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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3461/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3461/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'avv. URSITTO MARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 dell'avv. RAMILLI SABRINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
11/09/2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, previe le declaratorie del caso e di rito,
IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA, per i motivi esposti nella seconda memoria ex art 183 VI comma cpc:
-ordinare, ex art 210 cpc, alla SI.ra l'esibizione della denuncia di successione Controparte_1
paterna; -ordinare, ex art 210 cpc, alla SI.ra , e all'Istituto di Credito l'esibizione degli Controparte_1
estratti conto corrente con il seguente IBAN [...] con movimentazione dell'ultimo quinquennio;
-ordinare, ex art. 210 cpc, alla SI.ra l'esibizione di tutta la documentazione Controparte_1
attestante i versamenti ricevuti a titolo di indennità di disoccupazione.
-disporsi CTU contabile e accertamento a mezzo Polizia Tributaria sul patrimonio (mobiliare – immobiliare – in titoli e valute, etc.) intestato (anche indirettamente) alla SI.ra , sulla CP_1
redditività (anche in divenire) di quel patrimonio e sulla sussistenza e l'ammontare di redditi non fiscalizzati in capo alla resistente e al figlio . CP_2
NEL MERITO,
-dichiarare la cessazione degli effetti civili derivanti dal matrimonio celebrato inter partes, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grugliasco di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
-revocare, a far tempo dal mese di febbraio 2021, il contributo di mantenimento disposto a carico del ricorrente a favore della figlia;
Per_1
-revocare, con decorrenza dalla data della domanda, il contributo di mantenimento disposto a carico del ricorrente a favore del figlio;
CP_2
-accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della SI.ra e Controparte_1
dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore, revocando, con decorrenza dalla data della domanda, il contributo di mantenimento alla stessa attribuito in sede di separazione.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge”.
Per parte resistente (come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. depositata il 17/04/2023):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Torino adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di rito:
NEL MERITO
-Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18.07.1987 tra i SInori
e trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Controparte_1 Parte_1
Grugliasco il 20.07.1987 al n. 79 parte II, serie A, anno 1987;
-Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grugliasco (TO) di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio nonché le ulteriori incombenze;
-Disporre a carico del SI. a titolo di contributo al mantenimento in favore della Parte_1
SI.ra una somma mensile non inferiore ad Euro 300,00 (diconsi Controparte_1
trecentoeuro/00) da corrispondere alla stessa, a far data dalla domanda, a mezzo bonifico bancario, entro il 10 di ogni mese e per dodici mensilità, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
-Disporre a carico del SI. a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 CP_2
la somma mensile non inferiore ad Euro 300,00 (diconsi trecentoeuro/00) da corrispondere alla
SI.ra , a far data dalla domanda, a mezzo bonifico bancario, entro il 10 di ogni Controparte_1
mese e per dodici mensilità, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso;
IN VIA ISTRUTTORIA
-Ammettere le prove per interrogatorio formale e per testi in prova diretta sui capi all'uopo deducendi nonché in prova contraria nel rispetto dei termini per il deposito delle memorie ex art.
183 VI comma n. 2 c.p.c.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e onorari di lite oltre rimborso forfettario, CPA, IVA, se ed in quanto dovuta per legge, e successive occorrende”.
Per il P.M.: “visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I signori e hanno contratto matrimonio concordatario il 18 Parte_1 Controparte_1
luglio 1987 in Grugliasco (TO), trascritto nei registri dello Stato Civile di Grugliasco il 20 luglio 1987 al n. 79, parte II, serie A.
Dall'unione dei coniugi sono nati tre figli: il 9 aprile 1989, il 28 gennaio 1991 e Per_2 Per_1 CP_2
il 2 luglio 2001.
I coniugi si sono separati consensualmente con accordo omologato dal Tribunale di Torino con decreto del 12 settembre 2018, quando il primo figlio, era già maggiorenne e autosufficiente. Per_2
L'accordo prevedeva un assegno di mantenimento mensile a carico del signor di € 300,00 per Pt_1 la figlia , all'epoca maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, € 300,00 per il Per_1 figlio all'epoca minorenne, ed € 300,00 per la moglie . Gli importi CP_2 Controparte_1
previsti per i figli includevano già il contributo per le spese straordinarie.
2.1 Con ricorso depositato il 24 febbraio 2022, il signor ha chiesto pronunciarsi la cessazione Pt_1
degli effetti civili del matrimonio, con revoca degli assegni di mantenimento disposti in sede di separazione, quanto alla figlia con effetto dal febbraio 2021, quando era ormai Per_1
economicamente autosufficiente, e quanto al figlio e alla moglie dal CP_2 Controparte_1
momento della domanda, senza attribuzione di assegno divorzile per quest'ultima. Secondo il ricorrente, infatti, i figli sono economicamente autosufficienti, mentre la moglie è assunta a tempo indeterminato con stipendio di € 800 mensili, ha sempre lavorato prima della separazione senza sacrificio delle proprie aspettative professionali e ha ricevuto un'eredità dal padre, in cui sono ricompresi due immobili, in uno dei quali convive con il figlio anch'egli lavoratore e già Per_2 economicamente autosufficiente all'epoca della separazione.
2.2 Si è costituita la OR , nulla opponendo sulla revoca del mantenimento a , CP_1 Per_1
che dal febbraio 2021 vive in Germania, dove è dottoranda di ricerca in archeologia.
Quanto ad la resistente ha invece eccepito che il figlio si è attivato invano per cercare lavoro, CP_2
trovando soltanto un impiego stagionale per il mese di agosto e parte del mese di settembre 2022 in una località turistica delle Marche.
Con riguardo infine alla propria situazione, la OR ha allegato di aver smesso di CP_1
lavorare nel 2008 a seguito di un licenziamento e, dopo la separazione, di aver lavorato come badante, da ultimo con contratto a tempo indeterminato part-time di 5 ore giornaliere, con uno stipendio medio mensile di € 900,00 circa dal 7 febbraio 2022. La resistente ha altresì esposto di essere divenuta, a seguito della morte del padre il 21 gennaio 2019, piena proprietaria dell'immobile di abitazione, di cui era già nuda proprietaria, ma di riuscire con le proprie entrate – assegni di mantenimento compreso
– a malapena a far fronte alle spese correnti per sé e per il figlio La resistente ha altresì CP_2
dichiarato di essere comproprietaria di un immobile a Ghedi (BS), che però il fratello condomino non intende mettere a reddito.
3. Con ordinanza del 20 ottobre 2022 il Presidente del Tribunale, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ha ordinato il passaggio alla fase istruttoria, disponendo in via provvisoria e urgente che il signor contribuisse con un assegno di € 200,00 mensili al mantenimento del figlio Pt_1
e con un assegno di € 200,00 mensili al mantenimento della moglie, versando a lei entro il CP_2
giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. per il figlio, spese necessarie o concordate e successivamente documentate. L'ordinanza presidenziale ha invece revocato il contributo in favore della figlia . Per_1
Le parti hanno ulteriormente argomentato le proprie difese con gli atti successivi.
Esaurita l'istruttoria orale, ricorrente e resistente hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 1° ottobre 2024 e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda deve essere accolta, giacché è integrata la fattispecie dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898. Il verbale di separazione del 10 settembre 2018 è stato infatti omologato il 12 settembre 2018 (doc. 2 ricorrente) e la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione era protratto ininterrottamente da oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale.
La comunione spirituale e materiale fra i coniugi è dunque venuta meno e non può essere ricostituita in seguito al perdurare della separazione ormai da oltre sei anni.
Poiché nelle more del giudizio unico dei tre figli della coppia ancora minorenne Persona_3 all'epoca della separazione, ha raggiunto la maggiore età il 2 luglio 2019, nulla deve disporsi in tema di affidamento, collocamento o regime delle visite.
Rimangono dunque controversi tra le parti i soli aspetti economici, in relazione ai quali la causa è matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
5. Il mantenimento dei figli
Il primo figlio dei signori e , era già maggiorenne ed economicamente Pt_1 CP_1 Per_2 indipendente all'epoca della separazione e perciò non è mai stato disposto in suo favore un assegno di mantenimento.
La seconda, , lo è divenuta pacificamente dal 2020, quando si trasferì a Monaco di Baviera per Per_1 conseguire un dottorato di ricerca in Archeologia, percependo un reddito mensile di circa € 1.600,00
e avviando una convivenza con un compagno anch'egli percettore di redditi da lavoro (v. dichiarazioni resistente all'ud. 13.9.2022).
Il ricorrente chiede tuttavia la revoca dell'assegno disposto a favore di in sede di separazione, Per_1
a far data dal 1° febbraio 2021 (ovvero da un momento successivo al trasferimento della figlia in
Germania e anteriore alla relativa domanda giudiziale).
Deve in tal senso rilevarsi che, secondo costante giurisprudenza in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, “il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (da ultimo, Cass. civ., Sez. 1 , Ordinanza n. 10974 del 26/04/2023, Rv. 667680 - 01).
La revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, cui la resistente peraltro non si oppone, deve pertanto essere disposta, stante la raggiunta indipendenza economica di a far data Persona_4
dalla relativa domanda (febbraio 2022).
Controversa tra le parti è invece la condizione del terzo figlio, che secondo il ricorrente CP_2 terminò l'istruzione alberghiera nel 2020 e da allora si abbandonò all'inerzia, mentre secondo la resistente “dal 2020 ha fatto dei lavori nella ristorazione ma non regolarizzati e anche CP_2
l'attuale, in un agriturismo, è in nero” (verb. ud. 13.9.2022).
Dall'istruttoria orale è emerso che non è stabilmente occupato, ma è in grado di lavorare e CP_2
svolge lavori a chiamata nell'ambito della ristorazione, conformemente alla sua formazione alberghiera (v. esame verb. ud. 15.9.2023: “saltuariamente viene chiamato a lavorare Persona_5
il sabato o la domenica in un ristorante ma non è regolarizzato (…) mio fratello sta cercando lavoro;
ho stampato personalmente i suoi curricula che sono stati consegnati in vari ristoranti ma si fa fatica
a trovare lavoro nel suo settore, ristorazione, in quanto tutti propongono lavori a chiamata a giornata principalmente solo nei weekend che sono i giorni di maggior affluenza” e con riferimento al periodo di agosto-settembre 2022 “mio fratello in quel periodo ha lavorato presso un b&b nelle marche”).
La circostanza è stata confermata, seppur con meno precisione, anche dalla sorella , che ha Per_1 dichiarato: “so che mio fratello in questi giorni sta facendo una prova presso un bar;
non mi risulta che in passato abbia svolto attività lavorativa;
ricordo che era andato in estate una settimana a lavorare nelle Marche senza contratto e che, a quanto so, non fu nemmeno retribuito” (esame Per_4
verb. ud. 13.11.2023). Con riguardo alle parziali contraddizioni tra i due testi sulla durata del
[...]
lavoro nelle Marche, deve ritenersi maggiormente attendibile in quanto convivente Persona_5
della madre e del fratello e perciò a conoscenza diretta dei fatti, mentre la sorella CP_2 Per_1 all'epoca si era già trasferita in Germania e ha dichiarato di riferire circostanze apprese in parte dalla stessa resistente, le quali non hanno alcun valore probatorio a favore della medesima (Cass. civ., Sez.
III, 8 aprile 2020, n. 7746). Anche la circostanza che lavorasse senza essere retribuito non è CP_2
provata, considerato che ne fa menzione soltanto , la quale non aveva conoscenza diretta del Per_1
fatto e non è stata in grado di dire perché il fratello lavorasse senza retribuzione e se si fosse attivato in qualche modo per essere pagato.
Infine, il fatto che percepisca un reddito – seppure di entità non allegata dalle parti e Persona_3
incerta anche all'esito dell'istruttoria – è confermato dagli estratti del conto Banco Posta intestato alla resistente per il primo semestre del 2024, dai quali risultano due accrediti PostePay da Persona_3 uno di € 410,00 il 12.1.2024 con causale “per bolletta” e l'altro di € 550,00 l'8.2.2024 con causale
“per bollette”.
Dai documenti acquisiti e dalle testimonianze assunte emerge dunque che oggi Persona_3
ventitreenne, completò una scuola professionalizzante ormai cinque anni fa, da allora ha lavorato a chiamata nel settore alberghiero o della ristorazione con un reddito non definito nel quantum ed è titolare di una carta PostePay di cui sono ignote le disponibilità e le fonti di alimentazione. Considerata l'età, la formazione professionale da tempo conseguita e l'incertezza sull'effettiva consistenza dei redditi percepiti dai lavori a chiamata svolti, deve essere pertanto escluso il diritto al mantenimento di a carico dei genitori. Persona_3
Infatti, il figlio ormai ampiamente maggiorenne che, pur spendendo il proprio titolo professionale sul mercato del lavoro, non reperisce un'occupazione lavorativa stabile o sufficientemente remunerativa non deve soddisfare la propria aspirazione a una vita dignitosa mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio sociale, finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando naturalmente l'obbligazione alimentare in ambito familiare (Cass. civ., Sez. I, 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. civ., Sez. I, 6 maggio 2024, n. 12123).
La domanda del ricorrente deve essere pertanto accolta e l'assegno di mantenimento precedentemente disposto in favore di deve essere revocato con effetto dalla domanda. Persona_3
6. La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per la resistente
Il ricorrente ha chiesto altresì la revoca, dal momento della domanda, dell'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie in sede di separazione, allegando un miglioramento delle condizioni economiche della OR , dovuto all'acquisto di proprietà immobiliari per successione CP_1
dal padre e al reperimento di una nuova occupazione lavorativa.
Il ricorrente è pensionato, percepisce un reddito imponibile annuo di circa € 40.000,00 al netto degli oneri deducibili (€ 41.372,00 nel 2023, doc. 38 ricorrente;
38.768,00 nel 2022, doc. 37 ricorrente) e possiede buoni postali per circa € 37.000,00 (doc. 39 ricorrente).
La resistente, invece, ha lavorato come colf assunta stabilmente nel 2020-2022 e poi saltuariamente, dichiarando un reddito imponibile di € 16.770,00 nel 2021, € 11.074,00 nel 2022 ed € 7.155,00 nel
2023 (doc.ti 16, 26 e 27 resistente) e possiede buoni postali per circa € 2.000,00 (doc. 30 resistente).
È pacifico che nel 2019 sia deceduto il padre della OR , che acquistò allora la piena CP_1 proprietà dell'immobile in cui tuttora risiede a Grugliasco e di un immobile in comunione con il fratello in Ghedi (BS), dei quali era già precedentemente nuda proprietaria con usufrutto a favore del padre (v. doc. 13 resistente).
Le condizioni economiche delle parti non hanno subìto un mutamento tale da giustificare una revoca dell'assegno di mantenimento, poiché perdura una considerevole disparità economica tra i coniugi, che impedisce alla resistente di mantenere con le sole risorse proprie un tenore di vita analogo a quello di cui godeva prima della separazione, benché la sua situazione sia migliorata rispetto al momento della pronuncia di separazione per effetto della stabilizzazione lavorativa per un biennio e della riespansione della nuda proprietà immobiliare con la morte del padre usufruttuario. A tale parziale riduzione del divario tra le condizioni economiche delle parti corrisponde la riduzione dell'assegno di mantenimento disposta con l'ordinanza presidenziale, che non vi è perciò ragione di modificare sul punto.
Deve essere pertanto rigettata la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento proposta dal signor
Pt_1
7. L'assegno divorzile
L'assegno ex art. 5, comma 6 L. 898/1970 ha, secondo la giurisprudenza di legittimità, una duplice funzione assistenziale e perequativo-compensativa, mentre – diversamente dall'assegno di mantenimento nella separazione – non tende a garantire al coniuge economicamente svantaggiato un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (Cass. civ., S.U., 11 luglio 2018, n.
18287; Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5605).
Quanto alla componente perequativo-compensativa, nel caso di specie, la vita coniugale non ha comportato per la resistente particolari sacrifici professionali, considerato che il matrimonio fu celebrato nel 1987 e da allora la OR continuò a lavorare come impiegata sino al 2008 CP_1
(doc. 14 resistente), quando fu licenziata per giustificato motivo oggettivo, con ciò dovendosi escludere che la resistente abbia lasciato il posto di lavoro per una scelta concordata con il signor
Del resto, manca un'allegazione specifica della resistente di aver rinunciato ad altre Pt_1
prospettive professionali per dedicarsi alla famiglia, mentre è stata la stessa OR ad CP_1
affermare di aver lavorato durante il matrimonio, dopo il licenziamento del 2008, presso una RSA e come badante presso due datrici di lavoro, rispettivamente per un anno e un anno e mezzo (v. memoria difensiva 19.8.2022 resistente). Anche dall'istruttoria orale è emerso che la OR , dopo CP_1
il licenziamento, iniziò a lavorare dapprima presso la RSA e poi come badante (esame testi Tes_1
e ud. 15.9.23), mentre non vi è prova che la mancata occupazione
[...] Testimone_2 Persona_5
della ricorrente dipendesse da una decisione assunta insieme al marito.
Con riguardo invece al profilo assistenziale, benché le entrate della OR fossero già CP_1 ridotte e siano ancora diminuite nell'ultimo anno (come si evince dalla riduzione dei versamenti in contanti risultanti dagli estratti conto prodotti ed è coerentemente con il deterioramento delle sue condizioni di salute, v. doc. 22 resistente), la resistente è proprietaria di un immobile di 143 m2 e sette vani a Grugliasco con rendita catastale di € 885,72 e comproprietaria per metà di un immobile di 65
m2 e 5,5 vani a Ghedi (BS) con rendita catastale di € 380,62, oltre pertinenze (doc. 10 ricorrente).
Quanto al valore degli immobili, le stime prodotte dal ricorrente sono inattendibili, in quanto meramente assertive e prive di riferimenti analitici alle concrete qualità dei beni. Sul punto manca d'altronde qualsiasi allegazione da parte della OR , la quale si è limitata a contestare CP_1
le stime fornite dal signor e ad osservare che la dichiarazione di successione non era Pt_1 obbligatoria, perché l'attivo ereditario non superava il valore di € 100.000,00 (cfr. art. 28, comma 7
D.P.R. 346/1990) e gli immobili non erano caduti in successione, essendo la resistente già nuda proprietaria degli stessi.
È tuttavia sufficiente considerare le dimensioni e la rendita catastale dei due immobili per escludere che la OR versi in condizioni economiche tali da giustificare l'attribuzione di un CP_1
assegno di natura assistenziale, tenuto conto altresì del fatto che la stessa è titolare di una posizione previdenziale aperta presso l'INPS (doc. 14 resistente) e continua a lavorare, quantomeno in misura ridotta, come emerge dai versamenti periodici in contanti che risultano dagli estratti conto più recenti prodotti (doc. 29 resistente).
Non deve pertanto disporsi a favore della resistente alcun assegno divorzile.
8. Le spese di lite
Le spese devono essere liquidate come segue, avuto riguardo alla ridotta complessità delle questioni trattate:
- fase di studio € 1.200,00
- fase introduttiva € 900,00
- fase istruttoria € 1.300,00
- fase decisionale € 2.000,00
e così per complessivi € 5.400,00 oltre oneri di legge.
La rifusione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. Nel caso di specie, sono accolte le domande del ricorrente di divorzio e di revoca dell'assegno di mantenimento ai figli, mentre è rigettata la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento alla moglie. Sono invece rigettate le domande della resistente, eccetto quella di divorzio. La soccombenza della resistente è quindi parziale, considerato peraltro che la OR non si è opposta alla revoca CP_1 dell'assegno alla figlia . Per_1
Le spese, come sopra liquidate, debbono essere pertanto poste a carico della resistente per due terzi e nel resto compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , trascritto nei registri dello Stato Civile di Parte_1 Controparte_1
Grugliasco il 20 luglio 1987 al n. 79, parte II, serie A;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO di provvedere alle incombenze di legge;
Revoca l'assegno di mantenimento disposto a carico di n favore della figlia Parte_1
a far data dalla domanda giudiziale (febbraio 2022); Persona_4
Revoca l'assegno di mantenimento disposto a carico di in favore del figlio Parte_1
a far data dalla domanda giudiziale (febbraio 2022); Persona_3
Rigetta nel resto le domande delle parti;
Compensa le spese di lite nella misura di un terzo (1/3) e per l'effetto
Dichiara tenuta e condanna a rifondere ad i Controparte_1 Parte_1 restanti due terzi (2/3) delle spese di lite, che liquida in € 3.600,00, oltre a spese generali 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7 marzo
2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Francesco Mosetto.
