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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 393 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), residente a [...]ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Davide Mereu,
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ammessa al patrocinio a spese delle Stato con delibera 25 novembre 2024 del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Cagliari,
appellante
contro
(p.i. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 19 tempore (c.f. ), elettivamente Controparte_2 C.F._2
domiciliato a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Zoncu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
appellato
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte di Appello di Cagliari,
contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.2024/2024, emessa dal Tribunale di Cagliari, Sezione seconda Civile,
Giudice Dott. Paolo Piana, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1068/2023,
depositata in cancelleria in data 18.09.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del CP_1
in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto,
[...]
condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi euro
62.746,07, comprensivo del danno biologico, danno non patrimoniale, spese mediche documentate oltre le spese legali sostenute nella fase stragiudiziale pari ad euro 2.260,44, per un totale di euro 65.006,51 ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria pagina 2 di 19 ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: Voglia la Corte d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e conclusione, confermare la sentenza impugnata,
con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Cagliari, il per ottenerne la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi euro 62.281,00,
derivati dal sinistro occorsole il giorno 11 giugno 2021, alle ore 16:30 circa,
mentre attraversava la via Leonardo da Vinci a Donori.
Dopo essere scesa dalla propria autovettura per immettersi nel marciapiede
sito sul lato destro della medesima via -illustrò l'attrice- a causa dell'omessa
manutenzione della strada, ove insiste un pozzetto della fognatura, [era]
cad[uta] rovinosamente a terra ed era stata poi soccorsa da Controparte_3
pagina 3 di 19 il quale aveva rilasciato una dichiarazione testimoniale su quanto accaduto.
Descritte le lesioni patite (frattura scomposta pluriframmentaria collo
omero sinistro, osteonescrosi testa omerale sinistra, subanchilosi spalla
sinistra e Esiti cicatriziali con pregiudizio estetico lieve-moderato), indicati gli esiti permanenti (tramite richiamo alla relazione del dott. e CP_4
illustrati gli interventi medici resisi necessari, l'attrice lamentò di avere dovuto interrompere l'attività lavorativa di assistenza agli anziani che svolgeva fino al momento del sinistro e di aver mutato le proprie abitudini di vita con ripercussione anche per la salute psichica.
Affermato che il dovesse rispondere dei danni ai sensi Controparte_1
dell'art. 2051 c.c. ed in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'attrice chiese la condanna dell'ente al risarcimento dei danni nella misura indicata.
Nel resistere, il chiese, in via subordinata, l'accertamento Controparte_1
del concorso colposo della danneggiata nella causazione del sinistro, con contestuale riduzione proporzionale dell'entità del risarcimento.
Il contestò la descrizione della dinamica del sinistro, l'entità dei CP_1
danni lamentati dall'attrice e la sussistenza del nesso causale tra le condizioni della strada e la caduta, atteso che l'attrice era caduta unicamente per propria disattenzione, non essendosi avveduta della discontinuità del manto stradale,
tra l'altro al centro della carreggiata stradale, in un punto riservato alla circolazione delle auto e in un tratto in cui non vi erano le strisce di attraversamento pedonale. pagina 4 di 19 Infine, la convenuta eccepì il difetto di legittimazione passiva, ribadendo quanto obiettato all'attrice in sede stragiudiziale in relazione alla responsabilità
di in ordine alla manutenzione dei pozzetti stradali. Parte_2
*
Con sentenza n. 2024 pubblicata 18 settembre 2024, il Tribunale di Cagliari
rigettò la domanda dell'attrice, sul rilievo che la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della peculiare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Il Tribunale rilevò che l'attrice non aveva offerto la prova del nesso causale tra il bene sottoposto a custodia e il danno, in quanto era emerso dagli atti che la frattura stradale non fosse insidiosa, poiché di grande dimensione, di colore nettamente diverso da quello del fondo stradale (quindi facilmente identificabile utilizzando l'ordinaria diligenza) e in un luogo ben illuminato,
senza che potesse rilevare la maggiore attenzione prestata dall'attrice ai veicoli nell'attraversare la strada, posto che proprio tale attraversamento avrebbe dovuto indurre l'attrice a prestare maggiore attenzione a dove posava i piedi,
considerato altresì che la lesione del manto stradale si trovava al centro della carreggiata.
In adesione all'insegnamento di Legittimità, il primo giudice argomentò
che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta pagina 5 di 19 del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, prima comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, cosicché se la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese, è
possibile che il solo comportamento del danneggiato interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Alla luce di tale principio, il primo giudice ritenne la caduta della Pt_1
causata da una mancata attenzione o da una inadeguata condotta dell'attrice stessa e non dalle caratteristiche della pavimentazione, in quanto un utente mediamente accorto e diligente avrebbe dovuto semplicemente adeguare il proprio passo alle circostanze, escludendo quindi in radice qualunque responsabilità in capo al convenuto;
infine regolò le spese di lite secondo il principio della soccombenza, a carico dell'attrice.
* * *
2. Contro la sentenza ha proposto appello. Parte_1
2.1 Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., in relazione alla responsabilità dell'ente,
al diritto al risarcimento del danno, alla ritenuta dimostrata esistenza del caso fortuito sufficiente a escludere la responsabilità del nella causazione CP_1
del sinistro e sul difetto di prova. pagina 6 di 19 In particolare, l'appellante ha eccepito l'errore del primo giudice che -a fronte dell'accertata sussistenza dell'interruzione nel manto della pubblica via-
aveva ritenuto non provato il nesso causale tra l'evento e il danno subito,
assumendo che la condotta della danneggiata avesse determinato in via esclusiva l'evento ed escludendo conseguentemente la responsabilità in capo all'ente, malgrado l'esistenza del caso fortuito non fosse supportata da oggettivi elementi di prova.
Censurato l'assunto per cui la caduta sarebbe stata causata da una propria mancata attenzione o da una inadeguata condotta e non dalle caratteristiche della pavimentazione, l'appellante ha eccepito come il danneggiato sia chiamato solo alla dimostrazione dell'evento con la cosa in custodia, non
anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia, né della condotta
omissiva/ commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere della prova ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse per gli utenti una situazione di pericolo occulto.
Lamentato che il Tribunale non avesse considerato il presupposto oggettivo dell'alterazione cosa che, per le proprietà/caratteristiche, rappresentava una situazione di pericolo per chi si trovasse a transitare su quel tratto di strada,
l'appellante ha precisato come il pericolo non fosse in alcun modo segnalato né
l'area protetta e come, ai fini dell'applicazione del concorso di colpa ex art.
pagina 7 di 19 1227 c.c., spettasse all'amministrazione la dimostrazione che ella non aveva rispettato le regole di prudenza, irrilevanti essendo sotto questo profilo il fatto che la buca fosse di grosse dimensioni e la strada illuminata, non avendo il dimostrato che la presenza della buca fosse avvistabile, non insidiosa CP_1
e non inaspettata.
Secondo tale ricostruzione, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., avendo natura oggettiva, prescinderebbe da ogni connotato di colpa, sia pure presunta,
mentre la prova liberatoria del caso fortuito comprenderebbe il fatto colposo dello stesso danneggiato (che nel caso di specie non sarebbe provato, come non sarebbe stata fornita la prova contraria delle misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode), comportando, nell'eventualità, il comportamento colposo del danneggiato la riduzione del risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze derivate.
Conseguentemente -ha sostenuto l'appellante- la prova liberatoria del custode non sarebbe potuta consistere nell'assenza di colpa, ma nella sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si ponga esso stesso in relazione causale con l'evento di danno,
caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, c.p.,
come causa esclusiva di tale evento.
Non sarebbe, quindi, il soggetto danneggiato a dover provare la diligenza e la prudenza, ossia l'assenza di colpa, nel relazionarsi con la cosa.
pagina 8 di 19 Alla luce di tale prospettazione, la condotta della vittima avrebbe potuto avere efficacia causale esclusiva soltanto se abnorme, imprevedibile rispetto al contesto, circostanza non riscontrabile nel caso in esame, in quanto la situazione della strada era dissestata, aggravata dalle infiltrazioni a loro volta imputabili a mancanze del nella manutenzione della stessa. CP_1
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. in relazione alla mancata riduzione della richiesta risarcitoria, atteso il primo giudice aveva erroneamente escluso la responsabilità dell'ente nel sinistro, senza alcuna motivazione su una diminuzione del risarcimento determinato da un concorso di colpa del danneggiato.
L'appellante ha rilevato come il primo giudice non avesse compiuto alcuna valutazione in relazione alla condotta della danneggiata, la quale avrebbe potuto avere rilievo ai fini della valutazione del concorso di colpa ex 1227 c.c.
con conseguente diminuzione del quantum del risarcimento.
Evidenziato che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della cosa in custodia, l'appellante ha ribadito come gravi sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, imprevedibile e inevitabile, comprensivo della condotta incauta della vittima, la quale ai fini dell'art. 1227, primo comma, c.c., deve essere graduata e valutata in ordine alla pagina 9 di 19 sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso.
*
3. Nel resistere, l'appellato ha rilevato l'infondatezza dell'avversa prospettazione, e, nel riportarsi a quanto già valutato in primo grado dal
Tribunale, ha contestato la dinamica del sinistro, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, l'assenza di insidiosità del dissesto del manto stradale,
pienamente visibile ed evitabile dalla danneggiata, la quale era andata ad inciampare a causa esclusivamente della propria disattenzione, senza peraltro utilizzare le strisce pedonali.
* * *
4. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
La decisione e l'iter argomentativo del primo giudice sono condivisibili.
L'appellante ha denunciato di essere caduta rovinosamente a terra, in via
Leonardo da Vinci (a Donori) dopo essere scesa dalla propria autovettura per immettersi nel marciapiede sul lato destro della medesima via, a causa dell'omessa manutenzione della strada, ove insiste un pozzetto della fognatura,
e ha invocato la responsabilità del Controparte_1
Al contempo, la stessa ha negato di essere caduta per propria disattenzione o per una propria inadeguata condotta, sostenendo l'importanza delle caratteristiche oggettivamente insidiose della pavimentazione e della maggiore attenzione da ella prestata ai veicoli in transito durante l'attraversamento della pagina 10 di 19 strada nonché la mancanza di prova del proprio fatto colposo.
La censura non può trovare accoglimento.
Il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto che l'attrice non avesse offerto la prova del nesso causale tra il bene sottoposto a custodia e il danno, essendo emerso dagli atti che la frattura stradale non era insidiosa.
Dalle fotografie prodotte (tanto quelle dell'attrice quanto quelle del emerge chiaramente la grandezza della frattura della strada, di colore CP_1
nettamente diverso da quello del fondo stradale, facilmente identificabile utilizzando l'ordinaria diligenza.
Risulta, inoltre, che il sinistro sia avvenuto nel primo pomeriggio di un giorno di giugno, in un luogo ben illuminato.
Non rileva che, nell'attraversare la strada, l'attrice abbia dovuto prestare attenzione ai veicoli, posto che proprio tale attraversamento avrebbe dovuto indurla a prestare maggiore attenzione a dove posava i piedi e tenuto conto che
–come emerge agevolmente dalle fotografie richiamate- le ridotte dimensioni in larghezza del tratto stradale avrebbero necessariamente posto la in CP_5
condizione di scorgere già dal marciapiede l'esistenza della evidente frattura nel manto stradale.
Del resto, la danneggiata ha deliberatamente scelto di attraversare la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali, che le avrebbero consentito una maggiore sicurezza, sicché il fatto che ella abbia dovuto prestare maggiore pagina 11 di 19 attenzione al traffico veicolare e non abbia guardato il manto stradale vale certamente a integrare un profilo di colpa.
Da tali elementi risulta di palmare evidenza l'esclusiva rilevanza della condotta colposa della danneggiata nella causazione del danno patito, che ha una sua autonomia nella verificazione dell'evento dannoso.
La doglianza dell'appellante, secondo la quale, ai fini dell'applicazione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., per una riduzione del quantum risarcitorio,
spettasse all'amministrazione la prova del caso fortuito, la dimostrazione sia del mancato rispetto delle regole di prudenza da parte del danneggiato (anche quando la buca risultasse di grosse dimensioni, su strada illuminata) sia dell'assenza di insidiosità della buca, vista la mancata segnalazione del pericolo, non essendo asseritamente il danneggiato tenuto a dimostrare l'assenza della propria colpa, non coglie la ratio decidendi assunta in sentenza.
Richiamato il principio generale in materia di responsabilità da cose in custodia e preso atto delle univoche risultanze documentali, il Tribunale ha correttamente concluso che la condotta colposa della danneggiata avesse interrotto il nesso causale ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1227, primo comma, c.c., in quanto il tratto stradale percorso in ora diurna dall'attrice era perfettamente visibile e l'anomalia avrebbe potuto essere evitata attraverso l'adozione delle cautele normalmente esigibili.
Il primo giudice, dunque, non ha escluso la responsabilità dell'ente in difetto pagina 12 di 19 di prova circa il nesso causale tra la cosa (la frattura nella strada) e l'evento lesivo (la caduta nella frattura), ma ha condivisibilmente rilevato l'insorgenza di una serie causale autonoma nella produzione del danno, ascrivibile al comportamento colposo del pedone, il quale aveva attraversato la strada dirigendosi verso il centro della carreggiata, al di fuori delle strisce pedonali,
senza verificare la presenza di ostacoli sul terreno e senza adeguare il proprio passo alle condizioni della strada.
Dalle fotografie prodotte in giudizio, di seguito riprodotte, emerge che la frattura del manto stradale, di grosse dimensioni e di colore diverso dall'asfalto, era sicuramente e agevolmente individuabile già dal marciapiede e senza l'ausilio di particolari accorgimenti, considerato che l'episodio è
accaduto in ora diurna nel mese di giugno, sicché sarebbe stato sufficiente che lo sguardo dell'utente vigilasse sul terreno su cui poggiava i piedi durante la camminata.
pagina 13 di 19 (doc. 3 fascicolo primo grado CP_1
pagina 14 di 19 (doc. 6 fascicolo primo grado ) Pt_1
Risulta inconferente l'eccezione dell'appellante secondo la quale la condotta del danneggiato per avere efficacia causale esclusiva deve essere abnorme ed pagina 15 di 19 imprevedibile rispetto al contesto.
Se è vero che incombe sul custode la prova liberatoria del caso fortuito
(ossia del fatto che incide sul nesso causale escludendo la derivazione del danno dalla res custodita), anche il fatto del danneggiato può elidere il nesso causale con la cosa stessa in quanto si ponga in violazione delle regole cautelari di condotta normalmente esigibili secondo la concreta situazione di rischio, assumendo così un'efficienza causale autonoma rispetto al dinamismo della cosa, senza necessità che detto comportamento presenti caratteri eccezionali, imprevedibili e/o inevitabili.
La Suprema Corte ha spiegato come debba ritenersi superato quell'indirizzo
– al quale la si è richiamata- che aveva rappresentato una temporanea CP_5
deviazione rispetto alle precedenti decisioni assunte dalla Corte secondo cui, in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.ci, nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima
(la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, primo e secondo comma, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che tale condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass., 20 novembre 2020, n.
26524; in senso conforme anche Cass. 16 febbraio 2021, n. 4035).
pagina 16 di 19 Secondo il più recente e stabile orientamento, il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tale fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, c.c.; e deve essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà
espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (così, Cass., Sez. Un. 30 giugno
2022, n. 20943 e in senso conforme Cass. ord. 23 maggio 2023, n. 14228,
Cass., 24 maggio 2024, n. 2376 e ord. 16 ottobre 2024, n. 26895).
Alla luce di quanto esposto, consegue inevitabilmente l'infondatezza anche del secondo motivo di appello, atteso che, con percorso logico chiaro ed pagina 17 di 19 esplicito, il primo giudice ha escluso in radice la responsabilità dell'ente, con la conseguenza che correttamente non ha riconosciuto alcun concorso e, dunque,
non ha applicato alcuna riduzione al quantum risarcitorio richiesto dall'attrice,
in quanto la diminuzione di per sé presuppone la sussistenza di un risarcimento, che nel caso di specie non è dovuto.
La condotta colposa della danneggiata, difatti, si è posta quale serie causale autonoma nella produzione dell'evento dannoso rispetto alla cosa, avendo il pedone percorso il tratto stradale in questione senza avvedersi che in un punto vi era una grossa frattura, invece facilmente avvistabile anche da lontano perché di colore più scuro, ed evitabile con l'impiego di minima attenzione nel procedere nello spazio in cui si muoveva, che non poteva certamente essere immune da ostacoli.
