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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/03/2024, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 651/2019 R.G.A.C., promosso da
(c.f. , elettiv.te domiciliato in Via S. Parte_1 C.F._1
Giovanni Bosco 30, Messina, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Marchese che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. , elettiv.te domiciliato in Via Controparte_1 C.F._2
N. Fabrizi 87, Messina, presso lo studio degli Avv.ti Antonino Gazzara e
Francesco Gazzara, che lo rappresentano e difendono per procura in atti, appellato,
e nei confronti di
, nato a [...] il [...], Controparte_2 terzo chiamato contumace, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 7 ottobre 2019 l'Avv. Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 916/19 R.S. con la quale il Tribunale di
Messina aveva rigettato la domanda svolta dall'odierno appellante nei confronti di avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali, Controparte_1 condannandolo al pagamento delle spese processuali a favore del il CP
Tribunale aveva poi accolto la domanda nei confronti di , terzo Controparte_2 chiamato, rimasto contumace.
1 L'Avv. esponeva di aver ricevuto incarico dal per impugnare PT CP innanzi al T.A.R. la delibera n. 23/04 del Consiglio Comunale di Org_1
Taormina con la quale era stata dichiarata l'inedificabilità di una vasta area, di proprietà del per rischio geomorfologico;
malgrado l'esito positivo del CP giudizio, il professionista lamentava di non aver ricevuto dal il CP pagamento della propria parcella, contenuta nell'importo di € 7.304,00 oltre accessori. Ciò premesso, aveva adito il Tribunale di Messina chiedendo la condanna del al pagamento dei compensi richiesti. CP
costituendosi, pur ammettendo di aver rilasciato regolare Controparte_1 procura all'Avv. per l'impugnazione della delibera del Consiglio PT comunale innanzi al TAR Catania, negava tuttavia di aver conferito un mandato professionale al , che era stato piuttosto scelto e nominato da PT CP_2
, promissario acquirente dell'area (di proprietà del promittente
[...] CP venditore) divenuta inedificabile a seguito della delibera da impugnare innanzi al
TAR; il chiedeva quindi di essere autorizzato a chiamare in causa lo CP
, individuando questi come soggetto obbligato a corrispondere i compensi CP_2 spettanti all'Avv. o comunque obbligato a manlevare e garantire il PT in caso di soccombenza di quest'ultimo. CP
Autorizzata la chiamata del terzo, lo , pur regolarmente citato, non si CP_2 costituiva in giudizio.
All'esito dell'istruttoria svolta il giudice di prime cure rigettava la domanda svolta dal nei confronti di e condannava PT Controparte_1 CP_2
al pagamento, a favore dell'odierno appellante, dei compensi professionali
[...] da questi richiesti oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza proponeva appello il sulla base di tre motivi;
PT con i primi due motivi deduceva il travisamento dei fatti da parte del giudice di prime cure per non avere valutato correttamente sia il materiale probatorio in atti che la stessa prospettazione difensiva del convenuto con il terzo motivo CP lamentava l'erronea quantificazione dei compensi professionali, avendo il
Tribunale acriticamente recepito l'importo indicato in parcella senza quantificare correttamente secondo tariffa i compensi spettanti al , alla luce del valore PT del terreno oggetto del preliminare e interessato dalla delibera impugnata.
costituendosi, contestava la fondatezza delle censure svolte Controparte_1 dall'appellante e chiedeva il rigetto del gravame.
, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e deve, Controparte_2 pertanto, esserne dichiarata la contumacia.
2 I primi due motivi di appello, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
Come evidenziato dal giudice di prime cure, la S.C. ha più volte affermato che la procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato (Cass. Civ. Sez. 2, 11 marzo 2019 n. 6905; Cass.
Civ. Sez. 6 - 2, 12 marzo 2020 n. 7037), anche a mezzo di prova per testimoni
(Cass. Civ. Sez. 6 - 3, 31 marzo 2021 n. 8863).
Il costituendosi, ha affermato di aver incaricato solo formalmente CP
l'Avv. , essendo stato quest'ultimo scelto e nominato sostanzialmente dal PT geom. il quale, con la sottoscrizione del preliminare di vendita con Controparte_2 il avente ad oggetto l'area interessata dalla delibera del Consiglio CP
Comunale di Taormina impugnata innanzi al TAR Catania, si era fatto carico di ogni onere e spesa da versare a qualunque titolo per realizzare il progetto edilizio programmato.
Il teste Avv. indicato da entrambe le parti, ha Testimone_1 affermato che l'indicazione dell'Avv. , da affiancare all'Avv. Giordano PT per la presentazione del ricorso innanzi al TAR, era avvenuta da parte dello
, precisando anche che la copia del ricorso era stata consegnata al CP_2 CP dallo e non direttamente dall'Avv. . Il teste ha inoltre dichiarato CP_2 PT che il prima di rilasciare la procura all'Avv. , aveva letto il CP PT ricorso amministrativo e che egli stesso, quale professionista di fiducia del avendolo assistito “sin dall'inizio e ciò anche in occasione del CP preliminare di vendita con ”, aveva concordato il contenuto del ricorso CP_2 amministrativo con l'odierno appellante.
Tali circostanze inducono a ritenere che, se pur il nominativo dell'Avv.
quale professionista a cui affidare l'instaurazione del giudizio PT amministrativo era stata suggerita dallo o dall'Avv. Giordano, il CP_2 CP aveva concordato la strategia processuale che l'Avv. intendeva adottare, PT tramite il suo professionista di fiducia, l'Avv. Testimone_1
3 provvedendo poi egli stesso a verificare il contenuto del ricorso amministrativo, prima del rilascio della procura ad litem.
Il rilievo svolto dal secondo cui l'unico interessato al buon esito del CP giudizio amministrativo doveva ritenersi lo , che avrebbe così potuto CP_2 realizzare il programma edilizio al quale il preliminare era finalizzato, non appare condivisibile.
L'eventuale rigetto del ricorso amministrativo presentato dall'Avv. PT avrebbe comportato la revoca della C.E. n. 31/04 già rilasciata avente ad oggetto il programma edilizio relativo al terreno oggetto del preliminare (essendo stata utilizzata volumetria relativa all'area dichiarata inedificabile con la delibera impugnata), con conseguente ed obbligo in capo al promittente CP alienante, di restituire le somme ricevute dallo quale acconto sul prezzo (v. CP_2 clausola III, penultimo capoverso). Come evidenziato dall'appellante, quindi, il tenore letterale del preliminare, se per un verso escludeva qualsivoglia accollo dello a favore del per eventuali spese legali, dall'altro chiariva CP_2 CP
l'interesse (anche diretto) di quest'ultimo affinché venisse mantenuta la validità e l'efficacia della C.E. per la realizzazione del programma edilizio relativo ai terreni promessi in vendita.
Non può, infatti, dubitarsi che l'eventuale revoca della C.E. già rilasciata avrebbe comportato il venir meno degli effetti obbligatori previsti dal preliminare di compravendita.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha rigettato la domanda proposta nei confronti del con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento dei CP compensi professionali a favore dell'Avv. come quantificati già dal PT giudice di prime cure.
Il terzo motivo di appello, avente ad oggetto una diversa quantificazione dei compensi spettanti al , deve infatti dichiararsi inammissibile, PT introducendo nel giudizio di gravame una domanda non formulata in primo grado.
L'Avv. , nell'atto di citazione introduttivo del giudizio innanzi al PT
Tribunale di Messina, ha chiesto la condanna del “al pagamento della CP somma di € 7.304,00 oltre accessori fiscali, o in quell'altra somma ritenuta di giustizia”, allegando la parcella da lui predisposta ed inviata al convenuto.
Appare evidente che l'attore, odierno appellante, avesse quantificato in maniera precisa l'importo a lui spettante a titolo di compensi professionali,
4 indicando le singole voci richieste, non chiedendo in alcun modo una diversa (e maggiore) quantificazione dei compensi da parte del giudice adito.
Deve, inoltre, escludersi che tale domanda potesse desumersi dalla espressione
"o quella ritenuta di giustizia" inserita dal dopo l'indicazione della PT somma richiesta a titolo di compensi.
La S.C., infatti, ritiene questa espressione non una mera clausola di stile nei giudizi aventi ad oggetto richieste di risarcimento danni, laddove l'attore intenda indicare solo un valore orientativo della pretesa (Cass. Civ. nn. 3142/23,
10984/21), essendovi una ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno (Cass. Civ. nn. 2641/06, 4727/84), non potendosi quindi riferire alla domanda di pagamento di una parcella che, quale dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità resa dallo stesso professionista, esclude che quest'ultimo fosse incerto sull'ammontare dei suoi compensi, dovendo piuttosto ritenersi che l'attore si fosse rimesso alle determinazioni del Tribunale solo in caso di contestazioni da parte del cliente - convenuto.
Nulla deve disporsi riguardo alla domanda di manleva nei confronti dello
, formulata dal in primo grado e non reiterata nel presente giudizio. CP_2 CP
Le spese del primo grado di giudizio devono porsi a carico del in CP solido con il chiamato in causa e liquidate in favore dell'Avv. CP_2 PT nella misura determinata dal Tribunale;
le spese del presente grado di giudizio devono, invece, essere compensate per 1/3 atteso il rigetto del terzo motivo di appello, con condanna del al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in CP dispositivo, a favore dell'Avv. . PT
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello proposto dall'Avv. avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Messina n. 916/19 R.S. e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda svolta dal nei PT confronti di e condanna quest'ultimo, in solido con Controparte_1 CP_2
, al pagamento, a favore dell'odierno appellante, della somma di € 7.304,00
[...] oltre CPA e IVA;
condanna in solido con , al pagamento, a Controparte_1 Controparte_2 favore dell'Avv. , delle spese relative al giudizio di primo grado che PT liquida in € 3.984,00, di cui € 184,00 per spese ed € 3.800,00 per compensi (€
700,00 fase studio, € 700,00 fase introduttiva, € 1.200,00 fase trattazione, €
1.200,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
5 conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
compensa in ragione di 1/3 le spese relative al presente grado di giudizio e condanna al pagamento, a favore dell'Avv. , dei Controparte_1 PT restanti 2/3, liquidati in € 255,00 per spese ed € 2.200,00 per compensi (€ 700,00 fase studio, € 600,00 fase introduttiva, € 1.000,00 fase trattazione, € 1.000,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge
Messina, 21 marzo 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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