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3461/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'avv. URSITTO MARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 dell'avv. RAMILLI SABRINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
11/09/2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, previe le declaratorie del caso e di rito,
IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA, per i motivi esposti nella seconda memoria ex art 183 VI comma cpc:
-ordinare, ex art 210 cpc, alla SI.ra l'esibizione della denuncia di successione Controparte_1
paterna; -ordinare, ex art 210 cpc, alla SI.ra , e all'Istituto di Credito l'esibizione degli Controparte_1
estratti conto corrente con il seguente IBAN [...] con movimentazione dell'ultimo quinquennio;
-ordinare, ex art. 210 cpc, alla SI.ra l'esibizione di tutta la documentazione Controparte_1
attestante i versamenti ricevuti a titolo di indennità di disoccupazione.
-disporsi CTU contabile e accertamento a mezzo Polizia Tributaria sul patrimonio (mobiliare – immobiliare – in titoli e valute, etc.) intestato (anche indirettamente) alla SI.ra , sulla CP_1
redditività (anche in divenire) di quel patrimonio e sulla sussistenza e l'ammontare di redditi non fiscalizzati in capo alla resistente e al figlio . CP_2
NEL MERITO,
-dichiarare la cessazione degli effetti civili derivanti dal matrimonio celebrato inter partes, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grugliasco di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
-revocare, a far tempo dal mese di febbraio 2021, il contributo di mantenimento disposto a carico del ricorrente a favore della figlia;
Per_1
-revocare, con decorrenza dalla data della domanda, il contributo di mantenimento disposto a carico del ricorrente a favore del figlio;
CP_2
-accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della SI.ra e Controparte_1
dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore, revocando, con decorrenza dalla data della domanda, il contributo di mantenimento alla stessa attribuito in sede di separazione.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge”.
Per parte resistente (come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. depositata il 17/04/2023):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Torino adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di rito:
NEL MERITO
-Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18.07.1987 tra i SInori
e trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Controparte_1 Parte_1
Grugliasco il 20.07.1987 al n. 79 parte II, serie A, anno 1987;
-Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grugliasco (TO) di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio nonché le ulteriori incombenze;
-Disporre a carico del SI. a titolo di contributo al mantenimento in favore della Parte_1
SI.ra una somma mensile non inferiore ad Euro 300,00 (diconsi Controparte_1
trecentoeuro/00) da corrispondere alla stessa, a far data dalla domanda, a mezzo bonifico bancario, entro il 10 di ogni mese e per dodici mensilità, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
-Disporre a carico del SI. a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 CP_2
la somma mensile non inferiore ad Euro 300,00 (diconsi trecentoeuro/00) da corrispondere alla
SI.ra , a far data dalla domanda, a mezzo bonifico bancario, entro il 10 di ogni Controparte_1
mese e per dodici mensilità, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso;
IN VIA ISTRUTTORIA
-Ammettere le prove per interrogatorio formale e per testi in prova diretta sui capi all'uopo deducendi nonché in prova contraria nel rispetto dei termini per il deposito delle memorie ex art.
183 VI comma n. 2 c.p.c.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e onorari di lite oltre rimborso forfettario, CPA, IVA, se ed in quanto dovuta per legge, e successive occorrende”.
Per il P.M.: “visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I signori e hanno contratto matrimonio concordatario il 18 Parte_1 Controparte_1
luglio 1987 in Grugliasco (TO), trascritto nei registri dello Stato Civile di Grugliasco il 20 luglio 1987 al n. 79, parte II, serie A.
Dall'unione dei coniugi sono nati tre figli: il 9 aprile 1989, il 28 gennaio 1991 e Per_2 Per_1 CP_2
il 2 luglio 2001.
I coniugi si sono separati consensualmente con accordo omologato dal Tribunale di Torino con decreto del 12 settembre 2018, quando il primo figlio, era già maggiorenne e autosufficiente. Per_2
L'accordo prevedeva un assegno di mantenimento mensile a carico del signor di € 300,00 per Pt_1 la figlia , all'epoca maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, € 300,00 per il Per_1 figlio all'epoca minorenne, ed € 300,00 per la moglie . Gli importi CP_2 Controparte_1
previsti per i figli includevano già il contributo per le spese straordinarie.
2.1 Con ricorso depositato il 24 febbraio 2022, il signor ha chiesto pronunciarsi la cessazione Pt_1
degli effetti civili del matrimonio, con revoca degli assegni di mantenimento disposti in sede di separazione, quanto alla figlia con effetto dal febbraio 2021, quando era ormai Per_1
economicamente autosufficiente, e quanto al figlio e alla moglie dal CP_2 Controparte_1
momento della domanda, senza attribuzione di assegno divorzile per quest'ultima. Secondo il ricorrente, infatti, i figli sono economicamente autosufficienti, mentre la moglie è assunta a tempo indeterminato con stipendio di € 800 mensili, ha sempre lavorato prima della separazione senza sacrificio delle proprie aspettative professionali e ha ricevuto un'eredità dal padre, in cui sono ricompresi due immobili, in uno dei quali convive con il figlio anch'egli lavoratore e già Per_2 economicamente autosufficiente all'epoca della separazione.
