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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
28
CORTE DI APPELLO di ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 15.7.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 982/2024 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Vesci e Maria Parte_1
IS RA appellante e
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Damiano Ventura appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n.
132/2024 del 21.3.2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 18.4.2024
[...]
ha impugnato la sentenza in oggetto con la quale Controparte_1 il Tribunale di Civitavecchia aveva così deciso sul ricorso in opposizione ex art. 28 St. Lav. :
“ Ogni altra istanza disattesa, riformando il decreto opposto, dichiara la natura antisindacale della condotta tenuta dalla a partire dall'anno Controparte_2
2020, costituita dalla totale esclusione dal contesto aziendale della federazione
1 sindacale UGL Trasporto Aereo e condanna la società a cessare immediatamente tale condotta, riconoscendo alla federazione ricorrente la rappresentatività con- seguente al numero di deleghe sindacali in suo possesso e comunicandole perio- dicamente la lista degli iscritti. Condanna la al pagamento in Controparte_2 favore della delle spese di giudizio, che liquida in comples- Controparte_1 sivi euro 4.243 di cui € 3.689,00 per compensi ed € 554 per spese generali, oltre iva e c.p.a., da distrarsi.”.
Ha resistito nel grado l'appellato con memoria di costituzione e risposta.
All'odierna udienza le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse han- no espressamente chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del processo.
La causa viene decisa pertanto con sentenza contestuale di cui si dà lettura.
Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudizia- le e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di appello.
Le spese del grado restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio;
spese come da verbale di conciliazione.
Così deciso in Roma, il 15.7.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
dott. Glauco Zaccardi
2
CORTE DI APPELLO di ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 15.7.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 982/2024 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Vesci e Maria Parte_1
IS RA appellante e
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Damiano Ventura appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n.
132/2024 del 21.3.2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 18.4.2024
[...]
ha impugnato la sentenza in oggetto con la quale Controparte_1 il Tribunale di Civitavecchia aveva così deciso sul ricorso in opposizione ex art. 28 St. Lav. :
“ Ogni altra istanza disattesa, riformando il decreto opposto, dichiara la natura antisindacale della condotta tenuta dalla a partire dall'anno Controparte_2
2020, costituita dalla totale esclusione dal contesto aziendale della federazione
1 sindacale UGL Trasporto Aereo e condanna la società a cessare immediatamente tale condotta, riconoscendo alla federazione ricorrente la rappresentatività con- seguente al numero di deleghe sindacali in suo possesso e comunicandole perio- dicamente la lista degli iscritti. Condanna la al pagamento in Controparte_2 favore della delle spese di giudizio, che liquida in comples- Controparte_1 sivi euro 4.243 di cui € 3.689,00 per compensi ed € 554 per spese generali, oltre iva e c.p.a., da distrarsi.”.
Ha resistito nel grado l'appellato con memoria di costituzione e risposta.
All'odierna udienza le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse han- no espressamente chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del processo.
La causa viene decisa pertanto con sentenza contestuale di cui si dà lettura.
Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudizia- le e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di appello.
Le spese del grado restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio;
spese come da verbale di conciliazione.
Così deciso in Roma, il 15.7.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
dott. Glauco Zaccardi
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