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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 09/06/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 184/2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
via degli Italici n.3, rappresentata e difesa, giusta procura speciale versata in atti, dall'Avv. Letizia
Palmarini (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Pescara C.F._2
alla Piazza Ettore Troilo n.11
ATTORE-OPPONENTE
Contro
, con sede in EN in via V. San Carlo 8/20, iscritta presso il Registro delle CP_1
Imprese di EN (C.F. - P.I. ), capogruppo dell'omonimo gruppo iscritto P.IVA_1 P.IVA_2 nell'apposito albo con il codice n 5387.6, in persona del suo procuratore speciale Dott. CP_2
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Pucarelli, (C.F.
[...] C.F._3
) ed elettivamente domiciliata digitalmente presso il seguente indirizzo di posta C.F._4
elettronica Email_1
CONVENUTA-OPPOSTA
Contro
(C.F. ), con sede legale in Napoli in via Santa Controparte_3 P.IVA_3
Brigida n.39, nella sua qualità di cessionaria dei crediti di e per essa quale mandataria CP_1
(C.F. ), in persona del suo procuratore speciale dott. Parte_2 P.IVA_4 CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Maccalini, (C.F. ed elettivamente
[...] C.F._5
domiciliata digitalmente presso il seguente indirizzo di posta elettronica Email_2
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo-fideiussione-polizza fideiussoria pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso con note difensive a trattazione scritta.
FATTO E PROCESSO
1.Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.150/2022 del 29.06.2022 (R.G.
n.288/2022) adiva codesto Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“in via preliminare: sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ricorrendo i gravi motivi di cui all'art.649 c.p.c.;
- nel merito: revocare, per le causali esposte, il decreto ingiuntivo n.150/2022 del Tribunale di
Chieti– Sezione distaccata di Ortona (R.G. n. 288/2022) e, quindi, dichiararlo nullo e/o invalido e, comunque, improduttivo di qualsivoglia effetto;
- sempre nel merito: accertare e dichiarare, per le causali esposte, che nulla è dovuto dall'opponente alla e per essa alla e Controparte_5 Controparte_3
per essa quale mandataria , anche in ragione della nullità e/o invalidità e/o Parte_2
inefficacia integrale o parziale (limitatamente agli artt. 2,6 e 8) della fideiussione sottoscritta con
(già in data 11.04.2014”; Controparte_5 Controparte_6
- sempre nel merito: accertare e dichiarare, per le causali esposte, che nulla è dovuto dall'opponente alla e per essa alla Controparte_5 Controparte_3
e per essa quale mandataria , anche in ragione della perdita di
[...] Parte_2
efficacia della fideiussione per decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. per non aver provveduto la banca ad escutere i debitori entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione;
- con riserva, all'esito del presente giudizio, di ripetizione integrale di tutte le somme già versate dall'odierna opponente, debitrice esecutata, alla e per essa alla nell'ambito CP_1 CP_3
della conversione del pignoramento di cui all'esecuzione immobiliare R.G.Es. n.130/2022 pendente dinanzi al Tribunale di Chieti, somme non dovute;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfetario al 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Letizia Palmarini;
2.A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto quanto segue:
-in data 13.07.2012, la concedeva alla Controparte_7 Pt_3 Parte_4
il prestito aziendale n.066/30176506, di originari € 30.000,00 che veniva garantito da n.2 titoli
[...] cambiari dell'importo di € 15.000,00= cadauno con scadenza a vista purché entro il 13.01.2019, rilasciati dalla medesima società finanziata ed avallati dalla sig.ra e dal sig. Parte_4 Per_1
;
[...]
pagina 2 di 8 -in data 11.04.2014 a garanzia di tutte le obbligazioni della Parte_5
i sig.ri e rilasciavano, fideiussione omnibus fino
[...] Parte_4 Persona_1 Parte_1 all'importo di € 15.000,00;
-con raccomandata del 22.05.2018 l'Istituto di credito comunicava alla debitrice principale ed ai garanti la risoluzione del finanziamento n. 056/30176506 chiedendo la restituzione del relativo scoperto;
-successivamente, in data 23.06.2022 la depositava presso il Tribunale Controparte_5
di Chieti – Sezione distaccata di Ortona, il ricorso per decreto ingiuntivo con il quale chiedeva la condanna al pagamento della nonché dei sig.ri Parte_5
ed in proprio e nei limiti delle garanzie prestate in Parte_4 Persona_1 Parte_1 solido tra loro, dell'importo di € 28.582,45= oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio;
-il Tribunale adito emetteva quindi, in data 29 giugno 2022, il provvedimento monitorio n.150/2022 reso nell'ambito del procedimento rubricato con R.G. n.288/2022, dichiarato provvisoriamente esecutivo, notificato ai debitori in data 26/27.07.2022 e 10.08.2022 unitamente al pedissequo atto di precetto;
-avverso il già menzionato titolo gli istanti non proponevano formale opposizione nei termini di cui all'art. 641 e s.s. c.p.c. per cui la con atto di pignoramento Controparte_5
immobiliare notificato in data 21.10.2022 sottoponeva a pignoramento i cespiti immobiliari di proprietà della garante , siti in Ortona alla via della Libertà n.202; Parte_1
-veniva instaurata pertanto la procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n.130/2022 pendente dinanzi al
Tribunale di Chieti, nei cui confronti la debitrice esecutata proponeva istanza di conversione del pignoramento accolta favorevolmente dal Giudice adito;
-nel predetto giudizio di esecuzione immobiliare interveniva costituendosi la
[...]
in qualità di cessionaria nella titolarità del credito vantato dalla cedente Controparte_3
Controparte_5
-con provvedimento datato 27.10.2023 il G.E. dott. Turco, in ossequio alla sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite del 6 aprile 2023 n.9479 invitava il professionista delegato a verificare se il titolo esecutivo, costituito dal D.I. non opposto, presentasse il carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto sulla cui base il titolo era stato emesso e con provvedimento del 15.03.2024, rilevata la possibile abusività delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus per violazione della concorrenza, sospendeva il versamento delle rate fino ad allora regolarmente versate, segnalava la circostanza alla debitrice esecutata, la avvertiva della possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e rinviava all'udienza del 21.06.2024 per verificare l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
pagina 3 di 8 - il 18.04.24 la sig.ra , quale fideiussore della M.C. di e Parte_1 Parte_4 Per_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo per cui è causa.
[...]
3.Si costituiva in giudizio la contestando la pretesa della parte attrice eccependo la CP_8 carenza di legittimazione passiva della stessa data l'avvenuta cessione del credito alla ai CP_3 sensi e per effetto dell'art. 58 del Testo Unico Bancario con efficacia economica dal 1° gennaio 2022 e con effetti giuridici dal 15 dicembre 2022. Sottolineava che il provvedimento n. 55/05 della Banca
d'Italia si riferisce esclusivamente alle fidejussioni omnibus e che concerne il periodo che va dal 2002 al 2005. Eccepiva altresì che nel caso di specie non sussistono i presupposti di cui all'art. 1957 secondo e terzo comma c.c. per cui ne consegue che l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta a nessun termine di decadenza. Ulteriormente sottolineava come l'attrice abbia prestato fideiussione con sottoscrizione per avallo delle cambiali rilasciate in garanzia dell'adempimento del prestito. Eccepiva l'infondatezza dell'istanza di sospensione avanzata in quanto non fondata su prova scritta.
Concludeva le sue richieste nel seguente modo:
“Preliminarmente per il rigetto dell'istanza di sospensione, nel merito per l'accertamento e la declaratoria di carenza di legittimazione passiva della in subordine e nel merito per il CP_1 rigetto integrale dell'opposizione spiegata, perché inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, con conseguenziale totale conferma del d.i. opposto ovvero ed in via gradata con condanna della opponente al pagamento delle somme dovute in conseguenza del prestito aziendale n
066/30176506 e delle cambiali sottoscritte per avallo, con il favore delle spese di lite.
4.Interveniva in giudizio la contestando le domande formulate dall'attrice poichè infondate CP_3
in fatto ed in diritto ed eccependo l'inapplicabilità del provvedimento della Banca D'Italia n. 55 del
2005 alle fideiussioni sottoscritte successivamente a tale data ed alla garanzia oggetto di causa, sottoscritta nel 2014 come sostenuto dalle sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021. Sosteneva che la presenza delle condizioni standardizzate configurate dagli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale all'esame riproduttive delle clausole dello schema ABI non comportassero la nullità del contratto di fideiussione ma al più la nullità delle singole clausole come chiarito dalla Suprema Corte anche con la recente ordinanza, Sez. III, 20 settembre 2023, n. 26957. Precisava che nel caso di specie si è in presenza di un contratto autonomo di garanzia in forza della clausola c.d. “a prima richiesta” contenuta all'art. 7 e che non possano essere sollevate le eccezioni spettanti al debitore principale, per cui non è applicabile il termine di decadenza dell'art. 1957 cod. civ. Inotre, dichiarava la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande restitutorie e risarcitorie avanzate dall'attrice essendo pagina 4 di 8 unicamente cessionaria del credito e non del rapport intercorrente con la banca. Precisava la non sussistenza dei presupposti per invocare la sospensione del decreto ingiuntivo.
Rassegnava così le proprie conclusioni: “In via preliminare: a) Respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto non sussistendone i presupposti per le motivazioni esposte;
b) All'esito della relativa pronunzia, concedere il termine per introdurre il procedimento di mediazione ai fini della procedibilità della domanda;
c) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in relazione alle domande restitutorie e/o risarcitorie avanzate CP_3
dalla opponente, in relazione alle quali è legittimata unicamente la società cedente Nel merito: in via principale, respingere l'opposizione e tutte le domande, perché inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione e/o di declaratoria di inefficacia, anche parziale, della fideiussione, condannare la sig.ra all'integrale Parte_1
pagamento di quanto dovuto alla in virtù delle clausole contrattuali e del contratto autonomo di CP_1
garanzia -.In ogni caso, ritenere e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nell'atto, la carenza di titolarità
e/o legittimazione passiva di in relazione alle richieste risarcitorie e di condanna, atteso che la CP_3
cessione è relativa ai soli crediti - Con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari di giudizio oltre accessori di legge”.
5.All'udienza del 9.9.24, non essendo stata esperita la mediazione obbligatoria veniva concesso termine per l'avvio della mediazione e rinviata la causa al 27.01.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex art 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Non veniva sospesa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto non ricorrendone i presupposti, avendo dato garanzia con avallo di due Parte_1 cambiali per l'importo di euro 15.000,00 ciascuno.
6.Nelle more del giudizio parte attrice depositava atti di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. notificati alle controparti e alle difese avverse e contestuale istanza di estinzione del giudizio.
7.La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale e sarebbe giunta a decisione in data
27/01/2025 con il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ossia pochi giorni dopo il deposito della rinuncia agli atti da parte dell'attrice opponente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si prende atto della rinuncia agli atti del giudizio di parte attrice ex art. 306 c.p.c., depositata in data 24.01.25, notificata alle altre parti in data 21.01.25; della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con estinzione del presente giudizio.
