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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/03/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna
Campanile, all'udienza del giorno 11 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 11471/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Rocco Santochirico;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della
"ragione più liquida".
Premesso di aver ricevuto due comunicazioni dell datate CP_1
27.09.2023 con cui - a seguito di riesame della inizialmente accolta
- l ha accerto l'esistenza a suo carico di un indebito, CP_1 relativo agli anni 2011-2012 di importo pari ad € 1.739,54, corrisposti nel periodo 01.01.2011- 31.12.2011 e 01.01.2012-31.12.2012 a titolo di indennità di disoccupazione agricola, non spettante per mancata iscrizione (o, meglio, successiva cancellazione) negli elenchi dei lavoratori agricoli, il ricorrente ha chiesto:
“Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di €. 1.739,54 avanzata dall nei confronti CP_1 del ricorrente, nonché delle altre somme trattenute senza contestazione e quindi: Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di €. 2.076,96 erogata dall in favore del sig. CP_1 Parte_1 nel periodo innanzi indicato o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio, quindi;
- Accertata
e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito assistenziale de qua, condannare l alla restituzione delle somme indebitamente CP_1 trattenute”.
L , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della CP_1 domanda.
Il ricorso non merita accoglimento.
L ha eccepito che, in mancanza di previa impugnazione CP_1 amministrativa, non può che dichiararsi inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970.
Il ricorrente non ha allegato alcun atto da cui risulti la tempestiva impugnazione della cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli.
In punto di diritto deve rilevarsi che Cassazione civile, sez.
VI, 04/03/2019, n. 6229 ha di recente ribadito quanto segue: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all' art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970”.
Ebbene, in assenza di prova della impugnazione del provvedimento di esclusione dagli elenchi dei braccianti agricoli, non può che dichiararsi inammissibile il ricorso e ritenersi corretta la richiesta dell di restituzione delle somme erogate a titolo di CP_1 disoccupazione in agricoltura, beneficio che non può essere riconosciuto senza previa iscrizione in detti elenchi.
Resta assorbita ogni altra questione.
Attesa la dichiarazione ex art. 152, disp. att. c.p.c., non ha luogo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Bari, 11 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna
Campanile, all'udienza del giorno 11 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 11471/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Rocco Santochirico;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della
"ragione più liquida".
Premesso di aver ricevuto due comunicazioni dell datate CP_1
27.09.2023 con cui - a seguito di riesame della inizialmente accolta
- l ha accerto l'esistenza a suo carico di un indebito, CP_1 relativo agli anni 2011-2012 di importo pari ad € 1.739,54, corrisposti nel periodo 01.01.2011- 31.12.2011 e 01.01.2012-31.12.2012 a titolo di indennità di disoccupazione agricola, non spettante per mancata iscrizione (o, meglio, successiva cancellazione) negli elenchi dei lavoratori agricoli, il ricorrente ha chiesto:
“Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di €. 1.739,54 avanzata dall nei confronti CP_1 del ricorrente, nonché delle altre somme trattenute senza contestazione e quindi: Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di €. 2.076,96 erogata dall in favore del sig. CP_1 Parte_1 nel periodo innanzi indicato o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio, quindi;
- Accertata
e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito assistenziale de qua, condannare l alla restituzione delle somme indebitamente CP_1 trattenute”.
L , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della CP_1 domanda.
Il ricorso non merita accoglimento.
L ha eccepito che, in mancanza di previa impugnazione CP_1 amministrativa, non può che dichiararsi inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970.
Il ricorrente non ha allegato alcun atto da cui risulti la tempestiva impugnazione della cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli.
In punto di diritto deve rilevarsi che Cassazione civile, sez.
VI, 04/03/2019, n. 6229 ha di recente ribadito quanto segue: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all' art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970”.
Ebbene, in assenza di prova della impugnazione del provvedimento di esclusione dagli elenchi dei braccianti agricoli, non può che dichiararsi inammissibile il ricorso e ritenersi corretta la richiesta dell di restituzione delle somme erogate a titolo di CP_1 disoccupazione in agricoltura, beneficio che non può essere riconosciuto senza previa iscrizione in detti elenchi.
Resta assorbita ogni altra questione.
Attesa la dichiarazione ex art. 152, disp. att. c.p.c., non ha luogo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Bari, 11 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile