TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4584/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento – I sezione civile – in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Enrica Nasti – ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4584 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2022, aventi ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1 comma
cpc), e vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Franco Pepe coma da procura in Parte_1
atti
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv. Gennaro Stellato
OPPOSTA
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Anna Lo Presti
pagina 1 di 7 OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.12.2022, l'opponente proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 01220200002690755000, notificata in data
28.09.2022, dell'importo di €. 14.648,35 per recupero “tributi coattivi anno 1994” di cui alla sentenza n. 6566/2018 del 18.10.2018 della Corte di Appello di Roma.
Deduceva in particolare l'assenza del credito iscritto a ruolo e l'assenza del titolo posto a fondamento della pretesa, essendo del tutto erronea la “causale” posta a fondamento dell'iscrizione a ruolo del presunto credito (tributo coattivo anno 1994),
atteso che l'opponente non risultava debitrice di alcun “onere”
(tributario/previdenziale/erariale) nei confronti dell'Agea per l'anno 1994 e non riportando il “titolo” posto a fondamento dell'iscrizione a ruolo del credito e richiamato nell'atto impugnato -sentenza n.6566/2018 della Corte di Appello di
Roma- alcuna condanna al pagamento di “tributi” e/o altre somme in favore dell'Agea; deduceva altresì la carenza di motivazione della cartella per errata indicazione degli importi iscritti a ruolo, la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi nonché la mancata sottoscrizione della stessa.
Costituitasi in giudizio, l'AGEA eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, essendo in sostanza la richiesta di iscrizione a ruolo tramite l' Controparte_3
conseguenza del mancato riscontro della alla richiesta di
[...] Pt_1
restituzione di quanto pagato dall'ente in esecuzione di una sentenza del Tribunale di
Roma n.8952/2011, poi riformata poi in appello;
deduceva in particolare che la pagina 2 di 7 riforma o la cassazione della sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.
L' , costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare il proprio Controparte_2
difetto di legittimazione passiva nonché la tardività dell'opposizione, dovendo la stessa essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art 617
c.p.c; nel merito contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Con provvedimento del 15 maggio 2023 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata e all'udienza del 29 aprile 2024, preso atto delle note depositate dalla resistente, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
E' noto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza l'agente della
riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti
esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra
titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi
necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del
debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare
dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente
creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che
non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39
del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del
25/07/2007; Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007; Sez. 5, Sentenza n. 476 del
11/01/2008; Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009; Sez. 5, Sentenza n. 15310 del
30/06/2009; Sez. 5, Sentenza n. 2803 del 09/02/2010; Sez. 5, Sentenza n. 13082 del
15/06/2011; Sez. 5, Sentenza n. 14032 del 27/06/2011; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1532
pagina 3 di 7 del 02/02/2012; Sez. 5, Sentenza n. 16990 del 05/10/2012; Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
21220 del 28/1. 1/2012; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10646 del 07/05/2013; Sez. 5,
Sentenza n. 9762 del 07/05/2014; Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 14/05/2014; Sez. 6 –
5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n. 13331 del
29/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del 6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del
11/07/2016, non massimate;
Cass. sez. VI, Ordinanza del 28/09/2018, n.23627).
Alla luce dei principi innanzi espressi non v'è dubbio che in sede di opposizione alla cartella esattoriale l per abbia legittimazione passiva, in ragione CP_4 CP_5
della generale legittimazione passiva nelle controversia aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, potendo eventualmente richiedere la chiamata in causa dell'ente creditore ove intenda essere manlevata in tutto o in parte dalle pretese di controparte, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Tanto precisato, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
In particolare, merita accoglimento il primo motivo di opposizione, da qualificare in termini di opposizione ai sensi dell'art. 615 cpc, come si evince agevolmente dalle deduzioni di parte che contesta in sostanza la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa.
Ed invero, è noto che, nell'ottica di un riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, l'art. 17 del D.Lgs. n. 46 del 1999 (intitolato “Entrate riscosse mediante ruolo”) consente, salvo quanto previsto dal comma 2, di effettuare mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle di altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici;
il comma 2 precisa che può essere effettuata mediante ruolo affidato ai pagina 4 di 7 concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali…”.
L'art. 21 del medesimo decreto legislativo n. 46/99, prevede altresì che “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Dal raffronto delle due disposizioni citate emerge che l'art. 17 si riferisce alla riscossione mediante ruolo di entrate anche diverse dalle imposte sui redditi facenti capo allo Stato, agli enti pubblici e territoriali di natura pubblicistica, in ordine alle quali il titolo esecutivo è costituito proprio dal ruolo, ex art. 49 D.P.R. n.
602/1973 (Cass., sez. 3, 08/02/2018, n. 3021; Cass., sez. 5, 16/03/2018, n. 6526),
mentre l'art. 21, nell'estendere la riscossione mediante ruolo alle entrate dei medesimi enti anche se derivanti da rapporti di diritto privato, esige, quale presupposto imprescindibile, la preesistenza di un autonomo titolo esecutivo.
Il combinato disposto degli artt. 17 e 21 del D.Lgs. n. 46/1999 delinea, dunque, un doppio binario di riscossione mediante ruolo, quello delle entrate di natura pubblicistica, che prescinde dalla formazione di un distinto titolo esecutivo, da quello delle entrate che hanno causa in rapporti di diritto privato, che invece necessitano della preventiva formazione di un titolo avente efficacia esecutiva.
Ciò premesso in punto di diritto, nella specie, non può ritenersi sussistente un valido titolo esecutivo, non potendosi ritenere tale la sentenza n. 6566 del 2028 (con cui è
stata riformata la sentenza di primo grado che accoglieva le richieste risarcitorie della
) su cui si fonda l'emissione della cartella, in assenza di un esplicito capo di Pt_1
condanna restitutorio.
pagina 5 di 7 E' noto invero che la sentenza di appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di quest'ultima non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il solvens si attivi in via monitoria, ovvero che formuli, in sede di gravame, un'apposita domanda in tal senso
(cfr. Cass. Sez. 3 sent. n. 12387/2016).
In particolare, è stato precisato che l'articolo 336 del Cpc, disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento della impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio. Tuttavia, l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile non comporta, di per sé, una implicita condanna a pagare, quale contenuto non dichiarato della sentenza di riforma, ma esige una apposita pronuncia
(Cassazione civile sez. II, 13/09/2022, n.26849).
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta, con annullamento della cartella esattoriale impugnata, assorbita ogni altra questione.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di risarcimento, in difetto di qualsivoglia prova sul punto.
Giova sul punto solo rilevare che il ricorso al potere officioso di liquidazione equitativa del danno non dispensa comunque la parte dalla prova dell'esistenza e dell'entità materiale del pregiudizio subito, essendo il suo esercizio subordinato alla pagina 6 di 7 condizione che risulti impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, e non venendo comunque meno l'onere di fornire gli elementi dei quali la parte possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili ai fini della determinazione dell'equivalente pecuniario (cfr. Cass. n.
27447 del 2011; Cass. n. 10607 del 2010; Cass. n. 13288 del 2007).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella esattoriale impugnata;
- condanna gli opposti in solido al pagamento, nei confronti dell'opponente, delle spese di lite che liquida nella somma di euro 4.200,00, comprensivi di spese, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento – I sezione civile – in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Enrica Nasti – ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4584 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2022, aventi ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1 comma
cpc), e vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Franco Pepe coma da procura in Parte_1
atti
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv. Gennaro Stellato
OPPOSTA
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Anna Lo Presti
pagina 1 di 7 OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.12.2022, l'opponente proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 01220200002690755000, notificata in data
28.09.2022, dell'importo di €. 14.648,35 per recupero “tributi coattivi anno 1994” di cui alla sentenza n. 6566/2018 del 18.10.2018 della Corte di Appello di Roma.
Deduceva in particolare l'assenza del credito iscritto a ruolo e l'assenza del titolo posto a fondamento della pretesa, essendo del tutto erronea la “causale” posta a fondamento dell'iscrizione a ruolo del presunto credito (tributo coattivo anno 1994),
atteso che l'opponente non risultava debitrice di alcun “onere”
(tributario/previdenziale/erariale) nei confronti dell'Agea per l'anno 1994 e non riportando il “titolo” posto a fondamento dell'iscrizione a ruolo del credito e richiamato nell'atto impugnato -sentenza n.6566/2018 della Corte di Appello di
Roma- alcuna condanna al pagamento di “tributi” e/o altre somme in favore dell'Agea; deduceva altresì la carenza di motivazione della cartella per errata indicazione degli importi iscritti a ruolo, la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi nonché la mancata sottoscrizione della stessa.
Costituitasi in giudizio, l'AGEA eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, essendo in sostanza la richiesta di iscrizione a ruolo tramite l' Controparte_3
conseguenza del mancato riscontro della alla richiesta di
[...] Pt_1
restituzione di quanto pagato dall'ente in esecuzione di una sentenza del Tribunale di
Roma n.8952/2011, poi riformata poi in appello;
deduceva in particolare che la pagina 2 di 7 riforma o la cassazione della sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.
L' , costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare il proprio Controparte_2
difetto di legittimazione passiva nonché la tardività dell'opposizione, dovendo la stessa essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art 617
c.p.c; nel merito contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Con provvedimento del 15 maggio 2023 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata e all'udienza del 29 aprile 2024, preso atto delle note depositate dalla resistente, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
E' noto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza l'agente della
riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti
esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra
titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi
necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del
debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare
dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente
creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che
non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39
del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del
25/07/2007; Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007; Sez. 5, Sentenza n. 476 del
11/01/2008; Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009; Sez. 5, Sentenza n. 15310 del
30/06/2009; Sez. 5, Sentenza n. 2803 del 09/02/2010; Sez. 5, Sentenza n. 13082 del
15/06/2011; Sez. 5, Sentenza n. 14032 del 27/06/2011; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1532
pagina 3 di 7 del 02/02/2012; Sez. 5, Sentenza n. 16990 del 05/10/2012; Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
21220 del 28/1. 1/2012; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10646 del 07/05/2013; Sez. 5,
Sentenza n. 9762 del 07/05/2014; Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 14/05/2014; Sez. 6 –
5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n. 13331 del
29/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del 6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del
11/07/2016, non massimate;
Cass. sez. VI, Ordinanza del 28/09/2018, n.23627).
Alla luce dei principi innanzi espressi non v'è dubbio che in sede di opposizione alla cartella esattoriale l per abbia legittimazione passiva, in ragione CP_4 CP_5
della generale legittimazione passiva nelle controversia aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, potendo eventualmente richiedere la chiamata in causa dell'ente creditore ove intenda essere manlevata in tutto o in parte dalle pretese di controparte, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Tanto precisato, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
In particolare, merita accoglimento il primo motivo di opposizione, da qualificare in termini di opposizione ai sensi dell'art. 615 cpc, come si evince agevolmente dalle deduzioni di parte che contesta in sostanza la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa.
Ed invero, è noto che, nell'ottica di un riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, l'art. 17 del D.Lgs. n. 46 del 1999 (intitolato “Entrate riscosse mediante ruolo”) consente, salvo quanto previsto dal comma 2, di effettuare mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle di altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici;
il comma 2 precisa che può essere effettuata mediante ruolo affidato ai pagina 4 di 7 concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali…”.
L'art. 21 del medesimo decreto legislativo n. 46/99, prevede altresì che “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Dal raffronto delle due disposizioni citate emerge che l'art. 17 si riferisce alla riscossione mediante ruolo di entrate anche diverse dalle imposte sui redditi facenti capo allo Stato, agli enti pubblici e territoriali di natura pubblicistica, in ordine alle quali il titolo esecutivo è costituito proprio dal ruolo, ex art. 49 D.P.R. n.
602/1973 (Cass., sez. 3, 08/02/2018, n. 3021; Cass., sez. 5, 16/03/2018, n. 6526),
mentre l'art. 21, nell'estendere la riscossione mediante ruolo alle entrate dei medesimi enti anche se derivanti da rapporti di diritto privato, esige, quale presupposto imprescindibile, la preesistenza di un autonomo titolo esecutivo.
Il combinato disposto degli artt. 17 e 21 del D.Lgs. n. 46/1999 delinea, dunque, un doppio binario di riscossione mediante ruolo, quello delle entrate di natura pubblicistica, che prescinde dalla formazione di un distinto titolo esecutivo, da quello delle entrate che hanno causa in rapporti di diritto privato, che invece necessitano della preventiva formazione di un titolo avente efficacia esecutiva.
Ciò premesso in punto di diritto, nella specie, non può ritenersi sussistente un valido titolo esecutivo, non potendosi ritenere tale la sentenza n. 6566 del 2028 (con cui è
stata riformata la sentenza di primo grado che accoglieva le richieste risarcitorie della
) su cui si fonda l'emissione della cartella, in assenza di un esplicito capo di Pt_1
condanna restitutorio.
pagina 5 di 7 E' noto invero che la sentenza di appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di quest'ultima non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il solvens si attivi in via monitoria, ovvero che formuli, in sede di gravame, un'apposita domanda in tal senso
(cfr. Cass. Sez. 3 sent. n. 12387/2016).
In particolare, è stato precisato che l'articolo 336 del Cpc, disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento della impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio. Tuttavia, l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile non comporta, di per sé, una implicita condanna a pagare, quale contenuto non dichiarato della sentenza di riforma, ma esige una apposita pronuncia
(Cassazione civile sez. II, 13/09/2022, n.26849).
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta, con annullamento della cartella esattoriale impugnata, assorbita ogni altra questione.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di risarcimento, in difetto di qualsivoglia prova sul punto.
Giova sul punto solo rilevare che il ricorso al potere officioso di liquidazione equitativa del danno non dispensa comunque la parte dalla prova dell'esistenza e dell'entità materiale del pregiudizio subito, essendo il suo esercizio subordinato alla pagina 6 di 7 condizione che risulti impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, e non venendo comunque meno l'onere di fornire gli elementi dei quali la parte possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili ai fini della determinazione dell'equivalente pecuniario (cfr. Cass. n.
27447 del 2011; Cass. n. 10607 del 2010; Cass. n. 13288 del 2007).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella esattoriale impugnata;
- condanna gli opposti in solido al pagamento, nei confronti dell'opponente, delle spese di lite che liquida nella somma di euro 4.200,00, comprensivi di spese, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 7 di 7