Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1351/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede a Chiavari (GE), (c.f.: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Francesco Azzolina;
appellante
CONTRO
con sede Controparte_1
in Favignana (TP) (P.Iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovan P.IVA_2
Battista Greco;
appellata
Conclusioni dell'appellante: “..- nel merito: in completa riforma dell'impugnata
sentenza e in accoglimento delle difese ed eccezioni svolte dall'appellante in
primo grado, e previa ammissione dei mezzi istruttori (interrogatorio formale
dell'attrice) tempestivamente indicati nel corso del giudizio di primo grado e non
ammessi, respingere ogni domanda proposta dall'appellante, siccome
inammissibile e infondata, per le ragioni indicate in atto;
- con vittoria di spese
vive, spese generali e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata: “- rigettare, con ogni motivazione, l'infondato ed
inammissibile appello promosso dalla contro la società Parte_1 [...]
al fine di Controparte_1
conseguire la riforma totale della sentenza n. 586/2022 resa inter partes dal
Tribunale di Trapani;
- confermare, in ogni caso, ed in ogni sua parte, la suddetta
statuizione giudiziaria;
- condannare l'appellante alle spese ed ai Parte_1
compensi di questa fase di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 586/2022 del 15 giugno 2022 il Tribunale di Trapani, in sostanziale accoglimento delle domande avanzate dalla società
[...]
(nel prosieguo anche solo Controparte_1
“ ), così disponeva: a) dichiarava risolto il contratto preliminare di CP_1
compravendita sottoscritto il 30.05.2011 dalla attrice, in qualità di promittente venditrice, con la convenuta, la società relativo ad un complesso Parte_1
immobiliare, denominato “MARINA RESIDENCE”, sito nell'isola di Favignana e catastalmente censito al foglio di mappa 28,part. 518 sub.2; al foglio di mappa 3
28, part. 519 sub. 20, 21, 22, 23, 25,26, 27,28, 30, 36, 37 ed al foglio di mappa
28, part. 519 sub. 16, 17,24, 31, 33, 32, per grave inadempimento della promissaria acquirente;
b) condannava, per l'effetto, la convenuta alla restituzione immediata del predetto complesso immobiliare e a risarcire all'attrice i danni alla stessa cagionati, quantificati nella misura netta di €360.000,00; c)
condannava, altresì, a rifondere a parte attrice le spese di lite, Parte_1
comprese quelle afferenti al procedimento cautelare per sequestro giudiziario precedentemente svoltosi, ponendole definitivamente a carico anche i costi della c.t.u..
Interponeva appello formulando, quanto al merito, le richieste in Parte_1
epigrafe trascritte. Resisteva la sollecitando la conferma del CP_1
provvedimento impugnato.
Alla data del 4 dicembre 2024, sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La sentenza impugnata, evidenziando come fosse incontestato che la Pt_1
pur avendo ottenuto, sin dalla sottoscrizione del contratto preliminare, la
[...]
detenzione del complesso immobiliare sopra descritto su cui aveva avviato ingenti interventi edili, non completati, finalizzati alla sua trasformazione in una struttura alberghiera – e ciò previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative ottenute spendendo la veste di conduttrice in forza del contratto di locazione, espressamente indicato nel preliminare come “simulato”, stipulato 4
dalle parti sempre in data 30.5.2011 - non si era resa disponibile a perfezionare la alienazione né aveva corrisposto il corrispettivo pattuito (segnatamente il preliminare prevedeva: la stipula del contratto definitivo di compravendita per l'edificio ivi identificato come corpo “B” entro il 31.12.2013 al prezzo di euro
1.000.000,00 e la stipula del definitivo afferente al corpo “A” entro il 31.01.2014 al prezzo di euro 1.250.000,00), rilevava l'infondatezza della eccezione di cui all'art.1460 c.c. sollevata dalla Rimarcava, al riguardo, come l'unico Parte_1
profilo di inadempimento ascritto alla controparte dalla società convenuta in modo specifico e rilevante – laddove tutti gli altri erano stati sollevati in modo generico, senza alcun appiglio probatorio e si presentavano, già in sé, di scarsa rilevanza – ossia la circostanza che una porzione del complesso immobiliare promesso in vendita, che costituiva anche accesso ad uno dei fabbricati del residence, ricadesse su area demaniale e che al suo interno fossero state realizzate opere edilizie abusive - era stato smentito dal c.t.u.. Quest'ultimo aveva, infatti, verificato che tale spiazzo scoperto, delimitato in modo discontinuo da alcuni muretti alti circa un metro, identificato al catasto terreni di Favignana al fg. 28, p.lla 877, pur essendo effettivamente di proprietà pubblica, oltre a presentarsi di “scarsa consistenza e rilevanza urbanistica” e inidoneo a pregiudicare l'utilizzo dei beni controversi e il rilascio dei titoli abilitativi chiesti e ottenuti dalla non faceva comunque parte dei beni oggetto del Parte_1
preliminare. 5
Tanto premesso, l'appello, i cui motivi nulla aggiungono rispetto alle difese spiegate dalla promissaria acquirente nella precedente fase di giudizio, è
all'evidenza infondato.
L'appellante torna a riproporre l'eccezione di cui all'art.1460 c.c., basata sulla contestazione degli asseriti profili di inadempimento denunciati alla controparte con nota del 20.8.2014, incentrandolo – stante la vaghezza e/o irrilevanza del contenuto delle altre problematiche, in alcun modo supportate da riscontro probatorio – sulla questione della piattaforma di circa 58 mq ricadente nella p.lla
877 senza, tuttavia, in alcun modo confrontarsi col rilievo troncante e documentale, per come verificato senza smentita dal c.t.u., per cui tale area non faceva parte dei beni oggetto del preliminare di vendita in delibazione, rilievo che rende all'evidenza superfluo l'espletamento del mezzo istruttorio riproposto in questo grado.
Del resto, il carattere pretestuoso della eccezione traspare in modo chiaro ove si consideri: a) che la promissaria acquirente inviò la missiva del 20.8.2014 – in cui,
peraltro, si dichiarava ancora interessata all'acquisto del residence ma previa rinegoziazione del prezzo di vendita alla luce delle asserite problematiche –
venne inviata a distanza di anni da quando aveva ottenuto il pieno godimento del complesso immobiliare e a distanza di mesi sia dalla scadenza dei termini stabiliti per i rogiti notarili sia da quando, con istanza del 23.1.2014 di cui non è dato sapere l'esito, aveva chiesto all'Ufficio del Demanio Marittimo di Trapani di regolarizzare l'utilizzo dello spiazzo sopra descritto;
b) che non è stato in alcun modo allegato che i competenti enti pubblici avessero, nelle more o in epoca 6
successiva, sollevato, in relazione alle suddette problematiche, contestazioni e/o adottato provvedimenti pregiudizievoli per gli scopi perseguiti e per i lavori intrapresi.
In merito a questi ultimi, la circostanza che la in seno al contratto CP_1
di locazione di cui si è detto, avesse acconsentito alla loro esecuzione si presenta argomento privo di rilevanza ai fini del decidere tenuto conto che, a seguito della risoluzione del vincolo contrattuale, la sentenza di primo grado si è
limitata a parametrare il risarcimento in favore della odierna appellata all'ammontare dei costi necessari a rendere gli immobili nuovamente agibili e utilizzabili.
Le spese di grado seguono la soccombenza e si liquidano per come in dispositivo in base al valore della causa, applicando i parametri tariffari (nella misura minima per la fase di trattazione stante l'assenza di attività istruttoria,
media per le altre fasi).
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.ro 586/2022 Parte_1
emessa dal Tribunale di Trapani il 15 giugno 2022.
Condanna l'appellante a rifondere alla società appellata,
[...]
le spese del presente grado di Controparte_1
giudizio, che liquida in € 17.179,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M.
n.55/14, CPA e IVA come per legge. 7
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Palermo, 29.5.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo