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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 23/07/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 17 settembre 2024, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 89/2022 R.G., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in L'Aquila presso lo studio dell'avv. Vincenzo Parte_1
Calderoni, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTI
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Osvaldo Galizia, ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Pescara alla via Monte Rotella,10, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, ha emesso mediante lettura la seguente
SENTENZA
- Annulla la sanzione disciplinare irrogata nei confronti del ricorrente con provvedimento n. prot.1044 del 01.02.2022;
- Condanna alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del CP_1 giudizio che si liquidano in €.2.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.02.2022, il ricorrente, lavoratore in servizio a tempo indeterminato alle dipendenze della ha convenuto in giudizio, dinanzi CP_1 all'intestato Tribunale, la società datrice di lavoro, per ivi sentir accertare l'illegittimità della sanzione consistita nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di cinque giorni n. prot.1044 del 01.02.2022.
Con memoria difensiva depositata in data 4.12.2020, si è costituta in giudizio CP_1
la quale, nel contestare integralmente quanto ex adverso dedotto in quanto del tutto
[...] infondato in fatto ed in diritto, ribadiva la legittimità della sanzione disciplinare irrogata e chiedeva, quindi, il rigetto integrale del ricorso.
All'odierna udienza, istruita mediante l'escussione dei testi, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare comminata ai ricorrenti per aver redatto e trasmesso una “lettera aperta” indirizzata al Consiglio di amministrazione, nonché per conoscenza ai soci del CP_1 all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale in risposta alle critiche mosse nei confronti della struttura organizzativa aziendale e del Coordinatore Generale ing. nel Persona_1 corso della riunione tenutasi in data 2.12.2021.
Lamenta, in particolare, il ricorrente la illegittimità della sanzione irrogata per violazione del principio della specificità della contestazione disciplinare, nonché per insussistenza dell'incolpazione riferita alla violazione del capo b) della norma dell'art 66 CCNL ed, infine, per sproporzionalità della stessa rispetto al fatto oggetto di incolpazione.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
I fatti rilevanti, ai fini dell'inquadramento della vicenda che ci occupa, possono essere così ricostruiti in quanto accertati sulla scorta del compendio probatorio complessivamente versato in atti:
- in data 2.12.2021, il Consiglio di amministrazione di convocava una CP_1
riunione per sentire rendicontare ciascun ricorrente, quale Responsabili di Area, sulla gestione di ogni ramo dell'azienda ed, in particolare, sulle spese sostenute rispetto al
Bilancio Previsionale 2021;
- nel corso della suddetta riunione, il Consigliere Sandro Ciacchi, all'esito della rendicontazione esposta dai singoli responsabili di settore, avendo riscontrato difformità
e discordanze nei dati dagli stessi riportati, lamentava l'inefficienza dell'impianto organizzativo aziendale, criticando expressis verbis l'operato personale del
Coordinatore Generale, Ing. ; Persona_1
- in data 4.12.2021, i ricorrenti indirizzavano al Consiglio di amministrazione, nonché per conoscenza ai soci del all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio CP_1
Sindacale la lettera aperta dal contenuto seguente: “Nella giornata di ieri 02/12/2021, su convocazione dal CdA con mail inviata dalla segreteria in data 30/11/2021, si è tenuta una CP_1 riunione plenaria, avente ad oggetto la richiesta "ad ogni Responsabile di rendicontare sulla gestione di ogni ramo dell'azienda ed in particolare sulle spese sostenute sino ad oggi rispetto al Bilancio Previsionale
2021 approvato in data 31.03.2021".
- La riunione è stata aperta dal presidente del CdA che ha ritenuto di lasciare subito la parola al consigliere
Sandro Ciacchi il quale, invece di concentrarsi sull'oggetto delta riunione, ha preferito soffermarsi a
rivolgere accuse insussistenti, inappropriate ed offensive all'intera struttura del ed in particolar CP_1 modo al Coordinatore Generate Aziendale, nel vano tentativo di delegittimarne agli occhi di noi presenti il ruolo, la professionalità e le competenze, che in maniera indiscussa e oggettiva gli sono riconosciute da
tutti gli stakeholders del CP_1
Il consigliere ha esposto la sua percezione della struttura organizzativa (che dice di aver osservato da più di un anno) disegnando uno scenario completamente estraneo alla realtà aziendale.
Pag. 2 di 7 Il COGESA è dotato di un organigramma aziendale (approvato dal CdA con delibera n.18 del 30.12.2020),
regolarmente affisso nella bacheca all'ingresso degli uffici e pubblicato sul sito istituzionale, che stabilisce
i ruoti aziendali per ciascuna funzione appartenente alla struttura organizzativa. A corredo dello stesso vi
è un mansionario dove sono elencate le attività che ciascuna funzione deve svolgere e numerose procedure che hanno consentito alla società dl raggiungere le certificazioni per qualità, ambiente e sicurezza.
Probabilmente al consigliere Ciacchi e a tutto il CdA, che nella sostanza ha avallato l'attacco portato da questi, manca la conoscenza di questi documenti (benché approvati da loro) ai quali invece il personale si
attiene quotidianamente.
Sfugge forse al CdA la loro facoltà, di modificare l'organigramma aziendale ln maniera trasparente e documentata prima ancora di operare, difformemente dallo stesso. Ai Soci la responsabilità di valutam
l'adeguatezza della struttura organizzativa adottata.ùA tal fine infatti si vuole rappresentare che, nella completa inosservanza dell'organizzazione che lo stesso CdA ha definito e approvato, i suoi stessi membri
si sono ripetutamente, per non dire ordinariamente, fatti protagonisti di un disattendimento di quanto da loro stessi sottoscritto, creando confusione e scompiglio in una delle principali regole di funzionamento
dell'azienda: Chi fa cosa? peggio, con il loro comportamento, stanno quotidianamente eludendo la politica della condivisione e della trasparenza che sono elementi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi
strategici dell'azienda, creando spaccature e malcontento tra i dipendenti.
La figura del Coordinatore generale aziendale è proprio quella di raccordo tra uffici e organi di direzione,
quella che in tante aziende si chiama del "Direttore generale". Tale ruolo ad oggi è eccellentemente ricoperto dall'ing. he conosce in maniera capillare l'azienda in ogni suo aspetto e nel complesso. Per_1
Le parole rivolte dal Consigliere Ciacchi nei confronti del Coordinatore in occasione della riunione costituiscano delle mere accuse infondate volte a sconfessare, davanti a molti dipendenti del il CP_1 lavoro e il ruolo ricoperto dall'ing. Fa ancora più effetto pensare che l'attacco rivolto Per_1 all'ingegnere sia stato premeditato, come ha affermato lo stesso consigliere con le seguenti parole: E' la
risposta che mi aspettavo. Ho gettato l'amo e voi, come dei pesci, avete abboccato", pronunciate dopo che
l'ingegnere a rigettato le accuse ricevute. Per_1
Facciamo nostre le considerazioni eccepite in riunione dall'ing. sulla necessità del rispetto delle Per_1 regole di funzionamento esistenti in azienda, invitando il Consiglio di Amministrazione ad un maggior rispetto, in primo luogo dette persone, e magari anche dei ruoli dalle stesse ricoperti.
Rimarchiamo a gran voce la stima, il rispetto e il sostegno all'ing. che svolge le proprie funzioni Per_1 con estrema competenza, professionalità, onestà e trasparenza. qualità che in tante occasioni hanno saputo apportare al valore aggiunto e grande riconoscimento.” CP_1
- con nota del 9.12.2021, la contestava a ciascuno dei ricorrenti quanto CP_1 segue: “Il giorno 04 dicembre 2021 veniva difftsa, a mezzo PEC (per il dettaglio dei destinatari si rimanda all'allegato l) la "Lettera aperta" (allegato 2) indirizzata al Consiglio di Amministrazione di
e P.C. ai Soci del a tutti i dipendenti del (essendone stata CP_1 CP_1 CP_1 anche richiesta l'affissione nelle bacheche aziendali notoriamente riservate alle comunicazioni interne per
i lavoratori), all'Organismo di Vigilanza e al Collegio Sindacale.
Pag. 3 di 7 Successivamente taluni argomenti della riunione interna a del giorno 02 dicembre 2021, venivano CP_1 arbitrariamente descritti nella "Lettera Aperta" testè citata, i cui contenuti venivano diffusi a mezzo stampa
e riportati dalla testata on-line "Il Germe" e dal quotidiano "11 Messaggero", come da allegati 3 e 4.
Lei risulta tra i firmatari della predetta "Lettera Aperta".”
- in data 15.12.2021, i ricorrenti presentavano, ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello Statuto dei Lavoratori “giustificazioni scritte” e chiedevano di essere convocati per rappresentare anche oralmente le proprie difese;
- con provvedimenti in data 1.02.2022, all'esito delle audizioni del 04.01.2022, ai ricorrenti venivano irrogate le sanzioni disciplinari oggi impugnate.
Ciò posto, come chiaramente risulta dal contenuto dell'addebito disciplinare di cui alla nota del 9.12.2021, oggetto di contestazione è la condotta tenuta dal lavoratore per aver redatto e trasmesso al Consiglio di amministrazione nonché per conoscenza ai soci del CP_1 all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale, la “lettera aperta” del 9.12.2021 in riferimento alla violazione dei doveri ex art. 66 comma primo, lett. b) (diligenza), g)
(osservanza del buon nome dell'azienda) ed h) (rispetto nei rapporti con i superiori ed i colleghi) del CCNL Servizi Ambientali.
Ne inferisce che le ulteriori deduzioni avanzate dalla società resistente nella memoria difensiva con riguardo all'omessa rendicontazione appaiono ultronee ai fini del decidere, atteso che, non essendo il suddetto inadempimento oggetto dell'addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare irrogata, l'accertamento dello stesso esula dal presente vaglio giurisdizionale.
Venendo ora alla disamina dei fatti oggetto della presente vicenda, va anzitutto evidenziato che il diritto di critica trova il suo fondamento nell'art. 21 Cost., che riconosce alla generalità dei consociati la libertà di manifestare il proprio pensiero, con un solo limite espresso, costituito dalla non contrarietà al buon costume, e limiti impliciti collegati ai valore della persona umana di cui all'art. 2 Cost..
Nell'ambito del rapporto di lavoro, rispetto al quale opera anche la dichiarazione di principio contenuta nella L. n. 300 del 1970, art. 1 secondo cui tutti i lavoratori hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero sul luogo di lavoro "nel rispetto dei principi della
Costituzione e delle norme della presente legge", non può negarsi l'esercizio di espressioni critiche del dipendente nei confronti del datore di lavoro, sebbene il vincolo di subordinazione imponga al lavoratore obblighi di fedeltà e collaborazione.
E' altrettanto consolidato il principio secondo il quale l'esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, con modalità tali che, superando i limiti
Pag. 4 di 7 del rispetto della verità oggettiva, si traducono in una condotta lesiva del decoro dell'impresa datoriale, suscettibile di provocare con la caduta della sua immagine anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro, è comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la violazione del dovere scaturente dall'art. 2105 c.c., e può costituire giusta causa di licenziamento (v. Cass. n.
11220 del 2004; Cass. n. 29008 del 2008; Cass., n. 23798 del 2007; Cass. n. 21362 del
2013; Cass. n. 19092 del 2018).
Ancora di recente si è affermato (cfr. Cass. n. 5523 del 2016) e ribadito (cfr. Cass. n.
14527 e 18176 del 2018) che l'esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica delle decisioni aziendali, sebbene sia garantito dall'art. 21 Cost., incontra i limiti della correttezza formale che sono imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente garantita (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana, sicché, ove tali limiti siano superati, con l'attribuzione all'impresa datoriale od ai suoi rappresentanti di qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio, così come l'attribuzione di riferimenti denigratori non provati, il comportamento del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, pur in mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione.
Pertanto, secondo i condivisi principi più colte già espressi dalla giurisprudenza di legittimità, l'esercizio del diritto di critica dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro è lecito laddove espressione del "diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero" (art. 21
Cost.), anche "nei luoghi dove prestano la loro opera" (L. n. 300 del 1970, art. 1), tenuto altresì conto dell'interesse ad esprimersi sulle modalità di esercizio dell'attività imprenditoriale che possano avere ricadute sulle condizioni di vita e di lavoro del personale.
Tale esercizio del diritto incontra un limite nella tutela dell'onore, della reputazione e del decoro del datore di lavoro, beni-interessi che costituiscono riflesso di diritti fondamentali della persona tutelati quali valori essenziali della dignità dell'uomo, "sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità" (art. 2 Cost.).
La critica manifestata dal lavoratore all'indirizzo del datore di lavoro può, dunque, trasformarsi da esercizio lecito di un diritto in una condotta astrattamente idonea a configurare un illecito disciplinare laddove superi i limiti posti a presidio della dignità della persona umana, così come predeterminati dal diritto vivente.
Innanzitutto, ove la critica si sostanzi nell'attribuzione di condotte che si assumono come storicamente verificatesi, in ragione del canone della continenza sostanziale, tali fatti narrati
Pag. 5 di 7 devono corrispondere a verità, sia pure non assoluta ma corrispondente ad un prudente apprezzamento soggettivo di chi dichiara gli stessi come veri, per cui viene in rilievo l'atteggiamento anche colposo del lavoratore. L'osservanza di tale canone attenua la sua cogenza nel caso in cui la critica si sostanzi propriamente in una espressione di opinione, che per la sua natura meramente soggettiva ha carattere congetturale e non si presta ad una valutazione in termini di alternativa vero/falso: mentre l'esistenza di un fatto può essere oggetto di prova,
l'espressione di una opinione non può esserlo perché non si può dimostrare la verità di un giudizio che implichi opzioni di valore.
In secondo luogo, occorre verificare il criterio della continenza formale, nel senso che l'esposizione della critica deve avvenire con modalità espressive che possano dirsi rispettose di canoni, generalmente condivisi, di correttezza, misura e civile rispetto della dignità altrui.
Nella valutazione del caso concreto soccorrono i precedenti di legittimità già citati per cui il confine in discorso può dirsi esemplificativamente superato ove si attribuiscano all'impresa datoriale od ai suoi rappresentanti qualità apertamente disonorevoli, con riferimenti volgari e infamanti e tali da suscitare disprezzo e dileggio, ovvero si rendano affermazioni ingiuriose e denigratorie, con l'addebito di condotte riprovevoli o moralmente censurabili, se non addirittura integranti gli estremi di un reato, oppure anche ove la manifestazione di pensiero trasmodi in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira.
Residua, infine, il limite della pertinenza, intesa come rispondenza della critica ad un interesse meritevole in confronto con il bene suscettibile di lesione (cfr. Cass. n. 1173 del 1986).
Nell'ambito del diritto di cronaca viene definita continenza materiale, parametrata all'interesse pubblico alla diffusione dell'informazione.
Nel rapporto di lavoro è sicuramente interesse meritevole quello che si relazioni direttamente o indirettamente con le condizioni del lavoro e dell'impresa, come le rivendicazioni di carattere lato sensu sindacale o le manifestazioni di opinione attinenti il contratto di lavoro, mentre sono suscettibili di esondare dal limite della pertinenza le critiche rivolte al datore di lavoro, magari afferenti le sue qualità personali, oggettivamente avulse da ogni correlazione con il rapporto contrattuale e gratuitamente mirate a ledere la sua onorabilità.
Laddove anche uno solo dei limiti descritti venga travalicato, la critica rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, idonea a ledere l'onore, la reputazione e il decoro di questi, non è scriminata dall'esercizio del diritto ed assume l'attitudine ad integrare un illecito disciplinare.
Orbene, nella ricostruzione della vicenda storica che ha dato origine alla presente controversia, si ritiene che rispetto al contenuto della “lettera aperta” del 2.12.2021 risultino
Pag. 6 di 7 osservati tutti i limiti di continenza, formale e sostanziale, e pertinenza imposti all'esercizio della critica.
Nello specifico, il ricorrente nel sottoscrivere la “lettera aperta” del 4.12.2021 ha sostanzialmente inteso ribadire la sussistenza di specifiche regole aziendali allo scopo di chiarire che la mancanza di coordinamento degli uffici e, quindi, l'inefficienza della struttura organizzativa lamentata nel corso della riunione del 2.12.2021, è piuttosto la conseguenza della prassi di scavalcare il coordinatore generale, figura, quest'ultima, che come stabilito dall'organigramma aziendale, svolge una funzione di raccordo tra il Consiglio di amministrazione e l'intera struttura organizzativa aziendale, di talché, esprimendosi sulle modalità di esercizio dell'attività imprenditoriale suscettibili di avere ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, il contenuto della lettera non solo appare rispettoso del requisito della continenza materiale ma anche di quello della pertinenza in senso formale, dal momento che le modalità espressive utilizzate nella lettera non risultano aver travalicato i confini di un attacco puramente offensivo né hanno assunto toni tali da suscitare il disprezzo ed il dileggio.
Va da sé che la complessiva valutazione di tutte le circostanze esposte – accertata la riconducibilità della condotta del ricorrente entro i limiti dell'esercizio del diritto di critica - induce a ritenere illegittima la sanzione disciplinare irrogata nei suoi confronti non ravvisandosi, nella specie, i presupposti delle violazioni contestate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Sulmona, 17 settembre 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 17 settembre 2024, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 89/2022 R.G., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in L'Aquila presso lo studio dell'avv. Vincenzo Parte_1
Calderoni, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTI
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Osvaldo Galizia, ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Pescara alla via Monte Rotella,10, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, ha emesso mediante lettura la seguente
SENTENZA
- Annulla la sanzione disciplinare irrogata nei confronti del ricorrente con provvedimento n. prot.1044 del 01.02.2022;
- Condanna alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del CP_1 giudizio che si liquidano in €.2.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.02.2022, il ricorrente, lavoratore in servizio a tempo indeterminato alle dipendenze della ha convenuto in giudizio, dinanzi CP_1 all'intestato Tribunale, la società datrice di lavoro, per ivi sentir accertare l'illegittimità della sanzione consistita nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di cinque giorni n. prot.1044 del 01.02.2022.
Con memoria difensiva depositata in data 4.12.2020, si è costituta in giudizio CP_1
la quale, nel contestare integralmente quanto ex adverso dedotto in quanto del tutto
[...] infondato in fatto ed in diritto, ribadiva la legittimità della sanzione disciplinare irrogata e chiedeva, quindi, il rigetto integrale del ricorso.
All'odierna udienza, istruita mediante l'escussione dei testi, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare comminata ai ricorrenti per aver redatto e trasmesso una “lettera aperta” indirizzata al Consiglio di amministrazione, nonché per conoscenza ai soci del CP_1 all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale in risposta alle critiche mosse nei confronti della struttura organizzativa aziendale e del Coordinatore Generale ing. nel Persona_1 corso della riunione tenutasi in data 2.12.2021.
Lamenta, in particolare, il ricorrente la illegittimità della sanzione irrogata per violazione del principio della specificità della contestazione disciplinare, nonché per insussistenza dell'incolpazione riferita alla violazione del capo b) della norma dell'art 66 CCNL ed, infine, per sproporzionalità della stessa rispetto al fatto oggetto di incolpazione.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
I fatti rilevanti, ai fini dell'inquadramento della vicenda che ci occupa, possono essere così ricostruiti in quanto accertati sulla scorta del compendio probatorio complessivamente versato in atti:
- in data 2.12.2021, il Consiglio di amministrazione di convocava una CP_1
riunione per sentire rendicontare ciascun ricorrente, quale Responsabili di Area, sulla gestione di ogni ramo dell'azienda ed, in particolare, sulle spese sostenute rispetto al
Bilancio Previsionale 2021;
- nel corso della suddetta riunione, il Consigliere Sandro Ciacchi, all'esito della rendicontazione esposta dai singoli responsabili di settore, avendo riscontrato difformità
e discordanze nei dati dagli stessi riportati, lamentava l'inefficienza dell'impianto organizzativo aziendale, criticando expressis verbis l'operato personale del
Coordinatore Generale, Ing. ; Persona_1
- in data 4.12.2021, i ricorrenti indirizzavano al Consiglio di amministrazione, nonché per conoscenza ai soci del all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio CP_1
Sindacale la lettera aperta dal contenuto seguente: “Nella giornata di ieri 02/12/2021, su convocazione dal CdA con mail inviata dalla segreteria in data 30/11/2021, si è tenuta una CP_1 riunione plenaria, avente ad oggetto la richiesta "ad ogni Responsabile di rendicontare sulla gestione di ogni ramo dell'azienda ed in particolare sulle spese sostenute sino ad oggi rispetto al Bilancio Previsionale
2021 approvato in data 31.03.2021".
- La riunione è stata aperta dal presidente del CdA che ha ritenuto di lasciare subito la parola al consigliere
Sandro Ciacchi il quale, invece di concentrarsi sull'oggetto delta riunione, ha preferito soffermarsi a
rivolgere accuse insussistenti, inappropriate ed offensive all'intera struttura del ed in particolar CP_1 modo al Coordinatore Generate Aziendale, nel vano tentativo di delegittimarne agli occhi di noi presenti il ruolo, la professionalità e le competenze, che in maniera indiscussa e oggettiva gli sono riconosciute da
tutti gli stakeholders del CP_1
Il consigliere ha esposto la sua percezione della struttura organizzativa (che dice di aver osservato da più di un anno) disegnando uno scenario completamente estraneo alla realtà aziendale.
Pag. 2 di 7 Il COGESA è dotato di un organigramma aziendale (approvato dal CdA con delibera n.18 del 30.12.2020),
regolarmente affisso nella bacheca all'ingresso degli uffici e pubblicato sul sito istituzionale, che stabilisce
i ruoti aziendali per ciascuna funzione appartenente alla struttura organizzativa. A corredo dello stesso vi
è un mansionario dove sono elencate le attività che ciascuna funzione deve svolgere e numerose procedure che hanno consentito alla società dl raggiungere le certificazioni per qualità, ambiente e sicurezza.
Probabilmente al consigliere Ciacchi e a tutto il CdA, che nella sostanza ha avallato l'attacco portato da questi, manca la conoscenza di questi documenti (benché approvati da loro) ai quali invece il personale si
attiene quotidianamente.
Sfugge forse al CdA la loro facoltà, di modificare l'organigramma aziendale ln maniera trasparente e documentata prima ancora di operare, difformemente dallo stesso. Ai Soci la responsabilità di valutam
l'adeguatezza della struttura organizzativa adottata.ùA tal fine infatti si vuole rappresentare che, nella completa inosservanza dell'organizzazione che lo stesso CdA ha definito e approvato, i suoi stessi membri
si sono ripetutamente, per non dire ordinariamente, fatti protagonisti di un disattendimento di quanto da loro stessi sottoscritto, creando confusione e scompiglio in una delle principali regole di funzionamento
dell'azienda: Chi fa cosa? peggio, con il loro comportamento, stanno quotidianamente eludendo la politica della condivisione e della trasparenza che sono elementi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi
strategici dell'azienda, creando spaccature e malcontento tra i dipendenti.
La figura del Coordinatore generale aziendale è proprio quella di raccordo tra uffici e organi di direzione,
quella che in tante aziende si chiama del "Direttore generale". Tale ruolo ad oggi è eccellentemente ricoperto dall'ing. he conosce in maniera capillare l'azienda in ogni suo aspetto e nel complesso. Per_1
Le parole rivolte dal Consigliere Ciacchi nei confronti del Coordinatore in occasione della riunione costituiscano delle mere accuse infondate volte a sconfessare, davanti a molti dipendenti del il CP_1 lavoro e il ruolo ricoperto dall'ing. Fa ancora più effetto pensare che l'attacco rivolto Per_1 all'ingegnere sia stato premeditato, come ha affermato lo stesso consigliere con le seguenti parole: E' la
risposta che mi aspettavo. Ho gettato l'amo e voi, come dei pesci, avete abboccato", pronunciate dopo che
l'ingegnere a rigettato le accuse ricevute. Per_1
Facciamo nostre le considerazioni eccepite in riunione dall'ing. sulla necessità del rispetto delle Per_1 regole di funzionamento esistenti in azienda, invitando il Consiglio di Amministrazione ad un maggior rispetto, in primo luogo dette persone, e magari anche dei ruoli dalle stesse ricoperti.
Rimarchiamo a gran voce la stima, il rispetto e il sostegno all'ing. che svolge le proprie funzioni Per_1 con estrema competenza, professionalità, onestà e trasparenza. qualità che in tante occasioni hanno saputo apportare al valore aggiunto e grande riconoscimento.” CP_1
- con nota del 9.12.2021, la contestava a ciascuno dei ricorrenti quanto CP_1 segue: “Il giorno 04 dicembre 2021 veniva difftsa, a mezzo PEC (per il dettaglio dei destinatari si rimanda all'allegato l) la "Lettera aperta" (allegato 2) indirizzata al Consiglio di Amministrazione di
e P.C. ai Soci del a tutti i dipendenti del (essendone stata CP_1 CP_1 CP_1 anche richiesta l'affissione nelle bacheche aziendali notoriamente riservate alle comunicazioni interne per
i lavoratori), all'Organismo di Vigilanza e al Collegio Sindacale.
Pag. 3 di 7 Successivamente taluni argomenti della riunione interna a del giorno 02 dicembre 2021, venivano CP_1 arbitrariamente descritti nella "Lettera Aperta" testè citata, i cui contenuti venivano diffusi a mezzo stampa
e riportati dalla testata on-line "Il Germe" e dal quotidiano "11 Messaggero", come da allegati 3 e 4.
Lei risulta tra i firmatari della predetta "Lettera Aperta".”
- in data 15.12.2021, i ricorrenti presentavano, ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello Statuto dei Lavoratori “giustificazioni scritte” e chiedevano di essere convocati per rappresentare anche oralmente le proprie difese;
- con provvedimenti in data 1.02.2022, all'esito delle audizioni del 04.01.2022, ai ricorrenti venivano irrogate le sanzioni disciplinari oggi impugnate.
Ciò posto, come chiaramente risulta dal contenuto dell'addebito disciplinare di cui alla nota del 9.12.2021, oggetto di contestazione è la condotta tenuta dal lavoratore per aver redatto e trasmesso al Consiglio di amministrazione nonché per conoscenza ai soci del CP_1 all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale, la “lettera aperta” del 9.12.2021 in riferimento alla violazione dei doveri ex art. 66 comma primo, lett. b) (diligenza), g)
(osservanza del buon nome dell'azienda) ed h) (rispetto nei rapporti con i superiori ed i colleghi) del CCNL Servizi Ambientali.
Ne inferisce che le ulteriori deduzioni avanzate dalla società resistente nella memoria difensiva con riguardo all'omessa rendicontazione appaiono ultronee ai fini del decidere, atteso che, non essendo il suddetto inadempimento oggetto dell'addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare irrogata, l'accertamento dello stesso esula dal presente vaglio giurisdizionale.
Venendo ora alla disamina dei fatti oggetto della presente vicenda, va anzitutto evidenziato che il diritto di critica trova il suo fondamento nell'art. 21 Cost., che riconosce alla generalità dei consociati la libertà di manifestare il proprio pensiero, con un solo limite espresso, costituito dalla non contrarietà al buon costume, e limiti impliciti collegati ai valore della persona umana di cui all'art. 2 Cost..
Nell'ambito del rapporto di lavoro, rispetto al quale opera anche la dichiarazione di principio contenuta nella L. n. 300 del 1970, art. 1 secondo cui tutti i lavoratori hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero sul luogo di lavoro "nel rispetto dei principi della
Costituzione e delle norme della presente legge", non può negarsi l'esercizio di espressioni critiche del dipendente nei confronti del datore di lavoro, sebbene il vincolo di subordinazione imponga al lavoratore obblighi di fedeltà e collaborazione.
E' altrettanto consolidato il principio secondo il quale l'esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, con modalità tali che, superando i limiti
Pag. 4 di 7 del rispetto della verità oggettiva, si traducono in una condotta lesiva del decoro dell'impresa datoriale, suscettibile di provocare con la caduta della sua immagine anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro, è comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la violazione del dovere scaturente dall'art. 2105 c.c., e può costituire giusta causa di licenziamento (v. Cass. n.
11220 del 2004; Cass. n. 29008 del 2008; Cass., n. 23798 del 2007; Cass. n. 21362 del
2013; Cass. n. 19092 del 2018).
Ancora di recente si è affermato (cfr. Cass. n. 5523 del 2016) e ribadito (cfr. Cass. n.
14527 e 18176 del 2018) che l'esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica delle decisioni aziendali, sebbene sia garantito dall'art. 21 Cost., incontra i limiti della correttezza formale che sono imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente garantita (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana, sicché, ove tali limiti siano superati, con l'attribuzione all'impresa datoriale od ai suoi rappresentanti di qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio, così come l'attribuzione di riferimenti denigratori non provati, il comportamento del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, pur in mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione.
Pertanto, secondo i condivisi principi più colte già espressi dalla giurisprudenza di legittimità, l'esercizio del diritto di critica dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro è lecito laddove espressione del "diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero" (art. 21
Cost.), anche "nei luoghi dove prestano la loro opera" (L. n. 300 del 1970, art. 1), tenuto altresì conto dell'interesse ad esprimersi sulle modalità di esercizio dell'attività imprenditoriale che possano avere ricadute sulle condizioni di vita e di lavoro del personale.
Tale esercizio del diritto incontra un limite nella tutela dell'onore, della reputazione e del decoro del datore di lavoro, beni-interessi che costituiscono riflesso di diritti fondamentali della persona tutelati quali valori essenziali della dignità dell'uomo, "sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità" (art. 2 Cost.).
La critica manifestata dal lavoratore all'indirizzo del datore di lavoro può, dunque, trasformarsi da esercizio lecito di un diritto in una condotta astrattamente idonea a configurare un illecito disciplinare laddove superi i limiti posti a presidio della dignità della persona umana, così come predeterminati dal diritto vivente.
Innanzitutto, ove la critica si sostanzi nell'attribuzione di condotte che si assumono come storicamente verificatesi, in ragione del canone della continenza sostanziale, tali fatti narrati
Pag. 5 di 7 devono corrispondere a verità, sia pure non assoluta ma corrispondente ad un prudente apprezzamento soggettivo di chi dichiara gli stessi come veri, per cui viene in rilievo l'atteggiamento anche colposo del lavoratore. L'osservanza di tale canone attenua la sua cogenza nel caso in cui la critica si sostanzi propriamente in una espressione di opinione, che per la sua natura meramente soggettiva ha carattere congetturale e non si presta ad una valutazione in termini di alternativa vero/falso: mentre l'esistenza di un fatto può essere oggetto di prova,
l'espressione di una opinione non può esserlo perché non si può dimostrare la verità di un giudizio che implichi opzioni di valore.
In secondo luogo, occorre verificare il criterio della continenza formale, nel senso che l'esposizione della critica deve avvenire con modalità espressive che possano dirsi rispettose di canoni, generalmente condivisi, di correttezza, misura e civile rispetto della dignità altrui.
Nella valutazione del caso concreto soccorrono i precedenti di legittimità già citati per cui il confine in discorso può dirsi esemplificativamente superato ove si attribuiscano all'impresa datoriale od ai suoi rappresentanti qualità apertamente disonorevoli, con riferimenti volgari e infamanti e tali da suscitare disprezzo e dileggio, ovvero si rendano affermazioni ingiuriose e denigratorie, con l'addebito di condotte riprovevoli o moralmente censurabili, se non addirittura integranti gli estremi di un reato, oppure anche ove la manifestazione di pensiero trasmodi in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira.
Residua, infine, il limite della pertinenza, intesa come rispondenza della critica ad un interesse meritevole in confronto con il bene suscettibile di lesione (cfr. Cass. n. 1173 del 1986).
Nell'ambito del diritto di cronaca viene definita continenza materiale, parametrata all'interesse pubblico alla diffusione dell'informazione.
Nel rapporto di lavoro è sicuramente interesse meritevole quello che si relazioni direttamente o indirettamente con le condizioni del lavoro e dell'impresa, come le rivendicazioni di carattere lato sensu sindacale o le manifestazioni di opinione attinenti il contratto di lavoro, mentre sono suscettibili di esondare dal limite della pertinenza le critiche rivolte al datore di lavoro, magari afferenti le sue qualità personali, oggettivamente avulse da ogni correlazione con il rapporto contrattuale e gratuitamente mirate a ledere la sua onorabilità.
Laddove anche uno solo dei limiti descritti venga travalicato, la critica rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, idonea a ledere l'onore, la reputazione e il decoro di questi, non è scriminata dall'esercizio del diritto ed assume l'attitudine ad integrare un illecito disciplinare.
Orbene, nella ricostruzione della vicenda storica che ha dato origine alla presente controversia, si ritiene che rispetto al contenuto della “lettera aperta” del 2.12.2021 risultino
Pag. 6 di 7 osservati tutti i limiti di continenza, formale e sostanziale, e pertinenza imposti all'esercizio della critica.
Nello specifico, il ricorrente nel sottoscrivere la “lettera aperta” del 4.12.2021 ha sostanzialmente inteso ribadire la sussistenza di specifiche regole aziendali allo scopo di chiarire che la mancanza di coordinamento degli uffici e, quindi, l'inefficienza della struttura organizzativa lamentata nel corso della riunione del 2.12.2021, è piuttosto la conseguenza della prassi di scavalcare il coordinatore generale, figura, quest'ultima, che come stabilito dall'organigramma aziendale, svolge una funzione di raccordo tra il Consiglio di amministrazione e l'intera struttura organizzativa aziendale, di talché, esprimendosi sulle modalità di esercizio dell'attività imprenditoriale suscettibili di avere ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, il contenuto della lettera non solo appare rispettoso del requisito della continenza materiale ma anche di quello della pertinenza in senso formale, dal momento che le modalità espressive utilizzate nella lettera non risultano aver travalicato i confini di un attacco puramente offensivo né hanno assunto toni tali da suscitare il disprezzo ed il dileggio.
Va da sé che la complessiva valutazione di tutte le circostanze esposte – accertata la riconducibilità della condotta del ricorrente entro i limiti dell'esercizio del diritto di critica - induce a ritenere illegittima la sanzione disciplinare irrogata nei suoi confronti non ravvisandosi, nella specie, i presupposti delle violazioni contestate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Sulmona, 17 settembre 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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