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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/11/2025, n. 3919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3919 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa IT OS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3566/2025 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Di Bella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catania via Rabbordone n. 20, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via CP_1
Ciro il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosa Battiato, P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 10.04.2025, ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel
Pagina 1 procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 2726/2024
r.g., assumendo, in breve, che il CTU non ha adeguatamente apprezzato che è affetta da
“sclerosi multipla recidivante-remittente” con “difficoltà a camminare, con un evidente danno al cervello, oltre ad una accertata depressione trattata farmacologicamente, che implica un peggioramento della sua condizione di invalidità”.
Conseguentemente, la ricorrente ha chiesto, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, di “… accertare che lo stato patologico … è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento del 74% di invalidità civile sin dalla domanda amministrativa, con il relativo diritto alle provvidenze di legge e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. … Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
All'esito dell'udienza del 16.07.2025 è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell' , il quale si è si è ritualmente costituito nel presente giudizio CP_1
depositando il 2.09.2025 memoria difensiva con la quale, in sintesi, ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi dedotte stante la carenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, all'udienza del 31.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
____________________________
Sul piano processuale, innanzi tutto, va rilevata la tempestività della proposizione del giudizio di opposizione de quo, atteso che l'atto introduttivo della presente fase è stato depositato il 10.04.2025 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis
c.p.c., che essendo intervenuta il 14.03.2025, a sua volta, resta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del 12.02.2025.
Nel merito, va osservato che oggetto del presente giudizio è soltanto un elemento della fattispecie costitutiva della prestazione assistenziale di cui al ricorso, ossia il requisito sanitario dell'assegno mensile di invalidità civile, laddove ogni ulteriore valutazione e statuizione ne CP_ risulta estranea, avendo il legislatore affidato all' la gestione della successiva fase di
Pagina 2 accertamento degli ulteriori requisiti socio economici strettamente connessi alla prestazione richiesta (così, tra le tante, Cass. 11.11.2019, n. 29111).
Al fine di appurare la sussistenza del requisito in parola, nella fase sommaria, è stata disposta la nomina di un CTU, il quale, dopo aver esaminato scrupolosamente la documentazione sanitaria prodotta in atti e ricostruito l'anamnesi familiare e patologica della ricorrente evidenziando -per quanto qui rileva- che la diagnosi della sclerosi multipla è intervenuta nel 2022 e quest'ultima “Da allora è in cura presso la UOS Sclerosi Multipla
Policlinico di Catania e assume Aubagio, , Hero-D3”, ha proceduto Per_1 Per_2 all'espletamento di un attento esame obiettivo di , accertando, tra l'altro, che Parte_1 trattasi di “soggetto in condizioni di nutrizione buone”, dotato di “torace normo-espansibile con gli atti del respiro, assente dispnea a riposo e durante i movimenti” e capace di eseguire “i passaggi posturali e la deambulazione … autonomamente”. Inoltre, con riguardo al sistema nervoso e psichico, il tecnico d'ufficio ha sottolineato che la periziata presenta “umore depresso”, è soggetto “orientato nel tempo e nello spazio con funzioni cognitive ben presenti.
Oscillazioni in Romberg senza prevalenza di lato, facile esauribilità alla prova di . Per_3
Alla luce della disamina complessiva delle risultanze medico legali acquisite in atti,
l'ausiliare dell'Ufficio ha diagnosticato che è affetta da “Sclerosi Multipla Parte_1 recidivante-remittente inattiva in terapia medica;
Depressione Reattiva in terapia medica”, chiarendo che “La sclerosi multipla recidivante-remittente è una forma di sclerosi multipla caratterizzata da episodi di ricadute (attacchi o peggioramenti dei sintomi) alternati a periodi di remissione in cui i sintomi possono diminuire o scomparire completamente. Quando viene definita "inattiva", significa che non ci sono nuove lesioni o attività infiammatoria rilevati tramite risonanza magnetica, né peggioramenti evidenti nel quadro clinico.
Il punteggio 2.5 sull'Expanded Disability Status Scale (SS) indica una disabilità per cui:
• Il paziente è ancora in grado di camminare senza aiuto o sostegno per circa 500 metri.
• Può presentare sintomi come una lieve spasticità, debolezza o disfunzioni sensoriali lievi
La sequenza di codici che viene riportato accanto al valore numerico SS (Fp2, Fc1,
Fte0, Fs2, Fsf1, Fv0, Fm1, Fh0) indica che le compromissioni sono presenti a livello del sistema piramidale (Fp2), disfunzioni lievi sono presenti anche nel sistema cerebellare (FC1), sfinterico ( Fsf1), mentale ( Fm1) in assenza di disfunzioni nel sistema visivo(Fv0) e del tronco encefalico (Fte0).
La perizianda, in atto, lamenta senso di sbandamento, facile affaticabilità, deficit di forza agli arti, cefalea persistente.
Pagina 3 Tale patologia, in riferimento al codice 7335 della Tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.M. 05.02.92, può essere valutato nella misura del 58%”.
Ancora, il tecnico d'ufficio ha evidenziato che la depressione in terapia medica di cui è affetta la perizianda va apprezzata in riferimento al codice 2205 e, perciò, può essere valutata nella misura del 25%, sicché, applicando la formula riduzionistica alle patologie in parola, “la perizianda presenta complessivamente la riduzione permanente della sua capacità lavorativa nella misura del 68% e ciò a far data dalla domanda presentata alla Commissione Medica in data 20 aprile 2023”.
Nel contesto considerato, giova sottolineare che la sclerosi multipla produce sintomi diversi per gravità e sede colpita e, con riferimento al decorso clinico si distinguono tipologie principali della malattia, da apprezzarsi in rapporto alle risultanze della scala SS (Expanded
Disability Status Scale)
Ebbene, dalla disamina del certificato della visita neurologica del 25.06.2024, la patologia in esame si trova al livello SS 2.5, tanto che all'esame obiettivo è rimasto accertato che la stessa è in grado di deambulare da sola e presenta deficit neurologici di grado lieve-moderato che non annullano la sua autonomia.
In atti, parte ricorrente non ha prodotto documenti utili per riscontrare che la sintomatologia accertata a suo carico abbia risentito di un oggettivo aggravamento né fornito elementi per ravvisare che le considerazioni medico legali svolte a pag. 5 e ss. alla luce della documentazione riportata a pag. 3 sono frutto di errori valutativi o inappropriatezze diagnostiche sì da porre le medesime in spregio alle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte, peraltro, la parte stessa era tenuta ad indicare.
In considerazione dei superiori rilievi, le conclusioni a cui perviene il CTU si palesano immuni da vizi logici, laddove le generiche censure mosse all'operato di quest'ultimo si limitano ad integrare un mero dissenso diagnostico insufficiente a legittimare di per sé solo la rinnovazione delle operazioni peritali e, perciò, il giudizio medico legale espresso nella relazione peritale versata nel fascicolo sommario resta fatto proprio da questo giudice, ciò implicando il rigetto delle pretese di cui al ricorso.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell'ente previdenziale, in ragione delle condizioni reddituali del ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 delle disp. att. c.p.c. e, sempre per tale ragione, le spese processuali di entrambe le fase del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Pagina 4 Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA che è invalida con riduzione permanente della sua capacità Parte_1
lavorativa in misura pari al 68% a far data dalla data della domanda amministrativa,
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separato decreto, a carico dell' CP_1
DICHIARA irripetibili le spese processuali della fase sommaria e della fase di opposizione
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, l'1.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa IT OS
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