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Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 25/11/2025, n. 21039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21039 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21039/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12937/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12937 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IA AN NA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe D'Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della prova scritta della ricorrente prof.ssa IA AN NA, ovvero della sua valutazione, espletata nel Concorso per personale docente bandito su base regionale con DDG n.252 del 31 gennaio 2022 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico per la classe di concorso A028 – Matematica e Scienze nelle scuole secondarie, relativo alla Regione Campania, tenutasi il 5 maggio 2022, nella parte in cui assegna alla prof.ssa NA punteggio 66, poi corretto a 68, ritenendo errate le risposte relative alle domande nn.11, 37 e 50, nei limiti specificati nei seguenti motivi di ricorso;
b) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. n.9420 del 20 giugno 2022, con il quale è stata diramata la convocazione per le prove orale e pratica per la classe di concorso A028 – Matematica e Scienze nelle scuole secondarie per la Regione Campania e del relativo elenco nella parte in cui non figura la ricorrente prof.ssa IA AN NA;
c) ove e per quanto occorra di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
nonché, per l'accertamento
della sussistenza del diritto della ricorrente a partecipare alle prove orale e pratica per la classe di concorso A028 – Matematica e Scienze nelle scuole secondarie per la Regione Campania del concorso de quo.
2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NA IA AN il 8/3/2023:
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI Prot. AOODRCA Registro Ufficiale n.0003836 dell'1 febbraio 2023, mai comunicato né altrimenti conosciuto, e della graduatoria di merito relativa alla classe di concorso A028 con esso pubblicata;
del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI Prot. AOODRCA Registro Ufficiale n.0008474 dell'1 marzo 2023, mai comunicato né altrimenti conosciuto, e della graduatoria di merito rettificata relativa alla classe di concorso A028 con esso pubblicata;
- di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Vista la dichiarazione del 31.10.2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 novembre 2025 la dott.ssa IA AR AV;
Rilevato che la ricorrente aveva impugnato gli atti a lei riferiti e le graduatorie relative al concorso per personale docente bandito su base regionale con DDG n.252 del 2022;
Dato atto che il 31.10.2025 la difesa della ricorrente ha depositato istanza di passaggio in decisione dichiarando che la parte non ha più interesse alla decisione del ricorso, avendo ottenuto aliunde il bene della vita;
Ritenuto che, per giurisprudenza consolidata, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può procedere nel merito della controversia, ma deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse (ex plurimis, Consiglio di Stato sez. IV, 01/10/2025, n.7679);
Ritenuto di poter compensare le spese processuali in ragione della tipologia di contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SI BA, Presidente FF
IA AR AV, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AR AV | SI BA |
IL SEGRETARIO