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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 457/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Parte_1
Massai del foro di Siena, con studio in Torrita di Siena Loc. Foenna 10 piano I, ove ha eletto domicilio;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...](Co), Controparte_1
nata a [...] il [...] e residente a [...] 92 e , nato a [...] l'[...] e residente a [...]
8, nella loro qualità di eredi di ed elettivamente domiciliati in Tremezzina, località Persona_1
Lenno, via Statale, 54, presso lo Studio degli avvocati Alessandra De Bernardi e Mariacristina Butti che li rappresentano e difendono;
APPELLATI
Sulle seguenti conclusioni:
PER Parte_1 Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e difesa, così decidere: In via preliminare: Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 39/2024, ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora come esposto in parte motiva;
Nel merito:Accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la Sentenza del Tribunale di Como n. 39/2024 essendo fondato il grave proposto sia in riferimento all'ultra petitum – violazione dell'art. 112 c.p.c. della sentenza rispetto alle domande formulate dall'attrice, per omesso assolvimento dell'nus probandi da parte dell'attrice, per omessa dimostrazione erronea e autonoma e ultra petitum identificazione della donazione come diretta invece che donazione indiretta operata di propria iniziativa dall'Ill.mo signor Giudice adito, e infine nullità della sentenza per omessa motivazione. Per l'effetto rigettare, perché infondata in fatto e in diritto, la domanda formulata da
[...] per le ragioni esposte in parte motiva e quindi sentenziare la riforma integrale della sentenza di primo Per_1 grado affetta da plurime nullità.
pagina 1 di 6 Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cap di legge dei quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario.
PER , , : Controparte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare: Rigettata l'istanza di sospensione della sentenza impugnata per carenza dei relativi presupposti, respingere l'appello e le domande tutte proposte dall'appellante con integrale conferma della sentenza di primo grado. In ogni caso condannare l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies la GN ( in avanti conveniva in giudizio Per_1 Per_1 Parte_1
(in avanti chiedendo che venisse disposto nei confronti di quest'ultima: Pt_1
1) ordine di depositare il rendiconto delle somme prelevate dal conto corrente n. 00329/46358073 intestato alla GN - dalla data del 3 aprile 2017 al 4 settembre 2021 e dal conto cointestato Per_1
Fraquelli-Galli n. 00329/46498523 dalla data di apertura a quella di chiusura - allegando i giustificativi di ogni spesa;
2) nonché la condanna della GN a restituire alla gli importi prelevati dal conto Parte_1 Per_1 corrente intestato alla ricorrente e da quello cointestato con la medesima, in eccedenza rispetto alle spese sostenute nell'interesse dell'attrice, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data dei prelievi al saldo effettivo;
3) la condanna della a restituire alla l'importo di €. 105.096,00 di cui al bonifico Pt_1 Persona_1 disposto in favore di in data 17 aprile 2020 con gli interessi e la rivalutazione monetaria Controparte_4 dalla data della disposizione al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La ricorrente rappresentava che quando si era trasferita in una casa albergo nel 2016, era Per_1 contitolare, insieme alla nipote , del libretto postale n. 26936858 sul quale veniva accreditata Parte_1 solamente la sua pensione mentre era titolare esclusiva di un conto corrente, con un saldo di €52.188,43, sul quale ,nel 2017, aveva delegato ad operare la ed un conto titoli di euro 160.154,36. Incrinatisi i Pt_1 rapporti con la congiunta apprendeva che le sue risorse erano esaurite.
La ricorrente pertanto, nel premettere che prelevava integralmente le somme mensilmente Pt_1 accreditate sul libretto postale a titolo di pensione e a titolo di accompagnamento, contestava l'indebito prelievo dal conto corrente mono intestato di €95.520,00, nonché il trasferimento mediante bonifico di
€110.000,00 a un conto cointestato con la cui rimessa era stata accesa a titolo di investimento una polizza assicurativa per l'ammontare di €105.096,00.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio e, contraddire le avverse deduzioni, Pt_1 eccepiva di aver coperto, con proprie risorse, nell'interesse della zia spese per una somma di euro 46.305,65, nonché di essere stata beneficiaria donazione indiretta in merito al bonifico di €110.000,00, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Con sentenza del 15.01.2024 n 30/2024, il Tribunale di Como accoglieva la domanda attorea e condannava a restituire a l'importo di €27.908,08 oltre interessi dal 14.3.2023 e l'importo Pt_1 Per_1 di €105.096,00, oltre interessi al 12.5.2023, condannandola altresì rimborsare le spese di lite.
In particolare il tribunale, svolta l'istruttoria orale mediante interrogatorio formale e assunzione testi, incontestato che la pensione accreditata sul libretto postale cointestato non copriva integralmente la retta della casa albergo, individuava una differenza di €5.801,00 di cui tenere conto nel rendiconto ( punto A pagina 2 di 6 p.3 sentenza) e, accertati, prelievi dal conto corrente mono intestato per un totale di €37.550,00, ritenuto provato che avesse sostenuto spese per euro 3.840,92, ha individuato l'eccedenza da restituire di Pt_1
€27.908,08 ( punto B p. 3 sentenza).In ordine a prelievo di 110.000 euro con contestuale accensione di conto cointestato, ritenuto non provato l'animus donandi, Tribunale riteneva che i ogni caso l'operazione perfezionata non potesse qualificarsi alla stregua di una donazione diretta, ma in una donazione diretta, nulla per difetto di forma, poiché la somma era stata trasferita direttamente da un conto mono intestato al conto cointestato ( punto C p. 4 sentenza).
Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando motivi che possono compendiarsi Parte_1 come segue: 1) “Omesso assolvimento dell'onus probandi da parte dell'attore”:la documentazione in atti dimostrerebbe che la provvista sul libretto postale non fosse sufficiente a pagare la retta della degenza sicchè i prelievi effettuati dal conto corrente, su cui aveva delega, non potrebbero essere qualificati Pt_1 appropriazione indebita ma approvvigionamento per le spese sostenute nell'interesse della Per_1
2) “Sentenza ultra petitum – violazione dell'art. 112 c.p.c.”: la sentenza sarebbe nulla per ultra-petizione rispetto alla domanda proposta dalla ricorrente in quanto avrebbe esteso nella propria indagine anche le movimentazioni del libretto postale cointestato, che non erano oggetto di contestazione da parte della ricorrente in quanto costei non aveva messo in discussione la legittimità di tali prelievi;
3) “Donazione indiretta a favore di : la controparte non avrebbe contestato la configurabilità Parte_1 di donazione indiretta, sicchè ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dovrebbe essere considerato quale fatto non contestato;
inoltre il bonifico sarebbe stato perfezionato nello stesso giorno in cui è stato acceso il nuovo conto cointestato, con contestuale estinzione del conto corrente monointestato, coincidenza temporale che fonderebbe la qualificazione dello spostamento di danaro come un vero e proprio deposito bancario;
l'animus donandi sarebbe provato dalla decisione della di estinguere il proprio conto mono Per_1 intestato e trasferire i fondi al nuovo conto cointestato, evidenziando la volontà di attribuire una somma di denaro alla nipote corrispondente alla metà dell'importo transitato sul nuovo conto;
4) “Nullità della sentenza per carenza di motivazione”: la condanna alla restituzione di somme sarebbe illegittima per omessa motivazione non avendo il giudice speso alcuna argomentazione in ordine alla polizza assicurativa acceso con la provvista originata dal bonifico perfezionato sul cono cointestato.
Avanzava infine istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con comparsa di costituzione depositata il 27.6.2024 si costituivano Controparte_1 CP_2
e nella qualità dichiarata di eredi di , deceduta nelle more in
[...] Controparte_3 Persona_1 data 4 marzo 2024, i quali, nel contestare in fatto e diritto le avverse deduzioni, chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, chiedendo altresì il rigetto dell'istanza di sospensiva.
All'udienza del 19.9.2024 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, assegnando contestualmente alla parte resistente termine fino al 16.12.2024 per produrre documentazione atta a supportare la prova della qualità di erede. All'udienza di trattazione del 19.12.2024,comprovata la qualità di eredi delle parti costituitesi, il consigliere istruttore ha disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c assegnando al contempo termini intermedi, ed ha rinviato all'udienza collegiale del 06.02.2025. A tale udienza la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
*** L'appello è infondato e pertanto va respinto. pagina 3 di 6 1. Il primo ed il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente.
E' accertato che le rimesse sul libretto cointestato aventi ad oggetto l'accreditamento della pensione e dell'indennità di accompagnamento di fossero prelevate per fare fronte al pagamento della retta Per_1 di degenza, e che gli importi non fossero sufficienti a coprire tutte le necessità della mandante.
