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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/04/2024, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1373/2021 R.G., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 06/10/2023 e promossa
D A
(c.f. )¸ (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Barcellona P.G, Via Armando Curcio n. 12 presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Sottile che li rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
C O N T R O
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Vittoria Fazio in Messina, Via Santa Maria dell'Arco n. 16, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Alberto Toffoletto;
Marco Presenti, Christian Romeo, Controparte_2 [...]
e come da procura in atti CP_3 Controparte_4
CONVENUTA
E
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 P.IVA_2
e quale mandataria per la gestione del credito , elettivamente domiciliata in Controparte_6
Brolo, presso lo studio dell'Avv. Antonella Sicilia in Via Trenato 82, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Andreozzi, giusta procura in atti
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: all'udienza del 06/10/2023 le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno dedotto di aver stipulato con un contratto di Mutuo Ipotecario di € 140.000,00 nominali finalizzato Controparte_1 all'acquisto di un immobile da adibire a “Prima Casa” assegnata per la nuda proprietà al signor e per l'usufrutto ai coniugi e in Parte_3 Parte_1 Parte_2 regime di comunione dei beni. Hanno dedotto che, quindi, la somma nominale veniva riassegnata alla quale deposito cauzionale in attesa di procedere alle formalità per la CP_1 garanzia ipotecaria richiesta nell'accordo negoziale. Nello specifico, ha dedotto che il mutuo stipulato non fosse da intendere quale mutuo fondiario ma quale mutuo di scopo, volto all'acquisto di un immobile. Ha contestato, invero, che l'obiettivo cercato dalla fosse CP_1 quello di concedere nuova finanza a soggetto terzo solvibile per estinguere le passività della società venditrice dell'immobile che non offriva più garanzia di copertura del proprio debito.
Hanno contestato, ancora, la mancanza di traditio nell'operazione effettuata, eccependo complessivamente la nullità del contratto di mutuo. Con secondo motivo di contestazione, gli attori hanno eccepito la nullità del contratto per violazione del limite di erogabilità di cui all'art. 38 TUB. Con terzo motivo hanno eccepito la violazione del disposto di cui agli artt.
1283 e 821 c.c. in relazione al piano di ammortamento alla francese utilizzato. Con quarto motivo hanno contestato l'errata indicazione dell' Nelle conclusioni, inoltre, hanno Pt_4 chiesto di accertare la nullità del contratto per violazione degli artt. 1322, 1343, 2809 e 2810, nonché la violazione da parte della banca delle regole di correttezza e buona fede ed in vis subordinata, la condanna della banca alla restituzione delle somme ex art. 2033 c.c. indebitamente trattenute nonché condanna della stessa ex art. 96 c.p.c. ed al pagamento delle spese del giudizio.
Si è costituita eccependo la mancanza di prova relativamente alla domanda di Controparte_1 ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. Ha contestato, quindi, gli assunti avversari in relazione sia alla configurabilità di un mutuo di scopo, sia in riferimento alla nullità richiesta per violazione dell'art. 38 TUB. Ha ribadito, poi, la correttezza del piano di ammortamento Par utilizzato nonché la mancanza di prova tra una divergenza tra e TAEG indicato ed effettivo. Ha concluso, pertanto, per il rigetto delle domande o, in subordine, per la conversione del contratto di mutuo fondiario in mutuo ipotecario ed in ulteriore subordine per l'accertamento di una nullità solo parziale nonché per la restituzione del capitale erogato a titolo di mutuo al netto degli interessi già rimborsati.
E' intervenuta la deducendo di essere titolare del credito per Controparte_5 un'operazione di cartolarizzazione come da Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 137 del 18 novembre 2021. Ha concluso per il rigetto delle domande nonché, in subordine, affinché il contratto di mutuo fosse ritenuto mutuo ipotecario e non fondiario.
2 Con la memoria 183 sesto comma n. 1 parte attrice eccepiva il difetto di legittimazione sostanziale della Controparte_5
La causa, istruita documentalmente, veniva poi riassegnata allo scrivente ex DP 50/2022 e provvedimento con il quale lo stesso ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dopo gli incombenti di cui all'art. 190 c.p.c. la causa viene odiernamente decisa.
Preliminarmente va analizzata l'eccezione di difetto di legittimazione dell'intervenuta.
Orbene, secondo la giurisprudenza, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso, o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede solo la prova che la cessione sia pubblicata in Gazzetta
Ufficiale (Cfr., Cass., n. 13954/2006). Ciò, tuttavia, è questione ben diversa dalla prova dell'effettiva cessione del credito, oggetto dell'odierna contestazione. Invero, a fronte dell'orientamento che reputa sufficiente ai fini della prova della cessione del credito in blocco l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si reputa preferire il più recente e rigoroso impianto ermeneutico per il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione, sopra descritta, di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 cc (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020; 22151/2019; N. 22268/2018) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. civ. n. 22548/2018) mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
Attesa tale limitata funzione dell'avviso di cessione, la notifica dell'avviso così come la pubblicazione nella Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "minima" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
Tanto premesso, nella vicenda in esame non è stata dimostrata la titolarità della cessionaria nei termini sopra esposti, posto che la relativa prova passava necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione. Invero, alla giurisprudenza sopra citata ha aderito anche questo Tribunale del quale per mera completezza si riporta la recente pronuncia a tenore della quale “La parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in vertù di un'operazione in di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina
3 dell'art. 58 TUB, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (G.I. decreto 6.4.2022 Trib. Patti sez. fall.).
Va dichiarata, dunque, il difetto di legittimazione sia attiva che passiva (alla luce della posizione assunta dall'intervenuta) della Controparte_5
In relazione alla contestazione in merito alla mancata realizzazione dello scopo del mutuo nonché della mancata traditio, si osserva che aa consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito esclude la natura di mutuo di scopo del credito fondiario. In primis, la Corte
Costituzionale con pronuncia n.175/2004 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del D. Lgs. 385/1993, affermando in parte motiva che il credito fondiario, a differenza del credito edilizio, non sia un mutuo di scopo, in quanto l'art. 38 identifica l'oggetto del mutuo con la concessione, da parte della Banca, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili, senza necessità che la somma mutuata sia destinata, in concreto, ad un'opera edilizia o fondiaria. È quindi intervenuta la Corte Suprema, ribadendo a più riprese la sostanziale differenza tra mutuo di scopo e mutuo fondiario: “Il mutuo fondiario non è mutuo di scopo non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili, rustici od urbani, a garanzia ipotecaria“. Ed ancora: “lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine – nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore–; laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto” (Cass. Civile, III Sez., sent. n.19282/2014; cfr. Cass. Civile, sent. n. 943/12). In particolare, poi, la Corte di Cassazione ha stabilito che «Già nel vigore della norma di cui all'art. 18 del R.D. n. 646 del 1905, si è affermato che questa non postulasse affatto che, per la concessione e la validità di un contratto di mutuo fondiario, della somma erogata dall'istituto mutuante dovesse venir necessariamente pattuita la destinazione a scopo di miglioramento dei fondi sui quali era costituita l'ipoteca, con la conseguenza che, non essendo il contratto intercorso tra il proprietario del fondo e la banca legittimamente qualificabile in termini di
“mutuo di scopo”, la mancata utilizzazione del finanziamento a scopo di miglioramento fondiario non autorizzava, di per sé, il giudice di merito, in assenza di ulteriori pattuizioni di
4 tipo convenzionale idonee a modificare la natura del negozio, a dichiararne ipso facto la nullità ex art. 1418 c.c. (Cass. Civile, sent. n.317/01).
Ancora, la qualificazione in termine di mutuo di scopo si può, invece, affermare quando sia rinvenibile un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo;
negli altri casi, l'inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso (Cass. n.
9838 del 2021). Nulla è stato dimostrato in tal senso e la mera indicazione del rilascio del mutuo per l'acquisto della casa (circostanza, che, tuttavia non ha avuto poi contestazione nel corso del giudizio) non è sufficiente per ritenere che il mutuo in oggetto possa intendersi quale mutuo di scopo.
Va, tuttavia, evidenziato che – anche volendo interpretare il mutuo in oggetto quale mutuo di scopo – quest'ultimo sarebbe nullo solo se si verificasse la deviazione dalla finalità a cui l'attribuzione delle somme era preordinata e che rientrava nella causa concreta del contratto.
Orbene, nell'atto di compravendita, in atti, è espressamente previsto che euro 138.000 saranno versati dalla parte acquirente alla parte venditrice mediante bonifico bancario di pari importo al momento dello svincolo della somma erogata dalla , in Controparte_1 conseguenza del mutuo che sarà concesso in data odierna alla stessa parte acquirente[…] e la parte venditrice si impegna, utilizzando parte del ricavato della presente vendita, ad estinguere tale quota di mutuo nonché a provvedere all'esclusione dell'immobile in oggetto dall'ipoteca medesima a propria cura e spese.
Ne deriva che già nel contratto di compravendita era prevista l'utilizzazione delle somme oggetto del mutuo per l'acquisto della casa nonché per la circostanza contestata in sede di citazione ossia l'utilizzo di parte di tali somme per l'estinzione dell'ipoteca già esistente a carico della società venditrice. Non può, infatti, condividersi l'assunto secondo cui tale somma non sia servita per il pagamento della compravendita poiché comunque dagli stessi atti di compravendita e di mutuo (aventi numero di registrazione successivi tra loro), emerge proprio che il pagamento della compravendita non può essere avvenuto prima della concessione del mutuo (vedi quanto sopra).
D'altronde, la giurisprudenza aveva già affermato che “È pertanto lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante ai sensi dell'art.38 d.lgs. 385/1993” (Cass. n. 28663/13; Cass.19282/2014). La mancata traditio della somma è conseguenza del rilascio del mandato irrevocabile in favore dell'istituto di credito.
La circostanza che la stipula del mutuo abbia determinato l'insorgere di un credito ipotecario in favore della banca in luogo dell'originario debito chirografario non incide sulla validità del
5 contratto, rilevando tale circostanza unicamente ai fini di un'eventuale revocatoria dell'atto su iniziativa dei creditori e non quale vizio incidente sulla validità.
Inoltre, non vi è una prova sul mancato acquisto dell'immobile da parte degli attori, né sul punto è stato provato alcunché. Ancora, la documentazione depositata appare far riferimento ad immobili aventi indicazioni catastali (e storico di iscrizioni ipotecarie) differenti rispetto agli immobili oggetto della compravendita.
Il primo motivo di contestazione è, quindi, infondato.
Relativamente al secondo motivo di contestazione, va osservato che, in via totalmente assorbente rispetto alla valutazione relativa al fatto che la Banca mutuante sia o meno incorsa in una violazione dell'art. 38 co. 2 TUB, tale eventuale violazione non comporta la nullità del contratto e la sua efficacia di titolo esecutivo. In punto di diritto, giova evidenziare come la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto. Inoltre, non integra norma imperativa la disposizione con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.). Del resto, ragionare in senso contrario comporterebbe che la nullità del contratto e della connessa garanzia ipotecaria, potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito (cfr. Cass. S.U. 33719/22). Risulta, quindi, anche superato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui se è vero che il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 tub è posto a tutela di un interesse di natura pubblica e non solo nell'interesse della banca mutuante;
è vero anche che la nullità conseguente alla violazione della norma in esame, pur avendo natura inderogabile e comportando la nullità del contratto, non impedisce che il contratto di mutuo fondiario possa essere convertito, a richiesta della banca creditrice, in un contratto di mutuo ipotecario ordinario in base al meccanismo delineato dal combinato disposto degli artt. 1424 c.c. (cfr. Cass. 2017/17352).
Non può trovare accoglimento neanche la doglianza relativa alla violazione dell'art. 1283 c.c. relativamente agli interessi applicati.
L'ammortamento c.d. «alla francese» o «a rate costanti», invero, prevede un rimborso del finanziamento a rate posticipate, ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito. Questo metodo garantisce al mutuatario il vantaggio di una rata di ammontare costante, consentendo facili
6 previsioni circa l'incidenza del peso sulle proprie generali economie, e comporta che la quota di interessi è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell'ammortamento, mentre, al contrario, la quota di capitale è più bassa all'inizio e cresce progressivamente nel prosieguo del rapporto. Questa metodologia di restituzione si differenzia dal cd. ammortamento all'italiana che prevede rate con quota capitale costante e quota di interessi variabile.
Nell'ammortamento all'italiana, la quota di capitale rimborsato con ciascuna rata è costante, ma la rata comprende anche una quota di interessi calcolata sul capitale residuo;
questo comporta che l'ammontare della singola rata è variabile e che queste saranno più alte all'inizio, mentre esse scendono man mano che il mutuo sta per scadere. La maggior parte dei mutui attuali prevede il piano di rimborso alla francese. Nell'ammortamento alla francese (o progressivo) si parte dalla volontà di creare una rata costante per una certa durata di tempo, sicché deve individuarsi quale rata possa raggiungere l'obiettivo di rimborsare il prestito
(inteso come somma mutuata e interessi ad un certo tasso) con un dato numero di esborsi costanti. In altre parole, una volta individuata la rata costante secondo quegli elementi (il rimborso del prestito ad un certo tasso e il numero di rate costanti), si delinea il piano di rimborso: prendendo a base il debito iniziale si calcolano gli interessi dell'intero debito e si calcolano quelli della prima rata;
quindi, si detrae dalla rata la quota di interessi della prima rata e si ottiene la parte di capitale che si paga con la prima rata. Questa viene detratta dal debito capitale iniziale e sul residuo debito si calcola la quota di interessi della seconda rata e detraendola dalla seconda rata si ottiene il capitale pagato con la seconda rata. Quindi, di nuovo, si va a detrarre dal capitale residuo la quota di capitale pagato con la seconda rata e su questo nuovo capitale residuo si calcola la quota di interessi della terza rata, e così via. In questo meccanismo, dunque, gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata;
quindi, si pagano ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce. La rata successiva porta in sé interessi che sono conteggiati alla percentuale stabilita solo sul capitale che man mano residua, a seconda del periodo (v. Tribunale Santa Maria Capua Vetere 27.3.2017). Ciò esclude che vi sia anatocismo. Quanto detto circa il meccanismo di computo esclude altresì che vi sia una indeterminabilità della prestazione del mutuatario, posto che il criterio di calcolo consente di fare una chiara previsione delle prestazioni quanto agli interessi (Trib. Taranto Sez. II, 07-
042017, in Pluris/Cedam, 2017; Trib. Treviso, 25-01 2017, id., 2017; Trib. Palermo, Sez. V,
21-03-2017, id., 2017; Trib. Taranto Sez. II, 06 122016, id., 2017; Trib. Ferrara, 06/06/2016, id., 2017; Trib. Pordenone, 01/04/2016, id. 2017, Trib. Larino, 13/01/2016; id. 2017; Trib.
Bari Sez. II, 08/04/2015, id., 2016; Trib. Venezia, 27/11/2014, id., 2017). E, quanto alla causa e alla meritevolezza degli interessi, non può dubitarsi che il mutuo (che ha la sua causa che
7 non muta ex se a seconda del modus operandi degli interessi) con ammortamento alla francese risponda ad evidenti esigenze soprattutto del cliente mutuatario che non si trova esposto al fluttuare della rata, oltre che, è altrettanto chiaro, all'interesse della banca di vedersi ripagati prima in gran parte gli interessi, sicché una eventuale estinzione anticipata determina che il maggior guadagno della banca derivante dagli interessi è già garantito, oltre al fatto che pagando inizialmente più interessi che capitale (per effetto del calcolo sopra delineato) il mutuatario trattiene per più tempo il capitale e paga più interessi rispetto al cd. metodo all'italiana (con quota capitale costante nella singola rata). Ma, appunto, si tratta di un assetto di interessi voluto per apprezzabili ragioni dell'una e dell'altra parte quanto allo scopo che si vuol raggiungere. Peraltro, per quanto sopra detto, non si delinea nemmeno una modifica del criterio di imputazione ex art.1194 c.c. (per cui il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore); modifica che
è comunque possibile con l'accordo delle parti: in questa forma di ammortamento con la singola rata si paga sempre una quota di capitale e gli interessi calcolati sul capitale residuo e maturati fino a quel momento. L'ammortamento alla francese, di conseguenza, non genera alcun calcolo anatocistico degli interessi e il fatto che comporti il pagamento di interessi leggermente superiori a quelli del metodo di ammortamento all'italiana trova ragione nella circostanza per cui nel secondo metodo le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore (v., ex multis, Trib. Milano n. 8755/2015).
Infine, non trova accoglimento neanche la contestazione in merito all'erronea indicazione dell'ISC.
Si osserva che secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale l'Indicatore sintetico di costo (ISC), al pari del Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un mutuo o altra operazione bancaria di finanziamento. Tale indicatore, introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE, è stato recepito nell'ordinamento giuridico italiano per la prima volta dalla deliberazione del Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 4 marzo 2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla , Org_1
l'obbligo, per tutti gli intermediari finanziari, di “rendere noto un “Indicatore Sintetico di
Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Org_1 medesima”; tale indicatore sintetico di costo non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell'indicatore sintetico di costo (anche nel caso in cui la banca l'ha
8 indicato con il termine “TAEG”), non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Conseguentemente, appare quindi evidente l'assoluta infondatezza della tesi della nullità quale conseguenza dell'errata indicazione dell'indicatore sintetico di costo. Ed invero l'art. 117, comma 6, TUB, sanziona con la nullità le “clausole contrattuali … che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l'indicatore sintetico di costo riportato nel documento di sintesi che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Ancora, ne deriva che l'errata indicazione dell'indicatore sintetico di costo – a differenza di quanto previsto in materia di credito al consumo dall'art. 125-bis TUB - non può essere sanzionata con la nullità prevista dal comma 6 dell'art. 117 TUB e non è pertanto applicabile il comma 7 del medesimo art. 117
TUB, che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi.
Infine, le ulteriori doglianze che sono state proposte, invero, sono state solo apoditticamente indicate nelle conclusioni dell'atto introduttivo, senza, tuttavia, alcuna argomentazione a sostegno delle stesse. Ne deriva che la genericità delle domande formulate impediscono un vaglio in merito all'ammissibilità ed alla fondatezza delle stesse (che, peraltro, appaiono abbandonate in sede di precisazione delle conclusioni e nelle comparse conclusionali).
Con riferimento alle spese, le stesse seguono la soccombenza in relazione alle domande formulate da parte attrice nei confronti di . Vanno liquidate come in dispositivo, CP_1 in favore di avuto riguardo al valore della causa ex DM 55/2014 e ss. CP_1 modificazioni ed in applicazione dei parametri minimi ivi previsti stante l'attività effettivamente svolta nonché la semplicità delle questioni trattate (e l'assenza di un'attività istruttoria complessa: non sono state formulate prove per testi né è stata ammessa una consulenza).
Seguono la soccombenza anche le spese in relazione all'intervento svolto da CP_5 nei confronti degli attori, ed anch'esse liquidate in favore degli attori come in
[...] dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ex DM 55/2014 e ss. modificazioni ed in applicazione dei parametri minimi ivi previsti stante l'attività effettivamente svolta nonché la semplicità delle questioni trattate (e l'assenza di un'attività istruttoria complessa – non sono state formulate prove per testi né è stata ammessa una consulenza).
