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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/07/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N.612/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE ORDINARIA
In persona del giudice unico, d.ssa Gaia Calafiore, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 612 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2012, posta in decisione all'udienza del 15.07.2025 a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Giuseppe Arcuri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Vibo
Valentia, via Erminia Lo Stumbo, n. 1 giusta procura allegata alla costituzione di nuovo avvocato del 15.11.2019; attore
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore DE LUCA ed elettivamente domiciliata presso
– Filiale di Vibo Valentia – Via Santa Maria Dell'Impero, giusta procura alle CP_1
liti depositata in data 09.10.2017; convenuta
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
, presso la stanza di compensazione di CP_3 Controparte_4
Controparte_5
Convenuti contumaci
Oggetto: azione di responsabilità per protesto illegittimo;
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 15.07.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
la Camera di Commercio di e il P.U. incarico della levata del Controparte_1 CP_2 protesto, al fine di ordinare la cancellazione del proprio nominativo dal Registro informatico dei protesti nonché condannare i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale di euro
11.000 e non patrimoniale di euro 10.000 subito a causa dell'illegittimo protesto bancario elevato nei suoi confronti e per l'erronea iscrizione del suo nominativo nel registro informatico dei protesti presso la Camera di Commercio;
ha altresì domandato la condanna dei convenuti alla pubblicazione di rettifica sul Bollettino dei protesti e al pagamento di una somma di denaro equitativamente determinata a titolo di danno alla reputazione, al decoro e all'immagine pari ad euro 4.000.
A tal fine ha dedotto che, in data 05.11.2007, aveva sporto regolare denuncia presso i
Carabinieri d Vibo Valentia per il furto di n. 8 assegni (rilasciati da ) e che in CP_1 data 22.10.2008 veniva a conoscenza dell'illegittima iscrizione al CRIF del proprio nominativo per un protesto di uno degli assegni rubati (n. 5343303060) di euro 972,16; che a causa di tale illegittimo protesto le erano state rifiutate delle richieste di finanziamento per acquisto di beni di consumo che l'avevano costretta a chiedere prestiti ad amici e familiari causandole un notevole danno alla reputazione e all'immagine.
Si è costituita deducendo l'infondatezza della domanda di parte Controparte_1
attrice stante la correttezza dell'operato di , per come previsto dalla normativa in CP_1 materia che impone, anche in caso di assegno smarrito o rubato, la levata del protesto nei confronti del correntista. Ha, inoltre, dedotto l'infondatezza della domanda risarcitoria non sussistendo alcun danno in re ipsa risarcibile.
Nonostante la regolarità della notificazione, i convenuti CCIIA di e il notaio CP_2 non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 22.10.2012.
Assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c. accolte le istanze istruttorie formulate dall'attrice, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni dal giudice in precedenza titolare del ruolo. Dopo una serie di rinvii dovuti a motivi d'ufficio, ai carichi di
2 ruolo e all'assenza dei giudici titolari, la causa è stata rinviata all'udienza del 15.07.2025 dalla sottoscritta divenuta medio tempore assegnataria del fascicolo.
Nelle note conclusive le parti, nel riportarsi a tutto quanto già dedotto nei rispettivi atti introduttivi hanno precisato le conclusioni, insistendo per il loro accoglimento.
2. La domanda di parte attrice è infondata per i motivi di seguito esposti.
L'attrice deduce una responsabilità di , in quanto banca trattaria, del notaio CP_1 incaricato della levata del protesto nonché della di per l'erronea CP_2 CP_2 individuazione del soggetto da protestare, atteso che la causale utilizzata era
“assegno denunciato smarrito o rubato – assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen” (cod. 35 della Circolare del Ministero dell'industria, del
Commercio e dell'Artigianato n. 3512/2001) in luogo di quella “assegno recante firma di traenza relativa al correntista ma contraffatta e non conforme allo specimen” (cod. 36) o al massimo “assegno recante firma di traenza non corrispondente al nominativo del correntista ma ad un nominativo diverso” (cod. 37).
Secondo l'attrice, infatti, l'utilizzo della prima causale avrebbe comportato l'illegittima iscrizione del suo nominativo, in quanto titolare del conto corrente su cui era tratto l'assegno, quando invece doveva iscriversi il nominativo del firmatario poiché la firma apposta sull'assegno era evidentemente contraffatta.
Ciò premesso in fatto è bene ricordare che il protesto è l'atto pubblico volto ad accertare la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale ovvero dell'assegno bancario o postale, la cui funzione essenziale, pertanto, è la rilevazione mediante un atto formale, pubblico e solenne, del rifiuto dell'accettazione o del pagamento del titolo da parte del trattario al fine di conservare l'esercizio dell'azione di regresso contro il girante, il traente e gli altri obbligati” (cfr. Cass.
16617/2010, in motivazione).
I motivi del mancato pagamento possono essere non addebitabili al correntista, come nel caso di assegni rubati ed alterati, stante l'inesistenza dell'obbligazione portata dal titolo;
oppure addebitabili al medesimo, come nel caso di assegno bancario privo della relativa provvista.
In entrambi i casi i titoli vanno sottoposti a protesto, poiché è pacifico in
3 giurisprudenza che anche in caso di assegno smarrito o rubato e successivamente alterato o con firma apocrifa, il protesto deve essere ugualmente levato per non pregiudicare le azioni di regresso esercitabili dal creditore verso gli altri obbligati cartolari. Il titolo, infatti, non è inesistente ed è anzi validamente circolante sino alla levata del protesto, stante la validità delle obbligazioni eventualmente assunte da accettanti, giranti ed avallanti.
Il protesto di assegno bancario rubato, alterato o con firma apocrifa è pertanto atto pienamente legittimo, avverso il quale non è esperibile il rimedio della cancellazione dal
Registro Informatico dei Protesti previsto dalla L n. 349/79, così come modificata dalla L.
n.235/00, in caso di protesto cambiario illegittimo o erroneo.
Si rammenta altresì che il protesto va levato, da un notaio o da un ufficiale giudiziario o eccezionalmente dal segretario comunale (art. 60 citato RD), prima che sia spirato il termine di presentazione (art. 46 citato RD), in quanto, in caso contrario, il portatore del titolo decade dal diritto di regresso nei confronti dei giranti, del traente e degli altri obbligati (art. 45 citato RD); quindi non sarebbe possibile levare il protesto, nel caso in cui l'assegno, pur se presentato al pagamento in tempo utile, pervenga al notaio (o altro pubblico ufficiale) fuori termine.
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 12 Febbraio 1955, n. 77, come successivamente modificato dall'art. 1, della Legge 18 Agosto 2000, n. 235, i pubblici ufficiali, abilitati a levare protesti, il giorno successivo alla fine di ogni mese, trasmettono al Presidente della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio,
l'elenco dei protesti levati, con le indicazioni riportate nel citato articolo;
a seguito di tale trasmissione, le CCIAA curano la pubblicazione dell'elenco dei soggetti protestati, mediante l'iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti.
Il protesto degli assegni è oggetto di pubblicazione nel Registro informatico dei protesti (R.I.P), quand'anche in ipotesi venga effettuato il pagamento subito dopo il protesto o comunque entro il termine di 60 giorni previsto per evitare la segnalazione alla (C.A.I.); quindi, nel caso di assegni protestati ed anche se il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla presentazione, la pubblicazione del protesto è automatica.
Ebbene, alla luce dei principi sopra esposti, ai fini dell'accertamento della lamentata condotta inadempiente dei convenuti per l'illegittima levata del protesto, ci si deve
4 soffermare sulla motivazione del protesto.
La Circolare n° 3512/c del 30/4/2001, infatti, in attuazione del disposto di cui all'art. 3 bis, 2° comma, del DL 381/1995 del 18/9/95, convertito nella legge n° 480/1995 del
15/11/1995, ha stabilito modalità uniformi per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato, indicando le varie motivazioni della levata del protesto che devono essere pubblicate contestualmente alla pubblicazione del nominativo del soggetto protestato, nonché i criteri per individuare il soggetto nei cui confronti il protesto deve essere effettuato.
In particolare emerge che la citata circolare abbia richiamato e fatto proprio l'orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine alla corretta individuazione del nominativo da protestare, ribadendo che, qualora l'assegno, denunciato come rubato o fraudolentemente sottratto, sia sottoscritto con il nome del correntista, seppur non conforme allo specimen, ovvero con nome illeggibile, il protesto deve essere levato nei confronti del correntista stesso (cfr. codici dal 34 al 36 della citata circolare, relativi appunto all'ipotesi di assegno denunciato come smarrito o rubato, e precisamente: codice 34: motivazione: “assegno recante una firma di traenza relativa al correntista e conforme allo specimen”; soggetto protestato: correntista;
codice 35: motivazione:
“assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen”; soggetto protestato: correntista;
codice 36: motivazione: “assegno recante una firma di traenza relativa al correntista, ma contraffatta e non conforme allo specimen”; soggetto protestato: correntista;
v. circolare prodotta da ). CP_1
Come recentemente sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di assegno bancario, solo nel caso di sottoscrizione dell'assegno con un nome chiaramente e totalmente diverso da quello del titolare del conto il protesto va levato a nome di detto traente inesistente, essendo ciò sufficiente nei rapporti fra giratari per la tutela dei rispettivi diritti, mentre nell'ipotesi di semplice contraffazione della firma del titolare del conto il protesto va levato con riferimento a quest'ultimo” (così Cass. 23719/2019 nella quale la
Suprema Corte, nell'enunciare il principio, ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno reputazionale del correntista, conseguito al protesto levato a suo nome, ritenendo non decisiva la circostanza che il furto del "carnet" di assegni era stato denunciato dal correntista e da questi portato tempestivamente a conoscenza della banca).
5 Ebbene, nel caso di specie, facendo applicazione della normativa citata e dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità si può ritenere che la levata del protesto sia stata conforme alla su richiamata disciplina.
Invero, dal titolo prodotto in atti e dalla firma su di esso apposta non è rilevabile il nome del presunto traente inesistente né questo è facilmente individuabile, pertanto legittimamente il protesto è stato levato nei confronti dell'attrice, in quanto titolare del conto corrente. Si ritiene, dunque, che la motivazione indicata nella levata del protesto - assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen - fosse corretta poiché dalla documentazione prodotta non emerge ictu oculi la sottoscrizione dell'assegno con un nome chiaramente e totalmente diverso da quello del titolare del conto. Ipotesi quest'ultima che avrebbe giustificato l'iscrizione a nome del traente inesistente e non del titolare del conto.
Peraltro, anche a voler ritenere, per come rilevato dall'attore, che la causale corretta fosse quella con il codice 36 “assegno recante una firma di traenza relativa al correntista, ma contraffatta e non conforme allo specimen” il protesto, come visto, avrebbe comunque dovuto essere levato nei confronti del correntista stesso (v. circolare citata).
Ne consegue, che stante la legittimità del protesto nei confronti dell'attrice non è configurabile alcuna responsabilità né di , in qualità di banca trattaria, né del CP_1 notaio incaricato della levata del protesto né della di presso i cui elenchi è CP_2 CP_2
stato iscritto il nominativo.
Come correttamente rilevato da parte convenuta, inoltre, l'attrice era tenuta a custodire con ogni cura i moduli di assegni postali restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che possa risultare dalla perdita, sottrazione o dall'uso abuso o illecito dei moduli stessi (art. 8, co.3 del contratto conto Banco Posta riguardante la convenzione di assegno). Mentre dalla denuncia di smarrimento/furto presentata in data 05.11.2007 emerge che l'abitazione dell'attrice era stata interessata da tentativi di furto già dal mese di settembre. Eventi che, indubbiamente, avrebbero dovuto indurre l'attrice ad una maggiore attenzione e cautela e che fanno presumere, pertanto, un'omessa diligenza nella custodia degli assegni da parte della stessa (si vedano dichiarazioni rese in sede di denuncia: non dando le mandate della porta d'ingresso, accedere in casa era abbastanza facile, in quanto dopo la prima forzatura la serratura è rimasta danneggiata).
6 L'accertata legittimità del protesto, con l'esclusione di una responsabilità in capo ai convenuti assorbe la conseguente domanda risarcitoria formulata dall'attrice.
Tuttavia, preme rilevare che, anche a volere astrattamente ritenere il protesto illegittimo, la domanda di parte attrice non potrebbe comunque trovare accoglimento, in difetto di prova dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dei fatti rappresentati.
Sul punto, la giurisprudenza costante di legittimità, anche più recente ha chiarito che
Il danno da illegittimo protesto non è risarcibile in re ipsa, cioè per il semplice verificarsi della lesione dell'interesse protetto, ma richiede la dimostrazione di specifiche conseguenze dannose, come limitazioni nell'accesso al credito o compromissione dell'immagine commerciale. La mera illegittima levata del protesto non costituisce titolo per il risarcimento, in assenza di allegazioni e prove sulle conseguenze dannose effettive. (cfr.
Cassazione n. 12637/2025; come già Cassazione n. 31534/2018; 23194/2013; 21865/2013).
Sotto il profilo del danno patrimoniale allegato in relazione alla mancata concessione di finanziamenti si ritiene che lo stesso non possa ricollegarsi causalmente ai fatti rappresentati poiché un operatore qualificato (si v. Findomestic, Agos) avrebbe necessariamente dovuto escludere che il protesto levato a norma dell'attore fosse sintomatico, per le ragioni espresse di levata, dell'inaffidabilità del correntista. Senza contare, inoltre, che gli stessi testimoni sul punto nulla hanno specificato (v. teste
[...]
che dichiara nulla so in riferimento al cap. 2 relativo al finanziamento richiesto ad Tes_1
Agos), limitandosi a rendere circostanze generiche (v. teste con riferimento al Tes_1 cap.1 relativo al finanziamento richiesto a Findomestic) o de relato (v. teste Tes_2
in riferimento al cap. 2).
[...]
Si ritiene, inoltre, che anche con riferimento al danno non patrimoniale, sub specie di danno alla reputazione, all'immagine e all'onore, l'attrice non abbia provato di aver effettivamente patito tale danno in conseguenza dei fatti rappresentati. Sul punto, contrariamente a quanto da lei sostenuto, la giurisprudenza è chiara nel ritenere che In tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (cfr. Cassazione n. 7594/2018). Altresì, per quanto d'interesse "In
7 tema di risarcimento del danno da protesto illegittimo di assegno bancario, la semplice, illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è, di per sé sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando, tuttavia, l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio” (cfr. Cassazione n.
2226/2012).
Parte attrice, si è limitata ad allegare genericamente la sussistenza di tali voci di danno (con mere petizioni di principio) senza, tuttavia, dimostrare in che modo il protesto in oggetto avrebbe leso la sua reputazione professionale procurandogli un danno sul piano dell'affidabilità commerciale e dell'immagine sociale. Anche sotto tale profilo l'istruttoria è stata carente.
Per tutti i motivi sopra esposti la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate ex D.M.
55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 – applicabile al caso di specie, atteso che la liquidazione delle spese processuali interviene in un momento successivo alla sua entrata in vigore – solo nei confronti di , essendo gli altri convenuti contumaci, tenuto CP_1 conto del valore della causa e delle attività espletate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge la domanda attrice;
• Condanna al pagamento delle spese in favore di Parte_1 Controparte_1
nella misura di € 1.700 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali
[...]
IVA e CPA come per legge;
Della presente sentenza viene data integrale lettura del dispositivo e delle relative motivazioni al termine della camera di consiglio.