***
5. Le spese seguono la soccombenza, sicché l'appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e conclusionale sullo scaglione a euro 52.001-
260.000,00.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115,
sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
pagina 18 di 19
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. Parte_1
2024 del 18 settembre 2024 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate in euro 8.433,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3. dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio
2002, n. 115, sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cagliari, 26 maggio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 393 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), residente a [...]ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Davide Mereu,
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ammessa al patrocinio a spese delle Stato con delibera 25 novembre 2024 del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Cagliari,
appellante
contro
(p.i. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 19 tempore (c.f. ), elettivamente Controparte_2 C.F._2
domiciliato a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Zoncu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
appellato
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte di Appello di Cagliari,
contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.2024/2024, emessa dal Tribunale di Cagliari, Sezione seconda Civile,
Giudice Dott. Paolo Piana, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1068/2023,
depositata in cancelleria in data 18.09.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del CP_1
in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto,
[...]
condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi euro
62.746,07, comprensivo del danno biologico, danno non patrimoniale, spese mediche documentate oltre le spese legali sostenute nella fase stragiudiziale pari ad euro 2.260,44, per un totale di euro 65.006,51 ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria pagina 2 di 19 ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: Voglia la Corte d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e conclusione, confermare la sentenza impugnata,
con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Cagliari, il per ottenerne la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi euro 62.281,00,
derivati dal sinistro occorsole il giorno 11 giugno 2021, alle ore 16:30 circa,
mentre attraversava la via Leonardo da Vinci a Donori.
Dopo essere scesa dalla propria autovettura per immettersi nel marciapiede
sito sul lato destro della medesima via -illustrò l'attrice- a causa dell'omessa
manutenzione della strada, ove insiste un pozzetto della fognatura, [era]
cad[uta] rovinosamente a terra ed era stata poi soccorsa da Controparte_3
pagina 3 di 19 il quale aveva rilasciato una dichiarazione testimoniale su quanto accaduto.
Descritte le lesioni patite (frattura scomposta pluriframmentaria collo
omero sinistro, osteonescrosi testa omerale sinistra, subanchilosi spalla
sinistra e Esiti cicatriziali con pregiudizio estetico lieve-moderato), indicati gli esiti permanenti (tramite richiamo alla relazione del dott. e CP_4
illustrati gli interventi medici resisi necessari, l'attrice lamentò di avere dovuto interrompere l'attività lavorativa di assistenza agli anziani che svolgeva fino al momento del sinistro e di aver mutato le proprie abitudini di vita con ripercussione anche per la salute psichica.
Affermato che il dovesse rispondere dei danni ai sensi Controparte_1
dell'art. 2051 c.c. ed in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'attrice chiese la condanna dell'ente al risarcimento dei danni nella misura indicata.
Nel resistere, il chiese, in via subordinata, l'accertamento Controparte_1
del concorso colposo della danneggiata nella causazione del sinistro, con contestuale riduzione proporzionale dell'entità del risarcimento.
Il contestò la descrizione della dinamica del sinistro, l'entità dei CP_1
danni lamentati dall'attrice e la sussistenza del nesso causale tra le condizioni della strada e la caduta, atteso che l'attrice era caduta unicamente per propria disattenzione, non essendosi avveduta della discontinuità del manto stradale,
tra l'altro al centro della carreggiata stradale, in un punto riservato alla circolazione delle auto e in un tratto in cui non vi erano le strisce di attraversamento pedonale. pagina 4 di 19 Infine, la convenuta eccepì il difetto di legittimazione passiva, ribadendo quanto obiettato all'attrice in sede stragiudiziale in relazione alla responsabilità
di in ordine alla manutenzione dei pozzetti stradali. Parte_2
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Con sentenza n. 2024 pubblicata 18 settembre 2024, il Tribunale di Cagliari
rigettò la domanda dell'attrice, sul rilievo che la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della peculiare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Il Tribunale rilevò che l'attrice non aveva offerto la prova del nesso causale tra il bene sottoposto a custodia e il danno, in quanto era emerso dagli atti che la frattura stradale non fosse insidiosa, poiché di grande dimensione, di colore nettamente diverso da quello del fondo stradale (quindi facilmente identificabile utilizzando l'ordinaria diligenza) e in un luogo ben illuminato,
senza che potesse rilevare la maggiore attenzione prestata dall'attrice ai veicoli nell'attraversare la strada, posto che proprio tale attraversamento avrebbe dovuto indurre l'attrice a prestare maggiore attenzione a dove posava i piedi,
considerato altresì che la lesione del manto stradale si trovava al centro della carreggiata.
In adesione all'insegnamento di Legittimità, il primo giudice argomentò
che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta pagina 5 di 19 del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, prima comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, cosicché se la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese, è
possibile che il solo comportamento del danneggiato interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Alla luce di tale principio, il primo giudice ritenne la caduta della Pt_1
causata da una mancata attenzione o da una inadeguata condotta dell'attrice stessa e non dalle caratteristiche della pavimentazione, in quanto un utente mediamente accorto e diligente avrebbe dovuto semplicemente adeguare il proprio passo alle circostanze, escludendo quindi in radice qualunque responsabilità in capo al convenuto;
infine regolò le spese di lite secondo il principio della soccombenza, a carico dell'attrice.
* * *
2. Contro la sentenza ha proposto appello. Parte_1
2.1 Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., in relazione alla responsabilità dell'ente,
al diritto al risarcimento del danno, alla ritenuta dimostrata esistenza del caso fortuito sufficiente a escludere la responsabilità del nella causazione CP_1
del sinistro e sul difetto di prova. pagina 6 di 19 In particolare, l'appellante ha eccepito l'errore del primo giudice che -a fronte dell'accertata sussistenza dell'interruzione nel manto della pubblica via-
aveva ritenuto non provato il nesso causale tra l'evento e il danno subito,
assumendo che la condotta della danneggiata avesse determinato in via esclusiva l'evento ed escludendo conseguentemente la responsabilità in capo all'ente, malgrado l'esistenza del caso fortuito non fosse supportata da oggettivi elementi di prova.
Censurato l'assunto per cui la caduta sarebbe stata causata da una propria mancata attenzione o da una inadeguata condotta e non dalle caratteristiche della pavimentazione, l'appellante ha eccepito come il danneggiato sia chiamato solo alla dimostrazione dell'evento con la cosa in custodia, non
anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia, né della condotta
omissiva/ commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere della prova ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse per gli utenti una situazione di pericolo occulto.
Lamentato che il Tribunale non avesse considerato il presupposto oggettivo dell'alterazione cosa che, per le proprietà/caratteristiche, rappresentava una situazione di pericolo per chi si trovasse a transitare su quel tratto di strada,
l'appellante ha precisato come il pericolo non fosse in alcun modo segnalato né
l'area protetta e come, ai fini dell'applicazione del concorso di colpa ex art.
pagina 7 di 19 1227 c.c., spettasse all'amministrazione la dimostrazione che ella non aveva rispettato le regole di prudenza, irrilevanti essendo sotto questo profilo il fatto che la buca fosse di grosse dimensioni e la strada illuminata, non avendo il dimostrato che la presenza della buca fosse avvistabile, non insidiosa CP_1
e non inaspettata.
Secondo tale ricostruzione, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., avendo natura oggettiva, prescinderebbe da ogni connotato di colpa, sia pure presunta,
mentre la prova liberatoria del caso fortuito comprenderebbe il fatto colposo dello stesso danneggiato (che nel caso di specie non sarebbe provato, come non sarebbe stata fornita la prova contraria delle misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode), comportando, nell'eventualità, il comportamento colposo del danneggiato la riduzione del risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze derivate.
Conseguentemente -ha sostenuto l'appellante- la prova liberatoria del custode non sarebbe potuta consistere nell'assenza di colpa, ma nella sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si ponga esso stesso in relazione causale con l'evento di danno,
caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, c.p.,
come causa esclusiva di tale evento.
Non sarebbe, quindi, il soggetto danneggiato a dover provare la diligenza e la prudenza, ossia l'assenza di colpa, nel relazionarsi con la cosa.
pagina 8 di 19 Alla luce di tale prospettazione, la condotta della vittima avrebbe potuto avere efficacia causale esclusiva soltanto se abnorme, imprevedibile rispetto al contesto, circostanza non riscontrabile nel caso in esame, in quanto la situazione della strada era dissestata, aggravata dalle infiltrazioni a loro volta imputabili a mancanze del nella manutenzione della stessa. CP_1
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. in relazione alla mancata riduzione della richiesta risarcitoria, atteso il primo giudice aveva erroneamente escluso la responsabilità dell'ente nel sinistro, senza alcuna motivazione su una diminuzione del risarcimento determinato da un concorso di colpa del danneggiato.
L'appellante ha rilevato come il primo giudice non avesse compiuto alcuna valutazione in relazione alla condotta della danneggiata, la quale avrebbe potuto avere rilievo ai fini della valutazione del concorso di colpa ex 1227 c.c.
con conseguente diminuzione del quantum del risarcimento.
Evidenziato che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della cosa in custodia, l'appellante ha ribadito come gravi sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, imprevedibile e inevitabile, comprensivo della condotta incauta della vittima, la quale ai fini dell'art. 1227, primo comma, c.c., deve essere graduata e valutata in ordine alla pagina 9 di 19 sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso.
*
3. Nel resistere, l'appellato ha rilevato l'infondatezza dell'avversa prospettazione, e, nel riportarsi a quanto già valutato in primo grado dal
Tribunale, ha contestato la dinamica del sinistro, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, l'assenza di insidiosità del dissesto del manto stradale,
pienamente visibile ed evitabile dalla danneggiata, la quale era andata ad inciampare a causa esclusivamente della propria disattenzione, senza peraltro utilizzare le strisce pedonali.
* * *
4. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
La decisione e l'iter argomentativo del primo giudice sono condivisibili.
L'appellante ha denunciato di essere caduta rovinosamente a terra, in via
Leonardo da Vinci (a Donori) dopo essere scesa dalla propria autovettura per immettersi nel marciapiede sul lato destro della medesima via, a causa dell'omessa manutenzione della strada, ove insiste un pozzetto della fognatura,
e ha invocato la responsabilità del Controparte_1
Al contempo, la stessa ha negato di essere caduta per propria disattenzione o per una propria inadeguata condotta, sostenendo l'importanza delle caratteristiche oggettivamente insidiose della pavimentazione e della maggiore attenzione da ella prestata ai veicoli in transito durante l'attraversamento della pagina 10 di 19 strada nonché la mancanza di prova del proprio fatto colposo.
La censura non può trovare accoglimento.
Il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto che l'attrice non avesse offerto la prova del nesso causale tra il bene sottoposto a custodia e il danno, essendo emerso dagli atti che la frattura stradale non era insidiosa.
Dalle fotografie prodotte (tanto quelle dell'attrice quanto quelle del emerge chiaramente la grandezza della frattura della strada, di colore CP_1
nettamente diverso da quello del fondo stradale, facilmente identificabile utilizzando l'ordinaria diligenza.
Risulta, inoltre, che il sinistro sia avvenuto nel primo pomeriggio di un giorno di giugno, in un luogo ben illuminato.
Non rileva che, nell'attraversare la strada, l'attrice abbia dovuto prestare attenzione ai veicoli, posto che proprio tale attraversamento avrebbe dovuto indurla a prestare maggiore attenzione a dove posava i piedi e tenuto conto che
–come emerge agevolmente dalle fotografie richiamate- le ridotte dimensioni in larghezza del tratto stradale avrebbero necessariamente posto la in CP_5
condizione di scorgere già dal marciapiede l'esistenza della evidente frattura nel manto stradale.
Del resto, la danneggiata ha deliberatamente scelto di attraversare la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali, che le avrebbero consentito una maggiore sicurezza, sicché il fatto che ella abbia dovuto prestare maggiore pagina 11 di 19 attenzione al traffico veicolare e non abbia guardato il manto stradale vale certamente a integrare un profilo di colpa.
Da tali elementi risulta di palmare evidenza l'esclusiva rilevanza della condotta colposa della danneggiata nella causazione del danno patito, che ha una sua autonomia nella verificazione dell'evento dannoso.
La doglianza dell'appellante, secondo la quale, ai fini dell'applicazione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., per una riduzione del quantum risarcitorio,
spettasse all'amministrazione la prova del caso fortuito, la dimostrazione sia del mancato rispetto delle regole di prudenza da parte del danneggiato (anche quando la buca risultasse di grosse dimensioni, su strada illuminata) sia dell'assenza di insidiosità della buca, vista la mancata segnalazione del pericolo, non essendo asseritamente il danneggiato tenuto a dimostrare l'assenza della propria colpa, non coglie la ratio decidendi assunta in sentenza.
Richiamato il principio generale in materia di responsabilità da cose in custodia e preso atto delle univoche risultanze documentali, il Tribunale ha correttamente concluso che la condotta colposa della danneggiata avesse interrotto il nesso causale ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1227, primo comma, c.c., in quanto il tratto stradale percorso in ora diurna dall'attrice era perfettamente visibile e l'anomalia avrebbe potuto essere evitata attraverso l'adozione delle cautele normalmente esigibili.
