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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/11/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
- SEZIONE 2^ CIVILE -
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa DA ON, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°5459 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Dei
Giordani n. 27/C, presso lo studio dell'avv. Alessio Colistra che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione attrice opponente e
(CF e P. IVA n. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Bologna, via Galliera n. 19, presso lo studio degli avv.ti . e CP_2
che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, Controparte_3
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta opposta
Motivi della decisione
La lite trae origine dalla notifica del decreto ingiuntivo n. 1854/2024, emesso dal Tribunale di Monza in data 14/06/2024 su istanza di CP_1
pagina 1 di 19 per il pagamento della somma di €10.090,00, portata dalle fatture in CP_1
dettaglio indicata nel corpo del ricorso, a titolo di rivalsa per l'i.v.a. versata a seguito dell'avviso di accertamento n. THB02CF024494/2019 con il quale l'Agenzia delle Entrate accertava una maggiore imposta in relazione all'operazione di distacco del personale eseguita inter partes (art. 60, comma
7, D.P.R. 633/72: “il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari di beni o dei committenti di servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi” ha proposto opposizione sostenendo, in primo luogo, Parte_1
l'assenza di idonea prova scritta del credito dell'ingiungente.
A fondamento dell'opposizione ha inoltre eccepito l'insussistenza dei presupposti per la rivalsa, atteso che il contratto di distacco del personale intervenuto tra la e la è, sotto il profilo Controparte_1 Parte_1
fiscale, esente i.v.a. ai sensi dell'art. 8, comma 35, L. 11 marzo 1988 n. 67; nel corso del rapporto inter partes l'esponente ha regolarmente rimborsato alla distaccante gli oneri relativi al trattamento economico e normativo dei lavoratori in distacco, come previsto dall'art. 30 del D.lgs. 276/2003, previa emissione di fatture prive dell'imposta; “Se la società ha Controparte_1
errato nella quantificazione del costo del personale, eccedendo nell'importo oggetto del rimborso, allora tale conseguenza è frutto di una sua esclusiva responsabilità” (pag. 6 della citazione).
Ha inoltre dedotto che dall'accertamento fiscale emerge chiaramente come “l'i.v.a. … oggetto dell'azione di rivalsa è la conseguenza della condotta colpevole o, forse meglio, dolosa della societ che non ha Controparte_1
rendicontato e contabilizzato in maniera corretta i costi del personale alla approfittandone attraverso l'incasso di somme superiori che Parte_1
avrebbe dovuto restituire” (“sul punto è concorde la stessa Agenzia delle
Entrate che, nell'avviso di accertamento, ha precisato che … l'importo di pagina 2 di 19 euro 6.335,59, mai restituito alla eccede i costi del Parte_1
personale dipendente distaccato”) e che la “ha aderito Controparte_1
all'accertamento senza muovere alcuna contestazione, ovverosia senza impugnarlo dinnanzi all'autorità giudiziaria, riconoscendo con questa condotta il grave errore commesso nella contabilizzazione e successivo ribaltamento dei soli costi”.
Tanto premesso, ha concluso domandando di: “1) Annullare e/o revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Monza;
2)
Accertare e dichiarare inesistente, infondato, incerto, illiquido ed inesigibile, quindi non dovuto il credito preteso dalla società opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'opposizione e fermo restando tutte le contestazioni sia nell'an e nel quantum, revocare comunque il provvedimento monitorio e ricalcolando l'importo dell'i.v.a. sulla minore somma di euro
6.335,59; 4) Con vittoria di spese di giudizio e diritti ed onorari da distrarsi in favore dell'avvocato costituito oltre le spese generali, IVA e C.P.A. come per legge”.
***
Nel costituirsi l'opposta ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione proposta insistendo per il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo n. 1854/2024, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.
In particolare, ha dedotto che “Le fatture di ribalto costi devono considerarsi esenti IVA ex art. 15 del DPR 633/72 sul presupposto che le somme pagate alla distaccante costituissero un mero rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto della a favore dei Parte_1
lavoratori; tuttavia, qualora l'importo fatturato sia superiore ai costi sostenuti dalla distaccante si tratta non più di una fattura emessa a titolo di rimborso pagina 3 di 19 bensì di una fattura emessa per prestazioni di servizio soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 633/1972”.
Ha aggiunto che le contestazioni mosse dall'opponente “non riguardano i presupposti dell'azione di rivalsa … ma la correttezza delle fatture emesse dalla fatture sempre pagate e il cui importo non è mai Controparte_1
contestato prima d'ora”; che l'opponente “ha sempre provveduto al pagamento delle fatture che sono state emesse all'odierna esponente, dopo avere ricevuto la documentazione relativa al costo del personale e non le ha mai contestate. Contrariamente a quanto dedotto ex adverso, lo stesso punto
5 del contratto non obbliga la ad emettere solo fatture c.d. CP_1
ribalto costi, pari esclusivamente al costo sostenuto per trattamento economico e normativo spettante in favore dei lavoratori distaccati”; che “Se le operazioni sono soggette a IVA, questa imposta va imputata all , la Parte_1
quale avrebbe un ingiusto arricchimento, avendo beneficiato di prestazioni soggette a IVA senza sostenerne il costo”
***
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rigettate le prove richieste dalle parti, la causa è pervenuta all'udienza del 21/10/2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove, sulle conclusioni delle parti precisate come da note autorizzate, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
***
Tali i fatti controversi, giova premettere che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, “In tema di
IVA, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell'imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa per effetto dell'applicazione di un'aliquota asseritamente superiore a pagina 4 di 19 quella prevista dalla legge: poichè, infatti, soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine all'ammontare dell'imposta applicata in misura contestata” (Cass., sez. un., 2775/2007; conf. Cass. 6632/2003; Cass.
1147/2000).
Il principio resta valido anche quando, come nella specie, il debito iva venga totalmente contestato. Si. tratta, in ogni caso, di una controversia tra privati, alla quale “resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà - soggezione, proprio del rapporto tributario” (Cass., sez. un., 15031/2009).
Né rileva la circostanza che il giudizio sulla richiesta di rimborso dell'iva implichi la necessità di accertare se l'imposta fosse dovuta. Infatti, nelle controversie tra privati, che abbiano ad oggetto la richiesta di rimborso di una imposta che si assume essere stata indebitamente pretesa dalla controparte
(non identificabile in uno dei soggetti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10), il giudice ordinario competente ha sempre il potere “di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo ove sia presupposto e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario” (Cass., sez. un., 15032/2009).
L'odierna controversia ha ad oggetto la legittimità del diritto di rivalsa esercitato dalla “il fatto che il diritto alla rivalsa sia Controparte_4
previsto da una norma tributaria non trasforma il rapporto tra soggetti privati in un rapporto tributario, di tipo pubblicistico, che implica invece l'esercizio del potere impositivo nell'ambito di un rapporto sussumibile allo schema potestà – soggezione”(Cass. 15031/2009). In definitiva, “Se manca un pagina 5 di 19 soggetto investito di potestas impositiva intesa in senso lato manca anche il rapporto tributario, così come se manca un provvedimento che sia espressione di tale potere non si configura la speciale lite tributaria che, per definizione, nasce dal contrasto rispetto ad una concreta ed autoritativa pretesa impositiva”
(idem).
***
Tanto premesso, nel merito si evidenzia che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (così per tutte Cass. n. 25584 del 12/10/2018). ha prodotto copia del contratto di distacco del Controparte_1
personale del 23/04/2014; dell'avviso di accertamento n.
THB02CF024494/2019 con cui si è stata accertata la maggior imposta di
€10.090,00 per l'operazione di distacco del personale per il periodo suddetto;
delle quietanze di pagamento dell'imposta; delle fatture con cui la
[...]
ha esercitato il proprio diritto di rivalsa nei confronti della Controparte_1
(art. 60, comma 7, D.P.R. 633/72: “il contribuente ha diritto Parte_1
di rivalersi dell'imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei con- fronti dei cessionari di beni o dei committenti di servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi”), che sono titolo del contendere ed ha allegato, come in sua facoltà,
l'inadempimento della controparte.
pagina 6 di 19 Ne consegue che l'ingiungente (attrice sostanziale) ha dato prova esaustiva del titolo e scadenza dell'obbligazione dedotta inadempiuta, spettando al debitore di eccepire e dimostrare l'intervenuto pagamento, ad estinzione dell'obbligazione, ovvero altro fatto impeditivo/modificativo od estintivo, idoneo a paralizzare la pretesa avversaria
L'opponente non ha messo in dubbio di aver usufruito delle prestazioni di cui al contratto di distacco del personale inter partes e di cui agli importi fatturati da (art. 115 c.p.c.), né nega di avere omesso il Controparte_1
pagamento delle somme poste a fondamento della domanda per ingiunzione, ma ha eccepito che “Se la società ha errato nella Controparte_1
quantificazione del costo del personale, eccedendo nell'importo oggetto del rimborso, allora tale conseguenza è frutto di una sua esclusiva responsabilità”
(pag. 6 della citazione).
Le deduzioni fatte valere dall'opponente verso la convenuta non trovano adeguata prova nella documentazione prodotta in giudizio, onde non è fondata l'opposizione.
Come risulta dalla normativa comunitaria e nazionale (art. 9 della
Direttiva 17/5/1977, n. 77/388 CEE, art. 56 della Direttiva 28/11/2006, n.
2006/112/CE ed D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7 septies, comma 1, in cui
è stato trasferito, per effetto del D.lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, il riferimento prima contenuto nell'art. 7, comma 4, lett. d), il distacco (o messa a disposizione o prestito) di personale costituisce una prestazione di servizi astrattamente destinata, come tale, ad essere assoggettata all'IVA. Malgrado ciò, è stato fin da subito sostenuto che tale regola generale non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso in cui il distaccatario si fosse limitato a rimborsare al distaccante il solo costo dei dipendenti. Sul punto, è intervenuto il legislatore, che con la L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 8, comma 35, ha stabilito che “non sono da intendere rilevanti agli effetti dell'IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”. pagina 7 di 19 La nuova disposizione, pacificamente di natura eccezionale, è destinata ad essere applicata soltanto nel caso in essa previsto senza nessuna possibilità di essere elevata a strumento d'interpretazione generale anche perchè, diversamente opinando, avrebbe dovuto escludersi la sussistenza del presupposto impositivo in qualunque altra ipotesi in cui il committente o il cessionario si fosse limitato a rimborsare alla controparte i soli costi da questa sopportati per la prestazione del servizio o la produzione del bene.
Anche l'amministrazione finanziaria è pervenuta alla medesima conclusione, sottolineando che per restare fuori dal campo di applicazione dell'IVA occorre la duplice condizione che: a) si tratti di un vero e proprio distacco di personale, ovverosia di un accordo in forza del quale un soggetto, al fine di soddisfare un proprio specifico interesse, mette a disposizione di un altro delle persone a lui legate da un rapporto di lavoro subordinato;
b) il distaccatario riversi al distaccante una somma esattamente pari al costo retributivo e previdenziale dei dipendenti utilizzati, dato che il riconoscimento di un corrispettivo maggiore o minore comporterebbe l'inapplicabilità dell'agevolazione, con conseguentemente sottoposizione ad IVA dell'intero importo pattuito (risoluzione 5/6/1995, n. 152/E; 2/8/2002, n. 262/E e
5/11/2002, n. 346/E).
La Corte di cassazione ha condiviso tale impostazione, stabilendo con sentenza n. 1788 del 1996 che indipendentemente dalla natura interpretativa o innovativa della L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35, resta comunque il fatto che il distacco o prestito di personale non costituisce operazione imponibile fintanto che l'impresa beneficiarla si limiti a rifondere le sole retribuzioni nonchè gli oneri fiscali e previdenziali e le altre spese sostenute per i dipendenti.
Sulla imponibilità o meno del compenso per distacco del personale si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di cassazione, stabilendo che
“il rimborso del costo del personale dipendente di una società, distaccato pagina 8 di 19 presso un'altra, è esente da IVA soltanto se la controprestazione del distaccatario consiste nel mero rimborso di una somma pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante” (Cass., sez. un., n. 23021 del 07/11/2011).
E infatti, l'art. 30 della cd. legge Biagi e, cioè, il D.lgs. 10 settembre
2003, n. 276, si è limitato a definire e disciplinare gli aspetti civilistici del distacco di personale, senza occuparsi di quelli tributari che, pertanto, continuano ad essere regolati dalla L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35.
Quest'ultimo ha effettivamente introdotto un'eccezione al regime normale, prevedendo che il distacco di personale che, come si è detto, integrerebbe in astratto una prestazione di servizi soggetta ad IVA non può, in concreto, più essere considerato tale nel caso in cui il beneficiario rimborsi al concedente il solo costo del personale utilizzato. Tale rimborso deve essere, però, esattamente uguale alle retribuzioni ed agli altri oneri perchè ciò che occorre ai fini della irrilevanza è, come riconosciuto dalla dottrina e dall'amministrazione finanziaria, che si tratti di una operazione sostanzialmente neutra, ovverosia di una vicenda che non comporti un guadagno per il distaccante, ma nemmeno un risparmio per il distaccatario, visto che, in caso contrario, non vi sarebbe ragione di riservarle un trattamento diverso dal normale.
Invero, come osservato dalle Sezioni unite, “Non varrebbe al riguardo replicare che il testo legislativo non menziona minimamente la necessità della predetta corrispondenza e che la richiesta della stessa si tradurrebbe, pertanto, in una inaccettabile forzatura del dato normativo, cui verrebbe attribuita una portata diversa da quella fatta palese dalle parole usate. L'obiezione non potrebbe, infatti, essere condivisa in quanto la L. n. 67 del 1988, art. 8, comma
35, è stato emanato per fare chiarezza in un momento in cui l'unico punto su cui si discuteva non era davvero quello delle sorti dei distacchi a fronte dei quali fossero stati previsti dei rimborsi superiori od inferiori ai costi (che, per pagina 9 di 19 convincimento comune, avrebbero dovuto scontare l'IVA sull'intero importo), ma proprio e soltanto quello sul quale aveva voluto innovare il Fisco con la circolare del 1986 e, cioè, quello concernente l'applicabilità o meno dell'imposta nella ipotesi di rimborsi esattamente uguali alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali. Ed è solo su questo punto che ha voluto incidere il Legislatore, dettando una disposizione la cui lettura non può prescindere dal contesto in cui si è inserita e dalle finalità cui ha mirato, che non erano certamente quelle d'introdurre un sistema più “liberale” di quello invalso prima del 1986, ma di avallare quest'ultimo a scapito della diversa e più restrittiva interpretazione fornita dalla risoluzione n. 363853/1986. Va pertanto confermato, come principio di diritto, che la L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35, deve essere inteso nel senso che il distacco di personale è irrilevante ai fini dell'IVA soltanto se la controprestazione del distaccatario consista nel rimborso di una somma esattamente pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante” (Cass.
23021/2011 cit.).
***
Ciò posto e tornando al caso di specie, dalla lettura degli scritti difesivi e della documentazione prodotta in giudizio emerge che la e Controparte_1
la hanno raggiunto un accordo in forza del quale la prima Parte_1
avrebbe proceduto al distacco temporaneo di proprio personale presso la seconda, la quale a fronte di ciò le avrebbe rimborsato il “costo sostenuto per il trattamento economico e normativo spettante ai lavoratori distaccati, nonché
… ogni altro onere connesso al distacco medesimo. Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di apposita rendicontazione delle spese sostenute dalla distaccante” (clausola 5 del contratto).
In esecuzione di tale accordo, la ha richiesto l'invio di Parte_1
alcune unità di personale e la ha emesso fattura priva Controparte_1
dell'addebito d'IVA. pagina 10 di 19 La ha provveduto al pagamento, ma con avviso di Parte_1
accertamento l'Agenzia delle Entrate ha negato l'ammissibilità dell'operazione, che avrebbe dovuto scontare l'IVA, la Controparte_1
avendo percepito, “in relazione ai servizi di distacco del personale, una somma superiore ai costi sostenuto in relazione al personale distaccato” (pag.
4 avviso di accertamento, all. sub doc. 3 alla comparsa).
La ha eseguito il pagamento delle somme dovute a Controparte_1
titolo di imposta sul valore aggiunto e, con il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio, ha esercitato il diritto di rivalsa ex art. 60, comma 7, D.P.R.
633/72.
La ha allora proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
sul presupposto di essere tenuta soltanto al rimborso del costo sostenuto dalla distaccante a titolo di contribuzione e di retribuzione del personale distaccato e che “la controparte ha chiesto ed ottenuto dalla distaccatari Parte_1
un importo superiore rispetto al costo del personale sostenuto, incassando l'acconto della fattura n.38 del 30.04.14 che avrebbe dovuto, restituire e che, invece, ha illegittimamente trattenuto”.
Ebbene, dall'esame dell'avviso di accertamento redatto dall'amministrazione finanziaria e della documentazione prodotta in giudizio, incluse le clausole contrattuali, manca la prova di tale presupposto, in quanto difetta qualsiasi elemento idoneo a dimostrare l'ammontare delle spese sostenute dalla da cui dovrebbe evincersi la pretesa non Controparte_1
corrispondenza con l'importo rimborsato dalla L'avviso di Parte_1
accertamento, infatti, si limita a rilevare che, a fronte di una registrazione contabile come “maggiore incasso anni precedenti”, tale importo Parte_1
non è stato restituito ma registrato tra le sopravvenienze attive e che, pertanto, avrebbe dovuto scontare l'IVA, la avendo percepito, “in Controparte_1
relazione ai servizi di distacco del personale, una somma superiore ai costi pagina 11 di 19 sostenuto in relazione al personale distaccato” (pag. 4 avviso di accertamento, all. sub doc. 3 alla comparsa).
La prova di cui sopra non può dirsi raggiunta con la sola produzione del contratto, il quale, in considerazione di quanto ivi riferito circa l'obbligo di rimborso del “costo sostenuto per il trattamento economico e normativo spettante ai lavoratori distaccati, nonché per ogni altro onere connesso al distacco medesimo”, non è sufficiente a dimostrare che la distaccante avrebbe ricevuto soltanto il rimborso dei puri costi del personale.
Né può addebitarsi all'opposta di non aver dimostrato l'esatta corrispondenza del rimborso alle spese, atteso che non risulta che l'opponente abbia contestato (anche in questa sede) la correttezza delle fatture emesse dalla o abbia messo in dubbio di aver usufruito delle Controparte_1
prestazioni di cui al contratto inter-partes e di cui agli importi fatturati, ovvero, ancora, di non avere ricevuto la documentazione relativa al costo del personale di cui all'art. 5 del contratto di distacco.
Peraltro, dall'avviso di accertamento emerge che la Parte_1
sentita in contraddittorio, “ha spiegato che la prestazione resa al cliente è consistita in un distacco di personale dipendente, registrato ai fini reddituali come minor costo del personale. L'importo non è stato trasmesso a spesometro perché non ritenuto rilevante ai fini iva”; dovendosi, perciò, escludere che la non fosse a conoscenza o non abbia potuto Parte_1
verificare che vi fosse corrispondenza tra i costi esposti e le fatture ricevute.
In conclusione, dall'esame della documentazione in atti e delle clausole contrattuali, emergono elementi capaci di escludere che le obbligazioni a carico della consistessero unicamente nel rimborso di una Parte_1
somma esattamente pari al costo del personale di Controparte_1
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Va escluso poi che, per quanto concerne i rimborsi superiori rispetto ai quali, l'imposta debba essere applicata soltanto sulla quota eccedente i costi e pagina 12 di 19 che, dunque, l'importo dell'i.v.a. debba esser calcolato sulla minore somma di
€6.335,59.
Tale affermazione non è condivisibile perchè oltre a porsi in contrasto con le intenzioni del Legislatore, giunge addirittura a scomporre artificiosamente la controprestazione del distaccatario, attribuendole due diverse funzioni e nature malgrado l'indubbia unitarietà economica e funzionale del servizio. e Il legislatore, infatti, non ha sancito l'incondizionata ininfluenza dei rimborsi, ma soltanto quella (eventuale) dei distacchi, dimostrando in tal modo chiaramente che nell'ipotesi di specie non è questione di base imponibile, ma di rilevanza o meno dell'operazione che, ove sussistente, comporta, secondo le regole, l'imponibilità dell'(intero) importo versato dal distaccatario.
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In conclusione, respinte tutte le domande formulate da Parte_1
nei confronti di l'opposizione deve essere rigettata ed il Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
La difesa di parte attrice ha sostenuto l'applicabilità del D.lgs. 231/2002.
Tale opinione non è condivisa dal Tribunale, non venendo in rilievo, nel caso di specie, un contratto tra imprese che comporti, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi.
Deve però ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c., il quale stabilisce che “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, individuando, pertanto, quale tasso di interesse applicabile dal momento della proposizione della domanda giudiziale, proprio quello determinato dalle previsioni di cui al D.lgs.
231/2002, ed in particolare agli artt. 2 (alle definizioni: “(...) e) “interessi legali di mora”: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che pagina 13 di 19 è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
f) “tasso di riferimento”: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni rifinanziamento principali”)” e 3 (“1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”).
Appare evidente che la ratio di tale disciplina speciale è costituito dall'intenzione del legislatore di evitare che la resistenza – poi rivelatasi in tutto o in parte infondata – ad una domanda di condanna al pagamento di una somma pecuniaria consenta al debitore di lucrare sui tempi della durata del giudizio. Scopo del dettato normativo è quindi quello di introdurre un meccanismo di accelerazione - o deflazione - dei giudizi, come del resto ben evidenziato dalla stessa intitolazione del D.L. 132/2014 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”) e come percepito dalla Suprema Corte sin dalle sue prime pronunce in materia (Cfr. Cass. n. 28409 del 07/11/2018, che osserva come “la voluntas legis sia diretta a colpire l'inadempienza, rispetto ad nu obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l'abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto”).
Se la ratio della norma non sembra porre particolari problemi interpretativi, diversamente è a dirsi per quanto riguarda l'individuazione dell'ambito di applicazione della speciale categoria interessi, profilo in relazione al quale, invece, si è registrata nel tempo una evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte che, seppur sulla base di differenti impianti motivazionali, ha sempre condiviso l'idea che la norma non si applichi indistintamente a tutte le obbligazioni pecuniarie.
pagina 14 di 19 Secondo la posizione originariamente assunta dalle prime pronunce in materia (tra le tante: Cass. n. 28409 del 07/11/2018; Cass. n. 13145 del
14/05/2021; Cass. n. 14512 del 09/05/2022), l'ambito di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. era da ritenersi limitato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (ma già Cass. n. 28409 del 07/11/2018 e Cass. n. 13145 del
14/05/2021 estendono, sia pure obiter, l'applicazione della previsione anche alle obbligazioni pecuniarie che trovano fonte in un contratto stipulato tra le parti “anche se afferenti ad obbligo restitutorio”). Tale esito interpretativo si è venuto a fondare in via primaria sulla valorizzazione dell'inciso preliminare della previsione (“se le parti non ne hanno determinato la misura”), essendosi argomentato che una simile condizione negativa non avrebbe avuto possibilità di concretizzarsi nel caso di obbligazioni di fonte non negoziale, non essendo possibile in tali casi procedere alla previa negoziazione del tasso di interessi applicabile.
Anche all'esito delle obiezioni sollevate da una parte della dottrina, pronunce successive della Suprema Corte (Cass. n. 61 del 03/01/2023 nonché
Cass. n. 7677 del 22/03/2025, quest'ultima peraltro successiva a Cass., sez. un., n. 12449 del 07/05/2024, di cui ci si dirà in seguito), sono invece giunte ad un diverso approdo che è stato poi condensato nei principi per cui “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass. n. 61 del 03/01/2023, nella quale si precisa che “Sarà naturalmente sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni”); “Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. pagina 15 di 19 non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass. n.
7677 del 22/03/2025).
Sulla tematica in questione sono recentemente intervenute le Sezioni
Unite della Suprema Corte, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. (Cass., sez. un., n. 12449 del 07/05/2024). In quella sede, le Sezioni
Unite - che erano chiamate a pronunciarsi sullo specifico quesito concernente la possibilità per il giudice dell'esecuzione di riconoscere gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., in assenza del loro esplicito riconoscimento nel titolo esecutivo - si sono soffermate sul tema dell'ambito di applicazione della previsione in rilievo, chiarendo “che il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”, con la conseguenza “che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, [è] anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4”, dovendo quindi il giudice della cognizione procedere anche allo specifico accertamento dell'applicabilità o meno dello speciale saggio di interessi contemplato dalla norma in esame. Accertamento – hanno proseguito le Sezioni Unite – che deve investire la varietà dei presupposti applicativi del dettato normativo, pagina 16 di 19 individuati, in primo luogo, nella “(...) natura della fonte dell'obbligazione, la quale, in base all'art. 1173 cod. civ., può essere la più varia”, venendo “in rilievo la generale distinzione fra obbligazioni contrattuali ed obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale e l'area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.), ma anche, a titolo soltanto esemplificativo, una congerie di crediti, quali quelli in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge n. 89 del 2001, i crediti per gli alimenti (dovuti, in base all'art. 445 cod. civ., proprio dal giorno della domanda giudiziale) ed in generale i crediti derivanti da obblighi familiari, nonché, in questo quadro, i crediti non preesistenti al processo, tutti crediti, questi ultimi, per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione”.
Già tale eterogenea serie di ipotesi ha quindi indotto le Sezioni Unite a chiarire che lo stabilire se “(...) l'obbligazione dedotta in giudizio, e destinata ad entrare nel titolo esecutivo giudiziale, sia suscettibile di produrre i super- interessi, in relazione a ciascuna delle tipologie di obbligazioni sommariamente indicate, deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione, il che implica anche la compiuta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio”, tenendo altresì conto di ulteriori fattori, quali la presenza o meno di una pattuizione sulla misura degli interessi, nonché l'individuazione delle specifiche tipologie di atto processuale (lato sensu) concretamente riconducibili all'ampia nozione di
“domanda” utilizzata nella previsione.
Constatato, allora, che l'attuale approdo delle Sezioni Unite risulta radicalmente smentire l'originaria impostazione assunta dalla Suprema Corte -
e cioè l'affermazione dell'applicabilità dei c.d. super interessi alle sole obbligazioni di fonte negoziale – e viene invece ad affermare la necessità di valutare l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. caso per caso con riferimento alle singole fattispecie di rapporto obbligatorio riconducibili pagina 17 di 19 all'art. 1173 c.c., si ripropone anche in questa sede lo specifico tema dell'operatività dei c.d. super-interessi.
Ebbene, ritiene il tribunale che l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4,
c.c. al credito oggetto del presente giudizio trova pieno fondamento nella già esaminata ratio della previsione che ha introdotto i c.d. super-interessi. Si è visto infatti che lo scopo del dettato normativo è essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso, incentivando il soggetto convenuto come debitore ad operare un'adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo – è cioè l'applicazione dei super-interessi – che viene a costituire un vero e proprio costo transattivo straordinario e che quindi viene indirettamente ad incrementare nel soggetto medesimo l'elemento di avversione al rischio, inducendolo a resistere e proseguire nel giudizio solo dopo aver operato un'attenta valutazione dei rischi di causa, ed essere quindi pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole, in tal modo disincentivando condotte, peraltro diffuse, di azzardo morale.
Se tale è la ratio dell'art. 1284, comma 4, c.c., allora, è giocoforza concludere che la sua applicazione risulta condizionata dalla presenza o meno
(non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore – rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale – non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere sua sponte, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio.
Così ricostruiti i presupposti applicativi della previsione, si ritiene quest'ultima pienamente applicabile al caso di specie, dal momento che tale il diritto di rivalsa sorge sin dal momento del “pagamento dell'imposta o della pagina 18 di 19 maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi” e presenta – soprattutto – i caratteri della piena liquidità, trattandosi di un obbligo a carattere restitutorio.
I c.d. super-interessi decorrono dal momento della domanda giudiziale, momento a partire dal quale evidentemente non risulta più configurabile una condizione soggettiva di buona fede ed il convenuto è reso edotto dell'esistenza dell'obbligazione. Non si rivengono in atti precedenti richieste indirizzate all'opponente e provenienti direttamente da parte opposta.
Il decreto ingiuntivo deve essere, dunque, essere confermato e dichiarato esecutivo per l'importo di €10.090,00, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate in relazione alla somma riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto, tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione promossa da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 1854/2024, emesso dal Tribunale di Monza in data 14/06/2024 in favore di e lo dichiara Controparte_1
definitivamente esecutivo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in €3.387,00, oltre spese generali, IVA (se Controparte_1
dovuta) e C.P.A. come per legge.
21/11/2025 Il Giudice
DA ON pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
- SEZIONE 2^ CIVILE -
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa DA ON, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°5459 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Dei
Giordani n. 27/C, presso lo studio dell'avv. Alessio Colistra che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione attrice opponente e
(CF e P. IVA n. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Bologna, via Galliera n. 19, presso lo studio degli avv.ti . e CP_2
che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, Controparte_3
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta opposta
Motivi della decisione
La lite trae origine dalla notifica del decreto ingiuntivo n. 1854/2024, emesso dal Tribunale di Monza in data 14/06/2024 su istanza di CP_1
pagina 1 di 19 per il pagamento della somma di €10.090,00, portata dalle fatture in CP_1
dettaglio indicata nel corpo del ricorso, a titolo di rivalsa per l'i.v.a. versata a seguito dell'avviso di accertamento n. THB02CF024494/2019 con il quale l'Agenzia delle Entrate accertava una maggiore imposta in relazione all'operazione di distacco del personale eseguita inter partes (art. 60, comma
7, D.P.R. 633/72: “il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari di beni o dei committenti di servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi” ha proposto opposizione sostenendo, in primo luogo, Parte_1
l'assenza di idonea prova scritta del credito dell'ingiungente.
A fondamento dell'opposizione ha inoltre eccepito l'insussistenza dei presupposti per la rivalsa, atteso che il contratto di distacco del personale intervenuto tra la e la è, sotto il profilo Controparte_1 Parte_1
fiscale, esente i.v.a. ai sensi dell'art. 8, comma 35, L. 11 marzo 1988 n. 67; nel corso del rapporto inter partes l'esponente ha regolarmente rimborsato alla distaccante gli oneri relativi al trattamento economico e normativo dei lavoratori in distacco, come previsto dall'art. 30 del D.lgs. 276/2003, previa emissione di fatture prive dell'imposta; “Se la società ha Controparte_1
errato nella quantificazione del costo del personale, eccedendo nell'importo oggetto del rimborso, allora tale conseguenza è frutto di una sua esclusiva responsabilità” (pag. 6 della citazione).
Ha inoltre dedotto che dall'accertamento fiscale emerge chiaramente come “l'i.v.a. … oggetto dell'azione di rivalsa è la conseguenza della condotta colpevole o, forse meglio, dolosa della societ che non ha Controparte_1
rendicontato e contabilizzato in maniera corretta i costi del personale alla approfittandone attraverso l'incasso di somme superiori che Parte_1
avrebbe dovuto restituire” (“sul punto è concorde la stessa Agenzia delle
Entrate che, nell'avviso di accertamento, ha precisato che … l'importo di pagina 2 di 19 euro 6.335,59, mai restituito alla eccede i costi del Parte_1
personale dipendente distaccato”) e che la “ha aderito Controparte_1
all'accertamento senza muovere alcuna contestazione, ovverosia senza impugnarlo dinnanzi all'autorità giudiziaria, riconoscendo con questa condotta il grave errore commesso nella contabilizzazione e successivo ribaltamento dei soli costi”.
Tanto premesso, ha concluso domandando di: “1) Annullare e/o revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Monza;
2)
Accertare e dichiarare inesistente, infondato, incerto, illiquido ed inesigibile, quindi non dovuto il credito preteso dalla società opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'opposizione e fermo restando tutte le contestazioni sia nell'an e nel quantum, revocare comunque il provvedimento monitorio e ricalcolando l'importo dell'i.v.a. sulla minore somma di euro
6.335,59; 4) Con vittoria di spese di giudizio e diritti ed onorari da distrarsi in favore dell'avvocato costituito oltre le spese generali, IVA e C.P.A. come per legge”.
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Nel costituirsi l'opposta ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione proposta insistendo per il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo n. 1854/2024, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.
In particolare, ha dedotto che “Le fatture di ribalto costi devono considerarsi esenti IVA ex art. 15 del DPR 633/72 sul presupposto che le somme pagate alla distaccante costituissero un mero rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto della a favore dei Parte_1
lavoratori; tuttavia, qualora l'importo fatturato sia superiore ai costi sostenuti dalla distaccante si tratta non più di una fattura emessa a titolo di rimborso pagina 3 di 19 bensì di una fattura emessa per prestazioni di servizio soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 633/1972”.
Ha aggiunto che le contestazioni mosse dall'opponente “non riguardano i presupposti dell'azione di rivalsa … ma la correttezza delle fatture emesse dalla fatture sempre pagate e il cui importo non è mai Controparte_1
contestato prima d'ora”; che l'opponente “ha sempre provveduto al pagamento delle fatture che sono state emesse all'odierna esponente, dopo avere ricevuto la documentazione relativa al costo del personale e non le ha mai contestate. Contrariamente a quanto dedotto ex adverso, lo stesso punto
5 del contratto non obbliga la ad emettere solo fatture c.d. CP_1
ribalto costi, pari esclusivamente al costo sostenuto per trattamento economico e normativo spettante in favore dei lavoratori distaccati”; che “Se le operazioni sono soggette a IVA, questa imposta va imputata all , la Parte_1
quale avrebbe un ingiusto arricchimento, avendo beneficiato di prestazioni soggette a IVA senza sostenerne il costo”
***
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rigettate le prove richieste dalle parti, la causa è pervenuta all'udienza del 21/10/2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove, sulle conclusioni delle parti precisate come da note autorizzate, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
***
Tali i fatti controversi, giova premettere che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, “In tema di
IVA, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell'imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa per effetto dell'applicazione di un'aliquota asseritamente superiore a pagina 4 di 19 quella prevista dalla legge: poichè, infatti, soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine all'ammontare dell'imposta applicata in misura contestata” (Cass., sez. un., 2775/2007; conf. Cass. 6632/2003; Cass.
1147/2000).
Il principio resta valido anche quando, come nella specie, il debito iva venga totalmente contestato. Si. tratta, in ogni caso, di una controversia tra privati, alla quale “resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà - soggezione, proprio del rapporto tributario” (Cass., sez. un., 15031/2009).
Né rileva la circostanza che il giudizio sulla richiesta di rimborso dell'iva implichi la necessità di accertare se l'imposta fosse dovuta. Infatti, nelle controversie tra privati, che abbiano ad oggetto la richiesta di rimborso di una imposta che si assume essere stata indebitamente pretesa dalla controparte
(non identificabile in uno dei soggetti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10), il giudice ordinario competente ha sempre il potere “di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo ove sia presupposto e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario” (Cass., sez. un., 15032/2009).
L'odierna controversia ha ad oggetto la legittimità del diritto di rivalsa esercitato dalla “il fatto che il diritto alla rivalsa sia Controparte_4
previsto da una norma tributaria non trasforma il rapporto tra soggetti privati in un rapporto tributario, di tipo pubblicistico, che implica invece l'esercizio del potere impositivo nell'ambito di un rapporto sussumibile allo schema potestà – soggezione”(Cass. 15031/2009). In definitiva, “Se manca un pagina 5 di 19 soggetto investito di potestas impositiva intesa in senso lato manca anche il rapporto tributario, così come se manca un provvedimento che sia espressione di tale potere non si configura la speciale lite tributaria che, per definizione, nasce dal contrasto rispetto ad una concreta ed autoritativa pretesa impositiva”
(idem).
***
Tanto premesso, nel merito si evidenzia che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (così per tutte Cass. n. 25584 del 12/10/2018). ha prodotto copia del contratto di distacco del Controparte_1
personale del 23/04/2014; dell'avviso di accertamento n.
THB02CF024494/2019 con cui si è stata accertata la maggior imposta di
€10.090,00 per l'operazione di distacco del personale per il periodo suddetto;
delle quietanze di pagamento dell'imposta; delle fatture con cui la
[...]
ha esercitato il proprio diritto di rivalsa nei confronti della Controparte_1
(art. 60, comma 7, D.P.R. 633/72: “il contribuente ha diritto Parte_1
di rivalersi dell'imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei con- fronti dei cessionari di beni o dei committenti di servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi”), che sono titolo del contendere ed ha allegato, come in sua facoltà,
l'inadempimento della controparte.
pagina 6 di 19 Ne consegue che l'ingiungente (attrice sostanziale) ha dato prova esaustiva del titolo e scadenza dell'obbligazione dedotta inadempiuta, spettando al debitore di eccepire e dimostrare l'intervenuto pagamento, ad estinzione dell'obbligazione, ovvero altro fatto impeditivo/modificativo od estintivo, idoneo a paralizzare la pretesa avversaria
L'opponente non ha messo in dubbio di aver usufruito delle prestazioni di cui al contratto di distacco del personale inter partes e di cui agli importi fatturati da (art. 115 c.p.c.), né nega di avere omesso il Controparte_1
pagamento delle somme poste a fondamento della domanda per ingiunzione, ma ha eccepito che “Se la società ha errato nella Controparte_1
quantificazione del costo del personale, eccedendo nell'importo oggetto del rimborso, allora tale conseguenza è frutto di una sua esclusiva responsabilità”
(pag. 6 della citazione).
Le deduzioni fatte valere dall'opponente verso la convenuta non trovano adeguata prova nella documentazione prodotta in giudizio, onde non è fondata l'opposizione.
Come risulta dalla normativa comunitaria e nazionale (art. 9 della
Direttiva 17/5/1977, n. 77/388 CEE, art. 56 della Direttiva 28/11/2006, n.
2006/112/CE ed D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7 septies, comma 1, in cui
è stato trasferito, per effetto del D.lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, il riferimento prima contenuto nell'art. 7, comma 4, lett. d), il distacco (o messa a disposizione o prestito) di personale costituisce una prestazione di servizi astrattamente destinata, come tale, ad essere assoggettata all'IVA. Malgrado ciò, è stato fin da subito sostenuto che tale regola generale non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso in cui il distaccatario si fosse limitato a rimborsare al distaccante il solo costo dei dipendenti. Sul punto, è intervenuto il legislatore, che con la L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 8, comma 35, ha stabilito che “non sono da intendere rilevanti agli effetti dell'IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”. pagina 7 di 19 La nuova disposizione, pacificamente di natura eccezionale, è destinata ad essere applicata soltanto nel caso in essa previsto senza nessuna possibilità di essere elevata a strumento d'interpretazione generale anche perchè, diversamente opinando, avrebbe dovuto escludersi la sussistenza del presupposto impositivo in qualunque altra ipotesi in cui il committente o il cessionario si fosse limitato a rimborsare alla controparte i soli costi da questa sopportati per la prestazione del servizio o la produzione del bene.
Anche l'amministrazione finanziaria è pervenuta alla medesima conclusione, sottolineando che per restare fuori dal campo di applicazione dell'IVA occorre la duplice condizione che: a) si tratti di un vero e proprio distacco di personale, ovverosia di un accordo in forza del quale un soggetto, al fine di soddisfare un proprio specifico interesse, mette a disposizione di un altro delle persone a lui legate da un rapporto di lavoro subordinato;
b) il distaccatario riversi al distaccante una somma esattamente pari al costo retributivo e previdenziale dei dipendenti utilizzati, dato che il riconoscimento di un corrispettivo maggiore o minore comporterebbe l'inapplicabilità dell'agevolazione, con conseguentemente sottoposizione ad IVA dell'intero importo pattuito (risoluzione 5/6/1995, n. 152/E; 2/8/2002, n. 262/E e
5/11/2002, n. 346/E).
La Corte di cassazione ha condiviso tale impostazione, stabilendo con sentenza n. 1788 del 1996 che indipendentemente dalla natura interpretativa o innovativa della L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35, resta comunque il fatto che il distacco o prestito di personale non costituisce operazione imponibile fintanto che l'impresa beneficiarla si limiti a rifondere le sole retribuzioni nonchè gli oneri fiscali e previdenziali e le altre spese sostenute per i dipendenti.
Sulla imponibilità o meno del compenso per distacco del personale si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di cassazione, stabilendo che
“il rimborso del costo del personale dipendente di una società, distaccato pagina 8 di 19 presso un'altra, è esente da IVA soltanto se la controprestazione del distaccatario consiste nel mero rimborso di una somma pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante” (Cass., sez. un., n. 23021 del 07/11/2011).
E infatti, l'art. 30 della cd. legge Biagi e, cioè, il D.lgs. 10 settembre
2003, n. 276, si è limitato a definire e disciplinare gli aspetti civilistici del distacco di personale, senza occuparsi di quelli tributari che, pertanto, continuano ad essere regolati dalla L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35.
Quest'ultimo ha effettivamente introdotto un'eccezione al regime normale, prevedendo che il distacco di personale che, come si è detto, integrerebbe in astratto una prestazione di servizi soggetta ad IVA non può, in concreto, più essere considerato tale nel caso in cui il beneficiario rimborsi al concedente il solo costo del personale utilizzato. Tale rimborso deve essere, però, esattamente uguale alle retribuzioni ed agli altri oneri perchè ciò che occorre ai fini della irrilevanza è, come riconosciuto dalla dottrina e dall'amministrazione finanziaria, che si tratti di una operazione sostanzialmente neutra, ovverosia di una vicenda che non comporti un guadagno per il distaccante, ma nemmeno un risparmio per il distaccatario, visto che, in caso contrario, non vi sarebbe ragione di riservarle un trattamento diverso dal normale.
Invero, come osservato dalle Sezioni unite, “Non varrebbe al riguardo replicare che il testo legislativo non menziona minimamente la necessità della predetta corrispondenza e che la richiesta della stessa si tradurrebbe, pertanto, in una inaccettabile forzatura del dato normativo, cui verrebbe attribuita una portata diversa da quella fatta palese dalle parole usate. L'obiezione non potrebbe, infatti, essere condivisa in quanto la L. n. 67 del 1988, art. 8, comma
35, è stato emanato per fare chiarezza in un momento in cui l'unico punto su cui si discuteva non era davvero quello delle sorti dei distacchi a fronte dei quali fossero stati previsti dei rimborsi superiori od inferiori ai costi (che, per pagina 9 di 19 convincimento comune, avrebbero dovuto scontare l'IVA sull'intero importo), ma proprio e soltanto quello sul quale aveva voluto innovare il Fisco con la circolare del 1986 e, cioè, quello concernente l'applicabilità o meno dell'imposta nella ipotesi di rimborsi esattamente uguali alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali. Ed è solo su questo punto che ha voluto incidere il Legislatore, dettando una disposizione la cui lettura non può prescindere dal contesto in cui si è inserita e dalle finalità cui ha mirato, che non erano certamente quelle d'introdurre un sistema più “liberale” di quello invalso prima del 1986, ma di avallare quest'ultimo a scapito della diversa e più restrittiva interpretazione fornita dalla risoluzione n. 363853/1986. Va pertanto confermato, come principio di diritto, che la L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35, deve essere inteso nel senso che il distacco di personale è irrilevante ai fini dell'IVA soltanto se la controprestazione del distaccatario consista nel rimborso di una somma esattamente pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante” (Cass.
23021/2011 cit.).
***
Ciò posto e tornando al caso di specie, dalla lettura degli scritti difesivi e della documentazione prodotta in giudizio emerge che la e Controparte_1
la hanno raggiunto un accordo in forza del quale la prima Parte_1
avrebbe proceduto al distacco temporaneo di proprio personale presso la seconda, la quale a fronte di ciò le avrebbe rimborsato il “costo sostenuto per il trattamento economico e normativo spettante ai lavoratori distaccati, nonché
… ogni altro onere connesso al distacco medesimo. Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di apposita rendicontazione delle spese sostenute dalla distaccante” (clausola 5 del contratto).
In esecuzione di tale accordo, la ha richiesto l'invio di Parte_1
alcune unità di personale e la ha emesso fattura priva Controparte_1
dell'addebito d'IVA. pagina 10 di 19 La ha provveduto al pagamento, ma con avviso di Parte_1
accertamento l'Agenzia delle Entrate ha negato l'ammissibilità dell'operazione, che avrebbe dovuto scontare l'IVA, la Controparte_1
avendo percepito, “in relazione ai servizi di distacco del personale, una somma superiore ai costi sostenuto in relazione al personale distaccato” (pag.
4 avviso di accertamento, all. sub doc. 3 alla comparsa).
La ha eseguito il pagamento delle somme dovute a Controparte_1
titolo di imposta sul valore aggiunto e, con il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio, ha esercitato il diritto di rivalsa ex art. 60, comma 7, D.P.R.
633/72.
La ha allora proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
sul presupposto di essere tenuta soltanto al rimborso del costo sostenuto dalla distaccante a titolo di contribuzione e di retribuzione del personale distaccato e che “la controparte ha chiesto ed ottenuto dalla distaccatari Parte_1
un importo superiore rispetto al costo del personale sostenuto, incassando l'acconto della fattura n.38 del 30.04.14 che avrebbe dovuto, restituire e che, invece, ha illegittimamente trattenuto”.
Ebbene, dall'esame dell'avviso di accertamento redatto dall'amministrazione finanziaria e della documentazione prodotta in giudizio, incluse le clausole contrattuali, manca la prova di tale presupposto, in quanto difetta qualsiasi elemento idoneo a dimostrare l'ammontare delle spese sostenute dalla da cui dovrebbe evincersi la pretesa non Controparte_1
corrispondenza con l'importo rimborsato dalla L'avviso di Parte_1
accertamento, infatti, si limita a rilevare che, a fronte di una registrazione contabile come “maggiore incasso anni precedenti”, tale importo Parte_1
non è stato restituito ma registrato tra le sopravvenienze attive e che, pertanto, avrebbe dovuto scontare l'IVA, la avendo percepito, “in Controparte_1
relazione ai servizi di distacco del personale, una somma superiore ai costi pagina 11 di 19 sostenuto in relazione al personale distaccato” (pag. 4 avviso di accertamento, all. sub doc. 3 alla comparsa).
La prova di cui sopra non può dirsi raggiunta con la sola produzione del contratto, il quale, in considerazione di quanto ivi riferito circa l'obbligo di rimborso del “costo sostenuto per il trattamento economico e normativo spettante ai lavoratori distaccati, nonché per ogni altro onere connesso al distacco medesimo”, non è sufficiente a dimostrare che la distaccante avrebbe ricevuto soltanto il rimborso dei puri costi del personale.
Né può addebitarsi all'opposta di non aver dimostrato l'esatta corrispondenza del rimborso alle spese, atteso che non risulta che l'opponente abbia contestato (anche in questa sede) la correttezza delle fatture emesse dalla o abbia messo in dubbio di aver usufruito delle Controparte_1
prestazioni di cui al contratto inter-partes e di cui agli importi fatturati, ovvero, ancora, di non avere ricevuto la documentazione relativa al costo del personale di cui all'art. 5 del contratto di distacco.
Peraltro, dall'avviso di accertamento emerge che la Parte_1
sentita in contraddittorio, “ha spiegato che la prestazione resa al cliente è consistita in un distacco di personale dipendente, registrato ai fini reddituali come minor costo del personale. L'importo non è stato trasmesso a spesometro perché non ritenuto rilevante ai fini iva”; dovendosi, perciò, escludere che la non fosse a conoscenza o non abbia potuto Parte_1
verificare che vi fosse corrispondenza tra i costi esposti e le fatture ricevute.
In conclusione, dall'esame della documentazione in atti e delle clausole contrattuali, emergono elementi capaci di escludere che le obbligazioni a carico della consistessero unicamente nel rimborso di una Parte_1
somma esattamente pari al costo del personale di Controparte_1
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Va escluso poi che, per quanto concerne i rimborsi superiori rispetto ai quali, l'imposta debba essere applicata soltanto sulla quota eccedente i costi e pagina 12 di 19 che, dunque, l'importo dell'i.v.a. debba esser calcolato sulla minore somma di
€6.335,59.
Tale affermazione non è condivisibile perchè oltre a porsi in contrasto con le intenzioni del Legislatore, giunge addirittura a scomporre artificiosamente la controprestazione del distaccatario, attribuendole due diverse funzioni e nature malgrado l'indubbia unitarietà economica e funzionale del servizio. e Il legislatore, infatti, non ha sancito l'incondizionata ininfluenza dei rimborsi, ma soltanto quella (eventuale) dei distacchi, dimostrando in tal modo chiaramente che nell'ipotesi di specie non è questione di base imponibile, ma di rilevanza o meno dell'operazione che, ove sussistente, comporta, secondo le regole, l'imponibilità dell'(intero) importo versato dal distaccatario.
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In conclusione, respinte tutte le domande formulate da Parte_1
nei confronti di l'opposizione deve essere rigettata ed il Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
La difesa di parte attrice ha sostenuto l'applicabilità del D.lgs. 231/2002.
Tale opinione non è condivisa dal Tribunale, non venendo in rilievo, nel caso di specie, un contratto tra imprese che comporti, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi.
Deve però ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c., il quale stabilisce che “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, individuando, pertanto, quale tasso di interesse applicabile dal momento della proposizione della domanda giudiziale, proprio quello determinato dalle previsioni di cui al D.lgs.
231/2002, ed in particolare agli artt. 2 (alle definizioni: “(...) e) “interessi legali di mora”: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che pagina 13 di 19 è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
f) “tasso di riferimento”: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni rifinanziamento principali”)” e 3 (“1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”).
Appare evidente che la ratio di tale disciplina speciale è costituito dall'intenzione del legislatore di evitare che la resistenza – poi rivelatasi in tutto o in parte infondata – ad una domanda di condanna al pagamento di una somma pecuniaria consenta al debitore di lucrare sui tempi della durata del giudizio. Scopo del dettato normativo è quindi quello di introdurre un meccanismo di accelerazione - o deflazione - dei giudizi, come del resto ben evidenziato dalla stessa intitolazione del D.L. 132/2014 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”) e come percepito dalla Suprema Corte sin dalle sue prime pronunce in materia (Cfr. Cass. n. 28409 del 07/11/2018, che osserva come “la voluntas legis sia diretta a colpire l'inadempienza, rispetto ad nu obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l'abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto”).
