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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/07/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo LI Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 994/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il difensore in PIAZZALE MAZZINI, 2 16122 Pt_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti SCAGLIA CARLO e OLMI LORENZA;
appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) Controparte_1 P.IVA_2
(COD. FISC. nato in BERGAMO (BG) il Parte_2 C.F._1
22/02/1963 - elettivamente domiciliati presso i difensori in VIA SANTA TECLA 4
MILANO – rappresentati e difesi dagli Avv.ti GABRIELE CLAUDIO;
; CP_2
; Controparte_3 appellati – appellanti incidentali
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di Genova, previa fissazione dell'udienza di discussione della proposta
1 impugnazione, in accoglimento del presente appello, riformare l'appellata sentenza del
Tribunale di Genova n. 1423/2024 del 9 maggio 2024 e per l'effetto respingere integralmente l'avversaria opposizione proposta in primo grado confermando integralmente l'ordinanza ingiunzione della n. 21/AS prot. n. Controparte_4
20636/2023 del 26.4.2023 e le sanzioni amministrative ivi irrogate.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”
Per gli appellati e : “In via preliminare: alla Controparte_1 Parte_2 luce del motivo 1 del presente atto, si chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello presentato dalla avverso la Sentenza n. 1423/2024 Controparte_4 emessa dal Tribunale Civile di Genova Sez. I;
In via pregiudiziale: nella denegata ipotesi in cui Codesta Ill.ma Corte non dovesse accedere alle tesi qui prospettate sulla base delle pertinenti direttive e regolamenti dell'Unione Europea e dovesse condividere le motivazioni della Controparte_4
si chiede l'intervento della Corte di Giustizia per l'interpretazione pregiudiziale, ai
[...] sensi dell'art. 267, ultimo comma, del TFUE, delle questioni indicate nel punto 5 del presente atto;
In via principale: si chiede, in forza di tutti i motivi indicati nel presente atto, di rigettare il ricorso in appello presentato dalla e per l'effetto confermare Controparte_4 la Sentenza n. 1423/2024 emessa dal Tribunale Civile di Genova Sez. I,
In via di appello incidentale: si chiede l'accoglimento dell'appello incidentale proposto per le ragioni espresse al punto 4 del presente atto;
In ogni caso, si chiede di confermare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa dalla n. 940/2023 per tutti i motivi qui esposti. Controparte_4
In via subordinata: si chiede di rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata in ossequio al principio di proporzionalità così come esposto con il motivo 3.5 del presente atto. In particolare, si chiede di rideterminare la sanzione, applicando i parametri di cui all'art. 261, comma 3, seconda frase, del D. Lgs. 152/2006, nella misura da 5.000 euro a 25.000 euro omnia.
In ogni caso si chiede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di entrambi i giudizi oltre IVA e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata «Con ricorso ex art. 22 L. 24 novembre 1981, n. 689
ha presentato opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 940/2023, Parte_2 emessa dalla e notificata in data Controparte_5
2 26.05.2023, con la quale gli è stato ordinato, nella sua qualità di legale rappresentante di
, di pagare, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, la Controparte_1 sanzione pecuniaria di € 327.676,66, comprensivi di € 10,00 per spese di procedimento.
Detta ordinanza si riferisce al verbale di accertamento n. 49046/RU del 23.10.2018 elevato dall Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e Valle Parte_3
D'Aosta - Ufficio Dogane di Genova a seguito di una verifica effettuata su Parte_4 merce importata dalla Cina e destinata alla Poly – Pool SpA, stivata nei contenitori contraddistinti dalle sigle TGBU6634800 – TGBU6634857, di cui alla bolletta doganale IM
4 n. 60411 N del 01.10.2018.
Con il citato processo verbale l'organo accertatore ha contestato all'odierno ricorrente la violazione dell'art. 23, comma 1 e 2 del D.lgs. 188/2008, sanzionato dall'art. 25, comma 1 del medesimo decreto, nonché la violazione dell'art. 9 comma 1 del D.lgs. 188/2008, sanzionato dall'art. 25, comma 9 del medesimo decreto.
All'interno dei contenitori sono stati infatti rinvenuti prodotti elettrici per il riscaldamento degli ambienti dotati di telecomandi contenenti pile a bottone delle dimensioni di 2,00 cm e l'organo accertatore ha rilevato l'assenza sulle pile del simbolo del “bidone barrato” previsto dall'allegato IVdel D.lgs. 188/2008, nonché l'assenza delle istruzioni per rimuovere senza pericolo la pila a bottone contenuta all'interno dei telecomandi.
A seguito dell'irrogazione di una iniziale sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a € 1.126.066,66, il legale rappresentante della ha presentato CP_1 memorie difensive alla , lamentando tra l'altro un errore di Controparte_4 calcolo della sanzione basata su n.11.244 apparecchi, anziché 6520 e ha richiesto l'archiviazione del procedimento per l'insussistenza della violazione e per altri vizi.
In data 14 ottobre 2022, si è tenuta l'audizione richiesta dal ricorrente in esito Parte_2 alla quale, in data 26 maggio 2023, la , nel respingere la Controparte_4 richiesta di archiviazione, ha dato atto dell'errore di calcolo della sanzione e ha, dunque, notificato l'ordinanza ingiunzione della sanzione ridotta ad € 327.676,66.