Il primo giudice, dunque, non ha escluso la responsabilità dell'ente in difetto pagina 12 di 19 di prova circa il nesso causale tra la cosa (la frattura nella strada) e l'evento lesivo (la caduta nella frattura), ma ha condivisibilmente rilevato l'insorgenza di una serie causale autonoma nella produzione del danno, ascrivibile al comportamento colposo del pedone, il quale aveva attraversato la strada dirigendosi verso il centro della carreggiata, al di fuori delle strisce pedonali,
senza verificare la presenza di ostacoli sul terreno e senza adeguare il proprio passo alle condizioni della strada.
Dalle fotografie prodotte in giudizio, di seguito riprodotte, emerge che la frattura del manto stradale, di grosse dimensioni e di colore diverso dall'asfalto, era sicuramente e agevolmente individuabile già dal marciapiede e senza l'ausilio di particolari accorgimenti, considerato che l'episodio è
accaduto in ora diurna nel mese di giugno, sicché sarebbe stato sufficiente che lo sguardo dell'utente vigilasse sul terreno su cui poggiava i piedi durante la camminata.
pagina 13 di 19 (doc. 3 fascicolo primo grado CP_1
pagina 14 di 19 (doc. 6 fascicolo primo grado ) Pt_1
Risulta inconferente l'eccezione dell'appellante secondo la quale la condotta del danneggiato per avere efficacia causale esclusiva deve essere abnorme ed pagina 15 di 19 imprevedibile rispetto al contesto.
Se è vero che incombe sul custode la prova liberatoria del caso fortuito
(ossia del fatto che incide sul nesso causale escludendo la derivazione del danno dalla res custodita), anche il fatto del danneggiato può elidere il nesso causale con la cosa stessa in quanto si ponga in violazione delle regole cautelari di condotta normalmente esigibili secondo la concreta situazione di rischio, assumendo così un'efficienza causale autonoma rispetto al dinamismo della cosa, senza necessità che detto comportamento presenti caratteri eccezionali, imprevedibili e/o inevitabili.
La Suprema Corte ha spiegato come debba ritenersi superato quell'indirizzo
– al quale la si è richiamata- che aveva rappresentato una temporanea CP_5
deviazione rispetto alle precedenti decisioni assunte dalla Corte secondo cui, in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.ci, nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima
(la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, primo e secondo comma, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che tale condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass., 20 novembre 2020, n.
26524; in senso conforme anche Cass. 16 febbraio 2021, n. 4035).
pagina 16 di 19 Secondo il più recente e stabile orientamento, il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tale fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, c.c.; e deve essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà
espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (così, Cass., Sez. Un. 30 giugno
2022, n. 20943 e in senso conforme Cass. ord. 23 maggio 2023, n. 14228,
Cass., 24 maggio 2024, n. 2376 e ord. 16 ottobre 2024, n. 26895).
Alla luce di quanto esposto, consegue inevitabilmente l'infondatezza anche del secondo motivo di appello, atteso che, con percorso logico chiaro ed pagina 17 di 19 esplicito, il primo giudice ha escluso in radice la responsabilità dell'ente, con la conseguenza che correttamente non ha riconosciuto alcun concorso e, dunque,
non ha applicato alcuna riduzione al quantum risarcitorio richiesto dall'attrice,
in quanto la diminuzione di per sé presuppone la sussistenza di un risarcimento, che nel caso di specie non è dovuto.
La condotta colposa della danneggiata, difatti, si è posta quale serie causale autonoma nella produzione dell'evento dannoso rispetto alla cosa, avendo il pedone percorso il tratto stradale in questione senza avvedersi che in un punto vi era una grossa frattura, invece facilmente avvistabile anche da lontano perché di colore più scuro, ed evitabile con l'impiego di minima attenzione nel procedere nello spazio in cui si muoveva, che non poteva certamente essere immune da ostacoli.
***
5. Le spese seguono la soccombenza, sicché l'appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e conclusionale sullo scaglione a euro 52.001-
260.000,00.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115,
sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. Parte_1
2024 del 18 settembre 2024 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate in euro 8.433,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3. dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio
2002, n. 115, sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cagliari, 26 maggio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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