pagina 5 di 8 La parte convenuta e l'intervenuta hanno concluso, con note scritte CP_8 CP_3
sostituzione udienza del 27.01.25, affinché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con la condanna della Sig.ra al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Si rammenta che la pronuncia di cessazione della materia del contendere ha natura meramente dichiarativa non potendosi procedere nel giudizio ed alla sua definizione perché è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Affinchè possa essere emanata tale dichiarazione è necessario il pieno accordo delle parti circa l'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia (sentenza n.5607 del 15 marzo 2005, Corte di Cassazione). Il giudice però è tenuto con la sentenza di cessazione della materia del contendere a decidere sulle spese di giustizia secondo il principio della soccombenza virtuale come confermato dalla sentenza della Cassazione civile sez. VI, n. 24714 del 11/08/2022. In particolare, è l'art. 91 c.p.c. che si occupa del c.d. principio della soccombenza, per cui nessuno può essere onerato delle spese di giustizia, che non si sarebbero rese necessarie se la controparte avesse agito secondo diritto. Dunque, è colui che ha reso necessario il giudizio, proponendolo ingiustamente o resistendo indebitamente, a dover sostenere i costi della giustizia. Nel caso ci sia la cessazione della materiale del contendere, la soccombenza si declina nel principio della soccombenza virtuale. Tale soccombenza è quella che deve stabilire il giudice tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ai fini della liquidazione delle spese processuali domandate in seguito all'estinzione del processo il giudice è tenuto a verificare un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'opposizione, risultando irrilevante che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta. La soccombenza è “virtuale” perché, di fatto, il giudizio si conclude senza vincitori né vinti. Sebbene sia virtuale la soccombenza si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza come affermato dalla
Corte di cassazione civile sez. VI, n.24714 del 2022.
Fatta tale premessa, si osserva che l'opposizione al decreto ingiuntivo n.150/2022 del 29.06.2022 risulta infondata.
In effetti, la ha dato garanzia con l'avallo di due cambiali per l'importo di euro 15.000,00 Pt_1
ciascuno. In relazione alla nullità assoluta e/o parziale della fideiussione parte attrice si è limitata ad argomentare la nullità senza aver fornito la prova di quanto dedotto per la violazione del provvedimento n 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia. Oltretutto, il provvedimento 05/25 invocato dall'attrice riguarda l'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia tra il novembre 2003 ed il maggio 2005, periodo che non ricomprende la fideiussione prestata. Anche le deduzioni sul mancato rispetto del termine ex art. 1157 c.c. non sarebbero state meritevoli di accoglimento poichè vi è prova pagina 6 di 8 in atti che la ha richiesto entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione il pagamento anche al CP_5
fideiussore come dimostrato dalla nota del 22.5.2018 inviata dalla banca al debitore principale e contemporaneamente a tutti gli altri coobbligati. Si aggiunge che la sospensione della procedura esecutiva incardinata innanzi il Tribunale di Chieti è avvenuta affinchè il fideiussore provvedesse eventualmente a valutare di svolgere opposizione al D.I. per l'abusività delle clausole del contratto di finanziamento come consumatore;
qualifica che non è stata dimostrata.
Pertanto, vista la soccombenza virtuale di parte attrice per quanto innanzi detto, le spese di lite vanno poste a carico di essa parte attrice e liquidate per tutte le 3 fasi del giudizio, tenendo conto dei parametri minimi previsti per le controversie di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 nella misura di complessivi euro 1.453,00 ciascuno (di cui 851,00 per studio, euro 602,00 per fase introduttiva) in favore sia della convenuta e sia della intervenuta ) per CP_8 CP_3
compensi di avvocato, oltre alle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA se dovuti, oltre interessi e successive occorrende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e per l'effetto dichiara estinto il giudizio;
2. dichiara la soccombenza virtuale di parte attrice e per l'effetto condanna la Parte_1
medesima al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, sia in favore della convenuta che della terza intervenuta che si liquidano in complessivi CP_8 CP_3
euro 1.453,00 ciascuno (di cui 851,00 per studio, euro 602,00 per fase introduttiva) per compensi di avvocato, oltre alle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA se dovuti, oltre interessi e successive occorrende.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Ortona, 9 giugno 2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Sofia Nanni
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 184/2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
via degli Italici n.3, rappresentata e difesa, giusta procura speciale versata in atti, dall'Avv. Letizia
Palmarini (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Pescara C.F._2
alla Piazza Ettore Troilo n.11
ATTORE-OPPONENTE
Contro
, con sede in EN in via V. San Carlo 8/20, iscritta presso il Registro delle CP_1
Imprese di EN (C.F. - P.I. ), capogruppo dell'omonimo gruppo iscritto P.IVA_1 P.IVA_2 nell'apposito albo con il codice n 5387.6, in persona del suo procuratore speciale Dott. CP_2
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Pucarelli, (C.F.
[...] C.F._3
) ed elettivamente domiciliata digitalmente presso il seguente indirizzo di posta C.F._4
elettronica Email_1
CONVENUTA-OPPOSTA
Contro
(C.F. ), con sede legale in Napoli in via Santa Controparte_3 P.IVA_3
Brigida n.39, nella sua qualità di cessionaria dei crediti di e per essa quale mandataria CP_1
(C.F. ), in persona del suo procuratore speciale dott. Parte_2 P.IVA_4 CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Maccalini, (C.F. ed elettivamente
[...] C.F._5
domiciliata digitalmente presso il seguente indirizzo di posta elettronica Email_2
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo-fideiussione-polizza fideiussoria pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso con note difensive a trattazione scritta.
FATTO E PROCESSO
1.Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.150/2022 del 29.06.2022 (R.G.
n.288/2022) adiva codesto Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“in via preliminare: sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ricorrendo i gravi motivi di cui all'art.649 c.p.c.;
- nel merito: revocare, per le causali esposte, il decreto ingiuntivo n.150/2022 del Tribunale di
Chieti– Sezione distaccata di Ortona (R.G. n. 288/2022) e, quindi, dichiararlo nullo e/o invalido e, comunque, improduttivo di qualsivoglia effetto;
- sempre nel merito: accertare e dichiarare, per le causali esposte, che nulla è dovuto dall'opponente alla e per essa alla e Controparte_5 Controparte_3
per essa quale mandataria , anche in ragione della nullità e/o invalidità e/o Parte_2
inefficacia integrale o parziale (limitatamente agli artt. 2,6 e 8) della fideiussione sottoscritta con
(già in data 11.04.2014”; Controparte_5 Controparte_6
- sempre nel merito: accertare e dichiarare, per le causali esposte, che nulla è dovuto dall'opponente alla e per essa alla Controparte_5 Controparte_3
e per essa quale mandataria , anche in ragione della perdita di
[...] Parte_2
efficacia della fideiussione per decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. per non aver provveduto la banca ad escutere i debitori entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione;
- con riserva, all'esito del presente giudizio, di ripetizione integrale di tutte le somme già versate dall'odierna opponente, debitrice esecutata, alla e per essa alla nell'ambito CP_1 CP_3
della conversione del pignoramento di cui all'esecuzione immobiliare R.G.Es. n.130/2022 pendente dinanzi al Tribunale di Chieti, somme non dovute;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfetario al 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Letizia Palmarini;
2.A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto quanto segue:
-in data 13.07.2012, la concedeva alla Controparte_7 Pt_3 Parte_4
il prestito aziendale n.066/30176506, di originari € 30.000,00 che veniva garantito da n.2 titoli
[...] cambiari dell'importo di € 15.000,00= cadauno con scadenza a vista purché entro il 13.01.2019, rilasciati dalla medesima società finanziata ed avallati dalla sig.ra e dal sig. Parte_4 Per_1
;
[...]
pagina 2 di 8 -in data 11.04.2014 a garanzia di tutte le obbligazioni della Parte_5
i sig.ri e rilasciavano, fideiussione omnibus fino
[...] Parte_4 Persona_1 Parte_1 all'importo di € 15.000,00;
-con raccomandata del 22.05.2018 l'Istituto di credito comunicava alla debitrice principale ed ai garanti la risoluzione del finanziamento n. 056/30176506 chiedendo la restituzione del relativo scoperto;
-successivamente, in data 23.06.2022 la depositava presso il Tribunale Controparte_5
di Chieti – Sezione distaccata di Ortona, il ricorso per decreto ingiuntivo con il quale chiedeva la condanna al pagamento della nonché dei sig.ri Parte_5
ed in proprio e nei limiti delle garanzie prestate in Parte_4 Persona_1 Parte_1 solido tra loro, dell'importo di € 28.582,45= oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio;
-il Tribunale adito emetteva quindi, in data 29 giugno 2022, il provvedimento monitorio n.150/2022 reso nell'ambito del procedimento rubricato con R.G. n.288/2022, dichiarato provvisoriamente esecutivo, notificato ai debitori in data 26/27.07.2022 e 10.08.2022 unitamente al pedissequo atto di precetto;
-avverso il già menzionato titolo gli istanti non proponevano formale opposizione nei termini di cui all'art. 641 e s.s. c.p.c. per cui la con atto di pignoramento Controparte_5
immobiliare notificato in data 21.10.2022 sottoponeva a pignoramento i cespiti immobiliari di proprietà della garante , siti in Ortona alla via della Libertà n.202; Parte_1
-veniva instaurata pertanto la procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n.130/2022 pendente dinanzi al
Tribunale di Chieti, nei cui confronti la debitrice esecutata proponeva istanza di conversione del pignoramento accolta favorevolmente dal Giudice adito;
-nel predetto giudizio di esecuzione immobiliare interveniva costituendosi la
[...]
in qualità di cessionaria nella titolarità del credito vantato dalla cedente Controparte_3
Controparte_5
-con provvedimento datato 27.10.2023 il G.E. dott. Turco, in ossequio alla sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite del 6 aprile 2023 n.9479 invitava il professionista delegato a verificare se il titolo esecutivo, costituito dal D.I. non opposto, presentasse il carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto sulla cui base il titolo era stato emesso e con provvedimento del 15.03.2024, rilevata la possibile abusività delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus per violazione della concorrenza, sospendeva il versamento delle rate fino ad allora regolarmente versate, segnalava la circostanza alla debitrice esecutata, la avvertiva della possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e rinviava all'udienza del 21.06.2024 per verificare l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
pagina 3 di 8 - il 18.04.24 la sig.ra , quale fideiussore della M.C. di e Parte_1 Parte_4 Per_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo per cui è causa.
[...]
3.Si costituiva in giudizio la contestando la pretesa della parte attrice eccependo la CP_8 carenza di legittimazione passiva della stessa data l'avvenuta cessione del credito alla ai CP_3 sensi e per effetto dell'art. 58 del Testo Unico Bancario con efficacia economica dal 1° gennaio 2022 e con effetti giuridici dal 15 dicembre 2022. Sottolineava che il provvedimento n. 55/05 della Banca
d'Italia si riferisce esclusivamente alle fidejussioni omnibus e che concerne il periodo che va dal 2002 al 2005. Eccepiva altresì che nel caso di specie non sussistono i presupposti di cui all'art. 1957 secondo e terzo comma c.c. per cui ne consegue che l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta a nessun termine di decadenza. Ulteriormente sottolineava come l'attrice abbia prestato fideiussione con sottoscrizione per avallo delle cambiali rilasciate in garanzia dell'adempimento del prestito. Eccepiva l'infondatezza dell'istanza di sospensione avanzata in quanto non fondata su prova scritta.
Concludeva le sue richieste nel seguente modo:
“Preliminarmente per il rigetto dell'istanza di sospensione, nel merito per l'accertamento e la declaratoria di carenza di legittimazione passiva della in subordine e nel merito per il CP_1 rigetto integrale dell'opposizione spiegata, perché inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, con conseguenziale totale conferma del d.i. opposto ovvero ed in via gradata con condanna della opponente al pagamento delle somme dovute in conseguenza del prestito aziendale n
066/30176506 e delle cambiali sottoscritte per avallo, con il favore delle spese di lite.
4.Interveniva in giudizio la contestando le domande formulate dall'attrice poichè infondate CP_3
in fatto ed in diritto ed eccependo l'inapplicabilità del provvedimento della Banca D'Italia n. 55 del
2005 alle fideiussioni sottoscritte successivamente a tale data ed alla garanzia oggetto di causa, sottoscritta nel 2014 come sostenuto dalle sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021. Sosteneva che la presenza delle condizioni standardizzate configurate dagli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale all'esame riproduttive delle clausole dello schema ABI non comportassero la nullità del contratto di fideiussione ma al più la nullità delle singole clausole come chiarito dalla Suprema Corte anche con la recente ordinanza, Sez. III, 20 settembre 2023, n. 26957. Precisava che nel caso di specie si è in presenza di un contratto autonomo di garanzia in forza della clausola c.d. “a prima richiesta” contenuta all'art. 7 e che non possano essere sollevate le eccezioni spettanti al debitore principale, per cui non è applicabile il termine di decadenza dell'art. 1957 cod. civ. Inotre, dichiarava la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande restitutorie e risarcitorie avanzate dall'attrice essendo pagina 4 di 8 unicamente cessionaria del credito e non del rapport intercorrente con la banca. Precisava la non sussistenza dei presupposti per invocare la sospensione del decreto ingiuntivo.
Rassegnava così le proprie conclusioni: “In via preliminare: a) Respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto non sussistendone i presupposti per le motivazioni esposte;
b) All'esito della relativa pronunzia, concedere il termine per introdurre il procedimento di mediazione ai fini della procedibilità della domanda;
c) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in relazione alle domande restitutorie e/o risarcitorie avanzate CP_3
dalla opponente, in relazione alle quali è legittimata unicamente la società cedente Nel merito: in via principale, respingere l'opposizione e tutte le domande, perché inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione e/o di declaratoria di inefficacia, anche parziale, della fideiussione, condannare la sig.ra all'integrale Parte_1
pagamento di quanto dovuto alla in virtù delle clausole contrattuali e del contratto autonomo di CP_1
garanzia -.In ogni caso, ritenere e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nell'atto, la carenza di titolarità
e/o legittimazione passiva di in relazione alle richieste risarcitorie e di condanna, atteso che la CP_3
cessione è relativa ai soli crediti - Con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari di giudizio oltre accessori di legge”.
5.All'udienza del 9.9.24, non essendo stata esperita la mediazione obbligatoria veniva concesso termine per l'avvio della mediazione e rinviata la causa al 27.01.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex art 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Non veniva sospesa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto non ricorrendone i presupposti, avendo dato garanzia con avallo di due Parte_1 cambiali per l'importo di euro 15.000,00 ciascuno.
6.Nelle more del giudizio parte attrice depositava atti di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. notificati alle controparti e alle difese avverse e contestuale istanza di estinzione del giudizio.
7.La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale e sarebbe giunta a decisione in data
27/01/2025 con il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ossia pochi giorni dopo il deposito della rinuncia agli atti da parte dell'attrice opponente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si prende atto della rinuncia agli atti del giudizio di parte attrice ex art. 306 c.p.c., depositata in data 24.01.25, notificata alle altre parti in data 21.01.25; della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con estinzione del presente giudizio.
pagina 5 di 8 La parte convenuta e l'intervenuta hanno concluso, con note scritte CP_8 CP_3
sostituzione udienza del 27.01.25, affinché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con la condanna della Sig.ra al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Si rammenta che la pronuncia di cessazione della materia del contendere ha natura meramente dichiarativa non potendosi procedere nel giudizio ed alla sua definizione perché è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Affinchè possa essere emanata tale dichiarazione è necessario il pieno accordo delle parti circa l'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia (sentenza n.5607 del 15 marzo 2005, Corte di Cassazione). Il giudice però è tenuto con la sentenza di cessazione della materia del contendere a decidere sulle spese di giustizia secondo il principio della soccombenza virtuale come confermato dalla sentenza della Cassazione civile sez. VI, n. 24714 del 11/08/2022. In particolare, è l'art. 91 c.p.c. che si occupa del c.d. principio della soccombenza, per cui nessuno può essere onerato delle spese di giustizia, che non si sarebbero rese necessarie se la controparte avesse agito secondo diritto. Dunque, è colui che ha reso necessario il giudizio, proponendolo ingiustamente o resistendo indebitamente, a dover sostenere i costi della giustizia. Nel caso ci sia la cessazione della materiale del contendere, la soccombenza si declina nel principio della soccombenza virtuale. Tale soccombenza è quella che deve stabilire il giudice tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ai fini della liquidazione delle spese processuali domandate in seguito all'estinzione del processo il giudice è tenuto a verificare un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'opposizione, risultando irrilevante che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta. La soccombenza è “virtuale” perché, di fatto, il giudizio si conclude senza vincitori né vinti. Sebbene sia virtuale la soccombenza si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza come affermato dalla
Corte di cassazione civile sez. VI, n.24714 del 2022.
Fatta tale premessa, si osserva che l'opposizione al decreto ingiuntivo n.150/2022 del 29.06.2022 risulta infondata.
In effetti, la ha dato garanzia con l'avallo di due cambiali per l'importo di euro 15.000,00 Pt_1
ciascuno. In relazione alla nullità assoluta e/o parziale della fideiussione parte attrice si è limitata ad argomentare la nullità senza aver fornito la prova di quanto dedotto per la violazione del provvedimento n 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia. Oltretutto, il provvedimento 05/25 invocato dall'attrice riguarda l'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia tra il novembre 2003 ed il maggio 2005, periodo che non ricomprende la fideiussione prestata. Anche le deduzioni sul mancato rispetto del termine ex art. 1157 c.c. non sarebbero state meritevoli di accoglimento poichè vi è prova pagina 6 di 8 in atti che la ha richiesto entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione il pagamento anche al CP_5
fideiussore come dimostrato dalla nota del 22.5.2018 inviata dalla banca al debitore principale e contemporaneamente a tutti gli altri coobbligati. Si aggiunge che la sospensione della procedura esecutiva incardinata innanzi il Tribunale di Chieti è avvenuta affinchè il fideiussore provvedesse eventualmente a valutare di svolgere opposizione al D.I. per l'abusività delle clausole del contratto di finanziamento come consumatore;
qualifica che non è stata dimostrata.
Pertanto, vista la soccombenza virtuale di parte attrice per quanto innanzi detto, le spese di lite vanno poste a carico di essa parte attrice e liquidate per tutte le 3 fasi del giudizio, tenendo conto dei parametri minimi previsti per le controversie di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 nella misura di complessivi euro 1.453,00 ciascuno (di cui 851,00 per studio, euro 602,00 per fase introduttiva) in favore sia della convenuta e sia della intervenuta ) per CP_8 CP_3
compensi di avvocato, oltre alle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA se dovuti, oltre interessi e successive occorrende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e per l'effetto dichiara estinto il giudizio;
2. dichiara la soccombenza virtuale di parte attrice e per l'effetto condanna la Parte_1
medesima al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, sia in favore della convenuta che della terza intervenuta che si liquidano in complessivi CP_8 CP_3
euro 1.453,00 ciascuno (di cui 851,00 per studio, euro 602,00 per fase introduttiva) per compensi di avvocato, oltre alle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA se dovuti, oltre interessi e successive occorrende.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Ortona, 9 giugno 2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Sofia Nanni
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