Così deciso in Vibo Valentia, 17.07.2025
Il Giudice
d.ssa Gaia Calafiore
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE ORDINARIA
In persona del giudice unico, d.ssa Gaia Calafiore, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 612 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2012, posta in decisione all'udienza del 15.07.2025 a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Giuseppe Arcuri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Vibo
Valentia, via Erminia Lo Stumbo, n. 1 giusta procura allegata alla costituzione di nuovo avvocato del 15.11.2019; attore
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore DE LUCA ed elettivamente domiciliata presso
– Filiale di Vibo Valentia – Via Santa Maria Dell'Impero, giusta procura alle CP_1
liti depositata in data 09.10.2017; convenuta
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
, presso la stanza di compensazione di CP_3 Controparte_4
Controparte_5
Convenuti contumaci
Oggetto: azione di responsabilità per protesto illegittimo;
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 15.07.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
la Camera di Commercio di e il P.U. incarico della levata del Controparte_1 CP_2 protesto, al fine di ordinare la cancellazione del proprio nominativo dal Registro informatico dei protesti nonché condannare i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale di euro
11.000 e non patrimoniale di euro 10.000 subito a causa dell'illegittimo protesto bancario elevato nei suoi confronti e per l'erronea iscrizione del suo nominativo nel registro informatico dei protesti presso la Camera di Commercio;
ha altresì domandato la condanna dei convenuti alla pubblicazione di rettifica sul Bollettino dei protesti e al pagamento di una somma di denaro equitativamente determinata a titolo di danno alla reputazione, al decoro e all'immagine pari ad euro 4.000.
A tal fine ha dedotto che, in data 05.11.2007, aveva sporto regolare denuncia presso i
Carabinieri d Vibo Valentia per il furto di n. 8 assegni (rilasciati da ) e che in CP_1 data 22.10.2008 veniva a conoscenza dell'illegittima iscrizione al CRIF del proprio nominativo per un protesto di uno degli assegni rubati (n. 5343303060) di euro 972,16; che a causa di tale illegittimo protesto le erano state rifiutate delle richieste di finanziamento per acquisto di beni di consumo che l'avevano costretta a chiedere prestiti ad amici e familiari causandole un notevole danno alla reputazione e all'immagine.
Si è costituita deducendo l'infondatezza della domanda di parte Controparte_1
attrice stante la correttezza dell'operato di , per come previsto dalla normativa in CP_1 materia che impone, anche in caso di assegno smarrito o rubato, la levata del protesto nei confronti del correntista. Ha, inoltre, dedotto l'infondatezza della domanda risarcitoria non sussistendo alcun danno in re ipsa risarcibile.
Nonostante la regolarità della notificazione, i convenuti CCIIA di e il notaio CP_2 non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 22.10.2012.
Assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c. accolte le istanze istruttorie formulate dall'attrice, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni dal giudice in precedenza titolare del ruolo. Dopo una serie di rinvii dovuti a motivi d'ufficio, ai carichi di
2 ruolo e all'assenza dei giudici titolari, la causa è stata rinviata all'udienza del 15.07.2025 dalla sottoscritta divenuta medio tempore assegnataria del fascicolo.
Nelle note conclusive le parti, nel riportarsi a tutto quanto già dedotto nei rispettivi atti introduttivi hanno precisato le conclusioni, insistendo per il loro accoglimento.
2. La domanda di parte attrice è infondata per i motivi di seguito esposti.
L'attrice deduce una responsabilità di , in quanto banca trattaria, del notaio CP_1 incaricato della levata del protesto nonché della di per l'erronea CP_2 CP_2 individuazione del soggetto da protestare, atteso che la causale utilizzata era
“assegno denunciato smarrito o rubato – assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen” (cod. 35 della Circolare del Ministero dell'industria, del
Commercio e dell'Artigianato n. 3512/2001) in luogo di quella “assegno recante firma di traenza relativa al correntista ma contraffatta e non conforme allo specimen” (cod. 36) o al massimo “assegno recante firma di traenza non corrispondente al nominativo del correntista ma ad un nominativo diverso” (cod. 37).
Secondo l'attrice, infatti, l'utilizzo della prima causale avrebbe comportato l'illegittima iscrizione del suo nominativo, in quanto titolare del conto corrente su cui era tratto l'assegno, quando invece doveva iscriversi il nominativo del firmatario poiché la firma apposta sull'assegno era evidentemente contraffatta.
Ciò premesso in fatto è bene ricordare che il protesto è l'atto pubblico volto ad accertare la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale ovvero dell'assegno bancario o postale, la cui funzione essenziale, pertanto, è la rilevazione mediante un atto formale, pubblico e solenne, del rifiuto dell'accettazione o del pagamento del titolo da parte del trattario al fine di conservare l'esercizio dell'azione di regresso contro il girante, il traente e gli altri obbligati” (cfr. Cass.
16617/2010, in motivazione).
I motivi del mancato pagamento possono essere non addebitabili al correntista, come nel caso di assegni rubati ed alterati, stante l'inesistenza dell'obbligazione portata dal titolo;
oppure addebitabili al medesimo, come nel caso di assegno bancario privo della relativa provvista.
In entrambi i casi i titoli vanno sottoposti a protesto, poiché è pacifico in
3 giurisprudenza che anche in caso di assegno smarrito o rubato e successivamente alterato o con firma apocrifa, il protesto deve essere ugualmente levato per non pregiudicare le azioni di regresso esercitabili dal creditore verso gli altri obbligati cartolari. Il titolo, infatti, non è inesistente ed è anzi validamente circolante sino alla levata del protesto, stante la validità delle obbligazioni eventualmente assunte da accettanti, giranti ed avallanti.
Il protesto di assegno bancario rubato, alterato o con firma apocrifa è pertanto atto pienamente legittimo, avverso il quale non è esperibile il rimedio della cancellazione dal
Registro Informatico dei Protesti previsto dalla L n. 349/79, così come modificata dalla L.
n.235/00, in caso di protesto cambiario illegittimo o erroneo.
Si rammenta altresì che il protesto va levato, da un notaio o da un ufficiale giudiziario o eccezionalmente dal segretario comunale (art. 60 citato RD), prima che sia spirato il termine di presentazione (art. 46 citato RD), in quanto, in caso contrario, il portatore del titolo decade dal diritto di regresso nei confronti dei giranti, del traente e degli altri obbligati (art. 45 citato RD); quindi non sarebbe possibile levare il protesto, nel caso in cui l'assegno, pur se presentato al pagamento in tempo utile, pervenga al notaio (o altro pubblico ufficiale) fuori termine.
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 12 Febbraio 1955, n. 77, come successivamente modificato dall'art. 1, della Legge 18 Agosto 2000, n. 235, i pubblici ufficiali, abilitati a levare protesti, il giorno successivo alla fine di ogni mese, trasmettono al Presidente della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio,
l'elenco dei protesti levati, con le indicazioni riportate nel citato articolo;
a seguito di tale trasmissione, le CCIAA curano la pubblicazione dell'elenco dei soggetti protestati, mediante l'iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti.
Il protesto degli assegni è oggetto di pubblicazione nel Registro informatico dei protesti (R.I.P), quand'anche in ipotesi venga effettuato il pagamento subito dopo il protesto o comunque entro il termine di 60 giorni previsto per evitare la segnalazione alla (C.A.I.); quindi, nel caso di assegni protestati ed anche se il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla presentazione, la pubblicazione del protesto è automatica.
Ebbene, alla luce dei principi sopra esposti, ai fini dell'accertamento della lamentata condotta inadempiente dei convenuti per l'illegittima levata del protesto, ci si deve
4 soffermare sulla motivazione del protesto.
La Circolare n° 3512/c del 30/4/2001, infatti, in attuazione del disposto di cui all'art. 3 bis, 2° comma, del DL 381/1995 del 18/9/95, convertito nella legge n° 480/1995 del
15/11/1995, ha stabilito modalità uniformi per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato, indicando le varie motivazioni della levata del protesto che devono essere pubblicate contestualmente alla pubblicazione del nominativo del soggetto protestato, nonché i criteri per individuare il soggetto nei cui confronti il protesto deve essere effettuato.
