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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 381/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Alessia Annunziata
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 381/2010 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. elettivamente domiciliato presso il Parte_2 predetto difensore
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato presso il predetto Testimone_1 difensore
CONVENUTO
Oggetto: proprietà
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso per l'accoglimento della domanda, vinte le spese.
pagina 1 di 16 Parte convenuta ha concluso per il rigetto della domanda proposta dall'attore e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con vittoria delle spese di giudizio, con attribuzione al difensore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 02/03/2010 conveniva in giudizio Parte_1
per far stabilire giudizialmente il confine tra il fondo di sua Controparte_1 proprietà e quello del convenuto. In particolare, esponeva di essere proprietario del fondo sito in agro del Comune di Camerota, loc. “Monte di
Luna”, distinto in catasto al foglio 30, particella 62, in virtù di atto di divisione per notaio del 12/04/2001, rep. N. 44935, raccolta n. Per_1
21345 e atto di compravendita concluso con la germana in data Persona_2
05/11/2005; che il predetto fondo confinava con via Comunale, con proprietà
, , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
e ; che il suindicato fondo, già di proprietà Persona_7 Persona_8 degli ascendenti dell'attore, veniva posseduto animo domini prima dagli ascendenti, poi dai loro figli legittimi ed infine, dal 2005, esclusivamente dall'istante; che tale fondo, di are 16,75, confinava anche con la proprietà di
, il quale, nel novembre del 2008, vi edificava una Controparte_1 costruzione abitativa, priva di regolare concessione edilizia, occupando per circa 474 mq il fondo attoreo;
che egli, con nota raccomandata del
10/12/2008, contestava al convenuto l'avvenuta realizzazione di un'opera edilizia nella sua proprietà, chiedendone la demolizione, oltre ad evidenziare la necessità di definire l'esatta regolamentazione della consistenza dei due fondi;
che tali richieste non avevano alcun riscontro.
Concludeva, quindi, perché l'adito Tribunale volesse: “stabilirsi giudizialmente i confini tra il fondo sito in agro del Comune di Camerota
(SA), località Monte di Luna, individuato in catasto al foglio 30 particella
n. 62 di proprietà dell'istante signor e il fondo sito in agro Parte_1 del Comune di Camerota (SA), foglio 30 particella 299 di are 7.10 di proprietà del convenuto , e per lo effetto condannare il Controparte_1 convenuto al rilascio della parte di fondo dal medesimo occupata, previa pagina 2 di 16 demolizione del manufatto già oggetto di procedimento sanzionatorio ex art.
31 DPR 380/01 da parte del di Camerota”. CP_2
Con memoria di costituzione depositata in data 28/10/2010 si costituiva in giudizio , contestando la ricostruzione dei fatti operata Controparte_1 dall'attore. Deduceva l'improponibilità dell'azione e, comunque,
l'infondatezza della domanda per difetto dei presupposti di cui all'art. 950
c.c., in quanto il confine tra i due fondi era determinato in maniera certa dalla presenza di un muretto e di una recinzione. Asseriva, inoltre, di avere da sempre posseduto il fondo nell'attuale delimitazione e consistenza superficiaria;
articolava, dunque, domanda riconvenzionale per la declaratoria di usucapione della porzione fondiaria per cui è causa. In conclusione, chiedeva rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
gradatamente, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarare che il convenuto ha acquistato a titolo originario la proprietà della porzione fondiaria delimitata dalla linea confinaria costituita dal muretto in pietra e recinzione per tutta l'estensione del fondo in agro del Comune di Camerota (SA), in Catasto
Terreni, foglio n. 30, p.lla n. 299, per aver proseguito il possesso uti dominus, ininterrottamente pacificamente e pubblicamente, già iniziato dagli avi e, successivamente, dalla de cuius , oltre Controparte_3 ottant'anni orsono;
con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c., espletata prova orale e CTU, dopo vari rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, mutato il magistrato, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda proposta da è intesa ad accertare l'esatta Parte_1 demarcazione del confine tra il fondo di sua proprietà e quello di proprietà del convenuto e va, pertanto, qualificata come azione di regolamento di pagina 3 di 16 confini, disciplinata dall'art. 950 c.c., secondo cui, quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiederne giudizialmente la definizione.
Deve, infatti, in via del tutto preliminare, precisarsi che, anche qualora, come in questo caso, all'azione di regolamento dei confini si accompagni la domanda di rilascio della porzione di fondo illegittimamente occupata e di riduzione in pristino con eventuale demolizione delle opere realizzate dal confinante sul bene dell'istante, non muta, per ciò solo, l'oggetto della domanda, che non diviene, invero, sol perché sia richiesto il rilascio, vera e propria azione di rivendica, giacché la fondamentale differenza tra le due azioni risiede nella circostanza che il conflitto paventato con la proposizione di domanda per regolamento dei confini è un conflitto tra i fondi sulla loro relativa concreta delimitazione, laddove l'azione di rivendica presuppone un conflitto tra titoli di proprietà tra loro controversi.
Da ciò deriva che la natura dell'azione di regolamento dei confini non muta per il solo fatto che l'attore chieda il rilascio di una parte del terreno asseritamente rientrante nel confine del proprio fondo, essendo il rilascio di tali porzioni conseguenza dell'istanza principale di esatta determinazione del confine. Più nel dettaglio, infatti, tra la domanda di regolamento dei confini e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate sussiste un rapporto di pregiudizialità -dipendenza, tale per cui la prima è pregiudiziale rispetto alla seconda e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate è dipendente dalla prima, con la conseguenza che l'accoglimento o il rigetto della domanda di regolamento dei confini determina rispettivamente l'accoglimento o il rigetto della seconda (cfr. ex multis Cass., sez. II, 23/1/2023, n. 1910).
Nel caso di specie, pur essendo stato richiesto il rilascio del fondo e la riduzione in pristino e pur avendo parte attrice paventato la sussistenza di una illegittima costruzione realizzata dal convenuto, non ha, comunque, delineato, nell'articolare la propria domanda, una esatta delimitazione dei pagina 4 di 16 confini tra i due fondi, con conseguente pacifica qualificazione della domanda nei termini innanzi descritti, come meglio si dirà anche in seguito.
Venendo, dunque, alla delineazione dei presupposti di diritto dell'azione di regolamento dei confini, pare opportuno precisare quanto segue.
L'azione, che spetta al proprietario nei confronti del confinante, è volta, appunto, ad accertare giudizialmente il confine tra due fondi contigui e, eventualmente, ad ottenere la condanna alla restituzione della striscia di terreno che, dalla fissazione della linea di confine, dovesse risultare posseduta dal soggetto che non ne risulti essere proprietario.
Più in particolare, l'actio finium regundorum si articola diversamente a seconda che l'incertezza sia oggettiva, allorché manchi una chiara delimitazione tra due fondi (come in caso di uso promiscuo del tratto di terreno ubicato nella zona confinaria), ovvero soggettiva, qualora sia contestato l'avvenuto sconfinamento ad opera del vicino, per mezzo di una scorretta delimitazione apposta sul confine.
Ai sensi dell'art. 950, commi 2 e 3 c.c., la prova dell'ubicazione del confine può essere fornita con ogni mezzo e, in mancanza di altri elementi, il giudice dovrà attenersi al confine delineato dalle mappe catastali. Sebbene il legislatore non abbia stilato alcuna graduatoria quanto alla rilevanza delle altre prove ammissibili, si ritiene che debbano valutarsi, in via preliminare, i titoli di acquisto e le planimetrie ivi allegate ovvero i frazionamenti allegati agli atti di divisione (cfr. Cass. civ. Sez. II,
22/02/2018, n. 4315). Ciò nondimeno, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario, costituito dalle mappe catastali, è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi risultino comunque inidonei alla determinazione certa del confine.
Deve, inoltre, evidenziarsi che tale azione mira, come precisato, esclusivamente ad eliminare un'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, e, quindi, presuppone pagina 5 di 16 che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà.
L'azione, dunque, ha carattere reale ed è imprescrittibile, salva l'eventuale usucapione che uno dei confinanti abbia maturato sulle porzioni di terreno possedute, ancorché abusivamente.
Con riferimento all'onere probatorio, infine, in parziale deroga al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., ognuna delle parti deve provare il proprio diritto. In difetto o carenza di prove, il Giudice dovrà attenersi al confine attestato dalle risultanze catastali, in conformità al disposto dell'art. 950
c.c.
Così ricostruiti in diritto gli elementi essenziali e i presupposti dell'azione di regolamento di confini, deve innanzitutto indagarsi in ordine all'ammissibilità dell'azione de quo atteso che l'attore ha chiesto determinarsi l'esatto confine tra i due fondi, mentre ha Controparte_1 dedotto l'inammissibilità della domanda essendo il confine tra i due fondi già esistente e rappresentato da un muro a secco.
Orbene, dalla lettura degli atti difensivi delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge una effettiva incertezza del confine, vertendosi della effettiva consistenza dei due fondi oggetto di causa, con conseguente ammissibilità dell'azione proposta. Ed infatti, dall'esame dei titoli di proprietà si evince, con riferimento al fondo in proprietà di parte attrice, che , con atto di compravendita del 05/11/2005 trasferiva a Persona_2
“la quota indivisa pari alla metà e comunque tutti i diritti, Parte_1 niente escluso che la venditrice vanta sul fondo rustico in agro di Camerota, nella frazione Lentiscosa, alla località “Cioffo” o “Sacchitiello”, confinante con proprietà , con strada comunale Monte di luna, con Controparte_3 altra strada comunale, con eredi , beni aventi causa da CP_1 Per_9
proprietà salvo altri. Nel catasto terreni al fol. 30
[...] Per_7 particelle 62…. 531”. (cfr. allegato in atti); per contro, con riguardo alla pagina 6 di 16 posizione del convenuto, dal testamento con cui lasciava Controparte_3
a , il “terreno zia felicia”, non emerge alcun riferimento ai Controparte_1 confini, né alcuna indicazione di dati catastali. Di conseguenza, ferma l'assenza di titoli tra loro confliggenti, deve evidenziarsi l'assoluta irrilevanza della sussistenza, sui luoghi, del muretto la cui presenza è stata valorizzata dal convenuto ai fini della suindicata eccezione di inammissibilità, giacché, come precisato, l'azione in parola si legittima tanto in casi di incertezza oggettiva, quanto nei casi di incertezza soggettiva, quando, cioè, come nella fattispecie al vaglio del Tribunale, pur presente una delimitazione oggettiva dei confini stessi, ne sia, però, contestata la correttezza.
Ciò precisato, occorre rilevare che l'attore ha piena legittimazione attiva, in quanto proprietario del terreno sito in Camerota identificato al foglio 30, particella 62, che confina con la proprietà del convenuto, identificabile con la particella n. 299 (ora 657) allo stesso foglio, in capo al quale, pertanto, va riconosciuta la legittimazione passiva.
Venendo al merito, deve rilevarsi la fondatezza della domanda attorea.
Ed infatti, il Ctu ing. cui veniva conferito incarico di Persona_10 individuare, sulla scorta dei titoli di proprietà, il confine tra i fondi per cui
è causa, nella sua relazione ha, in primo luogo, descritto i luoghi in questione: “gli immobili oggetto di causa sono ubicati nel Comune di
Camerota, più precisamente alla frazione Lentiscosa, in località “Monte di
Luna” a circa 107 metri s.l.m e distanti poco meno di 1 km dal paese e dal mare. Essi consistono in due particelle di terreno agricolo, entrambe piantumate ad uliveto ed approssimativamente pianeggianti;
all'interno di esse insistono 3 fabbricati”. Egli, inoltre, ha svolto una serie di accertamenti descritti nei seguenti termini: “ il CTU, con l'ausilio del proprio collaboratore geom. procedeva subito a rilevare Per_11 topograficamente tutti i punti ritenuti utili a caratterizzare il perimetro delle particelle e soprattutto gli ipotetici confini all'interno di esse…le operazioni di rilievo topografico si estendevano sulla strada confinante con pagina 7 di 16 le proprietà, successivamente si seguiva accuratamente con la citata strumentazione il muretto di pietra e la recinzione metallica, al fine di verificare se vi fosse coincidenza tra questi e il confine catastale.. dopo circa un'ora di rilievi con tale tipo di strumentazione veniva utilizzata una
“Stazione Totale” Sokkia mod. SET 5x con doppio distanziometro (laser e infrarossi) in sostituzione del ricevitore GPS;
i rilievi continuavano con tale tipo di strumentazione all'interno delle 2 particelle in prossimità dei 2 fabbricati di recente costruzione…il CTU e il geom. terminavano la Per_11 fase di rilievo fotografico all'interno dei lotti, rilevando accuratamente tramite la “Stazione Totale” le caratteristiche geometriche e metriche dei citati 2 fabbricati;
contemporaneamente veniva completato il rilievo fotografico dei luoghi”. Ha quindi concluso: “Dal confronto del rilevo topografico effettuato durante i sopralluoghi, con la mappa catastale e la mappa di impianto georeferenziata, rilasciate dall'Agenzia del territorio di
Salerno, risulta che il confine catastale tra la particella n. 62 di proprietà del ricorrente e la particella 657 (ex 299) coincide con la Parte_1 recinzione esistente solo per i primi 19 metri circa sul lato sud -est (punto A del grafico), successivamente, spostandosi verso nord est si va allontanando da essa (cioè dal muretto in pietra e recinzione metallica) fino raggiungere una distanza massima di circa 11,4 metri dal punto” D” ( vedasi rilevo grafico allegato alla relazione). Questa circostanza implica necessariamente un aumento significativo dell'area della particella n. 657 di proprietà CP_1 ed una conseguente diminuzione della superficie della particella 62 di proprietà Dal grafico ottenuto con i dati del rilievo Parte_1 topografico, si osserva inoltre che tutto il fabbricato “1” (di recente costruzione) posto più a nord risulta posizionato all'interno della particella
62 del foglio 30 (oltre l'89%) della superficie totale del fabbricato soltanto lo spigolo sud ovest dell'immobile (punto “C” del grafico), si trova internamente al fondo del convenuto. Inoltre anche il secondo fabbricato “C” posizionato a sud ovest (ovvero la particella 657 al foglio 30 al catasto fabbricato) si trova leggermente nella all'interno della particella n. 62 del ricorrente per circa il
2% della superficie totale (punto “B”). In conclusione il risultato dei rilevi
pagina 8 di 16 effettuati dallo scrivente e dal suo collaboratore Geometra evidenzia Per_11 che il confine catastale non coincide per intero con la recinzione metallica e muretto in pietra. L'area racchiusa tra questi (recinzione e confine catastale) individua grossomodo un triangolo irregolare di superficie pari a 453 mq che la porzione di terreno detratta al ricorrente (area tratteggiata in celeste sul grafico)”.
Ora, dal raffronto tra la consulenza, il grafico allegato e le mappe catastali presenti in atti, deve evidenziarsi una incongruenza logico -lessicale nelle conclusioni raggiunte dal c.t.u., che, tuttavia, risulta facilmente superabile, senza necessità di chiamare il perito a rendere chiarimenti, come, del resto,
è possibile ricavare anche dalla circostanza che nessuna delle parti ne ha rilevata la sussistenza, pacifici essendo, in fatto, gli esiti del lavoro del consulente.
Ed infatti, il consulente, nella frase “risulta che il confine catastale tra la particella n. 62 di proprietà del ricorrente e la particella Parte_1
657 (ex 299) coincide con la recinzione esistente solo per i primi 19 metri circa sul lato sud-est (punto A del grafico), successivamente, spostandosi verso nord est si va allontanando da essa (cioè dal muretto in pietra e recinzione metallica) fino raggiungere una distanza massima di circa 11,4 metri dal punto D”, ha individuato il soggetto del periodo nel “confine catastale” (circostanza confermata dal fatto che il punto di riferimento individuato è il muretto in pietra), così parendo che egli intendesse evidenziare che il confine catastale era individuabile nella linea che, nel grafico di cui all'allegato n. 6 alla consulenza, taglia longitudinalmente la particella 62 ed il muretto in pietra con recinzione metallica, invece, nella linea contrassegnata con le lettere, che da sud -est si dipartono sino a nord- ovest, A, B, C e D;
tuttavia, risulta evidente il contrario, innanzitutto poiché non è contestato che il suddetto muretto è individuabile proprio nella predetta linea longitudinale e, in secondo luogo, in quanto parimenti evidente è che il confine catastale risulta coincidente con il segmento contrassegnato dalle lettere da A a D. Di conseguenza, è il muretto ad pagina 9 di 16 essere spostato verso nord-est dal confine catastale, individuandosi una distanza massima di 11,44 metri dal punto D del confine catastale, posto a nord-ovest nel grafico, così determinando una espansione della particella
657 rispetto alla 62, che, tenendo presente l'attuale stato della recinzione, risulta compressa rispetto al confine come catastalmente determinato. Del resto, la circostanza è resa ancor più evidente sia dal fatto che, in concreto,
i fabbricati costruiti dal convenuto sono posti, com'è ovvio, alla sinistra della recinzione apposta – poiché il convenuto non avrebbe potuto costruirli a cavallo della stessa, laddove essa fosse erroneamente individuata nel segmento contrassegnato con le suddette lettere – sia dall'ulteriore assunto che il consulente, coerentemente con quanto appena esposto, conclude ulteriormente rilevando che: “Dal grafico ottenuto con i dati del rilievo topografico, si osserva inoltre che tutto il fabbricato “1” (di recente costruzione) posto più a nord risulta posizionato all'interno della particella
62 del foglio 30 (oltre l'89%) della superficie totale del fabbricato soltanto lo spigolo sud ovest dell'immobile (punto “C” del grafico), si trova internamente al fondo del convenuto. Inoltre anche il secondo fabbricato “C” posizionato a sud ovest (ovvero la particella 657 al foglio 30 al catasto fabbricato) si trova leggermente nella all'interno della particella n. 62 del ricorrente per circa il
2% della superficie totale (punto “B”)”.
Tanto chiarito, ritiene il Tribunale che tali conclusioni siano pienamente condivisibili, in quanto basate sull'esame dei titoli di proprietà e dei frazionamenti allegati, nonché sulla documentazione richiesta dal perito al
Comune di Camerota, sulle risultanze catastali e su un esame obiettivo dello stato dei luoghi, di cui è stata fornita puntuale riproduzione fotografica. Di conseguenza la linea di confine tra i fondi oggetto di giudizio deve essere individuata in quella determinata dal CTU nella propria relazione tecnica, coincidente solo per un tratto con la recinzione metallica ed il muretto in pietra ivi presenti.
Sul punto, è appena il caso di sottolineare che quanto eccepito dal convenuto circa l'irrilevanza probatoria dei soli dati catastali non coglie nel pagina 10 di 16 segno. Ed infatti, in primo luogo, va ribadito in questa sede che le risultanze catastali, anche di per sé sole, sono, in assenza di ulteriori riscontri istruttori, in realtà sufficienti alla determinazione del confine, ma, in secondo luogo, esse sono accompagnate dalla determinazione del confine nei titoli prodotti da parte attrice e dalla documentazione reperita presso il Comune;
la prova per testi articolata, invero, ha dimostrato la sola sussistenza della recinzione apposta, ma l'assunto riveste rilevanza, al più, con riguardo alla sussistenza di un confine che avrebbe reso inammissibile l'actio finium regundorum – rilevanza, peraltro, già esclusa in ragione della incertezza soggettiva che riguarda tale confine, che l'attore ha in più occasioni, infatti, proceduto a contestare – non certo, invece, con riferimento alla prova contraria della determinazione di un confine diverso rispetto a quello individuato con l'ausilio delle mappe catastali.
In altri termini, una volta esclusa l'idoneità della recinzione a costituire presupposto per l'inammissibilità dell'azione proposta (rectius per la sua riqualificazione in azione di rivendica) per i motivi esposti, la relativa sussistenza non vale a dimostrare l'individuazione di un confine diverso rispetto a quello risultante dai titoli prodotti, dalle mappe catastali e dalla documentazione reperita in Comune, puntualmente, invece, individuato dal consulente nominato.
Così determinato il confine, ed accertato l'avvenuto sconfinamento ad opera del convenuto, occorre esaminare la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da quest'ultimo, idonea a paralizzare gli effetti della domanda attorea di regolamento dei confini.
Sul punto giova ricordare che l'art. 1158 c.c. dispone che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. L'acquisto di un bene per usucapione presuppone, in particolare, la sussistenza di un
“corpus”, accompagnata dall' “animus possidendi”, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e pagina 11 di 16 continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria (vedi ex multis sent. Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass.
27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863). Ai fini della dichiarazione di usucapione occorre fornire una prova certa e rigorosa, non essendo sufficiente “l'inerzia del proprietario”, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare.
Trasfondendo tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che l'invocato acquisto della proprietà del terreno per usucapione è risultato infondato, in quanto, dalle risultanze processuali, non è emersa la prova dell'usucapione da parte del convenuto nei modi e nei termini sopra descritti.
Ed invero il teste escusso all'udienza del 27/11/2013, riferiva Testimone_2 di conoscere i luoghi di causa in quanto proprietario di un terreno confinante, specificando che, da quando aveva memoria, i due terreni erano rimasti gli stessi sia nei confini che nella consistenza;
tuttavia, non era a pagina 12 di 16 conoscenza del fatto che il fondo di proprietà del convenuto fosse denominato “zia ”, non sapeva riferire chi fosse Per_12 Controparte_3
(nonna del convenuto e sua dante causa), e dichiarava che sul terreno insisteva solo un fabbricato di vecchia costruzione, a dimostrazione di una conoscenza dei luoghi di causa ben circoscritta nel tempo, che esclude la sussistenza di una continuità nel possesso.
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni rese dal teste il Testimone_3 quale dichiarava: “ conosco i luoghi perché sono confinante con il terreno di
il confine coincide con il muretto e la recinzione che vedo Parte_3 nella foto del convenuto. Riconosco i luoghi anche nella seconda foto e preciso che il fondo di è quello a destra per chi guarda la foto. Non CP_1 so se quello a sinistra sia di (…) la separazione tra i due Parte_4 fondi è sempre stata costituita dalla recinzione e dal muretto”. Aggiungeva poi “Sul terreno c'è un rudere, una casetta di campagna antica. Non mi risulta che sia stata ristrutturata. Io non ho visto nessuno in questa casa.
La casa non è usata da nessuno. Non mi risulta che il convenuto
[...]
abbia effettuato nuove costruzioni sul fondo né apposto recinzioni”. CP_1
Il teste dichiarava, poi, di aver lavorato sul terreno di IM
, sin da quando era di proprietà dei suoi nonni, e in Controparte_1 particolare di aver provveduto alla potatura delle olive. Precisava che fino a sei anni prima la recinzione era rimasta la stessa e di non ricordare fabbricati sul confine.
Tali dichiarazioni non sono sufficienti a ritenere provata l'usucapione.
Come già evidenziato, ai fini dell'accoglimento della domanda, infatti, chi agisce per far dichiarare l'usucapione deve fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti rivelino, in maniera inequivoca, l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come pagina 13 di 16 inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa, non essendo sufficiente l'inerzia del proprietario. Ed ancora, la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus essendo indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso (cfr. ex multis Cass. 21837/18).
Ebbene, le risultanze processuali non consentono di ritenere provata l'usucapione nei modi e nei termini sopra descritti, dal momento che le dichiarazioni testimoniali sono del tutto generiche e in alcuni punti discordanti con i documenti prodotti in giudizio. In altri termini, le suindicate testimonianze non sono in grado di dimostrare la signoria di fatto esercitata dal convenuto con i caratteri descritti, ovvero con quelli di pienezza e di esclusività che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva (cfr. Cass. n. 1538/1967; Cass. n. 4807/1992).
Non è, infatti, stata raggiunta prova rassicurante del possesso per un periodo di tempo sufficiente al maturare della domandata usucapione, né della continuità dello stesso, a maggior ragione se si consideri che, nel caso di specie, avrebbe dovuto dimostrarsi il consolidamento della signoria di fatto sulla porzione del bene di cui si intendeva acquisire la proprietà già in capo ai danti causa dell'odierno convenuto, con conseguente successione nel possesso in capo a quest'ultimo, ovvero, in alternativa, l'unione del possesso del convenuto con quello dei propri danti causa per il tempo necessario ad usucapire. Peraltro, sul punto, è appena il caso di notare, ad abundantiam, che non è stato superato il dubbio, permasto in capo al Tribunale, circa l'interruzione del possesso tra i danti causa del convenuto ed il convenuto medesimo, giacché, nel 2002, è emersa la sussistenza di un possesso dei luoghi per cui è causa in capo a tale come riferito dal teste Persona_13
che, nell'espletare l'incarico conferitogli di verificare la Testimone_5 linea di confine tra le due proprietà, inoltrava la convocazione a quest'ultimo. pagina 14 di 16 Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda va, dunque, accolta ed il confine determinato come da grafico del rilievo di cui all'allegato n. 6 alla consulenza d'ufficio, dipartendosi esso dal punto A del suddetto grafico e spostandosi verso nord ovest, in base alle coordinate individuate dal consulente, sino a raggiungere la distanza di 11,44 metri dalla recinzione presente, sino al punto D del grafico, posto sul confine catastale. Per l'effetto, deve essere ordinato al convenuto il rilascio della porzione di fondo illegittimamente occupata ed il ripristino dello stato dei luoghi, con rimozione delle opere poste in essere dal convenuto sul fondo dell'attore, come risultante dalla suindicata determinazione dei confini.
Va, per contro, rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate sulla base dei parametri medi dello scaglione di valore di riferimento (valore indeterminabile -complessità bassa), ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022. Per le stesse motivazioni, vanno poste a definitivo carico di parte convenuta le spese per la espletata c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie la domanda avanzata da e, per l'effetto, Parte_1 determina il confine del fondo, sito in agro del Comune di Camerota
(SA), località Monte di Luna, individuato in catasto al foglio 30 particella n. 62, di proprietà dell'istante ed il fondo Parte_1 sito in agro del Comune di Camerota (SA), foglio 30 particella ex 299, ora 657, di are 7.10, di proprietà del convenuto , come Controparte_1 da grafico del rilievo di cui all'allegato n. 6 alla consulenza d'ufficio, dipartendosi esso dal punto A del suddetto grafico e spostandosi verso nord ovest, in base alle coordinate individuate dal consulente, sino a raggiungere la distanza di 11,44 metri dalla recinzione presente, sino pagina 15 di 16 al punto D del grafico, posto sul confine catastale, ed ordina a
[...]
il rilascio della porzione di fondo illegittimamente occupata CP_1 ed il ripristino dello stato dei luoghi, con rimozione delle opere poste in essere sul fondo dell'attore, come risultante dalla suindicata determinazione dei confini.
- Rigetta la domanda riconvenzionale articolata da . Controparte_1
- Condanna alla corresponsione, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 348,00, per esborsi, Pt_1 ed € 7.616,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
- Pone a definitivo carico di le spese per la espletata Controparte_1
c.t.u., come liquidate in separato decreto.
Vallo della Lucania, 8/4/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Alessia Annunziata
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 381/2010 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. elettivamente domiciliato presso il Parte_2 predetto difensore
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato presso il predetto Testimone_1 difensore
CONVENUTO
Oggetto: proprietà
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso per l'accoglimento della domanda, vinte le spese.
pagina 1 di 16 Parte convenuta ha concluso per il rigetto della domanda proposta dall'attore e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con vittoria delle spese di giudizio, con attribuzione al difensore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 02/03/2010 conveniva in giudizio Parte_1
per far stabilire giudizialmente il confine tra il fondo di sua Controparte_1 proprietà e quello del convenuto. In particolare, esponeva di essere proprietario del fondo sito in agro del Comune di Camerota, loc. “Monte di
Luna”, distinto in catasto al foglio 30, particella 62, in virtù di atto di divisione per notaio del 12/04/2001, rep. N. 44935, raccolta n. Per_1
21345 e atto di compravendita concluso con la germana in data Persona_2
05/11/2005; che il predetto fondo confinava con via Comunale, con proprietà
, , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
e ; che il suindicato fondo, già di proprietà Persona_7 Persona_8 degli ascendenti dell'attore, veniva posseduto animo domini prima dagli ascendenti, poi dai loro figli legittimi ed infine, dal 2005, esclusivamente dall'istante; che tale fondo, di are 16,75, confinava anche con la proprietà di
, il quale, nel novembre del 2008, vi edificava una Controparte_1 costruzione abitativa, priva di regolare concessione edilizia, occupando per circa 474 mq il fondo attoreo;
che egli, con nota raccomandata del
10/12/2008, contestava al convenuto l'avvenuta realizzazione di un'opera edilizia nella sua proprietà, chiedendone la demolizione, oltre ad evidenziare la necessità di definire l'esatta regolamentazione della consistenza dei due fondi;
che tali richieste non avevano alcun riscontro.
Concludeva, quindi, perché l'adito Tribunale volesse: “stabilirsi giudizialmente i confini tra il fondo sito in agro del Comune di Camerota
(SA), località Monte di Luna, individuato in catasto al foglio 30 particella
n. 62 di proprietà dell'istante signor e il fondo sito in agro Parte_1 del Comune di Camerota (SA), foglio 30 particella 299 di are 7.10 di proprietà del convenuto , e per lo effetto condannare il Controparte_1 convenuto al rilascio della parte di fondo dal medesimo occupata, previa pagina 2 di 16 demolizione del manufatto già oggetto di procedimento sanzionatorio ex art.
31 DPR 380/01 da parte del di Camerota”. CP_2
Con memoria di costituzione depositata in data 28/10/2010 si costituiva in giudizio , contestando la ricostruzione dei fatti operata Controparte_1 dall'attore. Deduceva l'improponibilità dell'azione e, comunque,
l'infondatezza della domanda per difetto dei presupposti di cui all'art. 950
c.c., in quanto il confine tra i due fondi era determinato in maniera certa dalla presenza di un muretto e di una recinzione. Asseriva, inoltre, di avere da sempre posseduto il fondo nell'attuale delimitazione e consistenza superficiaria;
articolava, dunque, domanda riconvenzionale per la declaratoria di usucapione della porzione fondiaria per cui è causa. In conclusione, chiedeva rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
gradatamente, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarare che il convenuto ha acquistato a titolo originario la proprietà della porzione fondiaria delimitata dalla linea confinaria costituita dal muretto in pietra e recinzione per tutta l'estensione del fondo in agro del Comune di Camerota (SA), in Catasto
Terreni, foglio n. 30, p.lla n. 299, per aver proseguito il possesso uti dominus, ininterrottamente pacificamente e pubblicamente, già iniziato dagli avi e, successivamente, dalla de cuius , oltre Controparte_3 ottant'anni orsono;
con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c., espletata prova orale e CTU, dopo vari rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, mutato il magistrato, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda proposta da è intesa ad accertare l'esatta Parte_1 demarcazione del confine tra il fondo di sua proprietà e quello di proprietà del convenuto e va, pertanto, qualificata come azione di regolamento di pagina 3 di 16 confini, disciplinata dall'art. 950 c.c., secondo cui, quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiederne giudizialmente la definizione.
Deve, infatti, in via del tutto preliminare, precisarsi che, anche qualora, come in questo caso, all'azione di regolamento dei confini si accompagni la domanda di rilascio della porzione di fondo illegittimamente occupata e di riduzione in pristino con eventuale demolizione delle opere realizzate dal confinante sul bene dell'istante, non muta, per ciò solo, l'oggetto della domanda, che non diviene, invero, sol perché sia richiesto il rilascio, vera e propria azione di rivendica, giacché la fondamentale differenza tra le due azioni risiede nella circostanza che il conflitto paventato con la proposizione di domanda per regolamento dei confini è un conflitto tra i fondi sulla loro relativa concreta delimitazione, laddove l'azione di rivendica presuppone un conflitto tra titoli di proprietà tra loro controversi.
Da ciò deriva che la natura dell'azione di regolamento dei confini non muta per il solo fatto che l'attore chieda il rilascio di una parte del terreno asseritamente rientrante nel confine del proprio fondo, essendo il rilascio di tali porzioni conseguenza dell'istanza principale di esatta determinazione del confine. Più nel dettaglio, infatti, tra la domanda di regolamento dei confini e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate sussiste un rapporto di pregiudizialità -dipendenza, tale per cui la prima è pregiudiziale rispetto alla seconda e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate è dipendente dalla prima, con la conseguenza che l'accoglimento o il rigetto della domanda di regolamento dei confini determina rispettivamente l'accoglimento o il rigetto della seconda (cfr. ex multis Cass., sez. II, 23/1/2023, n. 1910).
Nel caso di specie, pur essendo stato richiesto il rilascio del fondo e la riduzione in pristino e pur avendo parte attrice paventato la sussistenza di una illegittima costruzione realizzata dal convenuto, non ha, comunque, delineato, nell'articolare la propria domanda, una esatta delimitazione dei pagina 4 di 16 confini tra i due fondi, con conseguente pacifica qualificazione della domanda nei termini innanzi descritti, come meglio si dirà anche in seguito.
Venendo, dunque, alla delineazione dei presupposti di diritto dell'azione di regolamento dei confini, pare opportuno precisare quanto segue.
L'azione, che spetta al proprietario nei confronti del confinante, è volta, appunto, ad accertare giudizialmente il confine tra due fondi contigui e, eventualmente, ad ottenere la condanna alla restituzione della striscia di terreno che, dalla fissazione della linea di confine, dovesse risultare posseduta dal soggetto che non ne risulti essere proprietario.
Più in particolare, l'actio finium regundorum si articola diversamente a seconda che l'incertezza sia oggettiva, allorché manchi una chiara delimitazione tra due fondi (come in caso di uso promiscuo del tratto di terreno ubicato nella zona confinaria), ovvero soggettiva, qualora sia contestato l'avvenuto sconfinamento ad opera del vicino, per mezzo di una scorretta delimitazione apposta sul confine.
Ai sensi dell'art. 950, commi 2 e 3 c.c., la prova dell'ubicazione del confine può essere fornita con ogni mezzo e, in mancanza di altri elementi, il giudice dovrà attenersi al confine delineato dalle mappe catastali. Sebbene il legislatore non abbia stilato alcuna graduatoria quanto alla rilevanza delle altre prove ammissibili, si ritiene che debbano valutarsi, in via preliminare, i titoli di acquisto e le planimetrie ivi allegate ovvero i frazionamenti allegati agli atti di divisione (cfr. Cass. civ. Sez. II,
22/02/2018, n. 4315). Ciò nondimeno, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario, costituito dalle mappe catastali, è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi risultino comunque inidonei alla determinazione certa del confine.
Deve, inoltre, evidenziarsi che tale azione mira, come precisato, esclusivamente ad eliminare un'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, e, quindi, presuppone pagina 5 di 16 che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà.
L'azione, dunque, ha carattere reale ed è imprescrittibile, salva l'eventuale usucapione che uno dei confinanti abbia maturato sulle porzioni di terreno possedute, ancorché abusivamente.
Con riferimento all'onere probatorio, infine, in parziale deroga al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., ognuna delle parti deve provare il proprio diritto. In difetto o carenza di prove, il Giudice dovrà attenersi al confine attestato dalle risultanze catastali, in conformità al disposto dell'art. 950
c.c.
Così ricostruiti in diritto gli elementi essenziali e i presupposti dell'azione di regolamento di confini, deve innanzitutto indagarsi in ordine all'ammissibilità dell'azione de quo atteso che l'attore ha chiesto determinarsi l'esatto confine tra i due fondi, mentre ha Controparte_1 dedotto l'inammissibilità della domanda essendo il confine tra i due fondi già esistente e rappresentato da un muro a secco.
Orbene, dalla lettura degli atti difensivi delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge una effettiva incertezza del confine, vertendosi della effettiva consistenza dei due fondi oggetto di causa, con conseguente ammissibilità dell'azione proposta. Ed infatti, dall'esame dei titoli di proprietà si evince, con riferimento al fondo in proprietà di parte attrice, che , con atto di compravendita del 05/11/2005 trasferiva a Persona_2
“la quota indivisa pari alla metà e comunque tutti i diritti, Parte_1 niente escluso che la venditrice vanta sul fondo rustico in agro di Camerota, nella frazione Lentiscosa, alla località “Cioffo” o “Sacchitiello”, confinante con proprietà , con strada comunale Monte di luna, con Controparte_3 altra strada comunale, con eredi , beni aventi causa da CP_1 Per_9
proprietà salvo altri. Nel catasto terreni al fol. 30
[...] Per_7 particelle 62…. 531”. (cfr. allegato in atti); per contro, con riguardo alla pagina 6 di 16 posizione del convenuto, dal testamento con cui lasciava Controparte_3
a , il “terreno zia felicia”, non emerge alcun riferimento ai Controparte_1 confini, né alcuna indicazione di dati catastali. Di conseguenza, ferma l'assenza di titoli tra loro confliggenti, deve evidenziarsi l'assoluta irrilevanza della sussistenza, sui luoghi, del muretto la cui presenza è stata valorizzata dal convenuto ai fini della suindicata eccezione di inammissibilità, giacché, come precisato, l'azione in parola si legittima tanto in casi di incertezza oggettiva, quanto nei casi di incertezza soggettiva, quando, cioè, come nella fattispecie al vaglio del Tribunale, pur presente una delimitazione oggettiva dei confini stessi, ne sia, però, contestata la correttezza.
Ciò precisato, occorre rilevare che l'attore ha piena legittimazione attiva, in quanto proprietario del terreno sito in Camerota identificato al foglio 30, particella 62, che confina con la proprietà del convenuto, identificabile con la particella n. 299 (ora 657) allo stesso foglio, in capo al quale, pertanto, va riconosciuta la legittimazione passiva.
Venendo al merito, deve rilevarsi la fondatezza della domanda attorea.
Ed infatti, il Ctu ing. cui veniva conferito incarico di Persona_10 individuare, sulla scorta dei titoli di proprietà, il confine tra i fondi per cui
è causa, nella sua relazione ha, in primo luogo, descritto i luoghi in questione: “gli immobili oggetto di causa sono ubicati nel Comune di
Camerota, più precisamente alla frazione Lentiscosa, in località “Monte di
Luna” a circa 107 metri s.l.m e distanti poco meno di 1 km dal paese e dal mare. Essi consistono in due particelle di terreno agricolo, entrambe piantumate ad uliveto ed approssimativamente pianeggianti;
all'interno di esse insistono 3 fabbricati”. Egli, inoltre, ha svolto una serie di accertamenti descritti nei seguenti termini: “ il CTU, con l'ausilio del proprio collaboratore geom. procedeva subito a rilevare Per_11 topograficamente tutti i punti ritenuti utili a caratterizzare il perimetro delle particelle e soprattutto gli ipotetici confini all'interno di esse…le operazioni di rilievo topografico si estendevano sulla strada confinante con pagina 7 di 16 le proprietà, successivamente si seguiva accuratamente con la citata strumentazione il muretto di pietra e la recinzione metallica, al fine di verificare se vi fosse coincidenza tra questi e il confine catastale.. dopo circa un'ora di rilievi con tale tipo di strumentazione veniva utilizzata una
“Stazione Totale” Sokkia mod. SET 5x con doppio distanziometro (laser e infrarossi) in sostituzione del ricevitore GPS;
i rilievi continuavano con tale tipo di strumentazione all'interno delle 2 particelle in prossimità dei 2 fabbricati di recente costruzione…il CTU e il geom. terminavano la Per_11 fase di rilievo fotografico all'interno dei lotti, rilevando accuratamente tramite la “Stazione Totale” le caratteristiche geometriche e metriche dei citati 2 fabbricati;
contemporaneamente veniva completato il rilievo fotografico dei luoghi”. Ha quindi concluso: “Dal confronto del rilevo topografico effettuato durante i sopralluoghi, con la mappa catastale e la mappa di impianto georeferenziata, rilasciate dall'Agenzia del territorio di
Salerno, risulta che il confine catastale tra la particella n. 62 di proprietà del ricorrente e la particella 657 (ex 299) coincide con la Parte_1 recinzione esistente solo per i primi 19 metri circa sul lato sud -est (punto A del grafico), successivamente, spostandosi verso nord est si va allontanando da essa (cioè dal muretto in pietra e recinzione metallica) fino raggiungere una distanza massima di circa 11,4 metri dal punto” D” ( vedasi rilevo grafico allegato alla relazione). Questa circostanza implica necessariamente un aumento significativo dell'area della particella n. 657 di proprietà CP_1 ed una conseguente diminuzione della superficie della particella 62 di proprietà Dal grafico ottenuto con i dati del rilievo Parte_1 topografico, si osserva inoltre che tutto il fabbricato “1” (di recente costruzione) posto più a nord risulta posizionato all'interno della particella
62 del foglio 30 (oltre l'89%) della superficie totale del fabbricato soltanto lo spigolo sud ovest dell'immobile (punto “C” del grafico), si trova internamente al fondo del convenuto. Inoltre anche il secondo fabbricato “C” posizionato a sud ovest (ovvero la particella 657 al foglio 30 al catasto fabbricato) si trova leggermente nella all'interno della particella n. 62 del ricorrente per circa il
2% della superficie totale (punto “B”). In conclusione il risultato dei rilevi
pagina 8 di 16 effettuati dallo scrivente e dal suo collaboratore Geometra evidenzia Per_11 che il confine catastale non coincide per intero con la recinzione metallica e muretto in pietra. L'area racchiusa tra questi (recinzione e confine catastale) individua grossomodo un triangolo irregolare di superficie pari a 453 mq che la porzione di terreno detratta al ricorrente (area tratteggiata in celeste sul grafico)”.
