Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01106/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01939/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1939 del 2025, proposto da
LF MA RM, NI TA RM, US RM, MB RM, AL AR RM, AN SA RM, AR VA RM, OV SI, AR SI, US NA RM, AR RM, TA RM, rappresentati e difesi dagli avvocati AR Buttitta, Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Canicattì, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Comune di Canicattì, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Loredana Vaccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
della sentenza n. 2836/2020 dell’11.12.2020, resa da questo T.A.R. Sicilia - RM, Sez. III.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Canicattì;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa LL SA RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato e depositato il 23 ottobre 2025, i ricorrenti hanno chiesto la condanna del comune resistente a dare esecuzione alla sentenza n. 2836/2020, resa da questo Tribunale, Sez. III, limitatamente al capo della medesima con cui l’amministrazione è stata condannata alla restituzione, previa rimessione in pristino, dei terreni illegittimamente occupati di proprietà degli odierni ricorrenti (censiti in catasto urbano del Comune di Canicattì al foglio di mappa n. 54, particella n. 2140), con la precisazione, resa in motivazione, che “rimane ferma, e non viene pregiudicata dalla presente sentenza, la facoltà del Comune di determinarsi ai sensi dell’art. 42 bis mediante l’adozione del provvedimento acquisitivo e la liquidazione al privato del relativo indennizzo, con salvezza in ogni caso del diritto al risarcimento del danno per il periodo di occupazione senza titolo da liquidarsi conformemente al disposto di cui al comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo” .
Parte ricorrente ha riferito e documentato di aver notificato la sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, a mezzo pec, al Comune di Canicattì, in data 26 luglio 2024.
Si è costituito per resistere al ricorso, con memoria depositata in data 21 gennaio 2026, il Comune.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, in accoglimento di specifica richiesta formulata in tal senso da parte ricorrente, deve precisarsi che non si terrà conto – se non ai fini della costituzione in giudizio – della memoria difensiva di parte resistente del 21 gennaio 2026, in quanto depositata oltre i termini di cui agli artt. 73, co. 1 e 87, co. 3 c.p.a.
Ciò premesso, il collegio rileva che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. e, pertanto, il ricorso deve essere accolto nei sensi di seguito illustrati.
L’intimata Amministrazione dovrà provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla restituzione del bene immobile sopra indicato, previa riduzione in pristino; rientra nelle facoltà del Comune adottare, entro lo stesso termine, un provvedimento acquisitivo ex art. 42- bis d.P.R. 327/2001.
A tal fine, in considerazione del fatto che presso il Comune di Canicattì è attualmente in corso la procedura di cui agli artt. 246 e ss. d.lgs. 267/00, deve precisarsi che l’adozione dell’atto di acquisizione rientra tra le attribuzioni dell’OS (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 15/2020), mentre residua in capo agli organi istituzionali dell’ente locale la scelta tra la restituzione del suolo appreso illegittimamente e l’acquisizione, con la conseguenza che l’OS interverrà solo all’esito della predetta decisione di natura discrezionale, non riducibile alla mera liquidazione di crediti di
natura patrimoniale (cfr. T.A.R. Sicilia, RM, Sez. V, n. 2386/2025; T.A.R. Sicilia RM, Sez. V, n. 997/2024).
Nell’ipotesi di inutile decorso dell’indicato termine tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta , nell’ulteriore termine di giorni sessanta, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, munito delle necessarie competenze.
Si deve, al riguardo, precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019); l’incarico deve intendersi di natura sostitutiva, con la conseguenza che le attività di mero impulso rivolte agli uffici dell’amministrazione tenuta all’ottemperanza non costituiscono corretta esecuzione dell’incarico;
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
c) la relativa richiesta andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il decreto di liquidazione verrà trasmesso alla competente Procura presso la Corte dei Conti per le opportune valutazioni in merito alla eventuale responsabilità per danno erariale derivante dalla mancata attivazione dell’organo tenuto per legge ad adempiere;
e) il commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”;
f) il commissario deve intendersi autorizzato al ricorso a strumenti telematici di collegamento a distanza ai fini dell’espletamento dell’incarico.
Infine, le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza – devono essere liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini indicati in parte motiva; nomina commissario ad acta , affinchè provveda come indicato in motivazione, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega.
Condanna il Comune di Canicattì alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 1.000,00, oltre accessori e oltre alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in RM nelle camere di consiglio dei giorni 27 gennaio 2026, 3 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
OB EN, Presidente
LL SA RU, Primo Referendario, Estensore
Marco AR Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL SA RU | OB EN |
IL SEGRETARIO