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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 12/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 709/2024 promossa da:
LA RD, C.F. [...], con il patrocinio dell'Avv. Mauro Dalla
Chiesa, elettivamente domiciliata presso il difensore come da procura in atti,
RICORRENTE contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE per l'ASSICURAZIONE contro gli INFORTUNI sul
LAVORO, in persona del Direttore Regionale della Lombardia in carica 'pro tempore', rappresentato e difeso per mandato generale alle liti del 02.05.2023 Notaio Lavinia Delfini,
Repertorio n. 39560, Raccolta n. 21589, dall'Avv. Martina Iannetti ed elettivamente domiciliato presso quest'ultima in Milano, Via Mazzini, n. 7,
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Premesso in fatto
Con ricorso telematico ex art. 442 c.p.c. iscritto a ruolo generale in data 18.04.2024, la Sig.ra
AN CC ha esposto quanto segue: 1) di essere dipendente in categoria protetta disabili per riconoscimento di invalidità civile nella misura di 67 punti percentuali (doc. n. 2 ricorrente) e di lavorare presso il cimitero del comune di Cassano Magnago;
2) di aver subito un infortunio sul lavoro in data 05.05.2023 cadendo a terra per lo spostamento della sedia su cui si stava sedendo all'interno del proprio ufficio (doc. n. 1 ricorrente); 3) che, a seguito del sinistro l'Inail avrebbe inizialmente riconosciuto l'indennizzabilità dell'evento come inabilità temporanea fino al 14.06.2023 (doc. n. 5 ricorrente); 4) di aver proposto opposizione ex art. 104 T.U. in data 29.06.2023 allegando certificazione medico legale e chiedendo il riconoscimento dell'inabilità fino a detta data (docc. nn. 6, 7, 8 ricorrente); 5) che con successivo provvedimento in data 12.07.2023, ricevuto in data 10.08.2023, l'Inail avrebbe revocato il proprio provvedimento di indennizzo con la seguente motivazione “non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo bensì per il verificarsi del rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano” (doc. n. 9 ricorrente); 6) che il proprio medico legale di fiducia avrebbe rilevato la sussistenza di postumi permanenti secondo la tabella Inail e chiesto il riconoscimento di 8 punti percentuali avendo riportato: “trauma rachide lombo sacrale coccigeo con frattura composta 2^ - 3^ vertebra sacrale e angolatura post traumatica del coccige;
trauma polso mano destra con frattura composta dello scafoide carpale trattata conservativamente” (doc. n. 10 ricorrente); 8) che l'Istituto non ha accolto la richiesta e non ha disposto visita collegiale ai sensi art. 104 T.U.
Sulla scorta di tali presupposti la ricorrente ha convenuto in giudizio l'I.N.A.I.L. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento INAIL di rigetto dell'istanza di riconoscimento dei postumi sofferti dall'assicurata ricorrente a seguito dell'infortunio avvenuto in data 05.05.2023 per quanto in premessa indicato;
2. riconoscere la sussistenza dei postumi invalidanti per l'infortunio sul lavoro oggetto di ricorso nella misura di 8 punti percentuali nonché riconoscere il periodo di inabilità temporanea dal 05.05.2023 al 29.06.23 od in quella percentuale che verrà determinata previa necessaria ed in via istruttoria declaranda C.T.U.; 3. Per l'effetto, condannare l'I.N.A.I.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della rendita con riferimento all'infortunio sul lavoro oggetto di ricorso assumendo come parametro la percentuale di invalidità del 8%, nonché il periodo di inabilità temporanea dal 05.05.2023 al 29.06.23 o quella che sarà accertata previa espletanda Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale e con la relativa decorrenza, e comunque la prestazione ex lege dovuta;
4. Interessi legali dal dovuto al saldo;
5. Rifuse le spese di giudizio in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
I.N.A.I.L. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto. Nello specifico ha dedotto che:
1. il sinistro occorso alla ricorrente non avrebbe alcuna connessione con la propria attività lavorativa, tanto che l'infortunio sarebbe avvenuto in pausa (come dichiarato dal datore di lavoro) e sarebbe stato causato da negligenza della stessa;
2. non vi sarebbe, nella fattispecie, alcuna connessione con la prestazione lavorativa e si tratterebbe di caduta accidentale (come evincibile dal certificato di primo soccorso, doc.
2 ricorrente), causata da distrazione della CC;
3. la ricorrente avrebbe affrontato una situazione non collocabile, neanche in termini indiretti, nella occasionalità di lavoro, determinando una interruzione del nesso causale fra lavoro, rischio ed evento. Vi è stato, quindi, un disconoscimento dell'infortunio, ad opera di INAIL, e, per l'effetto, della indennizzabilità dello stesso.
Fallito il tentativo di conciliazione, omessa ogni istruttoria, fissata udienza di discussione, la causa viene decisa all'udienza odierna, all'esito della discussione, con sentenza che si deposita.
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
In diritto
La Suprema Corte ha affermato a più riprese che la contestazione formulata dall'INAIL avverso una domanda di accertamento della sussistenza di un infortunio di lavoro, postuli,
a tutti gli effetti, una presa di posizione processuale netta di mera avversione rispetto alla propria invocata condanna con conseguente obbligo, per la parte ricorrente, di adempiere al proprio onere probatorio e, dunque, dimostrare efficacemente l'effettiva causalità tra evento lesivo ed attività lavorativa in corso di svolgimento nel rispetto del fondamentale principio dettato dall'art. 2697, primo comma, c.c. (cfr. Cass. ord. 10375/21)
Più precisamente, per i Giudici di legittimità, rimane in capo al ricorrente il compito di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra l'attività di lavoro che si afferma essere stata svolta ed il fatto dal quale sia derivata la lesione denunciata, non potendosi ritenere pertinente l'assunto dello stesso ricorrente di dover soltanto allegare l'avvenuto verificarsi di tale fatto in costanza di attività lavorativa per poi imporre all'INAIL la prova contraria e, quindi, che quel fatto non costituisca occasione di lavoro.
Nel caso di specie parte ricorrente ha dichiarato di aver subito in data 05.05.2023 un sinistro all'interno dell'ufficio in cui espletava la propria prestazione lavorativa di collaboratrice
(categoria disabili) presso il cimitero di Cassano Magnago, infortunio consistito nella caduta a terra essendosi spostata la sedia sulla quale si stava sedendo. Tale descrizione viene riportata nel certificato di pronto soccorso (cfr. doc. 1 ricorrente). Nella denuncia di infortunio ad Inail si precisa invece che la caduta accidentale sarebbe avvenuta nel locale di ristoro del servizio al quale era adibita la ricorrente e che la sedia si sarebbe spostata a causa del pavimento bagnato (cfr. doc. 3 resistente). Sulla scorta di questa descrizione Inail, come si è detto, ha escluso l'occasione di lavoro rilevando che “l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni di vivere quotidiano” (provvedimento del 7/06/2023 – doc. 1 resistente),.
Secondo costante insegnamento (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., ordinanza 8 novembre
2021, n. 3247) “quando, dunque, l'infortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista spazio- temporale, della materiale attività di lavoro e delle vere e proprie prestazioni lavorative (si verifica, cioé, anteriormente o successivamente a queste, o durante una "pausa"), la ravvisabilità della "occasione di lavoro" è rigorosamente condizionata alla esistenza di circostanze che non ne facciano venir meno la riconducibilità eziologica al lavoro e viceversa la facciano rientrare nell'ambito dell'attività lavorativa o di tutto ciò che ad essa è connesso
o accessorio in virtù di un collegamento non del tutto marginale”.
Nel presente giudizio parte ricorrente non ha dedotto alcun mezzo istruttorio (anche solo delle fotografie o delle mappe dei luoghi e della sedia mobile) al fine di circostanziare meglio le modalità dell'infortunio. L'assenza di deduzioni istruttorie, anche documentali, impedisce al Giudice l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell'infortunio.
Conseguentemente, per le considerazioni espresse, il ricorso deve essere respinto.
Per quanto riguarda le spese di lite, nel caso in esame, in considerazione della peculiarità della questione, sussistono i gravi ed eccezionali motivi richiesti dall'art. 92 comma 2° c.p.c. per compensare integralmente tra le parti in causa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, 12 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 709/2024 promossa da:
LA RD, C.F. [...], con il patrocinio dell'Avv. Mauro Dalla
Chiesa, elettivamente domiciliata presso il difensore come da procura in atti,
RICORRENTE contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE per l'ASSICURAZIONE contro gli INFORTUNI sul
LAVORO, in persona del Direttore Regionale della Lombardia in carica 'pro tempore', rappresentato e difeso per mandato generale alle liti del 02.05.2023 Notaio Lavinia Delfini,
Repertorio n. 39560, Raccolta n. 21589, dall'Avv. Martina Iannetti ed elettivamente domiciliato presso quest'ultima in Milano, Via Mazzini, n. 7,
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Premesso in fatto
Con ricorso telematico ex art. 442 c.p.c. iscritto a ruolo generale in data 18.04.2024, la Sig.ra
AN CC ha esposto quanto segue: 1) di essere dipendente in categoria protetta disabili per riconoscimento di invalidità civile nella misura di 67 punti percentuali (doc. n. 2 ricorrente) e di lavorare presso il cimitero del comune di Cassano Magnago;
2) di aver subito un infortunio sul lavoro in data 05.05.2023 cadendo a terra per lo spostamento della sedia su cui si stava sedendo all'interno del proprio ufficio (doc. n. 1 ricorrente); 3) che, a seguito del sinistro l'Inail avrebbe inizialmente riconosciuto l'indennizzabilità dell'evento come inabilità temporanea fino al 14.06.2023 (doc. n. 5 ricorrente); 4) di aver proposto opposizione ex art. 104 T.U. in data 29.06.2023 allegando certificazione medico legale e chiedendo il riconoscimento dell'inabilità fino a detta data (docc. nn. 6, 7, 8 ricorrente); 5) che con successivo provvedimento in data 12.07.2023, ricevuto in data 10.08.2023, l'Inail avrebbe revocato il proprio provvedimento di indennizzo con la seguente motivazione “non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo bensì per il verificarsi del rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano” (doc. n. 9 ricorrente); 6) che il proprio medico legale di fiducia avrebbe rilevato la sussistenza di postumi permanenti secondo la tabella Inail e chiesto il riconoscimento di 8 punti percentuali avendo riportato: “trauma rachide lombo sacrale coccigeo con frattura composta 2^ - 3^ vertebra sacrale e angolatura post traumatica del coccige;
trauma polso mano destra con frattura composta dello scafoide carpale trattata conservativamente” (doc. n. 10 ricorrente); 8) che l'Istituto non ha accolto la richiesta e non ha disposto visita collegiale ai sensi art. 104 T.U.
Sulla scorta di tali presupposti la ricorrente ha convenuto in giudizio l'I.N.A.I.L. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento INAIL di rigetto dell'istanza di riconoscimento dei postumi sofferti dall'assicurata ricorrente a seguito dell'infortunio avvenuto in data 05.05.2023 per quanto in premessa indicato;
2. riconoscere la sussistenza dei postumi invalidanti per l'infortunio sul lavoro oggetto di ricorso nella misura di 8 punti percentuali nonché riconoscere il periodo di inabilità temporanea dal 05.05.2023 al 29.06.23 od in quella percentuale che verrà determinata previa necessaria ed in via istruttoria declaranda C.T.U.; 3. Per l'effetto, condannare l'I.N.A.I.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della rendita con riferimento all'infortunio sul lavoro oggetto di ricorso assumendo come parametro la percentuale di invalidità del 8%, nonché il periodo di inabilità temporanea dal 05.05.2023 al 29.06.23 o quella che sarà accertata previa espletanda Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale e con la relativa decorrenza, e comunque la prestazione ex lege dovuta;
4. Interessi legali dal dovuto al saldo;
5. Rifuse le spese di giudizio in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
I.N.A.I.L. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto. Nello specifico ha dedotto che:
1. il sinistro occorso alla ricorrente non avrebbe alcuna connessione con la propria attività lavorativa, tanto che l'infortunio sarebbe avvenuto in pausa (come dichiarato dal datore di lavoro) e sarebbe stato causato da negligenza della stessa;
2. non vi sarebbe, nella fattispecie, alcuna connessione con la prestazione lavorativa e si tratterebbe di caduta accidentale (come evincibile dal certificato di primo soccorso, doc.
2 ricorrente), causata da distrazione della CC;
3. la ricorrente avrebbe affrontato una situazione non collocabile, neanche in termini indiretti, nella occasionalità di lavoro, determinando una interruzione del nesso causale fra lavoro, rischio ed evento. Vi è stato, quindi, un disconoscimento dell'infortunio, ad opera di INAIL, e, per l'effetto, della indennizzabilità dello stesso.
Fallito il tentativo di conciliazione, omessa ogni istruttoria, fissata udienza di discussione, la causa viene decisa all'udienza odierna, all'esito della discussione, con sentenza che si deposita.
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
In diritto
La Suprema Corte ha affermato a più riprese che la contestazione formulata dall'INAIL avverso una domanda di accertamento della sussistenza di un infortunio di lavoro, postuli,
a tutti gli effetti, una presa di posizione processuale netta di mera avversione rispetto alla propria invocata condanna con conseguente obbligo, per la parte ricorrente, di adempiere al proprio onere probatorio e, dunque, dimostrare efficacemente l'effettiva causalità tra evento lesivo ed attività lavorativa in corso di svolgimento nel rispetto del fondamentale principio dettato dall'art. 2697, primo comma, c.c. (cfr. Cass. ord. 10375/21)
Più precisamente, per i Giudici di legittimità, rimane in capo al ricorrente il compito di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra l'attività di lavoro che si afferma essere stata svolta ed il fatto dal quale sia derivata la lesione denunciata, non potendosi ritenere pertinente l'assunto dello stesso ricorrente di dover soltanto allegare l'avvenuto verificarsi di tale fatto in costanza di attività lavorativa per poi imporre all'INAIL la prova contraria e, quindi, che quel fatto non costituisca occasione di lavoro.
Nel caso di specie parte ricorrente ha dichiarato di aver subito in data 05.05.2023 un sinistro all'interno dell'ufficio in cui espletava la propria prestazione lavorativa di collaboratrice
(categoria disabili) presso il cimitero di Cassano Magnago, infortunio consistito nella caduta a terra essendosi spostata la sedia sulla quale si stava sedendo. Tale descrizione viene riportata nel certificato di pronto soccorso (cfr. doc. 1 ricorrente). Nella denuncia di infortunio ad Inail si precisa invece che la caduta accidentale sarebbe avvenuta nel locale di ristoro del servizio al quale era adibita la ricorrente e che la sedia si sarebbe spostata a causa del pavimento bagnato (cfr. doc. 3 resistente). Sulla scorta di questa descrizione Inail, come si è detto, ha escluso l'occasione di lavoro rilevando che “l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni di vivere quotidiano” (provvedimento del 7/06/2023 – doc. 1 resistente),.
Secondo costante insegnamento (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., ordinanza 8 novembre
2021, n. 3247) “quando, dunque, l'infortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista spazio- temporale, della materiale attività di lavoro e delle vere e proprie prestazioni lavorative (si verifica, cioé, anteriormente o successivamente a queste, o durante una "pausa"), la ravvisabilità della "occasione di lavoro" è rigorosamente condizionata alla esistenza di circostanze che non ne facciano venir meno la riconducibilità eziologica al lavoro e viceversa la facciano rientrare nell'ambito dell'attività lavorativa o di tutto ciò che ad essa è connesso
o accessorio in virtù di un collegamento non del tutto marginale”.
Nel presente giudizio parte ricorrente non ha dedotto alcun mezzo istruttorio (anche solo delle fotografie o delle mappe dei luoghi e della sedia mobile) al fine di circostanziare meglio le modalità dell'infortunio. L'assenza di deduzioni istruttorie, anche documentali, impedisce al Giudice l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell'infortunio.
Conseguentemente, per le considerazioni espresse, il ricorso deve essere respinto.
Per quanto riguarda le spese di lite, nel caso in esame, in considerazione della peculiarità della questione, sussistono i gravi ed eccezionali motivi richiesti dall'art. 92 comma 2° c.p.c. per compensare integralmente tra le parti in causa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, 12 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele