari di altri medici, svolgeva CP_5
attività professionale presso lo studio del dott. , tanto che, nelle difese del primo Per_1
grado, per escludere la conoscenza della lettera di richiesta di risarcimento del danno non si sostiene l'inesistenza di un collegamento con detto studio ma che per alcuni mesi il
- 3 - professionista non si recò presso lo studio per problemi di salute della moglie (evocando una sorta di impossibilità di avere notizia della richiesta risarcitoria).
La difesa esaminata dimostra – a giudizio della corte - l'esistenza di quel collegamento tra il dottor e lo studio che la sentenza di primo grado ha, invece, negato. CP_5 Per_1
Per contro, non risulta affatto provato che per alcuni mesi il dott. non si recò CP_5
presso lo studio in questione, cioè il fatto che - secondo la tesi del - avrebbe CP_5 precluso la conoscibilità della richiesta;
in ogni caso, una volta accertata l'esistenza del collegamento che consente di qualificare come domicilio professionale del dott. CP_5 lo studio del dott. , l'eventuale temporanea assenza non priverebbe del requisito Per_1
della conoscibilità la comunicazione contenente la richiesta di risarcimento del danno recapitata presso lo studio in data 13.01.2012.
Omessa comunicazione all'assicurazione della richiesta di risarcimento. Conseguenze
La raccomandata del 13.1.2012 contiene inequivoca richiesta di risarcimento del danno, collegandolo a responsabilità professionale del medico per errata esecuzione dell'intervento chirurgico da parte del dott. . CP_5
E'pacifico che in sede di stipula del contratto di assicurazione del rischio professionale del
15.02.2012, tale richiesta risarcitoria non venne comunicata all'assicurazione.
L'assicurazione, in relazione a tale omissione, ha eccepito la “non operatività” della garanzia assicurativa, riproponendo l'eccezione nell'ambito del primo motivo di appello sopra esaminato.
La condotta dell'assicurato integra la violazione dell'art. 1892 c.c. CP_5
(Dichiarazioni inesatte o reticenti con dolo o colpa grave, “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave”) e dell'art. 17 del contratto di assicurazione (“per i fatti e/o comportamenti anteriori alla stipula della presente polizza, l'assicurazione viene contratta limitatamente ed esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l'assicurato non abbia ricevuto alla data di stipula richiesta risarcitoria alcuna e se l'assicurato non
- 4 - abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità. L'omessa percezione, notizia o conoscenza per colpa dell'assicurato del fatto o comportamento anteriore alla stipula della polizza esclude, del pari, l'operatività della copertura assicurativa”).
L'operare congiunto delle due norme citate, richiamandosi l'attenzione sul chiaro disposto dell'art. 17 del contratto di assicurazione, inducono ad escludere che la garanzia assicurativa possa operare per il sinistro in questione, in presenza di un fatto anteriore alla stipula della garanzia assicurativa ostativo (notorietà al contraente dell'esistenza di una richiesta risarcitoria e dell'omessa dichiarazione alla compagnia di assicurazione).
La fondatezza del primo motivo di appello con l'esclusione dell'operatività della garanzia assicurativa prestata da in favore del dott. , determina Parte_1 CP_5
l'assorbimento del secondo e del terzo motivo di appello.
°°°
Nessuna statuizione potrà essere resa sulla domanda formulata da Controparte_1
di accoglimento del terzo motivo di appello principale proposto da Parte_1
(riguardante il quantum della liquidazione del danno operata dal tribunale in favore
[...]
di ). Controparte_3
Detta domanda, ove qualificata come mera difesa adesiva all'altrui impugnazione, rimarrebbe assorbita dall'avvenuto assorbimento (come sopra detto) del motivo di impugnazione in questione proposto in via principale da . Parte_1
Nel caso in cui volesse attribuirvisi, pur in assenza di qualificazione della parte in tal senso, il valore di appello incidentale adesivo, lo stesso sarebbe inammissibile perché tardivamente proposto in violazione del termine previsto dall'art. 343, co. 1, cpc (mentre non ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 334, co. 2, cpc).
Non ricorrerebbe, infine, neppure l'ipotesi dell'impugnazione incidentale tardiva oggetto della recente pronunzia della Corte di legittimità (Cass., su, 8486/24), emessa con dichiarata funzione nomofilattica, che ha stabilito che l'impugnazione incidentale tardiva
è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua
- 5 - proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva (nella fattispecie difetterebbe, infatti, il presupposto del sorgere dell'interesse all'impugnazione per effetto dell'impugnazione incidentale da parte del coobbligato solidale, presupposto che, invece, è centrale nella pronunzia della Suprema Corte citata).
°°°
La parziale riforma della sentenza di primo grado determina la soccombenza di
[...]
sulle spese del doppio grado di giudizio nei confronti di CP_5 Parte_1
, liquidate come in dispositivo.
[...]
Le spese del presente giudizio tra e le altre parti vanno Controparte_1
compensate.
Sulle spese processuali affrontate da nulla deve statuirsi, Controparte_8 essendo quest'ultima, vittoriosa in primo grado e citata solo quale litisconsorte processuale
(cfr. Cass. 34174/21, “Nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza”).
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 712/21 R.G. così statuisce: in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e parziale riforma della sentenza n. 3630/2020, emessa dal Tribunale di
[...]
Catania, dichiara che la garanzia assicurativa offerta da in Parte_1
favore di non opera per il sinistro oggetto di causa;
condanna Controparte_5
al pagamento delle spese del giudizio in favore di Controparte_5 [...]
che si liquidano per il primo grado di giudizio in euro 3.500,00 per Parte_1
compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a. e per il presente grado in euro
- 6 - 3.000,00 00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a.; compensa le spese del presente giudizio tra e le altre parti. Controparte_1
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile il 12.02.2025
Il consigliere relatore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 7 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 712/2021 R.G. promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. SANTI Parte_1 P.IVA_1
ANDREA, c.f. ; C.F._1
Appellante contro
, partita iva elettivamente domiciliata in Catania, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Pietro Recupero;
Appellata
con sede in Catania Viale M. Rapisardi n. 1, Controparte_2
partita iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_3
difesa dall'avv. Salvatore Barone;
Appellata
- 1 - , nato a [...], il [...], c.f. ; Controparte_3 CodiceFiscale_2
Appellata-contumace contro
con sede in Catania Viale O. da Controparte_4
Pordenone n. 1, c.f. P.IVA_4
Appellata-contumace contro
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_5 C.F._3
;
[...]
Appellato-contumace
°°°°
All'udienza del 12.07.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa, previa assegnazione di termini ex art. 190 cpc, veniva posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In fatto
Con sentenza n. 3630/2020, emanata in data 02.11.2020, pubblicata il 04.11.2020, il
Tribunale di Catania accoglieva la domanda proposta da e condannava Controparte_3
la in solido con al Controparte_4 Controparte_5
risarcimento del danno in favore di;
condannava altresì l'assicurazione Parte_2
a tenere indenne il dott. in forza del contratto di Parte_1 CP_5
assicurazione per la responsabilità civile stipulato tra le parti e l'assicurazione
[...]
a tenere indenne la CP_6 Controparte_4
L'ordinanza emessa ex art. 70 bis cpc è stata impugnata con appello proposto esclusivamente da . Parte_1
Si sono costituiti in giudizio e la casa di cura Controparte_7 CP_2 chiamate in giudizio ai soli fini dell'integrità del litisconsorzio processuale.
- 2 - Sono rimasti contumaci la Controparte_4 CP_5
e .
[...] Controparte_3
All'udienza del 12.07.2024 la causa è stata posta in decisione.
In diritto
Con il primo motivo di appello l' lamenta l'errore che il Parte_1
tribunale avrebbe commesso, giudicando infondata l'eccezione di inoperatività del contratto di assicurazione del rischio professionale stipulato con per Controparte_5
avere questi taciuto l'esistenza di una richiesta di risarcimento del danno antecedente alla data di stipula (15.02.12) del contratto di assicurazione.
Risulta pacifico sia perché provato dalla lettera raccomandata versata in atti, sia perché incontestato, fin dal primo grado, che in data 13 gennaio 2012 venne recapitata una richiesta di risarcimento del danno inviata da al dott. Controparte_3 CP_5
presso lo studio di radiologia del dottor , in via 25 Aprile numero 13,
[...] Per_1
Carlentini. Il tribunale ha condiviso l'eccezione sollevata dal secondo cui detta CP_5
missiva risultava recapitata in un luogo estraneo al proprio domicilio (sito in Lentini via
Sauro numero 10) e l'assicurazione milanese non aveva dato la prova dell'esistenza di un collegamento del dottor con lo studio di radiologia . CP_5 Per_1
L'appellante ritiene invece che la corretta lettura degli atti di causa e delle difese del dott.
avrebbe dovuto condurre a diversa ed opposta soluzione. CP_5
Il motivo è fondato.
Si legge nella seconda memoria ex articolo 183 cc depositata dal dottor che CP_5
presso lo studio radiologico del dottor operavano diversi professionisti e che Per_1 egli “… per alcuni mesi non frequentò lo studio radiologico per gravi problemi di salute della propria moglie” (così a p. 2 della seconda memoria ex art. 183 cpc).
Tale difesa/affermazione, dimostra che il dott. , al pari di altri medici, svolgeva CP_5
attività professionale presso lo studio del dott. , tanto che, nelle difese del primo Per_1
grado, per escludere la conoscenza della lettera di richiesta di risarcimento del danno non si sostiene l'inesistenza di un collegamento con detto studio ma che per alcuni mesi il
- 3 - professionista non si recò presso lo studio per problemi di salute della moglie (evocando una sorta di impossibilità di avere notizia della richiesta risarcitoria).
La difesa esaminata dimostra – a giudizio della corte - l'esistenza di quel collegamento tra il dottor e lo studio che la sentenza di primo grado ha, invece, negato. CP_5 Per_1
Per contro, non risulta affatto provato che per alcuni mesi il dott. non si recò CP_5
presso lo studio in questione, cioè il fatto che - secondo la tesi del - avrebbe CP_5 precluso la conoscibilità della richiesta;
in ogni caso, una volta accertata l'esistenza del collegamento che consente di qualificare come domicilio professionale del dott. CP_5 lo studio del dott. , l'eventuale temporanea assenza non priverebbe del requisito Per_1
della conoscibilità la comunicazione contenente la richiesta di risarcimento del danno recapitata presso lo studio in data 13.01.2012.
Omessa comunicazione all'assicurazione della richiesta di risarcimento. Conseguenze
La raccomandata del 13.1.2012 contiene inequivoca richiesta di risarcimento del danno, collegandolo a responsabilità professionale del medico per errata esecuzione dell'intervento chirurgico da parte del dott. . CP_5
E'pacifico che in sede di stipula del contratto di assicurazione del rischio professionale del
15.02.2012, tale richiesta risarcitoria non venne comunicata all'assicurazione.
L'assicurazione, in relazione a tale omissione, ha eccepito la “non operatività” della garanzia assicurativa, riproponendo l'eccezione nell'ambito del primo motivo di appello sopra esaminato.
La condotta dell'assicurato integra la violazione dell'art. 1892 c.c. CP_5
(Dichiarazioni inesatte o reticenti con dolo o colpa grave, “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave”) e dell'art. 17 del contratto di assicurazione (“per i fatti e/o comportamenti anteriori alla stipula della presente polizza, l'assicurazione viene contratta limitatamente ed esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l'assicurato non abbia ricevuto alla data di stipula richiesta risarcitoria alcuna e se l'assicurato non
- 4 - abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità. L'omessa percezione, notizia o conoscenza per colpa dell'assicurato del fatto o comportamento anteriore alla stipula della polizza esclude, del pari, l'operatività della copertura assicurativa”).
L'operare congiunto delle due norme citate, richiamandosi l'attenzione sul chiaro disposto dell'art. 17 del contratto di assicurazione, inducono ad escludere che la garanzia assicurativa possa operare per il sinistro in questione, in presenza di un fatto anteriore alla stipula della garanzia assicurativa ostativo (notorietà al contraente dell'esistenza di una richiesta risarcitoria e dell'omessa dichiarazione alla compagnia di assicurazione).
La fondatezza del primo motivo di appello con l'esclusione dell'operatività della garanzia assicurativa prestata da in favore del dott. , determina Parte_1 CP_5
l'assorbimento del secondo e del terzo motivo di appello.
°°°
Nessuna statuizione potrà essere resa sulla domanda formulata da Controparte_1
di accoglimento del terzo motivo di appello principale proposto da Parte_1
(riguardante il quantum della liquidazione del danno operata dal tribunale in favore
[...]
di ). Controparte_3
Detta domanda, ove qualificata come mera difesa adesiva all'altrui impugnazione, rimarrebbe assorbita dall'avvenuto assorbimento (come sopra detto) del motivo di impugnazione in questione proposto in via principale da . Parte_1
Nel caso in cui volesse attribuirvisi, pur in assenza di qualificazione della parte in tal senso, il valore di appello incidentale adesivo, lo stesso sarebbe inammissibile perché tardivamente proposto in violazione del termine previsto dall'art. 343, co. 1, cpc (mentre non ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 334, co. 2, cpc).
Non ricorrerebbe, infine, neppure l'ipotesi dell'impugnazione incidentale tardiva oggetto della recente pronunzia della Corte di legittimità (Cass., su, 8486/24), emessa con dichiarata funzione nomofilattica, che ha stabilito che l'impugnazione incidentale tardiva
è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua
- 5 - proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva (nella fattispecie difetterebbe, infatti, il presupposto del sorgere dell'interesse all'impugnazione per effetto dell'impugnazione incidentale da parte del coobbligato solidale, presupposto che, invece, è centrale nella pronunzia della Suprema Corte citata).
°°°
La parziale riforma della sentenza di primo grado determina la soccombenza di
[...]
sulle spese del doppio grado di giudizio nei confronti di CP_5 Parte_1
, liquidate come in dispositivo.
[...]
Le spese del presente giudizio tra e le altre parti vanno Controparte_1
compensate.
Sulle spese processuali affrontate da nulla deve statuirsi, Controparte_8 essendo quest'ultima, vittoriosa in primo grado e citata solo quale litisconsorte processuale
(cfr. Cass. 34174/21, “Nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza”).
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 712/21 R.G. così statuisce: in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e parziale riforma della sentenza n. 3630/2020, emessa dal Tribunale di
[...]
Catania, dichiara che la garanzia assicurativa offerta da in Parte_1
favore di non opera per il sinistro oggetto di causa;
condanna Controparte_5
al pagamento delle spese del giudizio in favore di Controparte_5 [...]
che si liquidano per il primo grado di giudizio in euro 3.500,00 per Parte_1
compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a. e per il presente grado in euro
- 6 - 3.000,00 00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a.; compensa le spese del presente giudizio tra e le altre parti. Controparte_1
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile il 12.02.2025
Il consigliere relatore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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