In particolare emerge che la citata circolare abbia richiamato e fatto proprio l'orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine alla corretta individuazione del nominativo da protestare, ribadendo che, qualora l'assegno, denunciato come rubato o fraudolentemente sottratto, sia sottoscritto con il nome del correntista, seppur non conforme allo specimen, ovvero con nome illeggibile, il protesto deve essere levato nei confronti del correntista stesso (cfr. codici dal 34 al 36 della citata circolare, relativi appunto all'ipotesi di assegno denunciato come smarrito o rubato, e precisamente: codice 34: motivazione: “assegno recante una firma di traenza relativa al correntista e conforme allo specimen”; soggetto protestato: correntista;
codice 35: motivazione:
“assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen”; soggetto protestato: correntista;
codice 36: motivazione: “assegno recante una firma di traenza relativa al correntista, ma contraffatta e non conforme allo specimen”; soggetto protestato: correntista;
v. circolare prodotta da ). CP_1
Come recentemente sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di assegno bancario, solo nel caso di sottoscrizione dell'assegno con un nome chiaramente e totalmente diverso da quello del titolare del conto il protesto va levato a nome di detto traente inesistente, essendo ciò sufficiente nei rapporti fra giratari per la tutela dei rispettivi diritti, mentre nell'ipotesi di semplice contraffazione della firma del titolare del conto il protesto va levato con riferimento a quest'ultimo” (così Cass. 23719/2019 nella quale la
Suprema Corte, nell'enunciare il principio, ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno reputazionale del correntista, conseguito al protesto levato a suo nome, ritenendo non decisiva la circostanza che il furto del "carnet" di assegni era stato denunciato dal correntista e da questi portato tempestivamente a conoscenza della banca).
5 Ebbene, nel caso di specie, facendo applicazione della normativa citata e dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità si può ritenere che la levata del protesto sia stata conforme alla su richiamata disciplina.
Invero, dal titolo prodotto in atti e dalla firma su di esso apposta non è rilevabile il nome del presunto traente inesistente né questo è facilmente individuabile, pertanto legittimamente il protesto è stato levato nei confronti dell'attrice, in quanto titolare del conto corrente. Si ritiene, dunque, che la motivazione indicata nella levata del protesto - assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen - fosse corretta poiché dalla documentazione prodotta non emerge ictu oculi la sottoscrizione dell'assegno con un nome chiaramente e totalmente diverso da quello del titolare del conto. Ipotesi quest'ultima che avrebbe giustificato l'iscrizione a nome del traente inesistente e non del titolare del conto.
Peraltro, anche a voler ritenere, per come rilevato dall'attore, che la causale corretta fosse quella con il codice 36 “assegno recante una firma di traenza relativa al correntista, ma contraffatta e non conforme allo specimen” il protesto, come visto, avrebbe comunque dovuto essere levato nei confronti del correntista stesso (v. circolare citata).
Ne consegue, che stante la legittimità del protesto nei confronti dell'attrice non è configurabile alcuna responsabilità né di , in qualità di banca trattaria, né del CP_1 notaio incaricato della levata del protesto né della di presso i cui elenchi è CP_2 CP_2
stato iscritto il nominativo.
Come correttamente rilevato da parte convenuta, inoltre, l'attrice era tenuta a custodire con ogni cura i moduli di assegni postali restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che possa risultare dalla perdita, sottrazione o dall'uso abuso o illecito dei moduli stessi (art. 8, co.3 del contratto conto Banco Posta riguardante la convenzione di assegno). Mentre dalla denuncia di smarrimento/furto presentata in data 05.11.2007 emerge che l'abitazione dell'attrice era stata interessata da tentativi di furto già dal mese di settembre. Eventi che, indubbiamente, avrebbero dovuto indurre l'attrice ad una maggiore attenzione e cautela e che fanno presumere, pertanto, un'omessa diligenza nella custodia degli assegni da parte della stessa (si vedano dichiarazioni rese in sede di denuncia: non dando le mandate della porta d'ingresso, accedere in casa era abbastanza facile, in quanto dopo la prima forzatura la serratura è rimasta danneggiata).
6 L'accertata legittimità del protesto, con l'esclusione di una responsabilità in capo ai convenuti assorbe la conseguente domanda risarcitoria formulata dall'attrice.
Tuttavia, preme rilevare che, anche a volere astrattamente ritenere il protesto illegittimo, la domanda di parte attrice non potrebbe comunque trovare accoglimento, in difetto di prova dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dei fatti rappresentati.
Sul punto, la giurisprudenza costante di legittimità, anche più recente ha chiarito che
Il danno da illegittimo protesto non è risarcibile in re ipsa, cioè per il semplice verificarsi della lesione dell'interesse protetto, ma richiede la dimostrazione di specifiche conseguenze dannose, come limitazioni nell'accesso al credito o compromissione dell'immagine commerciale. La mera illegittima levata del protesto non costituisce titolo per il risarcimento, in assenza di allegazioni e prove sulle conseguenze dannose effettive. (cfr.
Cassazione n. 12637/2025; come già Cassazione n. 31534/2018; 23194/2013; 21865/2013).
Sotto il profilo del danno patrimoniale allegato in relazione alla mancata concessione di finanziamenti si ritiene che lo stesso non possa ricollegarsi causalmente ai fatti rappresentati poiché un operatore qualificato (si v. Findomestic, Agos) avrebbe necessariamente dovuto escludere che il protesto levato a norma dell'attore fosse sintomatico, per le ragioni espresse di levata, dell'inaffidabilità del correntista. Senza contare, inoltre, che gli stessi testimoni sul punto nulla hanno specificato (v. teste
[...]
che dichiara nulla so in riferimento al cap. 2 relativo al finanziamento richiesto ad Tes_1
Agos), limitandosi a rendere circostanze generiche (v. teste con riferimento al Tes_1 cap.1 relativo al finanziamento richiesto a Findomestic) o de relato (v. teste Tes_2
in riferimento al cap. 2).
[...]
Si ritiene, inoltre, che anche con riferimento al danno non patrimoniale, sub specie di danno alla reputazione, all'immagine e all'onore, l'attrice non abbia provato di aver effettivamente patito tale danno in conseguenza dei fatti rappresentati. Sul punto, contrariamente a quanto da lei sostenuto, la giurisprudenza è chiara nel ritenere che In tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (cfr. Cassazione n. 7594/2018). Altresì, per quanto d'interesse "In
7 tema di risarcimento del danno da protesto illegittimo di assegno bancario, la semplice, illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è, di per sé sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando, tuttavia, l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio” (cfr. Cassazione n.
2226/2012).
Parte attrice, si è limitata ad allegare genericamente la sussistenza di tali voci di danno (con mere petizioni di principio) senza, tuttavia, dimostrare in che modo il protesto in oggetto avrebbe leso la sua reputazione professionale procurandogli un danno sul piano dell'affidabilità commerciale e dell'immagine sociale. Anche sotto tale profilo l'istruttoria è stata carente.
Per tutti i motivi sopra esposti la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate ex D.M.
55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 – applicabile al caso di specie, atteso che la liquidazione delle spese processuali interviene in un momento successivo alla sua entrata in vigore – solo nei confronti di , essendo gli altri convenuti contumaci, tenuto CP_1 conto del valore della causa e delle attività espletate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge la domanda attrice;
• Condanna al pagamento delle spese in favore di Parte_1 Controparte_1
nella misura di € 1.700 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali
[...]
IVA e CPA come per legge;
Della presente sentenza viene data integrale lettura del dispositivo e delle relative motivazioni al termine della camera di consiglio.
Così deciso in Vibo Valentia, 17.07.2025
Il Giudice
d.ssa Gaia Calafiore
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