Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2049/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Margherita Monte - Presidente
Dott. Vicinia Licia Serena Calendino - Consigliera
Dott. Anna Mantovani - Consigliera rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 2049/2024
DA
(P.IVA e C.F. , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in VIA MEDARDO ROSSO, 15, MILANO, presso lo studio dell'avv.
CRISTINA PASTORINO (C.F. ), che la rappresenta e difende come da delega C.F._1
in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA X Controparte_1 C.F._2
GIUGNO, 4, PIACENZA, presso lo studio dell'avv. Riccardo Galli (C.F. ), C.F._3 che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. EDOARDO RIGHETTI
(C.F. ), C.F._4
APPELLATO avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DI Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 465/24 emessa dal Tribunale di Lodi, pubblicata in data
10/06/2024 e notificata in data 18/06/2024 così giudicare:
1
* In accoglimento dei motivi di appello, respingere tutte le domande formulate dal signor CP_1
nel primo grado di giudizio in quanto infondate nel fatto e nel diritto e condannare il signor
alla restituzione della somma di € 18.980,57 versata dall'esponente al signor in CP_1 CP_1
esecuzione della sentenza di primo grado
* Revocare la condanna dell'esponente ex art. 96 III e IV Comma c.p.c. in assenza dei presupposti di legge
* Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.
* Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
NELL'INTERESSE DI : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, emessa ogni più opportuna declaratoria, in via principale: rigettare l'appello di e confermare la sentenza n. 465/2024 del Controparte_2
10.06.2024, emessa dal Tribunale civile di Lodi, relativamente ai capi infondatamente impugnati e, per l'effetto, convalidare e confermare la condanna di al Controparte_2
pagamento degli importi come dai punti 2), 3), 4) e 5) della suddetta sentenza, con vittoria di spese
e competenze per il doppio grado di giudizio”.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda principale e dunque in ipotesi di riforma anche solo parziale della Sentenza di primo grado oggetto di impugnazione avversaria e di accertamento di un diverso credito, maggiore o minore, vantato dal Sig. nei confronti dell'TE , Controparte_1 Parte_1 rigettare, comunque, in ogni miglior modo e forma, le domande tutte spiegate dall'TE medesima perché infondate, inammissibili, indimostrate, o come meglio, condannando, per le causali di cui in atti, la stessa TE al pagamento, a favore del Sig. della Controparte_1
somma maggiore o minore che risulterà dovuta anche alla luce dell'espletata istruttoria nel corso del primo grado di giudizio, e di quella ulteriore cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita riterrà di dare corso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
In via di ulteriore subordine, per il caso di rigetto di tutte le superiori domande, accertata
l'applicabilità alla fattispecie in esame della clausola 1.1.6 “Fenomeno elettrico”, condannare
l'TE al pagamento di Euro 2.013,00 a titolo di rimborso della spesa sostenuta dall'attore per i danni alla centralina elettrica del tendone parasole;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, condannare l'TE al pagamento in via equitativa a titolo di risarcimento danni per grave violazione dei principi a sostegno della buona fede nell'esecuzione dei contratti;
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- in via istruttoria, si chiede di ammettere la prova per testi sui capitoli indicati nella II memoria depositata nel procedimento di primo grado dal Sig. ex art. 183, co. 6, c.p.c., Controparte_1 senza inversione dell'onere della prova e con i testi ivi indicati anche a prova contraria diretta sugli eventuali capitoli avversari che saranno ammessi, nonché di ammettere la Consulenza
Tecnica d'Ufficio volta ad indagare ed accertare, sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti, e se del caso anche delle risultanze delle prove orali richieste, quale sia la causa, la natura e l'ammontare economico dei danni cagionati ai beni di proprietà dell'attore in conseguenza dei fatti dedotti in citazione e nei successivi scritti difensivi, quantificando sia i costi per le relative riparazioni sostenute direttamente dall'attore, sia il danno da perdita patrimoniale con riferimento ai beni che siano risultati non riparabili per c.d. “anti-economicità”, sia i costi delle opere necessarie a ripristinare l'efficiente stato manutentivo dei locali dell'abitazione dell'attore, con richiesta di conferire altresì idoneo quesito al nominando CTU affinchè questi:
- “dica se, aderendo all'interpretazione della clausola “1.1.4” delle Condizioni di Assicurazione
(cfr. doc. 01 atto di citaz. ) sostenuta dalla Compagnia Assicurativa convenuta e contestata CP_1 invece dall'attore, il contratto di assicurazione per cui è causa conservi o meno idoneità a garantire in concreto l'assicurato dai rischi ricollegabili agli eventi “nubifragio” e “grandine”;
- “dica se, in occasione del nubifragio e della grandine abbattutisi sull'abitazione dell'attore e per cui è causa, l'impossibilità di un regolare deflusso nella rete fognaria ed il mancato smaltimento delle acque piovane nei tombini comunali, sia stata o meno configurabile alla stregua di una mera concausa dell'evento, non escludente che il nubifragio sia stata causa diretta dei danni cagionati ai beni dell'attore.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n.
465/2024, che ha accolto la domanda di pagamento dell'indennizzo svolta da nei Controparte_1
confronti di in relazione ad una polizza dallo stesso stipulata in Parte_1
data 29.09.2015 per un immobile di sua proprietà che prevedeva la copertura dei danni ad immobili per incendi ed eventi atmosferici.
L'attore in primo grado aveva allegato che, durante la notte tra il 10 e l'11 agosto 2016, a seguito di un violento nubifragio si era verificato l'allagamento di alcuni vani della propria abitazione (box, seminterrato e lavanderia), causando danni ingenti all'arredamento dei locali invasi dall'acqua, ad
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elettrodomestici (quali asciugatrice, lavatrice, aspirapolvere, elettrozappa, due tagliaerba, robot da cucina), ai due veicoli di proprietà, ad un tendone parasole a scomparsa e relativi motore e centralina elettrica, oltre che all'album fotografico di nozze, chiedendo, pertanto, di essere indennizzato.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto, ritenendo che i danni subiti dall'attore rientrassero nell'esclusione di garanzia di cui alla clausola 1.1.4 della polizza, trattandosi di danni causati dal formarsi temporaneo di corsi d'acqua, e non da sfondamento, e tenuto altresì conto del carattere non vessatorio di detta clausola, contrariamente a quanto sostenuto dal CP_1
Concessi i termini per memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., all'udienza del 17 dicembre 2022, il giudice disponeva la comparizione personale delle parti al fine di tentare la conciliazione.
Alla successiva udienza, rilevato il mancato raggiungimento di una conciliazione tra le parti, ordinava alla convenuta di esibire in giudizio, ex art. 210 c.p.c., copia completa della perizia che era stata commissionata al proprio perito fiduciario1, all'esito del quale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni, concedendo termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
17.11.2023.
Il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo la clausola 1.1.4 delle Condizioni Generali di contratto vessatoria, in quanto limitativa della responsabilità dell'assicuratore, e, comunque, contraria ai canoni di trasparenza imposti dal Codice del consumo, dichiarandola invalida ed inefficace, sia perché priva della doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., sia perché
l'assicuratore non aveva nemmeno dimostrato che la clausola in questione fosse stata oggetto di negoziazione con il cliente, o, comunque, da quest'ultimo conosciuta o conoscibile in sede di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 33 Cod. consumo.
In particolare, il Tribunale, muovendo dal presupposto che la contestata clausola contrattuale aveva una duplice valenza interpretativa, ha svolto un'esegesi della stessa improntata ai canoni supplettivi di cui agli artt. 1366 e ss. c.c., giungendo così ad affermarne la vessatorietà in quanto “volta ad enumerare tutti i casi (estremamente variegati) di esclusione, appunto, della copertura R.G. N. 2049/2024
assicurativa, rendendo particolarmente difficoltoso per il contraente debole comprendere, sia ex ante, sia ex post, quali siano in effetti i rischi ricompresi nella polizza”.
Ha per conseguenza ritenuto che, nel caso in specie, i danni da bagnamento subiti dal ai CP_1
locali box, sottoscala e lavanderia, e ai beni ivi conservati, dovevano ritenersi coperti dalla polizza in quanto “con tutta evidenza direttamente riconducibili alle eccezionali piogge verificatesi, senza poter distinguere – come capziosamente ha tentato di fare la convenuta, tra danni determinati dallo scorrimento delle abbondanti acque piovane cadute nella notte e quelli conseguenti a “brecce o rotture” verificatesi “contestualmente” all'evento naturale”.
Ha, quindi, quantificato l'indennizzo in complessivi € 7.228,02 (€ 5.574,82, per pagamenti, provati dall'attore, per la riparazione e il ripristino dei locali nonché per l'acquisto di parte del mobilio e degli elettrodomestici, oltre a € 1.653,20, stimati dal perito assicurativo per danni causati dal sinistro e non riparati per antieconomicità), ridotto della franchigia di € 250,00, per totali €
6.978,02, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il giudice di prime cure, inoltre, ha - d'ufficio - condannato l'assicuratrice alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attore, oltre al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. ed al pagamento di € 800,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96 quarto comma c.p.c.
Ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
1) erroneamente sarebbe stata ritenuta l'equivocità della clausola 1.1.4 (“Eventi naturali”) e, quindi, il ricorso ai criteri interpretativi sussidiari che hanno portato il giudice di prime cure ad affermarne il carattere vessatorio ai sensi degli artt. 1341 c.c. e 33 Cod. consumo.
Ribadito il carattere chiaro ed univoco della richiamata clausola, parte TE ha, per contro, spiegato che, nel caso in specie, l'inoperatività della garanzia emergerebbe in maniera del tutto evidente in ragione del fatto che il perito assicurativo aveva determinato che l'acqua era penetrata nell'abitazione del non a seguito di “rotture o brecce avvenute CP_1 contestualmente all'evento atmosferico”, e non, quindi, contestualmente all'evento atmosferico stesso (come richiesto dalla polizza), bensì a seguito del temporaneo scorrimento d'acqua accumulatasi lungo la rampa di accesso al box, e, quindi, di un evento successivo all'evento atmosferico.
Lo stesso discorso andrebbe fatto anche con riferimento ai danni alla centralina elettrica del tendone parasole, poiché parimenti rientranti nell'esclusione di garanzia di cui alla clausola
1.1.4. e non, come statuito dal primo giudice, nei danni coperti da assicurazione, ai sensi della clausola 1.1.6 (“Fenomeno elettrico”).
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Assume, in ogni caso, il carattere non vessatorio della clausola 1.1.4, poiché limitativa non della responsabilità dell'assicuratore ma dell'oggetto assicurativo.
2) erroneamente il primo giudice l'avrebbe condannata ex art. 96 terzo e quarto comma c.p.c., quando, al contrario, non ne sussisterebbero, nel caso in specie, i presupposti operativi, anche ratione temporis (quanto al disposto di cui al quarto comma).
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dal in primo grado, CP_1
in quanto infondate in fatto e in diritto, e la condanna del alla restituzione in suo favore CP_1
della somma da questi percepita in esecuzione della sentenza impugnata.
Si è costituito l'appellato chiedendo l'integrale rigetto dell'appello. CP_1
Sulla base delle conclusioni sopra riportate la causa è stata decisa, a seguito di discussione orale, nella camera di consiglio del 09.04.2025.
Opinione della Corte
Il primo motivo di appello è da respingere e la sentenza impugnata deve essere sul punto confermata, sulla base delle motivazioni che seguono.
La clausola 1.1.4, denominata “Effetti naturali”, sulla cui interpretazione e applicazione si controverte, testualmente prevede che sono coperti dalla garanzia assicurativa
“Gli effetti provocati da:
- uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e le cose da esso trascinate e/o abbattute, trombe d'aria, grandine. Sono compresi anche i danni verificatisi all'interno dei fabbricati, purchè avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra, avvenuti quindi contestualmente all'evento atmosferico di cui sopra;
- sovvraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.
Sono comunque esclusi i danni:
- da inondazioni, alluvioni, mareggiate/maremoti, terremoti, bradisismo, “eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;
- da fuoriuscita di acqua dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, ruscellaggio o comunque formarsi temporaneo di corsi d'acqua a seguito dell'evento;
- da infiltrazioni o penetrazioni di acqua attraverso difetti o lesioni nelle impermeabilizzazioni preesistenti all'evento;
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- da anormale o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua;
- a tendoni, ombrelloni e pannelli solari o fotovoltaici, comprese le relative intelaiature di sostegno ….”.
Il contratto stipulato tra il e , cioè, stando al puro senso letterale della CP_1 Parte_1 clausola, delimita l'indennizzabilità secondo lo schema che segue:
a) la regola è che non sono coperti dall'assicurazione i danni da eventi naturali verificatisi all'interno del fabbricato;
b) l'eccezione a questa regola è che i danni all'interno del fabbricato siano causati da “rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra, avvenuti quindi contestualmente all'evento atmosferico di cui sopra” nel solo qual caso, allora, la polizza può dirsi operante;
c) l'eccezione all'eccezione (che fa risorgere la regola della non indennizzabilità) è – per quel che interessa nel caso in specie – che il danno sia stato causato da “ruscellaggio” o comunque dal
“formarsi temporaneo di corsi d'acqua a seguito dell'evento”.
Trattasi di una clausola molto diffusa nei contratti di assicurazione contro i danni da bagnamento, che, come per vero opportunamente evidenziato dal primo giudice, presenta forti margini d'ambiguità circa il suo significato, considerata anche la sua peculiare tecnica redazionale appena esposta, soggetta ad un complesso incrociarsi di regole ed eccezioni.
Deve premettersi, al proposito, che l'ambiguità e macchinosità espressiva di tale clausola non può condurre ad affermarne, come invece ha fatto il giudice di prime cure, la sua vessatorietà, per essere la stessa limitativa della responsabilità dell'assicuratore. Invero, pur condividendosi il giudizio di opacità della clausola 1.1.4 cui è pervenuto il tribunale, ciò che non si condivide è, tuttavia, l'avere il primo giudice imputato a detta clausola l'effetto di aver limitato la responsabilità dell'assicuratore: nella sua formulazione, la clausola è volta unicamente a delimitare l'oggetto del contratto, selezionando i danni coperti dalla polizza, con esclusione di altri, specificando, quindi, il rischio garantito, non anche, invece, a limitare, a monte, le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o ad escludere il rischio garantito, rendendo cioè praticamente inoperante l'assunzione del rischio (in riferimento alla natura delle clausole di questo tipo, in quanto clausole attinenti all'identificazione del rischio garantito, si veda Cass. civ. 10/05/2016, n. 9383).
Pertanto, da un punto di vista del suo inquadramento e della disciplina giuridica applicabile, detta clausola è in sé non vessatoria e, come tale, sottratta al regime della doppia sottoscrizione previsto dall'art. 1341 c.c., sì che erroneamente il primo giudice l'ha dichiarata invalida e inefficace, sul presupposto della mancanza di una sua specifica approvazione.
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Ciò non di meno, e ciò costituisce la premessa logica indispensabile ai fini della presente decisione, la clausola 1.1.4 deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici suppletivi dettati dal codice per l'interpretazione del contratto – come, d'altra parte, ha poi fatto in concreto il tribunale nella sentenza appellata -, specialmente nel favore della parte che non l'ha unilateralmente predisposta, ai sensi dell'art. 1370 c.c., vale a dire l'assicurato Deve infatti richiamarsi al CP_1 proposito l'orientamento espresso in materia di interpretazione di contratti assicurativi, redatti mediante moduli predisposti dalla compagnia di assicurazione, secondo cui, in tali ipotesi
“Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 cod. civ., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo” (Cass. 866/2008, Cass. 668/2016, Cass. 10825/2020)
Tutto ciò chiarito, e venendo quindi all'interpretazione della clausola secondo i criteri indicati sopra, si rileva che la tesi dell'TE è quella di ritenere inoperante la polizza azionata dal per il fatto che, nel caso in specie, “l'acqua penetrava nell'abitazione del signor CP_1 CP_1 in quanto, a seguito delle abbondanti precipitazioni, si accumulava all'esterno a causa di un rigurgito del sistema fognario e scorreva copiosa lungo la rampa del box per raccogliersi in prossimità della porta basculante del box medesimo penetrando, dunque, nell'appartamento insinuandosi nelle fessure ed interstizi presenti nel portone”. Motivo per cui, spiega, “L'acqua piovana non è entrata, dunque, nell'appartamento attoreo a seguito di “rotture o brecce avvenute contestualmente all'evento atmosferico” (come richiesto dalla polizza), ma a seguito del temporaneo scorrimento d'acqua lungo la rampa di accesso al box in cui si formava un vero e proprio “ruscello”, con la evidente inoperatività della garanzia di polizza”.
