Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 17/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1436 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Pescara, Parte_1 C.F._1
Corso Vittorio Emanuele II n. 346, presso lo studio dell'Avv. Emmanuele Tatoni, che lo rappresenta e difende come da procura in atti. RICORRENTE E
(C.F.: , elettivamente domiciliata presso Controparte_1 C.F._2 la p.e.c. dell'Avv. Ida Di Renzo, che la rappresenta e Email_1 difende coma da procura in atti. RESISTENTE e PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale. INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: modifica condizioni disciplina responsabilità genitoriale. CONCLUSIONI: concordi per le parti: come da verbale di udienza del 14.4.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE Con sentenza n. 352/2024 dell'11.6.2024, questo Tribunale ha disciplinato i rapporti tra i sig.ri e ed il figlio minore in Parte_1 Controparte_1 Per_1 seguito alla interruzione della loro relazione sentimentale ed alla cessazione della loro convivenza more uxorio. Con ricorso depositato in data 21.12.2024, il sig. ha chiesto, in Parte_1 parziale modifica della predetta sentenza, revocarsi l'assegnazione della casa familiare, sita in Miglianico c.da Cerreto n. 178, in favore della sig.ra CP
, nonché disporsi un più ampio diritto di visita nei confronti del figlio
[...]
Per_1
Ha, infatti, esposto che la sig.ra , successivamente all'intervenuta CP disciplina dei loro rapporti, si è trasferita unitamente al figlio in Per_1
Collecorvino, presso la casa della di lei madre, abbandonando così l'abitazione assegnatale in Miglianico e finendo per diradare il di lui diritto di visita nei confronti del figlio a causa della distanza venutasi a creare tra loro. Per_1
Si è costituita la sig.ra , contestando le argomentazioni avverse Controparte_1
e chiedendone il rigetto o, in subordine, in caso di revoca dell'assegnazione della casa familiare, aumentarsi l'importo mensile dovuto a titolo di mantenimento del figlio dal ricorrente ad € 600,00. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) In parziale modifica della sentenza n. 352/2024 dell'11.6.2024 di questo Tribunale, dispone che i rapporti tra i sig.ri (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: e il C.F._1 Controparte_1 C.F._2 figlio minore siano disciplinati nelle modalità indicate nel verbale di Per_1 udienza del 14.4.2025, modalità che fa proprie ed omologa;
2) compensa le spese di lite. Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 16.4.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI