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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/11/2025, n. 4620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4620 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela
AR ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10574/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(P.IVA , con sede in Campogalliano Parte_1 P.IVA_1
(MO), Via Roveda n.7, in persona del legale rappresentante Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Mirca Magnoni e Giulia Balugani del Foro di Modena, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, Via Taglio n.22
opponente contro
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2 dott. con sede in Ponte San Marco Calcinato (BS) in Via Statale 11 n.124, Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Bonometti e Stefania Curci, del Foro di Brescia, in forza di procura alle liti su foglio separato ex art.83 co. III c.p.c., elettivamente domiciliata presso lo studio in Brescia in Via Mantova n.38
opposto oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
vendita di cose mobili;
pagamento somme conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e precisazione delle conclusioni a verbale udienza del 29.04.2021. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio alle modifiche legislative di cui alla legge di conversione n. 132/2015 pubblicata in data 20 agosto 2015, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
* * * *
Con atto di citazione in opposizione, iscritto a ruolo in data 28.06.2017,
in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2703/2017 R.G. 6371/2017, emesso dal
Tribunale di Brescia in data 15.05.2017 e notificato in data 17.05.2017, con il quale era condannata a pagare a in persona del legale rappresentante pro tempore, la CP_1 capitale somma di € 5.398,86 oltre interessi di mora e compensi liquidati in decreto, per le causali come da parte motiva.
La opponente, a sostegno dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento, assumeva di avere ricevuto un ordine di merci diverse da quelle ordinate.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ogni contraria istanza eccezione e deduzioni disattesa, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito revocare e/o dichiarare nullo, invalido, inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.2703/2017 del 15.05.2017, oggetto della presente opposizione, poiché inammissibile, illegittimo, infondato e non provato;
rigettare in ogni caso la domanda azionata da nei confronti della CP_1 società esponente in quanto infondata, non provata;
in via subordinata, disporre la riduzione del corrispettivo fatturato nella misura che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto dedotto CP_1 dall'opponente e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: dichiarare la decadenza dell'azione ex art. 1495 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione infondata in fatto ed in diritto, e comunque non fondata su prova scritta e di non facile soluzione;
nel merito: confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine: condannare la società opponente a pagare a la somma di € 5.398,86, o la CP_1 diversa accertanda somma in corso di causa, oltre interessi di mora ex art.4 e 5 Dlgs
231/2002. Spese ed onorari di lite, rivalsa IVA e CPA rifusi”.
L'opposto assumeva che le fatture corrispondevano a consegna di beni così come ordinati dall'opponente, che non aveva mai contestato le loro caratteristiche. Dava atto che l'opponente aveva corrisposto un acconto di € 366,23 sulla fattura 2454/2016 con bonifico del 16.09.2016.
La causa era assegnata al giudice dott.ssa Francesca Grassani, prima udienza fissata per il giorno 30.11.2017.
All'esito della discussione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il giudice, a scioglimento della riserva assunta, concedeva la provvisoria esecuzione e i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c.; rinviava all'udienza del 26.04.2018 per la discussione sull'ammissione delle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 15.05.2018, il giudice ammetteva le prove richieste e delegava all'assunzione della prova orale la gop Testimone_1
Il procedimento era assegnato in via definitiva al giudice dott.ssa Laura Frata.
Alle udienze del 21.09.2018 e del 16.11.2018 erano sentiti i testi ammessi.
Chiusa l'istruttoria, il fascicolo era trasmesso al giudice dott.ssa Frata, la quale rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.11.2020.
Con decreto del 06.11.2021, il giudice coassegnava la causa al gop Michela AR, la quale fissava l'udienza del 29.04.2021 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 29.04.2021, precisava le conclusioni il procuratore di parte opposta, non presente il procuratore di parte opponente, avendo rinunciato al mandato. All'udienza, il
GOP tratteneva la causa in decisone, concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e, pertanto, va respinta per le ragioni che seguono.
L'opposta, con procedimento monitorio di cui al decreto ingiuntivo n. 2703/2017 R.G. n.
6371/2017, emesso dal Tribunale di Brescia in data 15.05.2017, ha chiesto il saldo di due fatture: la n. 2454 del 16.07.2016 riferita alla vendita di 150 sacchi PTH (doc. 2), e la n.2813 del 29.08.2016 (doc.3) riferita alla vendita di scatole americane. Fatto pacifico è la regolare consegna della merce (il 14.07.2016 e il 03.08.2016), documentata anche dalle bolle di consegna allegate e dalle stesse dichiarazioni di parte opponente.
