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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1279/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 6.6.2024,
Da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LOMBARDI STEFANIA, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati dal P.M. in data
25.10.2024);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELE PARTI:
pagina 1 di 7 Per parte ricorrente: cfr. verbale di udienza del 9.4.2025: “L'avv. Lombardi si associa alle conclusioni della relazione dei Servizi sociali del 13.3.2025 e chiede che la causa venga rimessa al Collegio per la decisione riportandosi ai propri atti e aderendo alle conclusioni dell'ordinanza art. 473bis .22 c.p.c. del 2.1.2025”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.6.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di regolamentare Parte_1
Per_ le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore
(Varese, 8.9.2021), contestualmente chiedendo in via d'urgenza ex art. 473 bis.15 c.p.c. di
Per_ sospendere gli incontri di con il padre e/o prevedere che gli stessi avvengano esclusivamente presso l'abitazione dei nonni materni, in loro presenza, e di affidare provvisoriamente in via esclusiva la minore alla madre;
nel merito ha chiesto di confermare la collocazione della minore presso la madre, di incaricare i Servizi sociali competenti di disporre che le visite paterne con la minore avvengano in spazio neutro alla presenza di un'educatrice, di disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 300,00, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie e di disporre che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre.
A fondamento del ricorso ha dedotto che, fatti salvi momenti di lieve serenità, la convivenza tra le parti era sempre stata difficile, anche a causa dell'atteggiamento dispotico e violento, sia fisico sia verbale e psicologico, da parte del resistente, che aveva reso più volte necessario l'intervento delle forze dell'ordine; lo scorso 7 aprile, satura di questa situazione e a tutela della figlia minore, aveva deciso di allontanarsi dalla casa familiare con quest'ultima, alloggiando presso la casa dei nonni materni in Gazzada, via per Morazzone n. 37; in questo periodo il padre aveva visto la bambina saltuariamente, prendendo contatti diretti con la madre, spesso presso la casa dei nonni, talora portando la bambina con sé; in data 25 aprile 2024 il sig. si era allontanato con la minore, CP_1
rendendosi poi irreperibile, e solo dopo svariate chiamate aveva comunicato di trovarsi al
Per_ dove la madre aveva dovuto recarsi per riprendere;
in diverse occasioni, in Parte_2
cui aveva rifiutato di riaccompagnare la minore, si era reso necessario l'intervento dei Carabinieri;
in numerose occasioni il sig. si era reso autore di episodi al limite della persecuzione in CP_1
pagina 2 di 7 suo danno, minacciandola con gesti ed azioni esasperate, ragione per cui in data 27.5.2024 la stessa aveva sporto querela orale da cui era scaturito il procedimento penale n. 2264/2024 RGNR della
Procura della Repubblica di Varese.
Con decreto emesso inaudita altera parte in data 7.6.2024, nelle more dell'integrazione del contraddittorio, era confermato in via provvisoria ex art. 473 bis. 15 c.p.c. l'attuale collocamento Per_ di presso la madre, nonché disposto che le frequentazioni del padre con la minore potessero avvenire, previo accordo tra le parti, al domicilio dei nonni materni alla costante presenza della madre ovvero di questi ultimi;
era riservata all'esito dell'instaurazione del contraddittorio nell'ambito del sub procedimento ex art. 473 bis . 15 c.p.c. ogni decisione sull'istanza di affidamento esclusivo della figlia.
Disposta la rinnovazione della notificazione nei confronti del resistente non comparso (cfr. verbale del 19.6.2024 e ordinanza in data 10.9.2024), all'udienza del 5.11.2024 l'avv. Lombardi si riportava alla nota di deposito in data 30.10.2024 relativa alla notificazione effettuata ex art. 143
c.p.c. nei confronti del resistente non comparso quindi il Giudice relatore, sentita personalmente la parte ricorrente, riservava la decisione.
Con decreto emesso in data 8.11.2024 veniva disposto in via cautelare e provvisoria ex art. 473
Per_ bis.15 c.p.c. l'affidamento di in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa, veniva confermata la provvisoria sospensione delle libere frequentazioni del padre con la figlia minore disponendo che le stesse potessero avvenire, previo accordo delle parti, alla stabile presenza della madre o di persona di sua fiducia ovvero con l'ausilio dei Servizi sociali territorialmente competenti secondo modalità protette in spazio neutro, nonché veniva dato incarico ai Servizi sociali di valutare la predisposizione di un calendario per la ripresa delle frequentazioni padre- figlia e di indicare la necessità di interventi di sostegno in favore della minore o dei genitori.
Con ordinanza del 2.1.2025, verificata la regolarità della notificazione svolta nei confronti del resistente non costituitosi in giudizio, dichiarata pertanto la contumacia di il Controparte_1
Giudice relatore assumeva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.:
“1. Affida la figlia minore nata a Varese l'[...], in [...]_2
esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa e con facoltà per la stessa di assumere in
pagina 3 di 7 via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione e istruzione della figlia minore;
2. Conferma la provvisoria sospensione delle libere frequentazioni di con Controparte_1
la figlia minore, frequentazioni che potranno avvenire, previo accordo tra le parti, alla stabile presenza della madre o di persona di fiducia della stessa, ovvero con l'ausilio del Servizi sociali territorialmente competenti secondo modalità protette in spazio neutro;
3. Dispone che i Servizi sociali, effettuati gli accertamenti ritenuti necessari: - valutino e curino la predisposizione di un calendario per la ripresa delle frequentazioni padre figlia inizialmente secondo modalità protette e osservate in spazio neutro;
- indichino se sono necessari interventi di sostegno a favore della minore o dei genitori e predispongano sin d'ora, sentite le parti, tutti gli interventi, anche specialistici, ritenuti necessari nell'interesse della minore;
4. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere in via indiretta a Controparte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di euro Pt_1
200,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno da determinarsi come da Linee
Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
Assegno unico percepito integralmente dalla madre”.
Depositata in atti la relazione dei Servizi sociali del Comune di Albizzate in data 18.3.2025, nonché la documentazione trasmessa dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla posizione reddituale del resistente in data 9.4.2025, all'udienza del 9.4.2025 il difensore della parte ricorrente dichiarava di aderire alle conclusioni dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 2.1.2025, quindi la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto:
1. La responsabilità genitoriale
Nella relazione dei Servizi sociali depositata in atti il 18.3.2025, è descritta come Parte_1
Per_ una madre adeguata e attenta ai bisogni primari di , verso la quale la bambina nutre un profondo attaccamento. Conformemente a quanto dedotto dalla ricorrente e confermato nella
Per_ relazione dei Servizi sociali, da molto tempo non ha un rapporto con il padre e la madre costituisce l'unico genitore di riferimento, sia sotto il profilo morale dell'accudimento e della cura, Per_ sia sotto il profilo materiale. frequenta il secondo anno della Scuola d'Infanzia; viene descritta pagina 4 di 7 dalla madre come una bambina tranquilla, serena e affettuosa nei suoi confronti. Nel corso della visita domiciliare effettuata dai Servizi in data 3.2.2025 presso l'abitazione in cui la sig.ra Pt_1
vive con la figlia, gli operatori hanno verificato l'adeguatezza degli spazi e la presenza di giocattoli adeguati all'età della bambina.
Il padre, da tempo assente nella vita della minore, non si è presentato alla convocazione a colloquio da parte dei Servizi sociali di Carnago (territorialmente competenti per il padre) manifestando un atteggiamento di disinteresse, allo stato attuale, anche alla ripresa di una stabile relazione con la bambina, impedendo l'attivazione della rete di supporto e gli approfondimenti demandati ai Servizi incaricati.
Alla luce degli approfondimenti svolti, ricorrono i presupposti per confermare l'affidamento super
Per_ esclusivo alla madre di con collocamento presso la stessa e con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione e istruzione della figlia minore, nonché in relazione alle pratiche amministrative anche relative ai documenti validi per l'espatrio della figlia minore.
A fronte di una stabile e ferma intenzione del padre di riprendere la frequentazione con la figlia minore, la stessa dovrà inizialmente avvenire alla stabile presenza della madre o di persona di sua fiducia, ovvero con l'ausilio dei Servizi sociali territorialmente competenti secondo modalità protette in spazio neutro e con la presenza di un educatore, previo accertamento della volontà della minore e della rispondenza all'interesse della stessa, nonché attivazione degli interventi di supporto alla genitorialità/educativi ritenuti necessari nel preminente interesse della bambina.
2. Le questioni economiche
Per quanto riguarda le questioni economiche, giova osservare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cfr. ex multis Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811), pur con la doverosa considerazione delle modalità e delle tempistiche di frequentazione dello stesso con entrambi i genitori.
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è così compendiabile.
pagina 5 di 7 ha dedotto di lavorare presso la società Zeiss a Castiglione Olona (VA) con Parte_1
contratto a tempo indeterminato, di percepire circa euro 1.800 al mese, di pagare l'importo di euro
340,00 a titolo di mutuo per la casa e di avere un finanziamento con cessione del V di circa euro
200,00 (cfr. verbale di udienza del 17.12.2024); dalla documentazione reddituale in atti risulta aver percepito un reddito lordo pari ad euro 13.085,00 nell'anno 2021 (cfr. 730/2022), euro 19.689,00 nell'anno 2022 (cfr. 730/2023) ed euro 28.093,00 nell'anno 2023 (cfr. CU 2024), nonché un reddito netto pari ad euro 1.542,24 nella busta paga di settembre 2024 (cfr. doc. 13 ricorrente), euro
1.599,28 nella busta paga di ottobre 2024 (cfr. doc. 14 ricorrente) ed euro 1.999,95 nella busta paga di novembre 2024 (cfr. doc. 15 ricorrente).
Quanto alla posizione reddituale di dalla documentazione reddituale in atti Controparte_1 risulta aver percepito un reddito lordo pari all'importo di euro 10.474,00 nell'anno 2022 ed euro
16.142,60 nell'anno 2023 (cfr. documentazione dell'Agenzia dell'Entrate depositata in atti il
9.4.2025), nonché un importo pari ad euro 7.160,23 a titolo di Naspi dal 16.1.2024 al 10.6.2024
(cfr. documentazione dell'Inps depositata in atti il 9.4.2025).
In tale contesto, considerata la situazione economico reddituale delle parti come in atti e sopra
Per_ sinteticamente compendiata, tenuto conto della tenera età della figlia minore e delle esigenze fisiologicamente correlate alla sua età, il Collegio stima congruo confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 200,00, oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore;
l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre quale genitore collocatario e affidatario della minore.
3. Le spese di lite
Vista la natura del procedimento, l'esito del giudizio e la mancata costituzione del resistente, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Affida la figlia minore nata a [...] l'08. 9.2021, in via super Persona_2
pagina 6 di 7 esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa e con facoltà per la stessa ex art. 337 quater c.c. di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione e istruzione della figlia minore, nonché in relazione alle pratiche amministrative anche relative ai documenti validi per l'espatrio;
2. A fronte di una stabile e ferma intenzione del padre di riprendere la frequentazione con la figlia minore, la stessa dovrà inizialmente avvenire alla stabile presenza della madre o di persona di sua fiducia, ovvero con l'ausilio dei Servizi sociali territorialmente competenti secondo modalità protette in spazio neutro e con la presenza di un educatore, previo accertamento della volontà della minore e della rispondenza all'interesse della stessa, nonché attivazione degli interventi di supporto alla genitorialità/educativi ritenuti necessari nel preminente interesse della bambina;
3. Conferma a carico di l'obbligo di corrispondere in via indiretta a Controparte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di euro Pt_1
200,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno da determinarsi come da Linee
Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
dispone che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla madre;
4. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Arianna Carimati Elena Fumagalli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 6.6.2024,
Da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LOMBARDI STEFANIA, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati dal P.M. in data
25.10.2024);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELE PARTI:
pagina 1 di 7 Per parte ricorrente: cfr. verbale di udienza del 9.4.2025: “L'avv. Lombardi si associa alle conclusioni della relazione dei Servizi sociali del 13.3.2025 e chiede che la causa venga rimessa al Collegio per la decisione riportandosi ai propri atti e aderendo alle conclusioni dell'ordinanza art. 473bis .22 c.p.c. del 2.1.2025”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.6.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di regolamentare Parte_1
Per_ le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore
(Varese, 8.9.2021), contestualmente chiedendo in via d'urgenza ex art. 473 bis.15 c.p.c. di
Per_ sospendere gli incontri di con il padre e/o prevedere che gli stessi avvengano esclusivamente presso l'abitazione dei nonni materni, in loro presenza, e di affidare provvisoriamente in via esclusiva la minore alla madre;
nel merito ha chiesto di confermare la collocazione della minore presso la madre, di incaricare i Servizi sociali competenti di disporre che le visite paterne con la minore avvengano in spazio neutro alla presenza di un'educatrice, di disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 300,00, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie e di disporre che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre.
A fondamento del ricorso ha dedotto che, fatti salvi momenti di lieve serenità, la convivenza tra le parti era sempre stata difficile, anche a causa dell'atteggiamento dispotico e violento, sia fisico sia verbale e psicologico, da parte del resistente, che aveva reso più volte necessario l'intervento delle forze dell'ordine; lo scorso 7 aprile, satura di questa situazione e a tutela della figlia minore, aveva deciso di allontanarsi dalla casa familiare con quest'ultima, alloggiando presso la casa dei nonni materni in Gazzada, via per Morazzone n. 37; in questo periodo il padre aveva visto la bambina saltuariamente, prendendo contatti diretti con la madre, spesso presso la casa dei nonni, talora portando la bambina con sé; in data 25 aprile 2024 il sig. si era allontanato con la minore, CP_1
rendendosi poi irreperibile, e solo dopo svariate chiamate aveva comunicato di trovarsi al
Per_ dove la madre aveva dovuto recarsi per riprendere;
in diverse occasioni, in Parte_2
cui aveva rifiutato di riaccompagnare la minore, si era reso necessario l'intervento dei Carabinieri;
in numerose occasioni il sig. si era reso autore di episodi al limite della persecuzione in CP_1
pagina 2 di 7 suo danno, minacciandola con gesti ed azioni esasperate, ragione per cui in data 27.5.2024 la stessa aveva sporto querela orale da cui era scaturito il procedimento penale n. 2264/2024 RGNR della
Procura della Repubblica di Varese.
Con decreto emesso inaudita altera parte in data 7.6.2024, nelle more dell'integrazione del contraddittorio, era confermato in via provvisoria ex art. 473 bis. 15 c.p.c. l'attuale collocamento Per_ di presso la madre, nonché disposto che le frequentazioni del padre con la minore potessero avvenire, previo accordo tra le parti, al domicilio dei nonni materni alla costante presenza della madre ovvero di questi ultimi;
era riservata all'esito dell'instaurazione del contraddittorio nell'ambito del sub procedimento ex art. 473 bis . 15 c.p.c. ogni decisione sull'istanza di affidamento esclusivo della figlia.
Disposta la rinnovazione della notificazione nei confronti del resistente non comparso (cfr. verbale del 19.6.2024 e ordinanza in data 10.9.2024), all'udienza del 5.11.2024 l'avv. Lombardi si riportava alla nota di deposito in data 30.10.2024 relativa alla notificazione effettuata ex art. 143
c.p.c. nei confronti del resistente non comparso quindi il Giudice relatore, sentita personalmente la parte ricorrente, riservava la decisione.
Con decreto emesso in data 8.11.2024 veniva disposto in via cautelare e provvisoria ex art. 473
Per_ bis.15 c.p.c. l'affidamento di in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa, veniva confermata la provvisoria sospensione delle libere frequentazioni del padre con la figlia minore disponendo che le stesse potessero avvenire, previo accordo delle parti, alla stabile presenza della madre o di persona di sua fiducia ovvero con l'ausilio dei Servizi sociali territorialmente competenti secondo modalità protette in spazio neutro, nonché veniva dato incarico ai Servizi sociali di valutare la predisposizione di un calendario per la ripresa delle frequentazioni padre- figlia e di indicare la necessità di interventi di sostegno in favore della minore o dei genitori.
Con ordinanza del 2.1.2025, verificata la regolarità della notificazione svolta nei confronti del resistente non costituitosi in giudizio, dichiarata pertanto la contumacia di il Controparte_1
Giudice relatore assumeva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.:
“1. Affida la figlia minore nata a Varese l'[...], in [...]_2
esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa e con facoltà per la stessa di assumere in
pagina 3 di 7 via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione e istruzione della figlia minore;
2. Conferma la provvisoria sospensione delle libere frequentazioni di con Controparte_1
la figlia minore, frequentazioni che potranno avvenire, previo accordo tra le parti, alla stabile presenza della madre o di persona di fiducia della stessa, ovvero con l'ausilio del Servizi sociali territorialmente competenti secondo modalità protette in spazio neutro;
3. Dispone che i Servizi sociali, effettuati gli accertamenti ritenuti necessari: - valutino e curino la predisposizione di un calendario per la ripresa delle frequentazioni padre figlia inizialmente secondo modalità protette e osservate in spazio neutro;
- indichino se sono necessari interventi di sostegno a favore della minore o dei genitori e predispongano sin d'ora, sentite le parti, tutti gli interventi, anche specialistici, ritenuti necessari nell'interesse della minore;
4. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere in via indiretta a Controparte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di euro Pt_1
200,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno da determinarsi come da Linee
Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
Assegno unico percepito integralmente dalla madre”.
Depositata in atti la relazione dei Servizi sociali del Comune di Albizzate in data 18.3.2025, nonché la documentazione trasmessa dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla posizione reddituale del resistente in data 9.4.2025, all'udienza del 9.4.2025 il difensore della parte ricorrente dichiarava di aderire alle conclusioni dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 2.1.2025, quindi la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto:
1. La responsabilità genitoriale
Nella relazione dei Servizi sociali depositata in atti il 18.3.2025, è descritta come Parte_1
Per_ una madre adeguata e attenta ai bisogni primari di , verso la quale la bambina nutre un profondo attaccamento. Conformemente a quanto dedotto dalla ricorrente e confermato nella
Per_ relazione dei Servizi sociali, da molto tempo non ha un rapporto con il padre e la madre costituisce l'unico genitore di riferimento, sia sotto il profilo morale dell'accudimento e della cura, Per_ sia sotto il profilo materiale. frequenta il secondo anno della Scuola d'Infanzia; viene descritta pagina 4 di 7 dalla madre come una bambina tranquilla, serena e affettuosa nei suoi confronti. Nel corso della visita domiciliare effettuata dai Servizi in data 3.2.2025 presso l'abitazione in cui la sig.ra Pt_1
vive con la figlia, gli operatori hanno verificato l'adeguatezza degli spazi e la presenza di giocattoli adeguati all'età della bambina.
Il padre, da tempo assente nella vita della minore, non si è presentato alla convocazione a colloquio da parte dei Servizi sociali di Carnago (territorialmente competenti per il padre) manifestando un atteggiamento di disinteresse, allo stato attuale, anche alla ripresa di una stabile relazione con la bambina, impedendo l'attivazione della rete di supporto e gli approfondimenti demandati ai Servizi incaricati.
Alla luce degli approfondimenti svolti, ricorrono i presupposti per confermare l'affidamento super
Per_ esclusivo alla madre di con collocamento presso la stessa e con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione e istruzione della figlia minore, nonché in relazione alle pratiche amministrative anche relative ai documenti validi per l'espatrio della figlia minore.
A fronte di una stabile e ferma intenzione del padre di riprendere la frequentazione con la figlia minore, la stessa dovrà inizialmente avvenire alla stabile presenza della madre o di persona di sua fiducia, ovvero con l'ausilio dei Servizi sociali territorialmente competenti secondo modalità protette in spazio neutro e con la presenza di un educatore, previo accertamento della volontà della minore e della rispondenza all'interesse della stessa, nonché attivazione degli interventi di supporto alla genitorialità/educativi ritenuti necessari nel preminente interesse della bambina.
2. Le questioni economiche
Per quanto riguarda le questioni economiche, giova osservare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cfr. ex multis Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811), pur con la doverosa considerazione delle modalità e delle tempistiche di frequentazione dello stesso con entrambi i genitori.
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è così compendiabile.
pagina 5 di 7 ha dedotto di lavorare presso la società Zeiss a Castiglione Olona (VA) con Parte_1
contratto a tempo indeterminato, di percepire circa euro 1.800 al mese, di pagare l'importo di euro
340,00 a titolo di mutuo per la casa e di avere un finanziamento con cessione del V di circa euro
200,00 (cfr. verbale di udienza del 17.12.2024); dalla documentazione reddituale in atti risulta aver percepito un reddito lordo pari ad euro 13.085,00 nell'anno 2021 (cfr. 730/2022), euro 19.689,00 nell'anno 2022 (cfr. 730/2023) ed euro 28.093,00 nell'anno 2023 (cfr. CU 2024), nonché un reddito netto pari ad euro 1.542,24 nella busta paga di settembre 2024 (cfr. doc. 13 ricorrente), euro
1.599,28 nella busta paga di ottobre 2024 (cfr. doc. 14 ricorrente) ed euro 1.999,95 nella busta paga di novembre 2024 (cfr. doc. 15 ricorrente).
Quanto alla posizione reddituale di dalla documentazione reddituale in atti Controparte_1 risulta aver percepito un reddito lordo pari all'importo di euro 10.474,00 nell'anno 2022 ed euro
16.142,60 nell'anno 2023 (cfr. documentazione dell'Agenzia dell'Entrate depositata in atti il
9.4.2025), nonché un importo pari ad euro 7.160,23 a titolo di Naspi dal 16.1.2024 al 10.6.2024
(cfr. documentazione dell'Inps depositata in atti il 9.4.2025).
In tale contesto, considerata la situazione economico reddituale delle parti come in atti e sopra
Per_ sinteticamente compendiata, tenuto conto della tenera età della figlia minore e delle esigenze fisiologicamente correlate alla sua età, il Collegio stima congruo confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 200,00, oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore;
l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre quale genitore collocatario e affidatario della minore.
3. Le spese di lite
Vista la natura del procedimento, l'esito del giudizio e la mancata costituzione del resistente, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Affida la figlia minore nata a [...] l'08. 9.2021, in via super Persona_2
pagina 6 di 7 esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa e con facoltà per la stessa ex art. 337 quater c.c. di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione e istruzione della figlia minore, nonché in relazione alle pratiche amministrative anche relative ai documenti validi per l'espatrio;
2. A fronte di una stabile e ferma intenzione del padre di riprendere la frequentazione con la figlia minore, la stessa dovrà inizialmente avvenire alla stabile presenza della madre o di persona di sua fiducia, ovvero con l'ausilio dei Servizi sociali territorialmente competenti secondo modalità protette in spazio neutro e con la presenza di un educatore, previo accertamento della volontà della minore e della rispondenza all'interesse della stessa, nonché attivazione degli interventi di supporto alla genitorialità/educativi ritenuti necessari nel preminente interesse della bambina;
3. Conferma a carico di l'obbligo di corrispondere in via indiretta a Controparte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di euro Pt_1
200,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno da determinarsi come da Linee
Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
dispone che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla madre;
4. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Arianna Carimati Elena Fumagalli
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