Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 170/2024 e R.G. 174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite di I Grado iscritte al n. R.G. 170/2024 e al n. R.G. 174/2024 promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv. BERNARDINI BEATRICE parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
POSSIEDI parte nata a [...] il [...] , con il patrocinio CP_1 dell'avv. MARTINI LUCA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI
AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte come da verbale udienza
Con due distinti ricorsi le parti hanno richiesto l'emissione di provvedimento indifferibile ex art. 473 bis.15 c.p.c., per dirimere contrasto tra i genitori con riferimento all'iscrizione scolastica nella prima classe della scuola primaria della figlia minore , nata in [...] Per_1
18.07.2018, chiedendo: il padre (ricorrente nel giudizio recante RG n. 170/2024)
l'iscrizione della minore nell'Istituto comprensivo Allerona Muzio Cappelletti, scuola primaria Giuseppe Mazzini, e la madre (ricorrente nel giudizio recante RG n. 174/2024)
l'iscrizione nell'istituto comprensivo Orvieto Montecchio presso la scuola primaria Per_2
Le parti hanno premesso che con decreto del 25.3.2021, emesso dall'intestato
[...]
Tribunale su concorde richiesta delle parti, erano state disciplinate le modalità di affidamento e mantenimento della figlia, prevedendo l'affidamento condiviso della minore con collocamento paritetico presso le abitazioni dei genitori site, quella del padre in Castel Giorgio e quella della madre in Orvieto (loc. Bagni), ponendo a carico di entrambi i genitori nei periodi di permanenza presso ciascuno l'onere per il mantenimento diretto ordinario della minore, con spese straordinarie suddivise al 50% tra le parti. La Possiedi con successivo ricorso, aveva rappresentato di aver reperito, nel giugno 2021, occupazione in bar di Orvieto, in zona limitrofa rispetto al luogo di attuale domicilio (Loc. Bagni di Orvieto) con orario alle ore 9 alle ore 15,00 e di essere, pertanto, impossibilitata a rispettare le precedenti modalità di affidamento determinate quando la ricorrente aveva occupazione in Castel Giorgio, luogo di residenza e di lavoro del padre, con richiesta di modificare le modalità di frequentazione della minore, e di autorizzare l'iscrizione della stessa nella scuola materna limitrofa a quella dell'abitazione della
Possiedi al fine di evitare continui spostamenti di tra i paesi di residenza dei Per_1 genitori distanti 30/35 Km l'uno dall'altra, richieste cui il padre si era opposto, con decreto del 1.2.2022 l'intestato Tribunale aveva disposto:
“a parziale modifica del decreto del 25.3.2021, ferme le parti non modificate, così provvede:
- conferma l'iscrizione della minore presso l'istituto scolastico di Castel Giorgio
(limitatamente al periodo di frequenza della sola scuola dell'infanzia);
- dispone che la minore permarrà, salvo diverso accordo scritto tra i genitori: presso l'abitazione del padre nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì (con pernottamento) e due giovedì al mese limitatamente alle settimane in cui il padre ha libero il pomeriggio;
presso l'abitazione della madre il venerdì dall'uscita della scuola, il sabato e la domenica, con rientro presso la casa paterna entro le ore 21,00 (ovvero a scelta della madre il lunedì mattina con accompagnamento a scuola dando atto dell'impegno del padre a rendersi disponibile ad andare a prendere presso la casa materna e ad accompagnarla lui Per_1 stesso all'asilo quando libero da turni di lavoro), cui si aggiungeranno due giovedì al mese dall'uscita della scuola nelle settimane in cui il padre ha turno lavorativo pomeridiano;
rigetta le ulteriori domande formulate dalla ricorrente”
Con i ricorsi in esame, proposti nei procedimenti riuniti in epigrafe indicati, i genitori hanno richiesto in via d'urgenza l'autorizzazione all'iscrizione della minore nella scuola limitrofa a quella delle rispettive residenze, segnalando l'urgenza stante la scadenza del termine per l'iscrizione telematica al 10 febbraio 2024. All'udienza del 5.2.2024, fissata per la decisione sulla istanza urgente, le parti comparse con l'assistenza dei rispettivi difensori hanno ribadito le contrapposte richieste affermando:
- il padre la necessità di autorizzare l'iscrizione della minore presso l'istituto comprensivo di Allerona per assicurare continuità nelle relazioni con i compagni, potendo la minore beneficiare della presenza degli stessi compagni che hanno frequentato con lei la scuola dell'infanzia, evidenziando la vicinanza della scuola alla propria abitazione (circa 1 Km) e la possibilità di essere sostenuto nell'accudimento della bambina dai familiari residenti nel paese, affermando di aver assunto informazioni in merito al presumibile numero di iscritti alla prima classe (pari a n.18 alunni) con esclusione, pertanto, del rischio di formazione di una così detta “pluriclasse” (classe frequentata da alunni di diversi anni);
-la madre la necessità di autorizzare l'iscrizione della minore nell'istituto comprensivo di Orvieto perché più vicino alla propria abitazione e al proprio luogo di lavoro
(rispettivamente 8 Km e 1 Km), e in grado di garantire migliore offerta formativa per le maggiori dimensioni dell'istituto, paventando il rischio di formazione di una pluriclasse in Allerona, ed evidenziando l'iscrizione nella scuola di Orvieto di due bambini già conosciuti e frequentati da , sottolineando di poter provvedere Per_1 all'accompagnamento e alla ripresa della bambina in proprio e comunque di poter essere aiutata nell'accudimento della minore dalla bisnonna.
All'esito dell'udienza è stato chiesto alle parti di verificare la possibilità di iscrizione in entrambe le scuole, nell'attesa di conoscere l'effettiva formazione delle classi e la loro composizione, e nelle successive note autorizzate i difensori delle parti hanno rappresentato l'impossibilità di procedere con doppia iscrizione, consentendo il sistema informatico ministeriale, la scelta di una sola scuola e di eventuale ulteriore scuola solo in via subordinata, permanendo pertanto il contrasto tra i genitori sul punto, con necessaria emissione di provvedimento indifferibile.
Pertanto in via provvisori ed urgente, con decreto del 9.2.2024, è stata autorizzata l'iscrizione della minore nell'istituto comprensivo di Allerona, come scelta principale, e in quello di Orvieto come scelta subordinata, dovendo in adesione ai contenuti del decreto collegiale già emesso in data 1.2.2022, essere privilegiata la continuità di relazioni della minore presente solo con riferimento all'istituto scolastico di Allerona, nel quale saranno iscritti i compagni che la minore già conosce e potendo in tale contesto beneficiare di un contesto noto sia quanto alle relazioni amicali, sia quanto alla Per_1 conoscenza dei luoghi.
E' stata quindi disposta la fissazione di udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis.22 c.p.c. per la decisione sulle ulteriori istanze di modifica del provvedimenti di affidamento vigenti.
All'udienza del 15.4.2024 la Presidente delegata ritenuto necessario per decidere sulle istanze delle parti disporre CTU per verificare la situazione della minore e il rapporto con ciascuno di genitori e con il contesto ambientale dell'uno e dell'altro, ha nominato consulente tecnica d'ufficio.
Acquisita la consulenza tecnica, alla successiva udienza del 30.10.3024 le parti comparse personalmente hanno rappresentato la positiva situazione della bambina evidenziando che la stessa aveva iniziato positivamente l'inserimento nella scuola individuata nel provvedimento provvisorio in via principale;
la resistente ha quindi rinunciato alla domanda di collocazione prevalente delle minore presso si sé, ed entrambe le parti hanno concluso concordemente aderendo alle conclusioni della CTU, chiedendone il recepimento da parte del Collegio;
le cause riunite sono state quindi riservate in decisione.
La CTU all'esito di approfondite indagini sulle capacità genitoriali delle parti e sulla situazione della minore, anche con accertamenti compiuti presso l'istituto scolastico frequentato dalla bambina, ha formulato le seguenti risposte ai quesiti formulati:
“Dica il CTU (…) quali siano le condizioni psicologiche della minore e il suo rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali, ed eventuali conviventi o altre figure se presenti.
La minore appare una bambina serena rispetto all'attuale assetto Persona_3 relazione, che, fino ad ora, non ha posto in discussione un sano sviluppo psicofisico, poiché ha avuto intorno a sé una rappresentazione univoca e coerente della storia familiare, che appare organizzata, adeguata e funzionale. La bambina ha mostrato di trovarsi a proprio agio con entrambi i genitori. I genitori, anche se vengono vissuti dalla bambina come alternati (se c'è l'uno non c'è l'altro), i momenti di transizione, in cui sono entrambi presenti, sono sereni ed armonici.
In particolare, il CTU:
1. Valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso diagnosi psicologica relativa a:
- capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo alla minore;
Entrambi i genitori assicurano alla figlia uno spazio fisico e ambientale adeguato
- capacità dei genitori di tutelare il rapporto della figlia con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine;
- capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi della figlia;
- capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi della figlia;
In questo primo punto si rimanda al capitolo delle competenze genitoriali. La scrivente, riassume brevemente. Il profilo clinico di entrambi i genitori non lascia emergere psicopatologie e ciò depone per un discreto equilibrio dal punto di vista timico, capacità di esame di realtà, meccanismi difensivi sufficientemente strutturati. I due ambienti familiari non hanno evidenziato criticità. E' evidente che e abbiano ben Pt_1 CP_1 compreso ed elaborato il concetto della continuità genitoriale, che lega entrambi e perdura oltre e nonostante la separazione, nonché la disponibilità di assicurare alla figlia l'accesso all'altro genitore, rispettandone il ruolo e le funzioni, grazie alla disponibilità/capacità di accedere ad una forma di comunicazione adeguata, in quanto per entrambi è la cosa più importante”. Per_1
La coppia genitoriale in questi anni ha dimostrato di avere Persona_4 competenze genitoriali, in termini: protettivi, regolativi, normativi e predittivi. La funzione triadica, ad oggi mostra un'alleanza funzionale. Nel tempo dovranno fare maggiore riferimento al sostegno reciproco, partendo dal presupposto che la relazione genitori-figlia è un processo dinamico e in continuo divenire.
2. Valuti quale sia la qualità psicologica della relazione della figlia minore con le figure genitoriali e con gli altri adulti di riferimento che coadiuvano i genitori nell'accudimento.
Per valutare la qualità psicologica non ci si è limitati a considerare solo le capacità accuditive di ciascun genitore, ma si sono poste al centro dell'attenzione la capacità e la volontà di ciascun di loro di promuovere l'accesso fattivo e simbolico della figlia, ovvero la capacità di ciascuno di realizzare e consolidare l'unità genitoriale, nei riguardi della minore stessa. Per qualità psicologica si intende non solo il tempo trascorso con la figlia, ma le esperienze di vita, infatti non tanto la quantità del tempo che si trascorre con lei, ma quello che si riesce a fare con . Ciò che si osserva è che padre e madre sono in Per_1 grado di fornire una “base sicura” ed un “porto sicuro” alla figlia. e Pt_1 CP_1 mostrano stili educativi che si integrano in modo funzionale. Da quanto si evince dagli incontri avuti con gli adulti di riferimento che coadiuvano i genitori nell'accudimento; la piccola a Castel Giorgio ha una rete relazionale ed amicale consolidata oltre a Per_1 quella familiare paterna. La bambina oltre ad essere ben integrata nel contesto educativo- scolastico, svolge, con assiduità e interesse partecipativo, diverse attività educative/sportive/ludiche presenti sul territorio.
La rete familiare materna (nonni, bisnonni) è altrettanto un punto di riferimento affettivo importante per la bambina, con cui la stessa si relaziona.
3. Valuti lo stato di benessere psicologico della figlia;
Relativamente al suo stato di benessere psicologico valgono le considerazioni di cui al punto 1 e 2. Dall'osservazione della minore si evince che la bambina mostra di trovarsi a proprio agio con entrambi i genitori. Essere a proprio agio significa, anche, e soprattutto, sentirsi liberi di manifestare disagio a fronte di stimoli e situazioni percepiti come disturbanti o poco chiari. Le modalità utilizzate dalla minore per richiedere spiegazioni, rassicurazioni, attenzioni, sono compatibili e coerenti con l'età anagrafica, soprattutto se trovano una risposta sufficientemente coerente e sollecita, come sembra essere avvenuto fino ad oggi. Nessuna delle parti proietta sulla bambina il proprio vissuto suscitato dall'altro genitore, con il risultato di aver evitato a di diventare il Per_1 contenitore delle loro emozioni negative.
4. Proceda all'osservazione della minore in ragione all'età; Vista l'età della bambina non si è proceduto con un colloquio in termini di ascolto finalizzato a recepire il suo punto di vista sui fatti. Con ho potuto Persona_3 utilizzare: l'osservazione diretta e l'indagine psicometrica, scegliendo di adottare un approccio flessibile che tenesse conto fin dal primo contatto, della reazione presentata dalla bambina sia a livello verbale che non verbale.
5. Proponga all'esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, che, nel tutelare l'interesse della figlia al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga la minore dalla conflittualità genitoriale.
6. Proponga i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, anche indicando quali sarebbero le modalità di accudimento presso l'uno o l'altro genitore negli orari di impegno lavorativo;
In risposta ai quesiti 5 e 6 Si ritiene, dal punto di vista clinico, non esistano i presupposti per modificare la formula di affidamento attuale. Si suggerisce quindi di mantenere l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la casa del padre e la formula di frequentazione definita precedentemente con la madre. Per quanto riguarda la relazione con i genitori, la bambina percepisce affetto da tutte e due i genitori ed è ben voluta da loro. I due genitori non hanno manifestato di fronte alla sottoscritta Ctu comportamenti inappropriati con . La minore si trova a suo agio e interagisce allo stesso modo nei Per_1 due ambienti, ma a Castel Giorgio la bambina vive una quotidianità caratterizzata da una rete amicale e di attività che si è consolidata nel tempo. , nell'incontro avuto con Per_1 la scrivente, nella descrizione delle sue amiche e dice che la sua Per_5 Per_6 Per_7 compagna di banco a Settembre p.v., quando inizierà la prima elementare sarà la sua amica alla quale è particolarmente legata. Ciò fa dedurre, che nell'immaginario di Per_5
è un fatto assodato che frequenterà la scuola elementare di Castel Giorgio insieme Per_1 alle sue amiche. Aspetto confermato anche dalle maestre e Persona_8 [...]
della scuola dell'Infanzia di Castel Giorgio, quando dicono “a scuola, ha il suo Per_9 gruppo di amiche;
sono in tre e già stanno decidendo chi si metterà vicina di banco a
, sono molto legate tra loro. Ieri ad esempio una delle tre era assente e era Per_1 Per_1 triste per questo”. La scrivente CTU pone al Giudice un'indicazione, da suggerire: quella di far stare la madre con la figlia per un periodo più lungo, in particolare per tutto il periodo della chiusura estiva della scuola, quindi un periodo più lungo per la madre nello stare con
. Invece il padre potrà in questi mesi vedere nei weekend dal venerdì alla Per_1 Per_1 domenica (o meglio con le stesse modalità con cui la mamma ha frequentato la bambina attualmente).
Per le vacanze estive rimarranno le 2 settimane per ognuno consecutive o alternate.
La madre, quindi, potrà stare con dalla fine della scuola ovvero dal 15 giugno al Per_1
15 settembre di ogni anno per un totale di mesi 3 e concedere al padre il prelevamento della figlia la I e la IV settimane di ogni mese dal giovedì alla domenica e la II e la III settimane dal venerdì alla domenica. Il padre potrà stare dal 15 settembre al 15 giugno per un totale di 8 mesi con . E la madre la potrà vedere con le modalità attuali. La Per_1 scrivente non ritiene di invertire questa indicazione, ovvero 8 mesi con la madre e 3 mesi con il padre, poiché la bambina ha strutturato delle abitudini che rappresentano la sua
“base sicura” e soprattutto il suo equilibrio psicologico ed emotivo. 7. Suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento.
La scrivente CTU, da quanto emerso dalle indagini consulenziali non suggerisce alcun tipo di percorso.
Alla luce di tali risultanze e delle concordi richieste delle parti devono essere confermate sia l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione del padre, sia le modalità di frequentazione madre figlia già in essere confermando l'iscrizione della minore nell'istituto scolastico di Castel
Giorgio.
A modifica dei provvedimenti vigenti si dispone che la madre potrà permanere con la figlia per tutto il periodo della chiusura estiva della scuola, il padre nei mesi estivi potrà permanere con la minore nei weekend dal venerdì alla domenica (o meglio con le stesse modalità con cui la mamma ha frequentato la bambina attualmente); inoltre per le vacanze estive la minore potrà permanere per 2 settimane con ciascun genitore consecutive o alternate. La madre, quindi, potrà stare con dalla fine della scuola Per_1 ovvero dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno per un totale di mesi 3, con possibilità per il padre di permanere con la figlia la I e la IV settimane di ogni mese dal giovedì alla domenica e la II e la III settimane dal venerdì alla domenica. Il padre potrà stare dal 15 settembre al 15 giugno per un totale di 8 mesi con . E la madre la potrà vedere con Per_1 le modalità attuali.
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Spese di giudizio compensate, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate, spese di CTU come liquidate in corso di giudizio da porre definitivamente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 18.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti