Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/1999, n. 3618
CASS
Sentenza 13 aprile 1999

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A norma dell'art. 345 cod. proc. civ. (nella formulazione anteriore alla riforma del 1990), la proponibilità di eccezioni riconvenzionali nuove in appello deve ritenersi consentita all'appellante anche nel caso in cui venga, per l'effetto, ampliato il "thema decidendum", purché le eccezioni formulate nell'atto introduttivo siano dirette all'esclusivo fine di ottenere la reiezione della domanda avversaria. Ne consegue che l'eccezione riconvenzionale di usucapione, non introducendo una nuova pretesa, ma essendo rivolta essenzialmente al rigetto di quella della controparte, sia pur con allargamento dei poteri di indagine del giudice, ben può essere proposta per la prima volta in appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/1999, n. 3618
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3618
    Data del deposito : 13 aprile 1999

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