CASS
Sentenza 19 aprile 2023
Sentenza 19 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/04/2023, n. 10452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10452 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 15801-2021 proposto da: RC NA IA, rappresentata e difesa dall’avvocato IM BITTI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 10452 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 19/04/2023 Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -2- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SASSARI depositata il 31/03/2021; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. ALDO CENICCOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il Tribunale di Sassari, decidendo sull’opposizione proposta dall’avv. MA AN AR, ex art. 170 del DPR n. 115 del 2002, avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 17/1/2019 in favore dell’opponente, ed in relazione ai compensi maturati per la difesa prestata in un procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio svoltosi dinanzi allo stesso Tribunale, in favore di TO NI, accoglieva solo in parte l’opposizione, che verteva esclusivamente sulla congruità della liquidazione. Il Tribunale rilevava che le competenze professionali devono essere giudizialmente determinate, in conformità della legge, in rapporto alle singole fasi in cui si è concretamente esplicata Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -3- l’attività defensionale, all’oggetto e alla complessità della controversia. Nella specie, l’opponente aveva assistito il proprio cliente, regolarmente ammesso al patrocinio, in tutte le fasi del giudizio (di studio, introduzione, trattazione e discussione), convertito in divorzio congiunto e, contestualmente, assunto alla decisione all’esito dell’unica udienza presidenziale celebrata. La liquidazione risultava adottata in coerenza ai corrispettivi “valori base” previsti dalle tariffe vigenti in relazione alle fasi contemplate (ex DM n. 55/14, come richiamato) che si impongono quando i compensi sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, non potendo essere superati i valori medi, quando la liquidazione avvenga in favore del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Peraltro, l’assenza di specifiche previsioni sul rispetto di valori tariffari minimi non trova, invece, chiaro fondamento normativo, in quanto anche il DM n. 55/2014 non prevede il minimo, il medio e il massimo tariffario, ma unicamente il parametro base, che può essere aumentato o diminuito (nelle misure previste), ricorrendone i presupposti. Ad avviso del Tribunale il parametro base coincide sostanzialmente con i valori medi indicati dalle relative tabelle, che dunque, possono subire aumenti o diminuzioni percentuali nei casi previsti (ex artt. 1, commi 1, 2 e 6 DM Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -4- 55\2014, come integrati dal successivo DM 37/18), oltre alla conclusiva dimidiazione imposta dalla legge (art. 130 cit.). Ne derivava che i parametri di determinazione del compenso processuale, diversamente da quanto argomentato nel ricorso, non possono costituire un vincolo alla liquidazione giudiziale, ma solo criteri di orientamento, idonei a individuare la misura economica ricorrente (standard) del valore della prestazione professionale riferibile alle singole fasi procedimentali. Pertanto, la determinazione dei singoli compensi (differenziati per fasi) poteva anche derogare i valori base, prefissati dalle relative tariffe, purché siano resi manifesti, con apposita motivazione, i criteri di liquidazione prescelti e indicate le percentuali di aumento o di diminuzione stabilite;
in ogni caso, evitando di liquidare somme simboliche o non consone al decoro della professione (secondo la regola generale di cui all’art. 2233, cpv., c.c.). Nella fattispecie in esame, la liquidazione disposta era stata operata, in relazione a ciascuna delle fasi indicate, in misura coerente ai valori tabellari da applicare, non risultando travalicate, in nessun caso, le percentuali di diminuzione (50%) e di aumento (25%). Il giudizio (presupposto) si era svolto, invero, attraverso le attività pregiudiziali e le fasi processuali correttamente indicate dal difensore, pur unificatesi, queste ultime, nell’unica udienza presidenziale celebrata, essendo venute a coesistere in essa la comparizione delle parti, la trattazione del processo (contraddistinta dalla conversione del rito) e la sua Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -5- discussione conclusiva (che ha semplicemente recepito i termini dell’accordo raggiunto da coniugi), definita dalla sentenza menzionata. Tutte tali attività erano poi connotate dall’assenza di complessità (con riferimento agli indicatori contemplati dagli artt. 4 e 12 DM 55\2014), tanto in riferimento alle questioni devolute, quanto allo svolgimento del processo (che ha richiesto una sola udienza presidenziale, senza attività istruttoria). Per l’effetto, il valore della controversia era da quantificare in misura non superiore ad € 5.200; inoltre la minima difficoltà della prestazione doveva essere compensata con omologhe diminuzioni, competendo l’aumento (nella misura massima conseguibile, fino al 25% dell’importo “liquidabile per la fase decisionale”: art. 4, co. 6) in relazione all’accordo raggiunto tra le parti, ma ragguagliato alla sola fase decisionale (diversamente da quanto esposto nell’istanza di liquidazione, in cui l’aumento era riferito alle fasi di “studio e trattazione”, sull’importo di € 2.767). Infine, andava operata la riduzione (50%) imposta dalla disciplina sul patrocinio a spese dello Stato (art. 130) e riconosciuta l’indennità di trasferta. Il valore tariffario complessivo prospettato dall’opponente (€ 5.178,75, da ridurre di 1⁄2) risultava esorbitare dai criteri normativi. Quanto al valore dell’affare, l’ordinanza ricordava che, il comma 1 dell’art 21 (rectius 5) del DM 55/14 detta la regola secondo cui il valore dell’affare deve essere determinato a Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -6- norma del codice di procedura civile, avendo riguardo, in ogni caso al “valore effettivo dell’affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte”; mentre, solo in via residuale, “qualora il valore effettivo dell’affare non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, lo stesso si considera di valore indeterminabile” (coma 6). I criteri individuati dal codice di rito (artt. 12, 13, 14 c.p.c.) per materie analoghe (parte del rapporto in contestazione;
massa attiva da dividere;
somme biennali per prestazioni alimentari periodiche) consentivano di escludere la “indeterminabilità dell’affare” (semplicemente non determinato nell’istanza di liquidazione) e di ricondurre gli aspetti effettivamente controversi tra le parti (come inferibili dalla domanda e dal contenuto dello stesso accordo conseguito tra le parti, costituente il “valore effettivo dell’affare”), in coerenza con gli ulteriori parametri da valutare al medesimo fine (importanza, natura, difficoltà dell’affare; numero e complessità delle questioni trattate: art. 4, co. 1 DM 55/14) al valore gradatamente inferiore (ricompreso tra € 1.100,01 e € 5.200, di comune applicazione nei procedimenti in oggetto per la fase presidenziale caratterizzata dall’assenza di particolari questioni e dall’unicità di udienza) rispetto a quello residuale, invece, indicato (ricompreso tra € 5.200 ed € 26.000). Per l’effetto il valore tariffario di riferimento era costituito, nella specie, da quello (tabellare intermedio) ricompreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, per ognuna delle (quattro) fasi Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -7- previste ed effettivamente ricorrenti nel caso in esame (parificando la fase istruttoria a quella di trattazione e riconoscendo quella decisionale, alla stregua delle conclusioni rassegnate all’esito della discussione unitaria, a seguito della conversione del rito), così da pervenire agli importi, distinti per fasi (secondo i valori singolarmente determinati in misura minima, ad eccezione della misura media riservata alla fase di trattazione, contraddistinta dall’avvenuta conciliazione e dalla trasformazione del rito): Fase di studio della controversia: valore minimo € 203,00; Fase introduttiva del giudizio: valore minimo € 203,00; Fase istruttoria e/o di trattazione: valore medio € 810,00; Fase decisionale: valore minimo € 405,00. Il compenso liquidabile era di € 1.621,00, sul quale competeva l’aumento del 25 % su € 405,00 per conciliazione giudiziale della controversia (art. 4, comma 6), pari ad € 101,25. Il compenso maggiorato era quindi pari ad € 1.722,25, che andava ridotto del 50 % (art. 130 Dpr 115/02), dovendosi quindi riconoscere la somma di € 861,13, solo di poco superiore a quella oggetto della liquidazione opposta. Andava quindi rigettata, di conseguenza, l’ulteriore richiesta di liquidazione dei compensi difensivi relativi al giudizio di opposizione. Infatti, anche per il giudizio di opposizione l’eventuale obbligo del pagamento delle spese resta regolato dalle disposizioni di cui all’art. 91 c.p.c. e all’art. 92, commi 1 e 2, relative alla "responsabilità delle parti per le spese", così che alla luce delle motivazioni assunte, sostanzialmente Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -8- reiettive dei motivi di ricorso, andava esclusa l’ulteriore liquidazione accessoria richiesta, nulla dovendosi disporre quanto alle spese. 2. Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso MA AN AR sulla base di due motivi. Il Ministero intimato ha resistito con controricorso. 3. Il primo motivo di ricorso denuncia l’invalidità della ordinanza e/o del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 2, 4 e 5 del DM n. 55/2014 e dell’allegata tabella 2, e degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 c.p.c. in relazione all’art 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In primo luogo, si deduce che sarebbe errata l’individuazione dello scaglione di riferimento del valore della causa, avendo il Tribunale fatto applicazione dello scaglione tra € 1.100,00 ed € 5.200,00, riducendo così arbitrariamente i compensi professionali, violando altresì i minimi tariffari, sulla base dell’attività svolta. Il giudice di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che il divorzio giudiziale è una controversia di valore indeterminabile, con la conseguenza che dovrebbe farsi applicazione dello scaglione da euro € 26.000,00 ad euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia. Il giudice di merito, invece, ha, del tutto arbitrariamente, inquadrato la causa in uno scaglione di valore errato, considerandola addirittura tra quelle di valore da € 1.100,00 ad € 5.200,00, e ciò con il solo riferimento all’assenza di Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -9- complessità delle questioni trattate ed alla non particolare complessità nello svolgimento della causa. Sotto un diverso profilo si lamenta che la liquidazione degli onorari sarebbe avvenuta al di sotto dei valori medi in assenza di adeguata motivazione. Il Tribunale, oltre ad errare nell’individuazione dello scaglione applicabile alla causa di divorzio, si è anche discostato dai valori medi senza darne adeguata motivazione, e ciò in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ha ribadito l’obbligo di motivazione del giudice in caso di scostamento dai valori medi di tariffa. In terzo luogo, si deduce la violazione dei parametri forensi in quanto intesi alla stregua di un semplice criterio di orientamento per la liquidazione giudiziale. Infatti, deve ritenersi che i criteri di cui al DM n. 55/2014 siano vincolanti per il giudice, non potendo liquidare compensi al di sotto dei minimi previsti. 4. Il motivo è infondato. In primo luogo, si rileva che la dedotta violazione dei minimi tariffari presuppone a monte il riscontro dell’erroneità della soluzione del giudice di merito quanto all’individuazione dello scaglione sulla scorta del quale determinare i compensi dovuti, avendo la stessa ordinanza osservato che, facendo applicazione dello scaglione in concreto prescelto, la liquidazione era avvenuta nel rispetto dei minimi tariffari, tenuto conto della riduzione massima espressamente prevista dal DM n. 55/2014. Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -10- La questione investe quindi a monte l’ammissibilità dell’individuazione dello scaglione di valore da € 1.100 ad € 5.200,00, pur in presenza di una controversia a carattere indeterminabile. Non ignora il Collegio come nella giurisprudenza di questa Corte sia stato affermato il principio secondo cui (Cass. n. 16671/2018) l’espressione "Di valore non inferiore a 26.000 euro" non sta a significare che i 26.000 euro rappresenterebbero il valore massimo ma, al contrario, il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile (conf. Cass. n. 24076/2019; Cass. n. 22330/2020), tuttavia deve tenersi conto proprio della formulazione letterale della norma de qua (art. 5 co. 6 del DM n. 55/2014 nella formulazione applicabile ratione temporis, prima delle modifiche di cui al DM n. 147/2022), secondo cui “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00. La dizione letterale ha quindi legittimato l’affermazione del principio di diritto, al quale la Corte intende assicurare Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -11- continuità, secondo cui l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia" (Cass. n. 968/2022; Cass. n. 38466/2021; Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019). L'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 non impedisce - dunque - al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni delle decisione (Cass. 11887/2019), dovere che nello specifico caso il tribunale ha compiutamente assolto, evidenziando la particolare semplicità delle questioni trattate e la sollecita definizione del procedimento. Una volta quindi ritenuto soddisfatto l’iter argomentativo per giustificare l’applicazione dello scaglione sulla cui scorta il Tribunale ha individuato il compenso base, ne consegue altresì che si palesino prive di fondamento le ulteriori censure della ricorrente che investono la pretesa violazione dei minimi tariffari. Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -12- 5. Né risulta fondata la deduzione secondo cui il giudice sarebbe vincolato nella liquidazione ai valori medi tariffari, dovendo fornire specifica motivazione ove intenda discostarsene, in quanto i precedenti richiamati in ricorso appaiono ormai superati dalla prevalente e costante giurisprudenza di questa Corte che ha, anche di recente, ribadito che (Cass. n. 19989/2021) in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del DM n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (conf. Cass. n. 89/2021, secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al DM n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati;
Cass. n. 12537/2019; Cass. n. 30286/2017; Cass. n. 2386/2017; Cass. n. 26608/2017; Cass. n. 29606/2017). Il motivo deve quindi essere rigettato. 6. Il secondo motivo di ricorso denuncia l’invalidità dell’ordinanza e/o del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, comma 1 e 2, in relazione all’art 360 cpc, comma 1, n. 3, e specificamente quanto alla mancata liquidazione delle spese del giudizio di opposizione. Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -13- Si deduce che il Tribunale di Sassari, avendo accolto parzialmente l’opposizione proposta dall’esponente avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l’attività difensiva espletata in favore di NI TO, avrebbe dovuto anche regolare le spese del giudizio di opposizione. Sul punto la decisione risulta del tutto carente essendo stato del tutto omesso l’esame della significativa attività difensiva svolta in sede di opposizione, e che legittimava la richiesta di rimborsi delle spese di lite, avendo il Tribunale adottato l’immotivata formula in dispositivo di “nulla per le spese”. Anche tale mezzo è privo di fondamento. Il Tribunale, in motivazione, dopo aver evidenziato che la ricorrente chiedeva la liquidazione delle spese per la proposizione dell’opposizione, ha così motivato: “Anch’essa, infatti, integra il contenuto della domanda di liquidazione dei compensi professionali e di rifusione delle spese sostenute per la proposizione dell’opposizione, in quanto anche l’eventuale obbligo del pagamento delle spese resta regolato dalle disposizioni di cui all’art. 91 cpc e all’art. 92, commi 1 e 2, relative alla “responsabilità delle parti per le spese”, ritenendo però che nulla dovesse disporsi al riguardo, atteso il contenuto sostanzialmente reiettivo delle richieste avanzate con l'opposizione (e ciò in quanto il decreto impugnato era stato corretto a favore della ricorrente con il riconoscimento di una differenza di poche decine di euro, nonostante con l’opposizione fosse reclamata una somma di gran lunga maggiore). Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -14- Trattasi quindi di un esito che ha visto un accoglimento solo parziale delle richieste dell’opponente, e che, a mente della più recente giurisprudenza di questa Corte ed in particolare per effetto dell’intervento delle Sezioni Unite, legittima l’adozione di un provvedimento di compensazione totale o parziale (cfr. Cass. S.U. n. 32601/2022, secondo cui, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.). Deve quindi reputarsi che l’ordinanza gravata abbia nella sostanza ritenuto che, in ragione dell’accoglimento solo parziale dell’opposizione, e per un importo di gran lunga inferiore a quello richiesto, ricorressero le condizioni per disporre la compensazione integrale delle spese del relativo giudizio o comunque per rendere non esigibile il rimborso delle spese sostenute per il giudizio di opposizione, stante la contumacia dell’opposto. Deve quindi reputarsi che l’ordinanza abbia anche statuito sulle spese del relativo giudizio adottando una soluzione Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -15- giustificata alla luce del disposto di cui all’art. 92 c.p.c., essendo insindacabile in sede di legittimità l’esercizio della discrezionalità sul punto riservata al giudice di merito (cfr., ex multis, Cass. n. 18183/2021; Cass. n. 26912/2020). 7. Il ricorso deve quindi essere rigettato e le spese seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo. 8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del Ministero della Giustizia che liquida in € 1.000,00, oltre spese prenotate a debito;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 28 febbraio 2023
- ricorrente -
contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 10452 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 19/04/2023 Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -2- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SASSARI depositata il 31/03/2021; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. ALDO CENICCOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il Tribunale di Sassari, decidendo sull’opposizione proposta dall’avv. MA AN AR, ex art. 170 del DPR n. 115 del 2002, avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 17/1/2019 in favore dell’opponente, ed in relazione ai compensi maturati per la difesa prestata in un procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio svoltosi dinanzi allo stesso Tribunale, in favore di TO NI, accoglieva solo in parte l’opposizione, che verteva esclusivamente sulla congruità della liquidazione. Il Tribunale rilevava che le competenze professionali devono essere giudizialmente determinate, in conformità della legge, in rapporto alle singole fasi in cui si è concretamente esplicata Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -3- l’attività defensionale, all’oggetto e alla complessità della controversia. Nella specie, l’opponente aveva assistito il proprio cliente, regolarmente ammesso al patrocinio, in tutte le fasi del giudizio (di studio, introduzione, trattazione e discussione), convertito in divorzio congiunto e, contestualmente, assunto alla decisione all’esito dell’unica udienza presidenziale celebrata. La liquidazione risultava adottata in coerenza ai corrispettivi “valori base” previsti dalle tariffe vigenti in relazione alle fasi contemplate (ex DM n. 55/14, come richiamato) che si impongono quando i compensi sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, non potendo essere superati i valori medi, quando la liquidazione avvenga in favore del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Peraltro, l’assenza di specifiche previsioni sul rispetto di valori tariffari minimi non trova, invece, chiaro fondamento normativo, in quanto anche il DM n. 55/2014 non prevede il minimo, il medio e il massimo tariffario, ma unicamente il parametro base, che può essere aumentato o diminuito (nelle misure previste), ricorrendone i presupposti. Ad avviso del Tribunale il parametro base coincide sostanzialmente con i valori medi indicati dalle relative tabelle, che dunque, possono subire aumenti o diminuzioni percentuali nei casi previsti (ex artt. 1, commi 1, 2 e 6 DM Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -4- 55\2014, come integrati dal successivo DM 37/18), oltre alla conclusiva dimidiazione imposta dalla legge (art. 130 cit.). Ne derivava che i parametri di determinazione del compenso processuale, diversamente da quanto argomentato nel ricorso, non possono costituire un vincolo alla liquidazione giudiziale, ma solo criteri di orientamento, idonei a individuare la misura economica ricorrente (standard) del valore della prestazione professionale riferibile alle singole fasi procedimentali. Pertanto, la determinazione dei singoli compensi (differenziati per fasi) poteva anche derogare i valori base, prefissati dalle relative tariffe, purché siano resi manifesti, con apposita motivazione, i criteri di liquidazione prescelti e indicate le percentuali di aumento o di diminuzione stabilite;
in ogni caso, evitando di liquidare somme simboliche o non consone al decoro della professione (secondo la regola generale di cui all’art. 2233, cpv., c.c.). Nella fattispecie in esame, la liquidazione disposta era stata operata, in relazione a ciascuna delle fasi indicate, in misura coerente ai valori tabellari da applicare, non risultando travalicate, in nessun caso, le percentuali di diminuzione (50%) e di aumento (25%). Il giudizio (presupposto) si era svolto, invero, attraverso le attività pregiudiziali e le fasi processuali correttamente indicate dal difensore, pur unificatesi, queste ultime, nell’unica udienza presidenziale celebrata, essendo venute a coesistere in essa la comparizione delle parti, la trattazione del processo (contraddistinta dalla conversione del rito) e la sua Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -5- discussione conclusiva (che ha semplicemente recepito i termini dell’accordo raggiunto da coniugi), definita dalla sentenza menzionata. Tutte tali attività erano poi connotate dall’assenza di complessità (con riferimento agli indicatori contemplati dagli artt. 4 e 12 DM 55\2014), tanto in riferimento alle questioni devolute, quanto allo svolgimento del processo (che ha richiesto una sola udienza presidenziale, senza attività istruttoria). Per l’effetto, il valore della controversia era da quantificare in misura non superiore ad € 5.200; inoltre la minima difficoltà della prestazione doveva essere compensata con omologhe diminuzioni, competendo l’aumento (nella misura massima conseguibile, fino al 25% dell’importo “liquidabile per la fase decisionale”: art. 4, co. 6) in relazione all’accordo raggiunto tra le parti, ma ragguagliato alla sola fase decisionale (diversamente da quanto esposto nell’istanza di liquidazione, in cui l’aumento era riferito alle fasi di “studio e trattazione”, sull’importo di € 2.767). Infine, andava operata la riduzione (50%) imposta dalla disciplina sul patrocinio a spese dello Stato (art. 130) e riconosciuta l’indennità di trasferta. Il valore tariffario complessivo prospettato dall’opponente (€ 5.178,75, da ridurre di 1⁄2) risultava esorbitare dai criteri normativi. Quanto al valore dell’affare, l’ordinanza ricordava che, il comma 1 dell’art 21 (rectius 5) del DM 55/14 detta la regola secondo cui il valore dell’affare deve essere determinato a Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -6- norma del codice di procedura civile, avendo riguardo, in ogni caso al “valore effettivo dell’affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte”; mentre, solo in via residuale, “qualora il valore effettivo dell’affare non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, lo stesso si considera di valore indeterminabile” (coma 6). I criteri individuati dal codice di rito (artt. 12, 13, 14 c.p.c.) per materie analoghe (parte del rapporto in contestazione;
massa attiva da dividere;
somme biennali per prestazioni alimentari periodiche) consentivano di escludere la “indeterminabilità dell’affare” (semplicemente non determinato nell’istanza di liquidazione) e di ricondurre gli aspetti effettivamente controversi tra le parti (come inferibili dalla domanda e dal contenuto dello stesso accordo conseguito tra le parti, costituente il “valore effettivo dell’affare”), in coerenza con gli ulteriori parametri da valutare al medesimo fine (importanza, natura, difficoltà dell’affare; numero e complessità delle questioni trattate: art. 4, co. 1 DM 55/14) al valore gradatamente inferiore (ricompreso tra € 1.100,01 e € 5.200, di comune applicazione nei procedimenti in oggetto per la fase presidenziale caratterizzata dall’assenza di particolari questioni e dall’unicità di udienza) rispetto a quello residuale, invece, indicato (ricompreso tra € 5.200 ed € 26.000). Per l’effetto il valore tariffario di riferimento era costituito, nella specie, da quello (tabellare intermedio) ricompreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, per ognuna delle (quattro) fasi Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -7- previste ed effettivamente ricorrenti nel caso in esame (parificando la fase istruttoria a quella di trattazione e riconoscendo quella decisionale, alla stregua delle conclusioni rassegnate all’esito della discussione unitaria, a seguito della conversione del rito), così da pervenire agli importi, distinti per fasi (secondo i valori singolarmente determinati in misura minima, ad eccezione della misura media riservata alla fase di trattazione, contraddistinta dall’avvenuta conciliazione e dalla trasformazione del rito): Fase di studio della controversia: valore minimo € 203,00; Fase introduttiva del giudizio: valore minimo € 203,00; Fase istruttoria e/o di trattazione: valore medio € 810,00; Fase decisionale: valore minimo € 405,00. Il compenso liquidabile era di € 1.621,00, sul quale competeva l’aumento del 25 % su € 405,00 per conciliazione giudiziale della controversia (art. 4, comma 6), pari ad € 101,25. Il compenso maggiorato era quindi pari ad € 1.722,25, che andava ridotto del 50 % (art. 130 Dpr 115/02), dovendosi quindi riconoscere la somma di € 861,13, solo di poco superiore a quella oggetto della liquidazione opposta. Andava quindi rigettata, di conseguenza, l’ulteriore richiesta di liquidazione dei compensi difensivi relativi al giudizio di opposizione. Infatti, anche per il giudizio di opposizione l’eventuale obbligo del pagamento delle spese resta regolato dalle disposizioni di cui all’art. 91 c.p.c. e all’art. 92, commi 1 e 2, relative alla "responsabilità delle parti per le spese", così che alla luce delle motivazioni assunte, sostanzialmente Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -8- reiettive dei motivi di ricorso, andava esclusa l’ulteriore liquidazione accessoria richiesta, nulla dovendosi disporre quanto alle spese. 2. Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso MA AN AR sulla base di due motivi. Il Ministero intimato ha resistito con controricorso. 3. Il primo motivo di ricorso denuncia l’invalidità della ordinanza e/o del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 2, 4 e 5 del DM n. 55/2014 e dell’allegata tabella 2, e degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 c.p.c. in relazione all’art 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In primo luogo, si deduce che sarebbe errata l’individuazione dello scaglione di riferimento del valore della causa, avendo il Tribunale fatto applicazione dello scaglione tra € 1.100,00 ed € 5.200,00, riducendo così arbitrariamente i compensi professionali, violando altresì i minimi tariffari, sulla base dell’attività svolta. Il giudice di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che il divorzio giudiziale è una controversia di valore indeterminabile, con la conseguenza che dovrebbe farsi applicazione dello scaglione da euro € 26.000,00 ad euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia. Il giudice di merito, invece, ha, del tutto arbitrariamente, inquadrato la causa in uno scaglione di valore errato, considerandola addirittura tra quelle di valore da € 1.100,00 ad € 5.200,00, e ciò con il solo riferimento all’assenza di Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -9- complessità delle questioni trattate ed alla non particolare complessità nello svolgimento della causa. Sotto un diverso profilo si lamenta che la liquidazione degli onorari sarebbe avvenuta al di sotto dei valori medi in assenza di adeguata motivazione. Il Tribunale, oltre ad errare nell’individuazione dello scaglione applicabile alla causa di divorzio, si è anche discostato dai valori medi senza darne adeguata motivazione, e ciò in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ha ribadito l’obbligo di motivazione del giudice in caso di scostamento dai valori medi di tariffa. In terzo luogo, si deduce la violazione dei parametri forensi in quanto intesi alla stregua di un semplice criterio di orientamento per la liquidazione giudiziale. Infatti, deve ritenersi che i criteri di cui al DM n. 55/2014 siano vincolanti per il giudice, non potendo liquidare compensi al di sotto dei minimi previsti. 4. Il motivo è infondato. In primo luogo, si rileva che la dedotta violazione dei minimi tariffari presuppone a monte il riscontro dell’erroneità della soluzione del giudice di merito quanto all’individuazione dello scaglione sulla scorta del quale determinare i compensi dovuti, avendo la stessa ordinanza osservato che, facendo applicazione dello scaglione in concreto prescelto, la liquidazione era avvenuta nel rispetto dei minimi tariffari, tenuto conto della riduzione massima espressamente prevista dal DM n. 55/2014. Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -10- La questione investe quindi a monte l’ammissibilità dell’individuazione dello scaglione di valore da € 1.100 ad € 5.200,00, pur in presenza di una controversia a carattere indeterminabile. Non ignora il Collegio come nella giurisprudenza di questa Corte sia stato affermato il principio secondo cui (Cass. n. 16671/2018) l’espressione "Di valore non inferiore a 26.000 euro" non sta a significare che i 26.000 euro rappresenterebbero il valore massimo ma, al contrario, il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile (conf. Cass. n. 24076/2019; Cass. n. 22330/2020), tuttavia deve tenersi conto proprio della formulazione letterale della norma de qua (art. 5 co. 6 del DM n. 55/2014 nella formulazione applicabile ratione temporis, prima delle modifiche di cui al DM n. 147/2022), secondo cui “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00. La dizione letterale ha quindi legittimato l’affermazione del principio di diritto, al quale la Corte intende assicurare Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -11- continuità, secondo cui l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia" (Cass. n. 968/2022; Cass. n. 38466/2021; Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019). L'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 non impedisce - dunque - al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni delle decisione (Cass. 11887/2019), dovere che nello specifico caso il tribunale ha compiutamente assolto, evidenziando la particolare semplicità delle questioni trattate e la sollecita definizione del procedimento. Una volta quindi ritenuto soddisfatto l’iter argomentativo per giustificare l’applicazione dello scaglione sulla cui scorta il Tribunale ha individuato il compenso base, ne consegue altresì che si palesino prive di fondamento le ulteriori censure della ricorrente che investono la pretesa violazione dei minimi tariffari. Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -12- 5. Né risulta fondata la deduzione secondo cui il giudice sarebbe vincolato nella liquidazione ai valori medi tariffari, dovendo fornire specifica motivazione ove intenda discostarsene, in quanto i precedenti richiamati in ricorso appaiono ormai superati dalla prevalente e costante giurisprudenza di questa Corte che ha, anche di recente, ribadito che (Cass. n. 19989/2021) in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del DM n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (conf. Cass. n. 89/2021, secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al DM n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati;
Cass. n. 12537/2019; Cass. n. 30286/2017; Cass. n. 2386/2017; Cass. n. 26608/2017; Cass. n. 29606/2017). Il motivo deve quindi essere rigettato. 6. Il secondo motivo di ricorso denuncia l’invalidità dell’ordinanza e/o del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, comma 1 e 2, in relazione all’art 360 cpc, comma 1, n. 3, e specificamente quanto alla mancata liquidazione delle spese del giudizio di opposizione. Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -13- Si deduce che il Tribunale di Sassari, avendo accolto parzialmente l’opposizione proposta dall’esponente avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l’attività difensiva espletata in favore di NI TO, avrebbe dovuto anche regolare le spese del giudizio di opposizione. Sul punto la decisione risulta del tutto carente essendo stato del tutto omesso l’esame della significativa attività difensiva svolta in sede di opposizione, e che legittimava la richiesta di rimborsi delle spese di lite, avendo il Tribunale adottato l’immotivata formula in dispositivo di “nulla per le spese”. Anche tale mezzo è privo di fondamento. Il Tribunale, in motivazione, dopo aver evidenziato che la ricorrente chiedeva la liquidazione delle spese per la proposizione dell’opposizione, ha così motivato: “Anch’essa, infatti, integra il contenuto della domanda di liquidazione dei compensi professionali e di rifusione delle spese sostenute per la proposizione dell’opposizione, in quanto anche l’eventuale obbligo del pagamento delle spese resta regolato dalle disposizioni di cui all’art. 91 cpc e all’art. 92, commi 1 e 2, relative alla “responsabilità delle parti per le spese”, ritenendo però che nulla dovesse disporsi al riguardo, atteso il contenuto sostanzialmente reiettivo delle richieste avanzate con l'opposizione (e ciò in quanto il decreto impugnato era stato corretto a favore della ricorrente con il riconoscimento di una differenza di poche decine di euro, nonostante con l’opposizione fosse reclamata una somma di gran lunga maggiore). Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -14- Trattasi quindi di un esito che ha visto un accoglimento solo parziale delle richieste dell’opponente, e che, a mente della più recente giurisprudenza di questa Corte ed in particolare per effetto dell’intervento delle Sezioni Unite, legittima l’adozione di un provvedimento di compensazione totale o parziale (cfr. Cass. S.U. n. 32601/2022, secondo cui, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.). Deve quindi reputarsi che l’ordinanza gravata abbia nella sostanza ritenuto che, in ragione dell’accoglimento solo parziale dell’opposizione, e per un importo di gran lunga inferiore a quello richiesto, ricorressero le condizioni per disporre la compensazione integrale delle spese del relativo giudizio o comunque per rendere non esigibile il rimborso delle spese sostenute per il giudizio di opposizione, stante la contumacia dell’opposto. Deve quindi reputarsi che l’ordinanza abbia anche statuito sulle spese del relativo giudizio adottando una soluzione Ric. 2021 n. 15801 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -15- giustificata alla luce del disposto di cui all’art. 92 c.p.c., essendo insindacabile in sede di legittimità l’esercizio della discrezionalità sul punto riservata al giudice di merito (cfr., ex multis, Cass. n. 18183/2021; Cass. n. 26912/2020). 7. Il ricorso deve quindi essere rigettato e le spese seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo. 8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del Ministero della Giustizia che liquida in € 1.000,00, oltre spese prenotate a debito;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 28 febbraio 2023