Per altro verso è incontestato che abbia effettuato prelievi anche dal conto corrente monointestato n. Pt_1
329/46358073 sul quale aveva la delega ad operare. A monte è pacifico che il mandato sia stato conferito a nell'interesse di affinché gestisse Pt_1 Per_1 le risorse di costei al fine di provvedere alle spese necessarie per il mantenimento della congiunta e alle spese ordinarie dei beni immobili di sua titolarità.
La doglianza in ordine al fatto che i prelievi effettuati da non possano qualificarsi come Pt_1 appropriazione indebita, che sembra riecheggiare il contenuto della denuncia querela a suo tempo formalizzata da ( doc.15 fasc.I grado ), non coglie nel segno. Per_1 Per_1
Oggetto dell'azione è infatti l'obbligo di rendiconto ex art 1713 c.c. e la restituzione delle somme utilizzate al di fuori dei limiti del mandato ex art. 1711 c.c.
E' pertanto consono all'oggetto del mandato che abbia prelevato somme anche dal conto corrente Pt_1 monointestato, in termini astrattamente del tutto legittimi, essendovi delegata, ma al tempo stesso la sentenza impugnata ha dato conto della assenza dell'adempimento dell'obbligo di rendiconto a fronte per di più, dell'incontestato esaurimento delle provviste messe a disposizione da pare della mandante.
La sentenza impugnata, quindi, nel prendere atto che non fossero stati contestati i prelievi dal libretto, ha precisato che, avendo sostenuto di aver provveduto al sostentamento della zia con fondi propri e Pt_1 con i prelievi bancari dal conto corrente mono intestato, è stato necessario procedere alla verifica del complesso delle operazioni svolte al fine di verificare il diligente adempimento del mandato.
Risulta pertanto non pertinente la doglianza che investe la presunta violazione del principio della corrispondenza tra richiesto e pronunciato. Occorre in primo luogo rilevare come, più precisamente, l'appellante abbia lamentato non tanto l'accoglimento di una domanda diversa da quella proposta dalla ricorrente bensì contestato che Per_1 il giudice abbia esaminato la domanda anche avuto riguardo a prelievi effettuati dal libretto della cui legittimità la ricorrente non si era doluta.
Anche sotto tale profilo la doglianza non ha pregio.Infatti il Tribunale ha chiarito che, sebbene i prelievi dal libretto postale cointestato non fossero direttamente oggetto di contestazione da parte della ricorrente, essi dovevano essere considerati rilevanti per la ricostruzione complessiva dello svolgimento del mandato nei limiti conferiti dalla mandante.
2.Anche il terzo motivo di appello è infondato. La sentenza impugnata ha escluso che sia stata fornita la prova dell'animus donandi, precisando che, ove anche fosse stato provato, l'operazione posta in essere sarebbe stata da ricondurre in ogni caso ad una donazione diretta, nulla per mancanza di forma.
Occorre prendere le mosse dal fatto che con il ricorso introduttivo ha allegato che “ in Per_1 Pt_1 data 7 settembre 2017, ha trasferito dal conto corrente bancario in questione intestato alla GN al conto cointestato Fraquelli-Galli, n. 00329/46498523, aperto in pari data e del quale la Per_1 ricorrente ha appreso solo a seguito delle verifiche in questione della relativa esistenza, l'importo di €. 110.000,00. (doc. 8) Dal conto cointestato la risulta aver disposto un bonifico in favore di Pt_1 CP_4 pagina 4 di 6 in data 17 aprile 2020 dell'importo di €. 105.096,00 – per una forma di investimento Parte_2 assicurativo a se stessa intestato - all'insaputa ovviamente della GN (doc. 9) Dopo tale Per_1 data la ha effettuato prelevamenti periodici, per complessivi €. 5.850,00, sino all'esaurimento e Pt_1 chiusura del conto cointestato avvenuta in data 4 ottobre 2021. (doc. 10)”. ha contraddetto l'opposta allegazione sostenendo che l'operazione consistente nel versamento di Pt_1 denaro su un conto bancario cointestato effettuato da uno solo dei cointestatari sia “ una valida donazione indiretta a favore dell'altro cointestatario qualora sia provato che si tratti di un versamento animato da spirito di liberalità”.Del tutto privo di fondamento l'assunto che il giudice abbia autonomamente di qualificare la disposizione come donazione, avendo la stessa prospettato la causale della Pt_1 disposizione assumendosi l'onere della prova del fatto allegato.
