Sentenza 13 aprile 1999
Massime • 1
A norma dell'art. 345 cod. proc. civ. (nella formulazione anteriore alla riforma del 1990), la proponibilità di eccezioni riconvenzionali nuove in appello deve ritenersi consentita all'appellante anche nel caso in cui venga, per l'effetto, ampliato il "thema decidendum", purché le eccezioni formulate nell'atto introduttivo siano dirette all'esclusivo fine di ottenere la reiezione della domanda avversaria. Ne consegue che l'eccezione riconvenzionale di usucapione, non introducendo una nuova pretesa, ma essendo rivolta essenzialmente al rigetto di quella della controparte, sia pur con allargamento dei poteri di indagine del giudice, ben può essere proposta per la prima volta in appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/1999, n. 3618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3618 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO RO PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 52, presso lo studio dell'avvocato F. DINACCI, difeso dall'avvocato GIOVANNI GUERRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI VALVERDE;
- intimato -
e contro
VE PE;
- intimato con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n.698/94 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 03/11/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/98 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato GUERRA, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto
Lo FA PE e UT PE - nelle rispettive qualità di comproprietario e di titolare di servitù su una strada privata vicinale, a servizio di fondi propri e di terzi sita in AL - con atto di citazione notificato il 24/12/1986 adivano il Tribunale di Catania per il riconoscimento del carattere privato della detta strada lamentando che il comune di AL l'aveva inclusa nel civico demanio assegnandole una denominazione ufficiale e inserendola nell'elenco della viabilità cittadina.
Il comune convenuto si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda sostenendone l'infondatezza.
L'adito Tribunale accoglieva la domanda con sentenza dell'11/5/1992 che veniva impugnata dal comune soccombente con atto di appello al quale resistevano il Lo FA e il UT.
La corte di appello di Catania, con sentenza depositata il 3/11/1994, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal comune con la citazione in appello e, in riforma dell'impugnata decisione, rigettava le domande avanzate dal Lo FA e dal UT, con la compensazione totale delle spese dei due gradi del giudizio. Osservava la corte di appello: che, in primo grado il comune non aveva chiesto una declaratoria di demanialità della strada in questione, ma si era limitato a svolgere una difesa di semplice contrasto delle domande attoree che erano volte a far dichiarare il carattere privato della detta strada: che giustamente il Tribunale aveva ritenuto infondate le tesi del comune relative all'asserito e non provato uso pubblico della strada "ab immemorabili" e all'inserimento del tratto viario nell'elenco del demanio stradale comunale avente solo valore ricognitivo e non costitutivo;
che in primo grado il comune non aveva fornito la prova dell'acquisto della proprietà del suolo stradale in virtù di una convenzione o di un atto autoritativo idoneo a trasferire il dominio di una strada che, dai titoli esibiti dagli attori, risultava privata sin dall'origine;
che l'ente locale era tenuto ad indicare e provare il titolo giustificativo del tramutamento della strada da privata a pubblica;
che, pertanto, correttamente il Tribunale aveva ritenuto che l'accertata natura privata della strada era rimasta tale in assenza di situazioni modificative della titolarità; che in primo grado il comune aveva accennato, fugacemente e senza i giusti approfondimenti, ad atti di occupazione che la sentenza impugnata aveva ritenuto non provati;
che le risultanze istruttorie e la deposizione del teste geom. NA suffragavano il trasferimento della proprietà dei suoli in testa al comune a seguito dell'apprensione delle aree e della loro irreversibile destinazione a fini di viabilità pubblica;
che la richiesta del comune volta alla dichiarazione della demanialità della strada era inammissibile perché formulata per la prima volta in secondo grado in violazione del divieto dello ius novorum di cui all'articolo 345 c.p.c.; che la detta prospettazione poteva essere esaminata favorevolmente come eccezione riconvenzionale per aver il comune proposto la domanda riconvenzionale mantenendo inalterato l'orientamento originario complessivamente impresso a tutte le proprie deduzioni sviluppate in primo grado. La cassazione della sentenza della corte di appello di Catania è stata chiesta da Lo FA PE con ricorso affidato a due motivi. Il comune di AL non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.
Con ordinanza di questa Corte depositata il 28/5/1998 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, a cura e spese del ricorrente, nei confronti di UT PE.
Lo FA ha depositato, entro il termine assegnatogli, copia dell'atto di integrazione del contraddittorio - contenente la trascrizione integrale del ricorso - ritualmente notificato al litisconsorte necessario UT PE il quale non si è costituito. Il difensore del ricorrente ha presentato osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero.
Diritto
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'articolo 360, numeri 3 e 4, c.p.c. anche in relazione all'articolo 345 c.p.c. Deduce il Lo FA che ricorre l'ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto oppone alla domanda dell'attore una controdomanda chiedendo al giudice un provvedimento positivo, mentre l'eccezione mira solo a paralizzare il diritto fatto valere dalla controparte: tanto la domanda riconvenzionale quanto l'eccezione riconvenzionale sono atti propri del convenuto. Pertanto la sentenza impugnata avrebbe potuto costruire la tesi posta a base della decisione solo se il comune avesse rivestito in grado di appello il ruolo di convenuto. Il Comune, invece, era appellante e in tale veste non poteva proporre una domanda nuova che la corte di appello avrebbe dovuto solo rigettare in applicazione dell'articolo 345 c.p.c. Il motivo è infondato.
La corte di merito, procedendo all'esame e all'interpretazione delle difese articolate in secondo grado dal comune di AL, ha ritenuto motivatamente che quest'ultimo in sede di gravame aveva proposto una domanda nuova - volta all'accertamento del trasferimento delle aree in questione in testa ad esso comune a seguito dell'irreversibile utilizzo per finalità di pubblico interesse che poteva essere intesa come eccezione riconvenzionale diretta a paralizzare la pretesa avversaria e, come tale, ammissibile in appello anche se fosse stata sollevata per la prima volta in secondo grado.
La decisione impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.
È infatti pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, a norma dell'articolo 345 c.p.c. (nella formulazione anteriore alla riforma del 1990), la proponibilità di eccezioni riconvenzionali nuove in appello è consentita all'appellante, anche nel caso in cui venga ampliato il thema decidendum, sempreché le eccezioni formulate nell'atto introduttivo siano dirette all'esclusivo fine della reiezione della domanda avversaria. Così, ad esempio, l'eccezione riconvenzionale di usucapione, non introducendo una nuova pretesa ma essendo rivolta essenzialmente al rigetto di quella della controparte, sia pur con allargamento dei poteri di indagine del giudice, ben può essere proposta per la prima volta in appello (tra le tante, sentenze 3/7/1996 n. 6086; 20/6/1996 n. 5690; 3/4/1992 n. 4091; 27/3/1990 n. 2459). Peraltro, per la proposizione dell'eccezione in questione, non si richiede l'impiego di formule sacramentali, ma è sufficiente qualsiasi deduzione (ed anche una domanda riconvenzionale) che riveli l'intento del deducente di contrastare la domanda avversaria. Di conseguenza correttamente la corte territoriale - appurato che l'appellante comune di AL aveva inteso ottenere, in via di domanda riconvenzionale, l'accertamento del suo diritto di proprietà sul suolo in questione acquisito a seguito dell'apprensione dello stesso e della sua irreversibile destinazione a pubblica utilità (come già prospettato in primo grado sia pur "fugacemente e senza i giusti approfondimenti") ha ritenuto di dover valutare la detta istanza e di dover esaminare i fatti dedotti a suo fondamento ai fini del rigetto della richiesta del Lo FA e del UT, essendo la corrispondente eccezione riconvenzionale in senso stretto logicamente compresa, come minus , nella più ampia pretesa riconvenzionale, salva la dichiarazione di inammissibilità della pronuncia di accertamento positivo (in tal senso sentenza citata 3/4/1992 n. 4091). Il rigetto del primo motivo del ricorso comporta, come logica conseguenza, il rigetto anche del secondo con il quale il Lo FA, lamentando la violazione dell'articolo 360, n. 3 c.p.c. in relazione all'articolo 91 c.p.c., deduce che la corte di appello, se non fosse incorsa nel vizio sopra denunciato, avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado e condannare il comune soccombente anche alle spese del giudizio di gravame.
Il ricorso deve essere rigettato senza necessità di provvedere in ordine alle spese in quanto gli intimati comune di AL e UT PE non hanno sviluppato difese in sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 1999