L'assunto non merita, nel suo complesso, di essere condiviso.
Priva di pregio è, anzitutto, l'affermazione dell'assicurazione secondo la quale il testo della clausola
(laddove esclude, in ogni caso, la copertura per i danni all'interno del fabbricato provocati dal
“formarsi temporaneo di corsi d'acqua a seguito dell'evento”) sarebbe chiaro nel far ritenere la non indennizzabilità dei danni lamentati dal poiché gli stessi sarebbero stati determinati non CP_1 dall'evento atmosferico, il fenomeno pluviale, bensì da un evento successivo, non contestuale al primo, vale a dire, il crearsi dell'accumulo d'acqua, sì che sarebbe per tale ragione reciso il nesso di causa tra le precipitazioni e i danni da bagnamento, necessario, invece, per l'operatività della garanzia.
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Ora, vero è, come attestato dal perito dell'assicurazione, che i danni da bagnamento all'interno del fabbricato del furono determinati proprio dall'accumulo esterno d'acqua, che si era raccolta CP_1
contro la porta basculante del box, complice il declivio della rampa del box, e, tuttavia, un'interpretazione favorevole all'assicurato, ai sensi dell'art. 1370 c.c., porta questo Collegio ad affermare, al di là del dato letterale della clausola in esame, pur sempre l'esistenza di un nesso di causa tra l'evento naturale (nubifragio) e i danni da bagnamento derivanti dall'accumulo d'acqua.
Del tutta capziosa, infatti, per un verso si configura l'interpretazione data dalla compagnia alla locuzione “contestualmente” inserita nella clausola, che porterebbe ad escludere il danno
“successivo”, dato che in realtà nella clausola stessa si evidenzia solamente la necessità di un nesso causale diretto ed immediato del danno riscontrato, senza che sia dirimente una esatta sovrapposizione temporale, quasi che potesse ipotizzarsi che, appena smette di piovere, ogni danno che si verifica sia da ritenersi non contestuale al fenomeno atmosferico oggetto di assicurazione.
In ogni caso, stante la natura di eccezione della deduzione dell'esclusione dalla copertura di polizza, la prova della distanza temporale tra evento atmosferico e danno avrebbe dovuto essere fornita dall'assicuratore, che nulla di specifico ha dedotto al proposito.
Per altro verso, anche quanto alla questione relativa al fatto che la penetrazione dell'acqua si sarebbe verificata in relazione ad un “ruscello” creatosi nella discesa antistante la serranda del box,
l'interpretazione dell'assicurazione, che attribuirebbe all'acqua che scorre la natura di ruscello, per ciò stessa esclusa dalla copertura di polizza, si pone in contrasto con le regole di elementare ragionevolezza, dato che è ovvio che le intense piogge provochino a terra scorrimenti d'acqua paragonabili, in altre condizioni, a ruscelli.
Invero, come è stato ribadito anche dalla Corte di cassazione in un caso analogo “non è ragionevole, infatti, ritenere che una polizza assicuri contro i danni determinati da eventi atmosferici, fra i quali rientra anche la pioggia, e neghi nel contempo la copertura assicurativa se la stessa pioggia abbia determinato un allagamento conseguente alla formazione di un ruscello. Spingendo
l'interpretazione data dal giudice di merito alle estreme conseguenze, si dovrebbe dire che il danno determinato dal nubifragio è risarcito se la pioggia danneggia dall'alto e non se danneggia dal basso (com'è pacificamente avvenuto nella specie), il che non è ragionevolmente sostenibile” (cit.
Cass. civ. 10/05/2016, n. 9383).
Quindi, sotto questi profili, le esclusioni invocate non sono operanti.
Deve quindi essere verificata l'ulteriore deduzione affermata dall'assicurazione, relativa al fatto che il danno si sarebbe verificato in relazione al trafilamento dell'acqua, e non a rotture, brecce o
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lesioni, visto che l'acqua sarebbe in sostanza penetrata nell'abitazione del tramite le fessure CP_1
della porta basculante del box.
Ciò, tuttavia, è smentito dalla stessa perizia svolta dal tecnico dell'assicurazione, che ha affermato che l'acqua è penetrata nel box del sia “attraverso gli interstizi della porta basculante”, CP_1
“nonché attraverso le lesioni dalla stessa subite per effetto della pressione esercitata dalla massa di liquido in accumulo esterno”.
E, d'altro canto, a riprova di tale dinamica del sinistro, concretatasi, in un'invasione d'acqua per abbattimento (lesione), v'è il fatto che, nella stima dei danni, il perito ha poi inserito proprio la serranda basculante che è stata compromessa per l'effetto dell'evento atmosferico.
Dunque, anche tale causa di esclusione - la non rottura - non risulta provata, ed anzi vi sono elementi per ritenere che l'allagamento si sia verificato proprio a causa della lesione del basculante.
In definitiva, alla luce della perizia assicurativa in atti, si sono concretizzate tutte le condizioni per ritenere operante la copertura assicurativa, come previsto dalla clausola 1.1.4.
È per conseguenza priva di fondamento anche l'eccezione d'inoperatività della polizza che è stata sollevata da per i danni alla centralina elettrica, poiché, ancorché si ritenesse di Parte_1 applicare, anche per quest'ultimi, la clausola 1.1.4 (anziché, la 1.1.6), la doglianza dell'TE muove pur sempre dalla medesima interpretazione restrittiva della detta clausola, che, alla luce di tutto quanto esposto, non può però ritenersi corretta.
Merita invece di essere accolto il secondo motivo di appello, relativo alla condanna dell'TE ex art. 96 terzo e quarto comma c.p.c.
Non si ravvisano, invero, contrariamente alla statuizione del primo giudice, i presupposti per la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., giacché “La responsabilità ex art. 96, Parte_1
comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (in questo senso, Cass. ord. n. 19948/2023).
Si osserva, infatti, che le clausole del tipo di cui si è discusso nella presente controversia, inserite nei contratti di assicurazione contro i danni da allagamento, continuano ancora oggi ad alimentare contenzioso giurisprudenziale, motivo per cui non è possibile, in definitiva, qualificare l'insistenza
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dell'assicurazione nella interpretazione qui disattesa della clausola 1.1.4 (sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale) come condotta processuale avventata o addirittura abusiva.
L'accoglimento dell'appello nei termini di cui sopra comporta la revoca della condanna disposta dal primo giudice della compagnia assicurativa al pagamento di somme ai sensi dell'art. 96 terzo, e, a cascata, anche c.4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende, con condanna di Controparte_1
alla restituzione a degli importi percepiti in esecuzione della sentenza di primo Parte_1
grado a tale titolo.
Quanto alle spese, in considerazione del permanere della prevalente soccombenza della compagnia assicurativa, che vede sì accolta la doglianza relativa alla sua condanna ex art. 96 c.p.c., ma rigettata quella principale relativa al pagamento dell'indennizzo assicurativo - che resta ferma, così come la condanna alla rifusione delle spese del primo grado, per questa parte confermata -, si provvede alla condanna dell'TE alla rifusione all'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'TE avverso la sentenza n. 465/2024 pubblicata il 10/06/2024 del Parte_1
Tribunale di Lodi, in parziale riforma, così provvede:
1) revoca la condanna di ex art. 96 terzo e quarto comma, Parte_1
c.p.c. e per l'effetto condanna a restituire in favore di Controparte_1 [...]
quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di Parte_1
risarcimento ex art. 96 terzo comma c.p.c., oltre interessi legali dal giorno del percepimento al saldo;
2) conferma nel resto;
3) condanna alla rifusione a delle spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.966,00, oltre Iva e c.n.p.a e rimborso forfetario spese generali.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
La Consigliera est. La Presidente
Anna Mantovani Margherita Monte
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Infatti, l'attore, fin dall'atto introduttivo, aveva spiegato che, in data 01.04.2019, propose in via stragiudiziale istanza di accesso agli atti al fine di prendere conoscenza della relazione peritale svolta su commissione dell'assicurazione a seguito del denunciato sinistro, che gli veniva trasmessa tuttavia incompleta, e, segnatamente, senza alcuna quantificazione dei danni. Sì che, al fine di poter pervenire a una corretta valutazione e stima dei danni occorsi alla proprietà, in via istruttoria, aveva domandato di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione della perizia completa operata dallo . Parte_2
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