Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/06/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 1562 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1562 del Ruolo Generale di Volontaria giurisdizione dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Pozzuoli Parte_1 C.F._1
(NA) alla Via Conocchiella n. 5 presso lo studio dell'Avv. Valerio Scialoja che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
(C.F. elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Pozzuoli (NA) alla Via Conocchiella n. 5 presso lo studio dell'Avv. Valerio Scialoja che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.04.2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473 bis – 51 c.p.c
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato 16.04.2024, i ricorrenti, in atti
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generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Bacoli in data 02.06.2010, dal quale sono nati due figli - (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_1 CP_1
13.06.2016) - , chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Con note depositate il 02.07.2024 le parti dichiaravo la volontà di rinunciare alla comparizione personale all'udienza del 04.07.2024 e di volersi separare alle condizioni ivi indicate, il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (Sentenza
n.337/2024) e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 17.04.2025-
All'udienza del 17.04.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni ivi indicate il relatore, con provvedimento del 23.06.2025, riservava la causa al
Collegio per la decisione.
*** ***
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (avvenuta il
04.07.2024) nel giudizio di separazione conclusosi con Sentenza n. 337/2024 del Tribunale di
Napoli Nord che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
“ 1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di BACOLI (NA);
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Giugliano in
Campania (NA) alla Via Carrafiello n. 36, Scala A, Interno 3 unitamente ai mobili, arredi e
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pertinenze, a favore di nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente Parte_1 conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
1. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i Per_1 Persona_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui
i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe con le linee parentali;
2. Confermare la collocazione prevalente dei figli e Per_1 Per_2
presso la dimora materna;
[...]
3. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le cadenze sopra stabilite, in ossequio al piano genitoriale allegato e di comune accordo con la madre in relazione alle specifiche esigenze lavorative di entrambi;
4. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €
300 mensili e così € 150 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
5. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
5/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N.. quelle per l'attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore”
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate che risultano conformi alla legge ed all'interesse della prole.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
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Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
a) pronunzia la cessazione del matrimonio contratto in Bacoli il 02.06.2020 (Atto n. 18,
Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2010) tra (nata a Parte_1
Napoli, il 12.02.1983) e (nato a [...], il [...]) alle Parte_2 condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bacoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 23.06.2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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