Con sentenza definitiva n. 1423/2024 del 09/05/2024, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: «Annulla l'ordinanza - ingiunzione di pagamento . 940/2023, emessa dalla e Controparte_4 Controparte_5 notificata in data 26.05.2023 a . Parte_2
Compensa le spese del giudizio.».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...]
, con ricorso depositato in data 6/11/2024. Parte_1
3 Con comparsa si costituiva e , i quali Controparte_1 Parte_2 instavano per il rigetto dell'appello; proponeva appello incidentale.
All'udienza del 9/7/2025 le parti insistevano come nei rispettivi atti e la Corte depositava il dispositivo della sentenza con riserva di deposito della motivazione nei termini legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere esaminata la questione di inammissibilità dell'appello principale.
In proposito, si ricorda che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. (Cass. Sez. U., 13/12/2022, n. 36481, Rv. 666375 - 01)
Nel caso specifico, è sufficiente rilevare che gli appellanti si sono costituiti, difendendosi nel merito delle censure avversarie, così dimostrando di essere stati posti in grado di ben comprenderne il contenuto.
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO PRINCIPALE È FONDATO E DEVE ESSERE
ACCOLTO, MENTRE L'APPELLO INCIDENTALE DEVE ESSERE DICHIARATO
IMPROCEDIBILE.
APPELLO PRINCIPALE
MOTIVO UNICO «Erroneità della sentenza appellata:
- per aver disatteso la tesi dell'odierna appellante secondo cui le condotte contestate con il verbale dell del 23.10.2018 (immissione sul mercato di apparecchi Parte_3 contenenti pile non contrassegnate con il simbolo per il corretto smaltimento raffigurato nell'allegato IV del D.Lgs 188/2008 e senza istruzioni per la loro rimozione senza pericolo) dovevano considerarsi pienamente realizzate con la presentazione all'Autorità doganale della dichiarazione d'importazione IM A n. 60411 dell'1.10.2018 accettata in Dogana sempre l'1.10.2018 (data, quest'ultima, costituente il momento di consumazione e di piena integrazione delle fattispecie d'illecito amministrativo di cui agli artt. 9 e 23 D.Lgs
188/2008);
4 - per aver accordato rilevanza allo svincolo della merce sul presupposto (erroneo) che con lo sdoganamento viene a realizzarsi l'immissione sul mercato».
L'appellante sostiene: «Come è noto il D.Lgs. n. 188/2008 (c.d. Decreto pile) dispone che i produttori di pile ed accumulatori possono: - ex art. 23 D.Lgs. cit. immettere sul mercato tali prodotti solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile ed indelebile dal simbolo obbligatorio relativo al corretto smaltimento delle pile raffigurato nell'allegato IV del D.Lgs.
188/2008 (bidone con ruote barrato). Se le dimensioni della pila sono tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a 0,5 X 0,5 cm, non è richiesta la marcatura bensì la stampa del simbolo di almeno 1 X 1 cm sull'imballaggio;
ex art. 9 D.Lgs. cit. immettere sul mercato apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori che risultino corredati da istruzioni che indichino come rimuoverli senza pericolo ed informino gli utilizzatori sul tipo di pile od accumulatori incorporati.
A fronte di dette previsioni normative, la sentenza appellata, uniformandosi alla tesi di
Controparte, ha affermato che la merce oggetto della verifica doganale di cui al verbale n.
49046/RU del 23.10.2018 (n. 11244 apparecchi elettrici con ventilatore incorporato dotati di telecomandi contenenti altrettante pile a bottone di dimensioni diametro di 2,00 cm su cui non era presente il simbolo obbligatorio relativo al corretto smaltimento raffigurato nell'allegato IV del D.Lgs 188/2008 e privi di istruzioni per la rimozione senza pericolo delle pile) non poteva considerarsi immessa sul mercato e che, quindi, gli illeciti amministrativi per cui è causa, non essendosi consumati, non potevano in alcun modo essere contestati.
A detta del Giudice di prima istanza, l'accertamento degli illeciti amministrativi per cui è causa sarebbe intervenuto in una fase precedente all'immissione sul mercato, considerato che, alla data di detto accertamento (23.10.2018), l'importazione non si era ancora perfezionata, non risultando la merce in allora sdoganata e, quindi, nella disponibilità dell'odierno appellato. … Ora, la merce stivata nei containers TGBU6634800 e
TGBU6634857 proveniente via mare dalla Cina e contenente le 6.520 pile di cui si discute
è stata dichiarata in importazione con la dichiarazione IM A n. 60411 dell'1.10.2018 (ns doc. 6 di primo grado) accettata dalla Dogana in pari data (si veda la sezione n. 9 di detta dichiarazione).
E così, quando, in data 5.10.2018, ha avuto luogo la verifica della merce (a cui è seguita la redazione del verbale n. 49046/RU del 23.10.2018), quest'ultima, risultava già importata ed immessa nel territorio doganale comunitario per effetto della dichiarazione di importazione presentata in data 1.10.2018 ed accettata in Dogana in pari data.
5 La presentazione della dichiarazione di importazione IM A n. 60411 dell'1.10.2018, ritualmente accettata in pari data dall'Ufficio , ha determinato, pertanto, la CP_6 consumazione degli illeciti amministrativi per cui è giudizio. …. Nel caso che ci occupa, quindi, l'importazione e la relativa immissione sul mercato comunitario si sono perfezionate in data 1.10.2018 attraverso la formalizzazione della determinazione volitiva del soggetto importatore contenuta nella dichiarazione d'importazione IM A n. 60411 dell'1.10.2018, ritualmente accettata in pari data dalla Dogana ex art. 172 CDU (Codice
Doganale dell'Unione). … Per quanto possa occorrere, va precisato, stante la poca chiarezza contenuta nella sentenza impugnata, che la presentazione della dichiarazione doganale d'importazione ha una disciplina diversa dalla presentazione delle merci in
Dogana.
La prima è disciplinata dall'art. 172 del Codice Doganale dell'Unione (CDU), la seconda dall'art. 139 del CDU.
Quanto all'art. 139 CDU citato dalla sentenza impugnata, lo stesso stabilisce che “Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione sono presentate in dogana immediatamente al loro arrivo all'ufficio doganale designato o in altro luogo approvato dalle autorità doganali (…)”.
Ora, nel caso delle merci provenienti dalla Cina dichiarate in importazione dalla CP_1
è pacifico che dette merci, alla data dell'accertamento di cui al verbale n.
[...]
49046/RU del 23.10.2018, figurassero già “introdotte nel territorio doganale dell'Unione”.
Ne è riprova il fatto che la predetta merce, come risulta dal verbale n. 49046/RU del
23.10.2018, veniva sottoposta in data 5.10.2018 a verifica fisica da parte dell
[...]
presso il porto commerciale di Parte_3 CP_4
Il concetto di presentazione delle merci in dogana ex art. 139 CDU è troppo ampio e non consente di individuare quale sia il termine entro il quale devono essere espletate le formalità necessarie per l'importazione (nel nostro caso le formalità di marcatura delle pile con il simbolo del bidone con ruote barrato e le formalità di allegazione delle istruzioni per la rimozione delle pile previste dagli artt. 23 e 9 del D.Lgs 188/2008).
Ai fini dell'indagine che precede occorre far riferimento all'art. 172 del CDU.
La norma di cui sopra stabilisce: “Le dichiarazioni in dogana rispondenti alle condizioni stabilite nel presente capo sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono state presentate in dogana. Salvo che sia altrimenti disposto, la data di accettazione della dichiarazione in dogana da parte delle autorità doganali e' la data da usare per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per
6 il quale sono dichiarate le merci e per tutte le altre formalità all'importazione o all'esportazione”. Per le formalità d'importazione di merci contenenti pile (come quelle per cui è causa), costituite, nel caso che ci occupa, dalla marcatura e dall'allegazione delle istruzioni ex artt. 23 e 9 del D.Lgs. 188/2008, la data da tenere in considerazione, ai sensi dell'art. 172 CDU, è solo quella di presentazione e di accettazione della dichiarazione d'importazione. E, quindi, per gli effetti di cui agli artt. 9 e 23 del D.Lgs. 188/2008, la data da considerare per la completa integrazione delle contestate fattispecie di illecito amministrativo, era unicamente quella dell'1.10.2018, che corrisponde a quella di presentazione e di accettazione della dichiarazione d'importazione IM A n. 60411 dell'1.10.2018 (e non, invece, la data di svincolo in libera pratica della merce, come erroneamente affermato nella sentenza appellata). Del resto che le formalità stabilite per l'importazione di pile (tra le quali figurano quelle di marcatura e di allegazione delle prescritte istruzioni) debbano essere assolte prima dell'immissione in libera pratica, emerge chiaramente dallo stesso art. 201 del CDU menzionato dalla sentenza impugnata.
Il secondo comma dell'art. 201 cit., infatti, stabilisce che l'immissione in libera pratica presuppone “(…) d) l'espletamento delle altre formalità stabilite per l'importazione delle merci”. Resta ora da esaminare il contributo che la e (i non meglio Parte_5 precisati) orientamenti della Commissione europea, citati alle pagg. da 11 a 15 della sentenza appellata, hanno apportato all'insorgenza dei vizi decisori sopra evidenziati.
Trattasi di documenti, che per ammissione stessa dei loro estensori, non costituiscono atti normativi vincolanti e cogenti.
Il Giudice di primo grado, nonostante prenda atto di ciò, a metà circa di pag. 13 della sentenza appellata, così si esprime: “Sebbene gli orientamenti non abbiano carattere vincolante si ritiene che infliggere la sanzione amministrativa in una fase in cui gli uffici doganali stanno ancora vagliando le merci in via di importazione e non è stato ancora disposto lo svincolo delle stesse non sia in linea con i principi comunitari, proprio in ragione del fatto che l'importazione definitiva non può dirsi ancora avvenuta”.
Trattasi di orientamenti non vincolanti (e non cogenti giusta la previsione sulle fonti del diritto di cui all'art. 1 delle preleggi) che il Giudice di prima istanza ha erroneamente utilizzato. Peraltro, il non condivisibile principio secondo cui l'immissione sul mercato presuppone lo svincolo in dogana delle merci è smentito dalla citazione della Parte_5
(par. 2.5) riportata a pag. 14 della sentenza impugnata, recante la seguente precisazione
“quando i prodotti vengono presentati in dogana e dichiarati per la procedura di
7 immissione in libera pratica si può di norma ritenere che tali merci siano immesse sul mercato dell'UE”
Quest'ultimo enunciato è in linea con la tesi sostenuta in primo grado dall'Amministrazione esponente e con il principio affermato dalla Corte di Appello di Genova nella recente sentenza n. 1083 del 21.8.2024. …. La infatti non si applica alle pile, non Parte_5 figurando la Direttiva 2006/66/CE tra quelle menzionate nel campo di applicazione di detta
Guida (vedasi par.
1.5 della edizione 2022). Parte_5
In disparte l'inapplicabilità che precede ed il carattere non cogente, non vincolante e meramente orientativo della (vedasi pag. 5 dell'edizione 2022 sotto la dicitura Parte_5
AVVISO IMPORTANTE), per mero scrupolo difensivo, si ribadisce che per quanto riguarda i prodotti importati da paesi extra –UE, il par.
2.5 di detta Guida (edizione 2022 a pag. 22, ma si veda anche a metà di pag. 4 della sentenza penale in commento) stabilisce che “quando si presentano prodotti in dogana nell'ambito della procedura di immissione in libera pratica si può di norma ritenere che tali merci siano immesse sul mercato dell'UE e queste dovranno quindi essere conformi alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile”.
Detta equiparazione, come si è già evidenziato, costituisce un ulteriore elemento d'infondatezza dei rilievi avversari».
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «L'art. 2 del D.lgs. 20/11/2008, n. 188 alla lettera n) stabilisce che: “si intende per «produttore»: chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza”, ed alla lettera p) si legge che per
“«immissione sul mercato»: si intende la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della Comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della Comunità”.
Orbene, basandosi proprio sul significato letterale delle parole utilizzate dal legislatore,
l'immissione sul mercato e l'importazione nel territorio doganale presuppongono che le merci provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea assumano il carattere di prodotto nazionale del paese in cui sono immesse in consumo.
8 In particolare, per quel che qui interessa, l'importazione definitiva dei beni presuppone l'immissione in libera pratica, che comporta il pagamento dei dazi doganali, l'assolvimento delle misure di politica doganale, oltre al pagamento dell'IVA e delle accise dovute nello
Stato membro della Comunità Europea in cui le merci vengono immesse in consumo.
L'importazione definitiva, quindi, non è contemplata nel Codice Doganale Unionale, che disciplina le procedure e le modalità comuni in tutti i Paesi membri.
A livello comunitario è disciplinato il regime di immissione in libera pratica che in realtà rappresenta un momento necessario e presupposto all'importazione definitiva
L'art. 201 del CDU stabilisce:
“1. Le merci non unionali destinate al mercato dell'Unione o destinate all'uso o al consumo privato nell'ambito del territorio doganale dell'Unione sono vincolate al regime di immissione in libera pratica.
2. L'immissione in libera pratica comporta:
a) la riscossione dei dazi dovuti all'importazione;
b) la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri;
c) l'applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente;
e d) l'espletamento delle altre formalità stabilite per l'importazione delle merci.
3. L'immissione in libera pratica attribuisce alle merci non unionali la posizione doganale di merci unionali”.
Si ritiene, dunque, che l'importazione nel territorio doganale della Comunità cui si riferisce l'art.2 lett. p) del decreto legislativo D.Lgs. 20/11/2008, n. 188 presupponga l'immissione in libera pratica delle merci.
… Al riguardo è pacifico che l'accertamento della violazione è fatto presupponendo che il momento rilevante ai fini della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme contestate sia la presentazione in dogana ad opera dello spedizioniere del formulario IM A, ove il mandante specifica, come viene indicato nel verbale, l'intenzione di importare definitivamente la merce estera nello Stato.
Tuttavia, ciò non tiene conto che nel CDU (Codice Doganale dell'Unione) la presentazione delle merci e la immissione in libera pratica sono due momenti distinti, disciplinati negli artt. 139 e 201 qui di seguito trascritti.
…
9 L'immissione in libera pratica rappresenta, dunque, un momento necessario e presupposto all'importazione definitiva e ciò non consente di ritenere che la presentazione in dogana della merce faccia sorgere gli obblighi imposti dalla normativa contestata all'odierno ricorrente».
II) Il quadro normativo deve essere così ricostruito.
L'art. 14 comma 2 del D.Lgs. n. 188/2008 dispone che “I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza”.
L'art. 2 del D.Lgs. 188/2008, alla lett. n), definisce «produttore»: “chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza” distanza”
Il cit art. 2 alla lett. P evidenzia che per “immissione sul mercato” si intende “la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della Comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della Comunità”.
Atteso quanto sopra quindi è proprio con la presentazione all'Autorità doganale della dichiarazione di importazione che deve ritenersi perfezionata l'importazione della merce e, conseguentemente, l'immissione della stessa sul mercato.
Non è rilevante, ai fini del perfezionamento della condotta di importazione, lo sdoganamento della merce, che costituisce un'operazione successiva, con la quale si porta a compimento la destinazione risultante dalla bolletta doganale.
La presentazione della dichiarazione di importazione, attraverso la quale si è realizzata l'immissione sul mercato dei prodotti per cui è causa, ha determinato, pertanto, la consumazione dell'illecito di cui all'art. 14 comma 2 del D.Lgs 188/2008, posto che a quella data l'importatore non risultava iscritto al registro nazionale dei produttori di pile.
La condotta di importazione e la relativa immissione sul mercato comunitario era quindi ormai stata realizzata dall'opponente, allorché la dichiarazione di importazione è stata presentata all'Autorità doganale ed accettata dalla medesima, rimanendo irrilevante il successivo sdoganamento delle merci.
In definitiva è evidente l'equiparazione normativa tra importazione ed immissione sul mercato.
10 Ciò è confermato dall'art. 1 c.2 D.Lgs 188/2008 che stabilisce: “Il presente decreto si applica alle pile e agli accumulatori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati”.
Ciò che rileva è la destinazione contenuta nella dichiarazione doganale d'importazione
“che costituisce la manifestazione di volontà dell'importatore (o, comunque, dell'operatore che la presenta) di rendere liberamente commerciabili i beni esteri in un mercato diverso da quello di origine” (Cass. 27305/2019.
III) Al riguardo si evidenzia che, secondo quanto ritenuto dalla Giurisprudenza, è irrilevante la definizione di “immissione in libera pratica”, volta a stabilire attraverso quali operazioni in dogana la merce non comunitaria acquisisce la posizione di merce comunitaria in quanto attiene ad un profilo (quello fiscale) estraneo alla fattispecie in esame.
Ai fini che qui interessano, occorre far riferimento alle definizioni del d.l.gs 188/2008, legge speciale, che, come esposto, fa riferimento alla diversa nozione di «immissione sul mercato» (cfr. artt. 1,2 lettera p) e 14) che comprende la «importazione nel territorio doganale della comunità».
Una lettura coordinata e non abrogante del testo della norma prescrittiva e di quella sanzionatoria presuppone, quindi, che la condotta (omissiva) venga integrata con la dichiarazione doganale, posto che in essa emerge la destinazione definitiva alla importazione nel territorio doganale della comunità a cui è vincolata la merce (Corte
d'Appello di Brescia, sentenza del 24.3.2021 – doc. 11 di primo grado appellante)
RICHIAMO A PRECEDENTI DELLA CORTE EX ART. 118 DISP. ATT. C.P.C. - Gli stessi argomenti svolti da parte appellante sono stati esaminati dalla Corte nelle sentenze di questa Corte n. 1083/2024 pubbl. il 21/08/2024 e nella sentenza n. 341/2025 pubbl. il
18/03/2025: tutti precedenti che si richiamano integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. contenente le medesime doglienze che si sono sopra riportate con motivazione pressoché sovrapponibile a quella della sentenza qui impugnata.
Questa Corte nella sentenza 1083/2024 pag.6 ha ritenuto quanto riportato al punto che precede.
Nella sentenza 34/2025 cit. pag. 5 si legge: “Identiche considerazioni devono essere svolte con riguardo al c.d. Decreto AEE, ove l'immissione in mercato non può ritenersi un presupposto variabile nel caso in esame, essendo medesima la situazione sia con riguardo all'art. 4 del D.Lgs. n. 49/2014 (c.d. Decreto AEE), che con riguardo all'art.2 del
D.Lgs. n. 188/2008 (c.d. Decreto pile). Le previsioni di cui all'art. 4 co.1 lett. r) e q) D.Lgs.
11 n.49/2014 non contrastano con quanto sopra ritenuto. La presentazione doganale è l'atto con il quale la parte manifesta la volontà di immissione sul mercato dei prodotti, essendo la successiva attività di sdoganamento un mero post factum, conseguente alle verifiche amministrative, non rilevante ai fini dell'integrazione degli illeciti” .
III) Come correttamente evidenziato da parte appellante la norma di riferimento per verificare il momento consumativo di eventuali illeciti amministrativi è l'art 172 del Codice
Doganale dell'Unione a mente del quale “Le dichiarazioni in dogana rispondenti alle condizioni stabilite nel presente capo sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono state presentate in dogana. Salvo che sia altrimenti disposto, la data di accettazione della dichiarazione in dogana da parte delle autorità doganali è la data da usare per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci e per tutte le altre formalità all'importazione o all'esportazione”.
Nella specie, dunque, alla data dell'accettazione della presentazione delle merci dovevano essere sussistenti i requisiti previsti per i prodotti, la cui assenza ha integrato le violazioni contestate.
Il momento rilevante ai fini della consumazione è dunque quello dell'accettazione della merce in dogana;
una diversa interpretazione, determinerebbe una abrogazione di fatto delle norme indicate ed in particolare come evidenziato dalla giurisprudenza di merito,
«sostenere che il controllo in cui emerge la mancata iscrizione impedisca la integrazione della condotta illecita non è condivisibile perché in tal modo la fattispecie non verrebbe mai integrata. Come ritenuto in modo condivisibile dal Tribunale ciò determinerebbe una sostanziale abrogazione della norma, in quanto, in base all'assunto dell'appellante l Pt_6
, pur emergendo la mancata iscrizione, dovrebbe completare le operazioni e
[...] svincolare le merci in libera pratica. … Una lettura coordinata e non abrogante del testo della norma prescrittiva e di quella sanzionatoria presuppone, quindi, che la condotta
(omissiva) venga integrata con la dichiarazione doganale, posto che in essa emerge la destinazione definitiva alla importazione nel territorio doganale della comunità a cui è vincolata la merce;
ciò è coerente non solo con il fatto che la registrazione debba avvenire per la prima importazione ed una sola volta ma anche con la lettera della norma che prevede che è sanzionato chi immette sul mercato le pile senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 14, comma 2» (Corte
d'Appello di Brescia, sentenza del 24.3.2021 R. Gen. N. 1326/2019 doc. 11 appellante).
IV) 3. IN MERITO AI MOTIVI ASSORBITI RIPROPOSTI DA PARTE APPELLATA
12 3.1 VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA APPLICAZIONE - INAPPLICABILITÀ DELLE
SANZIONI DEL D.LGS. 188/2008 A BATTERIE NON ANCORA IMMESSE SUL
MERCATO – ABROGAZIONE IMPLICITA DELLA DEFINIZIONE DI IMMISSIONE SUL
MERCATO CONTENUTA NEL D.LGS 188/2008 (pag. 14 comparsa di costituzione)
La Corte rileva che di tratta di questione già esaminata e disattesa nell'ambito dell'esame dell'appello principale.
3.2 SULLA NON PUNIBILITA' DEL TENTATIVO SULLA BASE DELLA L. 689/1981 (pag.
18 comparsa di costituzione
«Occorre soffermarsi, inoltre, su di una ulteriore questione che è strettamente connessa al concetto di “immissione sul mercato” richiamata nel precetto sanzionatorio contestato.
Infatti, è la stessa che descrive la condotta di come la Pt_3 Parte_3 CP_1 mera “intenzione del committente/mandante di importare definitivamente nello Stato la merce estera…” e non già quindi come “importazione” (v. Doc. 1, pag. 2 – del fascicolo di primo grado di parte appellante)».
La Corte rileva che si tratta di mera questione terminologica. E' chiaro, sulla base di quanto detto in relazione all'appello principale, che il termine intenzione non significa tentativo, ma rappresenta solo la descrizione della volontà che accompagna la presentazione della dichiarazione, la quale integra non il tentativo, ma la realizzazione della condotta sanzionata.
3.3 SULLA PRESENZA DEL SIMBOLO DEL “BIDONE BARRATO” (pag. 19 comparsa di costituzione.)
E' sufficiente richiamare il precedente di questa Corte: “Il Collegio condivide la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 23 comma 1 del
D.Lgs. 188/2008, secondo cui: "Le pile e gli accumulatori e i pacchi di batterie sono immessi sul mercato solo se contrassegnati in modo visibile e indelebile con il simbolo raffigurato nell'allegato IV", ed ha ritenuta fondata la sanzione, comminata ex all'art. 25 comma 1 del medesimo decreto, ritenendo mancante l'apposizione di tale simbolo.
Innanzitutto, infatti, non può essere seguita la tesi dell'appellante, secondo cui vi sarebbe identità tra il simbolo dell'allegato IV e quello previsto dall'alleg. IX del Dlvo 49/2014 previsto dall'art.28 c.5 stesso Dlvo, simbolo, quest'ultimo, effettivamente presente sulla confezione degli accendi sigarette elettroniche, sicché, secondo l'appellante, non vi sarebbe stata alcuna violazione. I due simboli, infatti, per quanto simili, non sono, però, identici, non essendo utilizzabile la riproduzione fotografica riportata a p. 8 dell'atto d'appello in quanto il simbolo di cui all'alleg. IX del Dlvo 49/2014 ivi riprodotto, non è
13 integrale mancando la barra sottostante il contenitore. Devono tenersi presente, allora, le descrizioni che vengono fatte di questi simboli negli allegati sopradetti (che proprio parte opponente aveva già versato in primo grado, seppure , anche in tal caso, con riproduzione parziale quanto all'alleg. IX, cfr.doc.6) ove il simbolo di cui all'allegato IV del Dlvo
n.188/2008, è così descritto: "il simbolo per la 11 raccolta differenziata per le pile e gli accumulatori è un bidone della spazzatura su ruote barrato da una croce riportato qui di seguito" (a cui, appunto, segue il disegno del bidone come sopra descritto); mentre quello di cui all'allegato IX del Dlvo n.49/2014 (per le apparecchiature elettriche ed elettroniche..
l'unione del simbolo (bidone e barra) deve avere un'altezza minima di 7 mm...mentre l'altezza della barra mentre l'altezza della barra deve essere superiore a 0,3 a o 1 mm. La barra non deve contenere alcun tipo di testo." in cui è presente, appunto, una barra piena sottostante il contenitore, e sono indicate precise misure tra gli elementi che compongono il simbolo. Quest'ultimo simbolo, pacificamente, compare sull'imballo dell'accendi sigarette elettroniche (cfr. doc.6 opponente), mentre non compare affatto il simbolo previsto per le pile di cui all'alleg. del Dlvo 188/2008, in cui la barra è del tutto assente. Se è ben vero che, in caso di pile di ridotte dimensioni, il simbolo raffigurato nell'allegato IV, può essere collocato sull'imballaggio (cfr.art.23 c.2), anche ammesso che ricorra tale situazione, comunque, nel caso in esame, sull'imballaggio compare soltanto il diverso simbolo di cui all'alleg. IX del Dlvo 49/2014 per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'art.28 dello stesso Decreto. Poiché, come condivisibilmente affermato dal primo Giudice, il Dvo 188/2008 "mira a vietare l'immissione nel mercato comunitario di pile ed accumulatori non rispondenti alle caratteristiche previste dalla legge e porre a carico degli operatori specifici obblighi, che garantiscano un efficace sistema di raccolta, smaltimento e trattamento di tali beni una volta terminato il loro ciclo di vita, stante il loro elevato potenziale inquinanti" deve allora affermarsi che tale scopo non può dirsi raggiunto con l'apposizione del solo simbolo previsto, invece, dall'art.28 c.5 Dlvo 49/2014 , con cui si disciplina lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici per cui, per "assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, il produttore appone sulle apparecchiature il simbolo riportato all'Allegato IX".
L'apposizione di tale simbolo, quindi, non esonera dall'apposizione del simbolo di cui all'alleg. IV del Dlvo 188/2008, che, qualora la pila sia incorporata in un apparecchio elettronico, deve, semmai, aggiungersi al simbolo del citato Allegato IX del Dlvo 49/2014”.
(Corte di Appello di Genova, sentenza n. 988/2020 – doc. 14 di primo grado).
14 Come giustamente osservato dall'appellante: «nel caso di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che incorporano pile od accumulatori, si applicano entrambe le direttive
(AEE e Pile) ed entrambe le normative nazionali (D.Lgs 49/2014 e D.Lgs 188/2008) e più nello specifico, avuto riguardo alla fattispecie per cui è causa, la presenza di pile nei telecomandi in dotazione agli apparecchi elettrici importati dalla rendeva Controparte_1 necessaria ed obbligatoria l'apposizione sia del simbolo di cui all'Allegato IX del D. Lgs.
49/2014 c.d. Decreto RAEE, sia del simbolo di cui all'Allegato IV del D. Lgs 188/2008 c.d.
Decreto Pile. Da qui l'impegno dell'importatore, assunto dopo la verifica doganale per cui è causa, a regolarizzare la merce apponendo su tutte le confezioni il simbolo di cui all'Allegato IV del D. Lgs 188/2008 con l'aggiunta delle istruzioni di cui all'art. 9 comma 1 del D. Lgs 188/2008. Regolarizzazione, poi, effettivamente eseguita dall'importatore il 25 e
26.10.2018 presso l di RG (ns docc. 15 e 16 di primo grado)» Parte_6
(pagg. 26 -27 atto di appello).
3.4 SULLA PRESENZA DELLE ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE BATTERIE
Al riguardo è sufficiente richiamare l'art. 9 comma 1 del D.Lgs 188 del 2008 secondo cui:
“Gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono altresì corredati di istruzioni che indicano come l'utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo. Se del caso, le istruzioni informano altresì l'utilizzatore finale sui tipi di pila o di accumulatore incorporato nell'apparecchio”.
Ad avviso della Corte, è corretta la valutazione dell , secondo la Parte_3 quale è insufficiente l'illustrazione riportata in rilievo sul telecomando, in quanto riguardante esclusivamente l'operazione meccanica di estrazione, mentre la norma richiede che vengano fornite istruzioni finalizzate ad una rimozione sicura e volte a rendere edotto l'utilizzatore finale sulla tipologia delle pile e degli accumulatori incorporati.
Le informazioni di cui sopra non erano presenti al momento dell'importazione e sono state fornite solo successivamente alla contestazione di illecito amministrativo del 23.10.2018, ossia in sede di regolarizzazione della merce sotto il controllo doganale il 25 e 26.10.2018
(docc. 15 e 16 di primo grado appellante)
3.5 SULLA SANZIONE EMESSA IN VIOLAZIONE DELL'ART. 25 DELLA DIRETTIVA
BATTERIE 2006/66/CE E DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE -
VIOLAZIONE DELL'ART. 49 PARAGRAFO 3 DELLA CARTA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA (CARTA DI NIZZA) – VIOLAZIONE
DELL'ART. 1 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DEI
DIRITTI UMANI (CEDU) (pag. 28 comparsa di costituzione)
15 La CORTE OSSERVA.
I) Il limite massimo delle sanzioni irrogabili si riferisce alle sole sanzioni amministrative pecuniarie fisse e non invece a quelle proporzionali (come quella quella di cui all'art. 25 c.
1 Dlvo 188/08) le quali non hanno limite massimo, come stabilito dall''art. 10 della L.
689/1981.
II) Vi è poi da aggiungere che l'ammontare della sanzione irrogata ex art. 25 c. 1 del D.Lgs
188/2008, per effetto dell'applicazione dei relativi minimi edittali riferiti ad un numero di
6.520 pile (anziché di 11.244 pile come originariamente ipotizzato dall Parte_3 in sede di verbale di accertamento), sia passato da € 1.124.400,00 ad €
[...]
326.000,00.
III) La circostanza che la sanzione sia stata contenuta al minimo edittale non consente la richiesta riduzione come stabilito dalla Giurisprudenza (Cass. Sez. 2, 18/09/2020, n.
19512, Rv. 659131 – 01 in motivazione: “Occupandosi dell'ormai abrogato art. 23 della I.
24 novembre 1981, n. 689, questa Corte ha rilevato che il giudice ha la facoltà di rideterminare ed anche ridurre l'ammontare della sanzione, ma pur sempre entro il limite minimo e quello massimo previsti dalla legge, non esistendo una norma analoga a quella dettata dall'art. 133-bis cod. pen., che autorizza il giudice, entro certi limiti e in determinati casi, a scendere al di sotto del minimo edittale, e non essendo possibile neppure una interpretazione analogica di essa, trattandosi di norma eccezionale (Cass. 9 novembre
2006, n. 23930). Siffatto orientamento è stato recepito dal legislatore, giacché l'art. 6, dodicesimo comma, del d.Igs. 1 settembre 2011, n. 150 dispone ora esplicitamente che, con la sentenza che accoglie l'opposizione, il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Siffatta puntualizzazione, tuttavia, proprio per il precedente orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, appare come diretta a confermare ciò che prima si poteva solo desumere dal sistema e non ad introdurre elementi di innovazione (che, peraltro, il d. Igs. n. 150 del
2011 non avrebbe potuto disporre, dal momento che l'art. 54 della legge delega 18 giugno
2009, n. 69, non contemplava alcun potere modificativo che non fosse meramente finalizzato a realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: comma secondo dell'art. 54). Peraltro, in assenza di criteri predeterminati dal legislatore non si intenderebbe alla luce di quali parametri ed entro quali limiti il giudice potrebbe discostarsi dal minimo edittale”).
16 IV) Quanto alla dedotta VIOLAZIONE DELL'ART. 49 PARAGRAFO 3 DELLA CARTA DEI
DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA (CARTA DI NIZZA) – VIOLAZIONE
DELL'ART. 1 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DEI
DIRITTI UMANI (CEDU), è sufficiente richiamare Cass. Sez. 5, 21/01/2015, n. 950, Rv.
634956 – 01, la quale in motivazione ha affermato: “le norme della Convenzione europea non hanno una efficacia esecutiva diretta nel nostro ordinamento e vanno rispettate dal legislatore nazionale ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, mediante un'interpretazione comunitariamente orientata, ove possibile, a differenza del regime previsto dagli articoli 244 e 256 TUE per le sentenze della Corte di Giustizia. Il giudice nazionale deve, infatti, interpretare il proprio ordinamento in modo conforme alla CEDU, per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea. La vincolatività di tale giurisprudenza (anche al di là del caso deciso) non può condurre, però, disapplicare il diritto nazionale, quando esso ha un contenuto che non consenta in alcun modo una interpretazione conforme a detta giurisprudenza. In tal caso si impone al giudice di sollevare una questione di costituzionalità. Il problema interpretativo derivante dalla giurisprudenza della Corte europea si sostanzia, in estrema sintesi„ nella alternativa tra interpretazione conforme a detta giurisprudenza ed incidente di costituzionalità. La
Consulta (sentenze n.348 e 349 del 2007) ha statuito, ed a tale orientamento il Collegio ritiene di attenersi, che nel caso in cui il giudice nazionale ravvisi una incompatibilità tra norma convenzionale e norma costituzionale, gli atti vanno rimessi al giudice delle leggi”.
V) Con riguardo alla «5. RICHIESTA DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI
GIUSTIZIA UE», la Corte osserva che le questioni sollevate dagli appellati sono state tutte affrontate e risolte nell'ambito dell'esame dell'appello principale e delle questioni richiamate da parte appellata.
APPELLO INCIDENTALE
La Corte rileva che l'appello incidentale è improcedibile in quanto pacificamente non è stato notificato, tanto è vero che con istanza depositata in data 28/2/2025 parte appellata chiedeva “per quanto occorrer possa, che l'Ill.ma Corte di Appello di Genova autorizzi la notifica dell'appello incidentale proposto nella memoria di costituzione già depositata in data 14.2.2025, assegnando un termine per la notifica medesima e, ove occorrendo, fissando una nuova udienza”.
Infatti, “Nel rito del lavoro, l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile poiché il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all'appellante un termine per
17 provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti” (Cass. Sez. L., 19/01/2016, n. 837, Rv.
638397 – 01; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15726 del 17/05/2022 Rv. 665100 – 01; Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 23159 del 27/08/2024 Rv. 672227 - 01)
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA FONDATEZZA, L'APPELLO PRINCIPALE DEVE
ESSERE ACCOLTO, MENTRE L'APPELLO INCIDENTALE DEVE ESSERE
DICHIARATO IMPROCEDIBILE.
L'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., pertanto, devono essere poste a carico della parte appellata le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellante, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare; per quanto attiene al giudizio di secondo grado, nulla è dovuto con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, considerando che la fase istruttoria non ha avuto svolgimento e che la fase di trattazione si è immediatamente esaurita con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Genova definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto da , in Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza pronunciata inter partes in data 9/5/2024 dal Tribunale di
Genova, in composizione monocratica:
1) rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 940/2023, emessa dalla
[...]
e notificata in data 26.05.2023 Controparte_5
2) dichiara improcedibile l'appello incidentale;
3) Condanna parte appellata e appellante incidentale a rifondere, in favore della parte appellante, le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 22.457,00 per il compenso ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per il primo grado;
in € 20.119,00 per il compenso ex DM 55/14,
18 oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per l'appello.
Riserva il deposito della sentenza nel termine di sessanta giorni.
Genova, 09/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo LI
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