Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 9 giugno 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3707/2023
Promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
ILLUMINATO LUPO, nel cui studio in Mascalucia ha eletto domicilio, via Gabriele D'Annunzio,
12 -ricorrente-
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28/3/2023, parte ricorrente esponeva di aver presentato in data 7/12/2016 domanda per il riconoscimento dell'indennizzo per cessata attività commerciale, precisando che l' , con CP_1
nota del 6/3/2017, l'avesse accolta provvedendo alla liquidazione della prestazione con decorrenza dall'1/1/2017 ed indicando il mese di aprile 2022 quale termine finale dell'erogazione. Esponeva
altresì che l'indennizzo in questione, determinato nella somma di euro 501,89 mensili, fosse stato in
Si doleva della condotta dell' che, in un primo momento, aveva erogato la prestazione fino al CP_1
mese di marzo 2022 e, successivamente, avesse revocato parzialmente il provvedimento ritenendo che l'indennizzo spettasse per un periodo inferiore rispetto a quello prima determinato, senza che fossero state indicate le ragioni di detto cambiamento. Si riportava al decreto legislativo n. 207/1996
e s.m.i., richiamato dal comma 283, art. 1, della legge n. 145/2018, ed elencava i requisiti previsti da detta normativa come necessari per l'erogazione dell'indennizzo per cessazione dell'attività
commerciale. Si dichiarava quindi in possesso dei suddetti requisiti, come da estratto contributivo attestante la cessazione dell'attività commerciale e di qualsiasi altra attività lavorativa.
In diritto osservava che, quand'anche l'erogazione delle somme in suo favore fosse stata indebita, le stesse non potessero essere oggetto di restituzione. Invocava l'applicazione nella specie della disciplina in tema di indebito previdenziale, di cui all'art. 13, comma 1, della legge 30/12/1991, n.
412 e all'art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989, e rilevava che la sanatoria prevista dalla richiamata normativa operasse nei casi, come quello in esame, in cui ricorresse un provvedimento formale e definitivo dell' , viziato da errore di qualsiasi natura imputabile a detto ente, salvo che l'indebita CP_1
percezione fosse dovuta a dolo dell'interessato. Eccepiva pertanto che, sulla base di dette disposizioni di legge, dovesse ritenersi l'irripetibilità nella specie delle somme erogate in quanto percepite in buona fede, non ricorrendo alcuna omissione circa la dovuta comunicazione da parte del beneficiario di fatti sopravvenuti incidenti sul diritto e sulla misura della prestazione, che non fossero già a conoscenza dell' . Puntualizzava che l'indennizzo in oggetto non fosse legato alla CP_1
comunicazione di dati reddituali o di altri elementi incidenti sul diritto alla prestazione e che, avendo lo stesso fatto affidamento sulla correttezza degli importi ricevuti, l'ente previdenziale non potesse procedere alla ripetizione dell'indebito.
Chiedeva pertanto che fosse dichiarata l'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione CP_1
dell'indebito; che fosse annullato il provvedimento impugnato, e che fosse dichiarato non tenuto alla restituzione delle somme pretese.
Fissata l'udienza di comparizione ed instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' . CP_1
L'ente richiamava l'art.
9-ter della legge 28/1/2009, n. 2, di conversione del decreto-legge
29/11/2008, n. 185, che aveva ripristinato (con le medesime modalità previste dal D.Lgs. n. 207/1996)
l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, da erogarsi agli eventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia. Indicava quali fossero i soggetti destinatari dell'indennizzo, i requisiti e le condizioni previste per l'erogazione, e i casi di incompatibilità, evidenziando che fosse stato istituito presso l' un apposito fondo, il “fondo degli CP_1
interventi per la razionalizzazione della rete commerciale”. Evidenziava inoltre che l'unico aspetto innovativo della legge n. 2/2009 riguardasse la data di scadenza dell'indennizzo. Sul punto osservava che, sulla base della precedente normativa (art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 207/1996), la prestazione dovesse essere erogata fino a tutto il mese in cui il beneficiario compisse il 65° anno di età, se uomo,
ed il 60° anno di età, se donna, e che ora, invece, l'art. 19-ter, comma 4, della citata legge n. 2/2009
avesse stabilito che detta prestazione dovesse essere erogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e, precisamente, fino alla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia (come chiarito dalla nota n. 5071/P/189/13 del 20 marzo 2009 emessa dal Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali).
Con riferimento al caso in esame, rilevava che l'indennizzo fosse stato liquidato in favore del ricorrente dall'Agenzia di Adrano, con cessazione prevista per aprile 2022, e ciò considerate le aspettative di vita al momento della liquidazione (6/3/2017), secondo le quali la pensione di vecchiaia sarebbe dovuta decorrere a partire dal compimento di 67 anni e tre mesi. Illustrava che, per effetto del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5/11/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non fossero stati ulteriormente incrementati e che, pertanto, il requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia fosse stato fissato al compimento di 67 anni di età. Con riferimento alla posizione del ricorrente, rilevava che, inserita la nuova scadenza, ne fosse derivato un indebito da ritenersi ripetibile. Osservava sul punto che dovesse ritenersi inapplicabile nella specie la disciplina sulla sanatoria invocata da parte ricorrente, in quanto operante solo in materia di indebiti pensionistici, e chiedeva il rigetto delle domande svolte, in quanto inammissibili ed infondate, e la conferma del provvedimento di indebito impugnato.
Il ricorrente depositava note di trattazione, evidenziando che l'indebito fosse scaturito da un errore dell' non causato da alcun comportamento doloso del destinatario. Insisteva nell'applicazione CP_1
nella specie della disciplina specifica sull'indebito previdenziale, considerato che si vertesse in tema di trattamento pre-pensionistico che accompagnasse il beneficiario fino alla pensione, e ciò anche alla luce dell'apposito fondo istituito presso l' , volto a raccogliere le risorse per l'erogazione CP_1
dell'indennizzo ed alimentato dal contributo obbligatorio dello 0,09% posto a carico dei commercianti, da cumularsi alla prevista aliquota previdenziale. Insisteva pertanto nell'accoglimento del ricorso e nella condanna alle spese.
Anche l' depositava note di trattazione con le quali precisava che, nel caso di specie, la scadenza CP_1
della prestazione inserita al momento della liquidazione fosse stata prevista al compimento di 67 anni e 3 mesi di età e che, successivamente, le previsioni di aspettativa di vita non fossero state confermate dalla nuova normativa (decreto interministeriale del 5/11/2019, con decorrenza dall'1/1/2021) che avesse, invece, stabilito come requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia il compimento di 67 anni di età. Insisteva pertanto nell'accoglimento delle stesse conclusioni rassegnate in memoria.
Con ordinanza del 14/11/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della stessa. Con successivo provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 9 giugno 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”. Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nel termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni;
la causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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In via preliminare, va rilevato che il diritto dell' di ripetere quanto corrisposto Controparte_2
indebitamente perché in assenza dei requisiti richiesti dalla legge sorge in conseguenza e per effetto della verificata mancanza dei suddetti requisiti, mancanza idonea, in quanto tale, a rendere ingiustificata l'attribuzione; vertendosi in tema di obbligazioni pubbliche ex lege, così come il diritto al beneficio sorge al verificarsi dei presupposti di legge, allo stesso modo questo viene meno in mancanza di quei presupposti.
Ciò premesso, si rileva che nella specie, con nota del 24/9/2022 avente ad oggetto “Comunicazione
di Riliquidazione”, l' ha comunicato al ricorrente che la pensione n. 05020339 categoria CP_1
INDCOM fosse stata ricalcolata a decorrere dal 1° gennaio 2022, che il ricalcolo comprendesse la
“variazione cessazione indennizzo” e che, dal ricalcolo, fosse derivato, fino al 31 ottobre 2022, un debito pari ad euro 1.573,05. Con la medesima nota, l'ente ha illustrato che sulla suddetta pensione fosse stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto, per l'importo lordo complessivo di euro 1.573,05.
Nella memoria difensiva e nelle note di trattazione, l' ha inoltre precisato che, in seguito alle CP_1
innovazioni introdotte dalla legge n. 2/2009 in ordine alla data di scadenza dell'indennizzo (art. 19-
ter, comma 4), la prestazione di cui al D.Lgs. n. 207/1996 dovesse essere erogata agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e, precisamente, fino alla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia (come chiarito dal Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali con nota n. 5071/P/189/13 del 20/3/2009).
Venendo al caso in esame, l'ente ha illustrato che, al momento della liquidazione in data 6/3/2017,
considerato che le aspettative di vita in vigore a quel tempo avessero stabilito la decorrenza della pensione di vecchiaia al compimento di 67 anni e 3 mesi, l'indennizzo fosse stato riconosciuto fino all'aprile del 2022. Ha aggiunto che, per effetto del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5/11/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il requisito anagrafico di accesso alla suddetta pensione fosse stato fissato nell'età di 67 anni e che, dall'inserimento della nuova scadenza (67 anni e non più 67 anni e
3 mesi) fosse derivato un indebito da ritenersi ripetibile. Ha rilevato che le previsioni di aspettativa di vita considerate al momento della liquidazione della prestazione non fossero state confermate dalla nuova normativa che aveva stabilito per l'accesso alla pensione di vecchiaia, per l'appunto, il requisito anagrafico di 67 anni.
Orbene, il ricorrente non ha contestato l'inserimento da parte dell' della nuova scadenza relativa CP_1
all'indennizzo dalla quale fosse derivato l'indebito, ma ha eccepito l'irripetibilità dell'indebito stesso a norma dell'art. 13, co. 1, della legge n. 412/1991 e dell'art. 52, co. 2, della legge n. 88/1989,
assumendo che l'errore nel quale fosse incorso l' fosse imputabile all'ente stesso e che non CP_1
sussistesse nella specie il dolo dell'interessato.
Con riferimento a quanto sostenuto dal ricorrente, si rileva in primo luogo che le norme citate riguardano la materia delle pensioni e che non sono, pertanto, applicabili all'indennizzo per cui è
causa.
Ciò nonostante, si ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento sulla base dell'affidamento fatto dal ricorrente sull'erogazione dell'indennizzo fino al mese di aprile del 2022 (come comunicato dall' con nota del 6/3/2017 di riconoscimento della prestazione), e ciò in applicazione dei più CP_1
recenti principi giurisprudenziali in tema di indebito assistenziale.
Procedendo con ordine, occorre innanzitutto prendere le mosse dal dettato normativo.
L'art. 2 del D.Lgs. 28/3/1996 n. 207, di attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività
commerciale (GU n. 96 del 24/4/1996) stabilisce quanto segue: “Art.
2. Requisiti e condizioni 1.
L'indennizzo previsto dall'art. 1 spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996
e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) più di 62 anni di età, se uomini,
ovvero più di 57 anni di età, se donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari e coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'istituto nazionale della previdenza sociale
( .
2. L'erogazione dell'indennizzo è subordinata, nel periodo indicato dal comma 1, alle CP_1
seguenti condizioni: a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;
b) riconsegna
dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata
congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
c) cancellazione del soggetto titolare
dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura”. L'efficacia della suddetta norma è stata, poi, di anno in anno prorogata.
L'art. 19-ter della legge 28/1/2009 n. 2, di conversione del decreto-legge 29/11/2008, n. 185, ha poi ripristinato, con le medesime modalità previste dal suddetto D.Lgs. n. 207/1996, l'indennizzo in oggetto per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, disponendo che lo stesso fosse erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.
L'indennizzo viene pertanto concesso ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori,
attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività di commercio su aree pubbliche, attività
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ed attività di agenti o di rappresentanti di commercio. L' ha chiarito che possono beneficiare dell'indennizzo anche i titolari di imprese CP_2
che esercitano contemporaneamente plurime attività commerciali.
Detto beneficio è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro, autonomo o subordinato, e l'erogazione cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario è tenuto a comunicare all' la ripresa dell'attività lavorativa entro 30 giorni dall'evento. La normativa non prevede, CP_1
invece, l'incompatibilità dell'indennizzo con i trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dall'interessato, ad esclusione della pensione di vecchiaia. Inoltre, alla luce delle novità introdotte dall'art. 1 co. 283 e 284 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), a decorrere dall'1/1/2019, l'indennizzo in argomento è diventato una misura strutturale, con conseguente stabilizzazione dell'obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato, in parte, al “Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale” ex art. 5
del D.Lgs. 207/96.
Per quanto attiene alla durata della prestazione, mentre precedentemente (art. 3, comma 4, del citato
D.Lgs. n. 207/1996) l'indennizzo veniva erogato fino a tutto il mese in cui il beneficiario avesse compiuto 65 anni di età, se uomo, e 60 anni di età, se donna, il citato art. 19-ter, comma 4, della legge n. 2/2019 ha stabilito che lo stesso fosse erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.
Ed ancora, il decreto interministeriale del 5/11/2019 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021,
i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non fossero ulteriormente incrementati.
Nel caso in esame, l' ha richiamato detto decreto rilevando che, mentre al momento della CP_1
liquidazione della prestazione (6/3/2017), l'età anagrafica per accedere alla pensione di vecchiaia fosse stata di 67 anni e 3 mesi, e ciò sulla base delle previsioni di aspettativa di vita, la normativa invocata non avesse confermato dette previsioni stabilendo per l'accesso alla pensione di vecchiaia il requisito anagrafico di 67 anni, con la conseguenza che inserendo la nuova scadenza ne fosse derivato l'indebito in questione.
Or, il ricorrente non ha contestato l'applicazione medio tempore della nuova normativa di cui sopra né ha sollevato rilievi circa la correttezza della procedura di ricalcolo adottata dall' , limitandosi CP_1
ad eccepire l'irripetibilità delle somme percepite stante il suo stato soggettivo di buona fede.
Venendo dunque alla suddetta eccezione, devono ritenersi applicabili nella specie dei principi dettati dalla Cassazione in tema di indebito assistenziale.
La Suprema Corte è, infatti, intervenuta in tema di indebito assistenziale chiarendo quali siano i limiti alle richieste provenienti dall' di restituzione delle prestazioni non spettanti. CP_1 In particolare, ha evidenziato come, in ambito assistenziale, si sia andato affermando un quadro di fondo tale per cui “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (…) trovano
applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno
riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638;
Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e
quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui
“gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno
facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici
previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese
successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9,
convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i
criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti
per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per
disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza
ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n. 537 del
1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del
regolamento della delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio,
Cass. 7048/2006 cit.)”.
E' stato dunque affermato (Cass. 28771/2018 cit.) che “la regola che ne deriva è quella per cui
l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongono diversamente, è ripetibile
solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle
condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia
affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto
assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale
incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero
dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
In pratica, secondo la Cassazione, l' può richiedere la restituzione delle somme solo dal CP_1
momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente già corrisposti, a meno che non ricorra l'ipotesi del dolo dell'interessato.
La portata di tali norme, sempre secondo la Cassazione, riguarda non solo i casi in cui la prestazione venga revocata per il venir meno dei requisiti legali, ma si estende anche ai casi in cui la prestazione venga revocata per il venir meno dei requisiti economici o di quelli sanitari.
In definitiva, la Suprema Corte ha evidenziato come il regime dell'indebito assistenziale (e di quello previdenziale) presenti tratti singolari e speciali rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. e ciò in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur se indebite, sono solitamente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri del pensionato e della sua famiglia.
Con preciso riferimento alla buona fede del percettore, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che la stessa è rilevabile in una “condotta che sia connotata dall'assenza di qualsivoglia violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti, coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio” (Cass. n.
17576/2002; Cass. n. 537/2015; Cass. n. 17642/2012).
Ciò premesso, con riguardo alla ripetizione di indebito, va richiamato il più recente indirizzo giurisprudenziale di legittimità espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 13223
del 30.06.2020, nella quale così viene statuito “3. – Ed infatti se è vero che, come sostiene l' in CP_1
materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art. 13 l. 412/1991 che si riferisce
all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio
generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . CP_2 4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti
dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate
fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento
non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di
quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
5. – In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. P., v.
pure n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato,
ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale
regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria
di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente
articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non
addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare
affidamento.
6. – Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in
materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 –
che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello
assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di
settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella
generale del codice civile (ord. n. 264/2004).
7. – Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al
descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali
esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere
contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
– e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”. La Cassazione ha inoltre affermato che “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale
presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e
dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'”affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti
pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite,
sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia”
(Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce
dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…)
addebitabile” al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)”.
Nel caso di specie, alla stregua della sopra riportata esegesi, le prestazioni non si possono recuperare indiscriminatamente, in quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata, consente di norma la ripetizione solo a partire dal provvedimento che revoca l'erogazione ed accerta l'indebito, salvo il dolo comprovato.
Sulla base delle superiori considerazioni, in disparte la questione della legittimità dell'indebito non sollevata dal ricorrente, va ritenuta illegittima la ripetizione disposta dall' per il Controparte_2
periodo antecedente la comunicazione del provvedimento del 24/9/2022, con il quale il ricorrente è
stato informato dell'indebito stesso derivante dal ricalcolo della prestazione, e ciò considerato che non può ravvisarsi nella specie la sussistenza del dolo comprovato.
Ed invero, atteso che nessun dolo è stato provato dall' , deve ritenersi che il ricorrente abbia CP_1
ricevuto le prestazioni erogate in assoluta buona fede, prestando affidamento ad un provvedimento dell'ente stesso che aveva previsto come termine finale per l'erogazione del beneficio il mese di aprile
2022.
Nei fatti, invece, eseguito il ricalcolo della prestazione con decorrenza dal 1° gennaio 2022 ed eseguiti i pagamenti a titolo di indennizzo fino al mese di marzo 2022 (come dedotto dal ricorrente), con il provvedimento impugnato l' ha richiesto la restituzione dalla somma di euro 1.573,05, CP_1
corrispondente alle tre rate mensili corrisposte nell'anno 2022 (da gennaio a marzo), e ciò considerato che la singola rata fosse pari ad euro 524,35 (cfr. provvedimento impugnato nella parte in cui viene indicata la “variazione dell'importo mensile”).
Il ricorso va, dunque, accolto e le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce;
Dichiara l'irripetibilità della somma di euro 1.573,05 richiesta dall' ; CP_1
Dichiara, per l'effetto, che nulla deve essere corrisposto dal ricorrente in relazione all'intimazione di pagamento effettuata dall'ente con nota raccomandata del 24 settembre 2022;
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese processuali che liquida nella complessiva somma CP_1
di euro 884,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 9 giugno 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio