Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00544/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00364/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 364 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Valerio Alfonsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo de L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l’annullamento,
- del decreto, prot. n -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale il Prefetto de L’Aquila ha emesso il provvedimento di divieto di detenere armi e munizioni nei confronti del ricorrente per i motivi ivi esposti;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo de L’Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. AS LD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Questura de L’Aquila, con nota -OMISSIS-, ha trasmesso alla Prefettura de L’Aquila, odierna resistente, la segnalazione n. -OMISSIS- con la quale la Compagnia Carabinieri di Avezzano, nel comunicare di aver acquisito a scopo cautelare le armi e le munizioni detenute dal signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, ha proposto, nei confronti dello stesso, l’adozione del provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi a uso caccia e del divieto di detenzione delle armi in quanto a carico del medesimo risultava pendente il procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. instaurato presso la Procura della Repubblica di Avezzano per i reati di cui agli articoli. 612, comma 2, in relazione all’art. 339 c.p., 81 e 635 c.p. (minaccia ed esplosione di colpi di pistola verso una autovettura e contro un esercizio commerciale).
I Carabinieri della Compagnia di Avezzano, in occasione della perquisizione locale e personale del signor -OMISSIS-, acquisivano a scopo cautelare le armi e le munizioni detenute dall’interessato e sottoponevano a sequestro la pistola e le munizioni ritenute pertinenti al reato in questione.
La Prefettura de L’Aquila, ritenendo che quanto sopra rappresentato poteva incidere in ordine al necessario affidamento del non abuso delle armi, provvedeva a comunicare al signor -OMISSIS- l’avvio del procedimento volto alla emissione del divieto di detenzione delle armi con nota n. -OMISSIS-, nota ricevuta dall’odierno ricorrente in data -OMISSIS-.
Preso atto di tale nota, il signor -OMISSIS- ha comunicato le proprie osservazioni mediante la trasmissione di una memoria difensiva in data 12 maggio 2020, memoria trasmessa dalla Prefettura de L’Aquila alla Questura de L’Aquila e al Comando Provinciale dei Carabinieri de L’Aquila per l’espressione di un parere in merito a quanto rappresentato dall’odierno ricorrente.
In particolare, con la sopra menzionata memoria il signor -OMISSIS- chiedeva la sospensione del procedimento amministrativo avviato nei suoi confronti per ‘‘ carenza di argomentazioni ” a sostegno; nello scritto in questione veniva altresì chiesto di poter accedere agli atti posti a base del predetto procedimento.
La Questura de L’Aquila, con nota n. -OMISSIS-, comunicava che per i fatti indicati in premessa riteneva necessaria l’adozione del divieto di detenzione delle armi.
Il Comando Provinciale Carabinieri de L’Aquila, con lettera n. -OMISSIS- comunicava che il procedimento penale instaurato a carico del ricorrente risultava ancora nella fase delle indagini preliminari.
Preso atto di tali note il Prefetto de L’Aquila ha emesso il decreto n. -OMISSIS-, di cui in epigrafe, con cui ha vietato al signor -OMISSIS- di detenere armi e munizioni.
Avverso tale provvedimento ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento deducendo i seguenti motivi:
1) Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 3,10 e 10 bis della Legge n. 241 del 1990;
2) Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del R.D. del 18.06.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.).
Inoltre parte ricorrente ha chiesto anche che l’Amministrazione sia condannata al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal ricorrente, sia di natura patrimoniale che esistenziale.
Si è costituito in giudizio, in data 24 novembre 2020, l’Ufficio Territoriale di Governo de L’Aquila, depositando documentazione e relativa relazione in data 5 marzo 2021.
Parte ricorrente ha depositato memoria finale in data 24 aprile 2025 e, infine, all’udienza pubblica del 28 maggio 2025, dopo articolata discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.
2.1. - Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione delle norme sul procedimento affermando che, a fronte dell’avvenuta comunicazione di avvio del procedimento emessa dalla Prefettura de L’Aquila in data -OMISSIS- ed alla successiva memoria difensiva prodotta dal ricorrente in data 12 maggio 2020, “ La Prefettura dell’Aquila…nel provvedimento finale si è limitata a ribadire le ragioni già esplicate nella “comunicazione di avvio del procedimento volto all’adozione del provvedimento ex art. 39 del T.U.L.P.S.” senza in alcun modo valutare e motivare in ordine alle specifiche censure mosse con la detta memoria, confortate dalla documentazione contestualmente offerta in comunicazione .”.
Inoltre parte ricorrente ha dedotto che “ Né tantomeno è stato ritenuto opportuno consentire l’accesso agli atti a base del procedimento, che nella memoria è stato espressamente richiesto ad integrazione della istruttoria documentale ai sensi della lett. d) dell’art. 22 della L. 241/90…Pertanto, si ravvisa la carenza della motivazione del provvedimento impugnato anche in ordine alla richiesta di accesso agli atti formulata nello scritto difensivo del -OMISSIS-…Nel caso in esame, addirittura, non vi è stata nessuna risposta da parte della Prefettura dell’Aquila in ordine alla richiesta di accesso agli atti formulata, né tanto meno un richiamo alla stessa nel provvedimento impugnato. ”.
2.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che risulta documentato che la Prefettura de L’Aquila ha valutato la memoria difensiva prodotta dal ricorrente, ed in tale valutazione ha coinvolto anche la Questura de L’Aquila ed il Comando Provinciale dei Carabinieri de L’Aquila, cui ha inviato la memoria difensiva ricevuta per l’espressione di un parere.
Ne deriva, dunque, che non sussiste la dedotta violazione delle regole procedimentali da parte della Prefettura de L’Aquila nella presente vicenda, atteso che la predetta Prefettura ha valutato la memoria procedimentale difensiva prodotta dal ricorrente congiuntamente alle altre Amministrazioni e ne ha dato atto nel provvedimento impugnato con formula sintetica ma sufficiente ad esporre le ragioni fondanti l’adottato divieto di detenzione delle armi e munizioni.
Ne deriva, dunque, che non vi è stato alcun vulnus procedimentale nel caso de quo , atteso che risulta per tabulas che la partecipazione procedimentale del ricorrente è stata garantita e vagliata dall’Amministrazione, la quale non ha certo l’obbligo di confutare la memoria prodotta punto per punto ma ha sicuramente l’obbligo di vagliare le argomentazioni ivi esposte, come pianamente avvenuto nel caso de quo in cui emerge chiaramente, dalla lettura del provvedimento di divieto impugnato, che l’Amministrazione ha valutato le memorie presentate da parte ricorrente.
Sul punto il Collegio condivide pienamente quanto stabilito da consolidata giurisprudenza secondo cui “ va richiamato il principio, già espresso dalla sezione, per il quale l’art. 10 bis richiamato non impone nel provvedimento finale la puntale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 27 marzo 2019, n. 2026). ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 6815/2020).
Inoltre il Collegio osserva che risulta del tutto irrilevante il fatto che l’Amministrazione, secondo parte ricorrente, sarebbe incorsa in un errore nella comunicazione di avvio del procedimento circa il fatto che una pistola e alcune cartucce sequestrate sarebbero state detenute illegalmente dal ricorrente atteso che tale circostanza non viene mai menzionata nel provvedimento di divieto di detenzione armi impugnato il quale si basa unicamente, come meglio chiarito nello scrutinio del secondo motivo di ricorso, sulle risultanze dell’indagine penale in atto nei confronti del ricorrente che, per le modalità esecutive del reato contestato, facevano evincere la mancanza di affidabilità del ricorrente nell’uso delle armi.
Per quanto attiene, poi, al lamentato diniego sull’accesso agli atti, il Collegio rileva che la mancata risposta dell’Amministrazione all’istanza formulata da parte ricorrente congiuntamente alle memorie procedimentali prodotte risulta del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio, che verte sulla legittimità del provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni, atteso che la mancata risposta dell’Amministrazione alla proposta istanza di accesso doveva eventualmente essere impugnata con la proposizione dello specifico ricorso in materia di accesso ma ciò non è avvenuto e, dunque, non può ora parte ricorrente lamentare il diniego di accesso per mancata risposta dell’Amministrazione (che, in ogni caso, costituisce un’ipotesi di silenzio rigetto rispetto all’istanza di accesso proposta) non avendo la stessa impugnato il silenzio rigetto formatosi con la proposizione di un specifico ricorso per l’accesso.
3.1. - Col secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato affermando che “ il provvedimento risulta oggettivamente carente di motivazione anche in ordine alla idoneità dei presupposti indicati ad integrare il requisito richiesto dall’art. 39 T.U.L.P.S. ” e ciò in quanto “ Non è dato in alcun modo intendere, infatti, il percorso attraverso il quale il Prefetto dell’Aquila, dalla sussistenza dei detti presupposti, sia poi pervenuta ad un giudizio di “non affidabilità”. ”.
Nello specifico parte ricorrente afferma che “ La Prefettura, infatti, si è limitata ad indicare nella comunicazione di avvio del provvedimento volto all’adozione del provvedimento ex art. 39 del T.U.L.P.S. l’informativa che la Questura dell’Aquila ha trasmesso all’ente con la nota n. -OMISSIS- con la quale la Compagnia Carabinieri di Sulmona ha comunicato di aver sottoposto a sequestro una pistola e le cartucce per i reati di cui agli artt. 612, comma 2 e 635 del codice penale, in relazione agli artt. 339 e 81 del medesimo codice, senza ulteriori informazioni in seguito, né tanto meno nel provvedimento finale impugnato. ”.
Dedotto quanto sopra, parte ricorrente afferma poi che “ Né può sfuggire la circostanza che nelle more, in ottemperanza al decreto di restituzione di cose sequestrate emesso il -OMISSIS- dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano in ordine al procedimento penale che ha dato origine al sequestro, si è proceduto a dissequestro delle armi e munizioni (Cfr Verbale di dissequestro del di Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Avezzano del -OMISSIS-). A causa del provvedimento amministrativo impugnato, tuttavia, come prevede la legge l’oggetto del dissequestro è stato trattenuto presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano (AQ). La motivazione che ha portato il P.M. ad emettere il decreto di restituzione di cose sequestrate non è di poco conto e poteva essere necessaria e opportuna alla P.A.: ritenuto che non è più necessario mantenere il sequestro sulla pistola semiautomatica calibro -OMISSIS-contrassegnata dal numero di matricola -OMISSIS-” e le quarantaquattro cartucce dello stesso calibro, essendo stati compiuti gli accertamenti da parte del consulente del P.M.” .”.
Infine, con la memoria finale del 24 aprile 2025, la difesa di parte ricorrente ha dato atto del fatto che “ in data -OMISSIS- il GIP del Tribunale di Avezzano, vista la richiesta del P.M., ha depositato il decreto di archiviazione del procedimento penale -OMISSIS- RGNR nei confronti del ricorrente -OMISSIS-, disponendo l‘archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero nonché ordinando il dissequestro e la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro ”.
Sulla base della sopra rappresentata circostanza in fatto parte ricorrente ha poi affermato che “ Nel caso di specie, l'Amministrazione ha fondato il proprio giudizio di inaffidabilità esclusivamente sulla pendenza di un procedimento penale, conclusosi poi con l’archiviazione, senza svolgere alcuna autonoma valutazione sulla personalità del ricorrente e sulla sua effettiva pericolosità. ”.
3.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva come il provvedimento finale impugnato dà pienamente atto del fatto che l’odierno ricorrente risultava indagato per i reati di cui all’art. 612, comma 2, c.p. e per il reato di cui all’art. 635 c.p. e che risultava instaurato un procedimento penale a suo carico “ per i fatti oggetto della citata denuncia ”, così dando atto pienamente, col richiamo alla denuncia, della situazione di fatto sussistente che è stata presa in considerazione per l’emissione del provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni di che trattasi da parte Prefetto de L’Aquila, il quale ha formulato un giudizio prognostico non illogico ma congruo rispetto alla predetta situazione di fatto pervenendo ad esprimere un giudizio di “non affidabilità” nei confronti del ricorrente circa l’uso delle armi in considerazione del fatto che “ la situazione potrebbe degenerare in grave pericolo proprio per la presenza di un’arma ”.
Al riguardo, difatti, va ricordato che i prospettati reati di minaccia e danneggiamento venivano contestati al ricorrente per episodi in cui erano stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco e che, dunque, risulta logico che, in base a tale contestazione sottoposta al vaglio della magistratura penale, vi fossero fondati dubbi circa l’affidabilità del ricorrente nell’uso delle armi che hanno portato il Prefetto di L’Aquila, si ribadisce, con conclusione logica e congrua all’emissione del provvedimento di divieto di detenzione delle armi dato il fine eminentemente cautelativo a tutela della pubblica e privata incolumità del predetto provvedimento.
Per quanto attiene, poi, al dissequestro della pistola e delle munizioni del -OMISSIS- richiamato dalla difesa di parte ricorrente nel ricorso, il Collegio rileva che lo stesso è del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio.
Al riguardo, difatti, il Collegio osserva che il Decreto di restituzione di cose sequestrate del -OMISSIS-, agli atti, afferma espressamente che “…non è più necessario mantenere il sequestro della pistola semiautomatica….e le quarantaquattro cartucce dello stesso calibro, essendo stati compiuti gli accertamenti da parte del consulente del P.M. ”.
Ne deriva, dunque, che il dissequestro della pistola e delle cartucce del -OMISSIS- è stato emesso in quanto erano cessate le esigenze investigative e, dunque, tale provvedimento non può avere alcuna rilevanza rispetto al divieto di detenzione armi e cartucce impugnato (che riguarda tutte le armi e le munizioni del ricorrente e non solo quelle oggetto di sequestro) in quanto tale ultimo provvedimento risponde alla finalità di tutela della pubblica e privata incolumità che prescinde completamente dal venir meno della necessità del sequestro per esigenze investigative dovuto al fatto che gli accertamenti tecnici necessari sono stati, nel frattempo, ultimati.
Per quanto attiene, infine, al decreto di archiviazione dell’-OMISSIS-, il Collegio rileva che lo stesso non ha alcuna incidenza sulla presente vicenda atteso che esso è intervenuto dopo molto tempo dall’emissione del provvedimento impugnato, datato -OMISSIS-, e dunque lo stesso, lungi dal provare l’illegittimità del provvedimento impugnato, rafforza ancora di più le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione alla sua adozione atteso che viene acclarato che, al momento dell’adozione del provvedimento, sussistevano rilevanti elementi a carico del ricorrente che inducevano fondati dubbi sull’affidabilità dello stesso nell’uso delle armi.
4. - Dalla reiezione della domanda di annullamento del provvedimento impugnato discende il rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente in quanto il provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni di che trattasi risulta del tutto legittimo.
5. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso è infondato nel merito e va respinto, ivi compresa la domanda risarcitoria.
6. - Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di parte resistente, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER IR, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
AS LD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS LD | ER IR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.