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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 02/07/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 619/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 619/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCARDO MANDELLI Parte_1 P.IVA_1 contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ARVENO FUMAGALLI
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAURA BORELLA Controparte_2 P.IVA_3
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Lecco, ogni contraria ed Pt_1 Pt_1 avversaria eccezione, in particolare di difetto di competenza dell'adito Tribunale a favore del Giudice di Pace, nonché ogni altra contraria deduzione, eccezione e domanda disattese, come già puntualizzato negli scritti difensivi depositati nel corso del giudizio,
I.1.) Con riferimento al punto 5 O.d.G. sub 1 della delibera del 15.12.2022 del
[...]
, dato atto anche di quanto richiesto dal Comune di Dolzago Controparte_1 nell'esame della istanza di sanatoria della pergotenda, ACCERTARE e DICHIARARE l'incondizionato diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1102 cod. civ. di in qualità Parte_1 di proprietario dei locali al piano terreno adibiti ad esercizio commerciale ed usuario dell'antistante area libera, senza necessità di alcuna deliberazione autorizzativa del Condominio, da ritenersi superflua ed irrilevante, di collocare, appoggiare e mantenere in facciata la attuale pergotenda nella stessa posizione e nella attuale condizione e stato;
I.2.) CONDANNARE in persona del L.R.p.t. ad astenersi da ogni ulteriore Controparte_2 interferenza dal collocamento e mantenimento in loco della attuale pergotenda nella stessa posizione e nella attuale condizione e stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1102 cod. civ., nonché
in persona del L.R.p.t. ed il , in Controparte_2 Controparte_1 persona dell'Amministratore p.t., per quanto di rispettiva competenza, a risarcire i danni e le spese subite da per tale illegittima opposizione per importo non inferiore ad Euro Parte_1
10.000,00 o per quel diverso importo che sia ritenuto di giustizia, o liquidato secondo equità;
II) Con riferimento al punto 6 O.d.G. sub 1 della delibera del 15.12.2022 del
[...]
.) ACCERTARE e DICHIARARE ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_2
949 cod. civ. che le due rampe di accesso dal parcheggio al possono essere percorse CP_1 solo ed esclusivamente da pedoni per l'accesso alle unità ubicate nel e non con cicli, CP_1 motocicli ed autoveicoli, con particolare riferimento alle pretese di transito veicolare di
[...]
e specificamente ORDINARE a di cessare immediatamente ogni CP_2 Controparte_2 transito od accesso veicolare su tali rampe;
II.2.) DICHIARARE la nullità e/o PRONUNCIARE l'annullamento della relativa delibera di rigetto della richiesta di Pt_1 di installazione di apposite barriere all'inizio delle due rampe di accesso, meglio descritte in
[...] citazione, salva la transitabilità pedonale, per violazione dei diritti dominicali di esclusione di attività illecite di Pt_3
III.1) Con riferimento al punto 6 O.d.G. sub 2 della delibera del 15.12.2022 del
[...]
, DICHIARARE la nullità, o in subordine PRONUNCIARE Controparte_1
l'annullamento della relativa delibera di rigetto della revoca della proroga a favore di
[...] dell'indebito utilizzo del corsello comune, o percorso di accesso alle autorimesse CP_2 interrate come area di deposito dei motocicli di cui fa commercio o come sede delle attività di controllo o manutenzione di motocicli per violazione dell'art. 4 del regolamento contrattuale e dell'art. 1102 cod. civ., nonché, in subordine, per abuso, o sviamento dal legittimo potere dei Condomini;
conseguentemente ed in ogni caso
III.2) CONDANNARE in persona del L.R.p.t., ad astenersi con effetto Controparte_2 immediato i) da ogni utilizzo dell'intero tracciato della rampa comune di accesso alle autorimesse e successivo corsello come deposito temporaneo, e/o area di sosta di motocicli nuovi in consegna od usati soggetti ad operazioni di riparazione, o manutenzione ii) dall' effettuare prove dei motori o dei motocicli, passaggi e transiti di prova di essi, nonché qualsiasi attività di riparazione e manutenzione di motocicli, od operazione ad esse inerente, o in esse compresa sull'intera estensione del corsello di accesso alle autorimesse ed in conseguenza DETERMINARE e FISSARE a carico di in persona del L.R.p.t., congrua sanzione pecuniaria per Controparte_2 ogni violazione od inosservanza successiva alla emananda sentenza, ai sensi dell'art. 614bis I co e della graduazione di cui al II co. dell'art. 614bis c.p.c.;
IV) Con riferimento al punto 6 O.d.G. sub 3 della delibera del 15.12.2022 del
[...]
, ACCERTARE e DICHIARARE che ogni spesa, costo od onere Controparte_1 per l'opera ivi indicata e per la manutenzione straordinaria delle c.d. pensiline poste all'ultimo piano deve essere ripartita solo, o, in subordine, prevalentemente a carico dei soli Condomini proprietari delle unità poste al secondo piano fuori terra, protette dall'irraggiamento solare da tale manufatto;
pagina 2 di 19 V) Con riferimento al punto 6 O.d.G. sub 10 della delibera del 15.12.2022 del
[...]
, ACCERTARE e DICHIARARE che tutti i lampioni Controparte_1 dell'impianto esterno di illuminazione sono di proprietà condominiale, anche se installati su aree di proprietà individuale di e che pertanto il Condominio è tenuto a sostenere a Parte_1 proprie esclusive cura e spese tutti gli interventi, opere ed oneri di manutenzioni per mantenerli in piena efficienza nello svolgimento della funzione di illuminazione delle aree di accesso al
CP_1
VI) CONDANNARE il in persona Controparte_1 dell'Amministratore p.t., a rimborsare ad in persona del L.R.p.t. le spese di Parte_1 riparazione dei danni provocati dalle infiltrazioni da enti comuni nelle proprietà esclusive per l'importo per sorte capitale di Euro 2.648,00, oltre gli interessi legali di cui all'art. 1284, I co. cod. civ. e gli ulteriori danni ai sensi dell'art. 1224, I co. cod. civ., nella misura della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a far data dall'esborso e sino al saldo effettivo, con anatocismo, o, in via subordinata, DARE atto de ed ACCERTARE la debenza delle somme così quantificate a favore del Controparte_3
VII) CONDANNARE in persona del L.R.p.t., a cessare immediatamente Controparte_2
l'illegittimo uso delle seguenti unità immobiliari:
• Box di cui alla particella catastale Foglio 3 n. 1825 sub 14, trasformato in deposito di motocicli ed accessori con presenza di varie scatole di cartone e di materiale vario potenzialmente infiammabile;
• Box di cui alla particella catastale n. 1825 sub 22, trasformato in magazzino a servizio della Concessionaria TO Perego S.r.l.;
• Box di cui alla particella catastale n. 2553 sub 724, trasformato in magazzino e locale officina contenente attrezzature e strumenti per la manutenzione e la riparazione di motocicli, scaffali, scatole e bombolette, dotato di un lavello di cui non risulta la richiesta di allaccio alla fognatura nera;
ed in conseguenza DETERMINARE e FISSARE a carico di in persona del Controparte_2
L.R.p.t., congrua sanzione pecuniaria per ogni violazione od inosservanza successiva alla emananda sentenza, ai sensi dell'art. 614bis I co e della graduazione di cui al II co. dell'art. 614bis c.p.c., ma comunque in misura non inferiore ad Euro 300,00 pro die di ritardo nell'adeguamento all'ordine giudiziale per ciascuna unità immobiliare, ovvero per ciascuna violazione;
VIII) Accertato che il ha omesso di predisporre un'area attrezzata Controparte_1 per il deposito dei rifiuti prodotti nel Condominio ai fine del conferimento al servizio di ritiro e che i Condomini, o gli occupanti degli immobili di loro proprietà nel Condominio, fra cui in particolare depositano i propri rifiuti sull'area esterna di proprietà di Controparte_2 Pt_1 contraddistinta dalla particella n. 1827, VIII.1.) CONDANNARE il
[...] Controparte_1
, in persona dell'Amministratore p.t. Geom. a predisporre indilatamente la
[...] CP_4 citata area attrezzata su spazio, od ente comuni, ed in conseguenza DETERMINARE e pagina 3 di 19 FISSARE a carico del in persona dell'Amministratore e L.R.p.t., congrua sanzione CP_1 pecuniaria per ogni violazione od inosservanza successiva alla emananda sentenza, ai sensi dell'art. 614bis I co e della graduazione di cui al II co. dell'art. 614bis c.p.c., ma comunque in misura non inferiore ad Euro 1.000,00 pro die di ritardo nell'adeguamento all'ordine giudiziale;
e/o VIII.2.) Accertate anche, per quanto occorra, il pregiudizio all'igiene dei luoghi e dell'area di servizio del contiguo esercizio Bar al Laghetto, che occupa unità di proprietà di e Parte_1 le immissioni di odori oltre il limite di tollerabilità ai sensi dell'art. 844 cod. civ., CONDANNARE il , in persona dell'Amministratore p.t. Geom. Controparte_1
nonché in persona del L.R. p.t., a cessare immediatamente il CP_4 Controparte_2 deposito di rifiuti sull'area di proprietà di ed in conseguenza DETERMINARE e Parte_1
FISSARE a carico del in persona dell'Amministratore e nonché di CP_1 CP_5 [...]
in persona del L.R.p.t., congrua sanzione pecuniaria per ogni violazione od CP_2 inosservanza successiva alla emananda sentenza, ai sensi dell'art. 614bis I co e della graduazione di cui al II co. dell'art. 614bis c.p.c., ma comunque in misura non inferiore ad Euro 1.000,00 pro die di ritardo nell'adeguamento all'ordine giudiziale;
VIII.3.) CONDANNARE altresì il
, in persona dell'Amministratore p.t. Geom. nonché Controparte_1 CP_4
in persona del L.R. p.t., a risarcire ad in persona del L.R.p.t., i Controparte_2 Parte_1 danni subiti per il ridotto o pregiudicato utilizzo dell'area abusivamente occupata, e/o per le spese di pulizia e sanificazione e mitigazione dei miasmi, nonché per la diffusione da essi di immissioni e miasmi vietati ai sensi dell'art. 844 cod. civ., in misura liquidata in via equitativa, ma non inferiore ad Euro 10.000,00, oltre gli interessi legali ex art. 1284, I co. cod. civ. e la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
o di altro indice sostitutivo, od equipollente, dal fatto e sino all'effettivo pagamento;
IX) DICHIARARE improcedibili le domande di di carattere reale e le Controparte_2 domande c.d. riconvenzionali di natura condominiale sinteticamente indicate al punto al 4.16. del presente atto, o comunque DICHIARARE inammissibili per difetto di legittimazione attiva, e/o di interesse tutte le eccezioni e domande riconvenzionali proposte da e Controparte_2 comunque RIGETTARLE per infondatezza in fatto ed in diritto, unitamente a tutte le eccezioni proposte;
X) DICHIARARE improcedibili le domande di carattere reale e le domande c.d. riconvenzionali di natura condominiale sinteticamente indicate al punto a 4.17. del presente atto, o comunque DICHIARARE inammissibili per difetto di legittimazione attiva, e/o processuale dell'Amministratore p.t. tutte le eccezioni e domande riconvenzionali proposte dal
[...]
e comunque RIGETTARLE per infondatezza in fatto ed in Controparte_1 diritto, unitamente a tutte le eccezioni proposte;
XI) A seguito dell'accoglimento delle domande attoree di cui capi precedenti, nonché, in accoglimento dei precedenti capi IX e X, della dichiarazione di improcedibilità, e/o inammissibilità o comunque del rigetto delle domande ed eccezioni proposte dal Parte_4 da CONDANNARE, per quanto di ragione in via solidale, o distintamente e Controparte_2 separatamente il , in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_1
pagina 4 di 19 e in persona del L.R.p.t., a rimborsare ad in persona del L.R.p.t., le Controparte_2 Pt_1 spese, ivi compreso il contributo ed il rimborso forfettario al 15%, nonché i compensi determinati secondo le norme vigenti per la causa, maggiorati di I.V.A. e C.P.A, sull'imponibile.
In via istruttoria, per tuziorismo anche in ragione della mancata contestazione delle Controparti delle fotografie e documenti versati agli atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 cod. civ., senza che ciò comporti accettazione alcuna della inversione dell'onere della prova, o rinuncia, anche solo parziale, all'esonero dalla prova per i fatti da ritenersi ammessi in mancanza di specifica contestazione delle Controparti ai sensi dell'art. 115, I co. cod. civ., SI INSISTE, impugnato qualsiasi contrario provvedimento, per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello formale dell'Amministratore condominiale p.t. del di Controparte_1
Dolzago su tutti i capitoli e di sui capp, da n. 1 a n. 11, nonché per Testi, con i Controparte_2
Testi indicati di seguito:
1) “Vero che la pergotenda retrattile è fissata in facciata mediante imbullonamento all'infisso posto all'accesso alla unità immobiliare al piano terreno, occupata dal Bar Laghetto, come risulta da fotografie, che mi vengono rammostrate e che confermo”;
2) “Vero che la detta pergotenda retrattile è sostenuta da travi verticali soltanto appoggiate sulla pavimentazione dell'area esterna dell'esercizio Bar Laghetto, come risulta da fotografie, che mi vengono rammostrate e che confermo”;
3) “Vero che tra l'area esterna occupata dai tavoli di servizio del pubblico esercizio e la facciata condominiale è lasciata una fascia completamente libera e sgombra con la larghezza di mt. 2,80 per il passaggio pedonale”;
4) “Vero che le due rampe di accesso sul fronte del sono state previste nel progetto CP_1 dell'originario Costruttore e sempre utilizzate soltanto come passaggio pedonale per l'accesso alle unità di proprietà condominiali e che al loro inizio è da sempre posato un cartello stradale che consentiva solo tale forma di passaggio, come risulta da fotografie, che mi vengono rammostrate e che confermo”;
5) “Vero che il personale ed i Clienti di TO percorrono in velocità a bordo di motocicli CP_2 tali rampe per raggiungere i locali della Concessionaria al piano terreno, come risulta da fotografie, che mi vengono rammostrate e che confermo”;
6) “Vero che gli addetti di ed anche i Clienti parcheggiano i motocicli in arrivo per CP_2 CP_2 le operazioni di riparazione e manutenzione su tutta la larghezza del corsello di accesso alle autorimesse sotterranee, o per gran parte di essa nella zona prospiciente i locali adibiti ad officina, come risulta da fotografie, che mi vengono rammostrate e che confermo”;
7) “Vero che gli addetti di TO eseguono la spola con attrezzature, taniche di benzina, CP_2 materiali di consumo come olio lubrificante e parti di ricambio tra le autorimesse e l'area fronteggiante la officina in cui sono parcheggiati i motocicli, costantemente utilizzata come continuazione della officina, come risulta da fotografie, che mi vengono rammostrate e che confermo”;
pagina 5 di 19 8) “Vero che riempie integralmente le autorimesse, quale stabile deposito, con CP_2 decine di motocicli, materiali anche infiammabili, accessori (caschi) e cartoni di pezzi di ricambio di cui fa commercio, come risulta da fotografie, che mi vengono rammostrate e che confermo”;
9) “Vero che gli addetti di lavano manufatti di officina nel corsello e sversano le CP_2 acque di lavaggio della officina e delle operazioni svolte sul corsello nel tombino della conduttura condominiale di raccolta delle acque bianche, come risulta da fotografie, che mi vengono rammostrate e che confermo”;
10) “Vero che i Condomini utilizzano l'area di proprietà di ubicata nel piazzale di accesso Pt_1 al come sito di abbandono disordinato di rifiuti, anche di natura organica e CP_1 maleodoranti, che propagano i miasmi in direzione dei tavolini del pubblico esercizio occupati dalla Clientela del ' da , che mi vengono rammostrate e Parte_5 Parte_6 che confermo”;
11) “Vero che è costretta a far eseguire periodicamente a propria cura e spese sull'area di Pt_1 abbandono dei rifiuti condominiali interventi di pulizia e sanificazione, per rimuovere i residui e le tracce di materiali organici fuoriusciti dai contenitori ed a diffondere prodotti deodoranti”;
12) “Vero che in particolare deposita in tale area tutto i materiali di rifiuto e di CP_2 risulta dalle lavorazioni ed operazioni della Concessionaria e della officina, come risulta da fotografie, che mi vengono rammostrate e che confermo”;
13) “Vero che tutti i lampioni per la illuminazione degli accessi al sulle aree esterne CP_1 sono stati posti in opera dal Costruttore originario e sono sempre stati alimentati con utenza elettrica intestata al con separato contatore, nonché a tale linea collegati, come CP_1 risulta da fotografie, che mi vengono rammostrate e che confermo”;
14) “Vero che, a seguito della revisione delle tabelle millesimali richiesta dall'Amministratore Condominiale ed eseguita da un Tecnico da esso incaricato, era risultato che d i precedenti Pt_1 danti causa aveva corrisposto a titolo di spese condominiali, in particolare per le spese di riscaldamento e condizionamento e relative all'ascensore, la somma di Euro 7.869,83 in più di quanto legalmente dovuto, come risulta dalla relazione in data 10.11.2005 del Geom. Pt_7
, che mi viene rammostrata al doc. n. 104 e che confermo”.
[...]
15) “Vero che la esattezza contabile di tale importo era stata riconosciuta dall'Amministratore Condominiale attuale con lettera di cui al doc. n. 105, che mi viene rammostrata e che confermo”.
Su tutti i capitoli: , res. In Castello Brianza, , c/o Bar Laghetto, Testimone_1 Tes_2
Dolzago, res. in Dolzago (LC), Via Ai Pascoli n.11; Testimone_3
Sui capp. da n. 1 a n. 4 e n. 13 Geom. , con Studio in Malgrate (LC), Via Testimone_4
Agudio n. 28;
Sul solo cap. n. 14 Geom. di Sirone. Parte_7
pagina 6 di 19 • Fatti salvi e riservati gli specifici motivi di opposizione alla ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede sin d'ora la ammissione di prova contraria, diretta ed indiretta, su tutti i capitoli denegatamente ammessi.
• Nel caso di reiterazione della richiesta di ammissione, si formula opposizione alla ammissione di tutti i capitoli di prova orale dedotti da , per irrilevanza, genericità, CP_2
e/o inammissibilità e più precisamente con riferimento ai singoli capitoli:
• Quanto ad cap. n. 1 poiché la circostanza può essere documentata con la produzione dei certificati camerali storici;
• Quanto ad capp. nn. 2-3 poiché le circostanze per quanto esposto (v. supra punti 2.4. – 2.5.) sono irrilevanti;
• Quanto ad cap. nn. 4-6, miranti a provare la legittimità del passaggio dei motocicli sulle rampe pedonali, poiché le circostanza per quanto esposto (v. supra punti 2.4. – 2.5.) sono irrilevante e la formulazione dei capitoli è valutativa (“unica via di collegamento”, “privo di uscita”, “imprescindibile per lo sfruttamento);
• Quanto ad cap. n. 7 poiché la circostanza è irrilevante ed il passaggio pedonale non è negato da Pt_1
• Quanto ad cap. n. 8 poiché la circostanza deve essere provata documentalmente e comunque non è contestata;
• Quanto ad cap. n. 9 poiché la circostanza deve essere provata con la produzione dei documenti contabili (fatture di vendita o bilanci di esercizio) ed è irrilevante;
• Quanto ad cap. n. 10 poiché la circostanza deve essere provata con la produzione delle certificazioni camerali;
• Quanto ad cap. n. 11 poiché la circostanza è pacifica, scontata essendo la possibilità di condurre sulla rampa i motocicli a mano e non montati ed in velocità, anche con il motore acceso;
• Quanto ad cap. n. 12 poiché la circostanza, peraltro inveritiera, è irrilevante;
• Quanto ad capp. nn. 13-14 poiché le circostanze sono platealmente smentite dall'imponente documentazione fotografica agli atti, non contestata, cui si fa rinvio;
• Quanto ad cap. n. 15 poiché la circostanza è ininfluente, senza considerare che è concreto ed evidente il pericolo di collisione dei veicoli in discesa dalla rampa di accesso al corsello ad angolo cieco;
• Quanto ad capp. nn. 16-17 poiché le circostanze – non veritiere - sono ininfluenti;
• Quanto ad cap. n. 18 poiché la circostanza è irrilevante;
• Quanto ad cap. n. 19 poiché la circostanza – non veritiera - è irrilevante;
• Quanto ad cap. n. 20 poiché la circostanza – non veritiera - è irrilevante;
pagina 7 di 19 • Quanto ad cap. n. 21 poiché la circostanza – non veritiera - è irrilevante, essendo la questione oggetto di altra causa, in cui ha dedotto la proprietà, o l'uso esclusivo del Pt_1 corridoio;
• Quanto ad cap. n. 22-23 poiché la circostanze – non veritiere - sono irrilevanti;
• Quanto ad cap. n. 24-25-26 poiché le circostanze – non veritiere - sono irrilevanti.
Nel caso denegato di ammissione di qualsiasi capitolo di , si chiede la ammissione di CP_2 prova contraria, diretta ed indiretta, indicandosi a Testi su tutti i capitoli , res. Testimone_1
In Castello Brianza, , c/o Bar Laghetto, Dolzago, res. in Dolzago Tes_2 Testimone_3
(LC), Via Ai Pascoli n.11; Geom. e sui soli capitoli 16 e 17 l'arch. Testimone_4 [...]
c/o Comune di Dolzago. Per_1
• Si formula opposizione alla richiesta di ammissione di C.T.U., in quanto irrilevante e comunque esplorativa.”
Per : “Piaccia all'Ill.mo Controparte_1
Tribunale di Lecco, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: dichiarare la competenza per materia del Giudice di Pace di Lecco - territorialmente competente - relativamente alle domanda di annullamento della delibera 15.12.2022 che ha respinto la richiesta di installazione delle transenne all'inizio delle due rampe di accesso;
alla domanda di annullamento della delibera che non ha revocato la proroga della deroga concessa a favore di afferente l'utilizzo del corsello comune ed alle CP_2 domande relative alle lamentate immissioni, dichiarando la competenza per materia del giudice di Pace di Lecco ex art. 7 c.p.c.
Ancora in via preliminare: dichiarare la carenza di interesse ad agire della società Pt_1 relativamente alle domande nelle quali l'attrice, impugnando l'assemblea del 15.12.2022,
[...] chiede che sia annullata la delibera nelle parti nelle quali il non ha adottato Controparte_1 alcuna delibera rispetto ai punti dell'ordine del giorno e segnatamente la pergotenda della società e gli interventi di manutenzione straordinaria pensiline. Parte_1
Nel merito:
1. Rigettare la domanda della società relativa al punto 5 O.d.G. sub 1 della Parte_1 delibera del 15.12.2022 del , volta ad accertare e Controparte_1 dichiarare l'incondizionato diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1102 cod. civ. di Parte_1 in qualità di proprietario dei locali al piano terreno adibiti ad esercizio commerciale ed usuario dell'antistante area libera, senza necessità di alcuna deliberazione autorizzativa del Condominio, da ritenersi superflua ed irrilevante, di collocare, appoggiare e mantenere in facciata la attuale pergotenda nella stessa posizione e nella attuale condizione in quanto il Controparte_1
non ha mai contestato l'apposizione della pergotenda ed ha anzi ritenuto che non fosse
[...] necessaria alcuna sua preventiva autorizzazione e per l'effetto rigettare perché infondata la domanda di condanna del a risarcire i danni e le spese Controparte_1
pagina 8 di 19 subite da per importo non inferiore ad Euro 10.000,00 o per quel diverso importo Parte_1 che sia ritenuto di giustizia, o liquidato secondo equità, per la lamentata illegittima opposizione.
2. Rigettare la domanda della società relativa al punto 6 O.d.G. sub 1 della Parte_1 delibera del 15.12.2022 del , con la quale non veniva Controparte_1 approvata la richiesta di di installazione di apposite barriere all'inizio delle due Parte_1 rampe pedonali di accesso;
3. Rigettare la domanda della società relativa al punto 6 O.d.G. sub 2 della Parte_1 delibera del 15.12.2022 del , con la quale non veniva Controparte_1 approvata la richiesta di revoca della proroga a favore di circa l'utilizzo del Controparte_2 corsello comune, perché infondata in fatto e/o diritto.
4. Rigettare la domanda della società relativa al punto 6 O.d.G. sub 3 della Parte_1 delibera del 15.12.2022 del , perché la domanda Controparte_1 infondata in fatto e diritto, non avendo il adottato alcuna delibera in merito alla CP_1 manutenzione straordinaria delle pensiline poste all'ultimo piano del . CP_1
1. Rigettare la domanda della società relativa al punto 6 O.d.G. sub 10 della Parte_1 delibera del 15.12.2022 del , relativa ai lampioni Controparte_1 dell'impianto esterno di illuminazione esistenti su fondo di proprietà di in quanto Parte_1 infondata in fatto e diritto.
2. Dare atto della cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di risarcimento del danno/rimborso per le spese di riparazione dei danni provocati dalle infiltrazioni da enti comuni nelle proprietà esclusive di per l'importo di € 2.648,00 oggetto Parte_1 dell'eccezione di compensazione su cui anche ha dato atto a verbale che l'importo Parte_1
è stato portato a deconto delle somme dovute da a titolo di spese condominiali Parte_1 aprovate.
3. Rigettare le domande, perché infondate in fatto e diritto, relative alla omessa predisposizione di un'aera attrezzata per il deposito dei rifiuti prodotti nel ai fine del CP_1 conferimento al servizio di ritiro con condanna del , a predisporre Controparte_1 indilatamente la citata area attrezzata su spazio, od ente comuni, e condanna a carico del per ogni violazione od inosservanza successiva alla emananda sentenza, ai sensi CP_1 dell'art. 614bis I co e della graduazione di cui al II co. dell'art. 614bis c.p.c., in misura non inferiore ad Euro 1.000,00 pro die di ritardo nell'adeguamento all'ordine giudiziale.
4. Rigettare ogni domanda, perché infondate in fatto e diritto e in ogni caso non provate, relativa al pregiudizio all'igiene dei luoghi e dell'area di servizio del contiguo esercizio Bar al Laghetto, che occupa unità di proprietà di e le immissioni di odori oltre il limite di Parte_1 tollerabilità ai sensi dell'art. 844 cod. civ., ivi compresa la domanda di condanna del
[...]
, a cessare immediatamente il deposito di rifiuti sull'area di proprietà di Controparte_1 Pt_1 determinando a carico del congrua sanzione pecuniaria per ogni violazione od
[...] CP_1 inosservanza successiva alla emananda sentenza, ai sensi dell'art. 614bis I co e della graduazione pagina 9 di 19 di cui al II co. dell'art. 614bis c.p.c., in misura non inferiore ad Euro 1.000,00 pro die di ritardo nell'adeguamento all'ordine giudiziale;
1. Rigettare la domanda di condanna, perché infondata in fatto e diritto e in ogni caso non provata, del , a risarcire ad dei danni subiti per il Controparte_1 Parte_1 ridotto o pregiudicato utilizzo dell'area abusivamente occupata, e/o per le spese di pulizia e sanificazione e mitigazione dei miasmi, nonché per la diffusione da essi di immissioni e miasmi vietati ai sensi dell'art. 844 cod. civ., in misura liquidata in via equitativa, non inferiore ad Euro 10.000,00.
Con condanna della società al pagamento delle competenze, spese ed anticipazioni Parte_1 oltre al rimborso forfettario al 15%, del presente giudizio oltre oneri accessori come per legge.”
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così Controparte_2 giudicare:
- IN RITO – IN VIA PRINCIPALE:
- ACCERTARE e DICHIARARE il difetto di legittimazione passiva di n Controparte_2
riferimento alla causa di impugnazione delle delibere condominiali, per i motivi esposti, e, per l'effetto, DISATTENDERE le domande tutte formulate dall'attrice nei suoi confronti.
- ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti, l'INAMMISSIBILITA' delle domande tutte formulate nei confronti di , per l'effetto, DISATTENDERE le Controparte_2 domande tutte formulate dall'attrice nei suoi confronti.
- IN RITO – IN VIA SUBORDINATA:
- ACCERTATO e DICHIARATO che non ha preliminarmente esperito nei Parte_1 confronti di a procedura di negoziazione assistita obbligatoria con Controparte_2
riferimento alle domande di pagamento (domande 1.2; VIII.3), DICHIARARE IMPROCEDIBILI dette domande tutte formulate dall'attrice nei confronti di Controparte_2
- IN RITO – IN OGNI CASO:
- ACCERTATO e DICHIARATO che le domande formulate nei confronti di CP_2 da nel suo atto di citazione e segnatamente:
[...] Parte_1
II.1) la domanda relativa all'uso delle rampe di accesso condominiali;
III.2) la domanda relativa all'uso del corsello dei box;
VIII.2) la domanda relativa a pretese immissioni di odori, rientrano nella competenza per materia del Giudice di Pace (di Lecco), DICHIARARE
l'incompetenza per materia del Tribunale di Lecco, assumendo i conseguenti provvedimenti di pagina 10 di 19 legge.
- NEL MERITO per la denegata ipotesi in cui venissero disattese le superiori eccezioni:
- RIGETTARE integralmente, in virtù dei motivi esposti, in via principale, per difetto di interesse ad agire dell'attrice, e in via subordinata, per infondatezza in fatto e in diritto, le domande promosse dall'attrice nei confronti di segnatamente quelle da essa Controparte_2 rassegnate nel suo atto sub:
- I.1) I.2) in merito all'argomento pergotenda;
- VII) in merito all'argomento destinazione d'uso delle proprietà esclusive;
- VIII) – VIII.1) – VIII.2) – VIII.3) in merito all'argomento area di deposito rifiuti,
ACCERTANDO e DICHIARANDO, in quest'ultimo caso, fondata l'eccezione di intervenuta usucapione da parte di Controparte_2
- RIGETTARE integralmente, in virtù dei motivi esposti, in via principale, per difetto di legittimazione e interesse ad agire dell'attrice, e in via subordinata, per infondatezza in fatto e in diritto, le domande promosse dall'attrice nei confronti di segnatamente Controparte_2
quelle da essa rassegnate nel suo atto sub:
- III.1) – III.2) in merito all'argomento corsello dei box.
- RIGETTARE integralmente, in virtù dei motivi esposti, per infondatezza in fatto e in diritto, le domande promosse dall'attrice nei confronti di segnatamente quelle da Controparte_2 essa rassegnate nel suo atto sub:
- II) II.2) in merito all'argomento di accesso alle rampe condominiali, ACCERTANDO e
DICHIARANDO, in quest'ultimo caso, fondata l'eccezione di intervenuta usucapione da parte di ella servitù di transito con motocicli, ovvero, in Controparte_2
subordine, la sussistenza dei presupposti della servitù di cui all'art. 1051 comma 1 e/o comma 3 c.c.;
- IN VIA RICONVENZIONALE:
- CONDANNARE, per i motivi tutti esposti, la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a rimuovere immediatamente, a sue cure e spese, la pergotenda per cui è causa, FISSANDO ex art. 614 bis c.p.c. la somma di euro 1.000,00 o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza.
pagina 11 di 19 - CONDANNARE, per i motivi tutti esposti, la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore ad astenersi dal posteggiare e dal lasciare in sosta i propri mezzi, ovvero quelli delle sue società affittuarie, nel corsello comune dei box, FISSANDO ex art. 614 bis c.p.c. la somma di euro 500,00 o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza e per violazione o inosservanza successiva a quanto in essa disposto.
- CONDANNARE, per i motivi tutti esposti, la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a rimuovere tavolini, sedie e ogni suo arredo dall'area condominiale di transito e di accesso al Centro Commerciale, CONDANNADOLA altresì ad astenersi dal reiterare la condotta e FISSANDO ex art. 614 bis c.p.c. la somma di euro 500,00 o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza e per violazione o inosservanza successiva a quanto in essa disposto.
- CONDANNARE, per i motivi tutti esposti, la in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ad adottare ogni mezzo precauzionale onde evitare il verificarsi delle condotte pregiudizievoli degli avventori dei suoi locali, CONDANNANDOLA altresì a ripristinare i luoghi e a risarcire gli eventuali provocati danni.
- CONDANNARE, per i motivi tutti esposti, la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a risarcire a danni tutti ad essa procurati Controparte_2 dalla sua condotta vessatoria in ordine a perdite di tempo, costi, ingiustizie tutte patite.
- IN OGNI CASO:
- CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a: Parte_1
- pagare a favore di e spese e i compensi del presente giudizio, compresi Controparte_2 oneri contributivi e fiscali, oltre 15% spese forfettarie;
- pagare, altresì, una somma a titolo di sanzione per responsabilità aggravata ex art. 96 III comma c.p.c. e di ulteriore sanzione ex art. 96 comma IV c.p.c. in quegli importi che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa.
Si fanno salve in ogni caso tutte le istanze istruttorie formulate, ivi incluse quelle non accolte, e si precisa altresì di non accettare contraddittorio alcuno in ordine a eventuali nuove domande formulate dalle controparti..”
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 12 di 19 La società in qualità di proprietaria di alcune unità immobiliari facenti parte del Parte_1
di Dolzago, ha convenuto in giudizio il Controparte_1 [...]
e la società impugnando la delibera adottata Controparte_1 Controparte_2 dall'assemblea condominiale in data 15/12/2022, chiedendone la declaratoria di nullità o l'annullamento, e formulando una pluralità di domande nei confronti del Controparte_6
[...]
Si è costituito in giudizio il eccependo Controparte_1
l'incompetenza del Tribunale in favore del Giudice di Pace in relazione ad alcune delle domande attoree, l'improcedibilità di alcune domande per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, la carenza di legittimazione passiva del rispetto ad alcune domande e la CP_1 carenza di interesse ad agire dell'attrice rispetto ad altre domande;
il convenuto ha CP_1 in ogni caso il rigetto delle domande giudiziali attoree.
Si è costituita in giudizio la società eccependo il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva rispetto alle domande giudiziali attoree, l'improcedibilità delle domande per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, l'incompetenza del Tribunale in favore del Giudice di Pace;
ha chiesto in ogni caso il rigetto nel merito delle domande Controparte_2 giudiziali attoree e ha proposto, in caso di ammissibilità delle stesse, alcune domande riconvenzionali nei confronti di Parte_1
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., le parti sono comparse all'udienza di prima comparizione avanti al giudice precedente assegnatario del procedimento, il quale, disposto il rinvio della prima udienza per consentire l'espletamento del procedimento di mediazione nelle more instaurato dalla parte attrice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Riassegnato il fascicolo allo scrivente, le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze di prova orale formulate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto vertenti su circostanze irrilevanti e superflue ai fini del decidere.
Deve preliminarmente essere dichiarata l'inammissibilità delle domande formulate da Parte_1 nei confronti di come eccepito da quest'ultima.
[...] Controparte_2
Il presente giudizio ha infatti ad oggetto l'impugnativa proposta dall'attrice Parte_1 avverso la delibera adottata dall'assemblea del Condominio Centro Commerciale Laghetto in data 15/12/2022.
Unico soggetto legittimato passivo rispetto all'azione di impugnativa di delibera dell'assemblea condominiale è infatti il in persona del suo amministratore, e non anche i singoli CP_1 condomini.
La parte attrice ha invocato, a sostegno dell'ammissibilità delle domande formulate nei confronti di gli artt. 103 e 104 c.p.c. CP_2 CP_2
pagina 13 di 19 Il richiamo all'art. 104 c.p.c. è del tutto inconferente, riguardando il caso in cui contro una medesima parte vengano proposte più domande: nel caso in esame invece l'attrice ha formulato una pluralità di domande nei confronti di due parti (il Controparte_7
.
[...]
Inoltre, non si ravvisa alcuna ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c.: le domande di inibitoria e di condanna formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_2 riguardano infatti, secondo la prospettazione attorea, l'asserita illiceità di alcune condotte tenute dalla convenuta, e non presentano profili di connessione oggettiva ex artt. 31 e ss. c.p.c. con le domande proposte dalla stessa nei confronti del Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Le domande formulate dall'attrice nei confronti del convenuto, infatti, riguardano la CP_1 legittimità o meno delle deliberazioni assunte dall'assemblea condominiale in data 15/12/2022.
Devono pertanto essere dichiarate inammissibili tutte le domande proposte da nei Parte_1 confronti di Controparte_2
Dalla declaratoria di inammissibilità di tali domande consegue l'assorbimento delle domande proposte in via riconvenzionale da nei confronti di la Controparte_2 Parte_1 convenuta ha infatti espressamente formulato tali domande nel solo caso in cui fossero state ritenute ammissibili le domande proposte nei suoi confronti dall'attrice (cfr. comparsa conclusionale di parte pag. 39: “Continuiamo a ritenere che questo non sia il Controparte_2 contesto processuale corretto ove possano essere discusse eventuali domande tra i singoli condomini, atteso che la causa nasce (o almeno così avrebbe dovuto essere) nell'impostazione iniziale dell'attrice quale impugnazione a (non) delibere assembleari assunte dall'assemblea condominiale del 15.12.2022.
Cionondimeno, per il denegato caso in cui invece in questa sede dovessero trovare prosecuzione le domande formulate dall'attrice specificatamente contro allora non si Controparte_2 potrà negare l'accoglimento delle domande che in via riconvenzionale la stessa ha proposto doverosamente e tempestivamente in comparsa di costituzione e risposta contro ). Parte_1
Dato che le domande proposte da nei confronti di devono essere Parte_1 Controparte_2 dichiarate inammissibili, non deve procedersi all'esame delle domande riconvenzionali proposte da nei confronti di in quanto assorbite. Controparte_2 Parte_1
Quanto alle domande proposte da nei confronti del Parte_1 [...]
, si osserva quanto segue. Controparte_1
Il ha eccepito l'incompetenza per materia del Controparte_1
Tribunale in favore del Giudice di Pace in relazione ad alcune delle domande proposte dalla parte attrice.
Detta eccezione deve essere disattesa per le seguenti ragioni.
Le varie domande formulate dall'attrice consistono in impugnative delle decisioni adottate dall'assemblea condominiale in data 15/12/2022 di cui ai diversi punti dell'ordine del giorno.
pagina 14 di 19 Si tratta di domande che non riguardano meramente la misura e le modalità d'uso dei servizi condominiali, ma riguardano l'asserita illegittimità delle determinazioni dell'assemblea condominiale – di cui la parte attrice chiede al Tribunale di dichiararne la nullità o pronunciarne l'annullamento – anche rispetto al posizionamento di pergotenda da parte dell'attrice, alla richiesta attorea di installazione di barriere su rampa condominiale e alla richiesta attorea di revoca della proroga concessa da precedente delibera dell'assemblea condominiale a
[...] per l'utilizzo del corsello box. CP_2
Si tratta dunque di domande eccedenti l'art. 7 c.p.c. e rientranti nella competenza del Tribunale.
Ciò premesso, occorre esaminare nel merito separatamente le diverse doglianze attoree.
Posizionamento di pergotenda
La parte attrice lamenta che la delibera dell'assemblea condominiale del 15/12/2022 non si sia espressamente pronunciata sulla pretesa vantata da all'installazione e Parte_1 posizionamento di pergotenda, sostenendo che l'assemblea condominiale ha lasciato in dubbio tale questione.
Sul punto, deve condividersi quanto sostenuto dal in punto di carenza di interesse ad CP_1 agire in capo all'attrice Parte_1
La questione della pergotenda installata da è stata trattata al punto 5) parte 1) Parte_1 dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 15/12/2022.
L'assemblea condominiale ha deliberato di rimandare ogni decisione di competenza dopo la pronuncia di sentenza del TAR in relazione al giudizio promosso avanti al giudice amministrativo da Parte_1
Pertanto, il convenuto non ha adottato alcuna deliberazione rispetto alla richiesta di CP_1 rimozione della pergotenda.
Inoltre, la posizione del come risultante dal verbale di delibera assembleare e dalla CP_1 stessa costituzione nel presente giudizio, è assai lineare: il si è chiaramente espresso CP_1 nel senso di non ritenere necessaria alcuna autorizzazione assembleare per l'installazione della tenda in oggetto, ben potendo procedere in tal senso, previo ottenimento delle Parte_1 autorizzazioni da parte del Comune di Dolzago.
In relazione a tale questione non si ravvisa dunque alcun interesse di agire in capo all'attrice, la quale pretende che venga affermato dall'assemblea condominiale e, in mancanza, dall'autorità giudiziaria, il proprio diritto a mantenere installata la tenda.
Tuttavia, posto che la prospettazione attorea è sostanzialmente non contestata dal Condominio, non può pretendere che l'assemblea condominiale o l'autorità giudiziaria Parte_1 accertino l'esistenza di un suo diritto in difetto di contestazione.
L'assemblea condominiale non ha in alcun modo inibito all'attrice di mantenere installata la pergotenda, ritenendo anzi non necessaria alcuna autorizzazione assembleare, e ha deliberato di pagina 15 di 19 rimandare ogni decisione all'esito della definizione del giudizio pendente avanti al giudice amministrativo.
Richiesta di installazione di barriere sulle rampe di accesso
La parte attrice lamenta che l'assemblea condominiale abbia rigettato la richiesta avanzata da di apposizione di barriere sulle rampe di accesso al Condominio al fine di evitare Parte_1
l'accesso di cicli e motocicli agli spazi esterni condominiali.
Tale questione è stata trattata al punto 6) parte 1) dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 15/12/2022.
Dal verbale di assemblea si evince che vi è stata discussione “per valutare le concrete necessità di tale installazione considerando che già oggi sono presenti dei limitatori d'accesso (transenna mobile lato ferramenta e panettone lato bar) e che in ogni caso dovrà essere consentita l'accessibilità ai disabili. I condomini evidenziano inoltre che tali ulteriori limitazioni CP_2 creano un ostacolo / riduzione dell'accessibilità alla loro esposizione di moto che da sempre utilizza la rampa così come oggi conformata” (cfr. verbale dell'assemblea di condominio del 15/12/2022 prodotta quale doc. 21 di parte convenuta . Controparte_2
Terminata la discussione, si è passati alla votazione e la larghissima maggioranza dell'assemblea condominiale (un solo voto favorevole per 109,91 millesimi, due voti di astensione per 152,45 millesimi e tredici voti contrari per 760,65 millesimi) ha deliberato di non approvare l'installazione delle barriere richiesta da Parte_1
Giova ricordare che il sindacato dell'autorità giudiziaria su una deliberazione condominiale è limitato alla legittimità della stessa, non potendo estendersi a discrezionali valutazioni di merito spettanti esclusivamente all'assemblea.
Nel caso in esame, la decisione adottata dall'assemblea condominiale non viola alcuna norma di legge o del regolamento di condominio ed è pertanto legittima;
non può il giudice sindacare il merito del contenuto della delibera, sostituendo il proprio metro di giudizio a quello della maggioranza dei condomini, come espresso dal voto in assemblea.
Richiesta di revoca della proroga concessa a per l'utilizzo del corsello Controparte_2 box.
La parte attrice lamenta che l'assemblea condominiale abbia rigettato la richiesta avanzata da di revoca della proroga concessa a per l'utilizzo di una porzione Parte_1 Controparte_2 di corsello box condominiale.
Tale questione è stata trattata al punto 6) parte 2) dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 15/12/2022.
L'assemblea, dopo avere dato atto che con precedente delibera condominiale del 20/07/2021 era stata concessa all'unanimità la deroga al regolamento condominiale in favore di CP_2 CP_2 per l'utilizzo del corsello box, all'esito della discussione ha deliberato a larga maggioranza
[...] di non approvare la richiesta di revoca di tale deroga avanzata da Parte_1
pagina 16 di 19 In proposito, occorre premettere che con delibera del 20/07/2021 adottata con il voto favorevole anche di (cfr. doc. 4 del convenuto), il Parte_1 CP_1 [...]
ha adottato la seguente determinazione: “Per quanto riguarda la corsia di Controparte_1 manovra / accesso all'autorimessa ai fini antincendio i VVF si sono già espressi indicando che la presenza di motociclette nella zona antistante il portone d'accesso all'Officina TO Perego, di per sé, non riducono le misure minime della corsia. Il regolamento condominiale prevede invece all'art. 4b che non possono essere lasciati autoveicoli, motoveicoli, biciclette e veicoli in genere negli spazi comuni. Considerata la reale situazione d'utilizzo e per venire incontro all'attività TO , dopo ampia discussione l'assemblea decide di derogare al regolamento di CP_2 condominio per la specifica condizione di cui sopra;
è però indispensabile che la corsia di manovra mantenga sempre una larghezza di passaggio libero netto di ml 5,00. Sarà cura degli addetti dell'Officina garantire il rispetto di quanto sopra anche da parte dei propri clienti.
Si delibera altresì che il mancato rispetto di quanto sopra farà venir meno detta deroga con immediata applicazione puntuale ed integrale del regolamento condominiale che, di fatto, vieta qualsiasi tipo di sosta. E' invece vietata la sosta anche temporanea di motociclette o altri oggetti davanti e sotto sotto la scala antincendio e nella zona d'angolo esterna del percorso d'accesso. Come nota generale si ribadisce il divieto di occupare gli spazi comuni condominiali. Si avvisano inoltre tutti i condomini che le porte REI di collegamento tra l'autorimessa e l'uscita posteriore (scaletta) devono rimanere sempre chiuse come tutte le porte REI. Dare massima informazione anche ai propri conduttori, addetti, ecc. Votazione punto 3 o.d.g.: Approvato all'unanimità dei presenti.”
Con la delibera del 20/07/2021 il Condominio ha dunque inteso introdurre in favore di
[...] una deroga all'art. 4) lett. b) del regolamento di condominio, consentendo la sosta di CP_2 motociclette nella zona antistante il portone d'accesso all'Officina TO Perego, a condizione che la corsia di manovra mantenga sempre una larghezza di passaggio libero netto di ml. 5,00.
La delibera del 20/07/2021 non solo non è stata impugnata da ma è stata Parte_1 addirittura adottata con il voto favorevole della stessa.
Si tratta peraltro di delibera del tutto legittima, poiché le clausole del regolamento che disciplinano l'organizzazione della gestione dei beni comuni (tra cui deve essere ricompresa quella relativa all'utilizzo degli spazi comuni), anche se inserite in un regolamento contrattuale, non hanno natura negoziale, e possono quindi essere modificate a maggioranza dall'assemblea (Cass., n. 8940/2019; Cass., n. 17694/2007; Cass., n. 5626/2002).
Una volta approvata dall'assemblea condominiale la deroga al regolamento condominiale in oggetto, rientra nella discrezionalità del Condominio, non sindacabile dall'autorità giudiziaria, la decisione di revocare o meno detta deroga.
La richiesta avanzata da di revocare la predetta deroga è stata rigettata Parte_1 dall'assemblea condominiale con delibera del 15/12/2022 oggetto di impugnativa, che ha legittimamente ritenuto di confermare la determinazione adottata con precedente delibera del 20/07/2021.
pagina 17 di 19 Interventi sulle pensiline
La questione relativa agli interventi da effettuare sulle pensiline è stata trattata al punto 6) parte 3) dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 15/12/2022.
Sul punto, deve osservarsi che, come correttamente eccepito dal convenuto, difetta il CP_1 requisito dell'interesse ad agire in capo all'attrice.
Dal verbale assembleare emerge infatti con chiarezza che il non ha assunto alcuna CP_1 determinazione sul punto: l'amministratore di condominio ha semplicemente dato atto che avrebbe provveduto ad approfondire la questione, aggiornando successivamente l'assemblea.
L'assemblea condominiale non ha dunque assunto alcuna deliberazione suscettibile di impugnativa, non avendo deliberato alcun intervento né determinato l'assunzione di spese.
Impianto di illuminazione
La questione relativa all'impianto di illuminazione è stata trattata al punto 10) dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 15/12/2022.
Tuttavia, il non ha assunto alcuna delibera suscettibile di impugnativa, essendosi CP_1 limitato a richiamare il parere espresso dal proprio legale volto a escludere la natura condominiale dei lampioni, in quanto realizzati su fondi di proprietà esclusiva, e non su parti comuni.
Non si ravvisa pertanto neppure in relazione a questa questione l'interesse ad agire in capo all'attrice.
Rimborso spese di riparazione
L'attrice lamenta che, contrariamente a quanto deliberato dall'assemblea condominiale del 15/12/2022 al punto 8) dell'ordine del giorno, il Condominio non ha provveduto a rimborsare in favore di le spese di riparazione sostenute in seguito a danni per infiltrazioni, per Parte_1
l'importo complessivo di € 2.648,00.
Il ha dato atto che tale somma è stata posta in compensazione di sede di CP_1 approvazione di bilancio con il maggior credito vantato dal nei confronti di CP_1 [...] per spese condominiali. Parte_1
Le parti hanno del resto confermato all'udienza del 02/11/2023 avanti al giudice precedente assegnatario del fascicolo che, con riferimento alla domanda risarcitoria per € 2.648,00 di cui al punto 6) dell'atto di citazione, “è cessata la materia del contendere, senza che ciò determini da parte di alcun riconoscimento di maggiori debiti nei confronti del condominio. L'avv. Parte_1
MA chiarisce che nessun accertamento né tantomeno condanna è richiesto in questa sede, fermi restando i diritti di credito derivanti dal bilancio consuntivo, che verranno eventualmente fatti valere in altra sede” (cfr. verbale di udienza del 02/11/2023).
Uso illegittimo di unità immobiliari da parte di Controparte_2
pagina 18 di 19 La parte attrice lamenta il mutamento da parte di delle destinazioni d'uso di Controparte_2 alcune unità immobiliari di proprietà esclusiva, in violazione del regolamento condominiale.
Si tratta di domanda rispetto alla quale il è estraneo, dovendo al più essere proposta CP_1 nei confronti dei singoli condomini che, in base alla prospettazione attorea, avrebbero violato il regolamento condominiale.
Illegittimo uso di area privata di come luogo di deposito dei rifiuti Parte_1 condominiali
La parte attrice lamenta che alcuni condomini depositerebbero i rifiuti su area di proprietà esclusiva di Parte_1
Si tratta di domanda rispetto alla quale il Condominio è estraneo, essendo legittimati passivi i singoli condomini cui la parte attrice addebita la condotta di illegittimo deposito dei rifiuti.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, le domande giudiziali proposte da nei Parte_1 confronti del devono essere rigettate. Controparte_1
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte attrice, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, con riduzione dei valori medi per la fase di trattazione, in assenza di effettiva attività istruttoria.
Non si ravvisano nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. invocato dalla parte convenuta CP_2 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara inammissibile ogni domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_2
2) Rigetta ogni domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
; Controparte_1
3) Condanna a rifondere in favore di le spese di lite, che liquida Parte_1 Controparte_2
€ 518,00 per anticipazioni e in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Condanna a rifondere in favore del Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 2 luglio 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 619/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCARDO MANDELLI Parte_1 P.IVA_1 contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ARVENO FUMAGALLI
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAURA BORELLA Controparte_2 P.IVA_3
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Lecco, ogni contraria ed Pt_1 Pt_1 avversaria eccezione, in particolare di difetto di competenza dell'adito Tribunale a favore del Giudice di Pace, nonché ogni altra contraria deduzione, eccezione e domanda disattese, come già puntualizzato negli scritti difensivi depositati nel corso del giudizio,
I.1.) Con riferimento al punto 5 O.d.G. sub 1 della delibera del 15.12.2022 del
[...]
, dato atto anche di quanto richiesto dal Comune di Dolzago Controparte_1 nell'esame della istanza di sanatoria della pergotenda, ACCERTARE e DICHIARARE l'incondizionato diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1102 cod. civ. di in qualità Parte_1 di proprietario dei locali al piano terreno adibiti ad esercizio commerciale ed usuario dell'antistante area libera, senza necessità di alcuna deliberazione autorizzativa del Condominio, da ritenersi superflua ed irrilevante, di collocare, appoggiare e mantenere in facciata la attuale pergotenda nella stessa posizione e nella attuale condizione e stato;
I.2.) CONDANNARE in persona del L.R.p.t. ad astenersi da ogni ulteriore Controparte_2 interferenza dal collocamento e mantenimento in loco della attuale pergotenda nella stessa posizione e nella attuale condizione e stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1102 cod. civ., nonché
in persona del L.R.p.t. ed il , in Controparte_2 Controparte_1 persona dell'Amministratore p.t., per quanto di rispettiva competenza, a risarcire i danni e le spese subite da per tale illegittima opposizione per importo non inferiore ad Euro Parte_1
10.000,00 o per quel diverso importo che sia ritenuto di giustizia, o liquidato secondo equità;
II) Con riferimento al punto 6 O.d.G. sub 1 della delibera del 15.12.2022 del
[...]
.) ACCERTARE e DICHIARARE ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_2
949 cod. civ. che le due rampe di accesso dal parcheggio al possono essere percorse CP_1 solo ed esclusivamente da pedoni per l'accesso alle unità ubicate nel e non con cicli, CP_1 motocicli ed autoveicoli, con particolare riferimento alle pretese di transito veicolare di
[...]
e specificamente ORDINARE a di cessare immediatamente ogni CP_2 Controparte_2 transito od accesso veicolare su tali rampe;
II.2.) DICHIARARE la nullità e/o PRONUNCIARE l'annullamento della relativa delibera di rigetto della richiesta di Pt_1 di installazione di apposite barriere all'inizio delle due rampe di accesso, meglio descritte in
[...] citazione, salva la transitabilità pedonale, per violazione dei diritti dominicali di esclusione di attività illecite di Pt_3
III.1) Con riferimento al punto 6 O.d.G. sub 2 della delibera del 15.12.2022 del
[...]
, DICHIARARE la nullità, o in subordine PRONUNCIARE Controparte_1
l'annullamento della relativa delibera di rigetto della revoca della proroga a favore di
[...] dell'indebito utilizzo del corsello comune, o percorso di accesso alle autorimesse CP_2 interrate come area di deposito dei motocicli di cui fa commercio o come sede delle attività di controllo o manutenzione di motocicli per violazione dell'art. 4 del regolamento contrattuale e dell'art. 1102 cod. civ., nonché, in subordine, per abuso, o sviamento dal legittimo potere dei Condomini;
conseguentemente ed in ogni caso
III.2) CONDANNARE in persona del L.R.p.t., ad astenersi con effetto Controparte_2 immediato i) da ogni utilizzo dell'intero tracciato della rampa comune di accesso alle autorimesse e successivo corsello come deposito temporaneo, e/o area di sosta di motocicli nuovi in consegna od usati soggetti ad operazioni di riparazione, o manutenzione ii) dall' effettuare prove dei motori o dei motocicli, passaggi e transiti di prova di essi, nonché qualsiasi attività di riparazione e manutenzione di motocicli, od operazione ad esse inerente, o in esse compresa sull'intera estensione del corsello di accesso alle autorimesse ed in conseguenza DETERMINARE e FISSARE a carico di in persona del L.R.p.t., congrua sanzione pecuniaria per Controparte_2 ogni violazione od inosservanza successiva alla emananda sentenza, ai sensi dell'art. 614bis I co e della graduazione di cui al II co. dell'art. 614bis c.p.c.;
IV) Con riferimento al punto 6 O.d.G. sub 3 della delibera del 15.12.2022 del
[...]
, ACCERTARE e DICHIARARE che ogni spesa, costo od onere Controparte_1 per l'opera ivi indicata e per la manutenzione straordinaria delle c.d. pensiline poste all'ultimo piano deve essere ripartita solo, o, in subordine, prevalentemente a carico dei soli Condomini proprietari delle unità poste al secondo piano fuori terra, protette dall'irraggiamento solare da tale manufatto;
pagina 2 di 19 V) Con riferimento al punto 6 O.d.G. sub 10 della delibera del 15.12.2022 del
[...]
, ACCERTARE e DICHIARARE che tutti i lampioni Controparte_1 dell'impianto esterno di illuminazione sono di proprietà condominiale, anche se installati su aree di proprietà individuale di e che pertanto il Condominio è tenuto a sostenere a Parte_1 proprie esclusive cura e spese tutti gli interventi, opere ed oneri di manutenzioni per mantenerli in piena efficienza nello svolgimento della funzione di illuminazione delle aree di accesso al
CP_1
VI) CONDANNARE il in persona Controparte_1 dell'Amministratore p.t., a rimborsare ad in persona del L.R.p.t. le spese di Parte_1 riparazione dei danni provocati dalle infiltrazioni da enti comuni nelle proprietà esclusive per l'importo per sorte capitale di Euro 2.648,00, oltre gli interessi legali di cui all'art. 1284, I co. cod. civ. e gli ulteriori danni ai sensi dell'art. 1224, I co. cod. civ., nella misura della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a far data dall'esborso e sino al saldo effettivo, con anatocismo, o, in via subordinata, DARE atto de ed ACCERTARE la debenza delle somme così quantificate a favore del Controparte_3
VII) CONDANNARE in persona del L.R.p.t., a cessare immediatamente Controparte_2
l'illegittimo uso delle seguenti unità immobiliari:
• Box di cui alla particella catastale Foglio 3 n. 1825 sub 14, trasformato in deposito di motocicli ed accessori con presenza di varie scatole di cartone e di materiale vario potenzialmente infiammabile;
• Box di cui alla particella catastale n. 1825 sub 22, trasformato in magazzino a servizio della Concessionaria TO Perego S.r.l.;
• Box di cui alla particella catastale n. 2553 sub 724, trasformato in magazzino e locale officina contenente attrezzature e strumenti per la manutenzione e la riparazione di motocicli, scaffali, scatole e bombolette, dotato di un lavello di cui non risulta la richiesta di allaccio alla fognatura nera;
ed in conseguenza DETERMINARE e FISSARE a carico di in persona del Controparte_2
L.R.p.t., congrua sanzione pecuniaria per ogni violazione od inosservanza successiva alla emananda sentenza, ai sensi dell'art. 614bis I co e della graduazione di cui al II co. dell'art. 614bis c.p.c., ma comunque in misura non inferiore ad Euro 300,00 pro die di ritardo nell'adeguamento all'ordine giudiziale per ciascuna unità immobiliare, ovvero per ciascuna violazione;
VIII) Accertato che il ha omesso di predisporre un'area attrezzata Controparte_1 per il deposito dei rifiuti prodotti nel Condominio ai fine del conferimento al servizio di ritiro e che i Condomini, o gli occupanti degli immobili di loro proprietà nel Condominio, fra cui in particolare depositano i propri rifiuti sull'area esterna di proprietà di Controparte_2 Pt_1 contraddistinta dalla particella n. 1827, VIII.1.) CONDANNARE il
[...] Controparte_1
, in persona dell'Amministratore p.t. Geom. a predisporre indilatamente la
[...] CP_4 citata area attrezzata su spazio, od ente comuni, ed in conseguenza DETERMINARE e pagina 3 di 19 FISSARE a carico del in persona dell'Amministratore e L.R.p.t., congrua sanzione CP_1 pecuniaria per ogni violazione od inosservanza successiva alla emananda sentenza, ai sensi dell'art. 614bis I co e della graduazione di cui al II co. dell'art. 614bis c.p.c., ma comunque in misura non inferiore ad Euro 1.000,00 pro die di ritardo nell'adeguamento all'ordine giudiziale;
e/o VIII.2.) Accertate anche, per quanto occorra, il pregiudizio all'igiene dei luoghi e dell'area di servizio del contiguo esercizio Bar al Laghetto, che occupa unità di proprietà di e Parte_1 le immissioni di odori oltre il limite di tollerabilità ai sensi dell'art. 844 cod. civ., CONDANNARE il , in persona dell'Amministratore p.t. Geom. Controparte_1
nonché in persona del L.R. p.t., a cessare immediatamente il CP_4 Controparte_2 deposito di rifiuti sull'area di proprietà di ed in conseguenza DETERMINARE e Parte_1
FISSARE a carico del in persona dell'Amministratore e nonché di CP_1 CP_5 [...]
in persona del L.R.p.t., congrua sanzione pecuniaria per ogni violazione od CP_2 inosservanza successiva alla emananda sentenza, ai sensi dell'art. 614bis I co e della graduazione di cui al II co. dell'art. 614bis c.p.c., ma comunque in misura non inferiore ad Euro 1.000,00 pro die di ritardo nell'adeguamento all'ordine giudiziale;
VIII.3.) CONDANNARE altresì il
, in persona dell'Amministratore p.t. Geom. nonché Controparte_1 CP_4
in persona del L.R. p.t., a risarcire ad in persona del L.R.p.t., i Controparte_2 Parte_1 danni subiti per il ridotto o pregiudicato utilizzo dell'area abusivamente occupata, e/o per le spese di pulizia e sanificazione e mitigazione dei miasmi, nonché per la diffusione da essi di immissioni e miasmi vietati ai sensi dell'art. 844 cod. civ., in misura liquidata in via equitativa, ma non inferiore ad Euro 10.000,00, oltre gli interessi legali ex art. 1284, I co. cod. civ. e la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
o di altro indice sostitutivo, od equipollente, dal fatto e sino all'effettivo pagamento;
IX) DICHIARARE improcedibili le domande di di carattere reale e le Controparte_2 domande c.d. riconvenzionali di natura condominiale sinteticamente indicate al punto al 4.16. del presente atto, o comunque DICHIARARE inammissibili per difetto di legittimazione attiva, e/o di interesse tutte le eccezioni e domande riconvenzionali proposte da e Controparte_2 comunque RIGETTARLE per infondatezza in fatto ed in diritto, unitamente a tutte le eccezioni proposte;
X) DICHIARARE improcedibili le domande di carattere reale e le domande c.d. riconvenzionali di natura condominiale sinteticamente indicate al punto a 4.17. del presente atto, o comunque DICHIARARE inammissibili per difetto di legittimazione attiva, e/o processuale dell'Amministratore p.t. tutte le eccezioni e domande riconvenzionali proposte dal
[...]
e comunque RIGETTARLE per infondatezza in fatto ed in Controparte_1 diritto, unitamente a tutte le eccezioni proposte;
XI) A seguito dell'accoglimento delle domande attoree di cui capi precedenti, nonché, in accoglimento dei precedenti capi IX e X, della dichiarazione di improcedibilità, e/o inammissibilità o comunque del rigetto delle domande ed eccezioni proposte dal Parte_4 da CONDANNARE, per quanto di ragione in via solidale, o distintamente e Controparte_2 separatamente il , in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_1
pagina 4 di 19 e in persona del L.R.p.t., a rimborsare ad in persona del L.R.p.t., le Controparte_2 Pt_1 spese, ivi compreso il contributo ed il rimborso forfettario al 15%, nonché i compensi determinati secondo le norme vigenti per la causa, maggiorati di I.V.A. e C.P.A, sull'imponibile.
In via istruttoria, per tuziorismo anche in ragione della mancata contestazione delle Controparti delle fotografie e documenti versati agli atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 cod. civ., senza che ciò comporti accettazione alcuna della inversione dell'onere della prova, o rinuncia, anche solo parziale, all'esonero dalla prova per i fatti da ritenersi ammessi in mancanza di specifica contestazione delle Controparti ai sensi dell'art. 115, I co. cod. civ., SI INSISTE, impugnato qualsiasi contrario provvedimento, per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello formale dell'Amministratore condominiale p.t. del di Controparte_1
Dolzago su tutti i capitoli e di sui capp, da n. 1 a n. 11, nonché per Testi, con i Controparte_2
Testi indicati di seguito:
1) “Vero che la pergotenda retrattile è fissata in facciata mediante imbullonamento all'infisso posto all'accesso alla unità immobiliare al piano terreno, occupata dal Bar Laghetto, come risulta da fotografie, che mi vengono rammostrate e che confermo”;
2) “Vero che la detta pergotenda retrattile è sostenuta da travi verticali soltanto appoggiate sulla pavimentazione dell'area esterna dell'esercizio Bar Laghetto, come risulta da fotografie, che mi vengono rammostrate e che confermo”;
3) “Vero che tra l'area esterna occupata dai tavoli di servizio del pubblico esercizio e la facciata condominiale è lasciata una fascia completamente libera e sgombra con la larghezza di mt. 2,80 per il passaggio pedonale”;
4) “Vero che le due rampe di accesso sul fronte del sono state previste nel progetto CP_1 dell'originario Costruttore e sempre utilizzate soltanto come passaggio pedonale per l'accesso alle unità di proprietà condominiali e che al loro inizio è da sempre posato un cartello stradale che consentiva solo tale forma di passaggio, come risulta da fotografie, che mi vengono rammostrate e che confermo”;
5) “Vero che il personale ed i Clienti di TO percorrono in velocità a bordo di motocicli CP_2 tali rampe per raggiungere i locali della Concessionaria al piano terreno, come risulta da fotografie, che mi vengono rammostrate e che confermo”;
6) “Vero che gli addetti di ed anche i Clienti parcheggiano i motocicli in arrivo per CP_2 CP_2 le operazioni di riparazione e manutenzione su tutta la larghezza del corsello di accesso alle autorimesse sotterranee, o per gran parte di essa nella zona prospiciente i locali adibiti ad officina, come risulta da fotografie, che mi vengono rammostrate e che confermo”;
7) “Vero che gli addetti di TO eseguono la spola con attrezzature, taniche di benzina, CP_2 materiali di consumo come olio lubrificante e parti di ricambio tra le autorimesse e l'area fronteggiante la officina in cui sono parcheggiati i motocicli, costantemente utilizzata come continuazione della officina, come risulta da fotografie, che mi vengono rammostrate e che confermo”;
pagina 5 di 19 8) “Vero che riempie integralmente le autorimesse, quale stabile deposito, con CP_2 decine di motocicli, materiali anche infiammabili, accessori (caschi) e cartoni di pezzi di ricambio di cui fa commercio, come risulta da fotografie, che mi vengono rammostrate e che confermo”;
9) “Vero che gli addetti di lavano manufatti di officina nel corsello e sversano le CP_2 acque di lavaggio della officina e delle operazioni svolte sul corsello nel tombino della conduttura condominiale di raccolta delle acque bianche, come risulta da fotografie, che mi vengono rammostrate e che confermo”;
10) “Vero che i Condomini utilizzano l'area di proprietà di ubicata nel piazzale di accesso Pt_1 al come sito di abbandono disordinato di rifiuti, anche di natura organica e CP_1 maleodoranti, che propagano i miasmi in direzione dei tavolini del pubblico esercizio occupati dalla Clientela del ' da , che mi vengono rammostrate e Parte_5 Parte_6 che confermo”;
11) “Vero che è costretta a far eseguire periodicamente a propria cura e spese sull'area di Pt_1 abbandono dei rifiuti condominiali interventi di pulizia e sanificazione, per rimuovere i residui e le tracce di materiali organici fuoriusciti dai contenitori ed a diffondere prodotti deodoranti”;
12) “Vero che in particolare deposita in tale area tutto i materiali di rifiuto e di CP_2 risulta dalle lavorazioni ed operazioni della Concessionaria e della officina, come risulta da fotografie, che mi vengono rammostrate e che confermo”;
13) “Vero che tutti i lampioni per la illuminazione degli accessi al sulle aree esterne CP_1 sono stati posti in opera dal Costruttore originario e sono sempre stati alimentati con utenza elettrica intestata al con separato contatore, nonché a tale linea collegati, come CP_1 risulta da fotografie, che mi vengono rammostrate e che confermo”;
14) “Vero che, a seguito della revisione delle tabelle millesimali richiesta dall'Amministratore Condominiale ed eseguita da un Tecnico da esso incaricato, era risultato che d i precedenti Pt_1 danti causa aveva corrisposto a titolo di spese condominiali, in particolare per le spese di riscaldamento e condizionamento e relative all'ascensore, la somma di Euro 7.869,83 in più di quanto legalmente dovuto, come risulta dalla relazione in data 10.11.2005 del Geom. Pt_7
, che mi viene rammostrata al doc. n. 104 e che confermo”.
[...]
15) “Vero che la esattezza contabile di tale importo era stata riconosciuta dall'Amministratore Condominiale attuale con lettera di cui al doc. n. 105, che mi viene rammostrata e che confermo”.
Su tutti i capitoli: , res. In Castello Brianza, , c/o Bar Laghetto, Testimone_1 Tes_2
Dolzago, res. in Dolzago (LC), Via Ai Pascoli n.11; Testimone_3
Sui capp. da n. 1 a n. 4 e n. 13 Geom. , con Studio in Malgrate (LC), Via Testimone_4
Agudio n. 28;
Sul solo cap. n. 14 Geom. di Sirone. Parte_7
pagina 6 di 19 • Fatti salvi e riservati gli specifici motivi di opposizione alla ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede sin d'ora la ammissione di prova contraria, diretta ed indiretta, su tutti i capitoli denegatamente ammessi.
• Nel caso di reiterazione della richiesta di ammissione, si formula opposizione alla ammissione di tutti i capitoli di prova orale dedotti da , per irrilevanza, genericità, CP_2
e/o inammissibilità e più precisamente con riferimento ai singoli capitoli:
• Quanto ad cap. n. 1 poiché la circostanza può essere documentata con la produzione dei certificati camerali storici;
• Quanto ad capp. nn. 2-3 poiché le circostanze per quanto esposto (v. supra punti 2.4. – 2.5.) sono irrilevanti;
• Quanto ad cap. nn. 4-6, miranti a provare la legittimità del passaggio dei motocicli sulle rampe pedonali, poiché le circostanza per quanto esposto (v. supra punti 2.4. – 2.5.) sono irrilevante e la formulazione dei capitoli è valutativa (“unica via di collegamento”, “privo di uscita”, “imprescindibile per lo sfruttamento);
• Quanto ad cap. n. 7 poiché la circostanza è irrilevante ed il passaggio pedonale non è negato da Pt_1
• Quanto ad cap. n. 8 poiché la circostanza deve essere provata documentalmente e comunque non è contestata;
• Quanto ad cap. n. 9 poiché la circostanza deve essere provata con la produzione dei documenti contabili (fatture di vendita o bilanci di esercizio) ed è irrilevante;
• Quanto ad cap. n. 10 poiché la circostanza deve essere provata con la produzione delle certificazioni camerali;
• Quanto ad cap. n. 11 poiché la circostanza è pacifica, scontata essendo la possibilità di condurre sulla rampa i motocicli a mano e non montati ed in velocità, anche con il motore acceso;
• Quanto ad cap. n. 12 poiché la circostanza, peraltro inveritiera, è irrilevante;
• Quanto ad capp. nn. 13-14 poiché le circostanze sono platealmente smentite dall'imponente documentazione fotografica agli atti, non contestata, cui si fa rinvio;
• Quanto ad cap. n. 15 poiché la circostanza è ininfluente, senza considerare che è concreto ed evidente il pericolo di collisione dei veicoli in discesa dalla rampa di accesso al corsello ad angolo cieco;
• Quanto ad capp. nn. 16-17 poiché le circostanze – non veritiere - sono ininfluenti;
• Quanto ad cap. n. 18 poiché la circostanza è irrilevante;
• Quanto ad cap. n. 19 poiché la circostanza – non veritiera - è irrilevante;
• Quanto ad cap. n. 20 poiché la circostanza – non veritiera - è irrilevante;
pagina 7 di 19 • Quanto ad cap. n. 21 poiché la circostanza – non veritiera - è irrilevante, essendo la questione oggetto di altra causa, in cui ha dedotto la proprietà, o l'uso esclusivo del Pt_1 corridoio;
• Quanto ad cap. n. 22-23 poiché la circostanze – non veritiere - sono irrilevanti;
• Quanto ad cap. n. 24-25-26 poiché le circostanze – non veritiere - sono irrilevanti.
Nel caso denegato di ammissione di qualsiasi capitolo di , si chiede la ammissione di CP_2 prova contraria, diretta ed indiretta, indicandosi a Testi su tutti i capitoli , res. Testimone_1
In Castello Brianza, , c/o Bar Laghetto, Dolzago, res. in Dolzago Tes_2 Testimone_3
(LC), Via Ai Pascoli n.11; Geom. e sui soli capitoli 16 e 17 l'arch. Testimone_4 [...]
c/o Comune di Dolzago. Per_1
• Si formula opposizione alla richiesta di ammissione di C.T.U., in quanto irrilevante e comunque esplorativa.”
Per : “Piaccia all'Ill.mo Controparte_1
Tribunale di Lecco, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: dichiarare la competenza per materia del Giudice di Pace di Lecco - territorialmente competente - relativamente alle domanda di annullamento della delibera 15.12.2022 che ha respinto la richiesta di installazione delle transenne all'inizio delle due rampe di accesso;
alla domanda di annullamento della delibera che non ha revocato la proroga della deroga concessa a favore di afferente l'utilizzo del corsello comune ed alle CP_2 domande relative alle lamentate immissioni, dichiarando la competenza per materia del giudice di Pace di Lecco ex art. 7 c.p.c.
Ancora in via preliminare: dichiarare la carenza di interesse ad agire della società Pt_1 relativamente alle domande nelle quali l'attrice, impugnando l'assemblea del 15.12.2022,
[...] chiede che sia annullata la delibera nelle parti nelle quali il non ha adottato Controparte_1 alcuna delibera rispetto ai punti dell'ordine del giorno e segnatamente la pergotenda della società e gli interventi di manutenzione straordinaria pensiline. Parte_1
Nel merito:
1. Rigettare la domanda della società relativa al punto 5 O.d.G. sub 1 della Parte_1 delibera del 15.12.2022 del , volta ad accertare e Controparte_1 dichiarare l'incondizionato diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1102 cod. civ. di Parte_1 in qualità di proprietario dei locali al piano terreno adibiti ad esercizio commerciale ed usuario dell'antistante area libera, senza necessità di alcuna deliberazione autorizzativa del Condominio, da ritenersi superflua ed irrilevante, di collocare, appoggiare e mantenere in facciata la attuale pergotenda nella stessa posizione e nella attuale condizione in quanto il Controparte_1
non ha mai contestato l'apposizione della pergotenda ed ha anzi ritenuto che non fosse
[...] necessaria alcuna sua preventiva autorizzazione e per l'effetto rigettare perché infondata la domanda di condanna del a risarcire i danni e le spese Controparte_1
pagina 8 di 19 subite da per importo non inferiore ad Euro 10.000,00 o per quel diverso importo Parte_1 che sia ritenuto di giustizia, o liquidato secondo equità, per la lamentata illegittima opposizione.
2. Rigettare la domanda della società relativa al punto 6 O.d.G. sub 1 della Parte_1 delibera del 15.12.2022 del , con la quale non veniva Controparte_1 approvata la richiesta di di installazione di apposite barriere all'inizio delle due Parte_1 rampe pedonali di accesso;
3. Rigettare la domanda della società relativa al punto 6 O.d.G. sub 2 della Parte_1 delibera del 15.12.2022 del , con la quale non veniva Controparte_1 approvata la richiesta di revoca della proroga a favore di circa l'utilizzo del Controparte_2 corsello comune, perché infondata in fatto e/o diritto.
4. Rigettare la domanda della società relativa al punto 6 O.d.G. sub 3 della Parte_1 delibera del 15.12.2022 del , perché la domanda Controparte_1 infondata in fatto e diritto, non avendo il adottato alcuna delibera in merito alla CP_1 manutenzione straordinaria delle pensiline poste all'ultimo piano del . CP_1
1. Rigettare la domanda della società relativa al punto 6 O.d.G. sub 10 della Parte_1 delibera del 15.12.2022 del , relativa ai lampioni Controparte_1 dell'impianto esterno di illuminazione esistenti su fondo di proprietà di in quanto Parte_1 infondata in fatto e diritto.
2. Dare atto della cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di risarcimento del danno/rimborso per le spese di riparazione dei danni provocati dalle infiltrazioni da enti comuni nelle proprietà esclusive di per l'importo di € 2.648,00 oggetto Parte_1 dell'eccezione di compensazione su cui anche ha dato atto a verbale che l'importo Parte_1
è stato portato a deconto delle somme dovute da a titolo di spese condominiali Parte_1 aprovate.
3. Rigettare le domande, perché infondate in fatto e diritto, relative alla omessa predisposizione di un'aera attrezzata per il deposito dei rifiuti prodotti nel ai fine del CP_1 conferimento al servizio di ritiro con condanna del , a predisporre Controparte_1 indilatamente la citata area attrezzata su spazio, od ente comuni, e condanna a carico del per ogni violazione od inosservanza successiva alla emananda sentenza, ai sensi CP_1 dell'art. 614bis I co e della graduazione di cui al II co. dell'art. 614bis c.p.c., in misura non inferiore ad Euro 1.000,00 pro die di ritardo nell'adeguamento all'ordine giudiziale.
4. Rigettare ogni domanda, perché infondate in fatto e diritto e in ogni caso non provate, relativa al pregiudizio all'igiene dei luoghi e dell'area di servizio del contiguo esercizio Bar al Laghetto, che occupa unità di proprietà di e le immissioni di odori oltre il limite di Parte_1 tollerabilità ai sensi dell'art. 844 cod. civ., ivi compresa la domanda di condanna del
[...]
, a cessare immediatamente il deposito di rifiuti sull'area di proprietà di Controparte_1 Pt_1 determinando a carico del congrua sanzione pecuniaria per ogni violazione od
[...] CP_1 inosservanza successiva alla emananda sentenza, ai sensi dell'art. 614bis I co e della graduazione pagina 9 di 19 di cui al II co. dell'art. 614bis c.p.c., in misura non inferiore ad Euro 1.000,00 pro die di ritardo nell'adeguamento all'ordine giudiziale;
1. Rigettare la domanda di condanna, perché infondata in fatto e diritto e in ogni caso non provata, del , a risarcire ad dei danni subiti per il Controparte_1 Parte_1 ridotto o pregiudicato utilizzo dell'area abusivamente occupata, e/o per le spese di pulizia e sanificazione e mitigazione dei miasmi, nonché per la diffusione da essi di immissioni e miasmi vietati ai sensi dell'art. 844 cod. civ., in misura liquidata in via equitativa, non inferiore ad Euro 10.000,00.
Con condanna della società al pagamento delle competenze, spese ed anticipazioni Parte_1 oltre al rimborso forfettario al 15%, del presente giudizio oltre oneri accessori come per legge.”
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così Controparte_2 giudicare:
- IN RITO – IN VIA PRINCIPALE:
- ACCERTARE e DICHIARARE il difetto di legittimazione passiva di n Controparte_2
riferimento alla causa di impugnazione delle delibere condominiali, per i motivi esposti, e, per l'effetto, DISATTENDERE le domande tutte formulate dall'attrice nei suoi confronti.
- ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti, l'INAMMISSIBILITA' delle domande tutte formulate nei confronti di , per l'effetto, DISATTENDERE le Controparte_2 domande tutte formulate dall'attrice nei suoi confronti.
- IN RITO – IN VIA SUBORDINATA:
- ACCERTATO e DICHIARATO che non ha preliminarmente esperito nei Parte_1 confronti di a procedura di negoziazione assistita obbligatoria con Controparte_2
riferimento alle domande di pagamento (domande 1.2; VIII.3), DICHIARARE IMPROCEDIBILI dette domande tutte formulate dall'attrice nei confronti di Controparte_2
- IN RITO – IN OGNI CASO:
- ACCERTATO e DICHIARATO che le domande formulate nei confronti di CP_2 da nel suo atto di citazione e segnatamente:
[...] Parte_1
II.1) la domanda relativa all'uso delle rampe di accesso condominiali;
III.2) la domanda relativa all'uso del corsello dei box;
VIII.2) la domanda relativa a pretese immissioni di odori, rientrano nella competenza per materia del Giudice di Pace (di Lecco), DICHIARARE
l'incompetenza per materia del Tribunale di Lecco, assumendo i conseguenti provvedimenti di pagina 10 di 19 legge.
- NEL MERITO per la denegata ipotesi in cui venissero disattese le superiori eccezioni:
- RIGETTARE integralmente, in virtù dei motivi esposti, in via principale, per difetto di interesse ad agire dell'attrice, e in via subordinata, per infondatezza in fatto e in diritto, le domande promosse dall'attrice nei confronti di segnatamente quelle da essa Controparte_2 rassegnate nel suo atto sub:
- I.1) I.2) in merito all'argomento pergotenda;
- VII) in merito all'argomento destinazione d'uso delle proprietà esclusive;
- VIII) – VIII.1) – VIII.2) – VIII.3) in merito all'argomento area di deposito rifiuti,
ACCERTANDO e DICHIARANDO, in quest'ultimo caso, fondata l'eccezione di intervenuta usucapione da parte di Controparte_2
- RIGETTARE integralmente, in virtù dei motivi esposti, in via principale, per difetto di legittimazione e interesse ad agire dell'attrice, e in via subordinata, per infondatezza in fatto e in diritto, le domande promosse dall'attrice nei confronti di segnatamente Controparte_2
quelle da essa rassegnate nel suo atto sub:
- III.1) – III.2) in merito all'argomento corsello dei box.
- RIGETTARE integralmente, in virtù dei motivi esposti, per infondatezza in fatto e in diritto, le domande promosse dall'attrice nei confronti di segnatamente quelle da Controparte_2 essa rassegnate nel suo atto sub:
- II) II.2) in merito all'argomento di accesso alle rampe condominiali, ACCERTANDO e
DICHIARANDO, in quest'ultimo caso, fondata l'eccezione di intervenuta usucapione da parte di ella servitù di transito con motocicli, ovvero, in Controparte_2
subordine, la sussistenza dei presupposti della servitù di cui all'art. 1051 comma 1 e/o comma 3 c.c.;
- IN VIA RICONVENZIONALE:
- CONDANNARE, per i motivi tutti esposti, la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a rimuovere immediatamente, a sue cure e spese, la pergotenda per cui è causa, FISSANDO ex art. 614 bis c.p.c. la somma di euro 1.000,00 o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza.
pagina 11 di 19 - CONDANNARE, per i motivi tutti esposti, la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore ad astenersi dal posteggiare e dal lasciare in sosta i propri mezzi, ovvero quelli delle sue società affittuarie, nel corsello comune dei box, FISSANDO ex art. 614 bis c.p.c. la somma di euro 500,00 o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza e per violazione o inosservanza successiva a quanto in essa disposto.
- CONDANNARE, per i motivi tutti esposti, la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a rimuovere tavolini, sedie e ogni suo arredo dall'area condominiale di transito e di accesso al Centro Commerciale, CONDANNADOLA altresì ad astenersi dal reiterare la condotta e FISSANDO ex art. 614 bis c.p.c. la somma di euro 500,00 o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza e per violazione o inosservanza successiva a quanto in essa disposto.
- CONDANNARE, per i motivi tutti esposti, la in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ad adottare ogni mezzo precauzionale onde evitare il verificarsi delle condotte pregiudizievoli degli avventori dei suoi locali, CONDANNANDOLA altresì a ripristinare i luoghi e a risarcire gli eventuali provocati danni.
- CONDANNARE, per i motivi tutti esposti, la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a risarcire a danni tutti ad essa procurati Controparte_2 dalla sua condotta vessatoria in ordine a perdite di tempo, costi, ingiustizie tutte patite.
- IN OGNI CASO:
- CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a: Parte_1
- pagare a favore di e spese e i compensi del presente giudizio, compresi Controparte_2 oneri contributivi e fiscali, oltre 15% spese forfettarie;
- pagare, altresì, una somma a titolo di sanzione per responsabilità aggravata ex art. 96 III comma c.p.c. e di ulteriore sanzione ex art. 96 comma IV c.p.c. in quegli importi che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa.
Si fanno salve in ogni caso tutte le istanze istruttorie formulate, ivi incluse quelle non accolte, e si precisa altresì di non accettare contraddittorio alcuno in ordine a eventuali nuove domande formulate dalle controparti..”
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 12 di 19 La società in qualità di proprietaria di alcune unità immobiliari facenti parte del Parte_1
di Dolzago, ha convenuto in giudizio il Controparte_1 [...]
e la società impugnando la delibera adottata Controparte_1 Controparte_2 dall'assemblea condominiale in data 15/12/2022, chiedendone la declaratoria di nullità o l'annullamento, e formulando una pluralità di domande nei confronti del Controparte_6
[...]
Si è costituito in giudizio il eccependo Controparte_1
l'incompetenza del Tribunale in favore del Giudice di Pace in relazione ad alcune delle domande attoree, l'improcedibilità di alcune domande per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, la carenza di legittimazione passiva del rispetto ad alcune domande e la CP_1 carenza di interesse ad agire dell'attrice rispetto ad altre domande;
il convenuto ha CP_1 in ogni caso il rigetto delle domande giudiziali attoree.
Si è costituita in giudizio la società eccependo il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva rispetto alle domande giudiziali attoree, l'improcedibilità delle domande per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, l'incompetenza del Tribunale in favore del Giudice di Pace;
ha chiesto in ogni caso il rigetto nel merito delle domande Controparte_2 giudiziali attoree e ha proposto, in caso di ammissibilità delle stesse, alcune domande riconvenzionali nei confronti di Parte_1
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., le parti sono comparse all'udienza di prima comparizione avanti al giudice precedente assegnatario del procedimento, il quale, disposto il rinvio della prima udienza per consentire l'espletamento del procedimento di mediazione nelle more instaurato dalla parte attrice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Riassegnato il fascicolo allo scrivente, le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze di prova orale formulate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto vertenti su circostanze irrilevanti e superflue ai fini del decidere.
Deve preliminarmente essere dichiarata l'inammissibilità delle domande formulate da Parte_1 nei confronti di come eccepito da quest'ultima.
[...] Controparte_2
Il presente giudizio ha infatti ad oggetto l'impugnativa proposta dall'attrice Parte_1 avverso la delibera adottata dall'assemblea del Condominio Centro Commerciale Laghetto in data 15/12/2022.
Unico soggetto legittimato passivo rispetto all'azione di impugnativa di delibera dell'assemblea condominiale è infatti il in persona del suo amministratore, e non anche i singoli CP_1 condomini.
La parte attrice ha invocato, a sostegno dell'ammissibilità delle domande formulate nei confronti di gli artt. 103 e 104 c.p.c. CP_2 CP_2
pagina 13 di 19 Il richiamo all'art. 104 c.p.c. è del tutto inconferente, riguardando il caso in cui contro una medesima parte vengano proposte più domande: nel caso in esame invece l'attrice ha formulato una pluralità di domande nei confronti di due parti (il Controparte_7
.
[...]
Inoltre, non si ravvisa alcuna ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c.: le domande di inibitoria e di condanna formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_2 riguardano infatti, secondo la prospettazione attorea, l'asserita illiceità di alcune condotte tenute dalla convenuta, e non presentano profili di connessione oggettiva ex artt. 31 e ss. c.p.c. con le domande proposte dalla stessa nei confronti del Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Le domande formulate dall'attrice nei confronti del convenuto, infatti, riguardano la CP_1 legittimità o meno delle deliberazioni assunte dall'assemblea condominiale in data 15/12/2022.
Devono pertanto essere dichiarate inammissibili tutte le domande proposte da nei Parte_1 confronti di Controparte_2
Dalla declaratoria di inammissibilità di tali domande consegue l'assorbimento delle domande proposte in via riconvenzionale da nei confronti di la Controparte_2 Parte_1 convenuta ha infatti espressamente formulato tali domande nel solo caso in cui fossero state ritenute ammissibili le domande proposte nei suoi confronti dall'attrice (cfr. comparsa conclusionale di parte pag. 39: “Continuiamo a ritenere che questo non sia il Controparte_2 contesto processuale corretto ove possano essere discusse eventuali domande tra i singoli condomini, atteso che la causa nasce (o almeno così avrebbe dovuto essere) nell'impostazione iniziale dell'attrice quale impugnazione a (non) delibere assembleari assunte dall'assemblea condominiale del 15.12.2022.
Cionondimeno, per il denegato caso in cui invece in questa sede dovessero trovare prosecuzione le domande formulate dall'attrice specificatamente contro allora non si Controparte_2 potrà negare l'accoglimento delle domande che in via riconvenzionale la stessa ha proposto doverosamente e tempestivamente in comparsa di costituzione e risposta contro ). Parte_1
Dato che le domande proposte da nei confronti di devono essere Parte_1 Controparte_2 dichiarate inammissibili, non deve procedersi all'esame delle domande riconvenzionali proposte da nei confronti di in quanto assorbite. Controparte_2 Parte_1
Quanto alle domande proposte da nei confronti del Parte_1 [...]
, si osserva quanto segue. Controparte_1
Il ha eccepito l'incompetenza per materia del Controparte_1
Tribunale in favore del Giudice di Pace in relazione ad alcune delle domande proposte dalla parte attrice.
Detta eccezione deve essere disattesa per le seguenti ragioni.
Le varie domande formulate dall'attrice consistono in impugnative delle decisioni adottate dall'assemblea condominiale in data 15/12/2022 di cui ai diversi punti dell'ordine del giorno.
pagina 14 di 19 Si tratta di domande che non riguardano meramente la misura e le modalità d'uso dei servizi condominiali, ma riguardano l'asserita illegittimità delle determinazioni dell'assemblea condominiale – di cui la parte attrice chiede al Tribunale di dichiararne la nullità o pronunciarne l'annullamento – anche rispetto al posizionamento di pergotenda da parte dell'attrice, alla richiesta attorea di installazione di barriere su rampa condominiale e alla richiesta attorea di revoca della proroga concessa da precedente delibera dell'assemblea condominiale a
[...] per l'utilizzo del corsello box. CP_2
Si tratta dunque di domande eccedenti l'art. 7 c.p.c. e rientranti nella competenza del Tribunale.
Ciò premesso, occorre esaminare nel merito separatamente le diverse doglianze attoree.
Posizionamento di pergotenda
La parte attrice lamenta che la delibera dell'assemblea condominiale del 15/12/2022 non si sia espressamente pronunciata sulla pretesa vantata da all'installazione e Parte_1 posizionamento di pergotenda, sostenendo che l'assemblea condominiale ha lasciato in dubbio tale questione.
Sul punto, deve condividersi quanto sostenuto dal in punto di carenza di interesse ad CP_1 agire in capo all'attrice Parte_1
La questione della pergotenda installata da è stata trattata al punto 5) parte 1) Parte_1 dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 15/12/2022.
L'assemblea condominiale ha deliberato di rimandare ogni decisione di competenza dopo la pronuncia di sentenza del TAR in relazione al giudizio promosso avanti al giudice amministrativo da Parte_1
Pertanto, il convenuto non ha adottato alcuna deliberazione rispetto alla richiesta di CP_1 rimozione della pergotenda.
Inoltre, la posizione del come risultante dal verbale di delibera assembleare e dalla CP_1 stessa costituzione nel presente giudizio, è assai lineare: il si è chiaramente espresso CP_1 nel senso di non ritenere necessaria alcuna autorizzazione assembleare per l'installazione della tenda in oggetto, ben potendo procedere in tal senso, previo ottenimento delle Parte_1 autorizzazioni da parte del Comune di Dolzago.
In relazione a tale questione non si ravvisa dunque alcun interesse di agire in capo all'attrice, la quale pretende che venga affermato dall'assemblea condominiale e, in mancanza, dall'autorità giudiziaria, il proprio diritto a mantenere installata la tenda.
Tuttavia, posto che la prospettazione attorea è sostanzialmente non contestata dal Condominio, non può pretendere che l'assemblea condominiale o l'autorità giudiziaria Parte_1 accertino l'esistenza di un suo diritto in difetto di contestazione.
L'assemblea condominiale non ha in alcun modo inibito all'attrice di mantenere installata la pergotenda, ritenendo anzi non necessaria alcuna autorizzazione assembleare, e ha deliberato di pagina 15 di 19 rimandare ogni decisione all'esito della definizione del giudizio pendente avanti al giudice amministrativo.
Richiesta di installazione di barriere sulle rampe di accesso
La parte attrice lamenta che l'assemblea condominiale abbia rigettato la richiesta avanzata da di apposizione di barriere sulle rampe di accesso al Condominio al fine di evitare Parte_1
l'accesso di cicli e motocicli agli spazi esterni condominiali.
Tale questione è stata trattata al punto 6) parte 1) dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 15/12/2022.
Dal verbale di assemblea si evince che vi è stata discussione “per valutare le concrete necessità di tale installazione considerando che già oggi sono presenti dei limitatori d'accesso (transenna mobile lato ferramenta e panettone lato bar) e che in ogni caso dovrà essere consentita l'accessibilità ai disabili. I condomini evidenziano inoltre che tali ulteriori limitazioni CP_2 creano un ostacolo / riduzione dell'accessibilità alla loro esposizione di moto che da sempre utilizza la rampa così come oggi conformata” (cfr. verbale dell'assemblea di condominio del 15/12/2022 prodotta quale doc. 21 di parte convenuta . Controparte_2
Terminata la discussione, si è passati alla votazione e la larghissima maggioranza dell'assemblea condominiale (un solo voto favorevole per 109,91 millesimi, due voti di astensione per 152,45 millesimi e tredici voti contrari per 760,65 millesimi) ha deliberato di non approvare l'installazione delle barriere richiesta da Parte_1
Giova ricordare che il sindacato dell'autorità giudiziaria su una deliberazione condominiale è limitato alla legittimità della stessa, non potendo estendersi a discrezionali valutazioni di merito spettanti esclusivamente all'assemblea.
Nel caso in esame, la decisione adottata dall'assemblea condominiale non viola alcuna norma di legge o del regolamento di condominio ed è pertanto legittima;
non può il giudice sindacare il merito del contenuto della delibera, sostituendo il proprio metro di giudizio a quello della maggioranza dei condomini, come espresso dal voto in assemblea.
Richiesta di revoca della proroga concessa a per l'utilizzo del corsello Controparte_2 box.
La parte attrice lamenta che l'assemblea condominiale abbia rigettato la richiesta avanzata da di revoca della proroga concessa a per l'utilizzo di una porzione Parte_1 Controparte_2 di corsello box condominiale.
Tale questione è stata trattata al punto 6) parte 2) dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 15/12/2022.
L'assemblea, dopo avere dato atto che con precedente delibera condominiale del 20/07/2021 era stata concessa all'unanimità la deroga al regolamento condominiale in favore di CP_2 CP_2 per l'utilizzo del corsello box, all'esito della discussione ha deliberato a larga maggioranza
[...] di non approvare la richiesta di revoca di tale deroga avanzata da Parte_1
pagina 16 di 19 In proposito, occorre premettere che con delibera del 20/07/2021 adottata con il voto favorevole anche di (cfr. doc. 4 del convenuto), il Parte_1 CP_1 [...]
ha adottato la seguente determinazione: “Per quanto riguarda la corsia di Controparte_1 manovra / accesso all'autorimessa ai fini antincendio i VVF si sono già espressi indicando che la presenza di motociclette nella zona antistante il portone d'accesso all'Officina TO Perego, di per sé, non riducono le misure minime della corsia. Il regolamento condominiale prevede invece all'art. 4b che non possono essere lasciati autoveicoli, motoveicoli, biciclette e veicoli in genere negli spazi comuni. Considerata la reale situazione d'utilizzo e per venire incontro all'attività TO , dopo ampia discussione l'assemblea decide di derogare al regolamento di CP_2 condominio per la specifica condizione di cui sopra;
è però indispensabile che la corsia di manovra mantenga sempre una larghezza di passaggio libero netto di ml 5,00. Sarà cura degli addetti dell'Officina garantire il rispetto di quanto sopra anche da parte dei propri clienti.
Si delibera altresì che il mancato rispetto di quanto sopra farà venir meno detta deroga con immediata applicazione puntuale ed integrale del regolamento condominiale che, di fatto, vieta qualsiasi tipo di sosta. E' invece vietata la sosta anche temporanea di motociclette o altri oggetti davanti e sotto sotto la scala antincendio e nella zona d'angolo esterna del percorso d'accesso. Come nota generale si ribadisce il divieto di occupare gli spazi comuni condominiali. Si avvisano inoltre tutti i condomini che le porte REI di collegamento tra l'autorimessa e l'uscita posteriore (scaletta) devono rimanere sempre chiuse come tutte le porte REI. Dare massima informazione anche ai propri conduttori, addetti, ecc. Votazione punto 3 o.d.g.: Approvato all'unanimità dei presenti.”
Con la delibera del 20/07/2021 il Condominio ha dunque inteso introdurre in favore di
[...] una deroga all'art. 4) lett. b) del regolamento di condominio, consentendo la sosta di CP_2 motociclette nella zona antistante il portone d'accesso all'Officina TO Perego, a condizione che la corsia di manovra mantenga sempre una larghezza di passaggio libero netto di ml. 5,00.
La delibera del 20/07/2021 non solo non è stata impugnata da ma è stata Parte_1 addirittura adottata con il voto favorevole della stessa.
Si tratta peraltro di delibera del tutto legittima, poiché le clausole del regolamento che disciplinano l'organizzazione della gestione dei beni comuni (tra cui deve essere ricompresa quella relativa all'utilizzo degli spazi comuni), anche se inserite in un regolamento contrattuale, non hanno natura negoziale, e possono quindi essere modificate a maggioranza dall'assemblea (Cass., n. 8940/2019; Cass., n. 17694/2007; Cass., n. 5626/2002).
Una volta approvata dall'assemblea condominiale la deroga al regolamento condominiale in oggetto, rientra nella discrezionalità del Condominio, non sindacabile dall'autorità giudiziaria, la decisione di revocare o meno detta deroga.
La richiesta avanzata da di revocare la predetta deroga è stata rigettata Parte_1 dall'assemblea condominiale con delibera del 15/12/2022 oggetto di impugnativa, che ha legittimamente ritenuto di confermare la determinazione adottata con precedente delibera del 20/07/2021.
pagina 17 di 19 Interventi sulle pensiline
La questione relativa agli interventi da effettuare sulle pensiline è stata trattata al punto 6) parte 3) dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 15/12/2022.
Sul punto, deve osservarsi che, come correttamente eccepito dal convenuto, difetta il CP_1 requisito dell'interesse ad agire in capo all'attrice.
Dal verbale assembleare emerge infatti con chiarezza che il non ha assunto alcuna CP_1 determinazione sul punto: l'amministratore di condominio ha semplicemente dato atto che avrebbe provveduto ad approfondire la questione, aggiornando successivamente l'assemblea.
L'assemblea condominiale non ha dunque assunto alcuna deliberazione suscettibile di impugnativa, non avendo deliberato alcun intervento né determinato l'assunzione di spese.
Impianto di illuminazione
La questione relativa all'impianto di illuminazione è stata trattata al punto 10) dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 15/12/2022.
Tuttavia, il non ha assunto alcuna delibera suscettibile di impugnativa, essendosi CP_1 limitato a richiamare il parere espresso dal proprio legale volto a escludere la natura condominiale dei lampioni, in quanto realizzati su fondi di proprietà esclusiva, e non su parti comuni.
Non si ravvisa pertanto neppure in relazione a questa questione l'interesse ad agire in capo all'attrice.
Rimborso spese di riparazione
L'attrice lamenta che, contrariamente a quanto deliberato dall'assemblea condominiale del 15/12/2022 al punto 8) dell'ordine del giorno, il Condominio non ha provveduto a rimborsare in favore di le spese di riparazione sostenute in seguito a danni per infiltrazioni, per Parte_1
l'importo complessivo di € 2.648,00.
Il ha dato atto che tale somma è stata posta in compensazione di sede di CP_1 approvazione di bilancio con il maggior credito vantato dal nei confronti di CP_1 [...] per spese condominiali. Parte_1
Le parti hanno del resto confermato all'udienza del 02/11/2023 avanti al giudice precedente assegnatario del fascicolo che, con riferimento alla domanda risarcitoria per € 2.648,00 di cui al punto 6) dell'atto di citazione, “è cessata la materia del contendere, senza che ciò determini da parte di alcun riconoscimento di maggiori debiti nei confronti del condominio. L'avv. Parte_1
MA chiarisce che nessun accertamento né tantomeno condanna è richiesto in questa sede, fermi restando i diritti di credito derivanti dal bilancio consuntivo, che verranno eventualmente fatti valere in altra sede” (cfr. verbale di udienza del 02/11/2023).
Uso illegittimo di unità immobiliari da parte di Controparte_2
pagina 18 di 19 La parte attrice lamenta il mutamento da parte di delle destinazioni d'uso di Controparte_2 alcune unità immobiliari di proprietà esclusiva, in violazione del regolamento condominiale.
Si tratta di domanda rispetto alla quale il è estraneo, dovendo al più essere proposta CP_1 nei confronti dei singoli condomini che, in base alla prospettazione attorea, avrebbero violato il regolamento condominiale.
Illegittimo uso di area privata di come luogo di deposito dei rifiuti Parte_1 condominiali
La parte attrice lamenta che alcuni condomini depositerebbero i rifiuti su area di proprietà esclusiva di Parte_1
Si tratta di domanda rispetto alla quale il Condominio è estraneo, essendo legittimati passivi i singoli condomini cui la parte attrice addebita la condotta di illegittimo deposito dei rifiuti.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, le domande giudiziali proposte da nei Parte_1 confronti del devono essere rigettate. Controparte_1
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte attrice, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, con riduzione dei valori medi per la fase di trattazione, in assenza di effettiva attività istruttoria.
Non si ravvisano nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. invocato dalla parte convenuta CP_2 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara inammissibile ogni domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_2
2) Rigetta ogni domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
; Controparte_1
3) Condanna a rifondere in favore di le spese di lite, che liquida Parte_1 Controparte_2
€ 518,00 per anticipazioni e in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Condanna a rifondere in favore del Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 2 luglio 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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