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede;
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva ed attiva dell'intervenuta;
2) rigetta le domande attoree;
3) Condanna , e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 Parte_3 alla rifusione delle spese di lite in favore di , che liquida in complessivi CP_1
€ 3.809,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_5 Pt_1
, e , in solido tra loro, che liquida in
[...] Controparte_7 Parte_3 complessivi € 518,00 per spese vive ed € 3.809,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 25/04/2024
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott. Carmelo Proiti)
10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1373/2021 R.G., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 06/10/2023 e promossa
D A
(c.f. )¸ (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Barcellona P.G, Via Armando Curcio n. 12 presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Sottile che li rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
C O N T R O
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Vittoria Fazio in Messina, Via Santa Maria dell'Arco n. 16, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Alberto Toffoletto;
Marco Presenti, Christian Romeo, Controparte_2 [...]
e come da procura in atti CP_3 Controparte_4
CONVENUTA
E
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 P.IVA_2
e quale mandataria per la gestione del credito , elettivamente domiciliata in Controparte_6
Brolo, presso lo studio dell'Avv. Antonella Sicilia in Via Trenato 82, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Andreozzi, giusta procura in atti
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: all'udienza del 06/10/2023 le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno dedotto di aver stipulato con un contratto di Mutuo Ipotecario di € 140.000,00 nominali finalizzato Controparte_1 all'acquisto di un immobile da adibire a “Prima Casa” assegnata per la nuda proprietà al signor e per l'usufrutto ai coniugi e in Parte_3 Parte_1 Parte_2 regime di comunione dei beni. Hanno dedotto che, quindi, la somma nominale veniva riassegnata alla quale deposito cauzionale in attesa di procedere alle formalità per la CP_1 garanzia ipotecaria richiesta nell'accordo negoziale. Nello specifico, ha dedotto che il mutuo stipulato non fosse da intendere quale mutuo fondiario ma quale mutuo di scopo, volto all'acquisto di un immobile. Ha contestato, invero, che l'obiettivo cercato dalla fosse CP_1 quello di concedere nuova finanza a soggetto terzo solvibile per estinguere le passività della società venditrice dell'immobile che non offriva più garanzia di copertura del proprio debito.
Hanno contestato, ancora, la mancanza di traditio nell'operazione effettuata, eccependo complessivamente la nullità del contratto di mutuo. Con secondo motivo di contestazione, gli attori hanno eccepito la nullità del contratto per violazione del limite di erogabilità di cui all'art. 38 TUB. Con terzo motivo hanno eccepito la violazione del disposto di cui agli artt.
1283 e 821 c.c. in relazione al piano di ammortamento alla francese utilizzato. Con quarto motivo hanno contestato l'errata indicazione dell' Nelle conclusioni, inoltre, hanno Pt_4 chiesto di accertare la nullità del contratto per violazione degli artt. 1322, 1343, 2809 e 2810, nonché la violazione da parte della banca delle regole di correttezza e buona fede ed in vis subordinata, la condanna della banca alla restituzione delle somme ex art. 2033 c.c. indebitamente trattenute nonché condanna della stessa ex art. 96 c.p.c. ed al pagamento delle spese del giudizio.
Si è costituita eccependo la mancanza di prova relativamente alla domanda di Controparte_1 ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. Ha contestato, quindi, gli assunti avversari in relazione sia alla configurabilità di un mutuo di scopo, sia in riferimento alla nullità richiesta per violazione dell'art. 38 TUB. Ha ribadito, poi, la correttezza del piano di ammortamento Par utilizzato nonché la mancanza di prova tra una divergenza tra e TAEG indicato ed effettivo. Ha concluso, pertanto, per il rigetto delle domande o, in subordine, per la conversione del contratto di mutuo fondiario in mutuo ipotecario ed in ulteriore subordine per l'accertamento di una nullità solo parziale nonché per la restituzione del capitale erogato a titolo di mutuo al netto degli interessi già rimborsati.
E' intervenuta la deducendo di essere titolare del credito per Controparte_5 un'operazione di cartolarizzazione come da Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 137 del 18 novembre 2021. Ha concluso per il rigetto delle domande nonché, in subordine, affinché il contratto di mutuo fosse ritenuto mutuo ipotecario e non fondiario.
2 Con la memoria 183 sesto comma n. 1 parte attrice eccepiva il difetto di legittimazione sostanziale della Controparte_5
La causa, istruita documentalmente, veniva poi riassegnata allo scrivente ex DP 50/2022 e provvedimento con il quale lo stesso ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dopo gli incombenti di cui all'art. 190 c.p.c. la causa viene odiernamente decisa.
Preliminarmente va analizzata l'eccezione di difetto di legittimazione dell'intervenuta.
Orbene, secondo la giurisprudenza, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso, o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede solo la prova che la cessione sia pubblicata in Gazzetta
Ufficiale (Cfr., Cass., n. 13954/2006). Ciò, tuttavia, è questione ben diversa dalla prova dell'effettiva cessione del credito, oggetto dell'odierna contestazione. Invero, a fronte dell'orientamento che reputa sufficiente ai fini della prova della cessione del credito in blocco l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si reputa preferire il più recente e rigoroso impianto ermeneutico per il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione, sopra descritta, di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 cc (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020; 22151/2019; N. 22268/2018) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. civ. n. 22548/2018) mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
Attesa tale limitata funzione dell'avviso di cessione, la notifica dell'avviso così come la pubblicazione nella Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "minima" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
Tanto premesso, nella vicenda in esame non è stata dimostrata la titolarità della cessionaria nei termini sopra esposti, posto che la relativa prova passava necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione. Invero, alla giurisprudenza sopra citata ha aderito anche questo Tribunale del quale per mera completezza si riporta la recente pronuncia a tenore della quale “La parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in vertù di un'operazione in di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina
3 dell'art. 58 TUB, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (G.I. decreto 6.4.2022 Trib. Patti sez. fall.).
Va dichiarata, dunque, il difetto di legittimazione sia attiva che passiva (alla luce della posizione assunta dall'intervenuta) della Controparte_5
In relazione alla contestazione in merito alla mancata realizzazione dello scopo del mutuo nonché della mancata traditio, si osserva che aa consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito esclude la natura di mutuo di scopo del credito fondiario. In primis, la Corte
Costituzionale con pronuncia n.175/2004 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del D. Lgs. 385/1993, affermando in parte motiva che il credito fondiario, a differenza del credito edilizio, non sia un mutuo di scopo, in quanto l'art. 38 identifica l'oggetto del mutuo con la concessione, da parte della Banca, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili, senza necessità che la somma mutuata sia destinata, in concreto, ad un'opera edilizia o fondiaria. È quindi intervenuta la Corte Suprema, ribadendo a più riprese la sostanziale differenza tra mutuo di scopo e mutuo fondiario: “Il mutuo fondiario non è mutuo di scopo non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili, rustici od urbani, a garanzia ipotecaria“. Ed ancora: “lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine – nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore–; laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto” (Cass. Civile, III Sez., sent. n.19282/2014; cfr. Cass. Civile, sent. n. 943/12). In particolare, poi, la Corte di Cassazione ha stabilito che «Già nel vigore della norma di cui all'art. 18 del R.D. n. 646 del 1905, si è affermato che questa non postulasse affatto che, per la concessione e la validità di un contratto di mutuo fondiario, della somma erogata dall'istituto mutuante dovesse venir necessariamente pattuita la destinazione a scopo di miglioramento dei fondi sui quali era costituita l'ipoteca, con la conseguenza che, non essendo il contratto intercorso tra il proprietario del fondo e la banca legittimamente qualificabile in termini di
“mutuo di scopo”, la mancata utilizzazione del finanziamento a scopo di miglioramento fondiario non autorizzava, di per sé, il giudice di merito, in assenza di ulteriori pattuizioni di
4 tipo convenzionale idonee a modificare la natura del negozio, a dichiararne ipso facto la nullità ex art. 1418 c.c. (Cass. Civile, sent. n.317/01).
Ancora, la qualificazione in termine di mutuo di scopo si può, invece, affermare quando sia rinvenibile un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo;
negli altri casi, l'inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso (Cass. n.
9838 del 2021). Nulla è stato dimostrato in tal senso e la mera indicazione del rilascio del mutuo per l'acquisto della casa (circostanza, che, tuttavia non ha avuto poi contestazione nel corso del giudizio) non è sufficiente per ritenere che il mutuo in oggetto possa intendersi quale mutuo di scopo.
Va, tuttavia, evidenziato che – anche volendo interpretare il mutuo in oggetto quale mutuo di scopo – quest'ultimo sarebbe nullo solo se si verificasse la deviazione dalla finalità a cui l'attribuzione delle somme era preordinata e che rientrava nella causa concreta del contratto.
Orbene, nell'atto di compravendita, in atti, è espressamente previsto che euro 138.000 saranno versati dalla parte acquirente alla parte venditrice mediante bonifico bancario di pari importo al momento dello svincolo della somma erogata dalla , in Controparte_1 conseguenza del mutuo che sarà concesso in data odierna alla stessa parte acquirente[…] e la parte venditrice si impegna, utilizzando parte del ricavato della presente vendita, ad estinguere tale quota di mutuo nonché a provvedere all'esclusione dell'immobile in oggetto dall'ipoteca medesima a propria cura e spese.
Ne deriva che già nel contratto di compravendita era prevista l'utilizzazione delle somme oggetto del mutuo per l'acquisto della casa nonché per la circostanza contestata in sede di citazione ossia l'utilizzo di parte di tali somme per l'estinzione dell'ipoteca già esistente a carico della società venditrice. Non può, infatti, condividersi l'assunto secondo cui tale somma non sia servita per il pagamento della compravendita poiché comunque dagli stessi atti di compravendita e di mutuo (aventi numero di registrazione successivi tra loro), emerge proprio che il pagamento della compravendita non può essere avvenuto prima della concessione del mutuo (vedi quanto sopra).
D'altronde, la giurisprudenza aveva già affermato che “È pertanto lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante ai sensi dell'art.38 d.lgs. 385/1993” (Cass. n. 28663/13; Cass.19282/2014). La mancata traditio della somma è conseguenza del rilascio del mandato irrevocabile in favore dell'istituto di credito.
La circostanza che la stipula del mutuo abbia determinato l'insorgere di un credito ipotecario in favore della banca in luogo dell'originario debito chirografario non incide sulla validità del
5 contratto, rilevando tale circostanza unicamente ai fini di un'eventuale revocatoria dell'atto su iniziativa dei creditori e non quale vizio incidente sulla validità.
Inoltre, non vi è una prova sul mancato acquisto dell'immobile da parte degli attori, né sul punto è stato provato alcunché. Ancora, la documentazione depositata appare far riferimento ad immobili aventi indicazioni catastali (e storico di iscrizioni ipotecarie) differenti rispetto agli immobili oggetto della compravendita.
Il primo motivo di contestazione è, quindi, infondato.
Relativamente al secondo motivo di contestazione, va osservato che, in via totalmente assorbente rispetto alla valutazione relativa al fatto che la Banca mutuante sia o meno incorsa in una violazione dell'art. 38 co. 2 TUB, tale eventuale violazione non comporta la nullità del contratto e la sua efficacia di titolo esecutivo. In punto di diritto, giova evidenziare come la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto. Inoltre, non integra norma imperativa la disposizione con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.). Del resto, ragionare in senso contrario comporterebbe che la nullità del contratto e della connessa garanzia ipotecaria, potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito (cfr. Cass. S.U. 33719/22). Risulta, quindi, anche superato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui se è vero che il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 tub è posto a tutela di un interesse di natura pubblica e non solo nell'interesse della banca mutuante;
è vero anche che la nullità conseguente alla violazione della norma in esame, pur avendo natura inderogabile e comportando la nullità del contratto, non impedisce che il contratto di mutuo fondiario possa essere convertito, a richiesta della banca creditrice, in un contratto di mutuo ipotecario ordinario in base al meccanismo delineato dal combinato disposto degli artt. 1424 c.c. (cfr. Cass. 2017/17352).
Non può trovare accoglimento neanche la doglianza relativa alla violazione dell'art. 1283 c.c. relativamente agli interessi applicati.
L'ammortamento c.d. «alla francese» o «a rate costanti», invero, prevede un rimborso del finanziamento a rate posticipate, ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito. Questo metodo garantisce al mutuatario il vantaggio di una rata di ammontare costante, consentendo facili
6 previsioni circa l'incidenza del peso sulle proprie generali economie, e comporta che la quota di interessi è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell'ammortamento, mentre, al contrario, la quota di capitale è più bassa all'inizio e cresce progressivamente nel prosieguo del rapporto. Questa metodologia di restituzione si differenzia dal cd. ammortamento all'italiana che prevede rate con quota capitale costante e quota di interessi variabile.
Nell'ammortamento all'italiana, la quota di capitale rimborsato con ciascuna rata è costante, ma la rata comprende anche una quota di interessi calcolata sul capitale residuo;
questo comporta che l'ammontare della singola rata è variabile e che queste saranno più alte all'inizio, mentre esse scendono man mano che il mutuo sta per scadere. La maggior parte dei mutui attuali prevede il piano di rimborso alla francese. Nell'ammortamento alla francese (o progressivo) si parte dalla volontà di creare una rata costante per una certa durata di tempo, sicché deve individuarsi quale rata possa raggiungere l'obiettivo di rimborsare il prestito
(inteso come somma mutuata e interessi ad un certo tasso) con un dato numero di esborsi costanti. In altre parole, una volta individuata la rata costante secondo quegli elementi (il rimborso del prestito ad un certo tasso e il numero di rate costanti), si delinea il piano di rimborso: prendendo a base il debito iniziale si calcolano gli interessi dell'intero debito e si calcolano quelli della prima rata;
quindi, si detrae dalla rata la quota di interessi della prima rata e si ottiene la parte di capitale che si paga con la prima rata. Questa viene detratta dal debito capitale iniziale e sul residuo debito si calcola la quota di interessi della seconda rata e detraendola dalla seconda rata si ottiene il capitale pagato con la seconda rata. Quindi, di nuovo, si va a detrarre dal capitale residuo la quota di capitale pagato con la seconda rata e su questo nuovo capitale residuo si calcola la quota di interessi della terza rata, e così via. In questo meccanismo, dunque, gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata;
quindi, si pagano ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce. La rata successiva porta in sé interessi che sono conteggiati alla percentuale stabilita solo sul capitale che man mano residua, a seconda del periodo (v. Tribunale Santa Maria Capua Vetere 27.3.2017). Ciò esclude che vi sia anatocismo. Quanto detto circa il meccanismo di computo esclude altresì che vi sia una indeterminabilità della prestazione del mutuatario, posto che il criterio di calcolo consente di fare una chiara previsione delle prestazioni quanto agli interessi (Trib. Taranto Sez. II, 07-
042017, in Pluris/Cedam, 2017; Trib. Treviso, 25-01 2017, id., 2017; Trib. Palermo, Sez. V,
21-03-2017, id., 2017; Trib. Taranto Sez. II, 06 122016, id., 2017; Trib. Ferrara, 06/06/2016, id., 2017; Trib. Pordenone, 01/04/2016, id. 2017, Trib. Larino, 13/01/2016; id. 2017; Trib.
Bari Sez. II, 08/04/2015, id., 2016; Trib. Venezia, 27/11/2014, id., 2017). E, quanto alla causa e alla meritevolezza degli interessi, non può dubitarsi che il mutuo (che ha la sua causa che
7 non muta ex se a seconda del modus operandi degli interessi) con ammortamento alla francese risponda ad evidenti esigenze soprattutto del cliente mutuatario che non si trova esposto al fluttuare della rata, oltre che, è altrettanto chiaro, all'interesse della banca di vedersi ripagati prima in gran parte gli interessi, sicché una eventuale estinzione anticipata determina che il maggior guadagno della banca derivante dagli interessi è già garantito, oltre al fatto che pagando inizialmente più interessi che capitale (per effetto del calcolo sopra delineato) il mutuatario trattiene per più tempo il capitale e paga più interessi rispetto al cd. metodo all'italiana (con quota capitale costante nella singola rata). Ma, appunto, si tratta di un assetto di interessi voluto per apprezzabili ragioni dell'una e dell'altra parte quanto allo scopo che si vuol raggiungere. Peraltro, per quanto sopra detto, non si delinea nemmeno una modifica del criterio di imputazione ex art.1194 c.c. (per cui il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore); modifica che
è comunque possibile con l'accordo delle parti: in questa forma di ammortamento con la singola rata si paga sempre una quota di capitale e gli interessi calcolati sul capitale residuo e maturati fino a quel momento. L'ammortamento alla francese, di conseguenza, non genera alcun calcolo anatocistico degli interessi e il fatto che comporti il pagamento di interessi leggermente superiori a quelli del metodo di ammortamento all'italiana trova ragione nella circostanza per cui nel secondo metodo le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore (v., ex multis, Trib. Milano n. 8755/2015).
Infine, non trova accoglimento neanche la contestazione in merito all'erronea indicazione dell'ISC.
Si osserva che secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale l'Indicatore sintetico di costo (ISC), al pari del Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un mutuo o altra operazione bancaria di finanziamento. Tale indicatore, introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE, è stato recepito nell'ordinamento giuridico italiano per la prima volta dalla deliberazione del Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 4 marzo 2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla , Org_1
l'obbligo, per tutti gli intermediari finanziari, di “rendere noto un “Indicatore Sintetico di
Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Org_1 medesima”; tale indicatore sintetico di costo non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell'indicatore sintetico di costo (anche nel caso in cui la banca l'ha
8 indicato con il termine “TAEG”), non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Conseguentemente, appare quindi evidente l'assoluta infondatezza della tesi della nullità quale conseguenza dell'errata indicazione dell'indicatore sintetico di costo. Ed invero l'art. 117, comma 6, TUB, sanziona con la nullità le “clausole contrattuali … che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l'indicatore sintetico di costo riportato nel documento di sintesi che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Ancora, ne deriva che l'errata indicazione dell'indicatore sintetico di costo – a differenza di quanto previsto in materia di credito al consumo dall'art. 125-bis TUB - non può essere sanzionata con la nullità prevista dal comma 6 dell'art. 117 TUB e non è pertanto applicabile il comma 7 del medesimo art. 117
TUB, che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi.
Infine, le ulteriori doglianze che sono state proposte, invero, sono state solo apoditticamente indicate nelle conclusioni dell'atto introduttivo, senza, tuttavia, alcuna argomentazione a sostegno delle stesse. Ne deriva che la genericità delle domande formulate impediscono un vaglio in merito all'ammissibilità ed alla fondatezza delle stesse (che, peraltro, appaiono abbandonate in sede di precisazione delle conclusioni e nelle comparse conclusionali).
Con riferimento alle spese, le stesse seguono la soccombenza in relazione alle domande formulate da parte attrice nei confronti di . Vanno liquidate come in dispositivo, CP_1 in favore di avuto riguardo al valore della causa ex DM 55/2014 e ss. CP_1 modificazioni ed in applicazione dei parametri minimi ivi previsti stante l'attività effettivamente svolta nonché la semplicità delle questioni trattate (e l'assenza di un'attività istruttoria complessa: non sono state formulate prove per testi né è stata ammessa una consulenza).
Seguono la soccombenza anche le spese in relazione all'intervento svolto da CP_5 nei confronti degli attori, ed anch'esse liquidate in favore degli attori come in
[...] dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ex DM 55/2014 e ss. modificazioni ed in applicazione dei parametri minimi ivi previsti stante l'attività effettivamente svolta nonché la semplicità delle questioni trattate (e l'assenza di un'attività istruttoria complessa – non sono state formulate prove per testi né è stata ammessa una consulenza).
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede;
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva ed attiva dell'intervenuta;
2) rigetta le domande attoree;
3) Condanna , e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 Parte_3 alla rifusione delle spese di lite in favore di , che liquida in complessivi CP_1
€ 3.809,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_5 Pt_1
, e , in solido tra loro, che liquida in
[...] Controparte_7 Parte_3 complessivi € 518,00 per spese vive ed € 3.809,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 25/04/2024
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott. Carmelo Proiti)
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