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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente SCAGLIONE ANTONINO, Relatore SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1112/2023 depositato il 16/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
COMUNE DI RIBERA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13599 IMU 2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato al Comune di Ribera in data 31 dicembre 2022 a mezzo posta elettronica certificata consegnata all'indirizzo Email_2, il Sig. Ricorrente_1 , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , proponeva ricorso avverso l'Avviso di accertamento esecutivo per omesso/parziale/tardivo versamento e irrogazione di sanzioni Imposta Municipale Unica- IMU, Provvedimento n. 13599 del 01.09.2022, emesso dal Comune di Ribera e notificato a mezzo posta, con raccomandata AG consegnata in data 09.12.2022, con cui si chiedeva il pagamento di
€ 508,00, per imposta ed accessori, relativamente all'anno 2017 e con riferimento a terreni agricoli. Il ricorrente esponeva in fatto di non essere proprietario dei terreni descritti nell'atto impugnato e che, comunque, le somme richieste non erano dovute per i seguenti motivi: 1) infondatezza e non dovutezza della ripresa fiscale per inesistenza e/o mancata ricorrenza del presupposto impositivo;
2) nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione e delega;
3) illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione. Così concludeva: “Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento adita in accoglimento del presente ricorso: 1) Riconoscere e dichiarare l'infondatezza e la non dovutezza della ripresa fiscale per inesistenza e/o mancata ricorrenza nel caso di specie del presupposto impositivo;
2) Riconoscere e dichiarare la nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione e delega;
3) Riconoscere e dichiarare la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione;
4) Per l'effetto, disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e della sottostante pretesa fiscale ivi portata;
5) Condannare il Comune di Ribera al rimborso di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non percepito i secondi”.
Il Comune di Ribera non si costituiva in giudizio benché il ricorso introduttivo dalla documentazione in atti risulti ritualmente notificato allo stesso a mezzo posta elettronica certificata consegnata all'indirizzo Email_2.
Il giorno 02.12.2025 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in deliberazione.
Ricorrente_1Il ricorso proposto dal Sig. è fondato e va, pertanto, accolto.
Riguardo all'esame dei motivi di ricorso proposti, la Corte ritiene di potere decidere la controversia ricorrendo al principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica (cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 9309 del 20 maggio 2020; Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 9936 del 08.05.2014; il suddetto principio consente, quindi, al giudicante, laddove vi sia una questione di più agevole risoluzione, pur essendo quest'ultima successiva nella progressione logico giuridica, rispetto alle altre, di “spegnere” il giudizio.
Fondato ed assorbente è il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente ha lamentato la nullità dell'avviso di accertamento oggetto di controversia sotto il profilo del difetto di legittimazione attiva, quale conseguenza del difetto di sottoscrizione dello stesso e di delega.
In ordine a tale doglianza della parte ricorrente l'ente impositore, che non si è costituito seppur regolarmente chiamato in giudizio, nulla ha dedotto a confutazione dello stesso, di guisa che quanto alla censura relativa al difetto di sottoscrizione del funzionario responsabile del tributo questa Corte non è stata messa in grado di rilevarne l'eventuale infondatezza.
Parte resistente non ha provato, per come suo preciso onere, nemmeno la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 87, della L. 549/1995, per l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
In materia di sottoscrizione dell'avviso di accertamento dei tributi locali, l'articolo 1, comma 162, della L. n. 296/2006 stabilisce che gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo. L'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1995, poi, dispone che la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
Ne deriva che l'avviso di accertamento dei tributi locali, prodotto da sistemi informativi automatizzati, può essere sottoscritto dal funzionario responsabile del procedimento, purché il dirigente del settore economico-finanziario del Comune abbia adottato un apposito provvedimento di nomina di detto funzionario, pena il difetto di sottoscrizione e, quindi, la declaratoria di nullità dell'atto.
Se vi è contestazione da parte del contribuente del difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento dei tributi locali, l'Ente locale è tenuto a provare la validità della sottoscrizione del funzionario responsabile offrendo prova del provvedimento di nomina di livello dirigenziale o della delibera della giunta comunale (Cfr. Cass. n. 6697/2020).
Secondo quanto stabilito dal Supremo Collegio con la succitata sentenza n. 6697/2020 è da ritenersi nullo l'accertamento dell'ente locale firmato dal funzionario responsabile per la mancata produzione in giudizio della delega del capo dell'ufficio, ragione per cui ove il contribuente contesti, anche in forma generica, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento ad emanare l'atto, è onere dell'ente locale impositore di fornire la prova dell'esistenza della delega in capo al delegato (Cass. 09.11.2015 n. 22800; Cass. 12.05.2016 n. 9736).
Nella fattispecie l'ente impositore Comune di Ribera, che non si è costituito nel giudizio, non ha fornito la prova documentale idonea a confutare la censura della parte ricorrente.
In conseguenza il ricorso deve essere accolto, con l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico del Comune di Ribera;
le stesse si liquidano in complessivi € 280,00, oltre contributo unificato tributario, maggiorazione forfettaria rimborso spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarre in favore del difensore della parte ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in € 280,00, oltre contributo unificato tributario, maggiorazione forfettaria per spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente.
Agrigento, 02 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore estensore Il Presidente Antonino Scaglione Michele Pellitteri
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente SCAGLIONE ANTONINO, Relatore SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1112/2023 depositato il 16/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
COMUNE DI RIBERA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13599 IMU 2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato al Comune di Ribera in data 31 dicembre 2022 a mezzo posta elettronica certificata consegnata all'indirizzo Email_2, il Sig. Ricorrente_1 , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , proponeva ricorso avverso l'Avviso di accertamento esecutivo per omesso/parziale/tardivo versamento e irrogazione di sanzioni Imposta Municipale Unica- IMU, Provvedimento n. 13599 del 01.09.2022, emesso dal Comune di Ribera e notificato a mezzo posta, con raccomandata AG consegnata in data 09.12.2022, con cui si chiedeva il pagamento di
€ 508,00, per imposta ed accessori, relativamente all'anno 2017 e con riferimento a terreni agricoli. Il ricorrente esponeva in fatto di non essere proprietario dei terreni descritti nell'atto impugnato e che, comunque, le somme richieste non erano dovute per i seguenti motivi: 1) infondatezza e non dovutezza della ripresa fiscale per inesistenza e/o mancata ricorrenza del presupposto impositivo;
2) nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione e delega;
3) illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione. Così concludeva: “Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento adita in accoglimento del presente ricorso: 1) Riconoscere e dichiarare l'infondatezza e la non dovutezza della ripresa fiscale per inesistenza e/o mancata ricorrenza nel caso di specie del presupposto impositivo;
2) Riconoscere e dichiarare la nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione e delega;
3) Riconoscere e dichiarare la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione;
4) Per l'effetto, disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e della sottostante pretesa fiscale ivi portata;
5) Condannare il Comune di Ribera al rimborso di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non percepito i secondi”.
Il Comune di Ribera non si costituiva in giudizio benché il ricorso introduttivo dalla documentazione in atti risulti ritualmente notificato allo stesso a mezzo posta elettronica certificata consegnata all'indirizzo Email_2.
Il giorno 02.12.2025 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in deliberazione.
Ricorrente_1Il ricorso proposto dal Sig. è fondato e va, pertanto, accolto.
Riguardo all'esame dei motivi di ricorso proposti, la Corte ritiene di potere decidere la controversia ricorrendo al principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica (cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 9309 del 20 maggio 2020; Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 9936 del 08.05.2014; il suddetto principio consente, quindi, al giudicante, laddove vi sia una questione di più agevole risoluzione, pur essendo quest'ultima successiva nella progressione logico giuridica, rispetto alle altre, di “spegnere” il giudizio.
Fondato ed assorbente è il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente ha lamentato la nullità dell'avviso di accertamento oggetto di controversia sotto il profilo del difetto di legittimazione attiva, quale conseguenza del difetto di sottoscrizione dello stesso e di delega.
In ordine a tale doglianza della parte ricorrente l'ente impositore, che non si è costituito seppur regolarmente chiamato in giudizio, nulla ha dedotto a confutazione dello stesso, di guisa che quanto alla censura relativa al difetto di sottoscrizione del funzionario responsabile del tributo questa Corte non è stata messa in grado di rilevarne l'eventuale infondatezza.
Parte resistente non ha provato, per come suo preciso onere, nemmeno la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 87, della L. 549/1995, per l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
In materia di sottoscrizione dell'avviso di accertamento dei tributi locali, l'articolo 1, comma 162, della L. n. 296/2006 stabilisce che gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo. L'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1995, poi, dispone che la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
Ne deriva che l'avviso di accertamento dei tributi locali, prodotto da sistemi informativi automatizzati, può essere sottoscritto dal funzionario responsabile del procedimento, purché il dirigente del settore economico-finanziario del Comune abbia adottato un apposito provvedimento di nomina di detto funzionario, pena il difetto di sottoscrizione e, quindi, la declaratoria di nullità dell'atto.
Se vi è contestazione da parte del contribuente del difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento dei tributi locali, l'Ente locale è tenuto a provare la validità della sottoscrizione del funzionario responsabile offrendo prova del provvedimento di nomina di livello dirigenziale o della delibera della giunta comunale (Cfr. Cass. n. 6697/2020).
Secondo quanto stabilito dal Supremo Collegio con la succitata sentenza n. 6697/2020 è da ritenersi nullo l'accertamento dell'ente locale firmato dal funzionario responsabile per la mancata produzione in giudizio della delega del capo dell'ufficio, ragione per cui ove il contribuente contesti, anche in forma generica, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento ad emanare l'atto, è onere dell'ente locale impositore di fornire la prova dell'esistenza della delega in capo al delegato (Cass. 09.11.2015 n. 22800; Cass. 12.05.2016 n. 9736).
Nella fattispecie l'ente impositore Comune di Ribera, che non si è costituito nel giudizio, non ha fornito la prova documentale idonea a confutare la censura della parte ricorrente.
In conseguenza il ricorso deve essere accolto, con l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico del Comune di Ribera;
le stesse si liquidano in complessivi € 280,00, oltre contributo unificato tributario, maggiorazione forfettaria rimborso spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarre in favore del difensore della parte ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in € 280,00, oltre contributo unificato tributario, maggiorazione forfettaria per spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente.
Agrigento, 02 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore estensore Il Presidente Antonino Scaglione Michele Pellitteri