Non trova poi rispondenza alcuna che non abbia contestato la sussistenza di alcuna liberalità, Per_1 atteso che la circostanza è stata prontamente contraddetta, con il supporto delle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di nomina dell'amministratore di sostegno nonché della presentazione della Parte_3 denuncia penale (docc. 14, 15 fasc. I grado ricorrente ), dati sui quali l'appellante non ha inteso prendere posizione neanche in questa sede.
Piuttosto ha sostenuto che “L'animus donandi è dimostrato, nel caso in esame, dalla stessa Pt_1 decisione, assunta dalla di estinguere il proprio conto corrente bancario e far transitare tutte Per_1 le sostanze ivi giacenti su un nuovo conto, cointestato con la comparente”, ribadendo in sede di appello la pregnanza indiziaria del perfezionamento del bonifico lo stesso giorno della accensione del conto cointestato, nonché la contestualità della estinzione del conto mono intestato da cui proveniva la provvista.
Già in via di fatto la circostanza è contraddetta in atti in quanto in data 7 settembre 2017 è stato perfezionato il bonifico con cui è stato trasferito l'importo di €. 110.000,00 dal conto corrente bancario intestato alla GN che non è stato estinto in pari data, al conto cointestato Fraquelli-Galli, n. Per_1
00329/46498523, aperto contestualmente, e solo in data 17 aprile 2020 è stato disposto il bonifico di €.
105.096,00 in favore di Alleanza ass.ni spa per una forma di investimento assicurativo intestata a la Pt_1 quale ha effettuato prelevamenti periodici, per complessivi €. 5.850,00, sino all'esaurimento e chiusura del conto cointestato avvenuta in data 4 ottobre 2021. (docc.8,9, 10 fascicolo primo grado).
Va richiamato il consolidato orientamento, pure citato dall'appellante nei propri scritti difensivi, secondo cui il versamento i somme di danaro su un conto corrente cointestato, o la cointestazione di un conto corrente alimentato dalle risorse di solo uno dei due cointestatari, è qualificabile come donazione indiretta solo ove supportato da animus donandi (Cass. civ., Sez. II, 16 gennaio 2014, n. 809), fattispecie in ogni caso estranea a quella oggetto di causa, come affermato dal giudice di prime cure , in cui l'operazione posta in essere ha integrato una disposizione a diretto vantaggio della beneficiaria.
A ciò si aggiunga che, nell'affermare che il bonifico sul conto cointestato abbia integrato la donazione di euro 55.000,00 , pari alla metà dell'intero importo ivi accreditato, nulla abbia contraddetto in ordine Pt_1 alla esclusiva titolarità dell'investimento assicurativo perfezionato a suo nome, non avendo in alcun modo provato che tale disposizione sia avvenuta previo consenso di al fine di dare fondamento, Per_1 quantomeno, all'utilizzo della metà della somma depositata sul conto cointestato.
3.Infine è infondato anche il quarto motivo, con il quale l'appellante, sostiene la nullità della Parte_1 sentenza di primo grado per carenza di motivazione sulla condanna restitutoria.
pagina 5 di 6 Non è in contestazione che l'investimento assicurativo perfezionato da sia stato effettuato con le Pt_1 disponibilità originariamente nella esclusiva titolarità di Per_1
La condanna alla restituzione dell'importo di €. 105.096,00 è diretta conseguenza dell'assenza di prova di qualsivoglia ipotesi di liberalità da parte della in favore di e pertanto dell'assenza di Per_1 Pt_1 causa che giustifichi il trasferimento patrimoniale. L'operazione pertanto integra un atto che ha esorbitato dal mandato, e che resta a carico del mandatario ai sensi dell'art 1711 c.c., con conseguente legittima condanna della mandataria alla restituzione dell'importo illecitamente utilizzato per finalità estranee al mandato.
4.Avuto riguardo all'esito del presente giudizio, che ha visto la soccombenza dell'appellante, sulla stessa devono gravare devono le spese processuali a favore di parte appellata, liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ad € 260.000,00.
La Corte dà, altresì, atto della sussistenza a carico dell'appellante, dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 avverso la sentenza n. 39/2024 del Tribunale di Como, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza, n.39/2024 del Tribunale di Como, Parte_1 che integralmente conferma;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1 favore di parte appellata che liquida in complessivi € 9.991,00, oltre a spese generali (15%), iva se dovuta, e cpa;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025.
Il consigliere relatore
Roberta Nunnari
La Presidente Anna Mantovani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Parte_1
Massai del foro di Siena, con studio in Torrita di Siena Loc. Foenna 10 piano I, ove ha eletto domicilio;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...](Co), Controparte_1
nata a [...] il [...] e residente a [...] 92 e , nato a [...] l'[...] e residente a [...]
8, nella loro qualità di eredi di ed elettivamente domiciliati in Tremezzina, località Persona_1
Lenno, via Statale, 54, presso lo Studio degli avvocati Alessandra De Bernardi e Mariacristina Butti che li rappresentano e difendono;
APPELLATI
Sulle seguenti conclusioni:
PER Parte_1 Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e difesa, così decidere: In via preliminare: Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 39/2024, ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora come esposto in parte motiva;
Nel merito:Accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la Sentenza del Tribunale di Como n. 39/2024 essendo fondato il grave proposto sia in riferimento all'ultra petitum – violazione dell'art. 112 c.p.c. della sentenza rispetto alle domande formulate dall'attrice, per omesso assolvimento dell'nus probandi da parte dell'attrice, per omessa dimostrazione erronea e autonoma e ultra petitum identificazione della donazione come diretta invece che donazione indiretta operata di propria iniziativa dall'Ill.mo signor Giudice adito, e infine nullità della sentenza per omessa motivazione. Per l'effetto rigettare, perché infondata in fatto e in diritto, la domanda formulata da
[...] per le ragioni esposte in parte motiva e quindi sentenziare la riforma integrale della sentenza di primo Per_1 grado affetta da plurime nullità.
pagina 1 di 6 Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cap di legge dei quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario.
PER , , : Controparte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare: Rigettata l'istanza di sospensione della sentenza impugnata per carenza dei relativi presupposti, respingere l'appello e le domande tutte proposte dall'appellante con integrale conferma della sentenza di primo grado. In ogni caso condannare l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies la GN ( in avanti conveniva in giudizio Per_1 Per_1 Parte_1
(in avanti chiedendo che venisse disposto nei confronti di quest'ultima: Pt_1
1) ordine di depositare il rendiconto delle somme prelevate dal conto corrente n. 00329/46358073 intestato alla GN - dalla data del 3 aprile 2017 al 4 settembre 2021 e dal conto cointestato Per_1
Fraquelli-Galli n. 00329/46498523 dalla data di apertura a quella di chiusura - allegando i giustificativi di ogni spesa;
2) nonché la condanna della GN a restituire alla gli importi prelevati dal conto Parte_1 Per_1 corrente intestato alla ricorrente e da quello cointestato con la medesima, in eccedenza rispetto alle spese sostenute nell'interesse dell'attrice, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data dei prelievi al saldo effettivo;
3) la condanna della a restituire alla l'importo di €. 105.096,00 di cui al bonifico Pt_1 Persona_1 disposto in favore di in data 17 aprile 2020 con gli interessi e la rivalutazione monetaria Controparte_4 dalla data della disposizione al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La ricorrente rappresentava che quando si era trasferita in una casa albergo nel 2016, era Per_1 contitolare, insieme alla nipote , del libretto postale n. 26936858 sul quale veniva accreditata Parte_1 solamente la sua pensione mentre era titolare esclusiva di un conto corrente, con un saldo di €52.188,43, sul quale ,nel 2017, aveva delegato ad operare la ed un conto titoli di euro 160.154,36. Incrinatisi i Pt_1 rapporti con la congiunta apprendeva che le sue risorse erano esaurite.
La ricorrente pertanto, nel premettere che prelevava integralmente le somme mensilmente Pt_1 accreditate sul libretto postale a titolo di pensione e a titolo di accompagnamento, contestava l'indebito prelievo dal conto corrente mono intestato di €95.520,00, nonché il trasferimento mediante bonifico di
€110.000,00 a un conto cointestato con la cui rimessa era stata accesa a titolo di investimento una polizza assicurativa per l'ammontare di €105.096,00.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio e, contraddire le avverse deduzioni, Pt_1 eccepiva di aver coperto, con proprie risorse, nell'interesse della zia spese per una somma di euro 46.305,65, nonché di essere stata beneficiaria donazione indiretta in merito al bonifico di €110.000,00, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Con sentenza del 15.01.2024 n 30/2024, il Tribunale di Como accoglieva la domanda attorea e condannava a restituire a l'importo di €27.908,08 oltre interessi dal 14.3.2023 e l'importo Pt_1 Per_1 di €105.096,00, oltre interessi al 12.5.2023, condannandola altresì rimborsare le spese di lite.
In particolare il tribunale, svolta l'istruttoria orale mediante interrogatorio formale e assunzione testi, incontestato che la pensione accreditata sul libretto postale cointestato non copriva integralmente la retta della casa albergo, individuava una differenza di €5.801,00 di cui tenere conto nel rendiconto ( punto A pagina 2 di 6 p.3 sentenza) e, accertati, prelievi dal conto corrente mono intestato per un totale di €37.550,00, ritenuto provato che avesse sostenuto spese per euro 3.840,92, ha individuato l'eccedenza da restituire di Pt_1
€27.908,08 ( punto B p. 3 sentenza).In ordine a prelievo di 110.000 euro con contestuale accensione di conto cointestato, ritenuto non provato l'animus donandi, Tribunale riteneva che i ogni caso l'operazione perfezionata non potesse qualificarsi alla stregua di una donazione diretta, ma in una donazione diretta, nulla per difetto di forma, poiché la somma era stata trasferita direttamente da un conto mono intestato al conto cointestato ( punto C p. 4 sentenza).
Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando motivi che possono compendiarsi Parte_1 come segue: 1) “Omesso assolvimento dell'onus probandi da parte dell'attore”:la documentazione in atti dimostrerebbe che la provvista sul libretto postale non fosse sufficiente a pagare la retta della degenza sicchè i prelievi effettuati dal conto corrente, su cui aveva delega, non potrebbero essere qualificati Pt_1 appropriazione indebita ma approvvigionamento per le spese sostenute nell'interesse della Per_1
2) “Sentenza ultra petitum – violazione dell'art. 112 c.p.c.”: la sentenza sarebbe nulla per ultra-petizione rispetto alla domanda proposta dalla ricorrente in quanto avrebbe esteso nella propria indagine anche le movimentazioni del libretto postale cointestato, che non erano oggetto di contestazione da parte della ricorrente in quanto costei non aveva messo in discussione la legittimità di tali prelievi;
3) “Donazione indiretta a favore di : la controparte non avrebbe contestato la configurabilità Parte_1 di donazione indiretta, sicchè ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dovrebbe essere considerato quale fatto non contestato;
inoltre il bonifico sarebbe stato perfezionato nello stesso giorno in cui è stato acceso il nuovo conto cointestato, con contestuale estinzione del conto corrente monointestato, coincidenza temporale che fonderebbe la qualificazione dello spostamento di danaro come un vero e proprio deposito bancario;
l'animus donandi sarebbe provato dalla decisione della di estinguere il proprio conto mono Per_1 intestato e trasferire i fondi al nuovo conto cointestato, evidenziando la volontà di attribuire una somma di denaro alla nipote corrispondente alla metà dell'importo transitato sul nuovo conto;
4) “Nullità della sentenza per carenza di motivazione”: la condanna alla restituzione di somme sarebbe illegittima per omessa motivazione non avendo il giudice speso alcuna argomentazione in ordine alla polizza assicurativa acceso con la provvista originata dal bonifico perfezionato sul cono cointestato.
Avanzava infine istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con comparsa di costituzione depositata il 27.6.2024 si costituivano Controparte_1 CP_2
e nella qualità dichiarata di eredi di , deceduta nelle more in
[...] Controparte_3 Persona_1 data 4 marzo 2024, i quali, nel contestare in fatto e diritto le avverse deduzioni, chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, chiedendo altresì il rigetto dell'istanza di sospensiva.
All'udienza del 19.9.2024 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, assegnando contestualmente alla parte resistente termine fino al 16.12.2024 per produrre documentazione atta a supportare la prova della qualità di erede. All'udienza di trattazione del 19.12.2024,comprovata la qualità di eredi delle parti costituitesi, il consigliere istruttore ha disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c assegnando al contempo termini intermedi, ed ha rinviato all'udienza collegiale del 06.02.2025. A tale udienza la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
*** L'appello è infondato e pertanto va respinto. pagina 3 di 6 1. Il primo ed il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente.
E' accertato che le rimesse sul libretto cointestato aventi ad oggetto l'accreditamento della pensione e dell'indennità di accompagnamento di fossero prelevate per fare fronte al pagamento della retta Per_1 di degenza, e che gli importi non fossero sufficienti a coprire tutte le necessità della mandante.
Per altro verso è incontestato che abbia effettuato prelievi anche dal conto corrente monointestato n. Pt_1
329/46358073 sul quale aveva la delega ad operare. A monte è pacifico che il mandato sia stato conferito a nell'interesse di affinché gestisse Pt_1 Per_1 le risorse di costei al fine di provvedere alle spese necessarie per il mantenimento della congiunta e alle spese ordinarie dei beni immobili di sua titolarità.
La doglianza in ordine al fatto che i prelievi effettuati da non possano qualificarsi come Pt_1 appropriazione indebita, che sembra riecheggiare il contenuto della denuncia querela a suo tempo formalizzata da ( doc.15 fasc.I grado ), non coglie nel segno. Per_1 Per_1
Oggetto dell'azione è infatti l'obbligo di rendiconto ex art 1713 c.c. e la restituzione delle somme utilizzate al di fuori dei limiti del mandato ex art. 1711 c.c.
E' pertanto consono all'oggetto del mandato che abbia prelevato somme anche dal conto corrente Pt_1 monointestato, in termini astrattamente del tutto legittimi, essendovi delegata, ma al tempo stesso la sentenza impugnata ha dato conto della assenza dell'adempimento dell'obbligo di rendiconto a fronte per di più, dell'incontestato esaurimento delle provviste messe a disposizione da pare della mandante.
La sentenza impugnata, quindi, nel prendere atto che non fossero stati contestati i prelievi dal libretto, ha precisato che, avendo sostenuto di aver provveduto al sostentamento della zia con fondi propri e Pt_1 con i prelievi bancari dal conto corrente mono intestato, è stato necessario procedere alla verifica del complesso delle operazioni svolte al fine di verificare il diligente adempimento del mandato.
Risulta pertanto non pertinente la doglianza che investe la presunta violazione del principio della corrispondenza tra richiesto e pronunciato. Occorre in primo luogo rilevare come, più precisamente, l'appellante abbia lamentato non tanto l'accoglimento di una domanda diversa da quella proposta dalla ricorrente bensì contestato che Per_1 il giudice abbia esaminato la domanda anche avuto riguardo a prelievi effettuati dal libretto della cui legittimità la ricorrente non si era doluta.
Anche sotto tale profilo la doglianza non ha pregio.Infatti il Tribunale ha chiarito che, sebbene i prelievi dal libretto postale cointestato non fossero direttamente oggetto di contestazione da parte della ricorrente, essi dovevano essere considerati rilevanti per la ricostruzione complessiva dello svolgimento del mandato nei limiti conferiti dalla mandante.
2.Anche il terzo motivo di appello è infondato. La sentenza impugnata ha escluso che sia stata fornita la prova dell'animus donandi, precisando che, ove anche fosse stato provato, l'operazione posta in essere sarebbe stata da ricondurre in ogni caso ad una donazione diretta, nulla per mancanza di forma.
Occorre prendere le mosse dal fatto che con il ricorso introduttivo ha allegato che “ in Per_1 Pt_1 data 7 settembre 2017, ha trasferito dal conto corrente bancario in questione intestato alla GN al conto cointestato Fraquelli-Galli, n. 00329/46498523, aperto in pari data e del quale la Per_1 ricorrente ha appreso solo a seguito delle verifiche in questione della relativa esistenza, l'importo di €. 110.000,00. (doc. 8) Dal conto cointestato la risulta aver disposto un bonifico in favore di Pt_1 CP_4 pagina 4 di 6 in data 17 aprile 2020 dell'importo di €. 105.096,00 – per una forma di investimento Parte_2 assicurativo a se stessa intestato - all'insaputa ovviamente della GN (doc. 9) Dopo tale Per_1 data la ha effettuato prelevamenti periodici, per complessivi €. 5.850,00, sino all'esaurimento e Pt_1 chiusura del conto cointestato avvenuta in data 4 ottobre 2021. (doc. 10)”. ha contraddetto l'opposta allegazione sostenendo che l'operazione consistente nel versamento di Pt_1 denaro su un conto bancario cointestato effettuato da uno solo dei cointestatari sia “ una valida donazione indiretta a favore dell'altro cointestatario qualora sia provato che si tratti di un versamento animato da spirito di liberalità”.Del tutto privo di fondamento l'assunto che il giudice abbia autonomamente di qualificare la disposizione come donazione, avendo la stessa prospettato la causale della Pt_1 disposizione assumendosi l'onere della prova del fatto allegato.