Ora, dal raffronto tra la consulenza, il grafico allegato e le mappe catastali presenti in atti, deve evidenziarsi una incongruenza logico -lessicale nelle conclusioni raggiunte dal c.t.u., che, tuttavia, risulta facilmente superabile, senza necessità di chiamare il perito a rendere chiarimenti, come, del resto,
è possibile ricavare anche dalla circostanza che nessuna delle parti ne ha rilevata la sussistenza, pacifici essendo, in fatto, gli esiti del lavoro del consulente.
Ed infatti, il consulente, nella frase “risulta che il confine catastale tra la particella n. 62 di proprietà del ricorrente e la particella Parte_1
657 (ex 299) coincide con la recinzione esistente solo per i primi 19 metri circa sul lato sud-est (punto A del grafico), successivamente, spostandosi verso nord est si va allontanando da essa (cioè dal muretto in pietra e recinzione metallica) fino raggiungere una distanza massima di circa 11,4 metri dal punto D”, ha individuato il soggetto del periodo nel “confine catastale” (circostanza confermata dal fatto che il punto di riferimento individuato è il muretto in pietra), così parendo che egli intendesse evidenziare che il confine catastale era individuabile nella linea che, nel grafico di cui all'allegato n. 6 alla consulenza, taglia longitudinalmente la particella 62 ed il muretto in pietra con recinzione metallica, invece, nella linea contrassegnata con le lettere, che da sud -est si dipartono sino a nord- ovest, A, B, C e D;
tuttavia, risulta evidente il contrario, innanzitutto poiché non è contestato che il suddetto muretto è individuabile proprio nella predetta linea longitudinale e, in secondo luogo, in quanto parimenti evidente è che il confine catastale risulta coincidente con il segmento contrassegnato dalle lettere da A a D. Di conseguenza, è il muretto ad pagina 9 di 16 essere spostato verso nord-est dal confine catastale, individuandosi una distanza massima di 11,44 metri dal punto D del confine catastale, posto a nord-ovest nel grafico, così determinando una espansione della particella
657 rispetto alla 62, che, tenendo presente l'attuale stato della recinzione, risulta compressa rispetto al confine come catastalmente determinato. Del resto, la circostanza è resa ancor più evidente sia dal fatto che, in concreto,
i fabbricati costruiti dal convenuto sono posti, com'è ovvio, alla sinistra della recinzione apposta – poiché il convenuto non avrebbe potuto costruirli a cavallo della stessa, laddove essa fosse erroneamente individuata nel segmento contrassegnato con le suddette lettere – sia dall'ulteriore assunto che il consulente, coerentemente con quanto appena esposto, conclude ulteriormente rilevando che: “Dal grafico ottenuto con i dati del rilievo topografico, si osserva inoltre che tutto il fabbricato “1” (di recente costruzione) posto più a nord risulta posizionato all'interno della particella
62 del foglio 30 (oltre l'89%) della superficie totale del fabbricato soltanto lo spigolo sud ovest dell'immobile (punto “C” del grafico), si trova internamente al fondo del convenuto. Inoltre anche il secondo fabbricato “C” posizionato a sud ovest (ovvero la particella 657 al foglio 30 al catasto fabbricato) si trova leggermente nella all'interno della particella n. 62 del ricorrente per circa il
2% della superficie totale (punto “B”)”.
Tanto chiarito, ritiene il Tribunale che tali conclusioni siano pienamente condivisibili, in quanto basate sull'esame dei titoli di proprietà e dei frazionamenti allegati, nonché sulla documentazione richiesta dal perito al
Comune di Camerota, sulle risultanze catastali e su un esame obiettivo dello stato dei luoghi, di cui è stata fornita puntuale riproduzione fotografica. Di conseguenza la linea di confine tra i fondi oggetto di giudizio deve essere individuata in quella determinata dal CTU nella propria relazione tecnica, coincidente solo per un tratto con la recinzione metallica ed il muretto in pietra ivi presenti.
Sul punto, è appena il caso di sottolineare che quanto eccepito dal convenuto circa l'irrilevanza probatoria dei soli dati catastali non coglie nel pagina 10 di 16 segno. Ed infatti, in primo luogo, va ribadito in questa sede che le risultanze catastali, anche di per sé sole, sono, in assenza di ulteriori riscontri istruttori, in realtà sufficienti alla determinazione del confine, ma, in secondo luogo, esse sono accompagnate dalla determinazione del confine nei titoli prodotti da parte attrice e dalla documentazione reperita presso il Comune;
la prova per testi articolata, invero, ha dimostrato la sola sussistenza della recinzione apposta, ma l'assunto riveste rilevanza, al più, con riguardo alla sussistenza di un confine che avrebbe reso inammissibile l'actio finium regundorum – rilevanza, peraltro, già esclusa in ragione della incertezza soggettiva che riguarda tale confine, che l'attore ha in più occasioni, infatti, proceduto a contestare – non certo, invece, con riferimento alla prova contraria della determinazione di un confine diverso rispetto a quello individuato con l'ausilio delle mappe catastali.
In altri termini, una volta esclusa l'idoneità della recinzione a costituire presupposto per l'inammissibilità dell'azione proposta (rectius per la sua riqualificazione in azione di rivendica) per i motivi esposti, la relativa sussistenza non vale a dimostrare l'individuazione di un confine diverso rispetto a quello risultante dai titoli prodotti, dalle mappe catastali e dalla documentazione reperita in Comune, puntualmente, invece, individuato dal consulente nominato.
Così determinato il confine, ed accertato l'avvenuto sconfinamento ad opera del convenuto, occorre esaminare la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da quest'ultimo, idonea a paralizzare gli effetti della domanda attorea di regolamento dei confini.
Sul punto giova ricordare che l'art. 1158 c.c. dispone che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. L'acquisto di un bene per usucapione presuppone, in particolare, la sussistenza di un
“corpus”, accompagnata dall' “animus possidendi”, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e pagina 11 di 16 continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria (vedi ex multis sent. Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass.
27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863). Ai fini della dichiarazione di usucapione occorre fornire una prova certa e rigorosa, non essendo sufficiente “l'inerzia del proprietario”, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare.
Trasfondendo tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che l'invocato acquisto della proprietà del terreno per usucapione è risultato infondato, in quanto, dalle risultanze processuali, non è emersa la prova dell'usucapione da parte del convenuto nei modi e nei termini sopra descritti.
Ed invero il teste escusso all'udienza del 27/11/2013, riferiva Testimone_2 di conoscere i luoghi di causa in quanto proprietario di un terreno confinante, specificando che, da quando aveva memoria, i due terreni erano rimasti gli stessi sia nei confini che nella consistenza;
tuttavia, non era a pagina 12 di 16 conoscenza del fatto che il fondo di proprietà del convenuto fosse denominato “zia ”, non sapeva riferire chi fosse Per_12 Controparte_3
(nonna del convenuto e sua dante causa), e dichiarava che sul terreno insisteva solo un fabbricato di vecchia costruzione, a dimostrazione di una conoscenza dei luoghi di causa ben circoscritta nel tempo, che esclude la sussistenza di una continuità nel possesso.
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni rese dal teste il Testimone_3 quale dichiarava: “ conosco i luoghi perché sono confinante con il terreno di
il confine coincide con il muretto e la recinzione che vedo Parte_3 nella foto del convenuto. Riconosco i luoghi anche nella seconda foto e preciso che il fondo di è quello a destra per chi guarda la foto. Non CP_1 so se quello a sinistra sia di (…) la separazione tra i due Parte_4 fondi è sempre stata costituita dalla recinzione e dal muretto”. Aggiungeva poi “Sul terreno c'è un rudere, una casetta di campagna antica. Non mi risulta che sia stata ristrutturata. Io non ho visto nessuno in questa casa.
La casa non è usata da nessuno. Non mi risulta che il convenuto
[...]
abbia effettuato nuove costruzioni sul fondo né apposto recinzioni”. CP_1
Il teste dichiarava, poi, di aver lavorato sul terreno di IM
, sin da quando era di proprietà dei suoi nonni, e in Controparte_1 particolare di aver provveduto alla potatura delle olive. Precisava che fino a sei anni prima la recinzione era rimasta la stessa e di non ricordare fabbricati sul confine.
Tali dichiarazioni non sono sufficienti a ritenere provata l'usucapione.
Come già evidenziato, ai fini dell'accoglimento della domanda, infatti, chi agisce per far dichiarare l'usucapione deve fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti rivelino, in maniera inequivoca, l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come pagina 13 di 16 inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa, non essendo sufficiente l'inerzia del proprietario. Ed ancora, la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus essendo indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso (cfr. ex multis Cass. 21837/18).
Ebbene, le risultanze processuali non consentono di ritenere provata l'usucapione nei modi e nei termini sopra descritti, dal momento che le dichiarazioni testimoniali sono del tutto generiche e in alcuni punti discordanti con i documenti prodotti in giudizio. In altri termini, le suindicate testimonianze non sono in grado di dimostrare la signoria di fatto esercitata dal convenuto con i caratteri descritti, ovvero con quelli di pienezza e di esclusività che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva (cfr. Cass. n. 1538/1967; Cass. n. 4807/1992).
Non è, infatti, stata raggiunta prova rassicurante del possesso per un periodo di tempo sufficiente al maturare della domandata usucapione, né della continuità dello stesso, a maggior ragione se si consideri che, nel caso di specie, avrebbe dovuto dimostrarsi il consolidamento della signoria di fatto sulla porzione del bene di cui si intendeva acquisire la proprietà già in capo ai danti causa dell'odierno convenuto, con conseguente successione nel possesso in capo a quest'ultimo, ovvero, in alternativa, l'unione del possesso del convenuto con quello dei propri danti causa per il tempo necessario ad usucapire. Peraltro, sul punto, è appena il caso di notare, ad abundantiam, che non è stato superato il dubbio, permasto in capo al Tribunale, circa l'interruzione del possesso tra i danti causa del convenuto ed il convenuto medesimo, giacché, nel 2002, è emersa la sussistenza di un possesso dei luoghi per cui è causa in capo a tale come riferito dal teste Persona_13
che, nell'espletare l'incarico conferitogli di verificare la Testimone_5 linea di confine tra le due proprietà, inoltrava la convocazione a quest'ultimo. pagina 14 di 16 Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda va, dunque, accolta ed il confine determinato come da grafico del rilievo di cui all'allegato n. 6 alla consulenza d'ufficio, dipartendosi esso dal punto A del suddetto grafico e spostandosi verso nord ovest, in base alle coordinate individuate dal consulente, sino a raggiungere la distanza di 11,44 metri dalla recinzione presente, sino al punto D del grafico, posto sul confine catastale. Per l'effetto, deve essere ordinato al convenuto il rilascio della porzione di fondo illegittimamente occupata ed il ripristino dello stato dei luoghi, con rimozione delle opere poste in essere dal convenuto sul fondo dell'attore, come risultante dalla suindicata determinazione dei confini.
Va, per contro, rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate sulla base dei parametri medi dello scaglione di valore di riferimento (valore indeterminabile -complessità bassa), ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022. Per le stesse motivazioni, vanno poste a definitivo carico di parte convenuta le spese per la espletata c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie la domanda avanzata da e, per l'effetto, Parte_1 determina il confine del fondo, sito in agro del Comune di Camerota
(SA), località Monte di Luna, individuato in catasto al foglio 30 particella n. 62, di proprietà dell'istante ed il fondo Parte_1 sito in agro del Comune di Camerota (SA), foglio 30 particella ex 299, ora 657, di are 7.10, di proprietà del convenuto , come Controparte_1 da grafico del rilievo di cui all'allegato n. 6 alla consulenza d'ufficio, dipartendosi esso dal punto A del suddetto grafico e spostandosi verso nord ovest, in base alle coordinate individuate dal consulente, sino a raggiungere la distanza di 11,44 metri dalla recinzione presente, sino pagina 15 di 16 al punto D del grafico, posto sul confine catastale, ed ordina a
[...]
il rilascio della porzione di fondo illegittimamente occupata CP_1 ed il ripristino dello stato dei luoghi, con rimozione delle opere poste in essere sul fondo dell'attore, come risultante dalla suindicata determinazione dei confini.
- Rigetta la domanda riconvenzionale articolata da . Controparte_1
- Condanna alla corresponsione, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 348,00, per esborsi, Pt_1 ed € 7.616,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
- Pone a definitivo carico di le spese per la espletata Controparte_1
c.t.u., come liquidate in separato decreto.
Vallo della Lucania, 8/4/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
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