Se la ratio della norma non sembra porre particolari problemi interpretativi, diversamente è a dirsi per quanto riguarda l'individuazione dell'ambito di applicazione della speciale categoria interessi, profilo in relazione al quale, invece, si è registrata nel tempo una evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte che, seppur sulla base di differenti impianti motivazionali, ha sempre condiviso l'idea che la norma non si applichi indistintamente a tutte le obbligazioni pecuniarie.
pagina 14 di 19 Secondo la posizione originariamente assunta dalle prime pronunce in materia (tra le tante: Cass. n. 28409 del 07/11/2018; Cass. n. 13145 del
14/05/2021; Cass. n. 14512 del 09/05/2022), l'ambito di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. era da ritenersi limitato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (ma già Cass. n. 28409 del 07/11/2018 e Cass. n. 13145 del
14/05/2021 estendono, sia pure obiter, l'applicazione della previsione anche alle obbligazioni pecuniarie che trovano fonte in un contratto stipulato tra le parti “anche se afferenti ad obbligo restitutorio”). Tale esito interpretativo si è venuto a fondare in via primaria sulla valorizzazione dell'inciso preliminare della previsione (“se le parti non ne hanno determinato la misura”), essendosi argomentato che una simile condizione negativa non avrebbe avuto possibilità di concretizzarsi nel caso di obbligazioni di fonte non negoziale, non essendo possibile in tali casi procedere alla previa negoziazione del tasso di interessi applicabile.
Anche all'esito delle obiezioni sollevate da una parte della dottrina, pronunce successive della Suprema Corte (Cass. n. 61 del 03/01/2023 nonché
Cass. n. 7677 del 22/03/2025, quest'ultima peraltro successiva a Cass., sez. un., n. 12449 del 07/05/2024, di cui ci si dirà in seguito), sono invece giunte ad un diverso approdo che è stato poi condensato nei principi per cui “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass. n. 61 del 03/01/2023, nella quale si precisa che “Sarà naturalmente sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni”); “Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. pagina 15 di 19 non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass. n.
7677 del 22/03/2025).
Sulla tematica in questione sono recentemente intervenute le Sezioni
Unite della Suprema Corte, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. (Cass., sez. un., n. 12449 del 07/05/2024). In quella sede, le Sezioni
Unite - che erano chiamate a pronunciarsi sullo specifico quesito concernente la possibilità per il giudice dell'esecuzione di riconoscere gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., in assenza del loro esplicito riconoscimento nel titolo esecutivo - si sono soffermate sul tema dell'ambito di applicazione della previsione in rilievo, chiarendo “che il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”, con la conseguenza “che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, [è] anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4”, dovendo quindi il giudice della cognizione procedere anche allo specifico accertamento dell'applicabilità o meno dello speciale saggio di interessi contemplato dalla norma in esame. Accertamento – hanno proseguito le Sezioni Unite – che deve investire la varietà dei presupposti applicativi del dettato normativo, pagina 16 di 19 individuati, in primo luogo, nella “(...) natura della fonte dell'obbligazione, la quale, in base all'art. 1173 cod. civ., può essere la più varia”, venendo “in rilievo la generale distinzione fra obbligazioni contrattuali ed obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale e l'area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.), ma anche, a titolo soltanto esemplificativo, una congerie di crediti, quali quelli in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge n. 89 del 2001, i crediti per gli alimenti (dovuti, in base all'art. 445 cod. civ., proprio dal giorno della domanda giudiziale) ed in generale i crediti derivanti da obblighi familiari, nonché, in questo quadro, i crediti non preesistenti al processo, tutti crediti, questi ultimi, per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione”.
Già tale eterogenea serie di ipotesi ha quindi indotto le Sezioni Unite a chiarire che lo stabilire se “(...) l'obbligazione dedotta in giudizio, e destinata ad entrare nel titolo esecutivo giudiziale, sia suscettibile di produrre i super- interessi, in relazione a ciascuna delle tipologie di obbligazioni sommariamente indicate, deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione, il che implica anche la compiuta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio”, tenendo altresì conto di ulteriori fattori, quali la presenza o meno di una pattuizione sulla misura degli interessi, nonché l'individuazione delle specifiche tipologie di atto processuale (lato sensu) concretamente riconducibili all'ampia nozione di
“domanda” utilizzata nella previsione.
Constatato, allora, che l'attuale approdo delle Sezioni Unite risulta radicalmente smentire l'originaria impostazione assunta dalla Suprema Corte -
e cioè l'affermazione dell'applicabilità dei c.d. super interessi alle sole obbligazioni di fonte negoziale – e viene invece ad affermare la necessità di valutare l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. caso per caso con riferimento alle singole fattispecie di rapporto obbligatorio riconducibili pagina 17 di 19 all'art. 1173 c.c., si ripropone anche in questa sede lo specifico tema dell'operatività dei c.d. super-interessi.
Ebbene, ritiene il tribunale che l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4,
c.c. al credito oggetto del presente giudizio trova pieno fondamento nella già esaminata ratio della previsione che ha introdotto i c.d. super-interessi. Si è visto infatti che lo scopo del dettato normativo è essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso, incentivando il soggetto convenuto come debitore ad operare un'adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo – è cioè l'applicazione dei super-interessi – che viene a costituire un vero e proprio costo transattivo straordinario e che quindi viene indirettamente ad incrementare nel soggetto medesimo l'elemento di avversione al rischio, inducendolo a resistere e proseguire nel giudizio solo dopo aver operato un'attenta valutazione dei rischi di causa, ed essere quindi pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole, in tal modo disincentivando condotte, peraltro diffuse, di azzardo morale.
Se tale è la ratio dell'art. 1284, comma 4, c.c., allora, è giocoforza concludere che la sua applicazione risulta condizionata dalla presenza o meno
(non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore – rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale – non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere sua sponte, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio.
Così ricostruiti i presupposti applicativi della previsione, si ritiene quest'ultima pienamente applicabile al caso di specie, dal momento che tale il diritto di rivalsa sorge sin dal momento del “pagamento dell'imposta o della pagina 18 di 19 maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi” e presenta – soprattutto – i caratteri della piena liquidità, trattandosi di un obbligo a carattere restitutorio.
I c.d. super-interessi decorrono dal momento della domanda giudiziale, momento a partire dal quale evidentemente non risulta più configurabile una condizione soggettiva di buona fede ed il convenuto è reso edotto dell'esistenza dell'obbligazione. Non si rivengono in atti precedenti richieste indirizzate all'opponente e provenienti direttamente da parte opposta.
Il decreto ingiuntivo deve essere, dunque, essere confermato e dichiarato esecutivo per l'importo di €10.090,00, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.
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Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate in relazione alla somma riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto, tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione promossa da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 1854/2024, emesso dal Tribunale di Monza in data 14/06/2024 in favore di e lo dichiara Controparte_1
definitivamente esecutivo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in €3.387,00, oltre spese generali, IVA (se Controparte_1
dovuta) e C.P.A. come per legge.
21/11/2025 Il Giudice
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