2.2 Si è costituita la OR , nulla opponendo sulla revoca del mantenimento a , CP_1 Per_1
che dal febbraio 2021 vive in Germania, dove è dottoranda di ricerca in archeologia.
Quanto ad la resistente ha invece eccepito che il figlio si è attivato invano per cercare lavoro, CP_2
trovando soltanto un impiego stagionale per il mese di agosto e parte del mese di settembre 2022 in una località turistica delle Marche.
Con riguardo infine alla propria situazione, la OR ha allegato di aver smesso di CP_1
lavorare nel 2008 a seguito di un licenziamento e, dopo la separazione, di aver lavorato come badante, da ultimo con contratto a tempo indeterminato part-time di 5 ore giornaliere, con uno stipendio medio mensile di € 900,00 circa dal 7 febbraio 2022. La resistente ha altresì esposto di essere divenuta, a seguito della morte del padre il 21 gennaio 2019, piena proprietaria dell'immobile di abitazione, di cui era già nuda proprietaria, ma di riuscire con le proprie entrate – assegni di mantenimento compreso
– a malapena a far fronte alle spese correnti per sé e per il figlio La resistente ha altresì CP_2
dichiarato di essere comproprietaria di un immobile a Ghedi (BS), che però il fratello condomino non intende mettere a reddito.
3. Con ordinanza del 20 ottobre 2022 il Presidente del Tribunale, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ha ordinato il passaggio alla fase istruttoria, disponendo in via provvisoria e urgente che il signor contribuisse con un assegno di € 200,00 mensili al mantenimento del figlio Pt_1
e con un assegno di € 200,00 mensili al mantenimento della moglie, versando a lei entro il CP_2
giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. per il figlio, spese necessarie o concordate e successivamente documentate. L'ordinanza presidenziale ha invece revocato il contributo in favore della figlia . Per_1
Le parti hanno ulteriormente argomentato le proprie difese con gli atti successivi.
Esaurita l'istruttoria orale, ricorrente e resistente hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 1° ottobre 2024 e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda deve essere accolta, giacché è integrata la fattispecie dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898. Il verbale di separazione del 10 settembre 2018 è stato infatti omologato il 12 settembre 2018 (doc. 2 ricorrente) e la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione era protratto ininterrottamente da oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale.
La comunione spirituale e materiale fra i coniugi è dunque venuta meno e non può essere ricostituita in seguito al perdurare della separazione ormai da oltre sei anni.
Poiché nelle more del giudizio unico dei tre figli della coppia ancora minorenne Persona_3 all'epoca della separazione, ha raggiunto la maggiore età il 2 luglio 2019, nulla deve disporsi in tema di affidamento, collocamento o regime delle visite.
Rimangono dunque controversi tra le parti i soli aspetti economici, in relazione ai quali la causa è matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
5. Il mantenimento dei figli
Il primo figlio dei signori e , era già maggiorenne ed economicamente Pt_1 CP_1 Per_2 indipendente all'epoca della separazione e perciò non è mai stato disposto in suo favore un assegno di mantenimento.
La seconda, , lo è divenuta pacificamente dal 2020, quando si trasferì a Monaco di Baviera per Per_1 conseguire un dottorato di ricerca in Archeologia, percependo un reddito mensile di circa € 1.600,00
e avviando una convivenza con un compagno anch'egli percettore di redditi da lavoro (v. dichiarazioni resistente all'ud. 13.9.2022).
Il ricorrente chiede tuttavia la revoca dell'assegno disposto a favore di in sede di separazione, Per_1
a far data dal 1° febbraio 2021 (ovvero da un momento successivo al trasferimento della figlia in
Germania e anteriore alla relativa domanda giudiziale).
Deve in tal senso rilevarsi che, secondo costante giurisprudenza in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, “il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (da ultimo, Cass. civ., Sez. 1 , Ordinanza n. 10974 del 26/04/2023, Rv. 667680 - 01).
La revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, cui la resistente peraltro non si oppone, deve pertanto essere disposta, stante la raggiunta indipendenza economica di a far data Persona_4
dalla relativa domanda (febbraio 2022).
Controversa tra le parti è invece la condizione del terzo figlio, che secondo il ricorrente CP_2 terminò l'istruzione alberghiera nel 2020 e da allora si abbandonò all'inerzia, mentre secondo la resistente “dal 2020 ha fatto dei lavori nella ristorazione ma non regolarizzati e anche CP_2
l'attuale, in un agriturismo, è in nero” (verb. ud. 13.9.2022).
Dall'istruttoria orale è emerso che non è stabilmente occupato, ma è in grado di lavorare e CP_2
svolge lavori a chiamata nell'ambito della ristorazione, conformemente alla sua formazione alberghiera (v. esame verb. ud. 15.9.2023: “saltuariamente viene chiamato a lavorare Persona_5
il sabato o la domenica in un ristorante ma non è regolarizzato (…) mio fratello sta cercando lavoro;
ho stampato personalmente i suoi curricula che sono stati consegnati in vari ristoranti ma si fa fatica
a trovare lavoro nel suo settore, ristorazione, in quanto tutti propongono lavori a chiamata a giornata principalmente solo nei weekend che sono i giorni di maggior affluenza” e con riferimento al periodo di agosto-settembre 2022 “mio fratello in quel periodo ha lavorato presso un b&b nelle marche”).
