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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/04/2024, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1170/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Marozzo Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1170/2020 promossa da:
c.f. nata GENOVA (GE) 05/09/1961 Parte_1 C.F._1
difesa da avv. Fabio Fleres,
AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
ATTRICE contro nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1
difesa dall'avv. CIMINO ANTONIO domiciliata Via XX C.F._2
Settembre, 2/27 16121 GENOVA
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Parte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, previe le declaratorie meglio viste, accogliere le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 13 -accertare e dichiarare che è erede universale di in Parte_1 CP
forza del testamento olografo del 30.08.2013, ovvero, comunque, in subordine, erede legittima secondo la sua quota ereditaria determinanda in causa ex art.566 c.c., o norme meglio viste e, in ogni caso, erede legittimaria e titolare di quota di legittima nella misura di spettanza ex art.537 c.c., o norme meglio viste;
- accertare e dichiarare la nullità per difetto di forma e/o per difetto dei presupposti di legge e/o per violazione della quota di legittima della attrice delle donazioni e/o comunque, dei bonifici e delle dazioni di denaro dell'importo di €.80.000, di €.50.000 e di €.200.000, per totali €.330.000 e/o per alcuni di essi e/o per l'importo meglio visto, di cui in parte narrativa dell'atto di citazione sub 4, effettuati da in favore CP
di e conseguentemente, condannare quest'ultimo alla restituzione di Controparte_1
tali importi in favore di , quale erede universale di , o Parte_1 CP
comunque, in favore della stessa, quale coerede, secondo la sua quota ereditaria;
somme maggiorate di interessi legali dal dovuto al soddisfo;
-fermo quanto sopra, previa collazione e/o riduzione delle donazioni e/o delle donazioni indirette e/o degli atti di liberalità e/o delle appropriazioni e/o dei prelievi, per cui e' causa e meglio descritti in parte narrativa dell'atto di citazione, ricostruire la massa ereditaria di tutti i beni appartenenti alla de cujus;
-conseguentemente, condannare alla restituzione di tutte le somme Controparte_1
di denaro e/o degli immobili e/o delle utilita' e/o dei frutti e degli interessi ricompresi nell'asse ereditario e dagli stessi ritenuti in favore di , quale erede Parte_1
universale, di , ovvero comunque, in subordine, in favore della stessa, CP
quale erede, secondo la sua quota ereditaria determinanda in causa;
-in ogni caso, accertare e dichiarare, all'esito della ricostruzione e della determinazione del valore della massa ereditaria, la nullita' e/o inefficacia delle donazioni dirette e indirette, degli atti di liberalita' e in particolare, della donazione del 10/1/2017, posti in essere dalla de cuius in favore di nella parte in cui ledono la quota ereditaria Controparte_3
dell'attrice e conseguentemente disporre il reintegro della quota di riserva mediante
pagina 2 di 13 dichiarazione di inefficacia e riduzione della donazione nei limiti del valore della quota disponibile.
-in via subordinata, previa collazione e/o riduzione delle donazioni e/o delle donazioni indirette e/o degli atti di liberalità e/o delle appropriazioni e/o dei prelievi e delle dazioni, per cui e' causa e meglio descritti in parte narrativa, ricostruire la massa ereditaria di tutti i beni appartenenti alla de cujus, determinandone il valore e diritti degli eredi sulla stessa;
accertare e dichiarare che e' erede legittima e Parte_1
comunque, legittimaria nella misura indicata dalla legge di NI AV e conseguentemente, condannare a restituire e/o a corrispondere alla Controparte_1
stessa tutto quanto a lei dovuto delle somme di denaro, dei beni mobili Parte_1
e/o immobili, frutti e interessi e delle attività cadute in successione, secondo gli accertati diritti successori, in ragione della quota di eredità ad essa spettante, in via testamentaria e/o legittima e/o quale legittimaria;
-ancora in via subordinata, previa ricostruzione della massa ereditaria, accertare e dichiarare la nullità e/o disporre la riduzione delle donazioni e degli atti di liberalità posti in essere dalla de cujus in favore di ed in particolare, della donazione del 10/1/2017 nella parte in cui Controparte_3
ledono la quota di legittima della attrice e conseguentemente, disporre il reintegro della quota lesa mediante riduzione delle donazioni nei limiti del valore della quota disponibile e di conseguenza, condannare il convenuto alla Controparte_3
restituzione in favore della attrice delle somme di denaro e/o dell'immobile oggetto della donazione e/o del valore di quest'ultimo e/o dei frutti derivanti ricevuti dallo stesso convenuto e conseguiti in violazione della quota di legittima;
-disporre, in ogni caso, lo scioglimento della comunione ereditaria di tutti i beni mobili ed immobili, attività, somme di denaro, frutti ed interessi, morendo dismessi da CP
, così come risultanti dal giudizio, assegnando a ciascuno degli eredi la quota di
[...]
sua spettanza, secondo la previsione del testamento del 30/8/2013 e/o comunque, in ragione delle rispettive quote ereditarie mediante formazione di porzioni e/o lotti con i criteri, di cui all'art. 727 cod. civ. e assegnazione e/o attribuzione delle medesime ex art.
pagina 3 di 13 729 cod. civ., anche a mezzo conguagli in denaro, con relativa condanna al pagamento, ovvero, in caso di indivisibilità dei beni in comunione ordinarsi la vendita degli stessi, tenendo conto delle spese eventualmente anticipate e degli interessi, dei frutti e delle attività maturate;
con ordine al competente conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle conseguenti annotazioni e/o trascrizioni;
con ripartizione del ricavato fra gli eredi in caso di vendita, secondo le previsioni del testamento del 30/8/2013, ovvero secondo le rispettive quote ereditarie;
-respingere ogni e qualsivoglia avversaria domanda perche' improcedibile per la mancata effettuazione di mediazione obbligatoria, ovvero perche' inammissibile e/o infondata e/o non provata e/o priva dei presupposti di legge.
-Vinte le spese. di causa e di CTU
Controparte_1
Piaccia al Trib. Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, respingere tutte le domande attrici in quanto infondate e comunque non provate e ciò anche alla luce delle cospicue donazioni dirette e indirette ricevute, in vita dalla comune genitrice, dall'attrice sig.ra
e dalla stessa non dichiarate. Con vittoria delle spese e compensi Parte_1
professionali, oltre rimborso forfettario, Iva e C.p.a.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 27/4/2020, la sig.ra sulla Parte_1
premessa di essere erede universale, in forza della prodotta scheda testamentaria, della comune genitrice, sig,ra conveniva in giudizio il fratello sig. CP [...]
ed il di lui figlio, sig. , per sentire accogliere le conclusioni CP_1 Controparte_3
in epigrafe riportate.
A tale fine parte attrice esponeva di essere GL della sig.ra nata a [...] CP
(Francia), il 16/1/1931 e deceduta in Acqui Terme (Alessandria), in data 1/8/2018;
l'altro figlio della de cujus NI e' il sig. , nato a [...], il CP Controparte_1
12/4/1958, residente in [...], località Scoffera n.24.
pagina 4 di 13 Con testamento olografo redatto in Acqui Terme (AL), in data 30/8/2013, CP
aveva disposto le sue volontà testamentarie come segue: “ mio erede universale CP_4
mia GL . Dichiaro che mio figlio e' già stato Parte_1 Controparte_1
soddisfatto in vita dei suoi diritti sulla legittima con donazioni indirette da me effettuate in suo favore negli anni 2008 e 2009. Acqui Terme 30 agosto 2013. .''. CP
Esponeva parte attrice che la madre, quando era in vita, nell'anno 2008, e nell'anno
2009, aveva effettuato in favore del figlio plurime donazioni in via Controparte_1
diretta, ovvero in via indiretta, per consentire allo stesso l'acquisto di immobile in
Torriglia, pagandone il prezzo;
in particolare, la de cujus aveva effettuato in favore di le seguenti dazioni con operazioni bancarie, risultanti dagli estratti Controparte_1
conto della : A) donazione indiretta, a mezzo bonifico di Organizzazione_1
€.80.000, effettuato dalla de cujus dal proprio conto corrente bancario in favore di venditore a favore di dell'immobile, sito in Torriglia, Persona_1 Controparte_1
località Scoffera (GE) n.23 - 24, a titolo di “ulteriore caparra confirmatoria per
l'acquisto dell'immobile in Torriglia, località Scoffera n.23 24 indip. come da contratto sottoscritto il 5 2 2009 e registrato a Genova il 20 febbraio 2009 al n.2047 di proprietà
”; B) donazione indiretta, a mezzo assegno bancario n.3135730580, Persona_1
tratto dalla in data 5/2/2009, dell'importo di €.50.000 e pagato Organizzazione_1
ancora in favore di , per consentire al figlio l'acquisto Persona_1 Controparte_1
dell' immobile in Torriglia, di cui sopra sub B), pagandone parte del prezzo;
C) donazione diretta della somma di €.200.000, a mezzo bonifico bancario effettuato in data 28/8/2009, effettuato dalla in favore del figlio . Pt_2 Controparte_1
Esponeva parte attrice che il figlio aveva indotto la madre Controparte_1 CP
quando era ancora in vita, a vendere tutti gli immobili, di cui era proprietaria in
[...]
Genova ed in Ponzone (AL) e a versargli il ricavato di tali vendite, o direttamente, ovvero mediante donazioni indirette, quali quella di pagare a terzo in suo favore il prezzo dell'immobile in Torriglia, località Scoffera, poi, da lui acquistato.
pagina 5 di 13 Inoltre la de cujus con atto pubblico di donazione notaio CP Persona_2
di Acqui Terme (AL), in data 10/1/2017, aveva donato al nipote , Controparte_3
figlio convivente di nato a [...], il [...], residente in Controparte_1
Torriglia (GE), località Scotterà n.24, l'appartamento di sua proprietà - ove ella abitava e risultava residente, prima di essere collocata presso casa di riposo per anziani CP_5
in Acqui Terme - sito in Acqui Terme (AL), via Goito 66, interno 6, oltre alla cantina, distinta con l'interno n.3 A, individuato catastalmente al N.C.E.U. del comune di Acqui
Terme, come segue: fog. 29, part. 615, sub 115, cat. A/2, classe 5, vani 4,5, superficie catastale mq.71, R.C. €. 418,33, con valore dell'immobile dichiarato in atto di €.53.000.
Concludeva parte attrice che a seguito degli atti dispositivi, di cui sopra l'asse ereditario della de cujus era stato completamente svuotato e all'atto della sua morte, CP
la stessa risultava di fatto priva di beni immobili, di denaro e di utilità.
Si costituiva ritualmente in giudizio il sig. con la difesa anche Controparte_1
disgiunta degli avvocati Giuseppe e Antonio Cimino per eccepire, osservare, opporre e formulare domanda riconvenzionale finalizzata ad accertare la natura apocrifa della scheda testamentaria.
Si costituiva altresì il sig. contestando la prospettazione di parte Controparte_3
attrice.
Nel corso del giudizio, il difensore dell'attrice dismetteva il mandato e in sua vece si costituiva l'avv. Fleres che richiamava le difese svolte dal precedente difensore.
Le parti, quindi, con le rituali memorie svolgevano le difese di merito e formulavano istanze istruttorie per la cui ammissione insistevano.
Veniva disposta consulenza tecnica in ordine alla genuinità della sottoscrizione della scheda testamentaria di CP
Venivano altresì escussi i testi indicati dalle parti sulle circostanza ammesse dal Giudice istruttore.
Precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 6 di 13 Con sentenza parziale del 27 giugno 2023 il Tribunale adottata il seguente dispositivo:
“Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando nei confronti di e Parte_1
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_1
dichiara la falsità della sottoscrizione di in calce alla scheda CP
testamentaria del 30 agosto 2013. rigetta la richiesta di pronuncia di indegnità dell'attrice a succedere alla madre ai sensi dell'art.463 n°6) c.c. dichiara inammissibile la domanda di riduzione svolta dall'attrice nei confronti di
[...]
; ordina il tentativo di conciliazione fra le parti ai sensi dell'art. 183 c.p.c. CP_3
designando a tal fine il Giudice istruttore con comparizione personale delle parti per
l'udienza del 10 ottobre 2023 ore 10,00. Riserva all'esito la decisione sulle ulteriori domande formulate da parte attrice nei confronti del convenuto Controparte_1
Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese Controparte_3
di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a.”.
Nel corso dell'udienza del 10 ottobre 2023 il Giudice istruttore dava atto dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione disposto dal Collegio e fissava l'udienza del 16 gennaio 20204 per la precisazione delle conclusioni definitive con modalità telematica.
All'udienza del 16 gennaio 2024 la causa veniva riservata per la decisione collegiale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Come già osservato nella sentenza parziale l'attrice ha proposto alternativamente una serie di azioni fra cui l' azione di riduzione, quella di restituzione e la conseguente relativa richiesta di condanna al pagamento in suo favore degli importi di € 330.000,00 che si sostiene siano stati donati al fratello sig. , senza il rispetto di Controparte_1
quanto previsto dall'art.782 c.c.
Parte attrice ha quindi sicuramente esercitato, fra le altre, l'azione di riduzione.
Come è noto, con tale azione i legittimari, i cui diritti di legittima siano stati in tutto o in parte lesi da disposizioni testamentarie e/o donazioni fatte dal de cuius, possono ottenere pagina 7 di 13 la riduzione, ossia la dichiarazione giudiziale di inefficacia, nei loro confronti, delle disposizioni lesive.
L'effetto costitutivo dell'azione di riduzione si esaurisce nel rendere inefficaci le disposizioni lesive nei confronti dei legittimari che l'abbiano chiesta, e nella misura occorrente per reintegrare la quota agli stessi riservata. Successivamente il legittimario, nella sua qualità di erede, agirà contro i beneficiari delle disposizioni lesive (o i terzi acquirenti) per ottenere la condanna giudiziale alla restituzione dei beni oggetto della sentenza di riduzione. Va anche ricordato che l'azione di restituzione, che ha carattere personale, non costituisce la fase esecutiva dell'azione di riduzione;
essa è una conseguenza della sentenza di riduzione solo nel senso che è una conseguenza dell'inefficacia del titolo di acquisto dell'onorato o del donatario, derivante dall'accertamento delle condizioni di esistenza del diritto del legittimario alla riduzione.
L'azione di restituzione può anche essere proposta unitamente all'azione di riduzione, come domanda accessoria di quest'ultima e per il caso di accoglimento della stessa.
L'art. 535 c.c. stabilisce l'ordine di riduzione delle disposizioni lesive della legittima: anzitutto si procede alla riduzione delle quote legali ab intestato;, quindi si riducono le disposizioni testamentarie (art. 554); infine, se la legittima non è ancora reintegrata, si riducono le donazioni (art. 555).
La lesione della legittima può verificarsi, oltre che in conseguenza di disposizioni testamentarie o donazioni effettuate dal de cuius, anche per effetto delle norme di legge che regolano la successione ab intestato, nel concorso tra legittimari e altri successibili.
Tale fattispecie può verificarsi in quanto la quota riservata ai legittimari, pur essendo minore di quella attribuita agli stessi come eredi legittimi, si calcola non sul solo relictum, ma sull'intera massa (relictum + donatum).
L'art. 553 c.c. dispone la prevalenza delle disposizioni che tutelano il legittimario rispetto a quelle dettate per la successione legittima, e quindi la riduzione delle porzioni spettanti agli eredi legittimi per soddisfare la riserva spettante ai legittimari.
pagina 8 di 13 L'azione di riduzione presuppone – pertanto - per la sua ammissibilità e conseguente procedibilità, l'indagine volta alla ricostruzione dell'intero patrimonio del de cuius, onere questo che incombe a carico dell'attrice - la quale ai sensi dell'art. 553 c.c. - deve imputare alla quota di riserva quanto ricevuto ai sensi del 554 c.c. e, ai sensi dell'art. 555
c.c. le donazioni ricevute in vita dal de cuius.
La giurisprudenza ha affermato (cfr. Cass. n. 13310/2002) che “il legittimario che propone azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza la quota di legittima violata dal testatore”. E' stato, altresì, affermato che l'assolvimento di tale onere è presupposto necessario per l'accertamento della lamentata lesione della quota di legittima (Cass. 14473/2011 e
Cass. 4848/2012).
Nel caso concreto – come già osservato nella sentenza parziale – parte attrice ha assolto a tale onere.
Infatti parte attrice nell'atto introduttivo ha affermato che il patrimonio residuo – a seguito delle donazioni dirette ed indirette effettuate dalla de cuius in favore del fratello e del nipote - è pari a zero.
Sempre negli scritti difensivi parte attrice ha indicato il valore teorico dell'asse ereditario che - secondo la propria prospettazione – sarebbe costituito da quanto donato in modo diretto al fratello ed al nipote.
In tal modo l'asse ereditario viene quantificato – secondo la ricostruzione di parte attrice - nella somma di €.80.000 ( sub specie di donazione indiretta corrispondenti ad un bonifico bancario effettuato dalla de cujus dal proprio conto corrente bancario in favore di venditore in favore di dell'immobile, sito Persona_1 Controparte_1
in Torriglia, località Scoffera (GE) n.23 - 24, a titolo di “ulteriore caparra confirmatoria per l'acquisto dell'immobile in Torriglia, località Scoffera n.23 24 indip. come da contratto sottoscritto il 5 2 2009 e registrato a Genova il 20 febbraio 2009 al
n.2047 di proprietà ”) nella somma di euro 50.000,00 (sub specie di Persona_1
donazione indiretta, a mezzo assegno bancario n.3135730580, tratto dalla Org_1
pagina 9 di 13 in data 5/2/2009, dell'importo di €.50.000 e pagato ancora in favore di Org_1 Per_1
, per consentire al figlio l'acquisto dell' immobile in
[...] Controparte_1
Torriglia, pagandone parte del prezzo), nella somma di euro €.200.000, (sub specie di diretta a mezzo bonifico bancario effettuato in data 28/8/2009, effettuato dalla de cujus in favore del figlio ), oltre ad euro 53.000,00 che costituiscono il Controparte_1
valore dell'immobile donato dalla de cujus con atto pubblico di CP
donazione notaio di Acqui Terme (AL), in data 10/1/2017, al nipote Persona_2
, (si tratta di un immobile sito in Acqui Terme (AL), via Goito 66, Controparte_3
interno 6, oltre alla cantina, distinta con l'interno n.3 A, individuato catastalmente al
N.C.E.U. del comune di Acqui Terme, come segue: fog. 29, part. 615, sub 115, cat. A/2, classe 5, vani 4,5, superficie catastale mq.71, R.C. €. 418,33, con valore dell'immobile dichiarato in atto di €.53.000).
Il totale dell'asse ereditario – secondo la ricostruzione dell'attrice – ammonterebbe pertanto ad euro 383.000,00.
Il trasferimento del denaro mediante donazione indiretta e donazione diretta al convenuto e del bene immobile al nipote risulta Controparte_1 Controparte_3
provato agli atti del processo.
Risultano infatti provati i trasferimenti di denaro che costituiscono donazione diretta per la somma di euro 200.000,00 nonché le donazioni indirette costituite dal bonifico di euro 80.000,00 e dall'assegno bancario per euro 50.000,00 in favore del sig. Per_1
che ha ceduto al convenuto la quota di bene immobile dal medesimo acquistato
[...]
e sito in Torriglia localita' Scoffera. Parimenti deve essere considerato – al fine di quantificare l'asse ereditario e le eventuali violazioni di quota di legittima agli eredi, quanto donato dalla de cuius al nipote d cioè il bene immobile il cui valore è stato dichiarato in euro 53.000,00.
All'asse ereditario deve essere parimenti aggiunta – accogliendo la richiesta di parte convenuta - la somma di denaro pari ad euro 40.000,00 che parte attrice ha confessato di aver ricevuto dalla madre giustificandolo, in modo del tutto inverosimile e senza pagina 10 di 13 alcun riscontro documentale, che si trattava della restituzione di un prestito che la medesima aveva fatto al genitore (cfr. interrogatorio formale di parte attrice udienza del
15.3.2022).
Non può ritenersi – al contrario – provato che la casa di abitazione di parte attrice sia stata acquistata con denaro fornito dalla genitrice - analogamente a quanto è avvenuto con l'acquisto effettuato da parte convenuta e sopra richiamato.
Parte convenuta – a questo proposito – si è limitata ad osservare che “…Dall'assoluta inesistenza probatoria del pagamento del prezzo di acquisto, si deve necessariamente ritenere che l'immobile di Acqui sia frutto di donazione indiretta da parte della comune genitrice e, pertanto, ai sensi dell'art. 553 c.c. l'attrice doveva imputare alla quota di riserva quanto ricevuto in donazione dalla comune genitrice: il mancato adempimento da parte dell'attrice all'obbligo ex lege previsto determina ab initio l'inammissibilità e la conseguente improcedibilità della sua domanda”.
A ciò si aggiunga, secondo parte convenuta, che “… nessuna prova ha fornito l'attrice di avere corrisposto“ con denaro proprio” le rate di mutuo cui, a garanzia del corretto adempimento, la madre aveva prestato garanzia fideiussoria fino alla concorrenza della somma di €100.000,00” da tali circostanze conseguirebbe che “… la richiesta da parte della Banca mutuante di una garanzia da parte della sig.ra , nonostante CP
l'attrice avesse concesso ipoteca sull'immobile per la somma di € 180.000.00, dimostra in modo inequivocabile l'assoluta incapienza economica dell'attrice che ha dovuto attingere alle risorse economiche della madre per “acquistare” l'immobile di Acqui che deve, quindi, considerarsi a tutti gli effetti come risultato di donazione indiretta”.
Il ragionamento di parte convenuta, sebbene suggestivo, non consente di ritenere provato (e tale onere era sicuramente a carico del convenuto ai sensi del disposto dell'art. 2697 c.c.) che l'attrice abbia acquistato la casa di abitazione con denaro fornito dalla madre.
L'unica prova che è stata fornita consiste nel fatto che la de cuius aveva garantito il mutuo contratto dalla GL dell'immobile; proprio la presenza del mutuo avrebbe ben pagina 11 di 13 consentito alla parte convenuta di provare che il prezzo di tale abitazione è stato pagato dal garante (e quindi dalla madre), con ciò configurando una ipotesi di donazione indiretta. Ma nessuna prova in tal senso è stata fornita, con la conseguenza che tale immobile deve ritenersi sia stato acquistato don denaro della attrice e - pertanto - non può essere ricompreso nell'attivo ereditario.
L'asse ereditario deve pertanto essere aumentato solo della somma di euro 40.000,00 che parte attrice ha confessato di aver ricevuto dalla madre.
Così ricostruito l'asse ereditario ammontante ad euro 423.000,00, si deve quantificare la quota di legittima che ai sensi dell'art. 537 comma 2 c.c. deve essere riconosciuta alla parte attrice, anche al fine di verificare se vi sia stata una lesione della quota riservata come lamentato dalla stessa attrice che – come sopra osservato- ha già percepito mediante donazione diretta, la somma di euro 40.000,00 dalla madre.
L'asse ereditario ammonta ad euro 423.000,00 e quindi si prevede secondo la norma citata, una quota di euro 141.000,00 riservata in favore di ciascun erede (euro 423.000 :
3 = 141.000,00).
Nel caso di specie la parte attrice ha ricevuto mediante donazione diretta la somma di euro 40.000,00 mentre il convenuto mediante donazioni dirette ed indirette ha ricevuto la somma di euro 330.000,00. La quota riservata alla parte attrice deve quindi essere reintegrata nella misura di euro 101.000,00 da parte del convenuto Controparte_1
Quest'ultimo dovrà pertanto restituire all'attrice la somma di euro 101.000,00 al fine di integrare la quota di eredità a quest'ultima spettante dalla successione legittima ex art. 537 c.c. , oltre interessi legali e rivalutazioni dalla data dell'apertura della successione fino al pagamento effettivo.
Nel caso di specie in considerazione della reciproca soccombenza su alcune delle domande proposte oggetto di sentenza parziale, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di causa e CTU.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, in parziale accoglimento della domanda della parte attrice pagina 12 di 13 Dichiara che la sig.ra è erede legittimaria della madre e titolare Parte_1 CP
di quota di legittima nella misura di 1/3 del complessivo asse ereditario di euro
423.000,000 ai sensi dell' art.537 c.c., e previa riduzione delle donazioni e delle donazioni indirette effettuate dalla madre sig.ra in favore del sig. CP
Controparte_1
condanna il sig. alla restituzione alla sig.ra della somma di Controparte_1 Parte_1
euro 101.000,00 oltre interessi ei rivalutazioni dall'apertura della successione al saldo.
Compensa integralmente fra le parti le spese di causa e di CTU.
Alessandria, camera di consiglio del 16 aprile 2024
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Antonio Marozzo
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Marozzo Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1170/2020 promossa da:
c.f. nata GENOVA (GE) 05/09/1961 Parte_1 C.F._1
difesa da avv. Fabio Fleres,
AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
ATTRICE contro nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1
difesa dall'avv. CIMINO ANTONIO domiciliata Via XX C.F._2
Settembre, 2/27 16121 GENOVA
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Parte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, previe le declaratorie meglio viste, accogliere le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 13 -accertare e dichiarare che è erede universale di in Parte_1 CP
forza del testamento olografo del 30.08.2013, ovvero, comunque, in subordine, erede legittima secondo la sua quota ereditaria determinanda in causa ex art.566 c.c., o norme meglio viste e, in ogni caso, erede legittimaria e titolare di quota di legittima nella misura di spettanza ex art.537 c.c., o norme meglio viste;
- accertare e dichiarare la nullità per difetto di forma e/o per difetto dei presupposti di legge e/o per violazione della quota di legittima della attrice delle donazioni e/o comunque, dei bonifici e delle dazioni di denaro dell'importo di €.80.000, di €.50.000 e di €.200.000, per totali €.330.000 e/o per alcuni di essi e/o per l'importo meglio visto, di cui in parte narrativa dell'atto di citazione sub 4, effettuati da in favore CP
di e conseguentemente, condannare quest'ultimo alla restituzione di Controparte_1
tali importi in favore di , quale erede universale di , o Parte_1 CP
comunque, in favore della stessa, quale coerede, secondo la sua quota ereditaria;
somme maggiorate di interessi legali dal dovuto al soddisfo;
-fermo quanto sopra, previa collazione e/o riduzione delle donazioni e/o delle donazioni indirette e/o degli atti di liberalità e/o delle appropriazioni e/o dei prelievi, per cui e' causa e meglio descritti in parte narrativa dell'atto di citazione, ricostruire la massa ereditaria di tutti i beni appartenenti alla de cujus;
-conseguentemente, condannare alla restituzione di tutte le somme Controparte_1
di denaro e/o degli immobili e/o delle utilita' e/o dei frutti e degli interessi ricompresi nell'asse ereditario e dagli stessi ritenuti in favore di , quale erede Parte_1
universale, di , ovvero comunque, in subordine, in favore della stessa, CP
quale erede, secondo la sua quota ereditaria determinanda in causa;
-in ogni caso, accertare e dichiarare, all'esito della ricostruzione e della determinazione del valore della massa ereditaria, la nullita' e/o inefficacia delle donazioni dirette e indirette, degli atti di liberalita' e in particolare, della donazione del 10/1/2017, posti in essere dalla de cuius in favore di nella parte in cui ledono la quota ereditaria Controparte_3
dell'attrice e conseguentemente disporre il reintegro della quota di riserva mediante
pagina 2 di 13 dichiarazione di inefficacia e riduzione della donazione nei limiti del valore della quota disponibile.
-in via subordinata, previa collazione e/o riduzione delle donazioni e/o delle donazioni indirette e/o degli atti di liberalità e/o delle appropriazioni e/o dei prelievi e delle dazioni, per cui e' causa e meglio descritti in parte narrativa, ricostruire la massa ereditaria di tutti i beni appartenenti alla de cujus, determinandone il valore e diritti degli eredi sulla stessa;
accertare e dichiarare che e' erede legittima e Parte_1
comunque, legittimaria nella misura indicata dalla legge di NI AV e conseguentemente, condannare a restituire e/o a corrispondere alla Controparte_1
stessa tutto quanto a lei dovuto delle somme di denaro, dei beni mobili Parte_1
e/o immobili, frutti e interessi e delle attività cadute in successione, secondo gli accertati diritti successori, in ragione della quota di eredità ad essa spettante, in via testamentaria e/o legittima e/o quale legittimaria;
-ancora in via subordinata, previa ricostruzione della massa ereditaria, accertare e dichiarare la nullità e/o disporre la riduzione delle donazioni e degli atti di liberalità posti in essere dalla de cujus in favore di ed in particolare, della donazione del 10/1/2017 nella parte in cui Controparte_3
ledono la quota di legittima della attrice e conseguentemente, disporre il reintegro della quota lesa mediante riduzione delle donazioni nei limiti del valore della quota disponibile e di conseguenza, condannare il convenuto alla Controparte_3
restituzione in favore della attrice delle somme di denaro e/o dell'immobile oggetto della donazione e/o del valore di quest'ultimo e/o dei frutti derivanti ricevuti dallo stesso convenuto e conseguiti in violazione della quota di legittima;
-disporre, in ogni caso, lo scioglimento della comunione ereditaria di tutti i beni mobili ed immobili, attività, somme di denaro, frutti ed interessi, morendo dismessi da CP
, così come risultanti dal giudizio, assegnando a ciascuno degli eredi la quota di
[...]
sua spettanza, secondo la previsione del testamento del 30/8/2013 e/o comunque, in ragione delle rispettive quote ereditarie mediante formazione di porzioni e/o lotti con i criteri, di cui all'art. 727 cod. civ. e assegnazione e/o attribuzione delle medesime ex art.
pagina 3 di 13 729 cod. civ., anche a mezzo conguagli in denaro, con relativa condanna al pagamento, ovvero, in caso di indivisibilità dei beni in comunione ordinarsi la vendita degli stessi, tenendo conto delle spese eventualmente anticipate e degli interessi, dei frutti e delle attività maturate;
con ordine al competente conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle conseguenti annotazioni e/o trascrizioni;
con ripartizione del ricavato fra gli eredi in caso di vendita, secondo le previsioni del testamento del 30/8/2013, ovvero secondo le rispettive quote ereditarie;
-respingere ogni e qualsivoglia avversaria domanda perche' improcedibile per la mancata effettuazione di mediazione obbligatoria, ovvero perche' inammissibile e/o infondata e/o non provata e/o priva dei presupposti di legge.
-Vinte le spese. di causa e di CTU
Controparte_1
Piaccia al Trib. Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, respingere tutte le domande attrici in quanto infondate e comunque non provate e ciò anche alla luce delle cospicue donazioni dirette e indirette ricevute, in vita dalla comune genitrice, dall'attrice sig.ra
e dalla stessa non dichiarate. Con vittoria delle spese e compensi Parte_1
professionali, oltre rimborso forfettario, Iva e C.p.a.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 27/4/2020, la sig.ra sulla Parte_1
premessa di essere erede universale, in forza della prodotta scheda testamentaria, della comune genitrice, sig,ra conveniva in giudizio il fratello sig. CP [...]
ed il di lui figlio, sig. , per sentire accogliere le conclusioni CP_1 Controparte_3
in epigrafe riportate.
A tale fine parte attrice esponeva di essere GL della sig.ra nata a [...] CP
(Francia), il 16/1/1931 e deceduta in Acqui Terme (Alessandria), in data 1/8/2018;
l'altro figlio della de cujus NI e' il sig. , nato a [...], il CP Controparte_1
12/4/1958, residente in [...], località Scoffera n.24.
pagina 4 di 13 Con testamento olografo redatto in Acqui Terme (AL), in data 30/8/2013, CP
aveva disposto le sue volontà testamentarie come segue: “ mio erede universale CP_4
mia GL . Dichiaro che mio figlio e' già stato Parte_1 Controparte_1
soddisfatto in vita dei suoi diritti sulla legittima con donazioni indirette da me effettuate in suo favore negli anni 2008 e 2009. Acqui Terme 30 agosto 2013. .''. CP
Esponeva parte attrice che la madre, quando era in vita, nell'anno 2008, e nell'anno
2009, aveva effettuato in favore del figlio plurime donazioni in via Controparte_1
diretta, ovvero in via indiretta, per consentire allo stesso l'acquisto di immobile in
Torriglia, pagandone il prezzo;
in particolare, la de cujus aveva effettuato in favore di le seguenti dazioni con operazioni bancarie, risultanti dagli estratti Controparte_1
conto della : A) donazione indiretta, a mezzo bonifico di Organizzazione_1
€.80.000, effettuato dalla de cujus dal proprio conto corrente bancario in favore di venditore a favore di dell'immobile, sito in Torriglia, Persona_1 Controparte_1
località Scoffera (GE) n.23 - 24, a titolo di “ulteriore caparra confirmatoria per
l'acquisto dell'immobile in Torriglia, località Scoffera n.23 24 indip. come da contratto sottoscritto il 5 2 2009 e registrato a Genova il 20 febbraio 2009 al n.2047 di proprietà
”; B) donazione indiretta, a mezzo assegno bancario n.3135730580, Persona_1
tratto dalla in data 5/2/2009, dell'importo di €.50.000 e pagato Organizzazione_1
ancora in favore di , per consentire al figlio l'acquisto Persona_1 Controparte_1
dell' immobile in Torriglia, di cui sopra sub B), pagandone parte del prezzo;
C) donazione diretta della somma di €.200.000, a mezzo bonifico bancario effettuato in data 28/8/2009, effettuato dalla in favore del figlio . Pt_2 Controparte_1
Esponeva parte attrice che il figlio aveva indotto la madre Controparte_1 CP
quando era ancora in vita, a vendere tutti gli immobili, di cui era proprietaria in
[...]
Genova ed in Ponzone (AL) e a versargli il ricavato di tali vendite, o direttamente, ovvero mediante donazioni indirette, quali quella di pagare a terzo in suo favore il prezzo dell'immobile in Torriglia, località Scoffera, poi, da lui acquistato.
pagina 5 di 13 Inoltre la de cujus con atto pubblico di donazione notaio CP Persona_2
di Acqui Terme (AL), in data 10/1/2017, aveva donato al nipote , Controparte_3
figlio convivente di nato a [...], il [...], residente in Controparte_1
Torriglia (GE), località Scotterà n.24, l'appartamento di sua proprietà - ove ella abitava e risultava residente, prima di essere collocata presso casa di riposo per anziani CP_5
in Acqui Terme - sito in Acqui Terme (AL), via Goito 66, interno 6, oltre alla cantina, distinta con l'interno n.3 A, individuato catastalmente al N.C.E.U. del comune di Acqui
Terme, come segue: fog. 29, part. 615, sub 115, cat. A/2, classe 5, vani 4,5, superficie catastale mq.71, R.C. €. 418,33, con valore dell'immobile dichiarato in atto di €.53.000.
Concludeva parte attrice che a seguito degli atti dispositivi, di cui sopra l'asse ereditario della de cujus era stato completamente svuotato e all'atto della sua morte, CP
la stessa risultava di fatto priva di beni immobili, di denaro e di utilità.
Si costituiva ritualmente in giudizio il sig. con la difesa anche Controparte_1
disgiunta degli avvocati Giuseppe e Antonio Cimino per eccepire, osservare, opporre e formulare domanda riconvenzionale finalizzata ad accertare la natura apocrifa della scheda testamentaria.
Si costituiva altresì il sig. contestando la prospettazione di parte Controparte_3
attrice.
Nel corso del giudizio, il difensore dell'attrice dismetteva il mandato e in sua vece si costituiva l'avv. Fleres che richiamava le difese svolte dal precedente difensore.
Le parti, quindi, con le rituali memorie svolgevano le difese di merito e formulavano istanze istruttorie per la cui ammissione insistevano.
Veniva disposta consulenza tecnica in ordine alla genuinità della sottoscrizione della scheda testamentaria di CP
Venivano altresì escussi i testi indicati dalle parti sulle circostanza ammesse dal Giudice istruttore.
Precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 6 di 13 Con sentenza parziale del 27 giugno 2023 il Tribunale adottata il seguente dispositivo:
“Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando nei confronti di e Parte_1
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_1
dichiara la falsità della sottoscrizione di in calce alla scheda CP
testamentaria del 30 agosto 2013. rigetta la richiesta di pronuncia di indegnità dell'attrice a succedere alla madre ai sensi dell'art.463 n°6) c.c. dichiara inammissibile la domanda di riduzione svolta dall'attrice nei confronti di
[...]
; ordina il tentativo di conciliazione fra le parti ai sensi dell'art. 183 c.p.c. CP_3
designando a tal fine il Giudice istruttore con comparizione personale delle parti per
l'udienza del 10 ottobre 2023 ore 10,00. Riserva all'esito la decisione sulle ulteriori domande formulate da parte attrice nei confronti del convenuto Controparte_1
Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese Controparte_3
di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a.”.
Nel corso dell'udienza del 10 ottobre 2023 il Giudice istruttore dava atto dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione disposto dal Collegio e fissava l'udienza del 16 gennaio 20204 per la precisazione delle conclusioni definitive con modalità telematica.
All'udienza del 16 gennaio 2024 la causa veniva riservata per la decisione collegiale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Come già osservato nella sentenza parziale l'attrice ha proposto alternativamente una serie di azioni fra cui l' azione di riduzione, quella di restituzione e la conseguente relativa richiesta di condanna al pagamento in suo favore degli importi di € 330.000,00 che si sostiene siano stati donati al fratello sig. , senza il rispetto di Controparte_1
quanto previsto dall'art.782 c.c.
Parte attrice ha quindi sicuramente esercitato, fra le altre, l'azione di riduzione.
Come è noto, con tale azione i legittimari, i cui diritti di legittima siano stati in tutto o in parte lesi da disposizioni testamentarie e/o donazioni fatte dal de cuius, possono ottenere pagina 7 di 13 la riduzione, ossia la dichiarazione giudiziale di inefficacia, nei loro confronti, delle disposizioni lesive.
L'effetto costitutivo dell'azione di riduzione si esaurisce nel rendere inefficaci le disposizioni lesive nei confronti dei legittimari che l'abbiano chiesta, e nella misura occorrente per reintegrare la quota agli stessi riservata. Successivamente il legittimario, nella sua qualità di erede, agirà contro i beneficiari delle disposizioni lesive (o i terzi acquirenti) per ottenere la condanna giudiziale alla restituzione dei beni oggetto della sentenza di riduzione. Va anche ricordato che l'azione di restituzione, che ha carattere personale, non costituisce la fase esecutiva dell'azione di riduzione;
essa è una conseguenza della sentenza di riduzione solo nel senso che è una conseguenza dell'inefficacia del titolo di acquisto dell'onorato o del donatario, derivante dall'accertamento delle condizioni di esistenza del diritto del legittimario alla riduzione.
L'azione di restituzione può anche essere proposta unitamente all'azione di riduzione, come domanda accessoria di quest'ultima e per il caso di accoglimento della stessa.
L'art. 535 c.c. stabilisce l'ordine di riduzione delle disposizioni lesive della legittima: anzitutto si procede alla riduzione delle quote legali ab intestato;, quindi si riducono le disposizioni testamentarie (art. 554); infine, se la legittima non è ancora reintegrata, si riducono le donazioni (art. 555).
La lesione della legittima può verificarsi, oltre che in conseguenza di disposizioni testamentarie o donazioni effettuate dal de cuius, anche per effetto delle norme di legge che regolano la successione ab intestato, nel concorso tra legittimari e altri successibili.
Tale fattispecie può verificarsi in quanto la quota riservata ai legittimari, pur essendo minore di quella attribuita agli stessi come eredi legittimi, si calcola non sul solo relictum, ma sull'intera massa (relictum + donatum).
L'art. 553 c.c. dispone la prevalenza delle disposizioni che tutelano il legittimario rispetto a quelle dettate per la successione legittima, e quindi la riduzione delle porzioni spettanti agli eredi legittimi per soddisfare la riserva spettante ai legittimari.
pagina 8 di 13 L'azione di riduzione presuppone – pertanto - per la sua ammissibilità e conseguente procedibilità, l'indagine volta alla ricostruzione dell'intero patrimonio del de cuius, onere questo che incombe a carico dell'attrice - la quale ai sensi dell'art. 553 c.c. - deve imputare alla quota di riserva quanto ricevuto ai sensi del 554 c.c. e, ai sensi dell'art. 555
c.c. le donazioni ricevute in vita dal de cuius.
La giurisprudenza ha affermato (cfr. Cass. n. 13310/2002) che “il legittimario che propone azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza la quota di legittima violata dal testatore”. E' stato, altresì, affermato che l'assolvimento di tale onere è presupposto necessario per l'accertamento della lamentata lesione della quota di legittima (Cass. 14473/2011 e
Cass. 4848/2012).
Nel caso concreto – come già osservato nella sentenza parziale – parte attrice ha assolto a tale onere.
Infatti parte attrice nell'atto introduttivo ha affermato che il patrimonio residuo – a seguito delle donazioni dirette ed indirette effettuate dalla de cuius in favore del fratello e del nipote - è pari a zero.
Sempre negli scritti difensivi parte attrice ha indicato il valore teorico dell'asse ereditario che - secondo la propria prospettazione – sarebbe costituito da quanto donato in modo diretto al fratello ed al nipote.
In tal modo l'asse ereditario viene quantificato – secondo la ricostruzione di parte attrice - nella somma di €.80.000 ( sub specie di donazione indiretta corrispondenti ad un bonifico bancario effettuato dalla de cujus dal proprio conto corrente bancario in favore di venditore in favore di dell'immobile, sito Persona_1 Controparte_1
in Torriglia, località Scoffera (GE) n.23 - 24, a titolo di “ulteriore caparra confirmatoria per l'acquisto dell'immobile in Torriglia, località Scoffera n.23 24 indip. come da contratto sottoscritto il 5 2 2009 e registrato a Genova il 20 febbraio 2009 al
n.2047 di proprietà ”) nella somma di euro 50.000,00 (sub specie di Persona_1
donazione indiretta, a mezzo assegno bancario n.3135730580, tratto dalla Org_1
pagina 9 di 13 in data 5/2/2009, dell'importo di €.50.000 e pagato ancora in favore di Org_1 Per_1
, per consentire al figlio l'acquisto dell' immobile in
[...] Controparte_1
Torriglia, pagandone parte del prezzo), nella somma di euro €.200.000, (sub specie di diretta a mezzo bonifico bancario effettuato in data 28/8/2009, effettuato dalla de cujus in favore del figlio ), oltre ad euro 53.000,00 che costituiscono il Controparte_1
valore dell'immobile donato dalla de cujus con atto pubblico di CP
donazione notaio di Acqui Terme (AL), in data 10/1/2017, al nipote Persona_2
, (si tratta di un immobile sito in Acqui Terme (AL), via Goito 66, Controparte_3
interno 6, oltre alla cantina, distinta con l'interno n.3 A, individuato catastalmente al
N.C.E.U. del comune di Acqui Terme, come segue: fog. 29, part. 615, sub 115, cat. A/2, classe 5, vani 4,5, superficie catastale mq.71, R.C. €. 418,33, con valore dell'immobile dichiarato in atto di €.53.000).
Il totale dell'asse ereditario – secondo la ricostruzione dell'attrice – ammonterebbe pertanto ad euro 383.000,00.
Il trasferimento del denaro mediante donazione indiretta e donazione diretta al convenuto e del bene immobile al nipote risulta Controparte_1 Controparte_3
provato agli atti del processo.
Risultano infatti provati i trasferimenti di denaro che costituiscono donazione diretta per la somma di euro 200.000,00 nonché le donazioni indirette costituite dal bonifico di euro 80.000,00 e dall'assegno bancario per euro 50.000,00 in favore del sig. Per_1
che ha ceduto al convenuto la quota di bene immobile dal medesimo acquistato
[...]
e sito in Torriglia localita' Scoffera. Parimenti deve essere considerato – al fine di quantificare l'asse ereditario e le eventuali violazioni di quota di legittima agli eredi, quanto donato dalla de cuius al nipote d cioè il bene immobile il cui valore è stato dichiarato in euro 53.000,00.
All'asse ereditario deve essere parimenti aggiunta – accogliendo la richiesta di parte convenuta - la somma di denaro pari ad euro 40.000,00 che parte attrice ha confessato di aver ricevuto dalla madre giustificandolo, in modo del tutto inverosimile e senza pagina 10 di 13 alcun riscontro documentale, che si trattava della restituzione di un prestito che la medesima aveva fatto al genitore (cfr. interrogatorio formale di parte attrice udienza del
15.3.2022).
Non può ritenersi – al contrario – provato che la casa di abitazione di parte attrice sia stata acquistata con denaro fornito dalla genitrice - analogamente a quanto è avvenuto con l'acquisto effettuato da parte convenuta e sopra richiamato.
Parte convenuta – a questo proposito – si è limitata ad osservare che “…Dall'assoluta inesistenza probatoria del pagamento del prezzo di acquisto, si deve necessariamente ritenere che l'immobile di Acqui sia frutto di donazione indiretta da parte della comune genitrice e, pertanto, ai sensi dell'art. 553 c.c. l'attrice doveva imputare alla quota di riserva quanto ricevuto in donazione dalla comune genitrice: il mancato adempimento da parte dell'attrice all'obbligo ex lege previsto determina ab initio l'inammissibilità e la conseguente improcedibilità della sua domanda”.
A ciò si aggiunga, secondo parte convenuta, che “… nessuna prova ha fornito l'attrice di avere corrisposto“ con denaro proprio” le rate di mutuo cui, a garanzia del corretto adempimento, la madre aveva prestato garanzia fideiussoria fino alla concorrenza della somma di €100.000,00” da tali circostanze conseguirebbe che “… la richiesta da parte della Banca mutuante di una garanzia da parte della sig.ra , nonostante CP
l'attrice avesse concesso ipoteca sull'immobile per la somma di € 180.000.00, dimostra in modo inequivocabile l'assoluta incapienza economica dell'attrice che ha dovuto attingere alle risorse economiche della madre per “acquistare” l'immobile di Acqui che deve, quindi, considerarsi a tutti gli effetti come risultato di donazione indiretta”.
Il ragionamento di parte convenuta, sebbene suggestivo, non consente di ritenere provato (e tale onere era sicuramente a carico del convenuto ai sensi del disposto dell'art. 2697 c.c.) che l'attrice abbia acquistato la casa di abitazione con denaro fornito dalla madre.
L'unica prova che è stata fornita consiste nel fatto che la de cuius aveva garantito il mutuo contratto dalla GL dell'immobile; proprio la presenza del mutuo avrebbe ben pagina 11 di 13 consentito alla parte convenuta di provare che il prezzo di tale abitazione è stato pagato dal garante (e quindi dalla madre), con ciò configurando una ipotesi di donazione indiretta. Ma nessuna prova in tal senso è stata fornita, con la conseguenza che tale immobile deve ritenersi sia stato acquistato don denaro della attrice e - pertanto - non può essere ricompreso nell'attivo ereditario.
L'asse ereditario deve pertanto essere aumentato solo della somma di euro 40.000,00 che parte attrice ha confessato di aver ricevuto dalla madre.
Così ricostruito l'asse ereditario ammontante ad euro 423.000,00, si deve quantificare la quota di legittima che ai sensi dell'art. 537 comma 2 c.c. deve essere riconosciuta alla parte attrice, anche al fine di verificare se vi sia stata una lesione della quota riservata come lamentato dalla stessa attrice che – come sopra osservato- ha già percepito mediante donazione diretta, la somma di euro 40.000,00 dalla madre.
L'asse ereditario ammonta ad euro 423.000,00 e quindi si prevede secondo la norma citata, una quota di euro 141.000,00 riservata in favore di ciascun erede (euro 423.000 :
3 = 141.000,00).
Nel caso di specie la parte attrice ha ricevuto mediante donazione diretta la somma di euro 40.000,00 mentre il convenuto mediante donazioni dirette ed indirette ha ricevuto la somma di euro 330.000,00. La quota riservata alla parte attrice deve quindi essere reintegrata nella misura di euro 101.000,00 da parte del convenuto Controparte_1
Quest'ultimo dovrà pertanto restituire all'attrice la somma di euro 101.000,00 al fine di integrare la quota di eredità a quest'ultima spettante dalla successione legittima ex art. 537 c.c. , oltre interessi legali e rivalutazioni dalla data dell'apertura della successione fino al pagamento effettivo.
Nel caso di specie in considerazione della reciproca soccombenza su alcune delle domande proposte oggetto di sentenza parziale, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di causa e CTU.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, in parziale accoglimento della domanda della parte attrice pagina 12 di 13 Dichiara che la sig.ra è erede legittimaria della madre e titolare Parte_1 CP
di quota di legittima nella misura di 1/3 del complessivo asse ereditario di euro
423.000,000 ai sensi dell' art.537 c.c., e previa riduzione delle donazioni e delle donazioni indirette effettuate dalla madre sig.ra in favore del sig. CP
Controparte_1
condanna il sig. alla restituzione alla sig.ra della somma di Controparte_1 Parte_1
euro 101.000,00 oltre interessi ei rivalutazioni dall'apertura della successione al saldo.
Compensa integralmente fra le parti le spese di causa e di CTU.
Alessandria, camera di consiglio del 16 aprile 2024
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Antonio Marozzo
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