Non trova poi rispondenza alcuna che non abbia contestato la sussistenza di alcuna liberalità, Per_1 atteso che la circostanza è stata prontamente contraddetta, con il supporto delle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di nomina dell'amministratore di sostegno nonché della presentazione della Parte_3 denuncia penale (docc. 14, 15 fasc. I grado ricorrente ), dati sui quali l'appellante non ha inteso prendere posizione neanche in questa sede.
Piuttosto ha sostenuto che “L'animus donandi è dimostrato, nel caso in esame, dalla stessa Pt_1 decisione, assunta dalla di estinguere il proprio conto corrente bancario e far transitare tutte Per_1 le sostanze ivi giacenti su un nuovo conto, cointestato con la comparente”, ribadendo in sede di appello la pregnanza indiziaria del perfezionamento del bonifico lo stesso giorno della accensione del conto cointestato, nonché la contestualità della estinzione del conto mono intestato da cui proveniva la provvista.
Già in via di fatto la circostanza è contraddetta in atti in quanto in data 7 settembre 2017 è stato perfezionato il bonifico con cui è stato trasferito l'importo di €. 110.000,00 dal conto corrente bancario intestato alla GN che non è stato estinto in pari data, al conto cointestato Fraquelli-Galli, n. Per_1
00329/46498523, aperto contestualmente, e solo in data 17 aprile 2020 è stato disposto il bonifico di €.
105.096,00 in favore di Alleanza ass.ni spa per una forma di investimento assicurativo intestata a la Pt_1 quale ha effettuato prelevamenti periodici, per complessivi €. 5.850,00, sino all'esaurimento e chiusura del conto cointestato avvenuta in data 4 ottobre 2021. (docc.8,9, 10 fascicolo primo grado).
Va richiamato il consolidato orientamento, pure citato dall'appellante nei propri scritti difensivi, secondo cui il versamento i somme di danaro su un conto corrente cointestato, o la cointestazione di un conto corrente alimentato dalle risorse di solo uno dei due cointestatari, è qualificabile come donazione indiretta solo ove supportato da animus donandi (Cass. civ., Sez. II, 16 gennaio 2014, n. 809), fattispecie in ogni caso estranea a quella oggetto di causa, come affermato dal giudice di prime cure , in cui l'operazione posta in essere ha integrato una disposizione a diretto vantaggio della beneficiaria.
A ciò si aggiunga che, nell'affermare che il bonifico sul conto cointestato abbia integrato la donazione di euro 55.000,00 , pari alla metà dell'intero importo ivi accreditato, nulla abbia contraddetto in ordine Pt_1 alla esclusiva titolarità dell'investimento assicurativo perfezionato a suo nome, non avendo in alcun modo provato che tale disposizione sia avvenuta previo consenso di al fine di dare fondamento, Per_1 quantomeno, all'utilizzo della metà della somma depositata sul conto cointestato.
3.Infine è infondato anche il quarto motivo, con il quale l'appellante, sostiene la nullità della Parte_1 sentenza di primo grado per carenza di motivazione sulla condanna restitutoria.
pagina 5 di 6 Non è in contestazione che l'investimento assicurativo perfezionato da sia stato effettuato con le Pt_1 disponibilità originariamente nella esclusiva titolarità di Per_1
La condanna alla restituzione dell'importo di €. 105.096,00 è diretta conseguenza dell'assenza di prova di qualsivoglia ipotesi di liberalità da parte della in favore di e pertanto dell'assenza di Per_1 Pt_1 causa che giustifichi il trasferimento patrimoniale. L'operazione pertanto integra un atto che ha esorbitato dal mandato, e che resta a carico del mandatario ai sensi dell'art 1711 c.c., con conseguente legittima condanna della mandataria alla restituzione dell'importo illecitamente utilizzato per finalità estranee al mandato.
4.Avuto riguardo all'esito del presente giudizio, che ha visto la soccombenza dell'appellante, sulla stessa devono gravare devono le spese processuali a favore di parte appellata, liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ad € 260.000,00.
La Corte dà, altresì, atto della sussistenza a carico dell'appellante, dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 avverso la sentenza n. 39/2024 del Tribunale di Como, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza, n.39/2024 del Tribunale di Como, Parte_1 che integralmente conferma;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1 favore di parte appellata che liquida in complessivi € 9.991,00, oltre a spese generali (15%), iva se dovuta, e cpa;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025.
Il consigliere relatore
Roberta Nunnari
La Presidente Anna Mantovani
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