La circostanza è stata confermata, seppur con meno precisione, anche dalla sorella , che ha Per_1 dichiarato: “so che mio fratello in questi giorni sta facendo una prova presso un bar;
non mi risulta che in passato abbia svolto attività lavorativa;
ricordo che era andato in estate una settimana a lavorare nelle Marche senza contratto e che, a quanto so, non fu nemmeno retribuito” (esame Per_4
verb. ud. 13.11.2023). Con riguardo alle parziali contraddizioni tra i due testi sulla durata del
[...]
lavoro nelle Marche, deve ritenersi maggiormente attendibile in quanto convivente Persona_5
della madre e del fratello e perciò a conoscenza diretta dei fatti, mentre la sorella CP_2 Per_1 all'epoca si era già trasferita in Germania e ha dichiarato di riferire circostanze apprese in parte dalla stessa resistente, le quali non hanno alcun valore probatorio a favore della medesima (Cass. civ., Sez.
III, 8 aprile 2020, n. 7746). Anche la circostanza che lavorasse senza essere retribuito non è CP_2
provata, considerato che ne fa menzione soltanto , la quale non aveva conoscenza diretta del Per_1
fatto e non è stata in grado di dire perché il fratello lavorasse senza retribuzione e se si fosse attivato in qualche modo per essere pagato.
Infine, il fatto che percepisca un reddito – seppure di entità non allegata dalle parti e Persona_3
incerta anche all'esito dell'istruttoria – è confermato dagli estratti del conto Banco Posta intestato alla resistente per il primo semestre del 2024, dai quali risultano due accrediti PostePay da Persona_3 uno di € 410,00 il 12.1.2024 con causale “per bolletta” e l'altro di € 550,00 l'8.2.2024 con causale
“per bollette”.
Dai documenti acquisiti e dalle testimonianze assunte emerge dunque che oggi Persona_3
ventitreenne, completò una scuola professionalizzante ormai cinque anni fa, da allora ha lavorato a chiamata nel settore alberghiero o della ristorazione con un reddito non definito nel quantum ed è titolare di una carta PostePay di cui sono ignote le disponibilità e le fonti di alimentazione. Considerata l'età, la formazione professionale da tempo conseguita e l'incertezza sull'effettiva consistenza dei redditi percepiti dai lavori a chiamata svolti, deve essere pertanto escluso il diritto al mantenimento di a carico dei genitori. Persona_3
Infatti, il figlio ormai ampiamente maggiorenne che, pur spendendo il proprio titolo professionale sul mercato del lavoro, non reperisce un'occupazione lavorativa stabile o sufficientemente remunerativa non deve soddisfare la propria aspirazione a una vita dignitosa mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio sociale, finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando naturalmente l'obbligazione alimentare in ambito familiare (Cass. civ., Sez. I, 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. civ., Sez. I, 6 maggio 2024, n. 12123).
La domanda del ricorrente deve essere pertanto accolta e l'assegno di mantenimento precedentemente disposto in favore di deve essere revocato con effetto dalla domanda. Persona_3
6. La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per la resistente
Il ricorrente ha chiesto altresì la revoca, dal momento della domanda, dell'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie in sede di separazione, allegando un miglioramento delle condizioni economiche della OR , dovuto all'acquisto di proprietà immobiliari per successione CP_1
dal padre e al reperimento di una nuova occupazione lavorativa.
Il ricorrente è pensionato, percepisce un reddito imponibile annuo di circa € 40.000,00 al netto degli oneri deducibili (€ 41.372,00 nel 2023, doc. 38 ricorrente;
38.768,00 nel 2022, doc. 37 ricorrente) e possiede buoni postali per circa € 37.000,00 (doc. 39 ricorrente).
La resistente, invece, ha lavorato come colf assunta stabilmente nel 2020-2022 e poi saltuariamente, dichiarando un reddito imponibile di € 16.770,00 nel 2021, € 11.074,00 nel 2022 ed € 7.155,00 nel
2023 (doc.ti 16, 26 e 27 resistente) e possiede buoni postali per circa € 2.000,00 (doc. 30 resistente).
È pacifico che nel 2019 sia deceduto il padre della OR , che acquistò allora la piena CP_1 proprietà dell'immobile in cui tuttora risiede a Grugliasco e di un immobile in comunione con il fratello in Ghedi (BS), dei quali era già precedentemente nuda proprietaria con usufrutto a favore del padre (v. doc. 13 resistente).
Le condizioni economiche delle parti non hanno subìto un mutamento tale da giustificare una revoca dell'assegno di mantenimento, poiché perdura una considerevole disparità economica tra i coniugi, che impedisce alla resistente di mantenere con le sole risorse proprie un tenore di vita analogo a quello di cui godeva prima della separazione, benché la sua situazione sia migliorata rispetto al momento della pronuncia di separazione per effetto della stabilizzazione lavorativa per un biennio e della riespansione della nuda proprietà immobiliare con la morte del padre usufruttuario. A tale parziale riduzione del divario tra le condizioni economiche delle parti corrisponde la riduzione dell'assegno di mantenimento disposta con l'ordinanza presidenziale, che non vi è perciò ragione di modificare sul punto.
Deve essere pertanto rigettata la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento proposta dal signor
Pt_1
7. L'assegno divorzile
L'assegno ex art. 5, comma 6 L. 898/1970 ha, secondo la giurisprudenza di legittimità, una duplice funzione assistenziale e perequativo-compensativa, mentre – diversamente dall'assegno di mantenimento nella separazione – non tende a garantire al coniuge economicamente svantaggiato un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (Cass. civ., S.U., 11 luglio 2018, n.
18287; Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5605).
Quanto alla componente perequativo-compensativa, nel caso di specie, la vita coniugale non ha comportato per la resistente particolari sacrifici professionali, considerato che il matrimonio fu celebrato nel 1987 e da allora la OR continuò a lavorare come impiegata sino al 2008 CP_1
(doc. 14 resistente), quando fu licenziata per giustificato motivo oggettivo, con ciò dovendosi escludere che la resistente abbia lasciato il posto di lavoro per una scelta concordata con il signor
Del resto, manca un'allegazione specifica della resistente di aver rinunciato ad altre Pt_1
prospettive professionali per dedicarsi alla famiglia, mentre è stata la stessa OR ad CP_1
affermare di aver lavorato durante il matrimonio, dopo il licenziamento del 2008, presso una RSA e come badante presso due datrici di lavoro, rispettivamente per un anno e un anno e mezzo (v. memoria difensiva 19.8.2022 resistente). Anche dall'istruttoria orale è emerso che la OR , dopo CP_1
il licenziamento, iniziò a lavorare dapprima presso la RSA e poi come badante (esame testi Tes_1
e ud. 15.9.23), mentre non vi è prova che la mancata occupazione
[...] Testimone_2 Persona_5
della ricorrente dipendesse da una decisione assunta insieme al marito.
Con riguardo invece al profilo assistenziale, benché le entrate della OR fossero già CP_1 ridotte e siano ancora diminuite nell'ultimo anno (come si evince dalla riduzione dei versamenti in contanti risultanti dagli estratti conto prodotti ed è coerentemente con il deterioramento delle sue condizioni di salute, v. doc. 22 resistente), la resistente è proprietaria di un immobile di 143 m2 e sette vani a Grugliasco con rendita catastale di € 885,72 e comproprietaria per metà di un immobile di 65
m2 e 5,5 vani a Ghedi (BS) con rendita catastale di € 380,62, oltre pertinenze (doc. 10 ricorrente).
Quanto al valore degli immobili, le stime prodotte dal ricorrente sono inattendibili, in quanto meramente assertive e prive di riferimenti analitici alle concrete qualità dei beni. Sul punto manca d'altronde qualsiasi allegazione da parte della OR , la quale si è limitata a contestare CP_1
le stime fornite dal signor e ad osservare che la dichiarazione di successione non era Pt_1 obbligatoria, perché l'attivo ereditario non superava il valore di € 100.000,00 (cfr. art. 28, comma 7
D.P.R. 346/1990) e gli immobili non erano caduti in successione, essendo la resistente già nuda proprietaria degli stessi.
È tuttavia sufficiente considerare le dimensioni e la rendita catastale dei due immobili per escludere che la OR versi in condizioni economiche tali da giustificare l'attribuzione di un CP_1
assegno di natura assistenziale, tenuto conto altresì del fatto che la stessa è titolare di una posizione previdenziale aperta presso l'INPS (doc. 14 resistente) e continua a lavorare, quantomeno in misura ridotta, come emerge dai versamenti periodici in contanti che risultano dagli estratti conto più recenti prodotti (doc. 29 resistente).
Non deve pertanto disporsi a favore della resistente alcun assegno divorzile.
8. Le spese di lite
Le spese devono essere liquidate come segue, avuto riguardo alla ridotta complessità delle questioni trattate:
- fase di studio € 1.200,00
- fase introduttiva € 900,00
- fase istruttoria € 1.300,00
- fase decisionale € 2.000,00
e così per complessivi € 5.400,00 oltre oneri di legge.
La rifusione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. Nel caso di specie, sono accolte le domande del ricorrente di divorzio e di revoca dell'assegno di mantenimento ai figli, mentre è rigettata la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento alla moglie. Sono invece rigettate le domande della resistente, eccetto quella di divorzio. La soccombenza della resistente è quindi parziale, considerato peraltro che la OR non si è opposta alla revoca CP_1 dell'assegno alla figlia . Per_1
Le spese, come sopra liquidate, debbono essere pertanto poste a carico della resistente per due terzi e nel resto compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , trascritto nei registri dello Stato Civile di Parte_1 Controparte_1
Grugliasco il 20 luglio 1987 al n. 79, parte II, serie A;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO di provvedere alle incombenze di legge;
Revoca l'assegno di mantenimento disposto a carico di n favore della figlia Parte_1
a far data dalla domanda giudiziale (febbraio 2022); Persona_4
Revoca l'assegno di mantenimento disposto a carico di in favore del figlio Parte_1
a far data dalla domanda giudiziale (febbraio 2022); Persona_3
Rigetta nel resto le domande delle parti;
Compensa le spese di lite nella misura di un terzo (1/3) e per l'effetto
Dichiara tenuta e condanna a rifondere ad i Controparte_1 Parte_1 restanti due terzi (2/3) delle spese di lite, che liquida in € 3.600,00, oltre a spese generali 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7 marzo
2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Francesco Mosetto.
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.