L'opponente non ha contestato alcun vizio dei sacchi PTH, nemmeno con il proprio atto di citazione in opposizione, mentre ha contestato l'asserita difformità dei beni ovvero la mancanza delle qualità pattuite ed essenziali per l'uso dei cartoni di cui alla fattura n.2813 del 29.08.2016 di € 5.098,86.
Non si può non rilevare che, esaminando la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese dai testimoni, l'opponente ha sollevato le contestazioni solo con l'atto di citazione in opposizione e con le dichiarazioni rese a verbale all'udienza del 30.11.2017.
Solo i testi di parte opponente, i dipendenti e Pt_3 Testimone_2 Tes_3
, hanno dichiarato di essere stati presenti quando la titolare della società, la
[...] signora contestò la fornitura, ma non sono stati in grado, tuttavia, di riferire quando Pt_2 si sia verificata questa circostanza e sono stati generici e vaghi circa le motivazioni, precisando solo che le scatole che solitamente la società utilizzava erano di dimensioni diverse.
Si aggiunga che il teste al momento di rendere le dichiarazioni Testimone_4 testimoniali alle udienze del 21.09.2018 e del 16.11.2018 era già Amministratore Unico di
Mercatino & Falegnameria Srl, come si evince dalla documentazione allegata dall'opposto: non si ritengono, quindi, attendibili le sue dichiarazioni testimoniali, non potendosi ritenere soggetto “indifferente”, come dichiaratosi.
Tutti gli altri testi e la documentazione prodotta confermano, invece, l'ordine di cui alle fatture e riportano contestazioni da parte dell'opponente solo afferenti il prezzo applicato alla merce.
Proprio l'assenza di qualsivoglia contestazione prima del procedimento monitorio ha giustificato l'ordinanza che ha disposto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Si ritiene che nemmeno il procedimento di opposizione è stato in grado di far assolvere all'opponente l'onere della prova richiesto.
Giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore, avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione, la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione” (cfr. fra le molte Trib. Milano 17.09.2019).
Nel caso di specie, si ritiene, pertanto, che abbia assolto all'onere della prova CP_1 richiesto in caso di opposizione al procedimento monitorio: ha fornito prova della consegna dei beni descritti nelle fatture azionate, mentre Il Mercatino & Falegnameria Srl non ha validamente provato i motivi che avrebbero giustificato il mancato pagamento di quanto richiesto.
A fronte delle osservazioni mosse dall'opponente circa il quantum del decreto ingiuntivo opposto, si osserva quanto segue.
La somma capitale di cui al decreto ingiuntivo è di € 5.398,86 e tiene conto dell'acconto di
€ 366,23 sulla fattura n.2454/2016 corrisposto il 16.09.2016 dall'opponente, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente.
Si ritiene che l'accordo che le parti avevano raggiunto su una riduzione del prezzo sulle merci di cui alla fattura n.2813, non possa essere più fatta valere dall'opponente, in quanto si evince, sia dalla mail del 19.11.2016 (doc.6 di parte opposta) che dalla racc.a.r. dell'avv.
Borgognoni del 07.02.2917 (doc. 8 di parte opposta), che, fronte del mancato pagamento di tutte le rate che erano accordate, l'opponente è decaduto dal beneficio del termine.
Le ragioni esposte conducono, pertanto, ad una pronuncia che accoglie le conclusioni di parte opposta e, quindi, alla conferma del decreto ingiuntivo opposto: CP_1 [...]
è dunque creditore della opponente dell'importo capitale di € 5.398,86. CP_1
* * * *
In punto di regolamentazione delle spese, le spese seguono la soccombenza e parte opponente è condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da DM
55/2014 e succ. integrazioni e modificazioni, valore medio, in €. 5.077,00 oltre accessori di legge, a favore di parte opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione respinta, così provvede:
1) rigetta le domande tutte di parte attrice opponente e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2703/2017 R.G. 6371/2017, emesso dal Tribunale di Brescia in data 15.05.2017, con il quale Mercatino & Falegnameria
SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, è condannata a pagare a in persona del legale rappresentante pro tempore, la capitale somma CP_1 di € 5.398,86 oltre interessi di mora e compensi liquidati in decreto, per le causali come da parte motiva;
2) condanna Mercatino & Falegnameria SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, che si quantificano CP_1 in complessivi € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 10 ottobre 2025.
il g.o.p.
Michela AR
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela
AR ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10574/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(P.IVA , con sede in Campogalliano Parte_1 P.IVA_1
(MO), Via Roveda n.7, in persona del legale rappresentante Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Mirca Magnoni e Giulia Balugani del Foro di Modena, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, Via Taglio n.22
opponente contro
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2 dott. con sede in Ponte San Marco Calcinato (BS) in Via Statale 11 n.124, Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Bonometti e Stefania Curci, del Foro di Brescia, in forza di procura alle liti su foglio separato ex art.83 co. III c.p.c., elettivamente domiciliata presso lo studio in Brescia in Via Mantova n.38
opposto oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
vendita di cose mobili;
pagamento somme conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e precisazione delle conclusioni a verbale udienza del 29.04.2021. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio alle modifiche legislative di cui alla legge di conversione n. 132/2015 pubblicata in data 20 agosto 2015, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
* * * *
Con atto di citazione in opposizione, iscritto a ruolo in data 28.06.2017,
in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2703/2017 R.G. 6371/2017, emesso dal
Tribunale di Brescia in data 15.05.2017 e notificato in data 17.05.2017, con il quale era condannata a pagare a in persona del legale rappresentante pro tempore, la CP_1 capitale somma di € 5.398,86 oltre interessi di mora e compensi liquidati in decreto, per le causali come da parte motiva.
La opponente, a sostegno dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento, assumeva di avere ricevuto un ordine di merci diverse da quelle ordinate.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ogni contraria istanza eccezione e deduzioni disattesa, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito revocare e/o dichiarare nullo, invalido, inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.2703/2017 del 15.05.2017, oggetto della presente opposizione, poiché inammissibile, illegittimo, infondato e non provato;
rigettare in ogni caso la domanda azionata da nei confronti della CP_1 società esponente in quanto infondata, non provata;
in via subordinata, disporre la riduzione del corrispettivo fatturato nella misura che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto dedotto CP_1 dall'opponente e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: dichiarare la decadenza dell'azione ex art. 1495 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione infondata in fatto ed in diritto, e comunque non fondata su prova scritta e di non facile soluzione;
nel merito: confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine: condannare la società opponente a pagare a la somma di € 5.398,86, o la CP_1 diversa accertanda somma in corso di causa, oltre interessi di mora ex art.4 e 5 Dlgs
231/2002. Spese ed onorari di lite, rivalsa IVA e CPA rifusi”.
L'opposto assumeva che le fatture corrispondevano a consegna di beni così come ordinati dall'opponente, che non aveva mai contestato le loro caratteristiche. Dava atto che l'opponente aveva corrisposto un acconto di € 366,23 sulla fattura 2454/2016 con bonifico del 16.09.2016.
La causa era assegnata al giudice dott.ssa Francesca Grassani, prima udienza fissata per il giorno 30.11.2017.
All'esito della discussione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il giudice, a scioglimento della riserva assunta, concedeva la provvisoria esecuzione e i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c.; rinviava all'udienza del 26.04.2018 per la discussione sull'ammissione delle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 15.05.2018, il giudice ammetteva le prove richieste e delegava all'assunzione della prova orale la gop Testimone_1
Il procedimento era assegnato in via definitiva al giudice dott.ssa Laura Frata.
Alle udienze del 21.09.2018 e del 16.11.2018 erano sentiti i testi ammessi.
Chiusa l'istruttoria, il fascicolo era trasmesso al giudice dott.ssa Frata, la quale rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.11.2020.
Con decreto del 06.11.2021, il giudice coassegnava la causa al gop Michela AR, la quale fissava l'udienza del 29.04.2021 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 29.04.2021, precisava le conclusioni il procuratore di parte opposta, non presente il procuratore di parte opponente, avendo rinunciato al mandato. All'udienza, il
GOP tratteneva la causa in decisone, concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e, pertanto, va respinta per le ragioni che seguono.
L'opposta, con procedimento monitorio di cui al decreto ingiuntivo n. 2703/2017 R.G. n.
6371/2017, emesso dal Tribunale di Brescia in data 15.05.2017, ha chiesto il saldo di due fatture: la n. 2454 del 16.07.2016 riferita alla vendita di 150 sacchi PTH (doc. 2), e la n.2813 del 29.08.2016 (doc.3) riferita alla vendita di scatole americane. Fatto pacifico è la regolare consegna della merce (il 14.07.2016 e il 03.08.2016), documentata anche dalle bolle di consegna allegate e dalle stesse dichiarazioni di parte opponente.
L'opponente non ha contestato alcun vizio dei sacchi PTH, nemmeno con il proprio atto di citazione in opposizione, mentre ha contestato l'asserita difformità dei beni ovvero la mancanza delle qualità pattuite ed essenziali per l'uso dei cartoni di cui alla fattura n.2813 del 29.08.2016 di € 5.098,86.
Non si può non rilevare che, esaminando la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese dai testimoni, l'opponente ha sollevato le contestazioni solo con l'atto di citazione in opposizione e con le dichiarazioni rese a verbale all'udienza del 30.11.2017.
Solo i testi di parte opponente, i dipendenti e Pt_3 Testimone_2 Tes_3
, hanno dichiarato di essere stati presenti quando la titolare della società, la
[...] signora contestò la fornitura, ma non sono stati in grado, tuttavia, di riferire quando Pt_2 si sia verificata questa circostanza e sono stati generici e vaghi circa le motivazioni, precisando solo che le scatole che solitamente la società utilizzava erano di dimensioni diverse.
Si aggiunga che il teste al momento di rendere le dichiarazioni Testimone_4 testimoniali alle udienze del 21.09.2018 e del 16.11.2018 era già Amministratore Unico di
Mercatino & Falegnameria Srl, come si evince dalla documentazione allegata dall'opposto: non si ritengono, quindi, attendibili le sue dichiarazioni testimoniali, non potendosi ritenere soggetto “indifferente”, come dichiaratosi.
Tutti gli altri testi e la documentazione prodotta confermano, invece, l'ordine di cui alle fatture e riportano contestazioni da parte dell'opponente solo afferenti il prezzo applicato alla merce.
Proprio l'assenza di qualsivoglia contestazione prima del procedimento monitorio ha giustificato l'ordinanza che ha disposto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Si ritiene che nemmeno il procedimento di opposizione è stato in grado di far assolvere all'opponente l'onere della prova richiesto.
Giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore, avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione, la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione” (cfr. fra le molte Trib. Milano 17.09.2019).
Nel caso di specie, si ritiene, pertanto, che abbia assolto all'onere della prova CP_1 richiesto in caso di opposizione al procedimento monitorio: ha fornito prova della consegna dei beni descritti nelle fatture azionate, mentre Il Mercatino & Falegnameria Srl non ha validamente provato i motivi che avrebbero giustificato il mancato pagamento di quanto richiesto.
A fronte delle osservazioni mosse dall'opponente circa il quantum del decreto ingiuntivo opposto, si osserva quanto segue.
La somma capitale di cui al decreto ingiuntivo è di € 5.398,86 e tiene conto dell'acconto di
€ 366,23 sulla fattura n.2454/2016 corrisposto il 16.09.2016 dall'opponente, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente.
Si ritiene che l'accordo che le parti avevano raggiunto su una riduzione del prezzo sulle merci di cui alla fattura n.2813, non possa essere più fatta valere dall'opponente, in quanto si evince, sia dalla mail del 19.11.2016 (doc.6 di parte opposta) che dalla racc.a.r. dell'avv.
Borgognoni del 07.02.2917 (doc. 8 di parte opposta), che, fronte del mancato pagamento di tutte le rate che erano accordate, l'opponente è decaduto dal beneficio del termine.
Le ragioni esposte conducono, pertanto, ad una pronuncia che accoglie le conclusioni di parte opposta e, quindi, alla conferma del decreto ingiuntivo opposto: CP_1 [...]
è dunque creditore della opponente dell'importo capitale di € 5.398,86. CP_1
* * * *
In punto di regolamentazione delle spese, le spese seguono la soccombenza e parte opponente è condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da DM
55/2014 e succ. integrazioni e modificazioni, valore medio, in €. 5.077,00 oltre accessori di legge, a favore di parte opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione respinta, così provvede:
1) rigetta le domande tutte di parte attrice opponente e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2703/2017 R.G. 6371/2017, emesso dal Tribunale di Brescia in data 15.05.2017, con il quale Mercatino & Falegnameria
SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, è condannata a pagare a in persona del legale rappresentante pro tempore, la capitale somma CP_1 di € 5.398,86 oltre interessi di mora e compensi liquidati in decreto, per le causali come da parte motiva;
2) condanna Mercatino & Falegnameria SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, che si quantificano CP_1 in complessivi € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 10 ottobre 2025.
il g.o.p.
Michela AR
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.